§ 1.4.9 – L.R. 12 settembre 1991, n. 49.
Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:12/09/1991
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni di controllo.
Art. 3.  Esclusività dei controlli.
Art. 4.  Organi regionali di controllo.
Art. 5.  Competenze del Presidente della Giunta regionale.
Art. 6.  Competenze dell'Assessore regionale per le autonomie locali.
Art. 7.  Competenze del Comitato regionale di controllo.
Art. 8.  Articolazione del Comitato regionale di controllo.
Art. 9.  Competenze proprie del Presidente del Comitato regionale di controllo.
Art. 10.  Composizione del Comitato regionale di controllo.
Art. 11.  Requisiti dei componenti.
Art. 12.  Incompatibilità ed ineleggibilità.
Art. 13.  Procedure per la nomina dei componenti.
Art. 14.  Presidente e Vice Presidente del Comitato regionale di controllo.
Art. 15.  Permessi ed aspettative.
Art. 16.  Indennità.
Art. 17.  Decadenza del Presidente e dei componenti.
Art. 18.  Sostituzione del Presidente e dei componenti.
Art. 19.  Scioglimento dei Comitati regionali di controllo.
Art. 20.  Segreteria del Comitato regionale di controllo.
Art. 21.  Convocazione del Comitato regionale di controllo.
Art. 22.  Sedute e deliberazioni.
Art. 23.  Verbale delle sedute.
Art. 24.  Relazione annuale sull'attività delle autonomie locali.
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      (Omissis)
Art. 27.  Controllo di legittimità.
Art. 28.  (Esame delle deliberazioni degli Enti locali).
Art. 29.  Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimità.
Art. 30.  Deliberazioni non soggette al controllo.
Art. 31.  Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia - Nomina della Giunta.
Art. 32.  Controllo sugli statuti del Comune e della Provincia.
Art. 33.  Controllo del bilancio e del conto consuntivo.
Art. 34.  Pubblicazione delle deliberazioni ed invio al Comitato regionale di controllo.
Art. 35.  Deliberazioni urgenti ed immediata eseguibilità.
Art. 36.  Fase istruttoria.
Art. 37.  Termini per l'esercizio dei controlli.
Art. 38.  Pareri obbligatori.
Art. 39.  Richiesta di elementi o adempimenti istruttori.
Art. 40.  Provvedimenti degli organi di controllo.
Art. 41.  Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo.
Art. 42.  Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti definitivi.
Art. 43.  Restituzione degli atti.
Art. 44.  Audizioni.
Art. 45.  Richieste, certificazioni e rilascio copie di provvedimenti.
Art. 46.  Rappresentanza in giudizio.
Art. 47.  Responsabilità dei componenti degli organi di controllo.
Art. 48.  Denunce e reclami.
Art. 49.  Conservazione e scarto degli atti.
Art. 50.  Controllo sostitutivo.
Art. 51.  Sospensione dei termini per l'esercizio del controllo.
Art. 52.  Rapporti tra il Comitato regionale di controllo e la Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 67.  Modificazione dell'articolo 35 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 68.  Modificazione dell'articolo 36 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 69.  Modificazione dell'articolo 47 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 70.  Sostituzione della rubrica del Capo VIII e dell'articolo 91 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 71.  Sostituzione dell'articolo 92 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 72.  Sostituzione dell'articolo 93 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 73.  Sostituzione dell'articolo 94 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 74.  Sostituzione dell'articolo 95 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 75.  Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 76.  Sostituzione dell'articolo 97 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 77.  Sostituzione dell'articolo 98 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 78.  Modificazione dell'articolo 144 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 79.  Modificazione dell'articolo 194 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 80.  Norme transitorie in ordine alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Art. 81.  Norma transitoria in ordine alle Comunità montane.
Art. 82.  Controllo sugli atti delle Aziende e delle Istituzioni.
Art. 83.  Denominazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 84.  Abrogazione di norme.
Art. 85.  Norme transitorie in ordine all'esercizio dei controlli.
Art. 86.  Disciplina transitoria.
Art. 87.  Norme regionali per il controllo degli atti relativi agli usi civici.
Art. 88.  Norme finanziarie.
Art. 89.  Decorrenza della nuova disciplina.


§ 1.4.9 – L.R. 12 settembre 1991, n. 49. [1]

Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. [2]

(B.U. 16 settembre 1991, n. 121).

 

TITOLO I

NORME REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI DI CONTROLLO

NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le modalità, i limiti e gli organi per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti locali attribuite dallo Statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

     2. In conformità ed in coerenza con i principi di salvaguardia e di potenziamento delle autonomie locali, stabiliti dalla Costituzione, e in armonia con i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dalla legge 30 dicembre 1989, n. 439, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea delle autonomie locali, la presente normativa si ispira agli obiettivi del decentramento, della pubblicità e della trasparenza, della semplificazione e dello snellimento delle procedure, dell'eliminazione delle duplicazioni di competenze e dei controlli non essenziali, della massima funzionalità ed efficienza, della collaborazione a favore delle amministrazioni locali.

 

     Art. 2. Funzioni di controllo.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 60 dello Statuto speciale di autonomia, il controllo sugli atti degli Enti locali della Regione è svolto in via esclusiva dagli organi di cui al Capo II del presente Titolo.

     2. Resta di competenza regionale il controllo sostitutivo limitatamente all'omessa o ritardata adozione di atti obbligatori.

 

     Art. 3. Esclusività dei controlli.

     1. Salvo quanto disposto dalle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, non hanno applicazione nel territorio regionale le disposizioni di legge e o di regolamenti dello Stato che attribuiscono ad organi statali poteri di controllo sugli atti degli enti contemplati dalla presente legge.

 

CAPO II

Organi regionali di controllo

SEZIONE I

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

 

     Art. 4. Organi regionali di controllo.

     1. All'esercizio dei controlli e delle funzioni stabiliti dalla presente legge, provvedono, secondo le rispettive competenze: a) il Presidente della Giunta regionale;

b) l'Assessore regionale per le autonomie locali;

c) il Comitato regionale di controllo;

d) il Presidente del Comitato regionale di controllo.

     2. Il Comitato regionale di controllo esercita la propria funzione in modo autonomo.

     3. Nei casi indicati dalla legge, il Comitato regionale di controllo, esprime pareri sotto il solo profilo di legittimità a favore di organi dell'Amministrazione regionale, in ordine ad atti deliberativi degli Enti locali, sottoposti a procedure speciali di approvazione di competenza di organi regionali [3].

 

SEZIONE II

COMPETENZE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

 

     Art. 5. Competenze del Presidente della Giunta regionale.

     1. Il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti di costituzione modificazione e scioglimento del Comitato regionale di controllo [4].

 

     Art. 6. Competenze dell'Assessore regionale per le autonomie locali. [5]

 

     Art. 7. Competenze del Comitato regionale di controllo. [6]

     1. Il Comitato regionale di controllo è competente all'esame degli atti delle Province, dei Comuni, delle comunità montane, dei consorzi, delle unioni di Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     2. Il Comitato, altresì, è competente all'esame degli atti di altri Enti indicati esplicitamente dalle leggi della regione.

     3. Il Comitato regionale di controllo ha sede nel comune di Udine.

 

     Art. 8. Articolazione del Comitato regionale di controllo. [7]

     1. Il Comitato regionale di controllo, organo unico, si articola in due Sezioni.

     2. La determinazione delle competenze su base tematica, salvo quanto previsto dal comma 5, della composizione delle Sezioni e della procedura per l'assegnazione degli atti da esaminare è operata con atto di organizzazione interna.

     3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato dal Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, ed è comunicato agli enti controllati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Il controllo può essere esercitato direttamente dalle singole sezioni o dal Comitato in seduta plenaria.

     5. Il Comitato in seduta plenaria è competente all'esame degli statuti degli enti locali e si riunisce; altresì, per esaminare argomenti di particolare rilevanza riguardanti l'attività di controllo, nonché almeno ogni sei mesi per una valutazione globale dell'attività del Comitato regionale di controllo.

     6. Sino all'adozione del provvedimento previsto dal comma 3, il controllo è esercitato esclusivamente dal Comitato in seduta plenaria.

 

     Art. 9. Competenze proprie del Presidente del Comitato regionale di controllo. [8]

 

SEZIONE III

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI CONTROLLO

 

     Art. 10. Composizione del Comitato regionale di controllo.

     1. Il Comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale [9].

     2. Il Comitato è composto da dieci componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, eletti dal Consiglio regionale. Il Presidente è scelto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, tra i componenti [10].

     3. Alle sedute del Comitato partecipa il segretario dell'organo di controllo, che cura la verbalizzazione, e assiste il direttore del Servizio per il Comitato regionale di controllo. Possono, altresì, assistere altri funzionari all'uopo invitati dal Presidente del Comitato [11].

 

     Art. 11. Requisiti dei componenti. [12]

     1. Per far parte del Comitato regionale di controllo è necessario essere cittadini eleggibili a consigliere regionale e iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della regione.

     2. E' necessario, inoltre, essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

     a) aver ricoperto complessivamente per almeno quattro anni la carica di Sindaco, o di Presidente della Provincia, oppure complessivamente per almeno cinque anni la carica di consigliere regionale o parlamentare nazionale;

     b) essere funzionario statale, regionale o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

     c) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero professore di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero segretario comunale o provinciale in quiescenza;

     d) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo degli avvocati;

     e) essere iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

     3. Per ogni categoria di cui al comma 2, nel Comitato regionale di controllo devono essere presenti due componenti. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono scelti sulla base di rispettive rose di dieci nominativi, proposte dai competenti ordini professionali della regione.

     4. I componenti possono essere riconfermati una sola volta indipendentemente dalla durata del mandato espletato.

 

     Art. 12. Incompatibilità ed ineleggibilità.

     1. Non possono essere eletti e non possono far parte del Comitato regionale di controllo:

     a) i parlamentari europei, nazionali ed i consiglieri regionali;

     b) i consiglieri provinciali e comunali della regione, nonché gli amministratori di altri enti soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo;

     c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità rispetto alle cariche di cui alle lettere a) e b);

     d) coloro che abbiano ricoperto le cariche di cui alla lettera

     b) nell'anno precedente alla costituzione del Comitato regionale di controllo;

     e) i dipendenti regionali;

     f) i dipendenti degli Enti locali sottoposti al controllo;

     g) i contabili della Regione e degli Enti locali sottoposti al controllo del Comitato;

     h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione, in maniera continuativa, presso la Regione o gli Enti regionali o gli Enti locali sottoposti al controllo del Comitato;

     i) i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli Enti locali soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo [13];

     l) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei sei mesi precedenti alla costituzione del Comitato [14].

 

     Art. 13. Procedure per la nomina dei componenti.

     1. L'elezione dei componenti del Comitato regionale di controllo avviene entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale [15].

     1 bis. Per l'elezione dei componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere d) ed e), il Presidente del Consiglio regionale provvede entro novanta giorni prima della scadenza di cui al comma 1, alla formale richiesta agli ordini professionali delle rose dei candidati. Dopo trenta giorni dalla data di invio della richiesta, senza alcuna indicazione da parte degli ordigni professionali, il Consiglio regionale provvede autonomamente [16].

     2. Ciascun consigliere regionale dispone di un solo voto.

     3. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

     4. Qualora non fosse rispettata la presenza riservata indicata dall'articolo 11, comma 3, risultano eletti i candidati immediatamente successivi nell'ordine di voti ottenuti, sempre che siano in possesso di tali requisiti.

     5. Se necessario si procede ad ulteriore votazione per la scelta dei soli posti vacanti.

     6. Entro trenta giorni dalla elezione dei componenti da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale emana il decreto di costituzione del Comitato regionale di controllo, che va pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione [17].

     7. Il decreto di cui al comma 6, che contiene anche la nomina del Presidente del Comitato regionale di controllo, è trasmesso al Presidente medesimo affinché fissi, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la data di insediamento, convocando i componenti [18].

     8. Di tale adempimento è data tempestiva comunicazione all'Assessore regionale per le autonomie locali.

 

     Art. 14. Presidente e Vice Presidente del Comitato regionale di controllo. [19]

     1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo rappresenta l'organo ed esercita tutte le funzioni fissate dalla legge.

     2. Il Presidente assegna gli atti da esaminare alle due sezioni, regola l'attività del Comitato curando l'esecuzione e la trasmissione delle decisioni adottate, e predispone la relazione annuale di cui all'articolo 24.

     2 bis. Il Presidente, altresì, formula l'ordine del giorno e designa i relatori, convoca e presiede le sedute della prima Sezione e del Comitato in seduta plenaria, sottoscrive al pari del relatore e del Segretario le relative decisioni, nonché i verbali delle sedute [20].

     3. Per la sua attività si avvale, in specifico, della collaborazione del segretario del Comitato regionale di controllo.

     4. La carica di Presidente di un Comitato regionale di controllo non è rinnovabile.

     5. Nella seduta di insediamento, il Comitato regionale di controllo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, un Vice Presidente, che sostituisce a tutti gli effetti il titolare in caso di assenza o impedimento.

     5 bis. Il Vicepresidente, altresì, svolge direttamente le funzioni indicate al comma 2 bis per la seconda sezione del Comitato [21].

     5 ter. In caso di assenza del Presidente o del Vicepresidente, le funzioni di cui ai commi 2 bis e 5 bis sono svolte dal componente della rispettiva Sezione più anziano in ragione dell'età [22].

     6. Al Presidente e al Vice Presidente dei Comitati regionali di controllo si applica l'articolo 42, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 15. Permessi ed aspettative. [23]

     1. Al Presidente e ai componenti del Comitato regionale di controllo si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 42, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 16. Indennità. [24]

     1. Al Presidente del Comitato regionale di controllo compete un'indennità mensile di carica nella misura di lire 4 milioni 500 mila.

     2. Al Vicepresidente compete un'indennità di carica nella misura lorda corrispondente al novanta per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.

     3. Ai componenti compete un'indennità mensile di carica nella misura lorda corrispondente all'ottantacinque per cento dell'indennità attribuita al comma 1 al Presidente del Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 17. Decadenza del Presidente e dei componenti. [25]

     1. Il Presidente e i componenti del Comitato regionale di controllo che non intervengano, senza giustificati motivi, da rendere nella prima seduta utile, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

     2. Comportano, altresì, decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità o di incompatibilità.

     3. Qualora si verifichino le condizioni di cui ai commi 1 e 2, è data immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale per le autonomie locali, e all'interessato.

     4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'interessato, e nel caso di incompatibilità fissato un termine, non inferiore a giorni quindici, né superiore a giorni trenta, entro il quale far cessare detta causa, dichiara la decadenza e adotta tempestivamente provvedimenti per la sostituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 18.

 

     Art. 18. Sostituzione del Presidente e dei componenti. [26]

     1. La durata del mandato del Presidente e dei componenti del Comitato regionale di controllo corrisponde a quella del Consiglio regionale che li ha designati.

     2. Essi rimangono, tuttavia, in carica sino alla data di insediamento dei successori.

     3. In caso di anticipata cessazione dalla carica, vengono sostituiti per la restante durata del mandato.

     4. Qualora si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei componenti del Comitato regionale di controllo, entro sessanta giorni dalla data di dimissione, il Consiglio regionale procede a nuove elezioni con le modalità di cui all'articolo 13, e la Giunta regionale alla scelta prevista dall'articolo 10, comma 2; dopo la presa d'atto di cui al comma 7, trova applicazione l'articolo 19, commi 5 e 6.

     5. Qualora tra i componenti si verifichino, per qualsiasi causa, vacanze al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 4, il Presidente del Comitato regionale di controllo informa tempestivamente, per il tramite dell'Assessore regionale per le autonomie locali, il Presidente della Giunta regionale, il quale emana il decreto di nomina, dopo la elezione di cui al comma 6.

     6. Entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza il Consiglio regionale provvede agli adempimenti di competenza, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

     7. Le dimissioni, per qualsiasi ragione e in qualsiasi forma presentate, diventano irrevocabili dalla data di presa d'atto delle stesse da parte del Presidente della Giunta regionale.

     8. Le previsioni contenute nel presente articolo si applicano anche al Presidente del Comitato regionale di controllo, nel rispetto della particolare modalità di scelta.

 

     Art. 19. Scioglimento dei Comitati regionali di controllo. [27]

     1. Qualora nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite il Comitato regionale di controllo, reiteratamente, adotti provvedimenti od incorra in omissioni che comportino violazioni di norme legislative o gravi inosservanze di norme regolamentari, l'Assessore regionale per le autonomie locali ne fa rapporto al Presidente della Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale, previa contestazione e valutate le eventuali giustificazioni, diffida il Comitato regionale di controllo circa le irregolarità o le carenze accertate.

     3. Qualora il Comitato regionale di controllo persista nel comportamento oggetto della diffida, il Presidente della Giunta regionale, su motivata iniziativa dell'Assessore regionale per le autonomie locali, su conforme deliberazione della Giunta medesima e sentita la Commissione consiliare competente, ne dispone lo scioglimento.

     4. Lo scioglimento del Comitato regionale di controllo per accertata impossibilità di funzionare può essere disposto dal Presidente della Giunta regionale con la procedura di cui al comma 3.

     5. Sino alla rinnovazione del Comitato regionale di controllo, le funzioni del medesimo sono esercitate da una Commissione straordinaria composta da un Presidente e da due componenti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta medesima, con lo stesso atto di scioglimento.

     6. Al Presidente e ai componenti della Commissione straordinaria spettano, rispettivamente, l'indennità prevista per il Presidente e per i componenti del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 16.

     7. I decreti di scioglimento del Comitato regionale di controllo e di nomina della Commissione straordinaria sono pubblicati per quindici giorni mediante affissione all'albo dell'Ufficio regionale presso cui ha sede l'organo interessato ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     8. La ricostituzione del Comitato regionale di controllo deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di scioglimento.

 

     Art. 20. Segreteria del Comitato regionale di controllo. [28]

     1. Lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato regionale di controllo è assicurato da un segretario e da due vicesegretari del Comitato scelti tra i dipendenti regionali appartenenti al servizio per il Comitato regionale di controllo, nominati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali, su proposta del Direttore del Servizio.

     2. Il segretario del Comitato cura la conservazione del registro delle deliberazioni, predispone gli elementi utili per la relazione annuale, cura la raccolta dei dati statistici del Comitato, e collabora alla raccolta e pubblicazione delle principali decisioni dell'organo di controllo.

     3. Il segretario, altresì, partecipa alle sedute della prima Sezione e a quelle plenarie, curando la verbalizzazione.

     4. Il primo vicesegretario svolge direttamente le funzioni di cui al comma 3 per la seconda Sezione, nonché le altre funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.

     5. Il secondo vicesegretario sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il segretario o il vice primo segretario.

 

SEZIONE IV

ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

 

     Art. 21. Convocazione del Comitato regionale di controllo. [29]

     1. Il Comitato regionale di controllo e le Sezioni sono convocati dal Presidente o dal Vicepresidente mediante avviso da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno ventiquattro ore prima della seduta; all'avviso è allegato l'ordine del giorno, recante l'elenco degli affari da trattare.

     2. L'ordine del giorno e le pratiche assegnate ai vari componenti vengono depositate nell'apposita sala riunioni ventiquattro ore prima della seduta per la consultazione da parte di tutti i componenti.

     3. Eccezionalmente possono essere inserite all'ordine del giorno ulteriori pratiche, con il voto unanime dei componenti presenti.

     4. Le riunioni del Comitato regionale di controllo hanno luogo almeno una volta alla settimana, in giorni ed ore prestabiliti, nella sede assegnata nel contesto degli uffici della Direzione regionale.

 

     Art. 22. Sedute e deliberazioni.

     1. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in seduta plenaria è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Per la validità delle adunanze del Comitato regionale di controllo in sede di Sezione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti [30].

     2. La relazione, la discussione e la decisione sulle questioni sottoposte al collegio hanno luogo senza la presenza di estranei alla seduta, salvo i funzionari regionali autorizzati.

     3. Le decisioni sono adottate con voto palese e non è ammessa l'astensione dal voto.

     4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A parità di voti prevale quello favorevole alla conservazione dell'atto soggetto a controllo.

     5. I componenti del collegio debbono assentarsi dalla seduta qualora vengano in discussione deliberazioni concernenti atti ai quali siano direttamente interessati o che interessino il coniuge, i parenti o gli affini fino al quarto grado oppure imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza, consulenza o di prestazione d'opera.

     6. I componenti relatori redigono i provvedimenti interlocutori e definitivi.

     7. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente del Comitato regionale di controllo, la seduta è presieduta dal componente più anziano in base all'età.

 

     Art. 23. Verbale delle sedute.

     1. Le decisioni vengono riportate a verbale nel solo risultato finale; qualora vi siano disparità di giudizi, il verbale deve far constare il voto contrario riportandone la motivazione.

     2. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente, dal componente relatore e dal segretario.

     3. Il Presidente e il segretario sottoscrivono il verbale della seduta, che deve indicare i nomi dei componenti presenti, degli eventuali funzionari invitati, e contenere l'elenco delle questioni trattate e delle decisioni adottate. Tale verbale viene redatto dal segretario del Comitato regionale di controllo, che provvede altresì alla sua tenuta agli atti.

 

     Art. 24. Relazione annuale sull'attività delle autonomie locali. [31]

     1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, sentito il medesimo, provvede a redigere entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente.

     2. L'Assessore regionale per le autonomie locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale la relazione generale sullo stato delle autonomie locali e sull'attività della Direzione regionale. Analoga relazione è presentata al Consiglio regionale entro il 31 maggio di ogni anno.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [32].

 

     Art. 26.

     (Omissis) [33].

 

CAPO III

Espletamento dei controlli

SEZIONE I

TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

 

     Art. 27. Controllo di legittimità.

     1. Il controllo sugli atti degli Enti locali è limitato alla sola valutazione di legittimità, con esclusione di ogni altra forma di controllo.

     2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

 

     Art. 28. (Esame delle deliberazioni degli Enti locali). [34]

     1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette al controllo necessario di legittimità.

     2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti.

     3. Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei consiglieri assegnati a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio, ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata all’Ente stesso, che provvede all’inoltro al Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza sospensione dell’esecutività degli atti.

     4. L’esame degli atti di cui al comma 3 è limitato alle sole illegittimità denunciate.

     5. Contestualmente all’affissione all’albo, le deliberazioni suscettibili di esame sono comunicate ai capigruppo consiliari.

     6. La richiesta di esame, di cui al comma 2, è trasmessa al Comitato regionale di controllo, unitamente alla deliberazione, entro cinque giorni dalla sua adozione e non sospende i termini di esecutività, salvo espressa decisione dell’organo deliberante.

     7. Entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui ai commi 2 e 3, il Comitato regionale di controllo, qualora riscontri vizi di legittimità, esprime all’Ente le proprie osservazioni.

     8. Gli Enti locali informano il Comitato regionale di controllo dell’avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell’accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

     9. Rimangono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità le deliberazioni delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci, le relative variazioni ed i rendiconti della gestione.

 

     Art. 29. Deliberazioni soggette al controllo preventivo eventuale di legittimità. [35]

 

     Art. 30. Deliberazioni non soggette al controllo.

     1. Non sono soggette al controllo:

     a) le deliberazioni di mera esecuzione;

     b) le deliberazioni meramente ripetitive o confermative;

     c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo;

     d) le deliberazioni di ratifica delle variazioni di bilancio.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1, pubblicate entro sette giorni dall'adozione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

 

     Art. 31. Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia - Nomina della Giunta. [36]

     1. Dell'avvenuta proclamazione del Sindaco o del Presidente della Provincia è data comunicazione, entro sette giorni, alla Direzione regionale per le autonomie locali.

     2. Dell'avvenuta nomina, decadenza o revoca dei componenti le Giunte comunali, o provinciali, è data comunicazione, entro sette giorni, alla Direzione regionale per le autonomie locali.

 

     Art. 32. Controllo sugli statuti del Comune e della Provincia.

     1. Il controllo sugli statuti dei Comuni e delle Province e sulle relative modificazioni, trasmessi in triplice copia, è limitato al solo esame di legittimità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 27.

     2. Dopo il provvedimento positivo del Comitato regionale di controllo, l'atto viene restituito all'Ente che deve adempiere a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dandone tempestiva comunicazione alla Direzione regionale per le autonomie locali [37].

     3. (Omissis) [38].

 

     Art. 33. Controllo del bilancio e del conto consuntivo.

     1. Per il controllo di legittimità del bilancio e del conto consuntivo si applica l'articolo 46, commi 9, 1O e 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, il Comitato regionale di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché della documentazione ad essa allegata.

 

SEZIONE II

ATTIVITA' ISTRUTTORIA

 

     Art. 34. Pubblicazione delle deliberazioni ed invio al Comitato regionale di controllo. [39]

     1. Le deliberazioni degli Enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

     2. Entro tre giorni dalla fine della pubblicazione, le deliberazioni di cui agli articoli 28 e 29, comma 1, sono trasmesse all'ufficio sede del Comitato regionale con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione; a tal fine l'Ente designa l'impiegato responsabile degli adempimenti prescritti.

     3. Del ricevimento delle deliberazioni da parte del Comitato regionale di controllo è dato contestuale avviso all'Ente mittente, e, nel caso previsto dall'articolo 29, comma 6, anche al primo firmatario della richiesta.

     4. Gli Enti locali destinano idonei ed appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

 

     Art. 35. Deliberazioni urgenti ed immediata eseguibilità.

     1. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1, sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.

     3. Le deliberazioni dichiarate urgenti, qualora siano soggette al controllo previsto dagli articoli 28 e 29, comma 1, sono trasmesse al Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.

 

     Art. 36. Fase istruttoria. [40]

     1. Le deliberazioni, assunte al protocollo, sono assegnate, da parte del Presidente del Comitato regionale di controllo, ai singoli componenti in qualità di relatori.

     2. I componenti relatori si avvalgono, tramite il direttore, della collaborazione istruttoria del personale in servizio presso l'ufficio.

     3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b) [41], il Comitato regionale di controllo, in via preliminare, verifica la sussistenza dei presupposti per il controllo eventuale delle deliberazioni in esame; in caso di difetto di tali presupposti, il Comitato regionale di controllo dichiara il non luogo a procedere, da comunicarsi, all'Ente deliberante e al primo firmatario della richiesta, entro il termine di cui all'articolo 37, comma 1.

 

     Art. 37. Termini per l'esercizio dei controlli.

     1. Il controllo è eseguito entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della deliberazione.

     2. Il termine di cui al comma 1 è elevato a giorni trenta per i bilanci, per i conti consuntivi, per gli statuti e le relative modificazioni, per i regolamenti e le relative modificazioni.

     3. Qualora entro i termini indicati dai commi 1 e 2 non intervenga il provvedimento di annullamento o la dichiarazione di non luogo a procedere per difetti dei presupposti di cui all'articolo 29 o la richiesta di elementi istruttori di cui all'articolo 39, le deliberazioni diventano esecutive.

     4. La richiesta o l'assunzione diretta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di giorni quindici dalla ricezione delle ordinanze di cui all'articolo 39, comma 1.

     5. Il termine di cui al comma 4 è elevato a giorni venti per le deliberazioni previste dal comma 2.

     6. Dalla scadenza del termine di cui al comma 4 decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci, che è elevato a giorni quindici per le fattispecie previste dal comma 2.

     7. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso dei termini indicati dal presente articolo, se il Comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità, sempre che sia rispettato il termine di pubblicazione fissato dall'articolo 34.

 

     Art. 38. Pareri obbligatori. [42]

     1. Fermo rimanendo quanto disposto dall'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i pareri devono essere richiesti, salvo diversa espressa disposizione di legge, dall'Ente deliberante.

     2. Qualora sulla deliberazione debba intervenire un parere previsto come obbligatorio dalla legge ed esso non sia stato acquisito preventivamente, il Presidente del Comitato regionale di controllo, provvede a restituire all'Ente la deliberazione.

     3. Le norme sul decorso del termine originario e prorogato, ai sensi dell'articolo 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano anche nelle ipotesi di richiesta di pareri al competente Comitato tecnico regionale.

 

     Art. 39. Richiesta di elementi o adempimenti istruttori.

     1. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e per una positiva conclusione dell'istruttoria, il Comitato regionale di controllo può richiedere, con propria motivata ordinanza, chiarimenti e elementi integrativi di giudizio, nonché disporre indagini e verificazioni a tal fine indispensabili.

     2. L'ordinanza di cui al comma 1 è trasmessa all'Ente entro i termini fissati dall'articolo 37.

     3. Entro detto termine può essere data notizia all'Ente a mezzo di telegramma, telefax o altri sistemi informatici, dell'emissione dell'ordinanza; in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso entro i tre giorni successivi.

     4. I chiarimenti sono forniti dall'organo che rappresenta l'Ente, anche a mezzo di telefax o altri sistemi informatici; in tal caso trova applicazione l'articolo 6 quater del decreto legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 80.

     5. Le eventuali spese per gli adempimenti istruttori sono a carico della Regione.

SEZIONE III

QUESTIONI CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

 

     Art. 40. Provvedimenti degli organi di controllo. [43]

     1. Il Comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sotto indicati:

     a) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio, mediante ordinanza motivata;

     b) dichiarazione di presa d'atto della mancanza di vizi di legittimità;

     c) decisione di annullamento per illegittimità;

     d) declaratoria di nullità o di decadenza, nei casi previsti dalla legge;

     e) dichiarazioni di non luogo a procedere per difetti dei presupposti previsti dall'articolo 29, comma 1, lettera b) [44].

     2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono essere congruamente motivati, in particolare devono indicare, anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

 

     Art. 41. Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo.

     1. I provvedimenti di controllo sono definitivi.

     2. E' prevista la possibilità di correzione o regolarizzazione dei provvedimenti di cui all'articolo 40, comma 1, lettere c) e d), nei casi di errore materiale.

 

     Art. 42. Comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti definitivi. [45]

     1. I provvedimenti degli organi regionali di controllo, aventi contenuto negativo, devono essere trasmessi all'Ente che ha emanato l'atto o comunicati allo stesso a mezzo di telegramma, telefax o altri sistemi informatici, entro il termine previsto dall'articolo 37, a pena di decadenza.

     2. Qualora i suddetti provvedimenti fossero soltanto comunicati, il provvedimento integrale deve essere trasmesso, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni.

     3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati, a cura dell'impiegato responsabile dell'ente, mediante affissione all'albo dal giorno successivo al ricevimento e per la durata di dieci giorni; copia del provvedimento, con in calce il referto di intervenuta affissione, è restituita entro cinque giorni dalla scadenza al Comitato regionale di controllo a conferma dell'avvenuta pubblicazione.

     4. (Omissis) [46].

     5. Il segretario cura, mensilmente l'affissione dell'elenco dei provvedimenti, di cui al comma 1, all'albo del Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 43. Restituzione degli atti. [47]

     1. Il Presidente del Comitato regionale di controllo, restituisce all'Ente gli atti erroneamente trasmessi in quanto non suscettibili di controllo o privi della documentazione che ne faccia parte integrante.

     2. (Omissis) [48].

 

     Art. 44. Audizioni. [49]

     1. Al fine di improntare il controllo alla più aperta collaborazione con gli Enti locali e di acquisire la più completa conoscenza degli argomenti, il Comitato regionale di controllo può invitare alle adunanze, salva la riservatezza delle decisioni, i rappresentanti dell'Ente che ha adottato la deliberazione sottoposta al controllo, per fornire chiarimenti riguardanti la stessa.

     2. Qualora gli organi rappresentativi degli Enti ne facciano richiesta motivata in relazione a specifiche e singole deliberazioni, il Comitato regionale di controllo è tenuto a disporre l'audizione.

     3. Gli organi rappresentativi degli Enti hanno facoltà di farsi assistere o sostituire da funzionari dell'Ente e da esperti e di chiedere che vengano acquisiti agli atti le loro osservazioni, di cui è fatta menzione nel verbale di adunanza.

     4. Le richieste formali, di cui al comma 2, devono pervenire alla segreteria del Comitato regionale di controllo entro cinque giorni dalla trasmissione della deliberazione o contestualmente al riscontro istruttorio.

     5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 39, comma 5, le eventuali spese conseguenti ad adempimenti ed atti istruttori disposti ad istanza delle parti interessate sono a carico delle medesime.

 

     Art. 45. Richieste, certificazioni e rilascio copie di provvedimenti. [50]

     1. In attesa dell'approvazione della legge regionale di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, per gli atti degli organi regionali di controllo trova applicazione il presente articolo.

     2. Chiunque, in forma singola o associata, può richiedere di consultare le decisioni definitive del Comitato regionale di controllo, nonché il rilascio di copia di provvedimenti in carta semplice, previo pagamento dei soli costi.

     3. Chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ha la facoltà di prendere visione, nonché di richiedere il rilascio di copie di documenti amministrativi, anche interni, degli organi regionali di controllo.

     4. Spetta al segretario del Comitato regionale di controllo curare l'attività di cui al presente articolo.

 

     Art. 46. Rappresentanza in giudizio. [51]

     1. La rappresentanza in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia nei procedimenti giurisdizionali, aventi per oggetto atti degli organi regionali di controllo, spetta al Presidente della Giunta regionale.

     2. Le eventuali costituzioni in giudizio, sentito il Comitato regionale di controllo, sono deliberate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 47. Responsabilità dei componenti degli organi di controllo. [52]

     1. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Presidente e i componenti del Comitato regionale di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli Enti locali per i danni a questi arrecati, con dolo o colpa grave, nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 48. Denunce e reclami. [53]

     1. Chiunque, singolarmente o in forma associata, può, entro il periodo di pubblicazione, presentare denuncia o reclamo motivato, avverso le deliberazioni di cui all'articolo 28, mediante deposito od invio al Comitato regionale di controllo o all'Ente che le ha poste in essere.

     2. L'impiegato responsabile dell'Ente riceve le denunce e i reclami, rilasciandone e contestuale ricevuta e li inoltra al Comitato regionale di controllo unitamente alla deliberazione cui si riferiscono ed agli eventuali chiarimenti o controdeduzioni dell'Ente interessato.

     3. L'impiegato medesimo appone in calce a ciascuna deliberazione soggetta al controllo preventivo necessario di legittimità l'attestazione circa la presentazione o la mancata presentazione di denunce o reclami, nel termine di cui al comma 1.

     4. Entro quindici giorni successivi alla decisione definitiva del Comitato regionale di controllo, il segretario informa l'interessato dell'esito ottenuto dalla denuncia o dal reclamo sulle deliberazioni soggette al controllo.

     5. Le denunce ed i reclami hanno natura di mero contributo di valutazione per il Comitato regionale di controllo.

     6. Il presente articolo trova applicazione nei casi previsti dall'articolo 29, solo qualora l'atto risulti sottoposto al controllo, secondo le modalità indicate dalla legge. In ogni caso il segretario informa tempestivamente l'interessato.

 

     Art. 49. Conservazione e scarto degli atti. [54]

     1. Le deliberazioni degli Enti locali sottoposte al controllo sono trattenute negli archivi della Direzione regionale per la durata minima di anni cinque, salva l'applicazione di diverse ed esplicite disposizioni in materia.

     2. [55].

     3. [56].

     4. [57].

     5. [58].

     6. E' consentita la riproduzione dei testi e la loro conservazione anche a mezzo di strumenti e procedure automatiche.

 

SEZIONE IV

CONTROLLO SOSTITUTIVO

 

     Art. 50. Controllo sostitutivo. [59]

     1. [60].

     2. Qualora da un Ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il competente Comitato regionale di controllo, in base alla ripartizione fissata dagli artt. 7 e 8, previa diffida con esplicita previsione di un termine non inferiore a giorni trenta, delibera l'invio di un commissario per il compimento dell'atto.

     3. Il termine di cui al comma 2, per i casi d'urgenza, può essere derogato motivatamente.

     4. Il commissario, scelto di norma tra dipendenti regionali in servizio presso la direzione regionale per le autonomie locali, è nominato dal Presidente del competente Comitato regionale di Controllo.

     5. Qualora la complessità dell'atto o del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente del Comitato regionale di controllo può nominare un subcommissario che collabori con il Commissario.

     6. Trova applicazione, altresì, l'articolo 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     7. I provvedimenti adottati dall'assessore regionale per le autonomie locali e dai Presidenti dei Comitati regionali di controllo, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati per la durata di giorni quindici all'albo dell'Ente, dal giorno successivo alla ricezione, nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 51. Sospensione dei termini per l'esercizio del controllo. [61]

     1. In situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o imprevedibili, il Presidente del Comitato regionale di controllo, con proprio decreto motivato, può dichiarare la sospensione temporanea dei termini di cui all'articolo 37.

     2. Il decreto di cui al comma 1, è immediatamente affisso all'albo del Comitato regionale di controllo ed è trasmesso al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale per le autonomie locali, all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione per la relativa pubblicazione entro quarantotto ore dalla ricezione.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per le deliberazioni di cui all'articolo 31.

 

     Art. 52. Rapporti tra il Comitato regionale di controllo e la Direzione regionale per le autonomie locali. [62]

     1. In considerazione dei compiti istituzionali del Comitato regionale di controllo, periodicamente, I'Assessore regionale per le autonomie locali, d'intesa con il Presidente del Comitato medesimo, predispone programmi di analisi e verifica con le eventuali necessità, in ordine alla copertura del contingente del personale assegnato al servizio preposto all'organo di controllo.

     2. Il Servizio preposto al Comitato regionale di controllo, per la trattazione degli affari pertinenti o connessi con l'esercizio dei controlli, è alle dipendenze funzionali del Presidente del Comitato stesso.

 

TITOLO II

NORME REGIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO E VIGILANZA

DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E DEGLI ISTITUTI DI

RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

 

     Artt. 53. - 66.

     (Omissis) [63].

 

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1º MARZO 1988, N. 7

 

     Art. 67. Modificazione dell'articolo 35 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 35 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 68. Modificazione dell'articolo 36 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 36 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 69. Modificazione dell'articolo 47 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 47, comma 1 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera h) è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 70. Sostituzione della rubrica del Capo VIII e dell'articolo 91 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. La rubrica del Capo VIII del Titolo IV della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, è sostituita dalla seguente: «Direzione regionale per le autonomie locali.».

     2. L'articolo 91 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 71. Sostituzione dell'articolo 92 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 92 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 72. Sostituzione dell'articolo 93 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 93 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 73. Sostituzione dell'articolo 94 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 94 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 74. Sostituzione dell'articolo 95 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 95 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 75. Sostituzione dell'articolo 96 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 96 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 76. Sostituzione dell'articolo 97 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 97 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 77. Sostituzione dell'articolo 98 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. L'articolo 98 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 78. Modificazione dell'articolo 144 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 144, comma 1 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, la lettera b) è così sostituita:

     (Omissis).

 

     Art. 79. Modificazione dell'articolo 194 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.

     1. All'articolo 194 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, il comma 1, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1990, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 80. Norme transitorie in ordine alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. [64]

     [1. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, valgono le disposizioni contenute nel presente articolo.

     2. Per quanto non espressamente previsto da altre norme di legge, le attribuzioni degli organi statali, trasferite alla Regione in forza del DPR 26 giugno 1965, n. 959 e del DPR. 15 gennaio 1987, n. 469, sono esercitate, previo parere, ove prescritto, dai competenti organi consultivi speciali:

     a) se già di competenza degli organi centrali o periferici dello Stato, dall'Assessore regionale per le autonomie locali;

     b) se già di competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica o di altro organo collegiale periferico dello Stato, dalla Direzione regionale per le autonomie locali [65].

     3. L'alta sorveglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, e la facoltà di cui all'articolo 4, secondo comma, del DPR. 26 giugno 1965, n. 959, sono esercitate dall'Assessore regionale per le autonomie locali, al medesimo spettano anche le designazioni dei membri dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, precedentemente demandate ai Prefetti o ad altri organi statali da singole disposizioni degli statuti o delle tavole di fondazione.

     4. All'Assessore regionale per le autonomie locali spetta, altresì, formulare le proposte e fornire gli elementi di cui all'articolo 7, secondo comma, del DPR. 26 giugno 1965, n. 959.

     5. Il Servizio ispettivo e della polizia locale di cui all'articolo 97 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dalla presente legge, cura in collaborazione con le competenti strutture della Direzione regionale dell'assistenza sociale, la trattazione degli affari concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed, in particolare, provvede all'istruttoria delle pratiche relative alla creazione, modificazione ed estinzione delle istituzioni operanti nel settore e nei relativi istituti, nonché a vigilare e coordinare la loro attività.

     6. Le funzioni proprie del funzionario incaricato, di cui all'articolo 44, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sono esercitate dal Direttore del Servizio ispettivo e della polizia locale, che vi provvede anche a mezzo di funzionari delegati.]

 

     Art. 81. Norma transitoria in ordine alle Comunità montane.

     1. Fino all'approvazione della nuova legge regionale di riordino delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta ferma la vigente disciplina prevista dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 82. Controllo sugli atti delle Aziende e delle Istituzioni.

     1. Gli atti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Direttore delle Aziende speciali e delle Istituzioni, previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non sono sottoposti al controllo di legittimità degli organi regionali.

     2. Le deliberazioni dei Comuni e delle Province di cui all'articolo 32, comma 2, lettera h), e di cui all'articolo 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soggette al controllo preventivo necessario di legittimità previsto dall'articolo 28.

     3. Per il controllo degli atti degli Enti locali relativi alle Aziende istituite precedentemente all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, e fino alla trasformazione delle Aziende stesse, si applicano, per quanto compatibili, le norme della presente legge.

 

     Art. 83. Denominazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali e della Direzione regionale per le autonomie locali.

     1. La denominazione, contenuta in leggi o regolamenti, di «Assessore regionale degli enti locali» va intesa e sostituita con quella di «Assessore regionale per le autonomie locali».

     2. La denominazione, contenuta in leggi o regolamenti, di «Direzione regionale degli enti locali» o di «Direttore regionale degli enti locali» va intesa e sostituita, rispettivamente, con quella di «Direzione regionale per le autonomie locali» e «Direttore regionale per le autonomie locali».

     3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano organi od uffici già competenti nelle materie disciplinate dalla presente legge, la menzione si intende riferita agli organi ed uffici competenti, in base a quanto disposto dalla legge medesima.

 

     Art. 84. Abrogazione di norme.

     1. La legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni è abrogata, salvo l'articolo 34.

     2. E' abrogata, altresì, la legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge [66].

 

     Art. 85. Norme transitorie in ordine all'esercizio dei controlli.

     1. Sino all'insediamento dei nuovi Comitati regionali di controllo, le competenze sono esercitate dagli attuali Comitati, secondo la ripartizione di cui agli articoli 7 e 8 e di cui all'articolo 54.

     2. Sino all'insediamento del Comitato regionale territoriale di Tolmezzo, l'organo competente è il Comitato provinciale di controllo di Udine, secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 1.

     3. Alla prima costituzione dei nuovi Comitati regionali di controllo si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 13, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Dalla data di insediamento dei nuovi Comitati regionali di controllo, costituiti secondo le norme della presente legge, cessano dalla carica i precedenti Presidenti e componenti; dell'insediamento è data notizia agli Enti interessati mediante avviso dell'Assessore regionale per le autonomie locali e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. In via eccezionale e solo per la prima costituzione, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, non trovano applicazione.

     6. In via eccezionale e solo per la prima costituzione possono essere eletti componenti dei Comitati regionali di controllo, anche se privi dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, coloro che hanno ricoperto tale incarico in un precedente Comitato.

     7. Sino all'istituzione delle strutture previste dall'articolo 20, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 5, quarto comma e articolo 6, quarto comma della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

 

     Art. 86. Disciplina transitoria.

     1. Il controllo degli atti adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e già trasmessi all'organo regionale di controllo, avviene secondo la disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, ad opera dei Comitati attuali, con esaurimento del relativo procedimento.

     2. Gli atti di cui al comma 1, non ancora trasmessi, sono inviati all'organo regionale competente ai sensi degli articoli 7, 8 e 54, e sono sottoposti al controllo, in base alla disciplina della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17.

 

     Art. 87. Norme regionali per il controllo degli atti relativi agli usi civici.

     1. Per il controllo degli atti degli enti gestori di beni di uso civico, si applicano, per quanto compatibili, le norme della presente legge.

 

     Art. 88. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'articolo 58, commi 2 e 3, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     2. Tutti gli altri oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 89. Decorrenza della nuova disciplina.

     1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Le disposizioni contenute nel Titolo III si applicano a decorrere dal primo giorno successivo ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, a partire dall’1 luglio 2004.

[2] La denominazione «Comitato regionale di controllo» è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia» nella presente legge per effetto dell’art. 3 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1. Il “Comitato di garanzia” previsto dalla presente legge è soppresso dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, a partire dall’1 luglio 2004.

[3] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[4] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1, ora abrogato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[8] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1, ora abrogato dall'art. 27, comma 3, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[12] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[13] Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[14] Lettera inserita dall'art. 9 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[15] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[16] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[17] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[18] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[19] Articolo così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[20] Comma inserito dall'art 11 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[21] Comma inserito dall'art 11 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[22] Comma inserito dall'art 11 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[23] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[24] Articolo già modificato dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 e così sostituito dall'art. 31 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[25] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[26] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[27] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[29] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[30] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[32] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[33] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[34] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, modificato dall'art. 69 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e così sostituito dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[35] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[37] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[38] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[39] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[40] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[41] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[42] Articolo così modificato dall'art. 20 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[43] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[44] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[45] Articolo così modificato dall'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[46] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[47] Articolo così modificato dall'art. 22 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[48] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[49] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[50] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[51] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[52] Articolo così modificato dall'art. 23 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[53] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[54] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[55] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[56] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[57] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[58] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[59] Articolo così modificato dall'art. 25 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[60] Comma abrogato dall'art. 23, comma 7, della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[61] Articolo così modificato dall'art. 26 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1.

[63] Titolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 21 luglio 1992, n. 21.

[64] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[65] Lettera già modificata dall'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 1 e così ulteriormente modificata dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, a partire dall’1 luglio 2004.

[66] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 21 della L.R. 21 luglio 1992, n. 21.