§ 6.5.9 – L.R. 5 luglio 1985, n. 27.
Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente «Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:05/07/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole «oltre che del concorso degli Enti locali» sono soppresse
Art. 14.      All'ultimo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: «Di esso tiene conto l'Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica [...]
Art. 15.      L'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è soppresso
Art. 18.      Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi
Art. 19.      Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di [...]


§ 6.5.9 – L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente «Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione».

(B.U. 5 luglio 1985, n. 67).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, le parole «oltre che del concorso degli Enti locali» sono soppresse.

 

     Artt. 3. - 13.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 14.

     All'ultimo comma dell'articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, la proposizione: «Di esso tiene conto l'Ufficio di piano nella predisposizione della relazione programmatica generale» è soppressa.

 

     Art. 15.

     L'articolo 22 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, è soppresso.

 

     Artt. 16. - 17.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 18.

     Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, sono soppressi.

 

     Art. 19.

     Gli oneri previsti dal terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1981, n. 7, così come sostituito con il precedente articolo 16, fanno carico al capitolo 3652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, il cui stanziamento presente sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene così modificata:

     «Compensi ad esperti, enti e istituti per consulenze ed indagini in materia di programmazione, nonché a personale estraneo all'Amministrazione regionale per lo svolgimento di rilevazioni dirette.».


[1] Norma sostitutiva dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[2] Norme modificative, integrative e sostitutive degli articoli dal 4 al 14 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7. Gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10 sono stati abrogati dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[3] Articoli abrogati dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Norme sostitutive degli articoli 23 e 25 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.