§ 2.1.23 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 7.
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici
Data:06/03/1987
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, [...]
Art. 2.      1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.23 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 7. [1]

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 7 marzo 1987, n. 30).

 

Art. 1.

     1. La durata dell'Ufficio per gli affari comunitari ed i rapporti esterni istituito alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge di riforma e di ristrutturazione dell'Amministrazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

     2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.