§ 6.4.187 – L.R. 15 maggio 2002, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:15/05/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni urgenti in materia di programmazione).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di Enti locali).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea).
Art. 6.  (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di commercio).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di turismo).
Art. 10.  (Disposizioni in materia di industria).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di sanità).
Art. 13.  (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di corregionali all’estero, istruzione e cultura).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont).
Art. 16.  (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane).
Art. 17.  (Disposizioni in materia di trasporti).
Art. 18.  (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi).
Art. 19.  (Disposizioni in materia di foreste).


§ 6.4.187 – L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002.

(B.U. 16 maggio 2002, n. 20 - S.S. n. 8).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE

DEGLI AFFARI ISTITUZIONALI

 

Art. 1. (Disposizioni urgenti in materia di programmazione).

     1. L’articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, come sostituito dall’articolo 5, primo comma, della legge regionale 27/1985, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Gli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, si intendono riferiti all’articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1.

     3. La Regione trasferisce alle Province, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1981, come sostituito dal comma 1, i mezzi finanziari iscritti negli stanziamenti del bilancio regionale corrispondenti agli interventi da realizzare che sono previsti negli accordi di programma vigenti, a suo tempo stipulati con le Province.

     4. Sono abrogati:

     a) l’articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 29/1999;

     b) al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, le parole «e con le modalità»;

     c) i commi 15, 18 e 19 dell’articolo 1 della legge regionale 10/1997.

     5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 2, nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.2.7.2.10 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 la denominazione del capitolo 850 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così sostituita: «Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere e infrastrutture nell’ambito di speciali accordi di programma da stipularsi con le Province ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7/1981, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 – ricorso al mercato finanziario».

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio).

     1. All’articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. [All’articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola «esterni» sono aggiunte le parole

     (Omissis) ] [1].

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. All’articolo 30 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     5. All’articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole «al comma 8» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all’unità previsionale di base 4.1.1911 «Entrate derivanti da vendita di beni mobili» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione «Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale».

     7. Dopo il Capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     [8. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza dell’Agenzia regionale per l’impiego trasferite alle Province ai sensi dell’articolo 4, comma 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, l’Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente alle Province stesse:

     a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso agli uffici di cui all’articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, nonché quelli da acquisire in attuazione delle disposizioni del Programma operativo regionale dell’obiettivo 3, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province [2];

     b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 1/1998, in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province;

     c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.] [3]

     9. [All’articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/1999, dopo le parole «altri enti pubblici» sono aggiunte le parole

     (Omissis)] [4].

     10. All’articolo 3, comma 3 bis, della legge regionale 3/1998, come inserito dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 11/1999, dopo la parola «indisponibili» sono aggiunte le parole

     (Omissis) ] [5].

     11. [6].

     12. All’articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola «brevetti» sono aggiunte in fine le parole

     (Omissis).

     13. All’articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola «economico» sono inserite le parole

     (Omissis).

     14. All’articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 42 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     15. All’articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 43 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. All’articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2000, la parola «non» è abrogata.

     17. All’articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di Enti locali).

     1. All’articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, come inserito dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 9/2001, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. L’articolo 28 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come da ultimo modificato dall’articolo 69, comma 1, della legge regionale 9/1999, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. L’articolo 29 della legge regionale 49/1991, come sostituito dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale 23/1997, e da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 9/2001, è abrogato.

     5. Le norme della legge regionale 49/1991 relative al procedimento del controllo rimangono in vigore esclusivamente nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     6. All’articolo 49 della legge regionale 49/1991, come modificato dall’articolo 24 della legge regionale 1/1995, sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5.

     7. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6.

     8. L’articolo 3 della legge regionale 10/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. All’articolo 3, comma 31, della legge regionale 3/2002, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. Permanendo le esigenze connesse all’attuazione dei loro programmi, gli Enti locali di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che avessero già provveduto, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, alla proroga della durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, possono, limitatamente all’anno 2002, modificare il termine finale della suddetta proroga, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 368/2001, fatte comunque salve le altre condizioni di cui al medesimo articolo 4.

     11. Ai soli effetti delle assegnazioni di trasferimenti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge regionale 3/2002, il personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite presso le Aziende per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 41 ter della legge regionale 49/1996, nonché il personale dei Consorzi istituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 41/1996, è aggiunto nel conteggio del personale di ruolo presso il Comune nel cui territorio ha sede l’Azienda ovvero il Consorzio [7].

     12. [Gli Statuti e i Regolamenti delle Province possono prevedere che al consigliere competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione] [8].

     13. [La misura delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti locali è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, d’intesa con l’Assemblea delle autonomie locali] [9].

     14. [Le disposizioni di cui al comma 13 trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2003. A far tempo da tale data sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni] [10].

     14 bis. [Agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per gli spostamenti effettuati in relazione all'espletamento del loro mandato. Le condizioni, le modalità ed i limiti del rimborso sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale gli enti locali provvedono al rimborso delle spese sostenute e documentate] [11].

     15. [Le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai serviz i di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e le relative modalità d’uso, nonché le caratteristiche generali dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai medesimi sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore regionale per le autonomie locali. Fino all’entrata in vigore del predetto Regolamento continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche delle uniformi e dei mezzi della polizia municipale] [12].

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna).

     1. All’articolo 4, della legge regionale 10/1997, il comma 4 bis, come da ultimo sostituito dall’articolo 3, comma 8, della legge regionale 13/2000, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 3 della legge regionale 13/2000 il comma 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.

     4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea).

     1. All’articolo 9, comma 14, della legge regionale 3/2002, le parole «è autorizzata ad» sono sostituite dalla parola

     (Omissis).

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all’iniziativa comunitaria Interreg III A Italia-Austria per gli anni 2000-2006, di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee agli Stati membri del 28 aprile 2000 (2000/C 143/08), secondo le disposizioni attuative e di controllo di cui al relativo programma approvato dalla Commissione europea con decisione C/2001/3537 del 23 novembre 2001.

     3. All’articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. In relazione al disposto di cui al comma 3, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 740 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: «Spese per l’organizzazione di attività promozionali all’estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero».

     5. All’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole «la Finanziaria regionale del Friuli-Venezia Giulia Friulia SpA» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) al comma 3, le parole «la Friulia SpA» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     c) al comma 4, le parole «alla Friulia SpA» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     d) il comma 70, come sostituito dall’articolo 8, comma 14, della legge regionale 4/2001, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera a), nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.2.1076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, nella denominazione del capitolo 1219 le parole «Conferimento al fondo speciale costituito presso Friulia SpA» sono sostituite dalle parole «Conferimento al fondo speciale istituito presso il Centro Servizi e Documentazione per la Cooperazione Internazionale-Informest».

     7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lettera d), nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15. 2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 723 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: «Finanziamenti per interventi di cooperazione decentrata da attuarsi anche nell’ambito dei programmi predisposti dal Governo italiano, dalle Organizzazioni internazionali, da Regioni italiane ed estere e da Stati esteri».

 

     Art. 6. (Disposizioni varie di carattere ordinamentale e organizzativo).

     1. L’Amministrazione regionale predispone entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Piano regionale territoriale di azione e di e-government (PRTAEG) allo scopo di promuovere una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione. L’Amministrazione regionale approva, ed aggiorna annualmente, il PRTAEG previo parere della competente Commissione consiliare che si intende favorevole qualora non venga reso entro trenta giorni dalla data della richiesta di pronuncia.

     2. L’Amministrazione regionale, nelle more della predisposizione ed approvazione del PRTAEG ed entro il 15 maggio 2002, adotta con propria deliberazione linee di indirizzo per la promozione di una coerente politica di innovazione al servizio del cittadino, delle imprese e della pubblica amministrazione che costituiscono il PRTAEG.

     3. Alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 33, comma 6, le parole «non sono state soddisfatte» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) all’articolo 36, comma 4, le parole «i commi 4 e 5» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     c) all’articolo 49, comma 7, sono aggiunte infine le parole

     (Omissis);

     d) all’articolo 50, comma 2, le parole «lire 5 milioni/ euro 2.582,28» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     e) all’articolo 52, commi 1 e 2, le parole «lire 50 milioni/ euro 25.822,84» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     f) all’articolo 55, comma 2, le parole «lire 5 milioni/ euro 2.582,28» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     g) all’articolo 56, comma 1, le parole «lire 40.000/ euro 20,66» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     h) all’articolo 56, comma 2, le parole «lire 200.000/euro 103,29» sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     i) all’articolo 57, comma 1, le parole «lire 1.000.000/ euro 516,46» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     4. A decorrere dall’1 gennaio 2002, ai componenti, eletti dal Consiglio regionale, della Commissione paritetica prevista dall’articolo 65 dello Statuto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, spetta una indennità annuale di 16.000 euro.

     5. Con la medesima decorrenza, spetta agli stessi, per partecipare alle sedute della Commissione, nonché a riunioni e incontri propedeutici alle sedute stesse, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente [13].

     5 bis. Ai componenti della Commissione in carica all’entrata in vigore della presente legge è riconosciuto, dalla data di nomina, il rimborso delle spese sostenute ai sensi del comma 5 e nella misura ivi indicata [14].

     6. [15].

     7. L’articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

     8. Le spese derivanti dall’applicazione dei commi 4 e 5 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. All’articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, il primo comma, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13/1987, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. All’articolo 2 della legge regionale 63/1982, il secondo comma è abrogato.

     11. All’articolo 158, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, prima delle parole «a mezzo di operazioni di locazione finanziaria» è inserita la parola

     (Omissis).

     12. In relazione al disposto di cui al comma 11, nell’ambito dell’unità previsionale di base 52.3.9.2.679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 1495 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento della parola «anche» prima delle parole «a mezzo di operazioni di locazione finanziaria».

     13. In sede di prima applicazione dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11, il termine per la presentazione della documentazione richiesta è definitivamente fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     14. Alla data di cui al comma 13 sono conseguentemente differiti i termini eventualmente fissati anche in via amministrativa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     15. All’articolo 9 della legge regionale 3/2002, il comma 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. All’articolo 7 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 9/1993, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE

DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di agricoltura).

     1. [All’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, i commi 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) ] [16].

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 11.5.61.1.820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 6815 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata con l’aggiunta delle parole «in aziende prescelte» dopo le parole «per l’attuazione».

     3. All’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dall’articolo 85, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. All’articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 25/1996, in fine, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     5. All’articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. All’articolo 2 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. All’articolo 5 della legge regionale 25/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     8. All’articolo 8 della legge regionale 25/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 27, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     9. All’articolo 12 della legge regionale 25/1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     10. All’articolo 12, comma 2, della legge regionale 25/1996, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

     (Omissis).

     11. [All’articolo 17 della legge regionale 25/1996, come modificato dall’articolo 90, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 13/1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [17].

     [12. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 25/1996 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [18]

     13. L’Amministrazione regionale continua ad attuare gli interventi creditizi di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modifiche e integrazioni, anche successivamente alla scadenza prevista dall’articolo 2, numero 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e modificata dall’articolo 12, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

     14. All’articolo 3 della legge regionale 80/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 31/1996, il primo e secondo comma sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis).

     15. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire e assicurare il mantenimento delle politiche di sviluppo e sostegno al settore agricolo, promuove la ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole, con particolare riferimento all’insediamento dei giovani in agricoltura, con aiuti accordati nel rispetto delle disposizioni contenute negli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 28/2), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - n. C 28 dell’1 febbraio 2000.

     16. Le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 15 sono definite con atto regolamentare da sottoporre al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; il regime di aiuto approvato dalla Commissione europea è il riferimento giuridico che regolamenta il sostegno agli interventi di ristrutturazione fondiaria.

     17. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 agosto 1996, n. 33, le parole «emanato con Decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172» sono abrogate.

     18. All’articolo 2 della legge regionale 33/1996, come modificato dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 4/1999, al comma 1, le parole «Ai fini dell’attuazione del Decreto ministeriale 172/1994, di cui all’articolo 1» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     19. All’articolo 2 della legge regionale 33/1996, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     20. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 2, comma 1 bis, della legge regionale 33/1996, come inserito dal comma 19, fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. L’Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura (ERSA) è organismo riconosciuto per la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e alimentari ai fini della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

     22. Il laboratorio dell’ERSA è designato al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, e successive modifiche e integrazioni.

     23. [All’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, come modificato dall’articolo 6, commi 8, 9 e 11, della legge regionale 3/2002, al comma 2 bis le parole «di durata non inferiore a sei ore» sono sostituite dalle parole

     (Omissis)] [19].

     24. L’articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si applica a decorrere dall’1 gennaio 2004 relativamente alle domande di concessione degli incentivi presentate alla Direzione regionale dell’agricoltura in data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.

     25. In deroga all’articolo 45 della legge regionale 7/2000, la verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari privati di incentivi concessi dalla Direzione regionale dell’agricoltura ha luogo attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate da effettuarsi nell’ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il volume della spesa ammessa a contributo, i settori produttivi e le singole norme di intervento.

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di commercio).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, come modificato dall’articolo 44, comma 2, della legge regionale 2/1992, al primo comma, lettera b), dopo le parole «bilanci preventivi,» sono inserite le parole

     (Omissis).

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 14.1.64.1.478 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 9080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento, in fine, delle parole «nonché per la realizzazione di specifici progetti mirati alla promozione e al potenziamento delle attività fieristiche».

     3. All’articolo 3, primo comma, della legge regionale 74/1980 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     4. All’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10, il secondo comma è abrogato.

     5. [20].

     6. Ai fini del riordino del sistema fieristico regionale, l’articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7, trova applicazione anche nel Friuli Venezia Giulia.

     [7. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [21]

     [8. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8/1999, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [22]

     [9. All’articolo 5 della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, commi 17, 18 e 19, della legge regionale 13/2000, al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [23]

     [10. All’articolo 5 della legge regionale 8/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [24]

     [11. All’articolo 5 della legge regionale 8/1999, il comma 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [25]

     [12. All’articolo 5 della legge regionale 8/1999, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).] [26]

     [13. All’articolo 6, comma 4, della legge regionale 8/1999, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [27]

     [14. All’articolo 10 della legge regionale 8/1999, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [28]

     [15. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:

     (Omissis).] [29]

     [16. All’articolo 13 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 22, della legge regionale 13/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [30]

     [17. All’articolo 13 della legge regionale 8/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [31]

     [18. All’articolo 25 della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, commi 26 e 27, della legge regionale 13/2000, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [32]

     [19. All’articolo 25 della legge regionale 8/1999, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [33]

     [20. All’articolo 25 della legge regionale 8/1999, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     (Omissis).] [34]

     [21. All’articolo 36 della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, comma 36, della legge regionale 13/2000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [35]

     [22. All’articolo 41 della legge regionale 8/1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [36]

     23. [In via di interpretazione autentica il vincolo di destinazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, si deve intendere limitato al periodo di cinque anni di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000] [37].

     24. All’articolo 7, comma 72, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, le parole «il 50 per cento» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     [25. All’articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, il comma 74 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [38]

     26. L’articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     [27. Ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore nel regime di proroga, le tipologie di esercizio del grande dettaglio previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., risultano integrate dalla tipologia del “complesso commerciale”, quale introdotta dall’articolo 29, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, e meglio specificata dall’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 8/1999. La tipologia di complesso commerciale è applicata per tutte le grandi strutture di vendita, già autorizzate o per le quali viene richiesto il nulla osta di cui all’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, che non possano essere ricomprese nella tipologia del centro commerciale al dettaglio, quale definita e regolata dall’articolo 3, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, e dall’articolo 10, comma 1, del medesimo decreto 0130/1991, come modificato dall’articolo 116, comma 4, della legge regionale 13/1998. Dalla tipologia di complesso commerciale risultano esclusi gli esercizi contigui situati in edifici la cui destinazione non è prevalentemente commerciale. La disposizione che assimila i complessi commerciali ai centri commerciali al dettaglio di cui all’articolo 29, comma 3, della legge regionale 16/1996, è efficace in relazione all’obbligo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990. Non trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), nonché le previsioni dell’Allegato “C” dello stesso decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, riferite al centro commerciale al dettaglio maggiore, si intendono riferite anche al complesso commerciale con superficie di vendita superiore a mq. 8.000.] [39]

     [28. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla legge regionale 41/1990, previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000, trovano integrale applicazione le norme relative ai settori merceologici di cui all’articolo 3 della legge regionale 8/1999. Nell’ambito dei singoli settori merceologici di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/1999, il nulla osta regionale e le relative autorizzazioni amministrative non potranno prevedere limitazioni al titolo a vendere tutti i generi appartenenti al settore o ai settori merceologici per i quali vengono richiesti il nulla osta e l’autorizzazione amministrativa, ancorché disposti ai sensi della legge regionale 41/1990, del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, e di altre norme anteriori all’entrata in vigore della legge regionale 8/1999.] [40]

     [29. All’interno dei centri commerciali al dettaglio, già autorizzati con il nulla osta regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 41/1990, i trasferimenti e gli ampliamenti dei singoli esercizi di cui sono composti sono autorizzati dal Comune esclusivamente qualora essi non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita del centro o del complesso autorizzata con nulla osta regionale e fermo restando il rispetto della percentuale di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991, come modificata dall’articolo 116, comma 4, della legge regionale 13/1998. Ogni variazione deve essere formalmente comunicata alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, ai fini di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 0130/1991.] [41]

     [30. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della legge regionale 41/1990 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l’ampliamento di complessi commerciali al dettaglio aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una superficie coperta inferiore a mq. 10.000, intesa come la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza così come definita dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche e integrazioni, in precedenza definiti centri commerciali al dettaglio, e divenuti complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, è assoggettato al solo nulla osta regionale, anche in assenza della destinazione urbanistica specifica HC, nei soli casi in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:

     a) gli originari centri commerciali al dettaglio, poi trasformatisi in complessi commerciali al dettaglio, siano stati autorizzati come tali con normativa antecedente all’entrata in vigore della legge regionale 41/1990;

     b) l’ampliamento si realizzi con un incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge non superiore a mq. 1.000 [42];

     c) venga destinata un’area per parcheggio e viabilità di servizio non inferiore al 200 per cento della superficie di vendita;

     d) il Consiglio comunale competente per territorio esprima parere favorevole al nulla osta regionale.] [43]

     [31. Il precedente comma 30 dispiega efficacia sino al termine previsto dall’articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999.] [44]

     [32. In presenza di programmi, pubblici o privati, finalizzati al recupero di aree, di superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000 e ricadenti entro il perimetro dei centri abitati, ove siano localizzati edifici dismessi o in fase di dismissione, nonché ricomprese all’interno di Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all’articolo 6, comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le autorizzazioni all’insediamento di grandi strutture di vendita sono consentite nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all’articolo 12 della legge regionale 8/1999, ovvero, limitatamente al periodo previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000, nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all’articolo 6 della legge regionale 41/1990 e non si ha luogo alla prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 8/1999, ovvero, per il medesimo periodo transitorio, dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990.] [45]

     [33. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla legge regionale 41/1990, previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dall’articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000, il trasferimento di grandi strutture di vendita costruite in singolo esercizio, autorizzate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge e allocate in zona urbanistica omogenea, prevista dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990, è ammesso nell’ambito del territorio regionale anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990, a condizione che vengano osservati i criteri di cui all’articolo 6 della legge regionale 41/1990, e che, a trasferimento avvenuto, il Comune proceda alla riclassificazione della zona omogenea HC, da cui la grande struttura di vendita è stata trasferita, nella sua precedente destinazione funzionale.] [46]

     [34. L’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [47]

     [35. Non è richiesta l’iscrizione al registro di cui all’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per la somministrazione effettuata da associazioni senza scopo di lucro, in occasione di fiere, feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone, sia in sede fissa, sia su aree pubbliche.] [48]

     [36. L’attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posti all’interno di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali è autorizzata dal Comune in deroga ai limiti numerici di cui alla delibera dei criteri e delle condizioni prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge 287/1991. L’autorizzazione è condizionata all’ubicazione presso il centro commerciale al dettaglio o il complesso commerciale e non è in alcun caso trasferibile in altra destinazione. L’attività dei pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, da allocarsi in edifici di proprietà pubblica cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o architettonico, è autorizzata dal Comune stesso in deroga ai limiti numerici di cui alla delibera dei criteri e delle condizioni prevista dall’articolo 3, comma 5, della legge 287/1991 e l’autorizzazione è condizionata all’ubicazione all’interno dell’edificio così riconosciuto e non è in alcun caso trasferibile ad altra destinazione.] [49]

     [37. Nelle more dell’emanazione da parte della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 13/1992, di nuovi criteri e parametri per la determinazione del numero di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi, i Comuni, ove ne ricorra l’esigenza, possono procedere all’adozione di nuove deliberazioni, successive a quelle eventualmente adottate in attuazione della legge regionale 13/1992, nonché dell’articolo 13, comma 46, della legge regionale 13/2000, di criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 287/1991, e dei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres.; i limiti entro i quali i Comuni possono rilasciare provvedimenti per nuove aperture, quali recati dal punto 4.1.1. del decreto del Presidente della Giunta regionale 0436/1992, sono riferiti agli esercizi esistenti all’atto dell’approvazione delle nuove deliberazioni.] [50]

     [38. All’articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [51]

     [39. All’articolo 10, comma 1, della legge regionale 14/1999, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [52]

     [40. All’articolo 14 della legge regionale 14/1999, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     (Omissis).] [53]

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di turismo).

     1. [L’articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [54].

     2. All’articolo 10 della legge regionale 2/2002, il comma 3 è abrogato.

     3. [All’articolo 34, comma 1, della legge regionale 2/2002, le parole «qualora possiedano i requisiti di cui all’articolo 28.» sono sostituite dalle parole

     (Omissis)] [55].

     4. [All’articolo 64, comma 7, della legge regionale 2/2002, dopo la parola «da» sono abrogate le parole «almeno tre»] [56].

     5. All’articolo 86, comma 2, della legge regionale 2/2002, in fine, è aggiunto il periodo

     (Omissis).

     6. Dopo l’articolo 124 della legge regionale 2/2002, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. [All’articolo 167, comma 4, della legge regionale 2/2002, le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle parole

     (Omissis)] [57].

     8. L’articolo 172 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. [All’articolo 178, comma 1, della legge regionale 2/2002, le lettere «E e F» sono sostituite dalle lettere

     (Omissis)] [58].

     10. All’Allegato «E» - Sezione E2 - «Requisiti e caratteristiche tecniche dei rifugi escursionistici» della legge regionale 2/2002, la lettera n) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     11. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso di quanto erogato dalle Aziende di promozione turistica al personale di cui all’articolo 175 della legge regionale 2/2002 a titolo di competenze fisse e accessorie nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2002 e la data di inquadramento del personale medesimo nel ruolo unico regionale.

     12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2002 a carico dell’unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 607 (1.1.121.1.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione economica del personale - con la denominazione «Rimborso alle Aziende di promozione turistica di quanto erogato al personale a titolo di competenze fisse e accessorie nell’anno 2002 e fino alla data di inquadramento nel ruolo unico regionale» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2002.

     13. All’onere di 200.000 euro per l’anno 2002 derivante dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 con riferimento al capitolo 550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Le disponibilità dei fondi, eventualmente costituiti presso le Aziende di promozione turistica al fine di erogare prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale in servizio, vengono versate dalle Aziende medesime al fondo sociale istituito ai sensi dell’articolo 152 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. Per il recupero delle somme concesse ai dipendenti delle Aziende di promozione turistica a titolo di prestiti e mutui edilizi, mediante utilizzo dei fondi di cui al presente comma, l’Amministrazione regionale è autorizzata a trattenere quote mensili di retribuzione secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di fondo sociale per i dipendenti regionali.

     15. Le entrate derivanti dall’acquisizione delle disponibilità di cui al comma 14 affluiscono nell’unità previsionale di base 3.7.1910 «Introiti dalle Aziende di promozione turistica» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - al titolo III - categoria 3.7, con riferimento al capitolo 689 (3.7.2) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione «Acquisizione dalle Aziende di promozione turistica delle disponibilità dei fondi costituiti per l’erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale». Corrispondentemente nel documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è istituito «per memoria» il capitolo 670 (1.1.123.1.08.01) alla rubrica n. 4 - Servizio della gestione giuridica del personale - con la denominazione «Versamento a favore del fondo sociale delle disponibilità dei fondi costituiti dalle Aziende di promozione turistica per l’erogazione di prestazioni di natura sociale e assistenziale a favore del personale» riferito all’unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.

     16. [All’articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, il comma 65 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [59].

     17. All’articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 66 è abrogato.

     18. [All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34, come da ultimo modificato dall’articolo 180, comma 1, della legge regionale 2/2002, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

     (Omissis)] [60].

     19. All’articolo 7, comma 111, della legge regionale 4/2001 sono aggiunte, in fine, le parole

     (Omissis).

     20. All’articolo 7, comma 113, della legge regionale 4/2001 le parole «comma 110» sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di industria).

     1. All’articolo 23 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall’articolo 219, comma 1, della legge regionale 5/1994, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 8, comma 25, della legge regionale 3/2002, dopo le parole «Direzione regionale dell’industria » sono inserite le parole

     (Omissis).

     3. Il capitolo 7919 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 46.500 euro per l’anno 2002, dall’unità previsionale di base 12.1.62.1.289, il cui stanziamento è conseguentemente diminuito di pari importo per l’anno 2002, all’unità previsionale di base 12.5.62.1.1289 «Spese per l’albo dei consulenti peritali in materia di ricerca applicata e innovazione tecnologica» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 12 - programma 12.5 - rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - spese correnti - con lo stanziamento di 46.500 euro per l’anno 2002.

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione, artigianato e formazione professionale).

     [1. A decorrere dall’1 luglio 2002, dopo l’articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è inserito il seguente:

     (Omissis).] [61]

     [2. A decorrere dall’1 luglio 2002, l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/1998 è abrogato.] [62]

     [3. All’articolo 38 della legge regionale 1/1998, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 12/2001, al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).] [63]

     [4. All’articolo 4, comma 12, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente

     (Omissis).] [64]

     5. [All’articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 19/1993, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)] [65].

     6. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     [7. All’articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, dopo le parole «La Regione», sono inserite le parole (omissis) e le parole «è autorizzata» sono sostituite dalle parole (omissis).] [66]

     8. [All’articolo 4 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 17, sono inseriti i seguenti:

     (Omissis) ] [67].

     9. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 3/2002, come inserito dal comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 1.1.63.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 8551 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [68].

     10. [All’articolo 10 quater della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, al comma 3, come sostituito dall’articolo 57, comma 8, della legge regionale 29/1996, dopo le parole «imprese artigiane,» sono aggiunte le parole

     (Omissis). ] [69]

     11. All’articolo 8 della legge regionale 3/2002, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     12. In relazione al disposto di cui all’articolo 8, comma 4, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 11, il capitolo 5279 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di complessivi 50.000 euro, suddivisi in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, dall’unità previsionale di base 10.1.43.2.1295, che è conseguentemente soppressa, all’unità previsionale di base 1.3.10.2.1296 «Contributi e rimborsi agli enti locali per interventi specifici di parte capitale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 10 - Servizio finanziario e contabile - spese d’investimento.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI

IL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di sanità).

     1. La Regione può autorizzare programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario regionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

     2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dalla Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie regionali, che motivano le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualità dell’assistenza e di coerenza con le previsioni degli atti di programmazione sanitaria regionale.

     3. La costituzione degli Enti di cui al comma 1 rispetta le seguenti condizioni:

     a) privilegiare nell’area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 422/1998;

     b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali [70];

     c) fissare limiti percentuali alla partecipazione di soggetti privati in misura non superiore al 49 per cento del capitale sociale o del patrimonio;

     d) prevedere, nel caso di società di capitali, forme idonee di limitazione alla facoltà di cessione della quota sociale detenuta dai soggetti pubblici;

     e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati partecipanti, avendo cura di escludere, in particolare, il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alle società stesse, per la fornitura di opere e servizi connessi alla cura e all’assistenza alla persona;

     f) individuare forme e modalità di scioglimento di pronta attuazione in caso di mancato raggiungimento, nel termine di tre anni, degli scopi sociali e del pareggio di bilancio. Tale termine può essere prorogato soltanto una volta, per lo stesso periodo di tempo, su richiesta motivata dell’Azienda sanitaria regionale detentrice della maggioranza assoluta del capitale sociale.

     4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie regionali comunicano all’Agenzia regionale della sanità le opere edilizie e impiantistiche, già previste nelle linee di programmazione regionale e aziendale riferite agli anni 2000 e precedenti, per la cui realizzazione siano stati già concessi finanziamenti regionali, che sono valutate non più coerenti con le linee di programmazione regionale e aziendale; contestualmente sono indicate le opere cui si intendono destinare i finanziamenti predetti. L’Agenzia regionale della sanità trasmette alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, gli atti pervenuti dalle Aziende sanitarie regionali, corredati con le valutazioni di competenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, autorizza la nuova destinazione dei finanziamenti regionali già concessi.

     5. Entro sei mesi dall’autorizzazione di cui al comma 4, le Aziende sanitarie regionali inviano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali i progetti esecutivi delle opere da realizzare, regolarmente approvati, con richiesta della conferma dei finanziamenti già concessi.

     6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori e per la conseguente rendicontazione, fissati nei decreti di concessione dei finanziamenti regionali di cui al comma 4, sono revocati.

     7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine, nel rispetto delle procedure concernenti il bilancio di esercizio di tali enti e le verifiche di competenza della Regione.

     8. All’articolo 15 della legge regionale 37/1995, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 14, della legge regionale 4/2001, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, le parole: «progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis);

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. In relazione a quanto disposto dall’articolo 5, comma 33, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le Aziende per i servizi sanitari regionali, in alternativa alla realizzazione diretta delle strutture destinate a residenze sanitarie assistenziali, possono stipulare con soggetti privati, che intendono realizzare e gestire analoghe strutture, accordi preliminari al convenzionamento, tenendo conto del fabbisogno di posti-letto determinato nel rispettivo ambito territoriale e a condizione che dette strutture abbiano i requisiti funzionali e organizzativi prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale.

     10. L’individuazione dei soggetti privati con i quali stipulare gli accordi di cui al comma 9 avviene mediante procedimenti a evidenza pubblica.

     11. Il capitolo 4858 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento di 2.050.000 euro per l’anno 2002, dall’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 all’unità previsionale di base 7.2.41.2.226, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l’importo di 2.050.000 euro per l’anno 2002.

     12. Le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, a favore degli ospiti non autosufficienti di strutture residenziali protette incluse nell’elenco regionale di cui all’articolo 14, ottavo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall’articolo 1, primo comma, della legge regionale 31/1984, e facenti capo a istituzioni pubbliche o private convenzionate con l’Azienda per i servizi sanitari nel cui ambito sono ubicate le strutture, si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10/1997, anche agli ospiti adulti delle stesse che, pur non avendo il requisito d’età di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997, soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

     a) non autosufficienza certificata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 10;

     b) presenza di patologie cronico-degenerative o malattie ereditarie o esiti disabilitanti da incidenti o eventi acuti pregressi;

     c) ammissione alla struttura residenziale protetta a seguito di valutazione dell’Unità di valutazione distrettuale di cui all’articolo 25 della legge regionale 10/1998, che deve aver esperito ogni altra possibile soluzione per l’interessato, sia di tipo domiciliare che residenziale.

     13. Alla legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 1, comma 5, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) all’articolo 3, il comma 3 è abrogato;

     d) [all’articolo 4, comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     (Omissis)] [71].

     14. Le disposizioni di cui al comma 13, lettera b), hanno effetto dall’1 gennaio 2003. Fino alla nomina dei nuovi Collegi, le funzioni di competenza sono svolte dai Collegi sindacali costituiti ai sensi della normativa vigente.

     15. All’articolo 5 della legge regionale 3/2002, il comma 9 è abrogato.

     16. E’ istituita, presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, allo scopo di consentire all’Amministrazione regionale di programmare interventi idonei alle esigenze dei cittadini diabetici.

     17. La Commissione è composta da:

     a) l’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali o suo delegato, che la presiede;

     b) dieci esperti in materia diabetologica designati dall’Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali [72];

     c) tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche presenti in regione, designati dalle associazioni medesime [73];

     d) due funzionari della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali [74];

     e) un funzionario dell’Agenzia regionale della sanità;

     e bis) un rappresentante della sezione regionale dell’Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall’Associazione medesima[75].

     18. I componenti della Commissione restano in carica tre anni, e comunque fino al rinnovo della stessa. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti nelle materie trattate. I compiti di segreteria sono affidati a un dipendente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali con qualifica non inferiore a segretario.

     18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17 [76].

     19. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

     20. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione predispone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali trasmette tale relazione alla Commissione consiliare competente.

     21. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 19 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. All’articolo 1 della legge regionale 3/2002, dopo il comma 23, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione).

     1. In attuazione dell’articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall’1 gennaio 2003, sono trasferite ai Comuni le funzioni previste dal regio decreto legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni capofila e dalle Aziende per i servizi sanitari regionali in conformità all’articolo 41 bis della legge regionale 49/1996, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, e modificato dal comma 7, lettera a), del presente articolo.

     3. Al fine di garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dei commi 1 e 2, e tenuto conto della necessità di assicurare la continuità dei servizi, le Province trasferiscono ai Comuni le risorse umane, finanziarie e patrimoniali entro l’1 gennaio 2003. Tali risorse sono individuate, entro l’1 luglio 2002, nel rispetto del disposto di cui al comma 4 e previo parere conforme dell’Assemblea delle Autonomie locali, di cui all’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15, anche in riferimento alle quote delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscosse nel territorio regionale e devolute a Province e Comuni dalla legge finanziaria regionale a decorrere dall’anno 2003.

     3 bis. Ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali sono assicurati finanziamenti non inferiori a quelli destinati dalle singole Province per le funzioni e gli importi come rilevati in applicazione dei precedenti commi [77].

     4. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 assicura l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, nel rispetto degli equilibri di bilancio di Regione, Province e Comuni.

     5. A decorrere dall’1 gennaio 2003, la Regione trasferisce ai Comuni capofila e alle Aziende per i servizi sanitari regionali di cui al comma 2 le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, assegnate alle Province sino all’esercizio 2002, con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/2001.

     6. A decorrere dall’1 gennaio 2003, all’articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 19, della legge regionale 13/2000, il comma 3 è abrogato.

     [7. Alla legge regionale 49/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 41 bis, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 41 quater, come inserito dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 32/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [78]

     8. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 24 e 26, della legge regionale 3/2002, sono estese alle Province interessate alla realizzazione di strutture per disabili. Tali Enti presentano le istanze di finanziamento per l’anno 2002, corredate della documentazione prevista dall’articolo 5, comma 27, della legge regionale 3/2002, entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Per effetto di quanto disposto dal comma 8, nella denominazione del capitolo 4856 dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, dopo le parole: «senza fini di lucro» sono inserite le seguenti: «e Province».

     10. Fino all’adozione delle disposizioni regionali previste dall’articolo 11 della legge 328/2000, in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     11. In attesa dell’adozione di una normativa regionale organica in tema di servizi per la prima infanzia, con l’individuazione di standard qualitativi uniformi per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private, l’Amministrazione regionale, al fine di promuovere il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido, è autorizzata a concedere a soggetti privati senza finalità di lucro, in via sperimentale, contributi commisurati al numero dei bambini accolti [79].

     12. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, determina, con propria deliberazione, i requisiti pedagogici, organizzativi e strutturali per accedere ai contributi di cui al comma 11, individuando anche specifici indicatori di qualità che diano diritto a una maggiorazione dei contributi medesimi [80].

     13. Con il provvedimento di cui al comma 12 sono altresì determinati i criteri di assegnazione e le modalità di richiesta, concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti e degli indicatori di qualità [81].

     14. Al fine di consentire l’acquisizione dei dati necessari alla predisposizione di una normativa organica in materia di servizi per la prima infanzia, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione e di analisi sull’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, sentito il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, promuove iniziative rivolte alla rilevazione e al monitoraggio delle strutture operanti in ambito pubblico e privato e all’analisi delle caratteristiche dei servizi offerti [82].

     15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.4.41.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 4924 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Contributi a soggetti privati senza finalità di lucro per promuovere in via sperimentale il miglioramento qualitativo dei servizi di asili nido» e con lo stanziamento complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 [83].

     16. All’onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, derivante dal comma 11, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 162 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso) [84].

     17. All’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come da ultimo sostituito dall’articolo 4, comma 60, della legge regionale 4/2001, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis). [85]

     18. [In attesa dell’adozione di una disciplina organica regionale dell’associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383] [86].

     19. [Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro di cui al comma 18, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni provinciali. Possono iscriversi nel Registro i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge 383/2000] [87].

     20. [L’iscrizione nel Registro dei cui al comma 18 è alternativa all’iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all’articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 42/1995] [88].

     21. [Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con Regolamento la tenuta del Registro di cui al comma 18 e, in particolare, i procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione periodica dello stesso] [89].

     22. [Il Regolamento di cui al comma 21 è approvato previo parere della competente Commissione consiliare permanente, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si considera reso favorevolmente] [90].

     23. [Sono disciplinati con Regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

     a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;

     b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;

     c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed Enti locali] [91].

     24. [Il Servizio autonomo per l’immigrazione può avvalersi, mediante convenzione, di associazioni aventi sede nel territorio regionale, iscritte all’Albo di cui all’articolo 5 della legge regionale 46/1990 o al Registro di cui all’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di comprovata esperienza per lo svolgimento di servizi nei seguenti settori, richiedenti l’utilizzo di operatori particolarmente qualificati:

     a) inserimento abitativo e approvvigionamento di alloggi;

     b) inserimento nelle strutture scolastiche e rapporti scuola-famiglia;

     c) consulenza giuridico-legale a favore degli enti locali e delle associazioni operanti nel settore;

     d) inserimento occupazionale, con particolare riguardo al lavoro domestico] [92].

     25. [La Regione promuove e attua iniziative di osservazione permanente dei fenomeni migratori, al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari all’esercizio delle funzioni regionali in materia di accoglienza e integrazione. Il Servizio autonomo per l’immigrazione attua studi e ricerche sui problemi dell’immigrazione, anche avvalendosi di istituti di ricerca pubblici e privati] [93].

     26. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 24 e 25 fanno carico all’unità previsionale di base 8.5.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 4949 e 4951 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di corregionali all’estero, istruzione e cultura).

     1. All’articolo 6, comma 57, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come sostituito dall’articolo 7, comma 36, della legge regionale 23/2001, le parole: «che frequentino corsi universitari presso le Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: (omisssis) e le parole: « e che, alla data del 31 dicembre 2000, abbiano già un accordo di collaborazione con una delle Università della regione con cui possono stipulare apposite convenzioni operative» sono soppresse.

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata con l’inserimento dopo le parole: «che frequentino corsi» delle seguenti: «di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o».

     3. [All’articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, il comma 47 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [94].

     4. [All’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1999, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis)] [95].

     5. [All’articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, le parole: «istituti privati» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)] [96].

     6. All’articolo 7, comma 17, della legge regionale 3/2002, le parole: «la sistemazione» sono sostituite dalle seguenti: (omissis) e la parola: «della» è sostituita dalle parole:

     (Omissis).

     7. In relazione al disposto di cui al comma 6, nell’ambito dell’unità previsionale di base 9.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5046 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è modificata sostituendo le parole: «la sistemazione» con le seguenti: (omissis) e la parola: « della» con le parole:

     (Omissis).

     8. All’articolo 16 della legge regionale 3/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: «pura ed applicata» sono soppresse;

     b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     9. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera b), si applicano a partire dalla scadenza della Commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     [10. Alla legge regionale 12 luglio 1999, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 3, come modificato dall’articolo 3, comma 49, della legge regionale 4/2001, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     b) all’articolo 7, come modificato dall’articolo 3, comma 49, della legge regionale 4/2001, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).] [97]

     11. [Nella tabella degli Enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale di cui all’articolo 7, comma 70, della legge regionale 3/2002, alla lettera B), numero 6), la denominazione: «Nei luoghi nei suoni - provincia di Gorizia» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis)] [98].

     12. All’articolo 6 della legge regionale 4/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 82, della legge regionale 4/2001, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     13. Le autorizzazioni di spesa di lire 1.100 milioni, corrispondenti a 568.102,59 euro, di lire 100 milioni, corrispondenti a 51.645,69 euro e di 35.403,70 euro, disposte per l’anno 2002 rispettivamente dall’articolo 5, comma 88, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dall’articolo 6, comma 83, della legge regionale 4/2001, e dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 3/2002, per le finalità di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dall’articolo 118, comma 1, della legge regionale 47/1993, e di cui all’articolo 5, comma 19, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5342 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, si intendono destinate all’Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese sostenute per l’attività istituzionale relativa alla stagione 2001-2002 e comunque fino al 30 giugno 2002, nonché alla Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli Venezia Giulia, a fronte delle spese per l’avvio e lo sviluppo della propria attività istituzionale.

     14. Con deliberazione della Giunta regionale è approvata la ripartizione dello stanziamento complessivamente autorizzato a carico del capitolo 5342, in coerenza con le previsioni di cui al comma 13.

     15. In via di interpretazione autentica, il contributo di cui all’articolo 6, comma 47, della legge regionale 4/2001, è utilizzabile altresì per interventi di manutenzione nell’ambito del compendio di riferimento del monumento e per azioni di valorizzazione dello stesso.

     16. In relazione al disposto di cui al comma 15, nell’ambito dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, la denominazione del capitolo 5281 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è integrata con l’inserimento, in fine, delle parole: «nonché per interventi di manutenzione e valorizzazione nell’ambito del compendio di riferimento del monumento».

     17. All’articolo 6 della legge regionale 4/2001, i commi 66, 67 e 68 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     18. Il finanziamento degli oneri relativi all’attività dell’organismo di cui all’articolo 6, comma 66, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, fa carico all’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: «Finanziamento dell’attività dell’organismo preposto alla tutela e alla valorizzazione della lingua e della cultura friulana».

     19. In relazione al disposto di cui all’articolo 6, comma 68, della legge regionale 4/2001, come sostituito dal comma 17, agli oneri relativi al finanziamento dell’attività dell’Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulana di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 15/1996, come modificato dall’articolo 124, comma 6, della legge regionale 13/1998, ivi compresa l’indennità di funzione del Presidente del Comitato scientifico di cui all’articolo 22, comma 3, della medesima legge regionale 15/1996, si provvede a carico dell’unità previsionale di base 9.7.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 5543 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [20. La Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, resta in carica per l’esercizio delle proprie funzioni sino alla data dell’approvazione dello statuto dell’organismo istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 16, della legge regionale 13/2000] [99].

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SETTORE

TERRITORIO E AMBIENTE

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di ricostruzione delle zone terremotate e di provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont).

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni, sono estese, con le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle controversie relative alla non corretta esecuzione dei lavori, promosse dai proprietari degli immobili ricostruiti mediante intervento pubblico delegato ai Comuni, ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     2. L’assunzione a carico della Regione delle spese connesse alle sentenze che definiscono le controversie di cui al comma 1 è ammessa nei soli casi in cui le somme sono dovute dai Comuni senza possibilità di esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori dichiarata fallita dopo essere stata convenuta in giudizio dai Comuni stessi in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.

     3. L’assunzione delle spese indicate al comma 2 è limitata altresì alle sole controversie iniziate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni di cui all’articolo 70 della legge regionale 55/1986 e successive modificazioni si applicano altresì alle controversie promosse nei confronti dei Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge:

     a) relative alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie di cui alla legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, e successive modificazioni;

     b) relative al risarcimento dei danni per esclusione delle imprese, aggiudicatarie in via provvisoria, dagli appalti pubblici degli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici.

     5. Nei casi di controversie già definite alla data di entrata in vigore della presente legge, l’assunzione delle spese è subordinata alla domanda del Comune, da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

     6. Le spese derivanti dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 fanno carico all’unità previsionale di base 32.1.24.1.638 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9448 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. I termini per la presentazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici delle domande di contributo in conto interessi o in annualità costanti, anche in forma capitalizzata, per la riparazione, l’acquisto e la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 27, 28 e 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni, 46 bis, 50 e 51 della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, 6 e 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni, 4 e 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni, nonché 30 della legge regionale 55/1986, sono stabiliti in mesi sei a decorrere dalla data di inizio dei lavori.

     8. Per i lavori di riparazione o di ricostruzione già iniziati o terminati prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine semestrale indicato al comma 7 decorre dalla predetta data; nei casi di acquisto, il medesimo termine decorre dalla data del contratto.

     9. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo, rimane fermo il termine semestrale indicato dall’articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per la ripetizione delle domande previste dall’articolo 15, quarto comma, della legge regionale 30/1977, come inserito dall’articolo 12, primo comma, della legge regionale 2/1982, nonché dall’articolo 54 della legge regionale 35/1979, come modificato dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 26/1988, da parte dei successori per causa di morte.

     10. In deroga alle disposizioni previste dall’articolo 45 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per i contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, la verifica del rispetto degli obblighi imposti al beneficiario avviene attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a richiesta dell’Amministrazione regionale concedente formulata in costanza di rapporto di obbligazione.

     11. Qualora i beneficiari non provvedano a inviare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà loro richiesta, l’Amministrazione regionale, dopo aver nuovamente richiesto senza esito l’invio della dichiarazione, promuove d’ufficio gli opportuni accertamenti circa il rispetto degli obblighi imposti ai beneficiari, anche avvalendosi della collaborazione del Comune.

     12. All’articolo 14, comma 13, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole: «Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza», sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     13. Gli adempimenti connessi all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 12, della legge regionale 13/2000, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità all’articolo 14, comma 13, della medesima legge regionale 13/2000, come modificato dal comma 12 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     14. Non si fa luogo a pronuncia di decadenza dal contributo per la mancata ripresa dell’attività produttiva, anche diversa da quella esercitata alla data degli eventi sismici, nelle unità immobiliari non alloggiative inserite negli edifici a uso misto rimaste inultimate alla scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori. Rimane ferma l’applicazione alle predette unità immobiliari delle disposizioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modificazioni, per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori stabiliti dalla concessione edilizia, con facoltà per gli interessati di documentare le spese sostenute per l’intervento assistito da contributo con perizia di stima asseverata.

     15. Negli edifici considerati al comma 14, l’eventuale redistribuzione in corso d’opera degli alloggi e delle unità immobiliari con altre destinazioni non realizza un mutamento della destinazione d’uso in contrasto con il vincolo quinquennale stabilito dall’articolo 38 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 37/1993, nonché dall’articolo 66 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge regionale 48/1991, ancorché le unità non alloggiative appartengano a una diversa categoria urbanistica rispetto a quella originaria.

     16. In via di interpretazione autentica degli articoli 56 e 57 della legge regionale 7/2000, la rinuncia ai diritti di credito derivanti dalla concessione dei contributi o dall’erogazione di somme ad altro titolo in applicazione delle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate è disposta dall’autorità concedente.

     17. I benefici previsti dall’articolo 19 della legge regionale 2/1982, come sostituito dall’articolo 43, comma 1, della legge regionale 26/1988, possono essere concessi anche a coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato progressivamente la proprietà piena ed esclusiva di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici parte in qualità di eredi e per l’altra parte per atto tra vivi dagli altri coeredi.

     18. Le disposizioni di cui al comma 17 trovano applicazione limitatamente ai soggetti che abbiano presentato i progetti esecutivi degli interventi di riparazione degli edifici acquistati prima dell’entrata in vigore della presente legge, anche oltre i termini utili fissati dall’articolo 34 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dall’articolo 62, comma 1, della legge regionale 40/1996, purché alla data del 30 giugno 1999 i progetti stessi siano stati esaminati dai competenti uffici della Segreteria generale straordinaria e sia stato emesso il relativo parere.

     19. All’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, dopo il comma 65 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     20. Le domande presentate nell’esercizio 2001 eventualmente escluse dal contributo prima della data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 65 dell’articolo 5 della legge regionale 4/2001, sono riammesse d’ufficio al contributo e collocate nella graduatoria per l’esercizio 2002, secondo l’ordine di priorità dell’articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, come modificato dall’articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990. A tal fine, i Comuni sono autorizzati a modificare le graduatorie eventualmente già approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge. Le graduatorie modificate dai Comuni sono quindi inviate alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in vista della formazione della graduatoria unica regionale di cui all’articolo 138, comma 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

     21. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 91, comma 1, della legge regionale 50/1990, a decorrere dall’esercizio 2002 gli interventi riguardanti gli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, che siano prospicienti a vie e spazi pubblici e che si trovino in condizioni di degrado tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità, hanno priorità assoluta di finanziamento rispetto a qualsiasi altro intervento previsto dalla medesima legge regionale 30/1988.

     22. All’articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     23. I provvedimenti di concessione eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 5, lettera e), della legge regionale 37/1993, come modificato dal comma 22 del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     24. I termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 81 della legge regionale 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità e i limiti di cui al comma 25.

     25. La riapertura dei termini di cui al comma 24 è limitata ai proprietari degli edifici fatti oggetto di intervento pubblico ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 30/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 1, primo comma, della legge regionale 55/1986, che abbiano segnalato i fenomeni di infiltrazione d’acqua entro il 31 dicembre 1995.

     26. La domanda di cui al comma 24 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

     27. All’articolo 55 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 28, comma 1, della legge regionale 40/1996, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     (Omissis).

     28. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti aventi titolo a beneficiare delle provvidenze previste dal titolo III della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, che abbiano optato per un alloggio ricevuto in donazione dai Comuni non siano pervenuti, per cause non dipendenti dalla loro volontà, alla stipula definitiva dell’atto di acquisto dell’alloggio in questione, possono optare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità di autorizzazione personale, per l’assegnazione alternativa, anche in un comune diverso da quello ove è maturato il diritto, di una delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, che si trovano nelle condizioni descritte dall’articolo 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.

     29. Non si fa luogo al recupero parziale dei finanziamenti regionali a carico dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nel 1976 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano completamente realizzato gli interventi previsti dall’articolo 68, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, per ragioni economiche dovute all’insufficienza dei finanziamenti ricevuti o per ragioni tecnico-funzionali connesse alla consistenza e alle caratteristiche distributive degli edifici in rapporto agli standard e ai requisiti dell’edilizia residenziale pubblica.

     30. Senza pregiudizio del soddisfacimento delle esigenze abitative dei soggetti indicati all’articolo 68, primo comma, numero 3), lettere a), b) e c), della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 50/1990, i Comuni indicati al comma 29 sono autorizzati, in deroga all’articolo 32 della legge regionale 7/2000, ad alienare, anche eventualmente modificandone la destinazione d’uso, quelle porzioni di edificio, oggetto d’intervento, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino non essere state ancora completate per le ragioni anzidette.

     31. L’autorizzazione indicata al comma 30 è accordata ai Comuni con l’obbligo di reimpiegare i proventi delle alienazioni nella realizzazione di opere di completamento o di miglioramento funzionale di altre porzioni dello stesso edificio.

     32. Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 55/1986, successivamente riconfermate, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 37/1993, sono considerate utili ai fini del conseguimento dei contributi di cui all’articolo 48 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché l’alloggio in cui risiedeva il richiedente al 6 maggio 1976 non risulti disponibile per effetto di pignoramento ancorché non sia stato posto in demolizione.

     33. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti nei casi indicati al comma 32, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l’effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi.

     34. Al comma 18 dell’articolo 14 della legge regionale 13/2000, le parole: «sono autorizzati ad alienare gli alloggi già in proprietà alla data degli eventi sismici, finanziati ai sensi dell’articolo 68, primo comma, numero 2),» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     35. All’articolo 75 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, al primo comma, il numero 3) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     36. All’articolo 4, comma 64, lettera f), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le parole: «l’adeguamento strutturale» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     37. Le disposizioni contenute nei commi 1, 1 bis, 2 e 3 dell’articolo 39 della legge regionale 50/1990 e successive modificazioni non si applicano nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia, ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa da intervenute contestazioni circa l’esecuzione dell’intervento assistito dai contributi non avendo lo stesso garantito e mantenuto l’assetto della proprietà esistente alla data del 6 maggio 1976.

     38. Nell’ipotesi di cui al comma 37 il Comune interessato provvede a liquidare i benefici contributivi ancora dovuti in base alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, e loro successive modificazioni, sulla base del progetto approvato dal Sindaco e i contributi concessi possono essere utilizzati per realizzare le opere residue relative alla sola porzione immobiliare di effettiva proprietà del richiedente. Le opere residue assistite dai contributi soggiacciono alle disposizioni contenute nell’articolo 39 della legge regionale 50/1990 per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto del termine fissato nella nuova concessione edilizia rilasciata dal Comune per la realizzazione delle opere medesime.

     39. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 50/1990, nei casi indicati al comma 37, sono annullati. Per effetto dell’annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell’intervento. A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     40. Le spese eventualmente sostenute a titolo di contributo prima dell’entrata in vigore della presente legge sono fatte salve a tutti gli effetti limitatamente alla porzione immobiliare assoggettata a intervento pubblico di riparazione non di proprietà del richiedente.

     41. Le disposizioni previste dai commi da 37 a 40 si applicano limitatamente ai casi, verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge, di lavori non ultimati nei termini.

     42. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 39 fanno carico all’unità previsionale di base 5.4.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 9450 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. I termini per la presentazione delle domande di cui agli articoli 9 ter e 14 della legge regionale 30/1977 sono riaperti per trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli edifici catalogati acquistati dai Comuni dopo il termine previsto dall’articolo 15 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/1998.

     44. In deroga all’articolo 30, comma 4, della legge regionale 63/1977 e successive modificazioni, i Comuni terremotati sono autorizzati a introitare nei bilanci comunali i corrispettivi di cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, qualora i corrispettivi medesimi siano destinati al finanziamento, ancorché parziale, di opere e di impianti pubblici dei Comuni medesimi.

     45. I Comuni che intendono introitare nei loro bilanci i corrispettivi indicati al comma 44 devono darne comunicazione alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

     46. [La scelta di introitare al bilancio comunale i corrispettivi di cessione indicati al comma 44, preclude la possibilità di accedere ai finanziamenti a carico del fondo indicato dall’articolo 7, comma 5, della legge regionale 2/2000 e successive modificazioni] [100].

     47. In deroga alle vigenti disposizioni, per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, come modificata dalla legge 357/1964, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base del quale è erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alle prescrizioni urbanistico-edilizie.

     48. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati priva della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.

     49. Con il differimento al 31 dicembre 2001 dei termini per l’ultimazione dei lavori previsti dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, disposto dall’articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita anche la validità dei provvedimenti amministrativi comunali aventi valenza edilizia di tipo concessorio o autorizzatorio.

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di pianificazione territoriale, edilizia abitativa, infrastrutture civili e urbane).

     1. I Comuni, al fine di ridurre il fabbisogno di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare, all’interno dei propri strumenti di pianificazione urbanistica, aree comunali entro le quali, mediante costituzione del diritto di superficie, subordinata alla stipula di una convenzione recante l’impegno del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa a non mutare la destinazione d’uso, possono essere realizzati parcheggi a uso privato anche non pertinenziali.

     2. I parcheggi realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse in applicazione del comma 4 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere liberati dal vincolo della pertinenzialità previsto dal comma 5 del medesimo articolo qualora, trascorsi cinque anni dalla realizzazione dell’opera ed esperiti almeno due tentativi di vendita con il rispetto del vincolo, i relativi stalli rimangano invenduti.

     [3. All’articolo 41 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 82, comma 7, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 4 quinquies è inserito il seguente:

     (Omissis).] [101]

     [4. All’articolo 78 ter della legge regionale 52/1991, come inserito dall’articolo 82, comma 16, della legge regionale 13/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole: «18 aprile 1997, n. 17» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) dopo le parole: «tecnico-edilizio» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).] [102]

     [5. All’articolo 81, comma 5 quater, della legge regionale 52/1991, come aggiunto dall’articolo 82, comma 21, della legge regionale 13/1998, le parole: «di manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).] [103]

     6. Le disposizioni di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 non trovano applicazione per gli interventi oggetto anche di contributo statale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270, e successive modificazioni.

     7. A integrazione di quanto previsto dall’articolo 126 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, le eventuali risorse tuttora giacenti presso le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) della regione a residuo della gestione speciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, sono impiegate direttamente dalle medesime ATER per interventi regionali di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti all’acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta regionale. Le giacenze previste dall’articolo 7 dell’accordo di programma stipulato tra l’Amministrazione regionale e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 e approvato con decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 243/Pres. sono attribuite alle ATER di competenza e sono utilizzate esclusivamente per interventi di edilizia sovvenzionata.

     8. All’articolo 24 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998, al comma 10, le parole: «i figli maggiorenni» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) [104].

     9. All’articolo 51 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della legge regionale 9/1999, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al primo comma, numero 2), lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     (Omissis) [105].

     10. All’articolo 52 della legge regionale 75/1982, come modificato dall’articolo 65, comma 1, della legge regionale 13/1998, al quinto comma, la parola: «notifica» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis) [106].

     11. All’articolo 54 della legge regionale 75/1982, come modificato dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 49/1993, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     (Omissis) [107].

     12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 85 della legge regionale 75/1982, l’applicazione dell’articolo 93 bis della medesima legge regionale 75/1982, come inserito dall’articolo 35, comma 1, della legge regionale 45/1993 e interpretato dall’articolo 81 della legge regionale 13/1998, non si estende alle semestralità di contributo, anticipate agli operatori ai sensi dell’articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall’articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, delle quali si è tenuto conto, in sede di stipula delle convenzioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

     13. Le disposizioni del comma 12 si applicano anche nei confronti degli operatori per i quali non sia stato ancora emesso il provvedimento di liquidazione e frazionamento finale del contributo ovvero lo stesso non sia divenuto inoppugnabile.

     14. All’articolo 105 della legge regionale 75/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) al primo comma le parole: «portatore di handicap fisico» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     c) al secondo comma le parole: «handicappato od un nucleo familiare comprendente un handicappato» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     d) al terzo comma le parole: «Gli handicappati o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un handicappato» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) [108].

     15. Al fine di concludere le procedure di cessione delle unità immobiliari di proprietà regionale, in via di interpretazione autentica dell’articolo 65, comma 3, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, si intende che il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma 1 del medesimo articolo 65, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è determinato in conformità alla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni, intervenute sino alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 9/1999.

     16. Alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all’articolo 2, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge regionale 11/1996, al primo comma, lettera c), dopo la parola: «anticipazioni» sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     b) al primo comma dell’articolo 2, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

     (Omissis);

     c) la rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) al primo comma dell’articolo 3, dopo le parole: «le anticipazioni» sono inserite le seguenti: (omissis) e la parola: «concesse» è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     e) al secondo comma dell’articolo 3, dopo le parole «La concessione di anticipazioni» sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     f) la rubrica dell’articolo 4, come modificato dall’articolo 23, quinto comma, della legge regionale 18/1986, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     g) dopo il secondo comma dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

     (Omissis);

     h) al primo comma dell’articolo 5, dopo la parola: «anticipazioni» sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     i) al secondo comma dell’articolo 5, dopo le parole: «Le anticipazioni» sono inserite le seguenti: (omissis), la parola: «concesse» è sostituita dalla seguente: (omissis) e dopo le parole: «in tal caso» sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     l) al primo comma dell’articolo 10, dopo le parole: «concedere anticipazioni» sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     m) al primo comma dell’articolo 11, dopo le parole: «quantificazione delle anticipazioni» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     [17. La Giunta regionale, nell’ambito dei contributi destinati agli Enti locali, favorisce il finanziamento delle iniziative presentate dagli Enti inseriti nel piano regionale di metanizzazione e senza pregiudizio per quelli non ancora serviti, che hanno effettuato, o hanno previsto nel programma triennale degli interventi di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall’articolo 4 della legge 415/1998, la sostituzione dei sistemi funzionanti a gasolio per la produzione di calore e acqua sanitaria negli edifici pubblici a uso collettivo con sistemi funzionanti a gas metano, con altre fonti a basso inquinamento ovvero con fonti energetiche rinnovabili. La condizione è attestata dall’Ente all’atto della presentazione delle domande dei contributi.] [109]

     [18. La disposizione di cui al comma 17 trova applicazione per le domande di contributo che saranno presentate dall’1 gennaio 2003.] [110]

     19. All’articolo 5, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, sono aggiunte, in fine, le parole:

     (Omissis).

     20. All’articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/1999 le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     21. I contributi destinati alla realizzazione di opere con destinatario, intervento e risorse finanziarie direttamente stabiliti dalla legge regionale di finanziamento, in caso di situazioni che riguardino l’insufficienza dei fondi ovvero la necessità di apportare modifiche alla tipologia degli interventi, possono essere concessi, su istanza del soggetto beneficiario, per la realizzazione di singoli lotti funzionali, anche limitati al solo acquisto dell’immobile, o di arredi e attrezzature, ovvero di opere diverse da quelle legislativamente previste, purché non sia modificata la finalità individuata dalla norma di finanziamento [111].

     22. Le disposizioni previste dal comma 21 trovano applicazione anche per gli interventi già finanziati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

     23. I finanziamenti eventualmente disposti prima dell’entrata in vigore della presente legge per la realizzazione di interventi nelle zone terremotate in conformità alle disposizioni del comma 21 sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché in difetto dell’istanza specifica di cui al medesimo comma 21.

     24. All’articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 48, la parola: «istituzionali» è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

     25. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1995, n. 25, prorogato con l’articolo 96, comma 3, della legge regionale 13/1998, è fissato in sei anni a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge regionale 13/1998.

     26. All’articolo 8, comma 41, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, la parola: «nella» è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

     27. All’articolo 8, comma 43, della legge regionale 3/2002, le parole: «Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     28. Il capitolo 8000 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e al bilancio per l’anno 2002 è trasferito, con il relativo stanziamento complessivo di 120.000 euro corrispondente a 60.000 euro per ciascuna delle annualità autorizzate per gli anni 2003 e 2004, dall’unità previsionale di base 12.3.62.2.318 all’unità previsionale di base 13.1.24.2.1095 «Contributi per interventi in materia di opere pubbliche di competenza della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 24 - spese d’investimento, i cui stanziamenti sono variati rispettivamente in diminuzione e in aumento per l’importo complessivo di 120.000 euro, suddiviso in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     29. In relazione al disposto di cui al comma 26, nell’ambito dell’unità previsionale di base 13.1.24.2. 1095 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, nella denominazione del capitolo 8000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la parola: «nella» è sostituita dalle seguenti: «e/o per la realizzazione di opere di urbanizzazione al servizio della».

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di trasporti). [112]

     [1. All’articolo 17 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge regionale 12/1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 21 della legge regionale 20/1997, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. All’articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 96, della legge regionale 2/2000, al comma 65, la parola: «elettrici» è sostituita dalle seguenti:

     (Omissis).

     4. All’articolo 4 della legge regionale 2/2000, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 41, della legge regionale 3/2002, al comma 4, dopo le parole: «Enti locali interessati» sono inserite le seguenti:

     (Omissis).]

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi).

     1. [All’articolo 21, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis) ] [113].

     2. [All’articolo 38 della legge regionale 30/1999, come modificato dall’articolo 2, comma 17, della legge regionale 20/2001, al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     (Omissis) ] [114].

     3. [Al comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 30/1999, le parole: «la sospensione disciplinare, adottata in via definitiva dagli organismi di cui all’articolo 25, comporta» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) ] [115].

     4. [All’articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come da ultimo modificato dall’articolo 24 della legge regionale 9/1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [116].

     5. [In attuazione dell’articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il riconoscimento della nomina di guardie giurate particolari addette alla vigilanza nelle acque interne di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all’articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è attribuito all'Ente Tutela Pesca] [117].

     6. Il contributo di cui all’articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000 può essere utilizzato anche per la copertura degli oneri derivanti dall’acquisto e relativo eventuale adattamento di edifici esistenti di proprietà o per la costruzione di nuovi edifici, da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali, qualora la messa in sicurezza dei beni immobili di cui al citato articolo 4, comma 20, della legge regionale 2/2000, non risulti conveniente e gli immobili stessi debbano pertanto essere alienati.

     7. All’articolo 4, comma 7, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, le parole: «sino al 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 4.1.22.2.4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l’aggiunta in fine delle parole: «nonché per l’acquisto e adattamento o per la costruzione di edifici da adibire a nuove sedi dei Dipartimenti provinciali».

     9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze amministrative di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, sono demandate alla Direzione regionale dell’ambiente che si avvale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) per le attività di controllo.

     10. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, in materia di inquinamento atmosferico sono rilasciate dal Direttore regionale dell’ambiente] [118].

     11. [Qualora il Comune non provveda ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e intervenga in sostituzione la Regione, le funzioni previste dall’articolo 17 del medesimo decreto legislativo 22/1997 in capo ai Comuni sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471] [119].

     12. [All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, le parole: «e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis)] [120].

     13. [In relazione al disposto di cui al comma 12 la denominazione del capitolo 2418 è modificata in «Contributi una tantum a favore dei Comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole»] [121].

     14. [All’articolo 5 della legge regionale 9/1999, come modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 1/2000, al comma 1, le parole: «sino al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) ] [122].

     15. [All’articolo 16 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis)] [123].

     16. [Dopo l’articolo 20 della legge regionale 35/1986 è inserito il seguente:

     (Omissis)] [124].

     17. [Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986 affluiscono all’unità previsionale di base 3.5.1302 «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative nel settore delle attività estrattive» che si istituisce «per memoria» nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 - al titolo III - categoria 3.5 - con riferimento al capitolo 997 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione «Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di attività estrattive»] [125].

     18. [Per le finalità previste dal disposto di cui all’articolo 20 bis, comma 1, della legge regionale 35/1986, come inserito dal comma 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002 è istituita «per memoria» l’unità previsionale di base 4.4.22.2.1135 «Spese per interventi mirati nel settore ambientale» - alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.4 – rubrica n. 22 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 2445 (2.1.210.3.10.13) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione «Spese per interventi di recupero e valorizzazione di aree degradate dall’attività estrattiva, nonché per studi, ricerche e pianificazione regionale delle attività estrattive»] [126].

     19. [Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [127].

     20. [All’articolo 28 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 65/1988, al comma 3, dopo le parole: «da altri Comuni,» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis)] [128].

     21. [Il Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 28, comma 3, della legge regionale 30/1987 è aggiornato per assicurare attuazione a quanto previsto dal comma 20 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] [129].

     22. [All’articolo 7 della legge regionale 13/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/2001, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis)] [130].

     23. Ai fini del completamento delle reti di distribuzione dei gas combustibili nell’ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute dell’1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, e successive modificazioni, l’Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, a concedere ai Comuni di Arta Terme, Paluzza, Zuglio e Ovaro, ricompresi nel progetto approvato, contributi determinati proporzionalmente in ragione della differenza tra il costo delle opere e l’ammontare dei corrispondenti mutui che saranno concessi ai Comuni medesimi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’articolo 9, commi da 5 bis a 5 quinquies, della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall’articolo 28, comma 2, della legge 144/1999, e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2000, n. 129, di riparto dei fondi.

     24. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 23 fanno carico all’unità previsionale di base 5.3.22.2.173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2664 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, per quanto non disposto dal comma 26, si applicano i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche indicati all'articolo 2 del decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) [131].

     26. Ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono assimilati alle acque reflue domestiche, in particolare [132]:

     a) [gli scarichi degli edifici nell’ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico-sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali] [133];

     b) [gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e lavanderia interna] [134];

     c) [gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona] [135];

     c bis) gli scarichi di attività industriali di produzione di generi alimentari che utilizzano come conservante esclusivamente cloruro di sodio, aventi portata inferiore a 50 mc/d e non contaminati da sostanze pericolose o da prodotti chimici impiegati come agenti disinfettanti, sanificanti, coloranti, edulcoranti, sgrassanti o detergenti [136];

     c ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici [137].

     26 bis. Gli scarichi di cui al comma 26, lettera c bis), non recapitanti in fognatura, rientrano nella disciplina prevista dall’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 152/1999 [138].

     27. In attuazione dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 152/1999, fino all’approvazione del piano di tutela delle acque, agli scarichi esistenti di acque reflue urbane sul suolo, per i quali sia accertata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, si applicano i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 del medesimo decreto legislativo 152/1999.

     28. Restano comunque fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’allegato 5 del decreto legislativo 152/1999 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nelle tabelle 3/A, nonché per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

     29. [In attuazione dell’articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 152/1999, e successive modificazioni, nel caso in cui si debba procedere a lavori relativi all’avviamento di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria, l’ente gestore o il titolare dello scarico dà immediata comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune in caso di scarico in pubblica fognatura. Entro dieci giorni dalla comunicazione l’ente gestore o il titolare dello scarico provvede a inviare un programma di misure da adottarsi per la messa a regime ovvero per la normalizzazione dello scarico, nonché per ridurre l’inquinamento del ricettore. Il programma, comprensivo degli adeguamenti tecnici necessari, con i relativi tempi di esecuzione, è approvato dalla Provincia, ovvero dal Comune, con provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle ipotesi di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per un periodo superiore a cinque giorni. Per le interruzioni di durata inferiore è sufficiente che l’ente gestore o il titolare dello scarico provvedano a dare solo la comunicazione di cui al presente comma, nonché la successiva comunicazione di ripristino del funzionamento] [139].

     30. All’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 43/1990, la parola: «sostanziali» è soppressa.

     31. L’articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     32. Alla sezione II del capo III, dopo l’articolo 9 della legge regionale 43/1990, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     33. All’articolo 30, comma 1, della legge regionale 43/1990, le parole: «, il CTR» sono soppresse.

     34. Per le opere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 1997, n. 130, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali e i connessi riflessi sociali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al fine di consentire il completamento dei lavori nei tempi richiesti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di finanziamento, le stazioni appaltanti, che operano in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, o dell’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono autorizzate a definire gli eventuali contenziosi con le imprese aggiudicatarie con apposite transazioni, il cui oggetto può prevedere pure la continuazione dei lavori sulla base di progetto comprendente varianti eccedenti il limite di cui all’articolo 25, comma 3, ultimo periodo, della legge 109/1994 e successive modificazioni, rese necessarie dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente 24 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1996, n. 31.

     35. [All’articolo 6, comma 23, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     (Omissis)] [140].

     36. [All’articolo 7 della legge regionale 4/2001, come modificato dall’articolo 7, comma 16, della legge regionale 23/2001, il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [141].

     37. [All’articolo 32 quinquies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come inserito dall’articolo 28, comma 2, della legge regionale 9/1999, al comma 3, le parole : «un Ente finanziario regionale» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) ] [142].

     38. All’articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     39. All’articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     (Omissis).

     40. All’articolo 29 della legge regionale 42/1996, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     41. I commi 4 e 5 dell’articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono abrogati.

 

     Art. 19. (Disposizioni in materia di foreste).

     1. [All’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 149, della legge regionale 4/2001, il quarto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [143].

     2. [All’articolo 11 della legge regionale 8/1977, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22/1993, al comma 1, sono soppresse le parole: «ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari»] [144].

     3. [Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 8/1977, dopo la parola: «soggetti» sono inserite le seguenti:

     (Omissis)] [145].

     4. [All’articolo 15 ter della legge regionale 8/1977, come inserito dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3/1991, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis)] [146].

     5. [Al comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, dopo le parole: «del comma 11» sono inserite le seguenti:

     (Omissis)] [147].

     6. [Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 11 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000, per quanto concerne l’ultimazione delle opere ivi indicate, ivi inclusa l’attività espropriativa, fanno carico all’unità previsionale di base 4.6.23.2.144 del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 2940 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [148].

     7. [Il comma 25 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis) ] [149].

     8. [Dopo il comma 26 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis) ] [150].

     9. [Il comma 27 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [151].

     10. [Il comma 28 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [152].

     11. [Il comma 36 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) ] [153].

     12. [Al comma 41 dell’articolo 1 della legge regionale 20/2000, le parole: «ai sensi della vigente normativa regionale» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis) ] [154].

     13. All’articolo 5 della legge regionale 4/2001, come da ultimo modificato dall’articolo 9, comma 81, della legge regionale 3/2002, al comma 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 


[1] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[2] Lettera così modificata dall’art. 6 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[3] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[4] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[8] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[9] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[10] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 1 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4.

[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[12] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[13] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[14] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[15] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[18] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[19] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[20] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[21] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[22] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[23] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[24] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[25] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[26] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[27] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[28] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[29] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[30] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[31] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[32] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[33] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[34] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[35] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[36] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[37] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[38] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[39] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[40] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[41] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[42] Lettera così sostituita dall’art. 44 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[43] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[44] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[45] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[46] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[47] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[48] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[49] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[50] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[51] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[52] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[53] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[54] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[55] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[56] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[57] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[59] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[60] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[61] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[62] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[63] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[64] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[65] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[66] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[67] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[68] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[69] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[70] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[71] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17.

[72] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[73] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[74] Lettera così modificata dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[75] Lettera aggiunta dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[76] Comma inserito dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2005, n. 21.

[77] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[78] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[79] Comma modificato dall’art. 3 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15, abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[80] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[81] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[82] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[83] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[84] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con la decorrenza e le limitazioni ivi indicate.

[85] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[86] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[87] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[88] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[89] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[90] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[91] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[92] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[93] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[94] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[95] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[96] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 29 novembre 2022, n. 19, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[98] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[99] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 5 novembre 2003, n. 16.

[100] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[101] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[102] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[103] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[104] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[105] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[106] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[107] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[108] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[109] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[110] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[111] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[112] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[113] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[114] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[115] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[116] Comma abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[117] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 27 novembre 2015, n. 30 e abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[118] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[119] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[120] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[121] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[122] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[123] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[124] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[125] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[126] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[127] Comma abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[128] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[129] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[130] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[131] Comma così sostituito dall'art. 179 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[132] Alinea così modificato dall'art. 179 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[133] Lettera abrogata dall'art. 179 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[134] Lettera modificata dall’art. 18 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogata dall'art. 179 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[135] Lettera abrogata dall'art. 179 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[136] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 11 maggio 2006, n. 7.

[137] Lettera aggiunta dall'art. 24 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[138] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 11 maggio 2006, n. 7.

[139] Comma modificato dall'art. 22 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 3.

[140] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.

[141] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[142] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[143] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[144] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[145] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[146] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[147] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[148] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17.

[149] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[150] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[151] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[152] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[153] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[154] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.