§ 2.6.6 - Legge Regionale 19 febbraio 1990, n. 8.
Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 libri fondiari
Data:19/02/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Alla tenuta del libro fondiario la Regione provvede mediante l'uso di elaboratori elettronici.
Art. 2.      1. L'Assessore delegato al libro fondiario predispone i moduli per la presentazione delle domande tavolari, uniformandosi ai criteri stabiliti dagli articoli 83 e seguenti della legge tavolare e [...]
Art. 3.      1. Al fine di favorire un migliore accesso all'informazione l'Assessore delegato al libro fondiario, con provvedimento discrezionale e revocabile, concede il collegamento a distanza con il libro [...]
Art. 4.      1. La Giunta regionale ha la facoltà di istituire centri d'informazione per la consultazione del libro fondiario automatizzato e per il rilascio di estratti tavolari e di altri documenti.
Art. 5.      1. Per l'esercizio delle funzioni relative ad attività professionali, comunque connesse agli istituti tavolare e catastale, si fa riferimento alle corrispondenti leggi statali.
Art. 6.      1. Ai fini della presente legge, s'intende:
Art. 7.      1. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono però esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico.
Art. 8.      1. Ogni partita tavolare comprende solamente un corpo tavolare. Ogni corpo tavolare è costituito da un solo bene.
Art. 9.      1. Ciascun immobile viene individuato attraverso la numerazione catastale del bene e la sua rappresentazione grafica.
Art. 10.      1. Alla partita tavolare viene attribuito un numero corrispondente a quello della numerazione catastale del bene in essa compreso.
Art. 11.      1. Il foglio di consistenza è diviso in due parti. Nella prima parte viene indicata la numerazione catastale, la qualità di coltura o la destinazione e la superficie del bene e, per i fabbricati [...]
Art. 12.      1. Nel foglio della proprietà vengono iscritti il diritto di proprietà e i dati di identificazione del titolare. Vengono altresì annotate, in quanto riferentisi al diritto di proprietà, le [...]
Art. 13.      1. Nel foglio degli aggravi vengono iscritti i diritti reali sul bene diversi dalla proprietà, i diritti reali sopra questi ultimi, nonché tutti i diritti per i quali è consentita l'iscrizione.
Art. 14.      1. Presso ogni ufficio tavolare la collezione dei documenti è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio. Vengono pure tenute unite le domande e i decreti tavolari.
Art. 15.      1. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito elettronicamente un numero progressivo annuale. Trattandosi di domande relative ad iscrizioni da effettuarsi nel [...]
Art. 16.      1. Con decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario viene fissato l'orario di ricezione delle domande da parte del sistema.
Art. 17.      1. Ultimate le operazioni relative alla ricezione di una domanda tavolare, il suo contenuto va registrato nella banca dati nella stessa giornata in cui è stata presentata.
Art. 18.      1. In ogni partita tavolare in cui deve aver luogo un'iscrizione, viene evidenziato elettronicamente il numero progressivo attribuito alla domanda in corso di trattazione, seguito [...]
Art. 19.      1. Il mancato o irregolare funzionamento del sistema, che impedisca di completare nella giornata la piombatura delle domande presentate, è accertato con ordinanza dell'Assessore delegato al [...]
Art. 20.      1. Il conservatore del libro fondiario, nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.
Art. 21.      1. L'esecuzione delle iscrizioni avviene mediante elaborazione informatica del contenuto del decreto tavolare.
Art. 22.      1. Ciascuna iscrizione, anche se eseguita sullo stesso foglio e in base al medesimo provvedimento, deve essere preceduta dalle indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 103 della legge [...]
Art. 23.      1. Nell'iscrivere il diritto di proprietà ai sensi del primo comma dell'articolo 10 della legge tavolare, per ciascuna quota di comproprietà, da iscrivere a nome di soggetto diverso, va [...]
Art. 24.      1. In ogni partita tavolare va evidenziata l'ultima iscrizione eseguita con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda cui essa si riferisce, seguito dall'indicazione delle [...]
Art. 25.      1. Qualora si riscontri un errore nell'esecuzione di un'iscrizione, si procede in conformità al disposto dell'articolo 104 della legge tavolare.
Art. 26.      1. Viene tenuta, mediante elaborazione informatica, un'evidenza giornaliera delle domande presentate.
Art. 27.      1. La conservazione della collezione dei documenti, nonché degli altri atti di cui all'articolo 14, avviene presso gli uffici tavolari, nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se [...]
Art. 28.      1. Gli atti e documenti dai quali è stata ricavata la riproduzione fotografica, sono scaricati dalla dotazione degli uffici tavolari e sono conservati in conformità alle disposizioni impartite [...]
Art. 29.      1. L'Amministrazione regionale, compatibilmente con l'evoluzione tecnologica del mercato e l'affidabilità degli strumenti necessari, può creare le condizioni tecniche per la trasmissione a [...]
Art. 30.      1. Nel caso di modificazioni nelle circoscrizioni territoriali delle preture, all'ufficio tavolare, che subentra nella competenza alla conservazione di un libro fondiario, va consegnata, con il [...]
Art. 31.      1. Per ogni libro maestro si tiene una mappa fornita dal catasto. Al suo aggiornamento si procede in base a decreto tavolare.
Art. 32.      1. Venendo iscritto un fabbricato, nella seconda parte del foglio di consistenza, si descriveranno le singole porzioni che lo compongono, ciascuna individuata attraverso la numerazione [...]
Art. 33.      1. Il corpo tavolare costituito dall'ente indipendente comprende anche la quota delle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile e le pertinenze di cui all'articolo [...]
Art. 34.      1. Nella partita in cui sono iscritte le parti comuni dell'edificio e in quella dell'ente pertinenziale, il diritto di proprietà va iscritto a favore dei proprietari degli enti indipendenti cui [...]
Art. 35.      1. Nel foglio degli aggravi delle partite tavolari nelle quali sono iscritti i beni la cui proprietà è congiunta a quella di un ente indipendente, vanno riprodotti, per mera evidenza, gli [...]
Art. 36.      1. Le disposizioni dell'articolo 35 si applicano anche alle iscrizioni relative ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.
Art. 37.      1. Se il diritto è limitato ad una parte dell'immobile, l'estensione del diritto deve risultare da una planimetria, in scala non inferiore a quella della mappa catastale, con l'indicazione dei [...]
Art. 38.      1. Qualora venga esercitato il diritto di superficie, l'immobile oggetto di proprietà superficiaria, individuato con il suo numero catastale, va censito in una nuova partita tavolare.
Art. 39.      1. L'iscrizione del diritto di superficie è cancellata, a domanda, allo scadere del termine di cui all'articolo 954, ultimo comma del codice civile.
Art. 40.      1. Ai fini del procedimento tavolare il regime delle pertinenze è regolato dall'articolo 818 del codice civile.
Art. 41.      1. L'iscrizione del diritto di proprietà viene effettuata a nome dei proprietari del bene costituente la cosa principale, da indicarsi mediante il numero catastale.
Art. 42.      1. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli 35 e 36.
Art. 43.      1. Con il decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario di cui all'articolo 16, viene pure stabilito l'orario di apertura al pubblico degli uffici tavolari e dei centri d'informazione, e [...]
Art. 44.      1. La consultazione avviene mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare o centro d'informazione, con l'assistenza di un segretario tavolare. A richiesta vengono [...]
Art. 45.      1. La consultazione e la riproduzione in copia degli atti e dei documenti per i quali è stata effettuata la fotoriproduzione, avviene a mezzo di apposite apparecchiature in dotazione agli uffici [...]
Art. 46.      1. Gli atti e i documenti dei quali non sia stata ancora effettuata la fotoriproduzione possono essere consultati solamente alla presenza del personale dell'ufficio tavolare.
Art. 47.      1. Si devono tenere, mediante elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni di ciascun libro maestro, un indice dei soggetti titolari di diritti reali e un indice reale. Viene pure [...]
Art. 48.      1. Gli indici sono pubblici.
Art. 49.      1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una singola partita tavolare. Esso può essere di due tipi:
Art. 50.      1. Ciascun ufficio tavolare o centro d'informazione, rilascia estratti tavolari di tutti i libri fondiari, anche se conservati da altro ufficio.
Art. 51.      1. Le operazioni per la formazione dei nuovi libri fondiari avvengono separatamente per ciascun comune catastale.
Art. 52.      1. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 sovraintende un commissario nominato dalla Giunta regionale.
Art. 53.      1. Il commissario viene nominato tra i magistrati in servizio o in quiescenza, ovvero tra i dipendenti regionali, laureati in giurisprudenza e competenti in materia c tavolare, con qualifica [...]
Art. 54.      1. Le formalità relative all'apertura e alla chiusura delle operazioni, sono riportate in appositi verbali da inserire all'inizio, rispettivamente alla fine, della raccolta dei verbali relativi [...]
Art. 55.      1. Con l'inizio della rilevazione delle iscrizioni per la trasposizione dei dati su supporto magnetico, viene temporaneamente sospesa la consultazione del libro maestro da parte del pubblico e [...]
Art. 56.      1. Completato il progetto del libro fondiario con la registrazione nella banca dati delle iscrizioni relative ai beni del comune catastale, il commissario ne dà comunicazione all'autorità [...]
Art. 57.      1. Le iscrizioni che trovano fondamento nell'editto di apertura del libro fondiario automatizzato, vengono contrassegnate con la data di ricezione dell'editto da parte dell'ufficio tavolare e [...]
Art. 58.      1. Le iscrizioni relative alle domande tavolari non ancora evase alla data di apertura del libro fondiario automatizzato, vengono eseguite direttamente nel nuovo libro fondiario.
Art. 59.      1. I libri maestri chiusi e posti fuori uso ai sensi del paragrafo 4 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, trascorsi vent'anni, sono depositati presso l'Archivio di Stato.
Art. 60.      1. Completate, per ciascun ufficio tavolare, le operazioni per la formazione dei libri fondiari automatizzati, si procede alla formazione della collezione dei documenti sottoponendo a [...]
Art. 61.      1. Gli atti relativi alle operazioni per la formazione dei libri fondiari automatizzati sono conservati presso l'ufficio tavolare competente.
Art. 62.      1. Per i libri fondiari istituiti in base alle leggi d'impianto 25 marzo 1874, B.L.P. n. 12 per il Ducato della Carniola, 2 giugno 1874, B.L.I. n. 91 per il Ducato della Carinzia, 5 novembre [...]
Art. 63.      1. Le iscrizioni contenute nel libro fondiario esistente, vengono registrate nella banca dati nella forma corrispondente alle prescrizioni sulla tenuta del libro fondiario automatizzato.
Art. 64.      1. Ai fini della rilevazione dei dati, quanto risulta congiunto con un ente indipendente, a meno che non costituisca parte comune ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, va trattato come [...]
Art. 65.      1. Nella formazione della banca dati, si tiene conto delle risultanze degli accertamenti effettuati sui dati di identificazione dei soggetti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 [...]
Art. 66.      1. Per i libri fondiari istituiti in base alle patenti imperiali 26 ottobre 1772 e 23 gennaio 1817, si applicano le disposizioni del capo 4 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96 sulla [...]
Art. 67.      1. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 51, si provvede ad evidenziare, sul frontespizio di ciascuna partita tavolare, che è in corso l'individuazione dei fondi secondo la [...]
Art. 68.      1. Per ogni partita tavolare si redige un verbale di individuazione dei fondi.
Art. 69.      1. Ultimati gli accertamenti, i verbali e le mappe vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
Art. 70.      1. La richiesta di iscrizione di un diritto di servitù può essere presentata da chiunque vi abbia interesse. Può essere altresì proposta da uno dei fiduciari di cui al comma 5 dell'articolo 52.
Art. 71.      1. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni e, ove esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche.
Art. 72.      1. Completate le operazioni di cui agli articoli da 67 a 71, si procede alla registrazione delle iscrizioni nella banca dati secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 65.
Art. 73.      1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
Art. 74.      1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.
Art. 75.      1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo [...]
Art. 76.      1. n progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.
Art. 77.      1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I dal capo V e quelle dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del [...]
Art. 78.      1. Il bene pubblico è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento prevista dal capo VI.
Art. 79.      1. Gli enti indipendenti ai quali non sia stata ancora attribuita la numerazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, vanno individuati con il numero della partita tavolare in cui sono censiti.
Art. 80.      1. Durante le operazioni per la formazione del libro fondiario automatizzato, si procede a verificare e a rettificare, in conformità alle risultanze del catasto fondiario, la qualità di coltura [...]
Art. 81.      1. Per i fabbricati già iscritti tavolarmente e non costituiti in condominio, la descrizione delle singole porzioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 32, verrà effettuata d'ufficio, su [...]
Art. 82.      1. I libri fondiari di cui all'allegato C, vengono soppressi e gli immobili, in essi censiti, vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste con l'osservanza delle disposizioni di cui alla [...]
Art. 83.      1. All'atto della trasposizione dei dati su supporto magnetico, si procederà ad attribuire un distinto numero di partita tavolare ad ogni singolo bene.
Art. 84.      1. Gli articoli 7, comma 2, 8 e 10, comma 1, nonché la sezione I del capo III e le sezioni I, III e IV del capo IV non trovano applicazione sino all'apertura dei nuovi libri fondiari.
Art. 85.      1. Nel paragrafo 3 della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 82, il termine «iscrizione ipotecaria» va inteso come «iscrizione tavolare».
Art. 86.      1. Ai fini della presente legge:
Art. 87.      1. Nel territorio regionale non trovano applicazione, in particolare, le patenti imperiali 26 ottobre 1772 e 23 gennaio 1817, nonché le leggi 25 marzo 1874, B.L.P. n. 12, 2 giugno 1874, B.L.I. [...]
Art. 88.      1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.
Art. 89.      1. L'articolo 99 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 90.      1. Il compenso per il commissario, i periti e i fiduciari di cui all'articolo 52 è fissato nelle seguenti misure giornaliere lorde, con il limite massimo di venti sedute mensili:
Art. 91.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.6.6 - Legge Regionale 19 febbraio 1990, n. 8. [1]

Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati.

(B.U. 20 febbraio 1990, n. 23).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     1. Alla tenuta del libro fondiario la Regione provvede mediante l'uso di elaboratori elettronici.

     2. Le procedure sono regolate dalle seguenti norme e dal Regolamento che sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore delegato al libro fondiario predispone i moduli per la presentazione delle domande tavolari, uniformandosi ai criteri stabiliti dagli articoli 83 e seguenti della legge tavolare e dal regolamento di cui all'articolo 1.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di favorire un migliore accesso all'informazione l'Assessore delegato al libro fondiario, con provvedimento discrezionale e revocabile, concede il collegamento a distanza con il libro fondiario automatizzato a coloro che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'interesse del richiedente e delle capacità tecniche del sistema.

     2. L'Assessore delegato al libro fondiario, con il provvedimento di cui al comma 1, può altresì concedere a determinate categorie di utenti di trasmettere a distanza i dati relativi alle domande tavolari che intendono presentare. La trasmissione dei dati a distanza non sostituisce ad alcun effetto la presentazione della domanda tavolare.

     3. Le modalità di erogazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'utente.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale ha la facoltà di istituire centri d'informazione per la consultazione del libro fondiario automatizzato e per il rilascio di estratti tavolari e di altri documenti.

     2. I centri d'informazione sono posti alle dipendenze del servizio del libro fondiario.

     3. In caso di soppressione di una pretura sede di ufficio tavolare e conseguente aggregazione del suo territorio ad altra pretura, il preesistente ufficio tavolare può essere trasformato in centro d'informazione.

 

     Art. 5.

     1. Per l'esercizio delle funzioni relative ad attività professionali, comunque connesse agli istituti tavolare e catastale, si fa riferimento alle corrispondenti leggi statali.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della presente legge, s'intende:

     a) per legge tavolare, il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) per domanda tavolare, qualunque ricorso di parte, proposta per iscrizione da effettuarsi d'ufficio o altro atto avente per oggetto Iscrizioni da effettuarsi nei libri fondiari, ferroviario o montanistico;

     c) per elaborato tecnico, ogni disegno, comunque denominato, necessario all'impianto o alla tenuta dei libri fondiari

     d) per bene pubblico, qualsiasi bene appartenente al demanio pubblico dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali;

     e) per sistema, il complesso di dispositivi e programmi elettronici, che sovraintendono alla formazione e all'aggiornamento della banca dati;

     f) per banca dati, la raccolta di tutti i dati e le informazioni necessarie alla tenuta dei libri fondiari, compresi i dati cartografici;

     g) per elaborazione informatica, ogni operazione svolta con mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la registrazione, la modificazione, la cancellazione, l'estrazione, il trattamento logico e la diffusione dei dati.

 

CAPO II

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

 

Sezione I

Libro maestro

 

     Art. 7.

     1. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono però esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico.

     2. Il libro maestro si deve tenere esclusivamente memorizzando le iscrizioni in una banca dati.

 

     Art. 8.

     1. Ogni partita tavolare comprende solamente un corpo tavolare. Ogni corpo tavolare è costituito da un solo bene.

 

     Art. 9.

     1. Ciascun immobile viene individuato attraverso la numerazione catastale del bene e la sua rappresentazione grafica.

     2. La rappresentazione grafica risulta dalla mappa del catasto fondiario e dagli elaborati planimetrici del catasto edilizio urbano.

     3 La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui al paragrafo 3 della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 82, alla legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83 e successive modificazioni, integrazioni e relative norme regolamentari.

 

     Art. 10.

     1. Alla partita tavolare viene attribuito un numero corrispondente a quello della numerazione catastale del bene in essa compreso.

     2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

 

     Art. 11.

     1. Il foglio di consistenza è diviso in due parti. Nella prima parte viene indicata la numerazione catastale, la qualità di coltura o la destinazione e la superficie del bene e, per i fabbricati e gli enti indipendenti anche la denominazione stradale e la numerazione civica. Le indicazioni diverse dalla numerazione catastale del bene non valgono a identificare l'immobile. Il loro aggiornamento viene registrato sulla banca dati su segnalazione dell'ufficio competente.

     2. Nella seconda parte vanno evidenziate le variazioni di consistenza, le servitù costituite a favore del bene e le relative variazioni e l'esistenza di immobili oggetto di separata proprietà superficiaria. Vanno altresì riportate le annotazioni e le indicazioni previste dalle vigenti norme, in quanto relative alla consistenza del bene.

 

     Art. 12.

     1. Nel foglio della proprietà vengono iscritti il diritto di proprietà e i dati di identificazione del titolare. Vengono altresì annotate, in quanto riferentisi al diritto di proprietà, le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione elencate all'articolo 20, lettera a) della legge tavolare, la pendenza di liti e gli altri atti soggetti ad annotazione.

     2. L'iscrizione del diritto di proprietà può essere effettuata anche a nome dei proprietari di un altro bene immobile, da indicarsi mediante il numero catastale, nei casi previsti dagli articoli 34 e 41.

 

     Art. 13.

     1. Nel foglio degli aggravi vengono iscritti i diritti reali sul bene diversi dalla proprietà, i diritti reali sopra questi ultimi, nonché tutti i diritti per i quali è consentita l'iscrizione.

     2. Vengono altresì effettuate le annotazioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge tavolare, in quanto non debbano effettuarsi nel foglio di consistenza o nel foglio della proprietà ai sensi degli articoli 11 e 12 della presente legge.

 

Sezione II

Collezione dei documenti

 

     Art. 14.

     1. Presso ogni ufficio tavolare la collezione dei documenti è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio. Vengono pure tenute unite le domande e i decreti tavolari.

     2. La collezione dei documenti dei libri fondiari viene tenuta cumulativamente E con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

     3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2, vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito ai sensi dell'articolo 15.

     4. Il materiale di cui al presente articolo è escluso dagli scarti d'archivio.

 

CAPO III

TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

 

Sezione I

Libro maestro

 

     Art. 15.

     1. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito elettronicamente un numero progressivo annuale. Trattandosi di domande relative ad iscrizioni da effettuarsi nel libro ferroviario o montanistico, al numero viene aggiunta, rispettivamente, una lettera F o una lettera M.

     2. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 1.

     3. Il contrassegno formato dalle indicazioni di cui al comma 1 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda e sui documenti ad essa allegati, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

     4. Qualora una persona presenti contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute dal sistema alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.

     5. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente e vanno ricevute dal sistema il giorno successivo, come prime domande della giornata.

     6. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono registrate cronologicamente su un apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono ricevute dal sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

     7. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 3.

 

     Art. 16.

     1. Con decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario viene fissato l'orario di ricezione delle domande da parte del sistema.

     2. Non si possono ricevere domande fuori dall'orario di cui al comma 1.

 

     Art. 17.

     1. Ultimate le operazioni relative alla ricezione di una domanda tavolare, il suo contenuto va registrato nella banca dati nella stessa giornata in cui è stata presentata.

 

     Art. 18.

     1. In ogni partita tavolare in cui deve aver luogo un'iscrizione, viene evidenziato elettronicamente il numero progressivo attribuito alla domanda in corso di trattazione, seguito dall'indicazione delle ultime due cifre dell'anno (piombatura). La piombatura deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione della domanda.

     2. Viene altresì effettuato, mediante elaborazione informatica, un confronto tra i dati della domanda e lo stato tavolare risultante dai libri fondiari e un'analisi del contenuto della richiesta iscrizione.

     3. Concluse le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la domanda viene sottoposta al conservatore del libro fondiario per le successive verifiche.

 

     Art. 19.

     1. Il mancato o irregolare funzionamento del sistema, che impedisca di completare nella giornata la piombatura delle domande presentate, è accertato con ordinanza dell'Assessore delegato al libro fondiario da emettersi entro il giorno successivo.

 

     Art. 20.

     1. Il conservatore del libro fondiario, nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

     2. Le risultanze del confronto devono essere confermate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

     3. Terminate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, viene predisposta una proposta di decreto tavolare mediante elaborazione informatica del contenuto della domanda.

     4. Successivamente le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmesse al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

 

     Art. 21.

     1. L'esecuzione delle iscrizioni avviene mediante elaborazione informatica del contenuto del decreto tavolare.

     2. Nelle iscrizioni si riportano gli estremi dei documenti in virtù dei quali l'iscrizione si esegue solamente per gli effetti di cui all'articolo 5 della legge tavolare.

 

     Art. 22.

     1. Ciascuna iscrizione, anche se eseguita sullo stesso foglio e in base al medesimo provvedimento, deve essere preceduta dalle indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 103 della legge tavolare e deve essere individuata mediante due numeri: la posta e la sottoposta.

     2. Il numero della posta viene assegnato ordinando le iscrizioni secondo il numero progressivo attribuito alla relativa domanda, indipendentemente dal momento in cui sono state registrate nella banca dati.

     3. Se però un'iscrizione si riferisce ad un'iscrizione precedente, eseguita nel medesimo foglio, essa riceve lo stesso numero di posta e, come sottoposta, un numero progressivo determinato dall'ordine di presentazione della domanda sulla quale l'iscrizione si fonda.

     4. Le iscrizioni sono ordinate secondo il numero della posta. Le iscrizioni aventi lo stesso numero di posta, vengono ordinate secondo il numero della sottoposta.

     5. Le iscrizioni attributive di diritti tavolari vanno effettuate evidenziando separatamente la denominazione legale del diritto e gli elementi essenziali dell'iscrizione medesima. Questi ultimi vanno aggiornati a seguito di successive iscrizioni modificative del loro contenuto.

 

     Art. 23.

     1. Nell'iscrivere il diritto di proprietà ai sensi del primo comma dell'articolo 10 della legge tavolare, per ciascuna quota di comproprietà, da iscrivere a nome di soggetto diverso, va effettuata un'iscrizione separata.

     2. Il dato relativo alla proprietà contenuto in un'iscrizione nel foglio degli aggravi, viene rettificato, mediante elaborazione informatica, ogniqualvolta esso venga modificato a seguito di un'iscrizione effettuata nel foglio della proprietà.

     3. Dovendo iscrivere un'ipoteca simultanea, l'iscrizione nelle partite accessorie viene effettuata automaticamente dal sistema a seguito dell'iscrizione nella partita principale. Nelle partite accessorie gli elementi essenziali dell'iscrizione vengono aggiornati, mediante elaborazione informatica, a seguito delle variazioni effettuate nella partita principale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 112 della legge tavolare.

     4. Se viene effettuata un'iscrizione in conformità al comma 2 dell'articolo 12 essa va evidenziata, mediante elaborazione informatica, nella seconda parte del foglio di consistenza del relativo bene, con la sola indicazione dei suoi elementi essenziali.

     5. Analogamente, iscrivendo un diritto di servitù, nella seconda parte del foglio di consistenza del fondo dominante, vanno evidenziati, mediante elaborazione informatica, gli elementi essenziali dell'iscrizione effettuata nel foglio degli aggravi del fondo servente.

 

     Art. 24.

     1. In ogni partita tavolare va evidenziata l'ultima iscrizione eseguita con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda cui essa si riferisce, seguito dall'indicazione delle ultime due cifre dell'anno.

     2. Tale numero viene aggiornato, in occasione di ciascuna iscrizione successiva, contemporaneamente alla cancellazione della piombatura relativa all'iscrizione medesima.

 

     Art. 25.

     1. Qualora si riscontri un errore nell'esecuzione di un'iscrizione, si procede in conformità al disposto dell'articolo 104 della legge tavolare.

 

     Art. 26.

     1. Viene tenuta, mediante elaborazione informatica, un'evidenza giornaliera delle domande presentate.

     2. Per ciascuna domanda viene altresì tenuta un'evidenza cronologica delle operazioni eseguite automaticamente sulla barica dati e di ogni altra informazione utile. Decorso il termine per proporre reclamo, questi dati vanno stampati su una scheda che viene allegata alla domanda evasa.

     3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione di chiunque.

 

Sezione II

Collezione dei documenti

 

     Art. 27.

     1. La conservazione della collezione dei documenti, nonché degli altri atti di cui all'articolo 14, avviene presso gli uffici tavolari, nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.

     2. In sede tecnica di fotoriproduzione, si devono adottare opportune codifiche per l'elaborazione informatica, che permettano di riconoscere l'unità fotografica e reperire, in base alle indicazioni inserite in ciascun fotogramma, l'atto o il documento da consultare.

     3. Si devono, altresì, adottare opportuni accorgimenti tecnici che garantiscano l'autenticità dell'unità fotografica e la fedele riproduzione di ciascun atto o documento sottoposto a fotoriproduzione.

 

     Art. 28.

     1. Gli atti e documenti dai quali è stata ricavata la riproduzione fotografica, sono scaricati dalla dotazione degli uffici tavolari e sono conservati in conformità alle disposizioni impartite con decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario.

     2. Gli elaborati tecnici rimangono tuttavia conservati presso i rispettivi uffici tavolari.

 

     Art. 29.

     1. L'Amministrazione regionale, compatibilmente con l'evoluzione tecnologica del mercato e l'affidabilità degli strumenti necessari, può creare le condizioni tecniche per la trasmissione a distanza delle immagini relative agli atti e ai documenti di cui all'articolo 14.

 

     Art. 30.

     1. Nel caso di modificazioni nelle circoscrizioni territoriali delle preture, all'ufficio tavolare, che subentra nella competenza alla conservazione di un libro fondiario, va consegnata, con il libro maestro, anche la riproduzione fotografica della relativa parte della collezione dei documenti e degli altri atti di cui all'articolo 14.

 

Sezione III

Mappa

 

     Art. 31.

     1. Per ogni libro maestro si tiene una mappa fornita dal catasto. Al suo aggiornamento si procede in base a decreto tavolare.

 

Sezione IV

Trattazione degli enti indipendenti nel libro fondiario

 

     Art. 32.

     1. Venendo iscritto un fabbricato, nella seconda parte del foglio di consistenza, si descriveranno le singole porzioni che lo compongono, ciascuna individuata attraverso la numerazione catastale, con richiamo all'elaborato planimetrico del catasto edilizio urbano.

     2. Costituendosi l'edificio in condominio, per ciascun ente indipendente va aperta una distinta partita tavolare.

     3. Venendo meno il regime condominiale, le partite degli enti vanno estinte.

 

     Art. 33.

     1. Il corpo tavolare costituito dall'ente indipendente comprende anche la quota delle parti comuni dell'edificio di cui all'articolo 1117 del codice civile e le pertinenze di cui all'articolo 817 del codice civile.

     2. Queste parti, congiunte all'ente indipendente, vanno evidenziate nella seconda parte del foglio di consistenza della partita tavolare dov'è iscritto l'ente indipendente stesso.

 

     Art. 34.

     1. Nella partita in cui sono iscritte le parti comuni dell'edificio e in quella dell'ente pertinenziale, il diritto di proprietà va iscritto a favore dei proprietari degli enti indipendenti cui si riferiscono, con la sola indicazione della numerazione catastale degli enti medesimi.

 

     Art. 35.

     1. Nel foglio degli aggravi delle partite tavolari nelle quali sono iscritti i beni la cui proprietà è congiunta a quella di un ente indipendente, vanno riprodotti, per mera evidenza, gli elementi essenziali dell'iscrizione ipotecaria eseguita nella partita dell'ente medesimo e le successive variazioni.

 

     Art. 36.

     1. Le disposizioni dell'articolo 35 si applicano anche alle iscrizioni relative ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

 

Sezione V

Trattazione del diritto di superficie nel libro fondiario

 

     Art. 37.

     1. Se il diritto è limitato ad una parte dell'immobile, l'estensione del diritto deve risultare da una planimetria, in scala non inferiore a quella della mappa catastale, con l'indicazione dei confini. La planimetria va richiamata nell'iscrizione per gli effetti dell'articolo 5 della legge tavolare.

 

     Art. 38.

     1. Qualora venga esercitato il diritto di superficie, l'immobile oggetto di proprietà superficiaria, individuato con il suo numero catastale, va censito in una nuova partita tavolare.

     2. Nella seconda parte del foglio di consistenza dell'immobile gravato viene evidenziata l'esistenza del bene oggetto di proprietà superficiaria e nella partita relativa a quest'ultimo, viene evidenziato l'immobile gravato.

     3. Il diritto di proprietà della costruzione va iscritto a nome del titolare del diritto di superficie con il grado dell'iscrizione del diritto medesimo.

     4. Eventuali diritti di ipoteca iscritti sul diritto di superficie, vengono trasportati nella nuova partita tavolare. Contemporaneamente l'iscrizione viene cancellata dalla partita dell'immobile gravato.

 

     Art. 39.

     1. L'iscrizione del diritto di superficie è cancellata, a domanda, allo scadere del termine di cui all'articolo 954, ultimo comma del codice civile.

     2. Se per qualsiasi causa si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario dell'immobile gravato e quello del superficiario, l'ufficio tavolare deve comunicare al competente ufficio del catasto l'estinzione del diritto di superficie per la soppressione della particella superficiaria, qualora non vi sia difformità tra lo stato di diritto dell'immobile gravato e quello della costruzione.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 2816, primo comma ultima parte e secondo comma del codice civile, la particella superficiaria non viene soppressa e rimane iscritta nella partita tavolare aperta ai sensi del comma 1º dell'articolo 38.

 

Sezione VI

Trattazione delle pertinenze nel libro fondiario

 

     Art. 40.

     1. Ai fini del procedimento tavolare il regime delle pertinenze è regolato dall'articolo 818 del codice civile.

     2. La destinazione a pertinenza di un bene va effettuata su domanda del proprietario della cosa principale o di chi è titolare di un diritto reale sulla medesima.

     3. Qualora la cosa accessoria non risulti più destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale, il vincolo va sciolto a domanda dell'interessato.

 

     Art. 41.

     1. L'iscrizione del diritto di proprietà viene effettuata a nome dei proprietari del bene costituente la cosa principale, da indicarsi mediante il numero catastale.

     2. Nella seconda parte del foglio di consistenza, dove è iscritta la cosa principale, va evidenziato il rapporto pertinenziale intercorrente tra i due beni.

 

     Art. 42.

     1. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le norme degli articoli 35 e 36.

 

CAPO IV

CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO

 

Sezione I

Libro maestro

 

     Art. 43.

     1. Con il decreto dell'Assessore delegato al libro fondiario di cui all'articolo 16, viene pure stabilito l'orario di apertura al pubblico degli uffici tavolari e dei centri d'informazione, e viene fissato l'orario di accesso alla banca dati del libro fondiario.

 

     Art. 44.

     1. La consultazione avviene mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare o centro d'informazione, con l'assistenza di un segretario tavolare. A richiesta vengono rilasciate copie delle partite tavolari.

     2. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il segretario tavolare può fornire chiarimenti riguardo alle iscrizioni del libro maestro e agli indici di cui all'articolo 47.

     3. La consultazione e il rilascio di copie sono consentiti anche sui libri fondiari tenuti dagli altri uffici tavolari.

     4. Oggetto della consultazione delle partite tavolari sono solamente le iscrizioni riguardanti lo stato tavolare in vigore, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento della banca dati. A richiesta viene rilasciata la stampa della partita con tutte le iscrizioni.

 

Sezione II

Collezione dei documenti

 

     Art. 45.

     1. La consultazione e la riproduzione in copia degli atti e dei documenti per i quali è stata effettuata la fotoriproduzione, avviene a mezzo di apposite apparecchiature in dotazione agli uffici tavolari.

     2. Gli elaborati tecnici possono essere consultati in originale solamente alla presenza del personale dell'ufficio tavolare.

     3. Gli altri documenti e gli atti possono essere consultati in originale, per giustificati motivi, su autorizzazione del coordinatore dell'ufficio tavolare.

 

     Art. 46.

     1. Gli atti e i documenti dei quali non sia stata ancora effettuata la fotoriproduzione possono essere consultati solamente alla presenza del personale dell'ufficio tavolare.

     2. Spetta al personale dell'ufficio tavolare curare la riproduzione in copia degli atti e dei documenti di cui al comma 1.

 

Sezione III

Indici di ricerca

 

     Art. 47.

     1. Si devono tenere, mediante elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni di ciascun libro maestro, un indice dei soggetti titolari di diritti reali e un indice reale. Viene pure tenuto l'indice delle vie previsto dall'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

     2. Ciascun indice deve fornire indicazioni relativamente ai dati catastali dei singoli beni, nonché gli elementi essenziali delle iscrizioni del foglio della proprietà. Per i soggetti titolari di diritti reali diversi da quello di proprietà, devono risultare gli elementi essenziali delle iscrizioni dei diritti tavolari desumibili dal foglio degli aggravi.

     3. La ricerca avviene, per l'indice dei soggetti, attraverso i dati identificativi del soggetto o il suo numero di codice fiscale, per l'indice reale attraverso il numero catastale che individua l'immobile e per l'indice delle vie attraverso la denominazione stradale e il numero civico del fabbricato o dell'ente indipendente.

 

     Art. 48.

     1. Gli indici sono pubblici.

     2. Possono essere rilasciate certificazioni sulle risultanze degli indici, anche se negative.

 

Sezione IV

Estratti tavolari

 

     Art. 49.

     1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una singola partita tavolare. Esso può essere di due tipi:

     a) essenziale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;

     b) storico, riportante tutte le iscrizioni, comprese quelle cancellate.

     2. L'estratto fa fede dello stato tavolare alla data riprodotta automaticamente sul documento.

     3. La sottoscrizione, apposta in calce all'estratto, attesta che esso è stato ottenuto, con procedimento elettronico, in base al contenuto della banca dati del libro fondiario.

 

     Art. 50.

     1. Ciascun ufficio tavolare o centro d'informazione, rilascia estratti tavolari di tutti i libri fondiari, anche se conservati da altro ufficio.

     2. Non vengono rilasciati aggiornamenti di estratti tavolari.

 

CAPO V

TRASPOSIZIONE DEI DATI SU SUPPORTO MAGNETICO

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

     Art. 51.

     1. Le operazioni per la formazione dei nuovi libri fondiari avvengono separatamente per ciascun comune catastale.

     2. Dell'inizio delle operazioni viene data comunicazione alla corte d'appello e viene data altresì notizia mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 52.

     1. Alle operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 51 sovraintende un commissario nominato dalla Giunta regionale.

     2. Il commissario è coadiuvato da un conservatore del libro fondiario con funzioni di segretario.

     3. Se particolari esigenze lo richiedono, il commissario può farsi assistere da periti anche estranei all'Amministrazione regionale.

     4. Rendendosi necessaria la cooperazione di tecnici del catasto fondiario e di quello edilizio urbano, il commissario ne fa richiesta ai rispettivi uffici.

     5. Il commissario può altresì farsi assistere da uno o più fiduciari designati dal sindaco fra le persone a conoscenza della situazione dei luoghi a cui si riferiscono le operazioni.

     6. I collaboratori di cui ai commi 3 e 5 operano, in qualità di esperti o di o consulenti, senza vincolo di subordinazione o di continuità e comunque limitatamente alle fasi di ripristino, modificazione e completamento dei libri fondiari.

 

     Art. 53.

     1. Il commissario viene nominato tra i magistrati in servizio o in quiescenza, ovvero tra i dipendenti regionali, laureati in giurisprudenza e competenti in materia c tavolare, con qualifica funzionale non inferiore a quella di funzionario.

     2. Il commissario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, corrisponde direttamente con le autorità per avere le informazioni necessarie, convoca le parti, accerta l'identità delle persone, nomina e sente i periti, è autorizzato ad accedere alla proprietà privata e compie le indagini che ritiene opportune per accertare lo stato di fatto degli immobili.

 

     Art. 54.

     1. Le formalità relative all'apertura e alla chiusura delle operazioni, sono riportate in appositi verbali da inserire all'inizio, rispettivamente alla fine, della raccolta dei verbali relativi alle singole partite tavolari.

     2. Il commissario, ove occorra, provvede a convocare gli interessati e ne raccoglie le dichiarazioni a verbale. Se questi non si presentano, il commissario procede in base alle risultanze degli atti.

     3. Per i titolari di diritti reali che non hanno il libero esercizio dei loro diritti e non hanno rappresentanti legali, nonché per coloro dei quali non sono conosciute la residenza, il domicilio e la dimora, il commissario richiede all'autorità giudiziaria la nomina di un curatore speciale che li rappresenti.

     4. A chiusura del verbale relativo a ciascuna partita tavolare, il commissario fa constare le sue determinazioni.

 

     Art. 55.

     1. Con l'inizio della rilevazione delle iscrizioni per la trasposizione dei dati su supporto magnetico, viene temporaneamente sospesa la consultazione del libro maestro da parte del pubblico e può essere disposto il suo trasferimento in locali diversi da quelli dell'ufficio tavolare.

     2. Alle domande tavolari presentate durante questo periodo, si applicano le disposizioni dell'ordinanza del ministero di giustizia 26 marzo 1916, B.L.I. n. 87 sul deposito giudiziale di documenti. Il decreto del giudice tavolare, emanato ai sensi di detta ordinanza, costituisce parte integrante del libro maestro.

     3. Gli estratti tavolari relativi alle partite per le quali siano iniziate le operazioni di cui al comma 1, devono contenere la menzione delle domande di cui al comma 2 e dell'eventuale provvedimento ad esse relativo.

 

     Art. 56.

     1. Completato il progetto del libro fondiario con la registrazione nella banca dati delle iscrizioni relative ai beni del comune catastale, il commissario ne dà comunicazione all'autorità giudiziaria, rimettendole gli atti relativi.

     2. La corte d'appello fissa il giorno a partire dal quale il progetto è da considerarsi come nuovo libro fondiario automatizzato e avvia la procedura per la sua regolazione ai sensi della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96.

 

     Art. 57.

     1. Le iscrizioni che trovano fondamento nell'editto di apertura del libro fondiario automatizzato, vengono contrassegnate con la data di ricezione dell'editto da parte dell'ufficio tavolare e con il numero progressivo annuale ad esso attribuito ai sensi dell'articolo 15.

 

     Art. 58.

     1. Le iscrizioni relative alle domande tavolari non ancora evase alla data di apertura del libro fondiario automatizzato, vengono eseguite direttamente nel nuovo libro fondiario.

 

     Art. 59.

     1. I libri maestri chiusi e posti fuori uso ai sensi del paragrafo 4 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, trascorsi vent'anni, sono depositati presso l'Archivio di Stato.

 

     Art. 60.

     1. Completate, per ciascun ufficio tavolare, le operazioni per la formazione dei libri fondiari automatizzati, si procede alla formazione della collezione dei documenti sottoponendo a fotoriproduzione le domande, i documenti e gli altri atti relativi alle iscrizioni registrate nel nuovo libro fondiario.

     2. La collezione dei documenti e gli altri atti relativi ai libri fondiari posti fuori uso, trascorsi vent'anni, sono depositati presso l'Archivio di Stato.

 

     Art. 61.

     1. Gli atti relativi alle operazioni per la formazione dei libri fondiari automatizzati sono conservati presso l'ufficio tavolare competente.

 

Sezione II

Disposizioni per i libri fondiari di agi all'allegato A

 

     Art. 62.

     1. Per i libri fondiari istituiti in base alle leggi d'impianto 25 marzo 1874, B.L.P. n. 12 per il Ducato della Carniola, 2 giugno 1874, B.L.I. n. 91 per il Ducato della Carinzia, 5 novembre 1874, B.L.P. n. 2 ex 1875 per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca e 11 marzo 1875, B.L.I. n. 29 per il Margraviato d'Istria, si applicano le disposizioni del capo 3 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96 sul ripristino dei libri fondiari.

 

     Art. 63.

     1. Le iscrizioni contenute nel libro fondiario esistente, vengono registrate nella banca dati nella forma corrispondente alle prescrizioni sulla tenuta del libro fondiario automatizzato.

     2. Non vengono registrate le seguenti iscrizioni:

     a) le iscrizioni non rispondenti alle prescrizioni della legge tavolare;

     b) le iscrizioni cancellate;

     c) le iscrizioni da cancellare d'ufficio;

     d) le iscrizioni ipotecarie non rinnovate;

     e) le iscrizioni relative alle variazioni di consistenza, quando il grado è anteriore a quello della proprietà.

     3. Le operazioni di cui commi 1 e 2, ove appaiano incidere sullo stato giuridico, vengono eseguite in conformità a quanto disposto dal commissario.

 

     Art. 64.

     1. Ai fini della rilevazione dei dati, quanto risulta congiunto con un ente indipendente, a meno che non costituisca parte comune ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, va trattato come pertinenza.

     2. Il proprietario della cosa principale, o chi è titolare di un diritto reale sulla medesima, nei termini fissati dalla procedura di regolazione di cui alla legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, può chiedere che tavolarmente venga sciolto il vincolo pertinenziale, qualora la cosa accessoria non sia destinata in modo durevole a servizio o ad ornamento della cosa principale.

     3. Analogamente può chiedere che vengano considerati pertinenze beni che tavolarmente non sono trattati come tali.

 

     Art. 65.

     1. Nella formazione della banca dati, si tiene conto delle risultanze degli accertamenti effettuati sui dati di identificazione dei soggetti ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

     2. I beni appartenenti allo Stato vanno registrati iscrivendoli a nome dello Stato italiano, quelli appartenenti alla Regione a nome della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

     3. Analogamente, i beni appartenenti alle Province e ai Comuni, vanno iscritti a nome della Provincia, rispettivamente del Comune, con l'indicazione della denominazione che compete al momento della registrazione.

 

Sezione III

Disposizioni per i libri fondiari di cui all'allegato B

 

     Art. 66.

     1. Per i libri fondiari istituiti in base alle patenti imperiali 26 ottobre 1772 e 23 gennaio 1817, si applicano le disposizioni del capo 4 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96 sulla modificazione dei libri fondiari, al fine di:

     a) individuare i fondi secondo la numerazione del catasto fondiario;

     b) accertare lo stato di possesso degli immobili che tavolarmente non corrispondono con le risultanze catastali;

     c) accertare, qualora ciò appaia necessario, le divergenze tra lo stato di proprietà e lo stato di possesso dei singoli beni;

     d) richiedere l'iscrizione dei diritti di servitù.

 

     Art. 67.

     1. Effettuate le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 51, si provvede ad evidenziare, sul frontespizio di ciascuna partita tavolare, che è in corso l'individuazione dei fondi secondo la numerazione del catasto fondiario.

     2. Si richiede, inoltre, all'ufficio del catasto una copia aggiornata della mappa catastale e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'elenco delle particelle e i fogli di possesso.

 

     Art. 68.

     1. Per ogni partita tavolare si redige un verbale di individuazione dei fondi.

     2. Qualora risulti che un singolo bene, pur costituendo di fatto un unico immobile, è iscritto in più partite tavolari a nome di soggetti diversi, il commissario, effettuati gli opportuni accertamenti, dispone che la rilevazione venga effettuata in conformità alle risultanze dello stato di fatto.

 

     Art. 69.

     1. Ultimati gli accertamenti, i verbali e le mappe vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

     2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

     3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

     a) della sede dove sono depositati gli atti;

     b) che contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al commissario;

     c) che devono essere richieste le iscrizioni dei diritti di servitù;

     d) del termine entro il quale devono essere proposte le osservazioni e le richieste di cui sopra, che non dovrà comunque essere inferiore a 30 giorni.

 

     Art. 70.

     1. La richiesta di iscrizione di un diritto di servitù può essere presentata da chiunque vi abbia interesse. Può essere altresì proposta da uno dei fiduciari di cui al comma 5 dell'articolo 52.

     2. Per chiedere l'iscrizione di una servitù è necessario produrre il titolo, in originale o in copia autenticata, ove questo non sia depositato presso l'ufficio tavolare.

     3. Se la servitù non grava l'intera particella, l'interessato può chiedere che la planimetria prevista dal secondo comma dell'articolo 12 della legge tavolare sia predisposta dal commissario.

 

     Art. 71.

     1. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni e, ove esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche.

     2. Il commissario, esaminate le richieste di iscrizione dei diritti di servitù e la documentazione ad essi relativa, dispone, nel verbale della partita tavolare del fondo servente, che la servitù venga iscritta nella forma corrispondente alle prescrizioni sulla tenuta del libro fondiario automatizzato.

 

     Art. 72.

     1. Completate le operazioni di cui agli articoli da 67 a 71, si procede alla registrazione delle iscrizioni nella banca dati secondo quanto disposto dagli articoli da 63 a 65.

 

CAPO VI

COMPLETAMENTO DEL LIBRO FONDIARIO

 

     Art. 73.

     1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.

     2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietà e degli aggravi.

     3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.

 

     Art. 74.

     1. Nella procedura da avviare per il completamento del libro fondiario, il coordinatore dell'ufficio tavolare esercita le funzioni di commissario.

 

     Art. 75.

     1. Il commissario accerta preliminarmente se il bene, oggetto della procedura, risulti iscritto in un libro fondiario posto fuori uso. In questo caso pone a base delle successive operazioni lo stato tavolare risultante da quel libro fondiario.

     2. Non risultando il bene iscritto in alcun libro fondiario, gli accertamenti devono riguardare:

     a) la consistenza dell'immobile;

     b) il diritto di proprietà e le limitazioni alla capacità e al potere di disposizione del proprietario;

     c) gli altri diritti per i quali è consentita l'iscrizione;

     d) gli atti e i fatti giuridici che costituiscono oggetto di annotazione.

     3. Il commissario richiede all'Intendenza di finanza,

all'Amministrazione regionale, a quelle provinciale e comunale competenti per territorio, nonché al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, un'attestazione che nulla osta all'iscrizione richiesta.

     4. Ultimati gli accertamenti, il commissario predispone, per ogni immobile, il progetto di partita tavolare.

 

     Art. 76.

     1. n progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione.

     2. Il commissario fissa il giorno a partire dal quale si può prendere visione degli atti di cui al comma 1 e lo rende noto mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare e del Comune interessato.

     3. L'avviso deve pure contenere l'indicazione:

     a) della sede dove sono depositati gli atti;

     b) che contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al commissario;

     c) del termine, comunque non inferiore a 30 giorni, entro il quale devono essere proposte le osservazioni.

     4. Il commissario convoca le parti interessate per l'esame delle osservazioni. Nel caso esse risultino fondate, effettua le opportune rettifiche al progetto della partita tavolare.

 

     Art. 77.

     1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I dal capo V e quelle dei punti da 4 a 6 dell'ordinanza del ministero di giustizia 9 gennaio 1889, B.O.M.G. n. 4.

 

CAPO VII

NORME DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

 

Sezione I

Norme di attuazione

 

     Art. 78.

     1. Il bene pubblico è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento prevista dal capo VI.

     2. La procedura viene avviata d'ufficio per tutti i beni di ciascun comune catastale.

     3. Alle operazioni sovraintende il commissario nominato ai sensi del comma 1 dell'articolo 52.

 

     Art. 79.

     1. Gli enti indipendenti ai quali non sia stata ancora attribuita la numerazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, vanno individuati con il numero della partita tavolare in cui sono censiti.

     2. Qualora venga presentata domanda di variazione di un ente indipendente, si procederà ad attribuire d'ufficio la numerazione catastale a tutti gli enti costituenti il condominio.

 

     Art. 80.

     1. Durante le operazioni per la formazione del libro fondiario automatizzato, si procede a verificare e a rettificare, in conformità alle risultanze del catasto fondiario, la qualità di coltura o la destinazione di ciascuna particella e ad integrare questi dati con l'indicazione della superficie.

     2. La denominazione stradale e la numerazione civica degli edifici, vanno rilevate, ove esistano, dal foglio di consistenza delle partite in cui essi sono censiti.

     3. Con l'attivazione dell'indice delle vie, si procederà a verificare l'esattezza dei dati così rilevati e ad attribuirli, con le necessarie rettifiche e integrazioni, anche agli enti indipendenti.

 

     Art. 81.

     1. Per i fabbricati già iscritti tavolarmente e non costituiti in condominio, la descrizione delle singole porzioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 32, verrà effettuata d'ufficio, su presentazione dell'elaborato planimetrico, all'atto della richiesta di una variazione di consistenza, di un'intavolazione o di una prenotazione riguardanti l'immobile.

     2. La disposizione non si applica nel caso di ipoteche giudiziali.

 

     Art. 82.

     1. I libri fondiari di cui all'allegato C, vengono soppressi e gli immobili, in essi censiti, vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione III del capo V.

 

Sezione II

Norme transitorie

 

     Art. 83.

     1. All'atto della trasposizione dei dati su supporto magnetico, si procederà ad attribuire un distinto numero di partita tavolare ad ogni singolo bene.

     2. La norma del comma 1 dell'articolo 10, verrà attuata dopo ultimate le operazioni per l'attribuzione agli enti indipendenti della numerazione catastale.

 

     Art. 84.

     1. Gli articoli 7, comma 2, 8 e 10, comma 1, nonché la sezione I del capo III e le sezioni I, III e IV del capo IV non trovano applicazione sino all'apertura dei nuovi libri fondiari.

     2. Sino a tale momento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'ordinanza del ministero della giustizia 12 gennaio 1872, B.L.I. n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Sezione III

Norme finali

 

     Art. 85.

     1. Nel paragrafo 3 della legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 82, il termine «iscrizione ipotecaria» va inteso come «iscrizione tavolare».

 

     Art. 86.

     1. Ai fini della presente legge:

     a) non trovano applicazione il paragrafo 4, secondo comma, il paragrafo 10, secondo comma, il paragrafo 16, secondo comma e i paragrafi 18 e 19 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96;

     b) nell'iscrizione di cui al paragrafo 13 della legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, va omessa l'intitolazione «aggravi vecchi»;

     c) i termini «gazzetta provinciale per le pubblicazioni giudiziali», «legge provinciale», «giunta provinciale», «tribunale d'appello», «giudizio» e «diritto di pegno», contenuti nella legge 25 luglio 1871, B.L.I. n. 96, vanno intesi rispettivamente come «Bollettino Ufficiale della Regione», «legge regionale», «Giunta regionale», «corte d'appello», «ufficio tavolare» e «diritto d'ipoteca».

 

     Art. 87.

     1. Nel territorio regionale non trovano applicazione, in particolare, le patenti imperiali 26 ottobre 1772 e 23 gennaio 1817, nonché le leggi 25 marzo 1874, B.L.P. n. 12, 2 giugno 1874, B.L.I. n. 91, 5 novembre 1874, B.L.P. n. 2 ex 1875, 11 marzo 1875, B.L.I. n. 29 e 28 maggio 1914, B.L.P. n. 17.

 

     Art. 88.

     1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

 

     Art. 89.

     1. L'articolo 99 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 90.

     1. Il compenso per il commissario, i periti e i fiduciari di cui all'articolo 52 è fissato nelle seguenti misure giornaliere lorde, con il limite massimo di venti sedute mensili:

     - lire 200.000 per il commissario;

     - lire 100.000 per gli altri collaboratori.

     2. Se dovuta, ai periti è corrisposta, in alternativa, la tariffa professionale.

     3 Il trattamento di missione a favore del commissario di cui al comma 1, corrisposto nei casi e con le modalità previsti per il personale regionale, è commisurato a quello dei componenti la Giunta regionale, ove il commissario sia scelto tra i magistrati. Per i collaboratori del Commissario è commisurato a quello dei dirigenti regionali.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.

 

     Art. 91.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato «A»

 

     Libri fondiari istituiti in base alle leggi d'impianto 25 marzo 1874, B.L.P. n. 12 per il Ducato della Carniola, 2 giugno 1874, B.L.I. n. 91 per il Ducato della Carinzia, 5 novembre 1874, B.L.P. n. 2 ex 1875 per la Contea principesca di Gorizia e Gradisca e 11 marzo 1875, B.L.I. n. 29 per il Margraviato d'Istria.

 

Bagni di Lusnizza

Camporosso in Valcanale

Cave del Predil

Coccau

Fusine in Valromana

Laglesie San Leopoldo

Malborghetto

Plezzut

Pontebba Nova

Rutte di Tarvisio

Tarvisio

Ugovizza

Valbruna

 

Aiello

Aquileia

Belvedere d'Aquileia

Campolongo al Torre

Cavenzano

Cervignano

Crauglio

Fiumicello

Ioannis

Isola Morosini

Muscoli

Perteole

Pradizzolo

Ruda

San Vito al Torre

Scodovacca

Strassoldo

Tapogliano

Terzo d'Aquileia

Villa Vicentina

Visco

 

Brazzano

Capriva del Friuli

Chiopris

Cormons

Dolegna del Collio

Medana

Medea

Mernico

Moraro

Mossa

San Lorenzo Isontino

Spessa

Viscone al Torre

Castel Rubbia

Cerò inferiore

Cerò superiore

Contado

Gabria al Vipacco

Gorizia

Lucinico

Merna

Novavilla

Opacchiasella

Peci

Piedimonte del Calvario

Piuma

Prati

Ruppa di Merna

Salcano

San Floriano del Collio

San Mauro all'Isonzo

San Michele del Carso

San Pietro di Gorizia

Sant'Andrea di Gorizia

Savogna d'Isonzo

Vallone

Vertoiba inferiore

Vertoiba superiore

Vipulzano

 

Boschini

Corona

Farra d'Isonzo

Fratta

Gradisca d'Isonzo

Mariano del Friuli

Poggio Terza Armata

Romans d'Isonzo

Sagrado

San Martino del Carso

Versa

Villesse

 

Cassegliano all'Isonzo

Doberdò del Lago

Fogliano

Grado

Iamiano

Monfalcone

Pieris

Redipuglia

Ronchi dei Legionari

San Canzian d'Isonzo

San Pier d'Isonzo

San Polo di Monfalcone

Staranzano

Turriaco

Vermegliano

 

Aurisina

Bagnoli della Rosandra

Caresana

Draga Sant'Elia

Duino

Gabrovizza

Grozzana

Malchina

Medeazza

Monti di Muggia

Muggia

Plavia

Prebenico

Rupingrande

Sales

San Dorligo della Valle

San Giuseppe della Chiusa

San Pelagio

Sant'Antonio in Bosco

Sgonico

Slivia

Valle San Bortolo

 

Allegato «B»

 

Libri fondiari istituiti in base alle patenti imperiali 26 ottobre 1772 e 23 gennaio 1817.

 

Banne

Barcola

Basovizza

Chiadino

Chiarbola superiore

Cologna

Contovello

Gretta

Gropada

Guardiella

Longera

Opicina

Padriciano

Prosecco

Roiano

Rozzol

Santa Croce

Santa Maria Maddalena inferiore

Santa Maria Maddalena superiore

Scorcola

Servola

Trebiciano

Trieste

 

Allegato «C»

 

     Libri fondiari per i quali gli immobili sono stati compresi nel comune catastale di Trieste.

 

Chiadino-città

Chiarbola inferiore

Chiarbola superiore

Cologna-città

Gretta-città

Guardiella-città

Roiano-città

Rozzol-città

Scorcola-città

 

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[2] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.