§ 2.6.4 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 59.
Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 libri fondiari
Data:20/06/1983
Numero:59


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Ad esclusivo fine accertativo della esatta corrispondenza dei dati anagrafici relativi ai soggetti a favore o contro i quali viene richiesta un'iscrizione tavolare, le generalità degli stessi [...]
Art. 3.      Nell'ambito degli interventi volti a realizzare una più efficiente gestione del Servizio del libro fondiario viene, altresì, istituito un indice delle vie, per permettere la ricerca delle [...]
Art. 4.      Le planimetrie previste dagli articoli 10 e 74, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, devono [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita la potestà amministrativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso il Servizio del libro fondiario
Art. 8.      Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovraintende alla loro tenuta, [...]
Art. 9.      1. La consultazione del libro fondiario nonché dei relativi registri e indici è gratuita
Art. 10.      Il personale appartenente al V livello funzionale-retributivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di almeno 5 anni nel profilo professionale di [...]
Art. 11.      Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano al Servizio del libro fondiario a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a [...]
Art. 12.      Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge


§ 2.6.4 - Legge Regionale 20 giugno 1983, n. 59. [1]

Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio.

(B.U. 21 giugno 1983, n. 68).

 

TITOLO I

INTRODUZIONE DI PROCEDURE AUTOMATIZZATE NELLA TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     Ad esclusivo fine accertativo della esatta corrispondenza dei dati anagrafici relativi ai soggetti a favore o contro i quali viene richiesta un'iscrizione tavolare, le generalità degli stessi vengono integrate con l'indicazione del rispettivo numero di codice fiscale.

     A tal fine, all'atto della presentazione della domanda tavolare, deve essere comunicato all'Ufficio tavolare, altresì, il numero del codice fiscale dei soggetti considerati al precedente comma.

 

     Art. 3.

     Nell'ambito degli interventi volti a realizzare una più efficiente gestione del Servizio del libro fondiario viene, altresì, istituito un indice delle vie, per permettere la ricerca delle partite tavolari in cui sono censiti gli edifici, anche attraverso i soli dati di denominazione stradale e di numerazione civica.

 

     Art. 4.

     Le planimetrie previste dagli articoli 10 e 74, secondo comma, del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, devono contenere l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della denominazione stradale e della numerazione civica dell'edificio, nonché ove esista - del numero anagrafico.

     Nella descrizione dei singoli enti indipendenti (unità immobiliari) si deve aver riguardo alla denominazione stradale e alla numerazione civica, nonché - ove esista - al numero anagrafico.

     Il Servizio del libro fondiario provvederà a richiedere ai Comuni le nuove attribuzioni e le variazioni dei numeri civici degli edifici per l'aggiornamento dell'indice di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [4].

 

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

 

     Art. 7.

     La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia esercita la potestà amministrativa in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari attraverso il Servizio del libro fondiario.

     Alle dipendenze del Servizio del libro fondiario sono posti gli Uffici tavolari istituiti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, e funzionanti nei comuni, sede di Pretura, di Trieste, Gorizia, Cervignano del Friuli, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Pontebba.

     La competenza territoriale degli Uffici di cui al comma precedente si estende su tutti i comuni censuari sui quali ha giurisdizione in materia tavolare il Pretore del rispettivo mandamento.

 

     Art. 8.

     Il Servizio del libro fondiario provvede, anche con l'adozione di procedure automatizzate, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari e sovraintende alla loro tenuta, coordinando l'attività degli Uffici tavolari dipendenti.

     Al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, al Servizio stesso sono attribuiti compiti di vigilanza e di controllo sugli Uffici suddetti.

     Le competenze e le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Servizio del libro fondiario saranno disciplinate con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le Organizzazioni sindacali, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     1. La consultazione del libro fondiario nonché dei relativi registri e indici è gratuita.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato alla tenuta del libro fondiario, fissa le tariffe per l'accettazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti e per le altre certificazioni.

     2 bis. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell’interesse degli stessi sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al secondo comma [5].

 

     Art. 10.

     Il personale appartenente al V livello funzionale-retributivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un'anzianità di almeno 5 anni nel profilo professionale di conservatore tavolare e che, alla stessa data presti servizio presso il Servizio del libro fondiario, viene inquadrato, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nel VI livello funzionale retributivo, con profilo professionale di conservatore tavolare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [6].

     Con la legge di riforma dell'Amministrazione regionale, si provvederà a definire, in sede di determinazione dell'organico del personale del ruolo unico regionale, la posizione soprannumeraria di cui al comma precedente [7].

 

     Art. 11.

     Le norme di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, si applicano al Servizio del libro fondiario a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a prescindere dall'emanazione del regolamento di cui al primo comma dello stesso articolo.

     La costituzione di gruppi di lavoro viene effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Servizio del libro fondiario, sentito il Consiglio organizzativo.

 

     Art. 12.

     Sono abrogate le norme regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2010, n. 15.

[2] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 88 della L.R. 19 febbraio 1990, n. 8.

[3] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 88 della L.R. 19 febbraio 1990, n. 8.

[4] Articolo abrogato ai sensi dell'art. 88 della L.R. 19 febbraio 1990, n. 8.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[6] Vedi per il personale inquadrato la disposizione di cui all'art. 26 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33, nonché la norma relativa al riassorbimento dei posti di cui all'art. 259, terzo comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[7] Il presente comma deve intendersi abrogato ai sensi dell'art. 259, quarto comma, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.