§ 6.4.220 – L.R. 21 luglio 2004, n. 19.
Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:21/07/2004
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale).
Art. 4.  (Interventi nei settori dell’ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti).
Art. 5.  (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).
Art. 6.  (Settori produttivi).
Art. 7.  (Norme intersettoriali e contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.220 – L.R. 21 luglio 2004, n. 19.

Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 23 luglio 2004, n. 29 – S.S. n. 14).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 435.616.384,61 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e nel bilancio per l’anno 2004, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2003, nell’importo di 588.087.367,62 euro, con una differenza in aumento di 152.470.983,01 euro, di cui 139.791.247,81 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) comma 8 - capitoli:

     3864 - (U.P.B. 6.3.350.2.100) - 1.600.000 euro;

     4654 - (U.P.B. 7.2.310.2.235) - 75.388,88 euro;

     6253 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 900.000 euro;

     6285 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 2.433.183,68 euro;

     6295 - (U.P.B. 11.1.330.2.427) - 230.803,80 euro;

     6314 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 222.960,54 euro;

     6315 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.325.584,46 euro;

     6316 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 540.757,20 euro;

     6318 - (U.P.B. 11.2.330.2.364) - 231,63 euro;

     6331 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro;

     b) articolo 2, commi 11, 12 e 14 - rispettivamente capitoli:

     1595 - (U.P.B. 1.1.370.1.6) - 4.887.308,34 euro;

     1642 - (U.P.B. 1.1.370.1.6) - 2 milioni di euro;

     9812 - (U.P.B. 3.3.370.1.1553) - 15.000 euro;

     c) articolo 3, comma 3 - capitolo:

     4553 - (U.P.B. 7.3.310.1.234) - 90.848,69 euro;

     d) articolo 3, comma 27 - Tabella C - capitoli:

     4396 - (U.P.B. 7.3.310.1.222) - 1.280.625,99 euro;

     4355 - (U.P.B. 7.1.310.1.220) - limitatamente a 20 milioni di euro;

     4700 - (U.P.B. 8.1.310.1.237) - limitatamente a 1 milione di euro;

     4924 - (U.P.B. 8.4.310.2.255) - 800.000 euro;

     e) articolo 4, commi 1, 17, 22 e 33 - rispettivamente capitoli:

     2259 - (U.P.B. 4.1.340.2.92) - 24.986,12 euro;

     3278 - (U.P.B. 5.1.340.2.1612) - 2.838.751,96 euro;

     9621 - (U.P.B. 5.4.340.2.645) - 655.424,91 euro;

     3906 - (U.P.B. 6.4.350.1.201) - 66.001,36 euro;

     f) articolo 4, comma 36 - Tabella D - capitoli:

     2495 - (U.P.B. 4.4.340.2.597) - 3.399,74 euro;

     3308 - (U.P.B. 5.1.340.1.779) - 994.440,35 euro;

     3222 - (U.P.B. 5.6.340.2.86) - 1.330.086,97 euro;

     g) articolo 5, comma 2 - capitolo:

     5030 - (U.P.B. 9.1.300.1.266) - 500.000 euro;

     h) articolo 5, comma 33 - Tabella E - capitolo 5396 - (U.P.B. 9.6.300.1.946) - limitatamente a 50.000 euro;

     i) articolo 6, comma 47 - Tabella F - capitoli:

     1048 - (U.P.B. 2.1.330.2.514) - 303.689,65 euro;

     8534 - (U.P.B. 10.2.320.2.345) - 586.446,79 euro;

     6283 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 1 milione di euro;

     6286 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.500.000 euro;

     6298 - (U.P.B. 11.1.330.2. 427) - 1.800.000 euro;

     6334 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 500.000 euro;

     6615 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.300.000 euro;

     6616 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 800.000 euro;

     6329 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 1.800.000 euro;

     6310 - (U.P.B. 11.2.330.2. 364) - 1.380.000 euro;

     6330 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro;

     7710 - (U.P.B. 12.1.360.2. 290) - 2.648.000 euro;

     7810 - (U.P.B. 12.2.360.2. 308) - 1.800.000 euro;

     7963 - (U.P.B. 12.2.360.2. 309) - 361.900 euro;

     7962 - (U.P.B. 12.3.360.2. 322) - 160.000 euro;

     8020 - (U.P.B. 12.5.360.2. 331) - 12.886.000 euro;

     8030 - (U.P.B. 12.5.360.2. 331) - 15.000 euro;

     8702 - (U.P.B. 13.2.360.2. 356) - 2 milioni di euro;

     8728 - (U.P.B. 13.2.360.2. 353) - 3.500.000 euro;

     8731 - (U.P.B. 13.2.360.2. 353) - 36.000 euro;

     8990 - (U.P.B. 2.2.360.2. 46) - 258.000 euro;

     9130 - (U.P.B. 14.2.360.2. 487) - 950.000 euro;

     9146 - (U.P.B. 14.2.360.2. 780) - 1.500.000 euro;

     9268 - (U.P.B. 14.4.360.2.1305) - 1.330.000 euro;

     9321 - (U.P.B. 14.5.360.2.1308) - 4.800.000 euro;

     9322 - (U.P.B. 14.5.360.2.1308) - 966.000 euro;

     9274 - (U.P.B. 14.4.360.2.1305) - 1.350.000 euro;

     9431 - (U.P.B. 2.2.360.2. 45) - 200.000 euro;

     9432 - (U.P.B. 2.2.360.2. 45) - 360.000 euro;

     9600 - (U.P.B. 15.1.370.2. 639) - 6 milioni di euro;

     9344 - (U.P.B. 14.3.360.1.1301) - 522.011,40 euro;

     9600 - (U.P.B. 15.1.370.2. 639) - 713.755,98 euro;

     8247 - (U.P.B. 15.6.330.2.2007) - 46.897,91 euro;

     j) articolo 7, comma 22 - capitolo:

     3258 - (U.P.B. 5.1.340.1.1613) - 130.000 euro;

     k) articolo 7, comma 35 - Tabella G - capitoli:

     5579 - (U.P.B. 3.2.300.2.999) - 28.174,91 euro;

     528 - (U.P.B. 52.2.280.1.2) - 600.610,86 euro;

     1720 - (U.P.B. 52.3.370.1.683) - 45.595,32 euro;

     9936 - (U.P.B. 53.1.250.1.690) - 8.652.967,18 euro;

     1532 - (U.P.B. 53.1.250.1.690) - 7.678.459,32 euro;

     7520 - (U.P.B. 53.1.330.1.1539) - 2.715.953,87 euro;

     1545 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 2.600.000 euro;

     1546 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 3.500.000 euro;

     1547 - (U.P.B. 53.1.270.2.692) - 2.600.000 euro;

     9680 - (U.P.B. 53.5.250.1.712) - limitatamente a 3 milioni di euro;

     9681 - (U.P.B. 53.5.250.1.713) - 2 milioni di euro.

     2. Al bilancio per l’anno 2004 è altresì applicata la quota di 1,22 euro accertata al 31 dicembre 2002 quale quota di avanzo, e non applicata al bilancio per l’anno 2003, derivante da operazioni di conversione da lire in euro degli elementi contabili, effettuate con il criterio del minimo dettaglio informatico ai sensi dell’articolo 7, comma 17, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

     3. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

     4. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

     5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, relativi a interventi finanziati con contrazione di mutuo, di cui alla annessa Tabella A3, per complessivi 56.700.900 euro in riduzione per l’anno 2004.

     6. A copertura dell’intervento di cui all’articolo 4, comma 35, è autorizzato il ricorso al mercato finanziario, nel rispetto dell’articolo 3, comma 18, lettera h), della legge 21 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria statale 2004), fino alla concorrenza dell’importo complessivo di 15.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2004, di 6.665.000 euro per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro per l’anno 2006.

     7. Al mutuo di cui al comma 6 sono estese le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 3, 6, 7 e 8 della legge regionale 1/2004 e relative modalità applicative.

     8. Corrispondentemente alle variazioni di spesa disposte con il comma 5 e, in relazione all’autorizzazione di cui al comma 6, con l’articolo 4, comma 35, è disposta, con il comma 3 - Tabella A1 - la riduzione di complessivi 41.200.900 euro - suddivisi in ragione di 54.700.900 euro in riduzione per l’anno 2004, di 6.665.000 euro in aumento per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro in aumento per l’anno 2006 - dello stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. La copertura mediante contrazione di mutuo delle seguenti autorizzazioni o quote di autorizzazione di spesa per l’anno 2003, per complessivi 10.828.910,19 euro, disposte a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, relative a somme non impegnate entro il 31 dicembre 2003 e trasferite alle corrispondenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai corrispondenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, è rideterminata con utilizzo dell’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 2003:

     3864 - (U.P.B. 6.3.250.2.100) - 1.600.000 euro - articolo 5, comma 98, legge regionale 1/2003;

     4654 - (U.P.B. 7.2.330.2.235) - 75.388,88 euro - articolo 4, comma 66 - Tab. C, legge regionale 1/2003;

     6253 - (U.P.B. 11.1.330.2.2000) - 900.000 euro - articolo 7, comma 24, legge regionale 1/2003;

     6285 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 2.433.183,68 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6295 - (U.P.B. 11.1.330.2.427) - 230.803,80 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6314 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 222.960,54 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6315 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 3.325.584,46 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6316 - (U.P.B. 15.4.330.2.2975) - 540.757,20 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6318 - (U.P.B. 11.2.330.2.364) - 231,63 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003;

     6331 - (U.P.B. 15.4.330.2.2356) - 1.500.000 euro - articolo 7, comma 93 - Tab. F, legge regionale 1/2003.

     10. La copertura mediante contrazione di mutuo della quota di autorizzazione di spesa per l’anno 2003 di 5.638 euro, disposta con l’articolo 7, comma 86, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci citati, relativa a somme non impegnate entro il 31 dicembre 2003, e trasferite alla corrispondente unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al corrispondente capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluita con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie n. 52 di data 11 maggio 2004 sull’unità previsionale di base 14.4.360.2.510 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con utilizzo dell’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 2003.

     11. Corrispondentemente è disposta - con il comma 3 - Tabella A1 - la riduzione di 10.834.548,19 euro dello stanziamento previsto per l’anno 2004 sull’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al fine della corretta contabilizzazione dell’acquisizione a bilancio del ricavo dei mutui autorizzati per l’anno 2004, l’accertamento dello stesso è disposto comunque in conto competenza 2004, in corrispondenza all’accertamento della minore entrata di 10.834.548,19 euro in conto residui 2003.

     12. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, numero 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999, e in relazione al disposto di cui ai commi 5 e 6, nonché all’articolo 4, comma 36 – tabella D – relativamente al capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa, limitatamente all’importo di 500.000 euro per l’anno 2004, l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario disposta con l’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), è ridotta di complessivi 41.700.900 euro, suddivisi in ragione di 55.200.900 euro in meno per l’anno 2004, 6.665.000 euro in più per l’anno 2005 e 6.835.000 euro in più per l’anno 2006, e resta determinata nella misura massima di complessivi 1.073.088.601 euro, suddivisi in ragione di 353.579.623,67 euro per l’anno 2004, 393.768.839,03 euro per l’anno 2005 e 325.740.138,30 euro per l’anno 2006 [1].

     13. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1/2004, le parole “2002 e 2003” sono sostituite dalle seguenti: “2001, 2002 e 2003”.

     14. In relazione al disposto di cui al comma 12 l’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per l’anno 2004 di cui all’articolo 1, commi 3, 6, 7 e 8, della legge regionale 1/2004, resta determinata nella misura massima di 353.579.623,67 euro e, in relazione al disposto di cui ai commi 9 e 10, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 8, della medesima legge regionale 1/2004, riferita all’articolo 1, comma 4, della medesima legge regionale 1/2004, come integrato dal comma 13, resta determinata nella misura massima di 392.285.753,45 euro.

     15. E’ disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell’artigianato della Regione Friuli-Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 15 milioni di euro.

     16. Le entrate derivanti dai rientri del Fondo di cui al comma 15 affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.1333 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1033 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte della previsione disposta con il comma 3 - Tabella A1 e sono destinate a iniziative di ricerca applicata e di innovazione tecnologica di cui alla legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione).

     17. E’ autorizzato il rimborso anticipato di 4.131.655,19 euro di obbligazioni della BNL, corrispondenti a lire 8 miliardi di obbligazioni acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26 (Misure a sostegno degli investimenti industriali in regione), con scadenza originaria al 31 dicembre 2008. Le entrate derivanti dal rientro anticipato affluiscono all’unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1316 istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con il comma 3 - Tabella A1.

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l’anno 2003 è accertato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), in complessivi 394.021.735,34 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/2003, il conguaglio positivo è determinato in 6.902.308,34 euro, ed è destinato alle finalità previste dai commi 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 13.

     2. Le assegnazioni di cui all’articolo 2, comma 7, lettere a) e c), comma 8, lettera a) e comma 14, lettera a) della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono incrementate, rispettivamente, di 431.609 euro, 3.690 euro, 2.987.329 euro e 77.372 euro e l’incremento è erogato per un quarto in base all’estensione territoriale e per tre quarti in base alla popolazione.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 70.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti che nell’anno 2004 ricevono complessivamente una quota di trasferimenti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché dell’articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 1/2004, inferiore a quella complessivamente loro erogata nell’anno 2003, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed n), della legge regionale 1/2003; l’erogazione è disposta in misura proporzionale alla differenza tra la quota suddetta dei trasferimenti per l’anno 2003 e quella per l’anno 2004.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 200.000 euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nell’anno 2003 hanno sostenuto l’onere relativo alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale e che non hanno già beneficiato di analoga assegnazione per il medesimo anno 2003.

     5. L’assegnazione di cui al comma 4 è determinata sulla base delle domande presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dalle Amministrazioni comunali interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed indicanti, per anno 2003, il personale in aspettativa e l’onere sostenuto per il trattamento economico.

     6. L’assegnazione di cui al comma 4 è disposta in misura pari agli oneri complessivi annuali indicati da ciascuna Amministrazione interessata; qualora la somma richiesta sia superiore a quella prevista dello stanziamento, l’importo dell’assegnazione viene ridotto in misura proporzionale.

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 687.308,34 euro a favore dei Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, siano stati classificati nella zona omogenea “C”, o che abbiano centri abitati riclassificati nella zona “C”, e ripartito in misura proporzionale alla lunghezza delle strade comunali situate all’interno della zona “C” quale risulta dall’elenco ufficiale di cui all’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte di Enti locali) [2].

     8. I Comuni di cui al comma 7 comunicano alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione i dati relativi alla lunghezza delle strade comunali situate all’interno della zona “C”.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di 430.000 euro a favore delle Comunità montane, per la partecipazione delle medesime nelle società denominate Gruppi di azione locale, costituite per l’attuazione dei progetti di sviluppo locale di cui all’iniziativa comunitaria Leader plus; l’assegnazione è disposta in misura proporzionale alle quote di partecipazione delle Comunità montane alle citate società, comunicate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede distaccata di Udine, dagli Enti interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     10. Il fondo di cui all’articolo 2, comma 6, lettera b), della legge regionale 1/2004, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro ed erogato con le medesime modalità previste per il fondo medesimo.

     11. Per le finalità previste dai commi 2, 3, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa di 4.887.308,34 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1595 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. In relazione al disposto di cui al comma 10, per le finalità di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d), della legge regionale 1/2003 e ad integrazione dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2004 di cui al comma 21 del medesimo articolo 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Al fine di individuare i soggetti tavolarmente iscritti nel libro fondiario con le denominazioni “La Comune di …”, “La frazione di …” ed altre similari anche in lingua slovena e tedesca, proprietari di immobili nei comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere una ricerca storica, conferendo un incarico, per l’importo massimo di 15.000 euro, ad uno storico, un perito o un istruttore esperto nella materia di demani civici e proprietà collettive o avvalendosi di Università e istituti di ricerca. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e generali della Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali.

     14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.370.1.1553 “Spese per studi e collaborazioni” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti, con riferimento al capitolo 9812 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per gli affari amministrativi e generali - spese correnti - con la denominazione “Spese per lo svolgimento di una ricerca storica nel libro fondiario relativamente ai comuni censuari delle province di Trieste e Gorizia” e con lo stanziamento di 15.000 euro per l’anno 2004.

     15. Per l’eventuale conguaglio negativo di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 1/2004, non si tiene conto della quota d’incremento di cui al comma 10.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in unica soluzione, per l’anno 2004, incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche d’assistenza e beneficenza, e alle associazioni di queste ultime, che, nell’anno 2004 e prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato studi, anche di fattibilità, od organizzato convegni, sui rispettivi assetti istituzionali, o sulle innovazioni degli stessi, a seguito di modifiche legislative; gli incentivi sono assegnati a titolo di concorso nelle spese sostenute; su proposta dell’Assessore alle relazioni internazionali e alle autonomie locali, la Giunta regionale individuerà gli studi e i convegni meritevoli di finanziamento e determinerà la misura dell’incentivo, comunque non superiore alle spese sostenute.

     17. Le domande per accedere agli incentivi di cui al comma 16 devono essere presentate alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, sede di Udine, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredate delle copie degli studi effettuati o dei convegni organizzati, e con l’indicazione delle spese complessivamente sostenute.

     18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.19 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1689 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione “Incentivi ai Comuni e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relative associazioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per studi anche di fattibilità, per convegni sui rispettivi assetti istituzionali o sulle innovazioni degli stessi, effettuati nell’anno 2004”.

     19. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, l’Osservatorio elettorale. L’Osservatorio elettorale svolge, a scopi conoscitivi e di informazione, attività di raccolta e di analisi di dati, d’indagine e di comparazione dei sistemi elettorali a livello europeo, regionale e locale, di ricerca sulle strutture e sulle dinamiche dei sistemi di governo, di analisi comparative dei flussi elettorali.

     20. L’Osservatorio di cui al comma 19 è composto da:

     a) il Direttore centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, o suo delegato, presidente;

     b) il Direttore centrale dell’organizzazione, del personale e dei servizi informativi, o suo delegato;

     c) il Direttore centrale dello sviluppo e della programmazione, o suo delegato;

     d) un esperto nella disciplina dei sistemi elettorali, esterno, designato dall’Università degli Studi di Trieste;

     e) un esperto in analisi dell’opinione pubblica, esterno, designato dalla Società Italiana Studi Elettorali.

     21. I componenti dell’Osservatorio svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione.

     22. Per lo svolgimento della sua attività l’Osservatorio di cui al comma 19 si avvale del supporto tecnico-operativo e di segreteria della struttura regionale competente in materia di elezioni e referendum e di un esperto informatico individuato dall’Osservatorio stesso.

     23. Ai componenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 20 spetta, per ogni seduta dell’Osservatorio elettorale, un gettone di presenza, determinato in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), e successive modificazioni.

     24. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     25. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare studi e ricerche, anche mediante convenzioni con le Università degli Studi o con altri Istituti di studi e ricerche, nelle materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio elettorale di cui al comma 19.

     26. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.370.1.1554 “Spese per studi e collaborazioni” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti, con riferimento al capitolo 9813 (1.1.142.2.04.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio elettorale - spese correnti - con la denominazione “Spese per studi e ricerche anche mediante convenzioni con le università degli studi o con altri istituti di studi e ricerche nelle materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio elettorale” e con lo stanziamento di 30.000 euro per l’anno 2004.

     [27. Il comma 36 dell’articolo 2 della legge regionale 1/2004, è sostituito dai seguenti:

     “36. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici, in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), come inserito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 3/2002 e modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 12/2003.

     36 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziate a bilancio per i fini di cui al comma 36.”.] [3]

     [28. Sono abrogati i commi 19 e 21 dell’articolo 7 della legge regionale del 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).] [4]

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in unica soluzione per l’anno 2004 all’ANCI, all’UPI e all’UNCEM del Friuli Venezia Giulia una assegnazione straordinaria forfetaria di 50.000 euro a titolo di sostegno delle loro attività istituzionali, da ripartire in misura proporzionale alle spese sostenute dalle dette associazioni, per fini istituzionali, nel corso del 2003, come desumibili dalla documentazione presentata ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).

     30. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 1 - programma 1.3 - rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - spese correnti, con riferimento al capitolo 1690 (1.1.158.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio per la finanza locale - con la denominazione “Assegnazioni forfetarie all’ANCI, all’UPI e all’UNCEM del Friuli-Venezia Giulia per l’attività istituzionale”.

     31. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 36, della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 27, è autorizzata la spesa di 425.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. All’onere derivante dal disposto di cui al comma 31 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 1635 e 1636 rispettivamente per 125.000 euro e per 300.000 euro, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa in relazione al disposto di cui al comma 28.

     33. [Al comma 13 dell’articolo 17 (Norme in materia di autonomie locali) della legge regionale 17/2004 la parola “proprie” è soppressa] [5].

     34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 3. (Interventi in materia di tutela della salute e di protezione sociale).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dall’articolo 12, comma 22, della legge regionale 13/2002 e integrato dall’articolo 7, comma 15, della legge regionale 14/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) ai commi 23, 23 bis e 27, dopo la locuzione: “Aziende per i servizi sanitari” è aggiunta la locuzione: “e ospedaliere”;

     b) dopo il comma 27 bis è inserito il seguente:

     “27 ter. I trasferimenti di cui al comma 27 bis possono essere erogati in via anticipata rispetto alla chiusura dell’operazione, nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia). Le somme trasferite sono impiegate dalle Aziende stesse per interventi di investimento.”.

     2. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 27, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4388 (2.1.237.3.08.08) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio per l’economia sanitaria – spese d’investimento - con la denominazione “Restituzione alle aziende sanitarie e ospedaliere regionali dei proventi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione per la vendita dei beni già di proprietà delle aziende stesse per l’attuazione di interventi di investimento” e con lo stanziamento di 7 milioni di euro per l’anno 2004.

     3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10) e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale) è autorizzata l’ulteriore spesa di 90.848,69 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.310.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4553 (1.1.148.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 310 - Servizio per la sanità pubblica veterinaria - con la denominazione “Spese per il servizio veterinario regionale per il potenziamento delle attività di controllo e il coordinamento del piano residui”, in relazione all’acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell’Amministrazione regionale al 31 dicembre 2003, dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, non ancora iscritte e accertate alla stessa data sull’unità previsionale di base 3.5.541 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 967 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     4. Al fine di promuovere le iniziative e gli strumenti di intervento di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l’attuazione di progetti sperimentali per il miglioramento della qualità dell’assistenza agli anziani, mediante la messa in rete del servizio di assistenza domiciliare (SAD), dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e dei soggetti del terzo settore, al fine di migliorare la rete dei servizi e valorizzare le risorse del territorio.

     5. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale della salute e della protezione sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto e del relativo piano di costi. Il periodo di tempo relativo per l’attuazione dei progetti sperimentali e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti regionali sono definiti nei provvedimenti di concessione.

     6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4676 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - spese correnti - con la denominazione “Finanziamenti agli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l’attuazione di progetti sperimentali per il miglioramento della qualità dell’assistenza agli anziani, mediante la messa in rete del servizio di assistenza domiciliare (SAD) dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e dei soggetti del terzo settore”.

     7. Al fine di migliorare l’assistenza a favore delle persone a rischio di istituzionalizzazione socio-sanitaria, il servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), è integrato mediante l’attivazione di un servizio di custodia chiavi con pronto intervento.

     8. Il servizio integrativo di cui al comma 7 può essere attivato a favore dei medesimi soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 26/1996, con priorità per i soggetti privi di qualsiasi rete di riferimento personale e secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale [6].

     9. Per garantire l’immediato avvio, il servizio di custodia chiavi con pronto intervento è affidato, in via transitoria e sino alla scadenza del rapporto contrattuale in atto, al soggetto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestisce il servizio di telesoccorso-telecontrollo, ove risultino disponibili, nell’ambito degli stanziamenti del bilancio regionale, per le finalità di cui alla legge regionale 26/1996, le necessarie risorse finanziarie.

     10. L’Amministrazione regionale e il gestore del servizio telesoccorso-telecontrollo provvedono a determinare, d’intesa, le modalità di erogazione del servizio integrativo, nel rispetto del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), fermo restando che, per il periodo di cui al comma 9, il costo annuale per utente è pari al costo più basso sostenuto per il medesimo servizio, nel territorio regionale, da altre pubbliche amministrazioni.

     11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all’unità previsionale di base 8.2.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4758 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione sono aggiunte in fine le parole: “e l’attivazione di un servizio di custodia chiavi con pronto intervento”.

     12. In attesa dell’emanazione delle norme di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e delle norme di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), la Regione è autorizzata a concedere, per l’anno 2004, un contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario a favore dei centri e istituti specializzati del privato sociale che rispondono ai bisogni di residenzialità permanente per disabili gravi e gravissimi con ambito di intervento corrispondente almeno al territorio provinciale, riconosciuti ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”), e che non hanno già in essere convenzioni con Aziende sanitarie della regione o riconoscimenti di rette ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Ai fini della concessione del contributo l’ente richiedente deve dimostrare di avere già in essere un rapporto di lavoro o prestazione o servizio con personale di rilievo sanitario alla data dall’1 gennaio 2004, per il quale si richiede il contributo stesso.

     13. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizza la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 8.2.310.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4590 (1.1.162.2.08.07) di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 310 - Servizio per gli interventi e i servizi sociali - con la denominazione “Contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario a favore dei centri e istituti specializzati del privato sociale per la residenzialità permanente di disabili gravi e gravissimi” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2004.

     14. Al comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: “con sindrome HIV” sono soppresse.

     15. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 14, continuano a fare carico all’unità previsionale di base 8.2.310.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4798 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole: “con sindrome HIV” sono soppresse.

     16. All’articolo 5, comma 24, della legge regionale 3/2002, dopo le parole: “persone giuridiche private senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale,” sono inserite le seguenti: “Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali,”.

     17. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 dell’articolo 5 della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all’unità previsionale di base 8.3.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4856 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole: “senza fini di lucro e Province” sono sostituite dalle seguenti: “senza fini di lucro, Province, Comuni e Aziende per i servizi sanitari, qualora delegate dai Comuni allo svolgimento di funzioni socio-assistenziali,”.

     18. Al comma 30 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2004, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Il predetto contributo è cumulabile con quelli previsti dall’articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”).”.

     19. L’Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e relazionali - A.N.F.F.A.S. Onlus di Pordenone è autorizzata a utilizzare il contributo assegnato ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), anche per l’acquisto e l’installazione di impianti nonché per l’esecuzione dei lavori di completamento del centro residenziale e diurno per disabili.

     20. La concessione, erogazione e rendicontazione della parte di contributo riferita alle finalità di cui al comma 19, sono disposte secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

     21. L’autorizzazione di cui al comma 19 è riferita al contributo assegnato nell’anno 2003 a carico dell’autorizzazione di spesa disposta per lo stesso anno dall’articolo 4, comma 66, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sull’unità previsionale di base 8.3.310.2.252 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4849 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. La Regione avvia la procedura di monitoraggio e classificazione delle disabilità.

     23. Ai fini di quanto stabilito al comma 22, le Aziende per i servizi sanitari, in coordinamento con gli ambiti socio-assistenziali territoriali, effettuano il monitoraggio dei soggetti interessati sulla base di un’unica classificazione regionale. Il monitoraggio deve essere ultimato entro il 31 dicembre 2004.

     24. La Giunta regionale, con deliberazione da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri unici di classificazione, sentite le associazioni nazionali, presenti in regione, di tutela dei soggetti interessati.

     25. Il monitoraggio di cui ai commi 22 e seguenti è effettuato periodicamente, con cadenza annuale, e le rilevazioni sono conservate dall’assessorato regionale competente.

     26. Ai fini di quanto stabilito ai commi 22 e seguenti la Regione è autorizzata a concedere, per l’anno 2004, un contributo a sostegno degli oneri relativi al costo del personale di rilievo sanitario da ripartire ai soggetti coinvolti nel monitoraggio ai sensi del comma 23, o a soggetti terzi da loro delegati.

     27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 4. (Interventi nei settori dell’ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti).

     1. [Per le finalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), e di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata la spesa di 24.986,12 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all’accertamento al 31 dicembre 2003 di economie di spesa pari a 503.311,66 euro sull’unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, e di minori entrate pari a 478.325,54 euro sull’unità previsionale di base 1.1.504 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio precitato, con riferimento al capitolo 90 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo] [7].

     2. [Al fine di promuovere e incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiti da indumenti, scarpe e accessori d’abbigliamento usati, nell’ambito di progetti di solidarietà finalizzati a realizzare opere caritative e assistenziali, nonché di promozione umana e di integrazione sociale attraverso l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Province che stipulino apposite convenzioni con organizzazioni senza fini di lucro, aventi sede nel territorio regionale e che operino da almeno due anni nell’ambito dei progetti di solidarietà più sopra definiti] [8].

     3. [Il contributo è commisurato in proporzione alla popolazione residente. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale dell’ambiente e dei lavori pubblici corredata dello schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. Il contributo è erogato successivamente alla stipula della convenzione medesima] [9].

     4. [Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2269 (1.1.153.2.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti - spese correnti - con la denominazione “Contributi alle Province per promuovere ed incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti nell’ambito di progetti di solidarietà” e con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2004] [10].

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste, nonché a sostenere gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all’Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con le modalità previste dall’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”) [11].

     5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83 [12].

     5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste [13].

     6. Con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l’erogazione dei finanziamenti secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”).

     6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i finanziamenti di cui al comma 6 erogati a favore di enti pubblici [14].

     7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all’unità previsionale di base 4.3.340.2.2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 2433 e 2466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - che vengono ivi riallocati - nelle cui denominazioni la parola “Spese” è sostituita con la parola “Finanziamenti” e i cui codici di finanza regionale sono modificati in 2.1.239.3.08.15.

     8. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d’ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), già prorogato fino a tutto l’11 ottobre 2004, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2004 e fino all’11 ottobre 2005. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l’amministrazione titolare delle opere.

     9. Il limite d’importo per gli accreditamenti ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili), è fissato in 5 milioni di euro, nei casi in cui l’Amministrazione regionale si avvalga del Magistrato alle acque di Venezia quale funzionario delegato per la realizzazione di opere idrauliche sul territorio regionale.

     10. [La Regione determina le tariffe per le spese di istruttoria finalizzate al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli relative agli impianti di discarica, nonché gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli relativi ai veicoli fuori uso che i soggetti richiedenti sono tenuti a versare ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e dell’articolo 14 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso)] [15].

     11. [Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

     “p bis) determinare, con regolamento, le tariffe per le spese di istruttoria finalizzata al rilascio e al rinnovo dell’autorizzazione e ai successivi controlli relative agli impianti di discarica e previste dall’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, nonché gli oneri per le prestazioni, le ispezioni e i controlli previsti dall’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.”] [16].

     12. [Le somme introitate dall’Amministrazione regionale ai sensi del comma 10 affluiscono all’unità previsionale di base 3.6.992 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, la cui denominazione è modificata con l’inserimento delle parole “Rientri di spese e” prima delle parole “Recupero di somme”, con riferimento al capitolo 127 (3.6.2) che si istituisce “per memoria” nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo III - Categoria 3.6 - con la denominazione “Rientri di spese di istruttoria e controllo per gli impianti di discarica”] [17].

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire finanziariamente, a integrazione di quanto disposto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2004, n. 3339 (Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatesi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e seguenti, a favore dei privati proprietari, al momento degli eventi alluvionali del 29 agosto 2003, anche non residenti nei comuni colpiti dall’alluvione, di beni mobili registrati distrutti o rottamati in conseguenza degli eventi stessi.

     14. Il danno è calcolato sulla base del valore del bene distrutto o rottamato desunto dai listini correnti e nei limiti di tale valore il contributo è erogato fino alla percentuale del 90 per cento a fronte delle spese di riacquisto di un bene mobile registrato da parte del medesimo danneggiato e comunque per un importo non superiore a 15.000 euro.

     15. L’attività istruttoria e di erogazione delle provvidenze di cui al comma 13 è delegata ai Comuni colpiti dall’evento alluvionale di cui al decreto dell’Assessore regionale della protezione civile - Commissario delegato del 26 settembre 2003, n. 1, e la spesa è disposta a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile). Con regolamento sono fissate le modalità procedurali e le percentuali di contribuzione per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14.

     16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 fanno carico all’unità previsionale di base 4.9.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Il saldo positivo pari a 4.518.751,96 euro, derivante dalla somma algebrica tra i maggiori e minori rientri accertati al 31 dicembre 2003 sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

 

UPB

capitolo di entrata

maggiori e minori accertamenti

 

 

 

4.3.1568

1501

–13.897,17

4.3.568

1531

–254.760,53

4.3.569

1540

428.357,13

4.3.570

1541

872.386,18

4.3.571

1542

2.476.199,70

4.3.572

1543

1.010.466,65

 

     è destinato:

     a) per la quota di 2.838.751,96 euro, per le finalità previste dall’articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell’unità previsionale di base 5.1.340.2.1612 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3278 “Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - anticipazioni alle ATER”;

     b) per la quota di 1 milione di euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a parziale copertura della spesa autorizzata per l’anno 2004, con l’articolo 3, comma 27, (Tabella C), a carico dell’unità previsionale di base 8.1.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     c) per la quota di 50.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a parziale copertura della spesa autorizzata per l’anno 2004, con l’articolo 5, comma 33, (Tabella E), a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 5396 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     d) per la quota di 130.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a copertura della spesa autorizzata per l’anno 2004 con l’articolo 7, comma 22, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.340.1.1613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     e) per la quota di 500.000 euro, in deroga al disposto di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6/2003, a copertura della spesa autorizzata per l’anno 2004 con l’articolo 5, comma 2, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [18. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica l’Amministrazione regionale, nell’assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall’uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.] [18]

     19. Per l’attuazione degli interventi previsti dal programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, di cui all’articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e all’articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), nell’ambito delle finalità del Piano Operativo Regionale (P.O.R.), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati ammessi a finanziamento con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 dicembre 2003 (Ammissione ai finanziamenti di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001 dei Piani operativi regionali, trasmessi dalle regioni, nell’ambito del programma sperimentale denominato “20.000 abitazioni in affitto”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2004, n. 123.

     20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 869.878,68 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.340.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 2995 (2.1.232.5.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - con la denominazione “Finanziamenti ai Comuni, alle ATER ed a soggetti privati per la realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”” e con lo stanziamento di 869.878,68 euro per l’anno 2004, cui si provvede con l’entrata di cui al comma 21.

     21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi a valere sull’assegnazione disposta dallo Stato per gli anni 2003 e 2004 ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della legge 388/2000, che sono accertati e riscossi sull’unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1107 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al Titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione “Acquisizione di fondi dallo Stato per l’attuazione del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”” e con lo stanziamento di 869.878,68 euro per l’anno 2004.

     22. Al “Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia” iscritto all’unità previsionale di base 5.4.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9621 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono i maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2003 pari a 655.424,91 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

     a) le maggiori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 679.276,28 euro e per 52.155,55 euro rispettivamente;

     b) le minori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 1533 e 1538 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 2.590 euro e per 72.000 euro rispettivamente;

     c) le minori entrate accertate sull’unità previsionale di base 3.6.544 del precitato stato di previsione, con riferimento al capitolo 1062 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, pari a 1.416,92 euro; conseguentemente lo stanziamento del citato capitolo 9621 è elevato di 655.424,91 euro per l’anno 2004.

     23. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52 (Disposizione di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), dopo le parole “condizioni che siano” sono aggiunte le seguenti: “essi stessi o il coniuge”.

     24. Le domande presentate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 52/1988, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità delle previsioni dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 52/1988, come modificato dal comma 23, sono fatte salve a tutti gli effetti.

     25. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi emessi nelle circostanze indicate all’articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), prima dell’entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l’avvio dell’opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell’urbanistica, dell’edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, sono annullati e gli interessati possono esercitare l’opzione contributiva prevista dall’articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 (Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976 e di altre leggi regionali di intervento), e successive modifiche, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente sugli alloggi acquistati prima della data anzidetta.

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 500.000 euro alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone al fine di migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria.

     27. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 26 sono presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa degli interventi e dei relativi preventivi di spesa. I decreti di concessione ne stabiliscono i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     28. Per le finalità previste dal comma 26, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 6.1.350.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3676 (2.1.233.3.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 350 - Servizio per le infrastrutture e vie di comunicazione - spese d’investimento, con la denominazione “Contributo straordinario alla Provincia di Udine per la realizzazione di interventi di viabilità nei comuni delle Valli del Natisone per migliorare i collegamenti con i valichi confinari di seconda categoria - ricorso al mercato finanziario -” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2004.

     29. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), limitatamente alla manutenzione straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 6.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3774 (2.1.236.3.09.20) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci - spese d’investimento - con la denominazione “Contributi a favore dell’Autorità portuale per la manutenzione delle parti comuni dell’ambito portuale - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2004 [19].

     30. All’onere complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2004, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 28 e 29 si fa fronte, con quota di pari importo della riduzione di spesa disposta con il comma 36 - Tabella D, a carico dell’unità previsionale di base 6.3.350.2.198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3868 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. All’articolo 4, comma 119, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole “nei settori della viabilità e delle infrastrutture trasportistiche” sono sostituite dalle seguenti: “nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità, delle infrastrutture di trasporto”.

     32. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 119, della legge regionale 1/2004, come modificato dal comma 31, è autorizzata la spesa di 125.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 6.4.350.1.3331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole “nel settore della viabilità e dei trasporti” sono sostituite con le seguenti: “nei settori della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”.

     33. Ai sensi dell’articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l’ulteriore spesa di complessivi 66.001,36 euro a carico dell’unità previsionale di base 6.4.350.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade accertati, per pari importo, al 31 dicembre 2003 sull’unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non iscritti in spesa.

     34. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il finanziamento di materiale rotabile sulla base di apposito accordo da assumere con Trenitalia SpA nel rispetto del disposto di cui all’articolo 3, comma 18, lettera h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), previa autorizzazione della Giunta regionale.

     35. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa complessiva di 15.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2004, di 6.665.000 euro per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.350.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 3845 (2.1.239.5.09.17) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto pubblico locale - spese d’investimento, con la denominazione “Finanziamento di materiale rotabile - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento complessivo di 15.500.000 euro, suddiviso in ragione di 2 milioni di euro per l’anno 2004, di 6.665.000 euro per l’anno 2005 e di 6.835.000 euro per l’anno 2006.

     36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 5. (Interventi in materia di istruzione, cultura e sport).

     1. E’ istituito il “Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio”, previsti ai sensi dell’articolo 7, commi 8, 9 e 10 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), nonché ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 5, della legge regionale 1/2004. Alla ripartizione del fondo tra le fattispecie indicate nel presente comma si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo prioritariamente all’eventuale esigenza di integrare le risorse destinate al soddisfacimento delle domande di cui alla legge regionale 14/1991 della quota necessaria a garantire che la misura degli interventi a favore dei soggetti ammessi ai benefici previsti da tale legge sia di entità non inferiore a quella assicurata nel precedente esercizio finanziario.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.300.1.266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5030 (1.1.152.2.12.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per l’istruzione e l’orientamento - con la denominazione “Fondo integrativo straordinario 2004 per il finanziamento degli interventi in materia di sostegno dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome e di promozione del diritto allo studio”.

     3. [Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 3/2002, l’Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di progetti speciali, anche a carattere sperimentale, in materia di prevenzione della dispersione scolastica, di integrazione e arricchimento dell’offerta formativa e di sviluppo dell’alfabetizzazione informatica nella scuola secondaria di primo grado, mediante la concessione di appositi finanziamenti alle istituzioni scolastiche della regione. La Giunta regionale definisce il programma degli interventi, sentito l’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche] [20].

     4. [Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.300.2.3001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5040 (2.1.233.3.06.04) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio per l'istruzione e l'orientamento - spese d’investimento - con la denominazione “Finanziamenti alle istituzioni scolastiche per progetti speciali di sostegno per iniziative di prevenzione della dispersione scolastica, di integrazione e arricchimento dell’offerta formativa e di sviluppo dell’alfabetizzazione informatica nella scuola secondaria di primo grado” e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2004] [21].

     5. [All’articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: “nonché per la determinazione della quota di contributi che le stesse istituzioni scolastiche possono destinare alla” sono sostituite dalle seguenti: “nonché per la determinazione della quota dello stanziamento autorizzato dal bilancio regionale che è assegnato alle istituzioni scolastiche per la”] [22].

     6. Il comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente:

     “18. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Università degli studi di Udine un contributo sulle spese per l’attivazione entro l’anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione.”.

     7. Il comma 19 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è abrogato.

     8. Gli oneri derivanti dal comma 18 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 6, fanno carico, nella misura di 60.000 euro, all’unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5091 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di 40.000 euro per l’anno 2004, intendendo corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 20, della legge regionale 1/2004; la denominazione del citato capitolo 5091 della spesa è conseguentemente sostituita con la seguente: “Contributo all’Università degli studi di Udine sulle spese per l’attivazione entro l’anno 2004 in Cividale del Friuli di corsi di laurea o laurea specialistica o scuole di specializzazione”.

     9. La Regione è autorizzata a concedere al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia un contributo straordinario di 50.000 euro per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati.

     10. La concessione del contributo di cui al comma 9 è subordinata alla conclusione di un protocollo d’intesa con la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, alla formazione, all’università e alla ricerca, al fine di concordare le linee generali per l’organizzazione dei corsi e i requisiti di accesso.

     11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5035 (1.1.158.2.06.04) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - con la denominazione “Contributo straordinario al Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca e al Consorzio per lo sviluppo del Polo universitario di Gorizia per la realizzazione di corsi di formazione tecnico superiore per diplomati e corsi di perfezionamento in osteopatia, posturologia e naturopatia per laureati”.

     12. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento delle attività sottoindicate, realizzate dalle Università degli studi della regione, dai Conservatori di musica della regione e da altri organismi pubblici di ricerca operanti nel Friuli-Venezia Giulia, mediante concessione di contributi fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile [23]:

     a) studi e ricerche intesi quali attività orientate principalmente all’ampliamento delle conoscenze nell’ambito di specifiche discipline;

     b) iniziative di divulgazione, finalizzate alla diffusione di conoscenze acquisite e alla promozione della cultura nell’ambito di specifiche discipline.

     13. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 12.

     14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2448 “Finanziamenti e contributi alle Università degli studi regionali per studi e ricerche” che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, alla funzione obiettivo n. 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 – spese correnti - con riferimento al capitolo 5827 (1.1.158.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - con la denominazione “Concorso nel finanziamento dell’attività di studio e ricerca e di iniziative di divulgazione nell’ambito di specifiche discipline realizzate dalle Università degli studi della regione” e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2004.

     15. Il comma 30 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è sostituito dal seguente:

     “30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti, associazioni o fondazioni, di cui la Regione stessa sia soggetto compartecipante, contributi decennali fino all’importo massimo previsto dal comma 32, a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi ai mutui o ad altre forme di ricorso al mercato finanziario che i predetti soggetti stipulano per l’acquisto e/o per la realizzazione di lavori di recupero funzionale e restauro di beni immobili di pregio storico, artistico e architettonico, destinati prevalentemente a sale cinematografiche.”.

     16. I soggetti che hanno presentato domanda con le modalità previste dal comma 31 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono integrare le domande stesse a seguito dell’adeguamento dei quadri economici con la previsione degli eventuali oneri di acquisto degli immobili rientranti nella fattispecie prevista dal comma 30 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 15.

     17. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 30 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004, come sostituito dal comma 15, fanno carico all’unità previsionale di base 9.4.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: “per la realizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “per l’acquisto e/o per la realizzazione”.

     18. Nel quadro della politica di promozione e sostegno delle istituzioni pubbliche di spettacolo che svolgono un ruolo primario nei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, la Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore, insieme con il Comune di Pordenone e con la Provincia di Pordenone, alla costituzione di una associazione culturale avente per finalità la gestione del rinnovato Teatro Verdi di Pordenone e a sostenerne l’attività mediante contributi ordinari annuali, il cui importo è determinato per l’arco di un triennio nell’ambito della legge finanziaria regionale. Lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale [24].

     19. L’Amministrazione regionale partecipa all’organismo di cui al comma 18, con propria quota di patrimonio sociale, entro il limite di 50.000 euro. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto dell’organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.

     20. Per le finalità previste dal comma 18, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 4404 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione “Partecipazione al fondo patrimoniale di dotazione del Teatro Verdi di Pordenone”.

     21. L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo di 50.000 euro per il completamento della stagione 2003-2004 del Teatro comunale “Giuseppe Verdi”.

     22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5358 (1.1.152.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - con la denominazione “Contributo al Comune di Gorizia per il completamento della stagione 2003-2004 del Teatro comunale “Giuseppe Verdi””e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

     23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze un contributo per l’attività istituzionale svolta nell’anno 2003.

     24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5006 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio delle attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Contributo alla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze per l’attività istituzionale svolta nell’anno 2003”.

     25. All’onere di 150.000 euro derivante dal comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 9.2.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5132 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     26. Il comma 23 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 è abrogato.

     27. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all’Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l’attività e gli oneri di funzionamento nonché per la realizzazione di attività culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e dell’articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin) [25].

     28. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa complessiva di 2.265.000 euro, suddivisa in ragione di 465.000 euro per l’anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5397 (1.1.156.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio per le attività culturali - spese correnti - con la denominazione “Finanziamento ordinario annuale all’Azienda speciale di Villa Manin per l’attività e gli oneri di funzionamento” e con lo stanziamento complessivo di 2.265.000 euro, suddiviso in ragione di 465.000 euro per l’anno 2004 e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

     29. I fondi già assegnati all’Azienda speciale di Villa Manin a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5391 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2004 di cui all’articolo 5, comma 95, della legge regionale 1/2004, possono essere utilizzati anche per le finalità di cui al comma 27.

     30. L’Amministrazione regionale verifica il corretto utilizzo dei fondi per le finalità del comma 27 e dell’articolo 5, comma 95, della legge regionale 1/2004, attraverso l’attività di vigilanza sui documenti contabili esplicata nei confronti dell’Azienda speciale di Villa Manin in applicazione della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti e organismi della Regione.

     31. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 40.000 euro all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia per opere volte al miglioramento di sale teatrali di enti locali collegati al circuito teatrale regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 9.6.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     32. [Lo stanziamento di 200.000 euro autorizzato dall’articolo 5, comma 151, Tabella E, della legge regionale 1/2004, a carico del capitolo 5575 denominato “Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena - fondi regionali” è ripartito con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996] [26].

     33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 6. (Settori produttivi).

     1. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese regionali che esercitano la pesca locale con i sistemi “circuizione” e “attrezzi da posta”, nonché dalle imprese di molluschicoltura a causa degli aggregati mucillaginosi verificatisi in Adriatico nell’anno 2004, come accertati dal Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina di Trieste. Sono escluse dal presente provvedimento le imprese autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con “turbosoffiante”, “volante” e “strascico” che hanno usufruito dei fermi biologici negli anni precedenti] [27].

     2. [Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è adottato apposito Regolamento] [28].

     3. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.1.330.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7004 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - spese di investimento - Servizio per la pesca e l’acquacoltura - con la denominazione “Contributi alle imprese ittiche per far fronte ai danni subiti dagli aggregati mucillaginosi per l’anno 2004” ] [29].

     4. Per l’attuazione degli interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici in applicazione e per le finalità di cui all’articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200 (Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici), convertito con modifiche dall’articolo 1 della legge 256/2002, le domande di finanziamento in conto interessi presentate alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna per l’anno 2002 sono finanziate nelle misure previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), attualizzando il valore degli interessi derivanti da contrazione di mutuo bancario.

     4 bis. Le modalità di cui al comma 4 si applicano anche agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel corso dell’anno 2003 e negli anni successivi [30].

     5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse già stanziate sull’unità previsionale di base 11.2.330.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7123 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 16, 17, 18, 19, 20 e 21 dell’articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), si applicano anche ai lavori pubblici di bonifica e irrigazione da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti.

     7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 11.2.330.1.485 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Università degli studi di Trieste per il prosieguo del progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali] [31].

     10. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio per le produzioni agricole. Il decreto di concessione del contributo fissa i criteri di erogazione e rendicontazione della spesa] [32].

     11. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6859 (2.1.158.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio per le produzioni agricole - spese correnti - con la denominazione “Finanziamento straordinario all’Università degli studi di Trieste per il prosieguo del progetto di ricerca sulle caratteristiche dei vini bianchi regionali” e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2004] [33].

     [12. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi nel limite massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per sostenere iniziative di educazione alimentare della popolazione promosse dagli enti locali e da istituzioni e associazioni non aventi scopo di lucro.] [34]

     [13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12 sono presentate alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa dell’iniziativa proposta e del relativo preventivo di spesa.] [35]

     [14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 12 fanno carico nella misura di 30.000 euro per l’anno 2004 all’unità previsionale di base 11.5.330.1.932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [36]

     15. Con riferimento al periodo di commercializzazione del latte bovino 2003-2004 e ai fini dell’esclusione della decadenza dalla titolarità della quota prevista dall’articolo 3 della legge 30 maggio 2003, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero-caseari), gli eventi siccitosi verificatisi nell’intero territorio regionale nel 2003 sono considerati causa di forza maggiore di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2003, n. 183.

     16. La disposizione di cui al comma 15 sostituisce la comunicazione del produttore prevista dall’articolo 4, comma 8, del predetto decreto ministeriale.

     17. Per gli adempimenti conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 15 e 16, l’Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) le eventuali spese di rettifica dati; a tal fine i criteri e le modalità sono adottati con delibera della Giunta regionale.

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 7002 (2.1.151.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 330 - Servizio per le produzioni agricole - con la denominazione “Rimborsi all’AGEA per l’aggravio delle spese per il ripristino delle quote latte decurtate” e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2004.

     19. Per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), come modificato dall’articolo 6, comma 8, lettera b), della legge regionale 14/2003, dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dall’articolo 6, comma 8, lettere c), d), e), della legge regionale 14/2003, dall’articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 22/2002, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 11.4.330.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Per le finalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13 (Provvedimenti per le produzioni vitivinicole), è autorizzata la spesa di 1.055.136,41 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per le finalità previste dagli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6615 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Per le finalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione), come da ultimo modificato dall’articolo 80, comma 1, della legge regionale 12/1998, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 15.4.330.2.2975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 6286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. [L’erogazione degli aiuti aggiuntivi del Piano di sviluppo rurale, approvato con decisione della Commissione europea del 29 settembre 2000 n. C (2000) 2902 def. e successive modifiche, è effettuata alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi criteri previsti per gli aiuti cofinanziati] [37].

     24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo un finanziamento straordinario di 203.000 euro per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione, avente l’obiettivo di avvicinare il turista alla fruizione della montagna e da attuare mediante l’ampliamento dei servizi e dell’offerta culturale, conoscitiva e promozionale dei rifugi stessi.

     25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna - Servizio per la montagna, corredata di una relazione tecnica e illustrativa, di un progetto delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.

     26. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 24 sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto del disposto di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali).

     27. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 203.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.330.1.26, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, alla funzione obiettivo n. 2, programma 2.2, rubrica n. 330, spese correnti, con riferimento al capitolo 1021 (1.1.163.2.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - Servizio per la montagna - con la denominazione Finanziamento straordinario all’Agenzia di informazione e accoglienza turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di Passo Pramollo per la realizzazione, sul territorio montano regionale, di un progetto di qualificazione e promozione dei rifugi alpini della regione e con lo stanziamento di 203.000 euro per l’anno 2004.

     28. Per le finalità previste dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 2.1.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. All’onere complessivo di 4.658.136,41 euro per l’anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 19, 20, 21, 22, 27 e 28 si fa fronte con l’entrata di cui al comma 30.

     30. In relazione all’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, Supplemento ordinario, relativa all’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative, già conferite alle stesse con il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale), nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, è iscritto lo stanziamento di 4.658.136,41 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.1540, con riferimento al capitolo 1577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. Ai fini della realizzazione e del completamento delle opere infrastrutturali programmate nell’ambito del patto territoriale della Bassa friulana l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno.

     32. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 31.

     33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.3.360.2.2318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - nella cui denominazione le parole “leggi pregresse” sono soppresse - con riferimento al capitolo 3801 (2.1.238.3.09.20) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione del comparto produttivo industriale - con la denominazione “Contributo straordinario al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell’Aussa-Corno per la realizzazione ed il completamento delle opere infrastruttrurali programmate nell’ambito del patto territoriale della Bassa friulana - ricorso al mercato finanziario” e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2004.

     34. All’onere di 400.000 euro per l’anno 2004 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 7941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell’Interacademy Medical Panel, associazione delle Accademie mediche internazionali.

     36. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per l’assegnazione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 35.

     37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.4.320.1.326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 5602 (2.1.162.2.06.30) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per l’università e la ricerca - spese correnti - con la denominazione “Contributo sulle spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della sede di Trieste dell’Interacademy Medical Panel, associazione delle Accademie mediche internazionali” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

     38. Per le finalità previste dall’articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 11/2003, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 12.5.360.2.331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 8020 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, cui si provvede con l’entrata di cui all’articolo 1, comma 16.

     39. I finanziamenti per i progetti di cui al comma 137 dell’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e successive modifiche, proposti dai Consorzi turistici di cui agli articoli 7 e 36 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, sono concessi alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, di cui all’articolo 9 della legge regionale 2/2002 e successive modifiche, competenti per territorio [38].

     40. In via transitoria, la disposizione di cui al comma 39 si applica, per l’anno 2004, anche per i finanziamenti già assegnati con provvedimento formale della Giunta regionale.

     41. Gli oneri derivanti dal comma 39 fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole “di soggetti pubblici e privati” sono sostituite dalle seguenti: “delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica”.

     42. Al comma 1 dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche, dopo le parole “Enti di ricerca di diritto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “, le Agenzie di informazione e accoglienza turistica e le società, operanti nel settore turistico, partecipate con capitale prevalente della Regione”.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell’ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli-Venezia Giulia. Le spese sono autorizzate nel limite della somma annualmente stanziata nel bilancio regionale e possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di categoria D.

     44. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse annualmente stanziate a bilancio per i fini di cui al comma 43.

     45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 31.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 8547 (2.1.148.1.08.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione “Spese per l’impianto, il funzionamento e il mantenimento della struttura e dell’ufficio di coordinamento EURES-T-EURALP operanti nel Friuli-Venezia Giulia” e con lo stanziamento di 31.000 euro per l’anno 2004.

     [46. All’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARe- RaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità), dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma:

     “10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate dallo Stato per le attività del consigliere regionale di parità. Le relative spese possono essere disposte tramite apertura di credito al consigliere regionale di parità ovvero ad un dipendente regionale di categoria D.”.] [39]

     47. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 7. (Norme intersettoriali e contabili).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     “5. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nel proprio territorio.”;

     b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     “5 bis. Per le finalità indicate al comma 1, la Regione assume altresì iniziative dirette, anche in attuazione di programmi statali, dell’Unione europea e di Organizzazioni internazionali.”.

     2. All’articolo 8, comma 2, della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     “a bis) l’Assessore preposto alle relazioni internazionali e l’Assessore preposto alle politiche della pace e della solidarietà;”;

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     “b) il Direttore del Servizio per i rapporti internazionali e l’integrazione europea ed il Direttore del Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo;”.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 1, commi 1 e 5, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.722.000 euro suddivisa in ragione di 574.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.300.2.466 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 726 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 300 - Servizio per le politiche della pace e della solidarietà e dell’associazionismo - con la denominazione “Fondo per le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e privati operanti nella regione” e con lo stanziamento complessivo di 1.722.000 euro, suddiviso in ragione di 574.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

     4. Per le finalità previste dall’articolo 1, commi 1 e 5 bis, della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 861.000 euro, suddivisa in ragione di 287.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 791 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 370 - Servizio per i rapporti internazionali - con la denominazione “Fondo per le attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale per iniziative realizzate dalla Regione nell’ambito di programmi nazionali, dell’Unione europea e delle Organizzazioni internazionali” e con lo stanziamento complessivo di 861.000 euro, suddiviso in ragione di 287.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

     5. All’onere complessivo di 2.583.000 euro, suddiviso in ragione di 861.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 derivante dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.1.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci con riferimento al capitolo 790 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.

     6. E’ assegnato un contributo straordinario di 50.000 euro alla Parrocchia del Duomo di Sacile: per metà dell’importo allo scopo di dotare la missione cattolica di Am-Timan nel Ciad di un mezzo fuoristrada e per l’importo rimanente allo scopo di attrezzare Palazzo Carli per finalità museali ed espositive.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.300.1.497 “Interventi di solidarietà” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 300 - spese correnti, con riferimento al capitolo 4520 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 300 - Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell’associazionismo - con la denominazione “Contributo straordinario alla Parrocchia del Duomo di Sacile per interventi di solidarietà e per acquisto di attrezzature” e con lo stanziamento di 50.000 euro per l’anno 2004.

     8. A far data dal suo insediamento, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Convenzione di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 12 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia), è attribuito ai suoi componenti un gettone di presenza il cui importo viene determinato con apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Sono comunque esclusi da tale beneficio i Consiglieri regionali in carica.

     9. Gli oneri derivanti dal comma 8 sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale e fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sagrado un contributo straordinario di 30.000 euro da retrocedere alla famiglia del carabiniere deceduto in Iraq a Nassiriya a compenso della perdita del contributo regionale a fondo perduto, concesso ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 (Interventi nel settore dell’edilizia abitativa), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), connesso all’acquisto della prima casa.

     11. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 10, è presentata alla Direzione provinciale dei lavori pubblici entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 3.3.340.2.494 “Interventi straordinari di edilizia residenziale” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 3283 (2.1.241.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - con la denominazione “Contributo straordinario al Comune di Sagrado da retrocedere alla famiglia del carabiniere deceduto in Iraq a Nassiriya a compenso della perdita del contributo regionale per l’abitazione”.

     13. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale), come aggiunto dall’articolo 2, primo comma, della legge regionale 38/1984, relativamente al comitato misto paritetico di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), fanno carico all’unità previsionale di base 52.3.340.1.1633 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9820 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente “Spese per i gettoni di presenza, il trattamento di missione, la partecipazione a convegni, congressi e altre iniziative particolari, dei componenti della Commissione regionale per le servitù militari, nonché compensi ai componenti del comitato misto paritetico”.

     14. Al comma 27 dell’articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), dopo la parola “attuazione” sono inserite le seguenti: “e la promozione”. Conseguentemente nell’ambito dell’unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, nella denominazione del capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi dopo la parola “attuazione” sono inserite le seguenti: “e la promozione”.

     15. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone, nell’ambito della realizzazione del progetto Enterprise-Protoint, un finanziamento forfetario pari a 300.000 euro per l’anno 2004, per l’investimento effettuato a favore del progetto Enterprise I fase, per la parte non coperta da cofinanziamento statale, e sin qui avviato nell’ambito territoriale dei comuni della provincia di Pordenone.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004, sull’autorizzazione di spesa disposta con il comma 35 - Tabella G, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.260.1.3016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 20 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare in convenzione con altre Regioni progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi, anche in collaborazione con il concessionario del servizio informatico.

     18. Le entrate derivanti dalle somme versate dai soggetti convenzionati per la realizzazione dei progetti di cui al comma 17 affluiscono sull’unità previsionale di base 3.4.14 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 280 - Servizio per il sistema informativo regionale - con la denominazione e gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 792 (3.4.4) - “Acquisizione di somme da altre regioni per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 1.050.000 euro, suddiviso in ragione di 550.000 euro per l’anno 2004 e di 500.000 euro per l’anno 2005;

     b) capitolo 793 (3.4.9) - “Acquisizione di somme dal concessionario del Servizio informatico per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 700.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per l’anno 2004, di 1.050.000 euro per l’anno 2005 e di 1 milione di euro per l’anno 2006, a carico dell’unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 190 (2.1.220.5.01.01) di nuova istituzione nella rubrica n. 280 - Servizio per il sistema informativo regionale - spese d’investimento - con la denominazione “Spese per la realizzazione di progetti di sviluppo di sistemi informatici innovativi” e con lo stanziamento complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 750.000 euro per l’anno 2004, di 1.050.000 euro per l’anno 2005 e di 1 milione di euro per l’anno 2006.

     20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte come di seguito indicato:

     a) per complessivi 1.750.000 euro, suddivisi in ragione di 650.000 euro per l’anno 2004, di 600.000 euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006, con le entrate di pari importo previste dal comma 18, lettere a) e b);

     b) per complessivi 1.050.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per l’anno 2004, di 450.000 euro per l’anno 2005 e di 500.000 euro per l’anno 2006 mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.3.280.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 180 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e per quanto disposto dall’articolo 11 della legge regionale medesima, come modificato dall’articolo 4, comma 50, della legge regionale 1/2004, l’Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ed agli istituti bancari con lo stesso convenzionati un rimborso forfetario, I.V.A. compresa, per gli adempimenti e le funzioni affidate.

     22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l’anno 2004 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.340.1.1613 “Spese per l’attuazione degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 – rubrica n. 340 - spese correnti, con riferimento al capitolo 3258 (1.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio per l’edilizia residenziale - con la denominazione “Rimborso forfetario a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ed agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate” e con lo stanziamento di 130.000 euro per l’anno 2004.

     23. [Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli in forma esclusivamente informatizzata, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, anche in deroga alla vigente normativa contabile] [40].

     24. La modulistica necessaria al Tesoriere regionale per le operazioni di riscossione delle entrate e per la gestione dei depositi di terzi, definitivi e provvisori, preventivamente approvata dalla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie, non è soggetta a vidimazione.

     25. Nel caso previsto dal comma 24 il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di tesoreria di cui alla legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia), è modificato mediante scambio di corrispondenza fra la Regione e il Tesoriere.

     26. Al comma 52 dell’articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 22, della legge regionale 20/2002, le parole “convegni e iniziative” sono sostituite dalle seguenti: “convegni, iniziative” e, in fine al primo periodo, sono aggiunte le seguenti: “, nonché per minute spese di rappresentanza”. Conseguentemente nell’ambito delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, la denominazione dei capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, è modificata con l’aggiunta in fine delle parole “, nonché per minute spese di rappresentanza”:

 

UPB/capitolo

UPB/capitolo

UPB/capitolo

 

 

 

52.3.220.1.525/610

52.3.200.1.924/304

52.3.210.1.1639/431

52.2.250.1.474/9827

52.3.230.1.1615/4104

52.3.240.1.1642/9826

52.3.270.1.1644/1515

52.3.260.1.1637/68

52.3.260.1.1646/589

52.3.310.1.1619/4720

52.3.280.1.1640/595

52.3.300.1.475/9828

52.3.340.1.1633/9831

52.3.320.1.1621/9829

52.3.330.1.1624/9830

52.3.370.1.479/9834

52.3.350.1.1636/9832

52.3.360.1.476/9833

 

     27. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), le parole “unità previsionale di base 3.3.330.1.339” sono sostituite dalle seguenti: “unità previsionale di base 3.3.330.1.399”.

     28. Il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l’anno 2004, è rettificato come di seguito indicato:

     a) capitolo 1700 dell’entrata da 2.3.2 a 2.3.1;

     b) capitoli 5571 e 5575 della spesa da 1.1.190.2.12.32 a 1.1.162.2.06.06;

     c) capitolo 752 della spesa da 2.1.142.2.12.32 a 2.1.163.2.12.32;

     d) capitolo 2202 della spesa da 2.1.220.3.08.32 a 2.1.142.2.08.32;

     e) capitolo 6410 della spesa da 2.1.210.3.01.01 a 2.1.210.3.10.10.

     29. I seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ed al bilancio per l’anno 2004, sono spostati all’unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata ovvero della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 come di seguito indicato:

     a) capitoli di entrata 325, 328, 754 e 1396 da U.P.B. 2.3.439 a U.P.B. 2.3.474;

     b) capitolo di spesa 724 da U.P.B 3.1.300.2.466 a U.P.B 3.1.370.2.1030;

     c) capitoli di spesa 2433 e 2466 da U.P.B. 4.3.340.2.2322 a U.P.B. 4.3.340.2.2323;

     d) capitoli di spesa 3291 e 3308 da U.P.B. 5.1.340.1.799 a U.P.B. 5.1.340.1.779;

     e) capitoli di spesa 2211 e 2213 da U.P.B. 4.1.340.2.2212 a U.P.B. 4.1.340.2.2213;

     f) capitolo 1518 della spesa da U.P.B. 53.1.270.1.1518 a U.P.B. 52.3.270.1.670.

     30. Nelle seguenti unità previsionali di base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) U.P.B. 2.3.1309 di entrata: nella denominazione, in fine, sono aggiunte le seguenti: “- interventi di parte corrente”;

     b) U.P.B. 4.1.340.2.2500 di spesa: il codice è rettificato in 4.1.340.1.2500;

     c) U.P.B. 11.4.330.2.1001 di spesa: nella denominazione le parole “fitosanitarie e delle epizoozie” sono soppresse;

     d) U.P.B. 11.5.330.2.2021 di spesa: la denominazione è sostituita dalla seguente: “Programmi interregionali - interventi di parte capitale”;

     e) U.P.B. 52.3.240.1.1642 di spesa: nella denominazione le parole “Direzione regionale dello sviluppo, della programmazione e per l’auditing” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale sviluppo e programmazione”.

     31. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 900 e 901 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci sopraccitati sono inseriti nell’elenco n. 3 “Spese di funzionamento” annesso al documento tecnico medesimo.

     32. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, agli addetti di segreteria dei Presidenti delle Commissioni consiliari è consentito di effettuare lavoro straordinario entro il limite annuale di cui all’articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

     33. Dopo il comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), è inserito il seguente:

     “3 bis. A fronte di specifiche e motivate richieste, può essere disposta l’assegnazione temporanea di un ulteriore addetto di categoria equivalente a quella del personale delle segreterie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis, qualora il personale assegnato risulti temporaneamente impossibilitato a esercitare le proprie funzioni.”.

     34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 e al comma 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 8/2000, come aggiunto dal comma 33, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

     b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

     35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati “di nuova istituzione” con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione “modifica di denominazione”.

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 3 - Tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall’articolo 1, comma 3 - Tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli 1, comma 5 - Tabella A3 - e dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 agosto 2004, n. 33.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 29 settembre 2004, n. 39.

[3] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[4] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[5] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 15 aprile 2005, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[7] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[9] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[10] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[11] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 132 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11.

[12] Comma inserito dall’art. 21 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25.

[13] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[14] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[15] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[16] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[17] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.

[18] Comma abrogato dall’art. 14 della L.R. 18 agosto 2005, n. 23.

[19] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5, comma 24, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[20] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005 e abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[24] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[25] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[26] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26.

[27] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[28] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[29] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[30] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[31] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[32] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[33] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[35] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[36] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[37] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[38] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 18 luglio 2005, n. 15.

[39] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[40] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.