§ 1.2.75 – L.R. 24 maggio 2004, n. 17.
Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 ordinamento istituzionale
Data:24/05/2004
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).
Art. 2.  (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità).
Art. 3.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12/2003 concernente l’acquisto di beni e servizi).
Art. 4.  (Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa).
Art. 6.  (Modifiche alla legge regionale 3/2002 concernenti la Fondazione Carlo Di Giulian di Arba).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare).
Art. 8.  (Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico in seguito agli eventi sismici del 1976).
Art. 9.  (Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste).
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale 54/1983 concernente l’anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali).
Art. 11.  (Modifiche alla legge regionale 18/1996 concernenti l’accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell’incarico di Direttore centrale).
Art. 12.  (Modifiche all’articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente il rimborso delle spese per la difesa in giudizio).
Art. 13.  (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti).
Art. 14.  (Contratti di lavoro a tempo determinato).
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 2/2001 concernenti l’incarico di Direttore dell’AReRaN).
Art. 16.  (Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee).
Art. 17.  (Norme in materia di autonomie locali).
Art. 18.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 1/2004 concernente interventi a favore dei corregionali all’estero).
Art. 19.  (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).
Art. 20.  (Entrata in vigore).


§ 1.2.75 – L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.

(B.U. 26 maggio 2004, n. 21).

 

Art. 1. (Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

     1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l’identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un’identificazione unitaria e diretta dell’Ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

     2. Il progetto di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:

     a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

     b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.

     2 bis. Le leggi regionali sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione secondo la linea grafica adottata dal Consiglio regionale [1].

     3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni dello stemma concesso alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul BUR 8 febbraio 1968, n. 193.

     4. Competente alla realizzazione del progetto è la Direzione generale della Presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.

     5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     6. Con successivo regolamento è disciplinato l’uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 2. (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità).

     1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l’esercizio finanziario di riferimento.

     2. L’ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.

     3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.

 

     Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 12/2003 concernente l’acquisto di beni e servizi).

     1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 (Acquisto di beni e servizi) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole “sia di importo non superiore a 200.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “sia di importo non inferiore a 10.001 euro e non superiore a 200.000 euro”;

     b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall’esperimento della gara ufficiosa.”.

 

     Art. 4. (Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.

     2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l’applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all’estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell’emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito nonché delle penali di estinzione anticipata.

     2 bis. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, in deroga al disposto di cui all’articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle eventuali variazioni al bilancio regionale resesi necessarie in conseguenza delle operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 [2].

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono soppresse le parole “, per le apparecchiature self service,”.

     2. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

     “2. Le Camere di commercio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro il primo giorno successivo non festivo, all’Amministrazione regionale e ai soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sotto la propria responsabilità l’attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l’autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.”.

     3. All’articolo 10 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

     “01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere a) e b).”;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:

     a) i soggetti titolati al rimborso dai quali proviene il rifornimento di carburante;

     b) i titolari di plurime autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera.”;

     c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Per l’ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltrano all’Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l’attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all’allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all’atto di ogni rifornimento di cui all’allegato B), punto 3).”;

     d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

     “3 bis. Almeno due volte all’anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell’ambito dell’attività di vigilanza prevista dal comma 5 dell’articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all’allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell’articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dai soggetti ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.”.

     4. All’articolo 11 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.”;

     b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

     “2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comunicano mensilmente all’Amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l’Amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantità di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.”.

     5. All’articolo 16 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che non effettuino i controlli previsti dall’articolo 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che richiedano all’Amministrazione regionale i rimborsi di cui all’articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall’allegato B), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.”;

     d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell’Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b).”.

     6. In relazione al disposto di cui ai commi 01 e 1 dell’articolo 10 della legge regionale 47/1996, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 3, nell’unita’ previsionale di base 16.1.250.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 la denominazione del capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è sostituita dalla seguente “Rimborso ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 47/1996 come sostituito dall’articolo 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa”.

 

     Art. 6. (Modifiche alla legge regionale 3/2002 concernenti la Fondazione Carlo Di Giulian di Arba).

     1. All’articolo 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

     “3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.

     4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell’esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.”;

     b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

     2. Gli oneri derivanti dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull’unita’ previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in “Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione”.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare).

     1. Gli immobili di cui all’articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall’articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.

     2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.

     3. All’articolo 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole “edifici adibiti” sono sostituite dalle seguenti: “beni immobili anche adibiti”.

 

     Art. 8. (Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico in seguito agli eventi sismici del 1976).

     1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).

     2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

     3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.

 

     Art. 9. (Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste).

     1. Ai fini della nomina del Presidente dell’Autorità’ Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell’Autorità’ Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell’Autorità’ Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia, dei trasporti e portuale [3].

     3. La revoca del mandato del Presidente dell’Autorità’ Portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) [4].

     4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 16 bis della legge regionale 54/1983 concernente l’anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali).

     1. All’articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall’articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     “4. L’anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell’evento o dell’intervento.”.

 

     Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 18/1996 concernenti l’accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell’incarico di Direttore centrale). [5]

     1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall’articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/2002, le parole “mediante pubblico concorso per esami o” sono sostituite dalle seguenti: “mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante”.

     2. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2002, le parole “mediante pubblico concorso per esami o” sono sostituite dalle seguenti: “mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 7, della legge regionale 20/2002, le parole “ovvero mediante pubblico concorso per esami o” sono sostituite dalle seguenti: “o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante”.

     4. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall’articolo 8, comma 8, della legge regionale 20/2002, dopo le parole “liste di collocamento” sono inserite le seguenti: “ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami”.

     5. Al comma 3 dell’articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, dopo le parole “Enti di diritto pubblico” sono inserite le seguenti: “, enti o associazioni di diritto privato”.

 

     Art. 12. (Modifiche all’articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente il rimborso delle spese per la difesa in giudizio).

     1. All’articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell’Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l’esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.”;

     b) al comma 2, dopo le parole “passata in giudicato,” sono inserite le seguenti: “di condanna o equiparata”.

     2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.

     3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all’articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;

     b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.

 

     Art. 13. (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti).

     1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.

     2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l’onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti [6].

     2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data [7].

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

     b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;

     c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 14. (Contratti di lavoro a tempo determinato).

     1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell’articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l’istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l’espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l’istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

     b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;

     c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 2/2001 concernenti l’incarico di Direttore dell’AReRaN). [8]

     [1. I commi 15 e 16 dell’articolo 1 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell’AReRaN) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, come modificato dall’articolo 10, comma 2, della legge regionale 20/2002, sono sostituiti dai seguenti:

     “15. L’incarico di Direttore dell’Agenzia è conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

     16. Il trattamento economico del Direttore dell’Agenzia è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello spettante al direttore di Servizio presso la Regione; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.”.

     2. Gli oneri derivanti dal comma 16 dell’articolo 1 della legge regionale 2/2001, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico sull’unita’ previsionale di base 52.2.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.]

 

     Art. 16. (Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell’Unione europea, un’indennità mensile pari alla differenza tra l’indennità’ percepita dall’Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all’estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell’Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all’articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 17. (Norme in materia di autonomie locali).

     1. L’articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

     2. All’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all’ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole “e all’Assessore regionale per le autonomie locali” sono soppresse.

     4. [La denominazione “polizia comunale” contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente: “polizia municipale”] [9].

     5. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:

     “4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell’attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell’articolo 13.”.

     6. L’articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), come modificato dall’articolo 2, primo comma, della legge regionale 20/1979, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2.

     1. Le Associazioni di cui all’articolo 1, per ottenere le assegnazioni, sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute l’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell’attività svolta nel medesimo anno e dall’indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.”.

     7. L’articolo 3 della legge regionale 22/1976 è sostituito dal seguente:

     “Art. 3.

     1. Le provvidenze di cui all’articolo 1 sono assegnate in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell’apposito capitolo di bilancio in misura pari alle spese correnti, sostenute l’anno precedente l’assegnazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Associazioni, quali esse risultano dalla documentazione giustificativa di cui all’articolo 2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, le assegnazioni verranno ridotte in misura proporzionale.

     2. L’assegnazione forfetaria disposta a favore di ciascuna Associazione verrà liquidata in unica soluzione.”.

     8. L’articolo 4 della legge regionale 22/1976 è abrogato.

     9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall’anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d’assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell’anno 2003, relativamente alle spese dell’anno 2003.

     10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell’articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:

     “g bis) un esperto designato dall’Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.”.

     11. Al comma 10 dell’articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole “30 novembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2004”.

     12. All’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

     “19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell’organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell’atto medesimo.”;

  b) il comma 20 è abrogato.

     13. [In relazione alle procedure di assunzione del personale, gli enti locali, previa intesa da stipularsi antecedentemente alla formazione di graduatorie concorsuali, possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale, purché sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso] [10].

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 1/2004 concernente interventi a favore dei corregionali all’estero).

     1. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2004 le parole “30 giugno 2004” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2004”.

 

     Art. 19. (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l’esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.”;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell’apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.”;

     d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     “8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all’Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.”.

     2. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 23/1990 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Struttura di supporto).

     1. La Commissione si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale della Presidente della Commissione, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     2. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1 viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     4. Nell’organizzazione dell’Ufficio va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

     5. Qualora la Commissione ravvisi l’esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.”.

     3. Il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

     “5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all’insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.”.

     4. L’articolo 5 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

     “Art. 5. (Insediamento della Commissione).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.”.

     5. All’articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     “1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l’Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L’elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L’elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.”;

     b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     “1 bis. L’Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.”;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     “3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.”;

     d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     “5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

     5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività’ svolta nell’anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

     5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.”;

     e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

     6. L’articolo 7 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. (Trattamento economico).

     1. Alla Presidente della Commissione spetta un’indennità’ mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell’80 per cento dell’indennità’ di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

     2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della Commissione.

     3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

     5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l’effettuazione di sopralluoghi connessi con l’attività’ di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.”.

     7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall’attività’ della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall’1 gennaio 2005.

     8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 20. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[2] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2005, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2005, n. 378, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[10] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19 e abrogato dall’art. 21 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1.