§ 6.1.24 - Legge Regionale 11 agosto 1980, n. 32.
Interventi a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:11/08/1980
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina.
Art. 2.  Entità della assegnazione.
Art. 3.  Scopo della assegnazione.
Art. 4.  Quota spettante ai Comuni.
Art. 5.  Quota spettante alle Province.
Art. 6.  Riferimenti statistici.
Art. 7.  Controllo sull'impiego.
Art. 8.  Modalità della assegnazione.
Art. 9.  Conferma ed abrogazione di norme precedenti.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.1.24 - Legge Regionale 11 agosto 1980, n. 32. [1]

Interventi a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto.

(B.U. 11 agosto 1980, n. 84).

 

Art. 1. Ambito della disciplina.

     La presente legge disciplina la materia della assegnazione a Comuni e Province di quote di entrate regionali in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

 

     Art. 2. Entità della assegnazione.

     Ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale è destinato, per le finalità appresso specificate, il seguente importo annuo per il triennio 1980-1982:

     - L. 15.000 milioni nell'esercizio 1980;

     - L. 15.000 milioni nell'esercizio 1981;

     - L. 15.000 milioni nell'esercizio 1982.

     Per gli esercizi successivi, la determinazione della quota di entrate regionali da destinare alla assegnazione annua secondo i criteri contenuti nella presente legge, sarà effettuata in sede di adozione del piano finanziario triennale.

 

     Art. 3. Scopo della assegnazione.

     La assegnazione disciplinata dalla presente legge ha carattere aggiuntivo e straordinario, e sarà utilizzata dagli Enti destinatari per spese di investimento di pertinenza dei medesimi, ovvero per spese «una tantum» relative ad oneri riguardanti il patrimonio immobiliare dell'Ente o migliorie od incrementi del patrimonio mobiliare, nonché fino ad un massimo del 25 per cento della stessa, per loro spese destinate esclusivamente alla copertura degli oneri per il servizio di trasporto scolastico e per servizi e assistenza agli anziani; oneri che, eccedendo la percentuale annua di dilatazione della spesa corrente, non trovino copertura nel trasferimento statale relativo all'esercizio finanziario in corso.

     I Comuni e le Province iscriveranno nel proprio bilancio la somma loro assegnata, rispettivamente ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della presente legge, istituendo apposito capitolo di entrata ed, in corrispondenza, uno o più capitoli di spesa, e specificando i singoli interventi per i quali la assegnazione regionale viene utilizzata in conformità a quanto indicato nel precedente comma.

 

     Art. 4. Quota spettante ai Comuni.

     La quota destinata ai Comuni è pari ai cinque sesti del fondo annuale disponibile.

     Essa sarà ripartita per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso.

     E' fissata in lire 3.650 la quota pro capite da assegnare ad ogni Comune per ciascuno dei primi cinque mila abitanti o fino a concorrenza dell'eventuale numero inferiore di essi, mentre la residua disponibilità sull'importo da attribuire in ragione della consistenza demografica andrà ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale.

     A partire dall'esercizio finanziario 1983 la quota pro capite potrà essere variata con la legge relativa al piano finanziario triennale.

 

     Art. 5. Quota spettante alle Province.

     La quota destinata alle quattro Province della circoscrizione regionale è pari ad un sesto del fondo annuale disponibile.

     La ripartizione di detta quota è effettuata per due terzi in ragione del numero degli abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.

 

     Art. 6. Riferimenti statistici.

     La popolazione residente nei singoli Comuni è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale, disponibili al momento del riparto annuale.

     L'estensione territoriale dei Comuni sarà invece desunta dalle indicazioni contenute nella pubblicazione ufficiale edita dall'Istituto centrale di statistica nell'anno 1973 e denominata: «Dati per Comune sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni - Volume 11º -».

 

     Art. 7. Controllo sull'impiego.

     L'accertamento che la utilizzazione delle somme assegnate abbia luogo nella osservanza delle prescrizioni contenute nel precedente articolo 3 è effettuato dai competenti Comitati nell'esercizio dei controlli che loro competono in base alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 8. Modalità della assegnazione.

     Alla ripartizione ed alla erogazione degli importi assegnati con la presente legge verrà provveduto annualmente in misura intera ed in via anticipata, con decreti anche cumulativi, a cura dell'Assessorato regionale degli Enti locali.

 

     Art. 9. Conferma ed abrogazione di norme precedenti.

     Resta confermata per il periodo 1980-1994 l'assegnazione annua costante di L. 2.500 milioni a favore dei Comuni e delle Province. A ciascuno dei detti Enti verrà erogato annualmente, fino al 1994 compreso, lo stesso importo già assegnato nell'esercizio 1975 in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27.

     Ad eccezione delle norme ora citate sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative regionali riguardanti la assegnazione, la ripartizione, la erogazione e la utilizzazione dei fondi attribuiti a Comuni e Province in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto regionale.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 2 è autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 la spesa complessiva di lire 45.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

     La predetta spesa di lire 45.000 milioni fa carico al capitolo 7051 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 45.000 milioni per il piano, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1980.

     Al predetto onere di lire 45.000 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 41.930 milioni, di cui lire 14.010 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 4 - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

     - per lire 990 milioni, relative all'esercizio 1980 mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1979 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1979 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1729 del 7 maggio 1980;

     - per le restanti lire 2.080 milioni per il piano, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 - «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del più volte citato stato di previsione.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.