§ 1.4.12 – L.R. 9 marzo 1995, n. 14.
Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:09/03/1995
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Composizione e Presidenza dei Consigli comunali.
Art. 3.  Sottoscrizione delle liste e presentazione delle candidature.
Art. 3 bis.  (Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti).
Art. 3 ter.  (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste).
Art. 4.  Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Art. 5.  Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Art. 6.  Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
Art. 6 bis.  (Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati).
Art. 7.  Modificazioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.
Art. 8.  Norma di rinvio.
Art. 9.  Referendum comunali.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Entrata in vigore.


§ 1.4.12 – L.R. 9 marzo 1995, n. 14. [1]

Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

(B.U. 10 marzo 1995, suppl. straord. n. 10).

 

Art. 1. Oggetto. [2]

     1. Ai sensi della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 marzo 1993, n. 81, così come modificata dalla legge 15 ottobre 1993, n. 415 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché tutte le altre norme vigenti in materia, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

 

     Art. 2. Composizione e Presidenza dei Consigli comunali.

     1. [L'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il comma 2] [3].

     2. Nelle Province, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di provincia lo Statuto può prevedere che i rispettivi Consigli siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), la Giunta regionale determina il compenso dei Presidenti dei Consigli provinciali e comunali nell'importo del gettone di presenza o dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorati nella misura massima del 50 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle Province e ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo [4].

 

     Art. 3. Sottoscrizione delle liste e presentazione delle candidature. [5]

     1. L'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, trova applicazione nella Regione salvo per il secondo e terzo periodo del comma 5.

     2. Nei Comuni più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate [6].

 

     Art. 3 bis. (Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti). [7]

     1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale.

     2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

     3. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

     4. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di Sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di Sindaco.

     5. E' proclamato eletto Sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano di età e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

     6. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco.

     7. Nei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco vengono assegnati i due terzi dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore. Negli altri Comuni, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto Sindaco viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore [8].

     8. Per l'assegnazione dei restanti seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

     9. Per l'assegnazione dei seggi di cui ai commi 7 e 8 nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

     10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

     11. Compiute le operazioni di cui al comma 10, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

 

     Art. 3 ter. (Ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste). [9]

     1. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se è stata ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, l’elezione è valida se il candidato alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

     2. Se è stata ammessa e votata un’unica lista e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati in essa compresi e il candidato alla carica di Sindaco collegato.

     3. Se è stato ammesso e votato un solo gruppo di liste collegate e sono state raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di Sindaco collegato e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati con le modalità di cui all’articolo 3 bis.

     3 bis. Per determinare il quorum dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero [10].

     4. Qualora non siano state raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l’elezione è nulla.

 

     Art. 4. Modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. [11]

 

     Art. 5. Elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [12]. [13]

     1. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale [14].

     2. Ciascun candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del Consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

     3. La scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

     4. E' proclamato eletto Sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

     5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano d'età.

     6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

     7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, ivi comprese quelle collegate al turno precedente [15].

     8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è iscritto il nome del candidato prescelto.

     9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per la elezione del Consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto Sindaco il candidato più anziano d'età.

 

     Art. 6. Elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti [16]. [17]

     1. Le liste per l'elezione del Consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati.

     2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

     3. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Sindaco al termine del primo o del secondo turno.

     4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

     5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

     6. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il cinquanta per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di Sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio, viene assegnato il sessanta per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia già superato nel primo turno il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4 [18].

     7. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

     8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

 

     Art. 6 bis. (Disposizioni relative alle schede di votazione e al manifesto dei candidati). [19]

     1. Nei Comuni del Friuli-Venezia Giulia, la scheda per l'elezione del Sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle C ed E allegate al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.

     2. La scheda per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti comprende il nome e cognome dei candidati alla carica di Sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate ed è conforme a quella descritta nelle Tabelle D ed F allegate al decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

     2 bis. In tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali i contrassegni presentati dalle liste o dai gruppi di candidati sono riprodotti sulle schede di votazione con il diametro di 2 centimetri [20].

     2 ter. Nelle elezioni comunali e provinciali il contenuto della parte interna della scheda di votazione è conforme ai criteri stabiliti dall'allegato E alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), in quanto compatibili [21].

     2 quater. I modelli di scheda di votazione utilizzati nelle elezioni comunali e provinciali, nonchè i criteri stabiliti per la predisposizione del contenuto della scheda, sono modificati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale [22].

     3. Ai fini della stampa, sul manifesto e sulle schede di votazione, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste e dei gruppi di liste ad essi collegate, trova applicazione l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993.

 

     Art. 7. Modificazioni della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

     1. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, le parole «nei quali si vota con il sistema proporzionale» sono sostituite dalle parole «con popolazione superiore a 5.000 abitanti»; e le parole «nei quali si vota con sistema maggioritario» sono sostituite dalle parole «con popolazione sino a 5.000 abitanti».

     2. L'articolo 31 della legge regionale 12 settembre 1991; n. 49, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Norma di rinvio. [23]

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva, con legge, le norme relative alle funzioni amministrative degli organi regionali riguardanti il procedimento di elezione degli organi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 834.

     2. A tal fine, è costituita una Commissione tecnica, la cui composizione viene determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministero dell'interno, con decreto da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Referendum comunali. [24]

     1. I Comuni il cui statuto prevede l'istituto del referendum devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approvare il relativo regolamento attuativo al fine di garantire l'effettività dell'istituto stesso.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1 trova applicazione l'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. [25]

     1. Sino all'adozione della legge regionale di cui all'articolo 8 gli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della presente legge sono rimborsati, da parte della Regione, alle competenti Amministrazioni dello Stato.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, è istituito alla Rubrica n. 9 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 1747 (1.1.151.1.01.01) con la denominazione «Rimborso alle competenti Amministrazioni [26] dello Stato degli oneri suppletivi conseguenti all'attuazione della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 - (spesa obbligatoria)» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 400 milioni per l'anno 1995.

     4. Al predetto onere di lire 400 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8840 (Fondo spese obbligatorie e d'ordine) del precitato stato di previsione della spesa.

     5. Il precitato capitolo 1747 viene inserito nell'elenco n. 2 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 11. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[3] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[4] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13, dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

[7] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[9] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 2005, n. 173 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro la disposizione che ha inserito il presente comma.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

[12] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 21 aprile 1999, n. 10.

[16] Rubrica così modificata dall'art. 1 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9.

[17] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[18] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 21 aprile 1999, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[19] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 15 marzo 2001, n. 9 e abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[20] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[21] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[22] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[23] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[24] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[25] Articolo abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.

[26] Denominazione così modificata da errata corrige in B.U. 31 marzo 1995, suppl. straord. n. 15.