§ 94.1.614 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100.
Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:06/03/1978
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Al fine di realizzare le infrastrutture e gli impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione [...]
Art. 2.      Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla realizzazione del valico internazionale di 2ª categoria sulla via Monte S. Gabriele (Gorizia) nonchè alla trasformazione [...]
Art. 3.      L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione
Art. 4.      E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 7.000 milioni nell'anno 1978 e di L. 14.500 milioni nell'anno 1979 per provvedere, [...]
Art. 5.      Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 è iscritta la somma di L. 450 milioni per il finanziamento della costruzione della strada Raune di [...]
Art. 6.      Sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri le somme di L. 1.500 milioni nell'anno 1978 e di L. 1.000 milioni nell'anno 1979 per provvedere [...]
Art. 7.      E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 1.000 milioni nell'anno 1978 per provvedere anche in attuazione degli articoli 1 e 8 del [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 32.250 milioni nell'anno 1978, in L. 43.250 milioni nell'anno 1979 ed in L. 27.250 milioni in [...]


§ 94.1.614 - D.P.R. 6 marzo 1978, n. 100.

Norme dirette ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli accordi italo-jugoslavi di Osimo del 10 novembre 1975 ed a consentire l'attuazione delle misure connesse.

(G.U. 13 aprile 1978, n. 102, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     Al fine di realizzare le infrastrutture e gli impianti necessari al potenziamento dell'attività economica nei territori di confine nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzate, con riferimento agli accordi di cui all'art. 1 della legge 14 marzo 1977, n. 73, le opere indicate negli articoli seguenti in aggiunta a quelle che le singole amministrazioni interessate finanzieranno a carico degli stanziamenti dei loro stati di previsione della spesa o di leggi speciali.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla realizzazione del valico internazionale di 2ª categoria sulla via Monte S. Gabriele (Gorizia) nonchè alla trasformazione del valico Basovizza-Lipizza (Trieste) in valico internazionale ed alla sistemazione dei rimanenti valichi di confine con la Jugoslavia della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali.

     A tal fisse nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno finanziario 1978 è iscritta la somma di L. 5.000 milioni, e per l'anno finanziario 1979 è iscritta la somma di L. 1.000 milioni.

 

          Art. 3.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione:

     della strada di collegamento tra la regione jugoslava del Collio e Salcano (strada del Monte Sabotino), secondo il progetto elaborato dalla commissione mista italo-jugoslava di cui all'art. 6 dell'accordo sulla promozione economica, la cui spesa è valutata in complessive L. 1.550 milioni;

     del collegamento autostradale tra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed il valico confinario di S. Andrea (Gorizia), mediante il completamento dello svincolo terminale con la strada statale 55 e con il valico confinario di S. Andrea e la realizzazione di opere varie conseguenti alla costruzione di tale svincolo e dell'autoporto di S. Andrea, la cui spesa complessiva è valutata in L. 1.500 milioni.

     L'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà inoltre, anche a mezzo di enti locali o loro consorzi, oppure di società o consorzi a prevalente capitale pubblico, tramite stipulazione di apposita convenzione, alla realizzazione dei collegamenti autostradali, senza pedaggio, fra l'autostrada Venezia-Trieste-Gorizia-Tarvisio ed i valichi confinari di Fernetti (Trieste), di Pese (Trieste) e di Rabuiese (Trieste) al cui scopo viene destinato un contributo complessivo di L. 87.500 milioni.

     A tale fine sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'A.N.A.S., le somme di L. 15.500 milioni nell'anno 1978 e di L. 25.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.

 

          Art. 4.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 7.000 milioni nell'anno 1978 e di L. 14.500 milioni nell'anno 1979 per provvedere, direttamente o anche a mezzo degli enti locali o loro consorzi, e di società o consorzi a prevalente capitale pubblico, previa stipula di apposite convenzioni:

     al completamento delle opere degli impianti relativi all'autoporto di Fernetti (Trieste), la cui spesa è valutata in L. 6.000 milioni;

     al completamento dell'autoporto S. Andrea (Gorizia) la cui spesa è valutata in L. 8.000 milioni;

     al miglioramento del collegamento stradale tra il Collio jugoslavo, il Collio italiano e la città di Gorizia, attraverso i valichi agricoli di Cerovo e S. Floriano, la cui spesa è valutata in L. 500 milioni;

     al completamento della stazione confinaria di S. Andrea (Gorizia) la cui spesa è valutata in L. 7.000 milioni.

 

          Art. 5.

     Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 è iscritta la somma di L. 450 milioni per il finanziamento della costruzione della strada Raune di Luico-Cambresco la cui esecuzione avverrà a cura del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

     La spesa relativa alla costruzione della strada di cui al precedente comma sarà rimborsata, nei limiti di somma di cui al comma stesso, alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ad avvenuta ultimazione dell'opera.

 

          Art. 6.

     Sono iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri le somme di L. 1.500 milioni nell'anno 1978 e di L. 1.000 milioni nell'anno 1979 per provvedere agli studi necessari all'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 dell'accordo di cooperazione economica.

     L'esecuzione degli studi di cui al comma precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, a terzi estranei all'Amministrazione dello Stato.

     Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri, sentito il Comitato istituito ai sensi dell'art. 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, anche per quanto riguarda il contenuto tecnico degli studi e l'indicazione delle procedure contrattuali.

 

          Art. 7.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 1.000 milioni nell'anno 1978 per provvedere anche in attuazione degli articoli 1 e 8 del protocollo sulla zona franca agli studi necessari a:

     1) progetto della condotta degli scarichi delle acque bianche, nere e tecnologiche provenienti dal territorio indicato per la zona franca e della loro depurazione;

     2) accertamento delle cavità sotterranee nonchè rilevamento dei dati geologici necessari per stabilire l'idoneità dei terreni compresi nell'area da destinare a zona franca;

     3) predisposizione dei rilievi ed effettuazione delle operazioni geodetiche necessarie per la realizzazione di una cartografia in scala 1:1.000 del territorio della zona franca;

     4) definizione di un'ipotesi di approvvigionamento idrico della zona franca.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979 e di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981 per concorrere alla realizzazione dell'area di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche in connessione alla zona franca stessa.

     E' assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di L. 1.250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981 per provvedere alla concessione di contributi straordinari di pari importo a favore dell'Università statale di Trieste in relazione alle esigenze conseguenti ai maggiori compiti di ricerca scientifica connessi all'esecuzione dell'accordo ai sensi degli articoli 3 (primo comma) e 4 (primo e secondo comma) della legge 14 marzo 1977, n. 73.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in L. 32.250 milioni nell'anno 1978, in L. 43.250 milioni nell'anno 1979 ed in L. 27.250 milioni in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si fa fronte con le disponibilità del cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.