§ 4.8.50 - Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 4.
Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, dall'articolo unico della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 trasporti e viabilità
Data:11/01/1983
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, è prorogata sino al 31 dicembre 1983 la durata dell'Ufficio di Segreteria alle dipendenze della Presidenza della [...]
Art. 2.      La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.50 - Legge Regionale 11 gennaio 1983, n. 4. [1]

Ulteriore proroga del periodo previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33, dall'articolo unico della legge regionale 24 agosto 1981, n. 51 e dall'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 1982, n. 14, concernente «Interventi straordinari per la realizzazione di infrastrutture ed impianti di interesse regionale».

(B.U. 12 gennaio 1983, n. 4).

 

Art. 1.

     In attesa dell'emanazione della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, è prorogata sino al 31 dicembre 1983 la durata dell'Ufficio di Segreteria alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 33.

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.