§ 4.8.27 - Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 33.
Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:08/07/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 10 miliardi, a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione della [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico S.p.A., con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 5 miliardi a parziale [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 8, VII comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73:
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, fino ad un importo massimo [...]
Art. 5.      Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui alla presente legge saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali [...]
Art. 6.      Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituito - per la durata di un quadriennio - un Ufficio di Segreteria per l'attuazione degli accordi di Osimo, con il compito di [...]
Art. 7.      Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, di cui lire 7 miliardi per l'esercizio [...]
Art. 8.      Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio [...]
Art. 9.      Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 24 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1978.
Art. 10.      Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa. di lire 1 miliardo.
Art. 11.      La spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo [...]
Art. 12.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.27 - Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 33. [1]

Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale.

(B.U. 8 luglio 1977, n. 66).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario di lire 10 miliardi, a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il Porto Nuovo e la strada statale n. 202 sull'altipiano carsico.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico S.p.A., con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 5 miliardi a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità d'accesso.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'art. 8, VII comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73:

     a) sino ad un importo massimo di lire 20.000 milioni al Comune di Trieste per la realizzazione del raccordo autostradale fra il Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, la Zona Industriale e la Strada Statale n. 202 in località Padriciano, all'Università degli Studi di Trieste per il potenziamento delle attività di ricerca, al Consorzio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, in relazione ai contributi speciali di cui all'art. 7, II e III comma del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100, emanato ai sensi dell'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

     b) sino ad un importo massimo di lire 4.000 milioni al Comune di Gorizia per la realizzazione dell'Autoporto e della Stazione confinaria di S. Andrea, per la progettazione e la realizzazione di un bacino regolatore dell'acqua dell'Isonzo ad usi irrigui nell'ambito delle iniziative concordate in attuazione degli artt. 2 e 3 dell'Accordo di cooperazione economica ratificato con la succitata legge 14 marzo 1977, n. 73 [2].

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni per conto dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, fino ad un importo massimo di lire 1 miliardo, per l'esecuzione di studi, progetti, ricerche e consulenze in ordine alle iniziative previste dall'Accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l'Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975.

 

     Art. 5.

     Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e delle anticipazioni di cui alla presente legge saranno determinate dalla Giunta regionale, anche in deroga alle norme regionali vigenti in materia, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 6.

     Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale è istituito - per la durata di un quadriennio - un Ufficio di Segreteria per l'attuazione degli accordi di Osimo, con il compito di attendere alle attività ed agli adempimenti spettanti o delegati alla Regione in ordine all'attuazione degli atti di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73 [3].

     All'Ufficio predetto - che sarà coordinato da un dirigente regionale - saranno assegnati, in relazione alle particolari esigenze, dipendenti regionali delle varie qualifiche, nonché personale comandato da altre pubbliche Amministrazioni, ed esperti estranei all'Amministrazione regionale, in misura non superiore a tre unità.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 10 miliardi, di cui lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1977 [4].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6738 con la denominazione: «Contributo straordinario in conto capitale al Comune di Trieste per l'esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione della superstrada di collegamento tra il Porto Nuovo e la strada statale n. 202 sull'altipiano carsico» e con lo stanziamento complessivo di lire 10 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 7 miliardi per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 10 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 e precisamente:

     - per 8 miliardi, di cui 7 miliardi per l'esercizio 1977, dalla partita «Progetti: - Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali», dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

     - per i restanti 2 miliardi dalla partita «Progetti: - Fondo integrazione progetti» del sopra specificato elenco n. 5.

 

     Art. 8.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 2, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1977 [5].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 6739 con la denominazione: «Contributo straordinario in conto capitale alla Società per il traforo di Monte Croce Carnico S.p.A. per l'esecuzione di opere e di impianti relativi alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico e della viabilità di accesso» e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1977.

     Al predetto onere di lire 5 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 e precisamente:

     - per lire 2 miliardi per l'esercizio 1977 dalla partita «Progetti: - Interventi per infrastrutture viarie e di servizio per opere portuali», dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti, a carico della quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

     - per i restanti 3 miliardi della partita «Progetti: - Fondo integrazione progetti» - del sopraspecificato elenco n 5.

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 24 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 vengono istituiti, con decorrenza dall'esercizio 1978 al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - i seguenti capitoli:

- 6751 con la denominazione: «Anticipazioni al Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche previste dall'articolo 4 della legge predetta» e con lo stanziamento complessivo di lire 20 miliardi;

     - 6752 con la denominazione: «Anticipazioni al Comune di Gorizia, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche, previste dall'articolo 4 della legge predetta, e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa. di lire 1 miliardo.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria XIII - il capitolo 6961 con la denominazione: «Anticipazioni per l'esecuzione di studi, ricerche e consulenze in ordine alle iniziative previste nell'accordo sulla promozione della cooperazione economica tra l'Italia e la Jugoslavia, stipulato ad Osimo il 10 novembre 1975» e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'esercizio 1977.

 

     Art. 11.

     La spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977, prevista dagli articoli 9 e 10 della presente legge, si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dai rimborsi delle anticipazioni di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 909 con la denominazione: «Rimborsi delle anticipazioni concesse al Comune di Trieste e al Comune di Gorizia e delle altre spese effettuate per studi, ricerche e consulenze, ai sensi dell'articolo 8, settimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, per la realizzazione di infrastrutture e di impianti diretti al potenziamento delle attività economiche, previste dall'articolo 4 della legge predetta» e con lo stanziamento di lire 25 miliardi per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1977.

 

     Art. 12.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 8 giugno 1978, n. 59.

[3] Il termine del quadriennio di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1981 ai sensi dell'articolo unico della L.R. 24 agosto 1981, n. 51, al 31 dicembre 1982 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1982, n. 14, al 31 dicembre 1983 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11 gennaio 1983, n. 4, al 31 dicembre 1984 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 3 maggio 1984, n. 11, al 31 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 41 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25, al 31 dicembre 1986 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 22 aprile 1986, n. 16, al 31 dicembre 1987 ai sensi dell'art. 1 della L.R. 6 marzo 1987, n. 7 ed al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della L.R. n. 16/1986 detto ufficio ha assunto la denominazione di «Ufficio degli affari comunitari e rapporti esterni».

[4] La spesa autorizzata dal presente comma viene ridotta a lire 8 miliardi con effetto dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8.

[5] La spesa autorizzata dal presente comma viene ridotta a lire 2 miliardi con effetto dal 1º gennaio 1978 ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 8.