§ 6.5.1 – L.R. 27 agosto 1965, n. 17.
Organi e procedure per la programmazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.5 programmazione economica
Data:27/08/1965
Numero:17


Sommario
Art. 1.      La Regione adempie ai compiti di programmazione economica, sociale ed urbanistica ad essa assegnati dal proprio Statuto e dalle leggi, a mezzo degli organi, degli strumenti e con le modalità [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale determina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e nei limiti di cui all'art. 1, le direttive generali per la predisposizione del programma organico di [...]
Art. 3.      In esecuzione delle direttive e delle norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede, anche a mezzo di un Assessore da lui [...]
Art. 3 bis.      (Omissis)
Art. 4.      Il Presidente o l'Assessore da lui delegato potrà, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti alla [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per gli adempimenti tecnici, di cui al precedente articolo 3, e per particolari consulenze ed attività di indagine, il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui delegato può avvalersi [...]
Art. 7.      Il territorio regionale è ripartito in zone socio-economiche
Art. 8.      Per ogni zona socio-economica è istituito un Comitato zonale di consultazione. Il Comitato
Art. 9.      Il Comitato è composto
Art. 10.      Ha facoltà di partecipare alle sedute del Comitato il Presidente (od un suo delegato) della provincia, nel cui territorio sia compresa la zona o parte della zona sulla quale il Comitato opera
Art. 10 bis.      Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dei Comuni della zona. Per la ripartizione delle medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 160 del R.D. 3 [...]
Art. 10 ter.      Allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la definizione degli indirizzi e delle politiche di piano nei settori economici e sociali, l'Amministrazione regionale organizza apposite [...]
Art. 11.      Il programma organico di sviluppo ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché le proposte di cui al precedente art. 3, sono assoggettati, previo parere del Comitato di consultazione permanente, [...]
Art. 12.      Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato cura il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con il programma organico di sviluppo [...]
Art. 13.      Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi [...]


§ 6.5.1 – L.R. 27 agosto 1965, n. 17.

Organi e procedure per la programmazione regionale. [1]

(B.U. 31 agosto 1965, n. 16).

 

CAPO I [2]

Le competenze

 

Art. 1.

     La Regione adempie ai compiti di programmazione economica, sociale ed urbanistica ad essa assegnati dal proprio Statuto e dalle leggi, a mezzo degli organi, degli strumenti e con le modalità indicati nei seguenti articoli.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale determina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e nei limiti di cui all'art. 1, le direttive generali per la predisposizione del programma organico di sviluppo economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia e per la formulazione di proposte allo Stato, relative all'assegnazione dei contributi speciali previsti dall'art. 50 dello Statuto.

     La Giunta è altresì autorizzata a predisporre la progettazione di un piano urbanistico regionale che in armonia con la programmazione regionale, stabilisca le direttive per assicurare unità di indirizzo ed organicità di sviluppo alla pianificazione urbanistica di grado subordinato (comprensoriale e comunale) contenga la localizzazione di nuovi insediamenti e di strutture ed infrastrutture.

 

     Art. 3.

     In esecuzione delle direttive e delle norme di cui all'articolo precedente, il Presidente della Giunta Regionale, sentiti gli Assessori competenti, provvede, anche a mezzo di un Assessore da lui delegato, all'elaborazione del programma organico di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico della Regione ed ai loro successivi aggiornamenti, nonché alla formulazione delle proposte da presentare allo Stato, al fine di ottenere l'assegnazione, con legge, alla Regione dei contributi speciali, previsti dall'art. 50 dello Statuto.

 

     Art. 3 bis.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     Il Presidente o l'Assessore da lui delegato potrà, nell'esercizio delle funzioni di cui sopra, avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline attinenti alla programmazione.

     L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

     Con lo stesso decreto è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     Per gli adempimenti tecnici, di cui al precedente articolo 3, e per particolari consulenze ed attività di indagine, il Presidente della Giunta o l'Assessore da lui delegato può avvalersi dell'opera di istituti ed enti specializzati.

     Il conferimento degli incarichi, la loro durata, l'eventuale rinnovo ed i relativi compensi sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

CAPO II [5]

Le consultazioni

 

     Art. 7.

     Il territorio regionale è ripartito in zone socio-economiche.

     Alla ripartizione si provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sulla base delle caratteristiche socio-economiche e delle prospettive di sviluppo delle varie parti del territorio regionale [6].

 

     Art. 8.

     Per ogni zona socio-economica è istituito un Comitato zonale di consultazione. Il Comitato:

     a) procede, una volta all'anno, all'esame della situazione economica e sociale della zona, prospettandone le esigenze di sviluppo;

     b) è consultato dalla Giunta regionale nella fase di predisposizione del piano urbanistico regionale [7];

     c) dà parere in ogni altro caso previsto da leggi o da regolamenti regionali ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ritenga di interpellarlo per questioni di carattere economico e sociale di interesse della zona.

 

     Art. 9.

     Il Comitato è composto:

     a) dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale, da lui delegato, per ciascun Comune della zona con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

     b) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da due Consiglieri comunali - di cui uno appartenente alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti;

     c) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da cinque Consiglieri comunali - di cui due appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

     d) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da dieci Consiglieri comunali - di cui quattro appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti;

     e) dal Sindaco, o da un Assessore comunale da lui delegato, e da quindici Consiglieri comunali - di cui cinque appartenenti alla minoranza consiliare - per ciascun Comune della zona con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

     Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Allo stesso modo si provvede quando taluno dei componenti debba essere sostituito.

     Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vicepresidente.

     La carica di Presidente del Comitato è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

 

     Art. 10.

     Ha facoltà di partecipare alle sedute del Comitato il Presidente (od un suo delegato) della provincia, nel cui territorio sia compresa la zona o parte della zona sulla quale il Comitato opera.

     Il Presidente del Comitato può, di volta in volta, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di pubbliche Amministrazioni ed esperti nelle materie da trattare.

     Il Comitato si riunisce, di norma, nella sede municipale del Comune della cui amministrazione il Presidente fa parte.

     Il Comitato è convocato dal suo Presidente o da chi legalmente lo sostituisce. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, è tempestivamente comunicato anche al Presidente della provincia, di cui al primo comma del presente articolo.

     La prima convocazione del Comitato è disposta dal Presidente della Giunta regionale.

     Le osservazioni, le proposte ed i pareri del Comitato sono espressi con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

 

     Art. 10 bis.

     Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dei Comuni della zona. Per la ripartizione delle medesime, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 160 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

     A tali spese i Comuni possono far fronte con le somme ad essi assegnate ai cenci dell'art. 54 dello Statuto regionale.

 

     Art. 10 ter.

     Allo scopo di acquisire ogni elemento utile per la definizione degli indirizzi e delle politiche di piano nei settori economici e sociali, l'Amministrazione regionale organizza apposite conferenze per la partecipazione delle rappresentanze sindacali degli imprenditori e dei lavoratori e con l'intervento dei Presidenti dei Comitati zonali di consultazione.

 

CAPO III

(Omissis) [8].

 

CAPO IV

Disposizioni particolari

 

     Art. 11.

     Il programma organico di sviluppo ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché le proposte di cui al precedente art. 3, sono assoggettati, previo parere del Comitato di consultazione permanente, alle relative deliberazioni della Giunta Regionale e, su proposta di questa, all'esame ed all'approvazione finale del Consiglio Regionale [9].

     Le modalità e le procedure per l'approvazione del piano urbanistico regionale, di cui al secondo comma dell'art. 2, saranno stabilite con altra legge.

 

     Art. 12.

     Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato cura il coordinamento dell'attività dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali con il programma organico di sviluppo e con i programmi straordinari di intervento.

     Egli provvede ad assicurare l'organica esecuzione e la rispondenza dei singoli interventi regionali ai programmi annuali e pluriennali.

     Le proposte, da sottoporre alla approvazione della Giunta Regionale per l'assunzione degli oneri diretti, sono formulate al Presidente dagli Assessori competenti per materia.

 

     Art. 13.

     Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 1965 e seguenti.

     All'onere derivante, previsto per l'esercizio 1965 in lire 200 milioni, sarà provveduto con lo stanziamento del capitolo 11203062 dello stato di previsione della spesa, nella parte relativa all'Assessorato delle Finanze, per l'esercizio stesso, concernente il fondo spese per la programmazione economica ed urbanistica.


[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10 agosto 1970, n. 35 il capo I si compone degli artt. dall'1 al 6.

[3] Articolo già aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 1970, n. 35 e soppresso dall'art. 27 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 1970, n. 35, successivamente modificato dall'art. 16 della L.R. 8 novembre 1971, n. 45 ed infine abrogato dall'ultimo comma dell'art. 103 della L.R. 5 agosto 1975, n. 48.

[5] Capo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 agosto 1970, n. 35 recante i nuovi artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis e 10 ter.

[6] Vedi anche D.P.G.R. 23 novembre 1970, n. 120.

[7] Punto così modificato dall'art. 26 della L.R. 24 gennaio 1981, n. 7.

[8] Capo abrogato dall'art. 10 della L.R. 20 agosto 1968, n. 29.

[9] Vedi ora art. 2, lett. c). della L.R. 20 agosto 1968, n. 29.