§ 1.4.15 - Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 9.
Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:15/03/2001
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 14/1995).
Art. 2.  (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province).
Art. 3.  (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali).
Art. 4.  (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali).
Art. 4 bis.  (autenticazione delle sottoscrizioni)
Art. 5.  (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale).
Art. 6 bis.  (Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali)
Art. 7.  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti).
Art. 8.  (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le schede di votazione e il manifesto dei candidati).
Art. 9.  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità).
Art. 10.  (Norma transitoria).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 1.4.15 - Legge Regionale 15 marzo 2001, n. 9. [1]

Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità.

(B.U. 16 marzo 2001, n. 5 - suppl. straord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 14/1995).

     1. [2].

     2. [All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/1995, le parole "con popolazione superiore ai 5.000 abitanti," sono abrogate] [3].

     3. [L'articolo 4 della legge regionale 14/1995 è abrogato] [4].

     4. [5].

     5. [6].

     6. [7].

 

     Art. 2. (Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province).

     1. La durata del mandato del Sindaco e del Consiglio comunale, del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale, è fissata in cinque anni.

 

     Art. 3. (Sottoscrizione dei gruppi dei candidati nelle elezioni provinciali).

     1. Nel procedimento per l'elezione degli organi provinciali, la presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno.

     2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

     a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province fino a 100.000 abitanti;

     b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

     c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle Province con più di 500.000 abitanti.

 

     Art. 4. (Sottoscrizione delle liste nelle elezioni comunali). [8]

     1. Nel procedimento per l'elezione degli organi comunali, la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco per ogni Comune deve essere sottoscritta:

     a) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

     b) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

     c) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

     d) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

     e) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

     f) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

     g) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;

     h) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

          Art. 4 bis. (autenticazione delle sottoscrizioni) [9]

1. Sono competenti ad eseguire l'autenticazione delle sottoscrizioni previste dalla legge, oltre ai pubblici ufficiali indicati dall'articolo 14 della legge 53/1990 , i consiglieri regionali.

 

     Art. 5. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi nell'elezione del Consiglio provinciale).

     1. Nel procedimento per l'elezione dei Consigli provinciali non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 5 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di composizione del Consiglio comunale). [10]

     1. Nei Comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti, il Consiglio è composto dal Sindaco e da ventiquattro membri.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai Consigli eletti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6 bis. (Disposizioni in materia di spese elettorali concernenti le elezioni provinciali e comunali) [11]

1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli provinciali e comunali, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi Comuni.

2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:

a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;

b) stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni provinciali;

c) stampa delle schede di votazione;

d) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti;
e) stampa di tutte le pubblicazioni e manifesti a carattere informativo sul procedimento elettorale;

f) stampa delle pubblicazioni relative ai risultati della votazione;

g) trasporto del materiale elettorale ai Comuni;

h) spedizioni derivanti dalle revisioni dinamiche straordinarie effettuate per le consultazioni, spedizioni delle tessere elettorali e ogni altra spedizione concernente le elezioni amministrative.

3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati, dei candidati al ballottaggio e degli eletti per le elezioni comunali.

4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai Comuni interessati che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.

5. A richiesta dei Comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale.

6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite tra gli enti in ragione della metà.

7. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni provinciali con le elezioni comunali e circoscrizionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico all'Amministrazione regionale, sono ripartite in ragione dei due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico della Provincia.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, e dal disposto di cui al comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, tenuto conto anche di quanto previsto dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 sono accertate e riscosse con riferimento all'unità di bilancio 3.2.131 e al capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

 

     Art. 7. (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti). [12]

 

     Art. 8. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 14/1995 concernente le schede di votazione e il manifesto dei candidati). [13]

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità). [14]

 

     Art. 10. (Norma transitoria). [15]

     1. Per le elezioni che si svolgono nell'anno 2001, nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti è ammessa l'integrazione, con ulteriore documentazione resa necessaria dalle modifiche introdotte dalla presente legge, dei modelli utilizzati prima dell'entrata in vigore della legge per la raccolta delle firme dei sottoscrittori.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 2 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[3] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[4] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[5] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19. Modifica la rubrica dell'art. 5 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[6] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19. Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[7] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19. Modifica la rubrica dell'art. 6 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[9] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[10] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[11] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 9 marzo 2012, n. 3 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[12] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19. Inserisce l'art. 3 bis nella L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[13] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19. Inserisce l'art. 6 bis nella L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[14] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 29 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[15] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.