§ 2.7.1 – L.R. 27 luglio 1982, n. 47.
Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:27/07/1982
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con [...]
Art. 2.      Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi
Art. 3.      Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, e delle disposizioni vigenti [...]
Art. 4.      In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, [...]
Art. 5.      I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982
Art. 6.      Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.7.1 – L.R. 27 luglio 1982, n. 47.

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero.

(B.U. 28 luglio 1982, n. 70).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all'estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.

     I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero [1].

 

     Art. 2.

     Tra gli interventi di cui alla presente legge sono compresi:

     - quelli necessari ad organizzare direttamente ovvero a concorrere all'organizzazione, da parte di enti, associazioni o comitati, di manifestazioni, visite, convegni e seminari, anche mediante la concessione di contributi;

     - quelli volti a promuovere direttamente od a sostenere la pubblicazione di atti o cataloghi inerenti iniziative e manifestazioni programmate nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1;

     - onorari, rimborsi e compensi per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, da parte di docenti, professionisti ed esperti [2].

 

     Art. 3.

     Le iniziative previste dalla presente legge sono intraprese dalla Regione con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 43 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, e delle disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 4.

     In attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione regionale, il dipendente dell'ottavo livello cui sia affidato, alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale, l'incarico di dirigere le attività connesse con i compiti derivanti dall'attuazione della presente legge, è equiparato, ai fini dell'applicazione della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l'altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di una unità organizzativa flessibile, equiparabile ad un Servizio.

 

     Art. 5.

     I finanziamenti previsti dalla presente legge si applicano anche ad iniziative già promosse nel 1982.

 

     Art. 6.

     Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al Titolo I - Sezione I

- Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Categoria III - il capitolo 263 con la

denominazione: «Spese e contributi per l'organizzazione di attività

promozionali all'estero nelle materie di competenza regionaLe» e con lo

stanziamento complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire

300 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 100 milioni per ciascuno degli

esercizi 1983 e 1984.

     Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 263 viene riportato nell'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 43 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.