§ 6.5.7 – L.R. 30 agosto 1982, n. 72.
Attribuzione alle amministrazioni provinciali della regione di speciali assegnazioni per l'attività di programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:30/08/1982
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Definizione di progetto integrato.
Art. 3.  Elementi costitutivi del progetto integrato.
Art. 4.  Trasmissione dei progetti alla Regione.
Art. 5.  Modalità di gestione.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 6.5.7 – L.R. 30 agosto 1982, n. 72. [1]

Attribuzione alle amministrazioni provinciali della regione di speciali assegnazioni per l'attività di programmazione.

(B.U. 30 agosto 1982, n. 80).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Amministrazioni provinciali una speciale assegnazione, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia, per concorrere finanziariamente alla formazione di progetti integrati, di specifici progetti di intervento, e inoltre per sopperire agli oneri sostenuti per l'attuazione della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, ivi compresi quelli relativi agli Uffici di piano o ai corrispondenti uffici altrimenti denominati eventualmente costituiti [2].

 

     Art. 2. Definizione di progetto integrato.

     I progetti integrati sono strumenti programmatici che hanno per oggetto una definita parte del territorio e sono diretti alla soluzione di problemi che investono un complesso di settori di intervento o un insieme di azioni o di scelte, dipendenti anche da una pluralità di centri di decisione e di attuazione.

     Ai fini della presente legge, si intende per progetto integrato un elaborato comprendente:

     - la definizione analitica di un obiettivo o di un complesso di obiettivi, tra loro strettamente correlati, verso cui si vuole indirizzare lo sviluppo di uno o più settori della realtà economico-sociale di una provincia ovvero l'aspetto di una parte o dell'intero territorio provinciale;

     - la corrispondente analitica descrizione delle azioni che la pubblica amministrazione, ai diversi livelli istituzionali e nelle rispettive competenze, è chiamata a svolgere per il conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi indicati nonché la specificazione dei mezzi finanziari a tale scopo necessari.

 

     Art. 3. Elementi costitutivi del progetto integrato.

     Sono elementi costitutivi di un progetto integrato i seguenti:

     a) l'individuazione precisa del risultato finale e dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonché nel loro rapporto con gli obiettivi generali e settoriali del Piano regionale di sviluppo in vigore;

     b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle diverse componenti in cui esso si articola, con specifico riferimento agli organi dell'Amministrazione regionale e delle Amministrazioni provinciali e comunali competenti rispettivamente per ciascuna delle fasi di attuazione e per ciascuno degli interventi in esso compresi;

     c) l'analisi dei costi previsti per l'attuazione del progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento;

     d) gli eventuali elaborati tecnici, nella definizione necessaria per l'attuazione del progetto.

 

     Art. 4. Trasmissione dei progetti alla Regione.

     I progetti integrati vengono trasmessi all'Ufficio di Piano di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

     Di essi si deve tener conto ai fini della individuazione delle priorità del Piano regionale di sviluppo.

 

     Art. 5. Modalità di gestione.

     Lo stanziamento annuo è suddiviso in parti uguali tra le Amministrazioni provinciali.

     Per la gestione della speciale assegnazione e per il relativo controllo nell'impiego, valgono le disposizioni della legge regionale 11 agosto 1980, n. 32.

     Alla ripartizione ed alla erogazione degli importi assegnati con la presente legge verrà provveduto in misura intera ed in via anticipata.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al Titolo I

- Sezione V - Rubrica n. 12 - Categoria IV il capitolo n. 3702 con la

denominazione: «Assegnazioni speciali alle Province per l'attività di

programmazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni,

suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1982 e di lire

1.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo (500 milioni nell'esercizio 1982 e 1000 milioni nell'esercizio 1983) dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale del 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sarà riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi la normativa sul decentramento di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.