§ 6.5.6 – L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.
Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione organismi collegati all'attività di programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:24/01/1981
Numero:7


Sommario
Art. 1.  La Regione e la programmazione.
Art. 2.  Ruolo della Regione e delle Province.
Art. 3.  Partecipazione alla programmazione.
Art. 4.  Piano regionale di sviluppo.
Art. 5.  Contenuti del piano regionale di sviluppo.
Art. 6.  (Progetti e accordi di programma).
Art. 7.  Fondo intersettoriale per nuovi interventi.
Art. 8.  Nota programmatica.
Art. 9.  Trasmissione al Consiglio regionale e approvazione del piano regionale di sviluppo.
Art. 10.  Efficacia del piano regionale di sviluppo.
Art. 11.  Ufficio di piano e Comitati interassessorili.
Art. 12.  Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982, n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11.
Art. 13.  Funzione programmatoria delle Province.
Art. 14.  Scambio di dati e informazioni tra l'Ufficio di piano e le Province.
Art. 15.  Trasferimento di funzioni e conferimento di deleghe agli Enti locali.
Art. 16.  Osservatorio del mercato regionale del lavoro.
Art. 17.  Comitato per la direzione dell'Osservatorio.
Art. 18.  Nomina del Comitato.
Art. 19.  Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie e suoi compiti.
Art. 20.  Articolazione del Comitato in Commissioni e loro relazioni.
Art. 21.  Composizione del Comitato.
Art. 22.  Ruolo delle Province - Proposte per la ripartizione in Comprensori.
Art. 23.  (Attività di ricerca e studio in materia di pianificazione e programmazione).
Art. 24.  Collocazione provvisoria dell'Osservatorio.
Art. 25.  Disposizioni finali.
Art. 28.  Efficacia per l'anno 1981 della Relazione programmatica generale e della Relazione programmatico-finanziaria.


§ 6.5.6 – L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione organismi collegati all'attività di programmazione.

(B.U. 24 gennaio 1981, n. 8).

 

TITOLO I

PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

Art. 1. La Regione e la programmazione.

     La Regione adempie ai compiti della programmazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio e dell'intera comunità, ad essa assegnati dallo Statuto speciale e dalle leggi, attraverso gli atti e con le procedure disciplinati dalla presente legge ed impronta la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al metodo della programmazione [1].

     A tal fine la Regione predispone il piano regionale di sviluppo, il quale stabilisce gli indirizzi dello sviluppo economico e sociale, in armonia con le indicazioni contenute nel piano urbanistico regionale generale per quanto concerne gli aspetti territoriali.

     La Regione partecipa mediante il piano regionale di sviluppo alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.

 

     Art. 2. Ruolo della Regione e delle Province.

     Soggetto della programmazione regionale è la Regione.

     La programmazione regionale è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dagli Organi regionali.

     La Giunta regionale assicura la rispondenza dei singoli interventi agli indirizzi ed obiettivi della programmazione e propone i provvedimenti necessari a garantire l'organica attuazione del piano regionale di sviluppo.

     Ai fini della programmazione regionale - e in attesa della riforma delle autonomie locali - la Regione riconosce alle Province funzione di coordinamento in materia di programmazione economica e sociale e di pianificazione territoriale e garantisce la loro collaborazione in sede di predisposizione del Piano regionale di sviluppo [2].

 

     Art. 3. Partecipazione alla programmazione.

     I Comuni e i loro Consorzi le Comunità montane e la Comunità collinare partecipano alla programmazione nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge.

     Per la definizione degli indirizzi e le scelte del piano regionale di sviluppo, la Regione si avvale dell'apporto autonomo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di categoria, degli organismi economici e delle forze sociali e culturali [3].

 

     Art. 4. Piano regionale di sviluppo. [4]

     [La Regione predispone il piano regionale di sviluppo per la durata di un triennio.

     Ogni anno, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo ricostituendone la medesima estensione triennale.

     Nell'ultimo anno di ogni legislatura la Giunta regionale presenta, unitamente all'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo di cui al precedente comma, un rapporto quinquennale di verifica nel quale si analizzano lo stato di attuazione e gli effetti degli interventi previsti dai piani triennali approvati nel corso della legislatura stessa [5].]

 

     Art. 5. Contenuti del piano regionale di sviluppo. [6]

     [Il piano regionale di sviluppo:

     a) definisce un quadro economico e finanziario di riferimento, basato sull'analisi della situazione economica e sociale della Regione e sulla stima delle risorse disponibili per l'intervento del triennio, con specifica considerazione per le risorse proprie della Regione, per le risorse derivabili da programmi dello Stato, ivi compresi i contributi speciali assegnati ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, e per le risorse degli Enti che concorrono all'attuazione del piano;

     b) indica gli obiettivi e le azioni programmatiche generali e specifiche, necessarie al loro perseguimento;

     c) determina gli interventi da compiere in attuazione delle scelte programmatiche e li inquadra nei progetti di intervento e nei programmi di cui al successivo articolo 6;

     d) stabilisce la destinazione delle risorse finanziarie stimate, ripartendole tra i progetti di intervento ed i programmi di attività, ovvero collocandole nel Fondo intersettoriale per nuovi interventi, di cui al successivo articolo 7 [7].

     Il piano regionale di sviluppo prevede, altresì, il coordinamento degli interventi della Regione con quelli predisposti direttamente dallo Stato, dalle Amministrazioni o dalle Aziende autonome, nonché dalle altre Regioni e con quelli promossi autonomamente dagli Enti locali territoriali nell'ambito delle proprie competenze.]

 

     Art. 6. (Progetti e accordi di programma). [8]

     1. Per l’impostazione di iniziative di prioritaria rilevanza per il conseguimento dei fondamentali obiettivi di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale la Giunta regionale promuove l’elaborazione di progetti di intervento a carattere settoriale o intersettoriale riguardanti l’intero territorio regionale o parti di esso.

     2. Per la definizione e la realizzazione di interventi qualificati prioritari dal Piano regionale di sviluppo e per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio territoriale la Regione può stipulare, ai fini di cui al comma 1, speciali accordi di programma con le Province. Tali accordi sono stipulati dall’Assessore alla programmazione, previa deliberazione della Giunta regionale, e sono approvati con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. Gli accordi di cui al comma 2 attuano il coordinamento delle azioni di competenza della Regione e delle Province, definiscono le condizioni, i tempi e le procedure di controllo e di verifica per l’attuazione degli interventi, individuano le risorse finanziarie, l’ammontare dei finanziamenti e i soggetti realizzatori.

     4. Ad avvenuta approvazione degli accordi la Regione trasferisce alle Province i corrispondenti mezzi finanziari, con le modalità stabilite negli accordi stessi.

 

     Art. 7. Fondo intersettoriale per nuovi interventi.

     Quando nell'arco temporale del piano regionale di sviluppo sono compresi esercizi finanziari appartenenti alla legislatura successiva a quella da cui il piano stesso decorre, le risorse finanziarie stimate per tali esercizi, che non siano destinate alla prosecuzione o al completamento di progetti e programmi già in atto o avviati durante la legislatura in corso, vengono di norma collocate in uno speciale fondo, denominato Fondo intersettoriale per nuovi interventi, ai fini della loro utilizzazione per il finanziamento di nuovi progetti e programmi, da determinare nell'ambito del primo piano triennale della legislatura successiva [9].

 

     Art. 8. Nota programmatica. [10]

     [Di massima entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale approva le linee di indirizzo generale per l'aggiornamento del piano regionale di sviluppo con riferimento all'evoluzione della situazione economica regionale ed allo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo in vigore e fissa i criteri prioritari per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili nel successivo triennio.

     Le linee ed i criteri di cui al precedente comma formano oggetto di una nota programmatica che viene presentata al Consiglio regionale e costituisce la premessa per le consultazioni che la Giunta regionale promuove con le Province [11].]

 

     Art. 9. Trasmissione al Consiglio regionale e approvazione del piano regionale di sviluppo. [12]

     [La proposta del piano regionale di sviluppo viene approvata dalla Giunta regionale, tenuto conto degli elementi emersi in sede di consultazione, ed è trasmessa al Consiglio regionale per essere esaminata unitamente al disegno di legge relativo al bilancio pluriennale e al bilancio annuale di previsione, che del piano regionale di sviluppo costituiscono la proiezione finanziaria.

     Il piano regionale di sviluppo è approvato dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio pluriennale ed al bilancio annuale di previsione e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione [13].]

 

     Art. 10. Efficacia del piano regionale di sviluppo. [14]

     [Il piano regionale di sviluppo ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Regione, degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione, dagli Enti locali per le funzioni delegate dalla Regione e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale ai fini della concessione di finanziamenti regionali [15].

     Il piano regionale di sviluppo costituisce inoltre il quadro di riferimento per le attività proprie degli Enti locali, degli altri Enti pubblici, delle Aziende a partecipazione pubblica e dei privati.

     Alle indicazioni di piano si può derogare solo sulla base di specifiche previsioni legislative.]

 

     Art. 11. Ufficio di piano e Comitati interassessorili. [16]

     [L'Ufficio di piano assiste la Giunta regionale nel coordinamento delle attività connesse alla formazione del piano regionale di sviluppo e provvede, con le modalità definite dalla Giunta stessa, all'elaborazione dei relativi documenti.

     L'Ufficio di piano collabora altresì con le competenti strutture dell'Amministrazione regionale per l'elaborazione dei progetti di intervento e dei programmi di attività di cui al precedente articolo 6 e ne verifica l'attuazione.

     Per l'impostazione dei progetti e dei programmi del piano regionale di sviluppo la Giunta regionale può avvalersi dei Comitati interassessorili di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, e delle strutture amministrative di coordinamento ad essi corrispondenti [17].]

 

     Art. 12. Coordinamento con le leggi regionali 24 luglio 1982, n. 45 e 24 gennaio 1983, n. 11.

     Per l'elaborazione dei progetti organici di sviluppo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 11 della presente legge.

     Le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, sono abrogate.

     Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, le parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, terzo comma, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7» sono sostituite dalle parole «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni [18].

 

     Art. 13. Funzione programmatoria delle Province.

     Le Province esercitano la funzione di coordinamento in materia di programmi economici e sociali loro riconosciuta ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 2, provvedendo a raccogliere e ad armonizzare le indicazioni e le proposte degli Enti locali dei rispettivi territori.

     Nell'esercizio di tale funzione le Province predispongono specifici progetti, elaborati in conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 72.

     I progetti di cui al precedente comma sono trasmessi all'Ufficio di piano che ne cura l'istruttoria ai fini dell'inserimento nella proposta di Piano regionale di sviluppo.

     Sono fatte salve le competenze che in materia di piani e di programmi la legislazione vigente affida alle Comunità montane e alla Comunità collinare.

     Con successiva legge regionale saranno determinati i criteri per l'esercizio, da parte delle Province, della funzione di coordinamento in materia di pianificazione territoriale [19].

 

     Art. 14. Scambio di dati e informazioni tra l'Ufficio di piano e le Province.

     L'Ufficio di piano fornisce alle Province ogni utile elemento conoscitivo per la predisposizione dei progetti di cui al precedente articolo.

     Le Province sono tenute a fornire all'Ufficio di piano tutte le informazioni e i dati necessari ai fini degli adempimenti istruttori previsti per l'inserimento dei progetti da esse predisposti nella proposta di Piano regionale di sviluppo [20].

 

     Art. 15. Trasferimento di funzioni e conferimento di deleghe agli Enti locali.

     Allo scopo di favorire la più diffusa e rapida applicazione del piano regionale di sviluppo la Regione attribuirà agli Enti locali l'esercizio di funzioni regionali.

     La Regione verrà così a configurarsi prevalentemente come soggetto e livello di programmazione e indirizzo complessivo dello sviluppo della comunità regionale e di valorizzazione e potenziamento del ruolo degli Enti locali.

     Per l'attuazione del presente articolo la Regione provvederà con legge, entro e non oltre il 30 giugno 1981, al trasferimento di funzioni ed al conferimento di deleghe per settori organici ed omogenei di attribuzioni.

 

TITOLO II

    ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGATI ALL'ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 16. Osservatorio del mercato regionale del lavoro. [21]

 

     Art. 17. Comitato per la direzione dell'Osservatorio. [22]

 

     Art. 18. Nomina del Comitato. [23]

 

     Art. 19. Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie e suoi compiti. [24]

 

     Art. 20. Articolazione del Comitato in Commissioni e loro relazioni.

     Il Comitato, denominato 'Comitato Consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie' è presieduto dall'Assessore regionale alle finanze e si articola in Commissioni, con competenze specifiche:

     a) per i settori produttivi: agricoltura; industria; artigianato; commercio e turismo;

     b) per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia abitativa.

     Ciascuna delle Commissioni di cui al precedente comma elabora annualmente una relazione nella quale, sulla base di una stima delle risorse disponibili a sostegno degli investimenti, sono indicati i criteri per l'azione che la Regione, nei limiti delle proprie competenze, può svolgere nel settore, con specifico riferimento agli strumenti regionali di intervento finanziario e di agevolazione creditizia.

     Le relazioni di cui al presente articolo sono raccolte in un unico documento approvato dal Comitato e trasmesso al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno [25].

 

     Art. 21. Composizione del Comitato.

     La struttura e le modalità di funzionamento del Comitato e delle sottocommissioni sono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     Del Comitato faranno parte:

     a) l'Amministrazione regionale e gli enti regionali interessati;

     b) le rappresentanze delle Associazioni degli Enti locali;

     c) le rappresentanze delle categorie imprenditoriali;

     d) le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale operanti sul territorio regionale;

     e) le società finanziarie regionali;

     f) le rappresentanze degli organismi regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 22. Ruolo delle Province - Proposte per la ripartizione in Comprensori. [26].

 

     Art. 23. (Attività di ricerca e studio in materia di pianificazione e programmazione). [27]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all’attività di pianificazione e programmazione.

     2. L’Amministrazione regionale inoltre può partecipare a ovvero affidare o promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all’acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati della realtà sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini della elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa, nonché della formazione degli strumenti di pianificazione settoriale avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.

     3. La raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati rilevanti per migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle problematiche di interesse regionale, mediante rilevazioni dirette e sondaggi, può essere realizzata dall’Amministrazione regionale mediante servizi in economia ovvero essere affidata a società, istituti o esperti specializzati.]

 

     Art. 24. Collocazione provvisoria dell'Osservatorio. [28]

     [Fino alla costituzione dell'Ufficio di piano, l'Osservatorio del mercato regionale del lavoro opera presso il Servizio della statistica della Direzione regionale della pianificazione e del bilancio.]

 

     Art. 25. Disposizioni finali. [29]

     [Le disposizioni di cui alla legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, sono abrogate.

     Il Comitato regionale economico-sociale di cui alla legge 20 agosto 1968, n. 29, è soppresso.

     Il Comitato degli Assessori per la programmazione economica e la pianificazione urbanistica di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, è soppresso [30].

     I richiami della normativa all'Organo di cui al comma precedente dovranno intendersi riferiti per materia ai Comitati interassessorili di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 [31].

 

     Artt. 26. - 27. [32]

 

     Art. 28. Efficacia per l'anno 1981 della Relazione programmatica generale e della Relazione programmatico-finanziaria. [33]

     [Fino alla approvazione del piano regionale di sviluppo con le procedure previste dalla presente legge e limitatamente all'anno 1981, la Relazione programmatica generale e la Relazione programmatico-finanziaria di cui al piano finanziario pluriennale 1981-1983 della Regione, assumono l'efficacia prevista dal precedente articolo 10.]


[1] Vedi anche la normativa sul decentramento di cui all'art. 5 e ss. della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della L.R.15 maggio 2002, n. 13..

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[10] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[12] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[14] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[15] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[16] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[21] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[22] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[23] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[24] Norma modificativa dell'art. 1 della L.R. 3 giugno 1978, n. 47.

[25] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[26] Articolo soppresso ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 16 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27, ulteriormente sostituito dall’art. 9 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2 e abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[28] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[29] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[30] La soppressione di cui al presente comma deve intendersi correttamente riferita all'art. 3 bis della L.R. 27 agosto 1965, n. 17 come aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 1970, n. 35.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[32] Articoli soppressi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 5 luglio 1985, n. 27.

[33] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.