§ 1.2.59 – L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:04/07/1997
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Adozione di regolamenti per la semplificazione).
Art. 2.  (Soppressione di organi collegiali).
Art. 3.  (Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione).
Art. 4.  (Compensi).
Art. 5.  (Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996).
Art. 6.  (Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996).
Art. 7.  (Rendicontazione della spesa).
Art. 8.  (Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati).
Art. 9.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992).
Art. 10.  (Norme transitorie in materia di termini).
Art. 11.  (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992).
Art. 12.  (Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992).
Art. 13.  (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992).
Art. 14.  (Conferenza di servizi).
Art. 15.  (Incarichi di consulenza esterna).
Art. 16.  (Delegazione amministrativa in materia ambientale).
Art. 17.  (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993).
Art. 18.  (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971).
Art. 19.  (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).
Art. 20.  (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente).
Art. 21.  (Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato).
Art. 22.  (Proroga di termini).
Art. 23.  (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali).
Art. 24.  (Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991).
Art. 25.  (Giuramento del Presidente della provincia).
Art. 26.  (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali).
Art. 27.  (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali).
Art. 27 bis.  (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici)
Art. 28.  (Uso del gonfalone)
Art. 29.  (Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991).
Art. 30.  (Modificazioni della legge regionale 52/1991).
Art. 31.  (Norma finale).
Art. 32.  (Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali).
Art. 33.  (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).
Art. 34.  (Entrata in vigore).


§ 1.2.59 – L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.

(B.U. 9 luglio 1997, n. 28).

 

CAPO I

Semplificazione dei procedimenti amministrativi

 

Art. 1. (Adozione di regolamenti per la semplificazione).

     1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine [1].

     2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.

     3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, come modificato dall'articolo 12, ai seguenti criteri e principi direttivi:

     a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;

     b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi In attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;

     c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992, come sostituito dall'articolo 12;

     d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;

     e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.

 

     Art. 2. (Soppressione di organi collegiali).

     1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.

     2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.

     3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, con la partecipazione di uno o più componenti esterni, comportante spesa a carico dell'Amministrazione regionale, è consentita per una durata massima di sei mesi e, in caso di motivata necessità, è ammessa la proroga o la ricostituzione dell'organo per una sola volta e per non più di tre mesi.

     3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, non si applica la durata massima di cui al comma 3 [2].

     4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.

     5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.

     6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.

 

     Art. 3. (Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione).

     1. - 6. [3].

     7. - 9. [4].

     10. [La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 79/1982, come da ultimo modificati dalla legge regionale 19/1993, nonchè i Comitati costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della medesima legge, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di costituzione della Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1] [5].

     11. [Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i Comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1] [6].

     12. [7].

     13. [8].

     14. [9].

     15. [10].

     16. [11].

     17. [12].

     18. [13].

     19. [14].

     20. [15].

     21. [16].

     22. [17].

     23. [18].

 

     Art. 4. (Compensi). [19]

 

     Art. 5. (Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996). [20]

 

     Art. 6. (Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996). [21]

 

     Art. 7. (Rendicontazione della spesa). [22]

 

     Art. 8. (Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati). [23]

 

     Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992). [24]

 

     Art. 10. (Norme transitorie in materia di termini). [25]

 

     Art. 11. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992). [26]

 

     Art. 12. (Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992). [27]

 

     Art. 13. (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992). [28]

 

     Art. 14. (Conferenza di servizi). [29]

 

     Art. 15. (Incarichi di consulenza esterna).

     1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:

     a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;

     b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;

     c) istituti universitari;

     d) istituzioni scientifiche.

     2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.

     3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996. Il medesimo programma può anche indicare i casi in cui la Giunta regionale, per motivi al urgenza, è autorizzata a conferire incarichi non preventivamente previsti.

 

     Art. 16. (Delegazione amministrativa in materia ambientale). [30]

 

     Art. 17. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993). [31]

 

     Art. 18. (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971).

     1. E' elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge regionale 30 gennaio 1988 n. 3.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.

 

     Art. 19. (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).

     1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 57/1971, come sostituito dall'articolo 30, comma 15 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, allorchè prevedano durata dell'uso decennale, o superiore, possono prevedere l'accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dei beneficiari.

 

     Art. 20. (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente). [32]

     1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1983, n. 41, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1992, n. 33.

     2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal Capo IV del Titolo II della legge regionale 18/1996.

 

     Art. 21. (Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato). [33]

     [1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 43, 44, 47 e 48, comma 1, della medesima legge regionale, si applicano, compatibilmente allo stato di informatizzazione raggiunto, anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

     2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.

     3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.

     4. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario [34].

     4 bis. Le categorie d’utenti abilitati all’accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l’ottenimento del collegamento e l’utilizzo dei dati, sono determinati in sede regolamentare dalla Giunta regionale [35].]

 

     Art. 22. (Proroga di termini).

     1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 10/1997 è posticipato al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Norme in materia di autonomie locali

 

     Art. 23. (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali).

     1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, per lo scioglimento e la sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonchè per la rimozione e la sospensione degli amministratori degli enti locali, fino a quando non è diversamente disciplinato con legge regionale, continuano a trovare applicazione gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli articoli 36, 80 e 93 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

     2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.

     3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonchè i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonchè pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.

     5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.

     7. Il comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 è abrogato.

     8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

 

     Art. 24. (Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991). [36]

 

     Art. 25. (Giuramento del Presidente della provincia).

     1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, nella regione Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Provincia presta giuramento dinanzi al Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore regionale da questi delegato.

     2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.

     3. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

     4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

     5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.

     6. Il Presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.

 

     Art. 26. (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali).

     1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9/1977 nella regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio comunale e provinciale, previa diffida, provvede l'Assessore regionale per le autonomie locali.

     2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.

 

     Art. 27. (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali).

     1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:

     a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;

     b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.

     2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.

     3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1 e 9, come modificato dall'articolo 6 della medesima legge regionale 1/1995, della legge regionale 49/1991.

 

     Art. 27 bis. (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici) [37]

1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge 278/1957 è disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

 

     Art. 28. (Uso del gonfalone) [38].

 

     Art. 29. (Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991). [39]

 

     Art. 30. (Modificazioni della legge regionale 52/1991). [40]

     [(Omissis).]

 

     Art. 31. (Norma finale).

     1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991, come sostituiti dall'articolo 24, sono abrogate.

 

CAPO III

Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale

 

     Art. 32. (Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali).

     1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:

     a) soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;

     b) accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;

     c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;

     d) accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.

 

     Art. 33. (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).

     1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all'Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi alle seguenti disposizioni legislative:

     a) articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;

     b) articolo 15 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 come modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29;

     c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 e 24 della legge regionale 35/1987;

     d) articolo 16 della legge regionale 50/1993;

     e) articoli 18 e 19 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 10;

     f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 50/1993, come sostituiti dall'articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

     g) articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

     h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9;

     i) articoli 55 e 58 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

     2. Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 10/1997 le parole «dall'Ufficio di Piano» sono sostituite dalle parole «dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna».

     3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.

 

CAPO IV

Norma finale

 

     Art. 34. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ELENCO N. 1

(Riferito all'articolo 2)

     1) Comitato regionale per l'Europa, istituito con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6;

     2) Comitato regionale per la speleologia, istituito con legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55;

     3) Comitato regionale di coordinamento della bonifica integrale, istituito con legge regionale 11 giugno 1983, n. 44;

     4) Comitato consultivo provinciale Trieste, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;

     5) Comitato consultivo provinciale Gorizia, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;

     6) Comitato consultivo provinciale Pordenone, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;

     7) Comitato consultivo provinciale Udine, istituito con legge regionale 12 giugno 1978, n. 62;

     8) Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo, istituito con legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

     9) Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80;

     10) Comitato regionale per il coordinamento tra le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni, istituito con legge regionale 23 agosto 1984, n. 41;

     11) Comitato per la direzione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7;

     12) Comitato regionale per l'energia, istituito con legge regionale 28 agosto 1987, n. 23;

     13) Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie, istituito con legge regionale 3 giugno 1978, n. 47;

     14) Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41;

     15) Commissione regionale per lo sviluppo dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, istituita con legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4;

     16) Comitato regionale dei porti, istituito con legge regionale 14 agosto 1987, n. 22;

     17) Commissione tecnico-consultiva regionale in materia di istituzioni sanitarie di carattere privato, istituita con legge regionale 13 agosto 1981, n. 49;

     18) [Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con legge regionale 13 luglio 1981, n. 43] [41];

     19) Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;

     20) Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, istituita con legge regionale 27 giugno 1990, n. 28;

     21) Commissione tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive, istituita con legge regionale 24 novembre 1980, n. 62;

     22) Comitato regionale delle miniere, istituito con legge regionale 18 agosto 1971, n. 38;

     23) Commissione paritetica per la formazione professionale e la tenuta dell'albo professionale, istituita con legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

     24) Commissione per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base, istituita con legge regionale 11 giugno 1990, n. 26;

     25) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, istituita con legge regionale 20 dicembre 1982, n. 88;

     26) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali delle guide naturalistiche, istituita con legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

     27) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali dei maestri di sci, istituita con legge regionale 15 giugno 1984, n. 20;

     28) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali degli interpreti turistici, istituita con legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2;

     29) Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali, istituito con legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10;

     30) Commissione per le strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 30 maggio 1988, n. 39;

     31) Comitato per la valorizzazione turistica di Gradisca d'Isonzo, istituito con legge regionale 18 marzo 1991, n. 10.


[1] Il termine di centottanta giorni previsto dal presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 2 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[2] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[3] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. Modificano la L.R. 20 novembre 1982, n. 79.

[4] Commi abrogati dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. Modificano la L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[5] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[6] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[7] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[8] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[10] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[11] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[12] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[13] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[14] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. Integra l'art. 25 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79.

[15] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[16] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[17] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[18] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[19] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[20] Integra l'art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[21] Sostituisce l'art. 68, comma 1, la lettera b), della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[22] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[23] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[24] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[25] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[26] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[27] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[28] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[29] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[30] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[31] Articolo abrogato dall'art. 75 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[32] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[33] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[34] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[35] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[36] Sostituisce gli artt. 28 e 29 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[37] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[38] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 27 novembre 2001, n. 27.

[39] Modifica gli artt. 36 e 40 della L.R. 12 settembre 1991, n. 49.

[40] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Modifica gli artt. 32, 45, 48, 61 e 67 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[41] Numero abrogato dall'art. 172 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.