§ 41.7.69 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:26/06/1965
Numero:960


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi dell'Amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e dei loro [...]
Art. 2.      I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia [...]
Art. 3.      Gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato, quali il servizio dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio [...]
Art. 4.      Spettano agli organi dello Stato i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca dei sindaci.
Art. 5.      Spettano agli organi regionali i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra comuni previsti dalla vigente legislazione nonché di approvazione e modificazione [...]
Art. 6.      Le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni di [...]
Art. 7.      Il controllo sulle deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi è esercitato dagli organi regionali.
Art. 8.      Spetta agli organi della Regione il potere di inviare appositi commissari presso le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali per compiere in caso di inadempimento o di ritardo gli [...]
Art. 9.      Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 10.      Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali, che [...]
Art. 11.      Gli organi regionali che nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti vengano a conoscenza dei fatti previsti [...]
Art. 12.      Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio dell'attività di controllo potrà valersi dell'ausilio degli organi tecnici dello Stato, secondo le [...]
Art. 13.      Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo dell'avvenuta costituzione degli [...]


§ 41.7.69 - D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti.

(G.U. 13 agosto 1965, n. 202)

 

     Art. 1.

     Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi dell'Amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

     Le attribuzioni spettanti al prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio di prefettura per l'esercizio del controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di province e di comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo.

 

          Art. 2.

     I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

     I pareri della Giunta provinciale amministrativa sono costituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale.

 

          Art. 3.

     Gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato, quali il servizio dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, servizi di statistica per quanto attiene alle funzioni proprie dell'Istituto centrale di statistica, esattoria, requisizione quadrupedi, verifica pesi e misure, salvo gli atti di semplice gestione contabile afferenti a tali servizi.

     Compete, altresì, agli organi statali, sentiti quelli regionali, il controllo sugli atti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali e degli ufficiali sanitari.

     Restano ferme le attribuzioni surrogatorie demandate al prefetto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene.

 

          Art. 4.

     Spettano agli organi dello Stato i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca dei sindaci.

     A tal fine le autorità governative possono chiedere gli elementi necessari agli organi regionali di controllo e disporre le ispezioni ed indagini ritenute necessarie.

     Gli organi regionali di controllo trasmettono alle Prefetture, entro dieci giorni dalla adozione, le copie dei provvedimenti di annullamento degli atti e di rinvio per riesame dei medesimi.

     I Comuni e le Province contemporaneamente all'invio agli organi regionali per il controllo di loro competenza, trasmettono alle Prefetture le copie delle deliberazioni relative alla costituzione e modifica dei loro organi.

 

          Art. 5.

     Spettano agli organi regionali i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra comuni previsti dalla vigente legislazione nonché di approvazione e modificazione degli statuti.

     I provvedimenti di cui sopra spettano agli organi statali, se dei Consorzi fa parte la Provincia.

     Il controllo sulle deliberazioni adottate dai Consorzi nell'esercizio delle attività statutarie spetta agli organi regionali quando si tratti di Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale. Per i Consorzi retti da disposizioni particolari, si applicano le modalità in esse previste, salvo quanto potrà disporre la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa.

 

          Art. 6.

     Le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni di mutui delle Province e dei Comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo rispettivamente competenti.

     Restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti demandano, nelle materie suindicate, alla Commissione centrale per la finanza locale.

 

          Art. 7.

     Il controllo sulle deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi è esercitato dagli organi regionali.

     Rimangono nella competenza degli organi statali le attribuzioni relative alla determinazione di valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo, dei minimi e massimi di esenzione ai fini dell'imposta sul valore locativo, delle quote di redditi esenti, della graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote riguardanti l'imposta di famiglia di cui rispettivamente agli articoli 22, 106 e 118 del vigente testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, nonché le altre attribuzioni intese ad integrare il sistema normativo dei tributi.

     La deliberazione di cui agli articoli 21, 25, 270, 273 e 284 del testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, all'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale nonché all'art. 27, comma terzo, della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine e le deliberazioni inerenti alla applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, dopo il controllo degli organi regionali, sono trasmesse al Ministero delle finanze, per le determinazioni di competenza.

 

          Art. 8.

     Spetta agli organi della Regione il potere di inviare appositi commissari presso le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali per compiere in caso di inadempimento o di ritardo gli atti obbligatori per legge, nonché di convocare d'ufficio i Consigli provinciali, comunali e consorziali per deliberare su oggetti determinati.

     Tale potere è esercitato dagli organi statali per le materie per le quali il controllo spetta agli organi dello Stato.

 

          Art. 9.

     Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze.

     Gli organi statali e regionali interessati si danno reciproca e tempestiva notizia delle risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi.

 

          Art. 10.

     Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali, che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari.

 

          Art. 11.

     Gli organi regionali che nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti vengano a conoscenza dei fatti previsti negli articoli da 251 a 259 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, debbono farne denuncia al Consiglio di prefettura, entro dieci giorni. Indipendentemente da tale denuncia il procedimento sulle responsabilità anzidette può essere iniziato d'ufficio o sopra richieste delle altre autorità di vigilanza e definito anche separatamente dall'esame o dal giudizio dei conti, ai sensi dell'art. 260 del testo unico citato.

     La declaratoria delle eventuali responsabilità delle persone e dell'ammontare dei danni prevista dall'art. 264 dello stesso testo unico è pronunciata dagli organi regionali.

 

          Art. 12.

     Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio dell'attività di controllo potrà valersi dell'ausilio degli organi tecnici dello Stato, secondo le loro competenze, con esclusione degli organi di consulenza amministrativa.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo.

     Gli atti ed i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo sui provvedimenti degli Enti locali sono trasmessi dalla Prefettura, con elenchi descrittivi, ai competenti organi regionali di controllo.