§ 2.2.73 - L.R. 14 giugno 1983, n. 54.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:14/06/1983
Numero:54


Sommario
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 16 bis. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 


§ 2.2.73 - L.R. 14 giugno 1983, n. 54.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

(B.U. 14 giugno 1983, n. 64).

 

TITOLO I

ASSETTO DELLA DISCIPLINA DELL'IMPIEGO RELATIVO AL

PERSONALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

 

     Artt. 1. - 4. [1]

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53, E

ALLA LEGGE REGIONALE 18 OTTOBRE 1965, N. 21

 

Art. 5.

     Alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni è apportata la seguente modifica: il termine «livello funzionale-retributivo» è sostituito dal termine «qualifica funzionale».

     Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il termine «livello funzionale-retributivo» o semplicemente «livello», la menzione si intende riferita alla qualifica funzionale di corrispondenza, secondo la seguente equiparazione:

 

livelli funzionali-retributivi

qualifica funzionale

II livello

commesso

III livello

agente tecnico

IV livello

coadiutore-guardia

V livello

segretario-maresciallo

VI livello

consigliere

VII livello

funzionario

VIII livello

dirigente

 

     Ai fini del computo dei posti disponibili per il passaggio alla qualifica funzionale di funzionario vanno considerati anche i posti disponibili nella qualifica funzionale di dirigente [2].

     Ai fini del computo dei posti disponibili per l'assunzione nella qualifica di coadiutore con profilo professionale forestale e ittico vanno considerati anche i posti disponibili nella qualifica funzionale di segretario con i medesimi profili professionali.

     I livelli funzionali del ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, sono equiparati alle qualifiche funzionali secondo il seguente criterio:

 

livelli funzionali-retributivi

qualifica funzionale

I livello

commesso

II livello

agente tecnico

III livello

coadiutore

IV livello

segretario

V livello

consigliere

VI livello

dirigente

 

     Art. 6.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica funzionale non sono prese in considerazione le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali d'inquadramento per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella di inquadramento e per quelli non di ruolo, salvo quelli di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

     Ai fini di cui al comma precedente, per il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960 n. 1600, ovvero per il personale transitato dal ruolo speciale ad esaurimento ai ruoli aggiunti ed ai ruoli organici, viene valutata l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 26 ottobre 1954.

 

     Art. 7. [3]

     All'articolo 89, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole «in congedo straordinario» sono aggiunte le parole «o per malattia».

 

     Art. 8.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9. [5]

     (Omissis) [6].

 

     Art. 10.

     All'articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 600 orarie, 750 orarie, 1.000 orarie sono rispettivamente elevati a lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie.

 

     Art. 11.

     All'articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la dizione «dirigente: caporedattore» e prima della dizione «consigliere: caposervizio» è inserita la seguente «funzionano: vicecaporedattore».

 

     Art. 12.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 13.

     Il personale delle Associazioni provinciali allevatori, che abbia prestato servizio presso la Regione Friuli-Venezia Giulia per almeno un anno nel biennio 1981-1982 può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima, nel ruolo unico regionale con la qualifica di coadiutore.

     Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso le Associazioni provinciali allevatori alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso le dette Associazioni nella carriera corrispondente alla qualifica d'inquadramento è valutata per intero.

 

     Art. 14.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 15.

     Le disposizioni di cui all'articolo 46, primo, secondo, quarto comma della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, si applicano, nel limite di una unità, al personale ivi indicato che alla data di entrata in vigore della presente legge presti da almeno sei mesi servizio presso la Regione.

     L'inquadramento di cui al presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.

 

     Art. 16.

     Il dipendente in costanza di rapporto di servizio può richiedere un'anticipazione del trattamento previdenziale, di cui all'articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, secondo quanto previsto dal sesto all'undicesimo comma dell'articolo 2120 del Codice Civile, sub articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 [9].

     Con apposito Regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al precedente comma [10].

 

     Art. 16 bis. [11]

     1. L'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:

     a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sè o per i familiari conviventi;

     b) acquisizione della prima casa di abitazione per sè, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;

     c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;

     d) spese di arredamento dell'abitazione, nonchè spese per contratti di locazione e/o trasloco;

     e) matrimonio;

     f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;

     g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;

     h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;

     i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purchè nè doloso, nè preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;

     l) pagamento di imposte di successione.

     2. Nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) e f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell'evento.

     3. L'anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l'anticipazione medesima.

     4. L’anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell’evento o dell’intervento [12].

     4 bis. L'anticipazione della buonuscita non può essere richiesta né comunque liquidata nei dodici mesi antecedenti la cessazione obbligatoria dal servizio [13].

 

     Art. 17. [14]

     Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio, saranno determinati i posti di ruolo da ricoprire mediante personale con rapporto di lavoro a orario parziale.

     I limiti, le condizioni e le modalità di attuazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente, saranno determinati con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale incidente in materia.

 

     Art. 18. [15]

 

     Art. 19.

     In attesa di definire il sistema per effettuare il riallineamento tra trattamento economico ed anzianità di servizio del personale regionale, al personale medesimo, in servizio alla data del 1° gennaio 1983, lo stipendio viene rideterminato, a decorrere dalla data suddetta, con l'attribuzione di un importo annuo pari allo 0,50% dell'iniziale di qualifica, rapportato a mese, per ogni mese, o frazione di mese superiore a 15 giorni, di anzianità nella qualifica maturata alla data del 31 dicembre 1982. Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente viene valutata anche l'anzianità maturata nella carriera direttiva.

 

TITOLO III

ATTUAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO DI CUI ALL'ARTICOLO 172,

TERZO COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53

 

     Art. 20.

     In relazione al disegno di legge in corso, concernente «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio e dell'Amministrazione regionale», l'organico del personale del ruolo unico regionale, suddiviso per qualifiche funzionali, viene determinato nella seguente misura:

 

Dirigenti

210

Funzionari

210

Consiglieri

430

Segretari

1140

Coadiutori

920

Agenti tecnici

180

Commessi

210

 

3300

 

     Sono messi a concorso per titoli, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n 53, con effetto dal 1° luglio 1981, i posti, suddivisi per qualifica funzionale, nel limite sottoindicato:

     - per il passaggio alla qualifica di funzionario fino a n. 210 posti;

     - per il passaggio alla qualifica di consigliere fino a n. 280 posti;

     - per il passaggio alla qualifica di segretario fino a n. 150 posti;

     - per il passaggio alla qualifica di coadiutore fino a n. 60 posti.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si procederà ad attribuire i posti di cui al comma precedente ai singoli profili professionali di ciascuna qualifica.

     Il personale che, nel limite dei posti previsti dal secondo comma, consegua la nomina alla qualifica superiore, svolgerà le mansioni obiettive proprie della nuova qualifica e del relativo profilo professionale, come determinate dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

     I posti portati in aumento dal presente articolo nella qualifica di dirigente vengono conferiti con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di riforma di cui al primo comma.

     I posti disponibili al 1° luglio 1983 nella qualifica di dirigente vengono conferiti, con effetto dal 1° luglio 1983, secondo quanto previsto all'articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con riferimento al requisito dell'anzianità al 30 giugno 1983.

     I 60 posti disponibili nella qualifica di coadiutore vengono rispettivamente attribuiti nel limite di 40 posti al personale appartenente alla qualifica di agente tecnico e nel limite di 20 posti al personale appartenente alla qualifica di commesso.

     Per le qualifiche ex E.N.A.L.C. di «barman» e «secondo maitre» equiparate, secondo la tabella «A» allegata alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, al secondo livello del ruolo ad esaurimento, viene fissata, a decorrere dal 1° dicembre 1982, la corrispondenza al terzo livello del ruolo ad esaurimento ed il personale appartenente a dette qualifiche viene inquadrato, a decorrere dalla medesima data, nel terzo livello del ruolo ad esaurimento.

     Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa al regime transitorio di cui al presente Titolo III secondo l'equiparazione di cui al quinto comma dell'articolo 5. Nel caso di passaggio alla qualifica superiore del ruolo unico regionale, detto personale cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.

     In conseguenza di quanto disposto dal presente Titolo III, i concorsi interni previsti dall'articolo 34 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con decorrenza dal 1° gennaio 1982 e dal 1° gennaio 1983 non vengono effettuati.

     Ai fini dei concorsi interni previsti dagli articoli 34 e 36 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per l'accesso alla qualifica immediatamente superiore, con effetto 1° gennaio 1984, è riservato rispettivamente il 35% e l'85% dei posti resisi disponibili nel 1983 a seguito di cessazioni dal servizio.

     Con la legge di riforma di cui al primo comma, si provvederà a definire la posizione soprannumeraria di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21.

 

     Art. 21.

     Gli effetti giuridici derivanti dall'applicazione del regime transitorio di cui al presente Titolo III, decorrono, ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dal 1° luglio 1981 [16].

     Al personale che accede alla qualifica superiore con effetto dal 1° luglio 1981, il beneficio della differenza di livello previsto dall'articolo 38, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1983.

 

     Art. 22.

     I passaggi di qualifica funzionale di cui al precedente articolo 20 avvengono mediante concorso per titoli al quale possono partecipare i dipendenti appartenenti al ruolo unico regionale alla data del 30 giugno 1981, che si trovino in servizio alla data di scadenza del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

     Al concorso sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella per cui si bandisce il concorso.

     Per partecipare al concorso di cui al comma precedente è richiesta un'anzianità di servizio effettiva nella qualifica funzionale di appartenenza di almeno cinque anni già maturata al 30 giugno 1981.

     Non saranno prese in considerazione, agli effetti del precedente comma, le anzianità convenzionali attribuite ai sensi delle leggi regionali di inquadramento per servizi non di ruolo e per i servizi prestati nelle qualifiche funzionali immediatamente o ulteriormente inferiori a quella d'inquadramento, fatti salvi i servizi di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3.

     Al concorso per l'accesso alla qualifica di coadiutore sono ammessi i dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche di agente tecnico e di commesso, con anzianità di servizio effettiva di almeno cinque anni, maturata anche complessivamente nelle due qualifiche.

     Non si può prescindere dal prescritto titolo di studio allorchè esso sia richiesto, per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale, in base alla normativa vigente.

     L'istituzione di profili professionali tecnici nelle qualifiche di segretario, consigliere e funzionario, cui possa accedere rispettivamente il personale appartenente alla qualifica di coadiutore, di segretario e di consigliere, a prescindere dal possesso del titolo di studio, da prevedersi con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ha effetto dal 30 giugno 1981.

     Con il regolamento di esecuzione di cui al successivo articolo 24 si determineranno i criteri di corrispondenza tra i profili di appartenenza e quelli cui accedere. Con il medesimo regolamento sarà altresì prevista l'eventuale obbligatorietà di partecipazione a corsi di qualificazione professionale.

 

     Art. 23.

     Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l'avere già conseguito, nell'Ente di provenienza, il passaggio, mediante sistemi diversi dal concorso per esami o per titoli ed esami, previsti dal D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, e dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica funzionale superiore corrispondente a quella d'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     Ai fini della partecipazione al regime transitorio, viene considerata causa di esclusione dallo stesso l'avere riportato, negli ultimi cinque anni precedenti la data del bando di concorso, una sanzione disciplinare superiore alla nota di demerito.

 

     Art. 24.

     Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 20, nonchè i criteri per la valutazione dei titoli stessi e le modalità per la formazione della graduatoria [17].

     Con il medesimo regolamento saranno stabiliti i criteri per la determinazione del punteggio minimo di idoneità per la quantità e qualità del servizio prestato, risultante dalla relazione di cui al successivo comma.

     Tra i titoli valutabili devono essere compresi oltre a quelli previsti dall'articolo 172, terzo comma, della legge 31 agosto 1981, n. 53, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1981, n. 86, e dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, anche, tra l'altro, il possesso del titolo di studio richiesto per livelli superiori a quello di appartenenza, nonchè l'appartenenza, al giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, alla qualifica di segretario capo o equiparata, di segretario principale o equiparata, di coadiutore capo o equiparata, di coadiutore principale o equiparata, di addetto tecnico capo o equiparata, di commesso capo. E inoltre richiesta, quale titolo valutabile, una relazione analitica redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell'Ente o dal Direttore del Servizio Autonomo competente e riferentesi alla durata, alla quantità ed alla qualità del servizio prestato dal candidato alla data di pubblicazione del bando di concorso presso l'Amministrazione e gli Enti regionali, da sottoporre al parere dell'apposita Commissione paritetica costituita presso il Consiglio di Amministrazione.

     Nella relazione sarà riservata, tra l'altro, particolare valutazione all'attività svolta presso la Segreteria Generale Straordinaria per i problemi del terremoto nonchè per l'attività svolta in via ordinaria relativamente a mansioni di istruttoria e controllo in materia di strumenti urbanistici comunali.

     La Commissione giudicatrice dei concorsi sarà costituita dal Consiglio di Amministrazione.

     Con il medesimo regolamento saranno determinate le procedure ed i criteri per la formulazione della relazione nonchè le modalità per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'interessato avverso la relazione medesima.

 

TITOLO IV

ASSEGNO RIASSORBIBILE CON I FUTURI

MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI

 

     Art. 25.

     A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai dipendenti regionali il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, è corrisposto, in base alla qualifica posseduta al 31 dicembre 1981, un assegno lordo mensile, riassorbibile coi miglioramenti che deriveranno dalla revisione contrattuale 1982-1984, da definirsi con successiva legge regionale, dell'importo risultante dalla seguente tabella:

 

Livelli o qualifiche

Importi mensili lordi

 

dal 1°.1.1982

dal 1°.1.1983

II livello - commesso

40.000

55.000

III livello - agente tecnico

48.000

65.000

IV livello - coadiutore

54.000

75.000

V livello - segretario

69.000

95.000

VI livello - consigliere

88.000

120.000

VII livello - funzionario

104.000

145.000

VIII livello - dirigente

140.000

195.000

 

     Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1982 ed il 1° gennaio 1983, l'importo corrispondente alla differenza fra l'assegno previsto per l'anno 1983 e quello previsto per l'anno 1982 viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1982.

 

     Art. 26.

     Gli importi di cui al precedente articolo 25 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

     Le indennità previste all'articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono calcolate anche sugli importi di cui al precedente articolo 25.

     Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

 

     Art. 27.

     Al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1982, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato in via definitiva dalla C.P.D.E.L. viene corrisposto, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, un acconto mensile individualmente determinato rapportando gli importi previsti all'articolo 25 all'aliquota corrispondente alla durata del servizio utile. In caso di pensione indiretta, l'acconto sarà pari alla metà dell'importo che sarebbe spettato al dipendente.

     Detti acconti vengono computati anche nella tredicesima mensilità e sono assoggettati all'I.R.P.E.F.

 

     Art. 28.

     I benefici previsti dalla presente legge, nonchè quelli previsti dalle leggi regionali 9 dicembre 1982, n. 81 e 24 gennaio 1983, n. 12, non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 29.

     Gli oneri per gli assegni fissi - ivi compresi quelli relativi agli acconti di cui all'articolo 25 - per le ritenute previdenziali ed assistenziali e per le ritenute erariali derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

     Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

     - per l'esercizio 1983, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 3.300 milioni, di lire 200 milioni e di lire 850 milioni;

     - per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985, in termini di competenza, rispettivamente, di lire 2100 milioni, di lire 200 milioni e di lire 750 milioni

 

     Art. 30.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'esercizio 1983, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.

     Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 550 milioni.

 

     Art. 31.

     Per gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 16, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 Segreteria Generale - Categoria II, il capitolo 238 con la denominazione: «Anticipazione sulla indennità di buonuscita al personale regionale in servizio» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 450 milioni suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1983-1985.

     Sul precitato capitolo 238 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni.

 

     Art. 32.

     Alla maggior spesa complessiva di lire 12.550 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 2.680 milioni (relative all'anno 1983), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983, e precisamente:

     - per lire 1.750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 23;

     - per lire 750 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 24;

     - per lire 80 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 25;

     - per lire 100 milioni dalla Rubrica n. 3 - Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo.

     Detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1982 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 19/Rag. del 23 marzo 1983.

     - per lire 2.370 milioni (relative all'anno 1983) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     - lire 500 milioni dal capitolo 1725 - lire 650 milioni dal capitolo 1953 - lire 700 milioni dal capitolo 1954 - lire 100 milioni dal capitolo 6851 - lire 420 milioni dal capitolo 6995

     - per le restanti lire 7.500 milioni (lire 3.750 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985), mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 Partita n. 30 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     All'onere complessivo di lire 5.050 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 33.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 6, terzo comma, della L.R. 29 agosto 1987, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[4] Norme integrative e sostitutive degli artt. 104 e 106 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Norme integrative e sostitutive degli artt. 104 e 106 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[7] Norma aggiuntiva di un ulteriore comma all'art. 26 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[8] Norma integrativa del secondo comma dell'art. 6 della L.R. 7 maggio 1982, n. 30, del terzo comma dell'art. 45 e del secondo comma dell'art. 48 della L.R. 9 dicembre 1982, n. 81.

[9] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49 e dall'art. 1 della L.R. 24 giugno 1985, n. 26.

[10] Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.G.R. 31 maggio 1984, n. 0470/Pres.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 88 della L.R. 11 giugno 1988, n. 44.

[12] Comma così sostituito dall’art. 10 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[13] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[14] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[15] Articolo abrogat dall’art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[16] Comma così modificato dall'art 4, secondo comma, della L.R. 24 giugno 1985, n. 26.

[17] Vedi Regolamento approvato con D.P.G.R. 29 settembre 1983, n 0566/Pres.