§ 2.6.10 - L.R. 11 agosto 2010, n. 15.
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 libri fondiari
Data:11/08/2010
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Potestà amministrative)
Art. 4.  (Uffici tavolari)
Art. 5.  (Libro fondiario)
Art. 6.  (Libro maestro)
Art. 7.  (Concordanza catasto - tavolare)
Art. 8.  (Collezione dei documenti)
Art. 9.  (Conservazione)
Art. 10.  (Tenuta del libro fondiario)
Art. 11.  (Banca dati informatica del libro fondiario)
Art. 12.  (Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)
Art. 13.  (Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)
Art. 14.  (Estratti tavolari)
Art. 15.  (Accesso telematico)
Art. 16.  (Diritti tavolari e tariffe)
Art. 17.  (Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare)
Art. 18.  (Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)
Art. 19.  (Esecuzione delle iscrizioni)
Art. 20.  (Notifica dei decreti tavolari)
Art. 21.  (Procedura)
Art. 22.  (Partite informatizzate in sede di sperimentazione)
Art. 23.  (Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)
Art. 24.  (Domanda di completamento)
Art. 25.  (Commissario del completamento)
Art. 26.  (Avvio del procedimento di completamento)
Art. 27.  (Conclusione del procedimento di completamento)
Art. 28.  (Rinvio)
Art. 29.  (Regolamenti)
Art. 30.  (Norme transitorie)
Art. 31.  (Abrogazioni)
Art. 32.  (Testo notiziale)
Art. 33.  (Norme finanziarie)


§ 2.6.10 - L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

(B.U. 13 agosto 2010, n. 19 - S.O. n. 1)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, numero 5), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) e delle norme di attuazione dello Statuto, disciplina organicamente la materia dell'impianto e della tenuta dei libri fondiari, nel rispetto delle leggi in materia tavolare.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, s'intende:

a) per legge tavolare: il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), e successive modifiche;

b) per domanda tavolare: il ricorso o altro atto avente per oggetto iscrizioni da effettuarsi anche d'ufficio nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

c) per bene pubblico: qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

d) per banca dati: la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

e) per elaborazione informatica: ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

 

     Art. 3. (Potestà amministrative)

1. La Regione esercita le potestà amministrative in materia di impianto e di tenuta dei libri fondiari.

 

     Art. 4. (Uffici tavolari) [1]

1. Gli uffici tavolari conservano il libro fondiario dei comuni catastali esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

1 bis. Le sedi e gli ambiti di competenza degli uffici tavolari vengono individuati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto del regio decreto 499/1929 e della legge tavolare [2].

 

CAPO II

TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

 

SEZIONE I

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

 

     Art. 5. (Libro fondiario)

1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonchè i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.

3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

 

     Art. 6. (Libro maestro)

1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

 

     Art. 7. (Concordanza catasto - tavolare)

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883 , BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883 , BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.
2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

 

     Art. 8. (Collezione dei documenti)

1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.

2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

 

     Art. 9. (Conservazione)

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.

 

SEZIONE II

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO

 

     Art. 10. (Tenuta del libro fondiario)

1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonchè la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario. Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei [3].

1 bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta [4].

1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico [5].

1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa [6].

 

     Art. 11. (Banca dati informatica del libro fondiario)

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.

2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.

 

     Art. 12. (Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)

1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.

2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.

3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonchè delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.
4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.

 

     Art. 13. (Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)

1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.

2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.

 

     Art. 14. (Estratti tavolari)

1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:

a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;

b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.

2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.

 

     Art. 15. (Accesso telematico)

1. E' consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.

2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonchè ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.

     Art. 16. (Diritti tavolari e tariffe)

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.

2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni [7].

3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonchè quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.

3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti [8].

3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione [9].

 

SEZIONE III

PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

 

     Art. 17. (Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare)

1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.

3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.

4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.

6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.

7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.

9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.

 

     Art. 18. (Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.

2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 8.

3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

5. Terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.

6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

 

     Art. 19. (Esecuzione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.

 

     Art. 20. (Notifica dei decreti tavolari)

1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonchè per via telematica.

 

SEZIONE IV

INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO

 

     Art. 21. (Procedura)

1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.

2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.

3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

 

     Art. 22. (Partite informatizzate in sede di sperimentazione) [10]

1. Le partite oggetto di informatizzazione in fase di sperimentazione acquistano efficacia di iscrizioni tavolari e fanno parte del nuovo libro maestro informatizzato in attuazione del decreto tavolare di trasposizione.

 

     Art. 23. (Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.

2. [L'avviso contiene l'indicazione della partita tavolare di provenienza e della corrispondente partita informatizzata] [11].

3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 [12].

 

CAPO III

COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

 

     Art. 24. (Domanda di completamento)

1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.

2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravi.

3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.

 

     Art. 25. (Commissario del completamento)

1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.

 

     Art. 26. (Avvio del procedimento di completamento)

1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.

2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:

a) la consistenza dell'immobile;

b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;

c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;

d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.

3. Il commissario richiede all'Agenzia del Demanio, all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonchè al Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.

4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.

 

     Art. 27. (Conclusione del procedimento di completamento)

1. Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

a) della sede dove sono depositati gli atti;

b) della possibilità di proporre osservazioni scritte al commissario contro le risultanze degli atti;

c) del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

 

     Art. 28. (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del Ministero di giustizia 9 gennaio 1889, n. 621, Bollettino delle ordinanze del Ministero della giustizia n. 4, concernente le procedure da seguire nel completamento dei nuovi libri fondiari con l'iscrizione di beni immobili che non sono ancora iscritti in alcun libro fondiario.

 

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 29. (Regolamenti)

1. Con regolamenti di esecuzione sono disciplinati:

a) la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;

b) il rilascio di estratti e certificazioni;

c) la fruizione dei servizi tavolari al pubblico;

d) l'accesso per via telematica alla banca dati del libro fondiario;

e) l'attività degli agenti contabili degli uffici tavolari e la stesura del conto giudiziale;

f) la presentazione della domanda tavolare telematica;

g) l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

 

     Art. 30. (Norme transitorie)

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 29 continuano a trovare applicazione i regolamenti emanati ai sensi delle leggi regionali di cui all'articolo 31.

2. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni di legge abrogate dall'articolo 31 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

 

     Art. 31. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);

b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);

c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attività del libro fondiario);

d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);

e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);

f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);

g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

 

     Art. 32. (Testo notiziale)

1. Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), è riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.

 

     Art. 33. (Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.91 e nel capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 20 e 23 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 97 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[4] Comma aggiunto dall'art. 97 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall'art. 97 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 97 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[11] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.