§ 1.2.37 - Legge Regionale 13 maggio 1991, n. 18.
Norme in materia di pubblicazione di testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:13/05/1991
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. All'atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell'articolo 2.
Art. 2.      1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino [...]
Art. 3.      1. Quando una legge regionale abbia subito diverse modifiche, può essere disposta la pubblicazione sul B.U.R., su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, di un testo aggiornato della [...]
Art. 4.      1. La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 2 e 3 è curata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
Art. 5.      1. La pubblicazione dei testi di cui agli articoli 2 e 3 ha valore informativo, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato rinvio.
Art. 6.      1. Le norme degli articoli 1 e 2 si applicano ai disegni ed alle proposte di legge presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore l'1 settembre 1991.


§ 1.2.37 - Legge Regionale 13 maggio 1991, n. 18.

Norme in materia di pubblicazione di testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(B.U. 14 maggio 1991, n. 63).

 

Art. 1.

     1. All'atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell'articolo 2.

     2. Per la redazione dei testi notiziali i Consiglieri regionali possono avvalersi dell'Ufficio studi legislativi della Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

     3. La Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all'eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell'iter consiliare dei testi legislativi.

 

     Art. 2.

     1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell'intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.

     2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.

     3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 - come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonchè agli articoli di legge che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio [1].

     4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.

 

     Art. 3.

     1. Quando una legge regionale abbia subito diverse modifiche, può essere disposta la pubblicazione sul B.U.R., su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, di un testo aggiornato della legge medesima, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

 

     Art. 4.

     1. La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 2 e 3 è curata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.

     2. Le note sui lavori preparatori e la parte notiziale sono trasmesse al Commissario del Governo, come allegati alle leggi.

 

     Art. 5.

     1. La pubblicazione dei testi di cui agli articoli 2 e 3 ha valore informativo, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato rinvio.

     2. Restano fermi il valore e l'efficacia degli atti legislativi riprodotti.

 

     Art. 6.

     1. Le norme degli articoli 1 e 2 si applicano ai disegni ed alle proposte di legge presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore l'1 settembre 1991.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 1991, n. 51 e dall'art. 85 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.