§ 41.7.77 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 834.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:09/08/1966
Numero:834


Sommario
Art. 1.      Sono trasferite alla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le attribuzioni amministrative che i [...]
Art. 2.      Nulla è innovato per quanto concerne: i servizi d'interesse generale dello Stato indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, la disciplina dello [...]
Art. 3.      Restano ferme le attribuzioni demandate agli organi dello Stato per quanto riguarda:
Art. 4.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali [...]
Art. 5.      Per l'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, le popolazioni interessate si sentono interpellando con [...]
Art. 6.      Non può provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui all'articolo precedente quando, in base agli atti di istruttoria, risulta che la richiesta di istituzione di nuovi Comuni, di fusione [...]
Art. 7.      Le procedure in corso presso gli uffici statali, relative alla istituzione di nuovi Comuni o modificazione di circoscrizioni o di denominazioni saranno definite dagli organi dello Stato [...]
Art. 8.      Le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto [...]


§ 41.7.77 - D.P.R. 9 agosto 1966, n. 834.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento e circoscrizione dei Comuni e di toponomastica.

(G.U. 21 ottobre 1966, n. 263)

 

Titolo I

ORDINAMENTO DEI COMUNI

 

     Art. 1.

     Sono trasferite alla Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le attribuzioni amministrative che i testi unici delle leggi 4 febbraio 1915, n. 148, 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, conferiscono agli organi statali, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Nulla è innovato per quanto concerne: i servizi d'interesse generale dello Stato indicati nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, la disciplina dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali, gli atti di archivio, le attribuzioni del sindaco quale ufficiale del Governo, la responsabilità civile e contabile degli amministratori ed impiegati comunali.

 

          Art. 3.

     Restano ferme le attribuzioni demandate agli organi dello Stato per quanto riguarda:

     a) la potestà del prefetto di emettere - oltre le ordinanze di urgenza dipendenti dall'esercizio della funzione surrogatoria - ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di edilità, polizia locale ed igiene, per motivi di sicurezza pubblica interessanti l'intera Provincia o più Comuni della medesima, ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale 3 marzo 1934, n. 383;

     b) la potestà del prefetto di proporre al Consiglio comunale la decadenza del sindaco e la potestà del Governo di dichiarare in via suppletiva tale decadenza, ai sensi dell'art. 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

     c) il giuramento del sindaco dinanzi al prefetto, ai sensi dell'art. 150 del citato testo unico del 1915;

     d) il rilascio di certificati da parte della Giunta provinciale amministrativa su ricorso degli interessati, contro il rifiuto opposto dal sindaco, limitatamente alle materie di competenza statale ai sensi dell'art. 160 del citato testo unico del 1915 e art. 63 del menzionato testo unico del 1934;

     e) l'approvazione del prefetto della nomina del delegato e degli aggiunti del sindaco per i quartieri, le borgate e frazioni, di cui agli articoli 155 e 156 del citato testo unico del 1915;

     f) la potestà del prefetto di delegare un commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo, in caso di inadempienza o irregolarità da parte del sindaco, di cui all'art. 159 del menzionato testo unico del 1915;

     g) la potestà del prefetto di promuovere la decadenza dei consiglieri e degli Assessori per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta municipale, ai sensi dell'art. 289 del menzionato testo unico del 1915;

     h) l'approvazione del prefetto della nomina dei messi comunali di cui all'art. 273 del citato testo unico del 1934.

 

          Art. 4.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione dei Consigli comunali e dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.

 

Titolo II

CIRCOSCRIZIONE DEI COMUNI: TOPONOMASTICA

 

          Art. 5.

     Per l'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione della loro circoscrizione e denominazione, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni nell'ambito dei quali avvengono le variazioni e le determinazioni di cui sopra.

     Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di almeno la metà dagli elettori.

 

          Art. 6.

     Non può provvedersi alle variazioni e determinazioni di cui all'articolo precedente quando, in base agli atti di istruttoria, risulta che la richiesta di istituzione di nuovi Comuni, di fusione di quelli già esistenti e di modificazione della loro circoscrizione non è accoglibile perché vi osta la condizione dei luoghi, o perché i nuovi Comuni non avrebbero mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi o non sarebbero in grado di assicurare il pareggio economico del bilancio.

 

          Art. 7.

     Le procedure in corso presso gli uffici statali, relative alla istituzione di nuovi Comuni o modificazione di circoscrizioni o di denominazioni saranno definite dagli organi dello Stato competenti secondo le leggi statali in vigore.

 

          Art. 8.

     Le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di toponomastica sono esercitate nel territorio della Regione dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 8 dello Statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

     Sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, restano ferme le attribuzioni consultive della Sovrintendenza ai monumenti e delle Deputazioni provinciali di storia patria in materia di toponomastica nonché le attribuzioni devolute, in base alle norme vigenti, ai Ministero della pubblica istruzione, in ordine al mutamento del nome delle vecchie strade e piazze comunali, ed al Ministero dell'interno per le deroghe in materia di toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei.