§ 2.7.2 - Legge Regionale 22 aprile 1986, n. 16.
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:22/04/1986
Numero:16


Sommario
Art. 1.      La durata dell'Ufficio di segreteria istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all'entrata [...]
Art. 2.      La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.7.2 - Legge Regionale 22 aprile 1986, n. 16. [1]

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 24 aprile 1986, n. 42).

 

Art. 1.

     La durata dell'Ufficio di segreteria istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma e di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

     Il predetto Ufficio assume la denominazione di «Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni» e provvede altresì alla trattazione degli affari concernenti l'articolo 5, punto 9, della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47.

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.