§ 3.16.40 – L.R. 9 agosto 2005, n. 18.
Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:09/08/2005
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Programmazione regionale in materia di lavoro)
Art. 4.  (Clausola valutativa).
Art. 5.  (Commissione regionale per il lavoro).
Art. 5 bis.  (Concertazione sociale)
Art. 6.  (Comitato di coordinamento interistituzionale).
Art. 7.  (Funzioni delle Province).
Art. 8.  (Commissioni provinciali per il lavoro).
Art. 9.  (Agenzia regionale del lavoro).
Art. 10.  (Organi).
Art. 11.  (Direttore).
Art. 12.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 13.  (Personale).
Art. 14.  (Dotazioni finanziarie e patrimoniali).
Art. 15.  (Controllo e vigilanza).
Art. 16.  (Consigliera o Consigliere regionale di parità).
Art. 17.  (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale).
Art. 18.  (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta)
Art. 19.  (Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità
Art. 20.  (Rinvio).
Art. 21 ante.  (Rete regionale del lavoro)
Art. 21.  (Servizi pubblici per l'impiego regionali)
Art. 22.  (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni).
Art. 23.  (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione).
Art. 24.  (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro).
Art. 25.  (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati).
Art. 26.  (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l’impiego).
Art. 27.  (Orientamento)
Art. 28.  (Sistema informativo regionale lavoro)
Art. 28 bis.  (Osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 29.  (Finalità e destinatari)
Art. 30.  (Promozione dell’occupazione).
Art. 31.  (Promozione di nuove attività imprenditoriali).
Art. 32.  (Lavoro in cooperativa).
Art. 33.  (Promozione della stabilità occupazionale).
Art. 33 bis.  (Misure fiscali)
Art. 34.  (Politiche per il prolungamento della vita attiva).
Art. 35.  (Interventi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003).
Art. 35 bis.  (Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)
Art. 36.  (Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Art. 37.  (Compiti della Regione).
Art. 38.  (Servizi del collocamento mirato)
Art. 38 bis.  (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili)
Art. 39.  (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)
Art. 40.  (Validazione delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
Art. 41.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 41/1996).
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 41/1996).
Art. 43.  (Integrazioni alla legge regionale 41/1996).
Art. 44.  (Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista).
Art. 45.  (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali).
Art. 46.  (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale)
Art. 47.  (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale)
Art. 48.  (Interventi).
Art. 49.  (Parità di genere).
Art. 50.  (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa)
Art. 51.  (Responsabilità sociale dell’impresa).
Art. 51 bis.  (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari)
Art. 51 ter.  (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi)
Art. 52.  (Finalità e interventi).
Art. 53.  (Contrasto al lavoro sommerso e irregolare).
Art. 54.  (Sicurezza sul lavoro).
Art. 55.  (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi).
Art. 56.  (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro).
Art. 56 bis.  (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)
Art. 57.  (Internazionalizzazione del mercato del lavoro).
Art. 57 bis.  (Sostegno al lavoro frontaliero)
Art. 58.  (Apposizione del visto e approvazione dei progetti formativi).
Art. 59.  (Inserimento lavorativo e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri).
Art. 60.  (Formazione e politiche del lavoro).
Art. 61.  (Aspetti formativi del contratto di apprendistato)
Art. 62.  (Principi comuni in materia di apprendistato).
Art. 63.  (Tirocini)
Art. 64.  (Forme di sostegno al credito dei lavoratori).
Art. 65.  (Interventi per il sostegno al reddito)
Art. 66.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7/2005).
Art. 67.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7/2005).
Art. 68.  (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 7/2005).
Art. 69.  (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7/2005).
Art. 70.  (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7/2005).
Art. 71.  (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7/2005).
Art. 72.  (Potere sostitutivo).
Art. 73.  (Beni mobili e immobili).
Art. 74.  (Personale).
Art. 75.  (Trattamento dei dati personali).
Art. 76.  (Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano).
Art. 77.  (Norme comuni per la concessioni degli incentivi).
Art. 77 bis.  (Collegi di conciliazione e arbitrato)
Art. 77 ter.  (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali)
Art. 78.  (Abrogazioni).
Art. 79.  (Norme transitorie).
Art. 80.  (Norme finanziarie).


§ 3.16.40 – L.R. 9 agosto 2005, n. 18. [1]

Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

(B.U. 12 agosto 2005, n. 32 – S.S. n. 16).

 

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE

 

CAPO I

Principi, finalità, funzioni e programmazione

 

Art. 1. (Principi e finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua interventi volti a promuovere l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro per favorire la crescita economica e sociale della comunità e promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

     2. La presente legge riforma, in coerenza con i principi stabiliti dalla Costituzione e con gli obiettivi e i principi dell’Unione europea, l’assetto istituzionale della Regione in materia di lavoro e disciplina il sistema regionale per i servizi all’impiego, per l’occupazione e la tutela del lavoro, gli interventi in materia di politica del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in conformità ai principi della legislazione statale.

     3. L’azione della Regione, da realizzarsi anche attraverso la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei territori e delle comunità e con la collaborazione degli attori pubblici e privati, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) promuovere lo sviluppo occupazionale, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;

     b) favorire la stabilità del lavoro, riducendo le forme di lavoro precario;

     c) rafforzare la coesione e l’integrazione sociale;

     d) qualificare le competenze professionali per favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale, attraverso la valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;

     e) promuovere l’adattabilità, l’occupabilità e l’imprenditorialità delle persone nel mercato del lavoro;

     f) favorire l’integrazione tra le politiche attive del lavoro, quelle della formazione, dell’istruzione e dell’orientamento e le politiche sociali;

     g) costruire un efficiente sistema di servizi per l’impiego, in grado di favorire il rapido e puntuale incontro tra domanda e offerta di lavoro e i processi di mobilità professionale;

     h) promuovere l’inserimento, il reinserimento e la permanenza nel lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree di disabilità e svantaggio;

     i) promuovere le pari opportunità e superare le discriminazioni fra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nelle retribuzioni, nonché nello sviluppo professionale e di carriera;

     j) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro, di famiglia, di vita e di cura, anche con lo scopo di accrescere la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro;

     j bis) promuovere l'inserimento lavorativo delle donne in situazioni di disagio determinate da molestie morali psicofisiche sui luoghi di lavoro o da violenze;

     k) promuovere forme di tutela e ammortizzatori sociali rivolti in particolare alle fasce più deboli del mercato del lavoro;

     l) favorire, in coerenza con l’evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori;

     m) promuovere misure di sostegno alle imprese che attuano concrete azioni per l’incremento dell’occupazione sul territorio regionale;

     m bis) promuovere azioni rivolte all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone inattive [2].

     4. Le funzioni previste dalla presente legge sono esercitate privilegiando il metodo della concertazione sociale e istituzionale e l’attuazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione). [3]

     1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;

b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;

b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali [4];

c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:

1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;

2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

3) [la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista] [5];

4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);

5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile, l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) [6];

10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;

11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione). [7]

     1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

     a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, monitoraggio, controllo e vigilanza;

     b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l’Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

     c) ogni altra funzione che richiede l’esercizio unitario a livello regionale.

     2. Rientrano, in particolare, nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), i seguenti compiti:

     a) la programmazione, progettazione e gestione relativamente ad assegnazioni statali e comunitarie;

     b) la gestione dell’Osservatorio del mercato regionale del lavoro;

     c) la progettazione, realizzazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro (SIRL) e del nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;

     d) l’esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

     e) la composizione delle vertenze collettive di lavoro a livello regionale, anche nell’ambito delle procedure di mobilità, ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

     f) l’indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali a livello regionale per la valutazione della rappresentatività;

     g) l’avviamento a selezione, interprovinciale o regionale, presso le pubbliche amministrazioni;

     h) la concessione dei nulla osta per l’avviamento dei lavoratori italiani all’estero e l’iscrizione nella relativa lista;

     i) le autorizzazioni ai soggetti formativi privati, che promuovono tirocini;

     j) gli adempimenti di propria competenza relativi all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

     k) l’iscrizione nella sezione regionale dell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell’albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);

     l) l’accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi al lavoro e la tenuta del relativo elenco regionale;

     m) l’autorizzazione a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;

     n) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

     o) gli adempimenti connessi alla realizzazione degli interventi di ricollocazione lavorativa dei dirigenti previsti dall’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), nonché ogni altro adempimento connesso all’erogazione di incentivi previsti dalla normativa nazionale, la cui disciplina sia attribuita alle Regioni;

     p) gli adempimenti in materia di lavoro previsti dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

 

     Art. 3. (Programmazione regionale in materia di lavoro) [8]

     1. La Regione definisce con cadenza triennale il programma generale in materia di politica del lavoro.

     2. Il programma generale è elaborato sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale e in raccordo con la programmazione regionale, in particolare con quella in materia di formazione e orientamento. Esso definisce, in particolare:

     a) le priorità strategiche e gli obiettivi delle azioni da intraprendere;

     b) le tipologie di beneficiari cui collegare le misure regionali di politica del lavoro;

     c) le tipologie di interventi da attuare con riferimento alle priorità e agli obiettivi individuati.

     3. Il programma generale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 e previa concertazione con le parti sociali di cui all'articolo 5 bis, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

     4. Il programma generale è pubblicato sul sito della Regione.

 

     Art. 4. (Clausola valutativa).

     1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione annuale da parte dell’Amministrazione regionale.

     2. In particolare gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal programma generale di cui all’articolo 3 [9].

     3. La valutazione annuale è presentata alla Commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l’aggiornamento del programma generale [10].

 

     Art. 5. (Commissione regionale per il lavoro).

     1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

     2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sulla programmazione generale di cui all'articolo 3 e sui regolamenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi [11].

     2 bis. La Commissione regionale approva altresì i progetti relativi ai contratti di formazione e lavoro, con riferimento all'ambito residuale dell'istituto relativo alle pubbliche amministrazioni [12].

     3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

     a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

     b) [gli Assessori competenti in materia di lavoro di ciascuna Provincia] [13];

     c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

     d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

     d bis) un rappresentante delle libere professioni designato congiuntamente dalla Consulta regionale delle professioni e dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previste rispettivamente agli articoli 2 e 5 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) [14];

     e) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità [15];

     f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), come inserito dall’articolo 43, comma 1, della presente legge;

     g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);

     h) un rappresentante designato dall’ANCI del Friuli Venezia Giulia.

     4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

     5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     6. La Commissione regionale si riunisce almeno due volte all’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni [16].

     7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente [17].

     8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa di cui al capo VII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), o un suo delegato. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 2 bis alle sedute partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della pubblica amministrazione che presenta il progetto formativo, ai fini della sua illustrazione alla Commissione. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile [18].

     9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. La partecipazione alle sedute della Commissione regionale avviene a titolo gratuito [19].

 

     Art. 5 bis. (Concertazione sociale) [20]

     1. Allo scopo di favorire una più ampia consultazione e partecipazione alle tematiche concernenti le politiche regionali in materia di lavoro, anche in relazione agli interventi regionali in materia di politiche attive del lavoro, l'Amministrazione regionale promuove la concertazione con le parti sociali e con gli enti e le categorie interessate e può sottoporre a essi atti di carattere generale o provvedimenti attuativi.

     2. I temi e le modalità di svolgimento della concertazione sono definiti dal protocollo di concertazione.

 

     Art. 6. (Comitato di coordinamento interistituzionale). [21]

     1. Al fine di garantire l’efficace coordinamento tra Regione e Province in tema di politica del lavoro, orientamento, formazione e monitoraggio del mercato del lavoro è istituito il Comitato di coordinamento interistituzionale, di seguito denominato Comitato.

     2. In particolare il Comitato costituisce la sede in cui si definiscono le intese rispetto alle competenze attribuite alle Province ed esprime parere obbligatorio rispetto alle funzioni di regolamentazione nelle materie attribuite alle Province ai sensi dell’articolo 7.

     3. Il Comitato è composto dall’Assessore regionale competente in materia di lavoro, che lo presiede, e dagli Assessori provinciali competenti in materia di lavoro.

     4. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due Assessori provinciali.

     5. Alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, possono partecipare gli Assessori regionali competenti in materia di istruzione, attività produttive, salute e protezione sociale, al fine di favorire l’integrazione tra i rispettivi indirizzi di politica regionale, nonché altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

     6. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

     7. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro tecnici di coordinamento tra uffici della Regione e delle Province ed eventuali altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile, sia per assicurare l’attuazione di quanto stabilito dal Comitato stesso sia per esigenze di raccordo tra gli uffici su temi specifici, con obbligo periodico di relazione al Comitato medesimo.

     8. Il coordinamento dei gruppi di lavoro è svolto dal rappresentante della Regione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente.

 

     Art. 7. (Funzioni delle Province). [22]

     1. Le Province, in conformità al Programma triennale e agli indirizzi della Regione, esercitano funzioni e compiti in materia di:

     a) politica attiva del lavoro;

     b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all’impiego;

     c) conciliazione delle controversie di lavoro;

     d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), e successive modifiche;

     e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

     f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro locale.

     2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per l’attuazione delle politiche del lavoro, le Province adottano programmi annuali integrati con gli altri strumenti di programmazione territoriale in materia sociale, educativa e formativa.

     3. Le Province promuovono la costruzione di reti di servizio con i soggetti pubblici e privati che operano nel loro territorio.

     4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Programma triennale, la Regione individua con Regolamento forme e modalità di sostegno all’esercizio da parte delle Province delle funzioni e dei compiti nelle materie di cui al comma 1, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti ai medesimi compiti e funzioni.

 

     Art. 8. (Commissioni provinciali per il lavoro). [23]

     1. Presso le Province sono istituite le Commissioni provinciali per il lavoro, di seguito denominate Commissioni provinciali.

     2. Le Commissioni provinciali sono costituite dalle Province, che ne determinano le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

     3. La composizione delle Commissioni provinciali deve comunque prevedere:

     a) una rappresentanza paritetica delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello provinciale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) il consigliere provinciale di parità di cui all’articolo 18;

     c) rappresentanti di categorie e di associazioni di tutela dei disabili.

 

CAPO II

Agenzia regionale del lavoro [24]

 

     Art. 9. (Agenzia regionale del lavoro). [25]

     1. È istituita l’Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia, con sede in Trieste.

     2. L’Agenzia è un ente funzionale della Regione, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale e svolge le seguenti funzioni:

     a) assistenza tecnica all'Assessore e alla Direzione centrale competenti in materia di lavoro a supporto dello svolgimento delle funzioni e compiti in materia di programmazione regionale e gestione delle politiche regionali del lavoro e dell'esercizio delle funzioni e compiti di cui alla presente legge [26];

     b) monitoraggio e supporto alla valutazione dell’efficacia delle politiche in materia di lavoro, promuovendo l’innovazione nei due settori [27];

     c) osservazione del mercato del lavoro, con funzione di analisi del medesimo, monitoraggio delle attività svolte dalla Regione e dalle Province e predisposizione del rapporto annuale sull’occupazione nel territorio regionale;

     d) [progettazione e gestione del Sistema informativo regionale lavoro e del relativo collegamento con la Borsa nazionale continua del lavoro] [28];

     e) assistenza tecnica alle Province, nell’ambito delle materie di propria competenza, nel campo delle politiche del lavoro;

     f) attività di supporto nella realizzazione e gestione di progetti complessi a livello regionale e interprovinciale, in attuazione della presente legge, da realizzarsi anche in collaborazione con altre Regioni o Stati;

     g) ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata dalla Giunta regionale.

     2 bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, l'Agenzia regionale del lavoro accede ai dati del Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 28 [29].

     3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e di studio connesse allo svolgimento delle proprie funzioni l’Agenzia può stipulare convenzioni con Università degli studi, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati. Per la medesima finalità l’Agenzia può stipulare contratti di diritto privato con esperti.

     4. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di politica del lavoro, designati con decreto del Direttore dell'Agenzia su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, per lo svolgimento delle attività di osservazione del mercato del lavoro, di monitoraggio e valutazione degli interventi di politica del lavoro, nonchè per la predisposizione del rapporto annuale sull'occupazione nel territorio regionale [30].

     5. Con il decreto di cui al comma 4 è stabilito l’ammontare del gettone di presenza, tenuto conto dell’importanza dei lavori e della qualificazione professionale dei componenti del Comitato scientifico.

 

     Art. 10. (Organi). [31]

     1. Sono organi dell’Agenzia:

     a) il Direttore;

     b) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 11. (Direttore). [32]

     1. Il Direttore è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo dell’Agenzia. All’atto della nomina del Direttore la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all’Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza o impedimento.

     2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa e del raggiungimento degli obiettivi per la stessa previsti dal Programma triennale, nonché della gestione dell’Agenzia.

     3. Il Direttore provvede alla gestione dell’Agenzia e in particolare:

     a) all’adozione dei bilanci di previsione pluriennale e annuale e del conto consuntivo;

     b) all’adozione del Regolamento di organizzazione;

     c) alla definizione e adozione dei programmi di intervento;

     d) alla gestione del personale, compresa la definizione e adozione della pianta organica e la stipula dei relativi contratti;

     e) alla redazione di una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti;

     f) alla stipulazione e all’approvazione di contratti e convenzioni;

     g) allo svolgimento di ogni altro incarico ad esso attribuito dalla Giunta regionale.

     4. Il rapporto di lavoro del Direttore dell’Agenzia è regolato dal contratto di diritto privato, come disciplinato dal Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

 

     Art. 12. (Collegio dei revisori dei conti). [33]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

     2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione.

     3. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

     4. Per l’espletamento della propria attività al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un’indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

     5. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 

     Art. 13. (Personale). [34]

     1. Il personale dell’Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

     2. Al fine di acquisire le elevate professionalità e le specifiche competenze, non previste nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione regionale, necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, l'Agenzia procede all'assunzione di personale proprio con profilo di ricercatore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato cui si applica il CCNL del personale del comparto delle istituzioni degli enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, nel limite delle previsioni della pianta organica [35].

     2 bis. Per il reclutamento del personale di cui al comma 2, l'Agenzia provvede all'espletamento di procedure concorsuali, previa approvazione del bando da parte della Giunta regionale [36].

 

     Art. 14. (Dotazioni finanziarie e patrimoniali). [37]

     1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:

     a) il fondo di dotazione, la cui misura viene stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

     b) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, associazioni e privati;

     c) qualunque altro introito concernente la gestione e la finalità dell’Agenzia.

     2. L’Amministrazione regionale mette a disposizione dell’Agenzia i beni immobili e mobili necessari per il funzionamento degli uffici.

 

     Art. 15. (Controllo e vigilanza). [38]

     1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

     a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo;

     b) il Regolamento di organizzazione e la pianta organica, e le loro modifiche;

     c) i programmi di intervento.

     2. Ai fini del controllo gli atti di cui al comma 1 sono inviati entro dieci giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di lavoro, che ne cura l’istruttoria anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia.

     3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che sia intervenuta l’approvazione o il diniego, gli atti diventano esecutivi.

     4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l’esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     5. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell’Agenzia.

 

CAPO III

Consigliere e consiglieri di parità [39]

 

     Art. 16. (Consigliera o Consigliere regionale di parità). [40]

     1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), e all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di lavoro.

     2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

     3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.

     4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.

     5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & Sviluppolmpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009, nonché alla concertazione regionale.

 

     Art. 17. (Sede, dotazione organica e assegnazione di personale). [41]

     1. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

     2. L’ufficio della Consigliera o del Consigliere regionale di parità è funzionalmente autonomo. Gli obiettivi e l’attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.

     3. La Regione fornisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità personale appartenente al ruolo unico regionale e le attrezzature necessarie. L’assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o sentito il Consigliere di parità, con precedenza ai soggetti in possesso di competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità.

     4. Alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità viene riconosciuta un’indennità mensile di carica determinata con il provvedimento di nomina, su proposta dell’Assessore competente. Per le missioni svolte nell’esercizio delle proprie funzioni alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.

 

     Art. 18. (Consigliera o Consigliere di parità di area vasta) [42]

     1. La Regione, previa designazione da parte del Consiglio delle Autonomie locali, nomina le Consigliere e i Consiglieri di parità di area vasta in ciascuno degli ambiti territoriali di riferimento degli Enti di decentramento regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli enti di decentramento regionale).

     2. Alle Consigliere e ai Consiglieri di parità di area vasta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 3 e 4.

     3. Alla Consigliera o al Consigliere di parità di area vasta è riconosciuta un'indennità mensile di carica determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, nonché il rimborso delle spese per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni.

     4. Gli Enti di decentramento regionale forniscono alle Consigliere e ai Consiglieri di parità il personale e le attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 19. (Rete regionale delle consigliere e dei consiglieri di parità [43]).

     1. [Il Fondo regionale per l’attività dei consiglieri di parità è costituito dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 198/2006] [44].

     2. [La Giunta regionale, sentito il consigliere di parità, provvede a fissare i criteri e le modalità di ripartizione delle somme attribuite dallo Stato agli uffici dei consiglieri di parità della Regione medesima e delle Province. Con Regolamento regionale, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti altresì termini e modalità per la gestione delle risorse assegnate al consigliere regionale di parità] [45].

     3. Al fine di rafforzare le funzioni dei consiglieri di parità, di accrescere l’efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienza e buone prassi, è istituita la rete regionale dei consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere regionale di parità [46].

     4. [La rete regionale si riunisce almeno tre volte all’anno, secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale, in conformità al decreto legislativo 198/2006] [47].

 

     Art. 20. (Rinvio).

     1. Per tutto quanto non previsto dal presente capo trova applicazione, ove compatibile, il decreto legislativo 198/2006 [48].

 

TITOLO II

SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

 

CAPO I

Sistema regionale dei servizi per l’impiego

 

     Art. 21 ante. (Rete regionale del lavoro) [49]

     1. La Regione valorizza lo sviluppo di una moderna rete di servizi per il mercato del lavoro, favorendone la crescita, l'integrazione e la specializzazione, allo scopo, in particolare di:

     a) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso l'integrazione tra operatori pubblici e privati del territorio;

     b) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità;

     b bis) promuovere, nell'attuazione degli interventi di politica attiva del lavoro, il raccordo tra i vari soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale, quali, in particolare, associazioni sindacali e di categoria, patronati, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, enti pubblici competenti in materia, ordini professionali, enti di formazione e istituzioni scolastiche, con la finalità di valorizzare e integrare la filiera dei servizi destinati alle persone e alle imprese.

     1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b bis), l'Amministrazione regionale può promuovere la sottoscrizione di specifici protocolli di intesa per favorire la concreta attuazione degli interventi anche con la collaborazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa.

 

     Art. 21. (Servizi pubblici per l'impiego regionali) [50]

     1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro attraverso i Servizi pubblici per l'impiego regionali assicura i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla normativa dello Stato nei confronti dei lavoratori e delle imprese.

     2. Nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali operano le strutture denominate Centri per l'Impiego di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), quale elemento imprescindibile del raccordo tra i lavoratori e i datori di lavoro.

     3. I Servizi pubblici per l'impiego regionali promuovono e assicurano altresì l'attuazione del principio di condizionalità nel rapporto tra politiche attive e politiche passive del lavoro, in conformità con quanto previsto in materia dalla normativa dello Stato.

     4. I Servizi pubblici per l'impiego regionali provvedono altresì a:

     a) supportare l'Osservatorio di cui all'articolo 28 bis nella individuazione dei fabbisogni formativi emergenti dal tessuto economico regionale;

     b) orientare, in collaborazione con il Servizio regionale per l'orientamento permanente di cui alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), i lavoratori, i giovani e le famiglie a scegliere le opportunità di studio e di carriera più coerenti con le competenze e le aspirazioni personali e in rapporto ai fabbisogni di cui alla lettera a);

     c) favorire interventi volti a ricollocare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali o comunque in situazione di difficoltà occupazionale anche attraverso la proposta di interventi di formazione volti all'acquisizione di competenze sia specialistiche che trasversali, aumentandone in tal modo il potenziale di occupabilità;

     d) promuovere la nascita e lo sviluppo di servizi specialistici, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, fortemente interconnessi con il sistema economico regionale;

     e) promuovere e sostenere la più ampia integrazione tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e sanitari e i servizi educativi al fine di favorire, in particolare, l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità sociale;

     f) promuovere la conoscenza delle misure regionali e nazionali che favoriscono la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare, in collaborazione con il Servizio regionale competente in materia di conciliazione;

     g) rafforzare la competitività e la propensione all'innovazione delle imprese regionali attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione del capitale umano quale elemento decisivo di crescita;

     h) sostenere lo sviluppo delle filiere produttive, delle reti d'impresa e dei distretti industriali e terziari, anche attraverso il contributo della bilateralità, promuovendo l'accesso congiunto da parte delle imprese ai servizi pubblici;

     i) erogare servizi di mediazione culturale per lavoratori stranieri, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate).

     5. I Servizi pubblici per l'impiego regionali partecipano alla rete per apprendimento e l'orientamento permanente, condividendone finalità e obiettivi, e in tale ambito collaborano con il Servizio regionale per l'orientamento permanente e le strutture regionali competenti in materia di formazione di cui alla legge regionale 27/2017 per assicurare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2.

     6. L'articolazione dei Servizi pubblici per l'impiego regionali è definita con deliberazione della Giunta regionale.

     7. L'istituzione, la soppressione e la determinazione delle circoscrizioni territoriali di riferimento dei Centri per l'Impiego e delle altre strutture territoriali in cui si articolano i Servizi pubblici per l'impiego regionali sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 22. (Avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni).

     1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con Regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo.

     2. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), per le assunzioni da effettuare ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 165/2001, formulano richiesta di avviamento a selezione al Centro per l’impiego competente per territorio.

     3. [In caso di assunzioni a tempo indeterminato, qualora l’ambito territoriale del soggetto richiedente comprenda un territorio sul quale insistono più Centri per l’impiego della stessa Provincia o di Province diverse, la richiesta di cui al comma 2 è rivolta, rispettivamente, alla Provincia interessata o alla Regione, per la redazione della graduatoria unica integrata] [51].

     4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 possono procedere autonomamente all’individuazione del personale da avviare a selezione nel rispetto e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento di cui al comma 1.

     5. [Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 5/2005 dopo le parole: «a concorsi» sono aggiunte le seguenti: «e a selezioni»] [52].

 

     Art. 23. (Autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, di ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione).

     1. La Regione, ai sensi dell’articolo 6, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), determina con Regolamento le modalità e i criteri per l’autorizzazione dei soggetti che intendono svolgere esclusivamente nel territorio regionale le attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale, nonché per l’eventuale sospensione e revoca dell’autorizzazione stessa.

     2. La Regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli estremi delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 24. (Accreditamento per la fornitura di servizi al lavoro).

     1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro l’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, come individuati dal comma 3.

     2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 costituisce requisito preliminare per poter ottenere l’affidamento, con atto successivo e distinto, da parte della Regione, del compito di svolgere servizi al lavoro, come definiti dal comma 3 [53].

     3. Sono servizi al lavoro le attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro, nonché le ulteriori attività individuate ai sensi del comma 4.

     4. La Giunta regionale, sentite le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative, definisce tramite regolamento [54]:

     a) le procedure per l’accreditamento;

     b) i requisiti minimi per l’accreditamento relativi alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento;

     c) le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti ai fini della revoca;

     d) le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti accreditati;

     e) i criteri di misurazione dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati;

     f) le tipologie dei servizi al lavoro per le quali è necessario l’accreditamento;

     g) gli standard essenziali di erogazione dei servizi al lavoro;

     h) gli strumenti negoziali con cui possono essere affidati servizi al lavoro.

     4 bis. Il regolamento di cui al comma 4 è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva della Giunta regionale [55].

     5. Ai fini della concessione dell’accreditamento, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere.

     6. I soggetti accreditati svolgono i propri servizi senza oneri per i lavoratori.

     7. La mancata applicazione degli accordi di cui al comma 5 determina la revoca dell’accreditamento.

 

     Art. 25. (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati).

     1. La Regione può affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri [56]:

     a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità [57];

     b) [motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare] [58];

     c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti [59];

     d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all’articolo 28.

     2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, all’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

     2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati [60].

     2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis [61].

 

     Art. 25. (Criteri di cooperazione tra servizi pubblici e privati). [62]

     1. La Regione e le Province possono affidare ai soggetti accreditati lo svolgimento di servizi al lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) ricorso al soggetto privato in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità [63];

     b) [motivata impossibilità del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare] [64];

     c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione e alle Province le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti;

     d) obbligo per i soggetti affidatari di interconnettersi alla Borsa continua nazionale del lavoro, attraverso il nodo regionale, e con il Sistema informativo regionale lavoro di cui all’articolo 28.

     2. I soggetti accreditati o autorizzati non possono svolgere gli adempimenti amministrativi relativi alla certificazione dello stato di disoccupazione, al collocamento mirato dei soggetti disabili, al ricevimento e alla gestione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, all’avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni.

     2 bis. La Regione, nell'ambito di iniziative finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo realizzate in collaborazione, può altresì sostenere lo svolgimento di attività di accompagnamento al lavoro realizzate da soggetti accreditati [65].

     2 ter. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 2 bis [66].

 

     Art. 26. (Criteri e modalità di gestione del sistema regionale dei servizi per l’impiego).

     1. I Centri per l'Impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi nell’ambito del sistema regionale dei servizi per l’impiego devono fornire le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e imprese, che ad essi si rivolgono, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell’inserimento lavorativo [67].

     2. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate, la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa dello Stato in materia di livelli essenziali delle prestazioni, disciplina, sentita la Commissione regionale per il lavoro, gli standard essenziali di servizio cui devono attenersi i servizi regionali per il lavoro [68].

     3. Con Regolamento regionale sono definiti , anche con riferimento agli adempimenti in materia di stato di disoccupazione di cui al capo II del decreto legislativo 150/2015, gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata [69].

     3 bis. I servizi competenti, nella fase di definizione dei contenuti del patto personalizzato con i soggetti tenuti alla sua sottoscrizione, nelle attività di orientamento realizzate nei loro confronti, nonché nell'attuazione dei percorsi di collocazione e ricollocazione previsti nel patto stesso, tengono conto in via prioritaria dei percorsi formativi e delle offerte di lavoro connesse ai profili professionali per cui vi è maggiore ed effettiva richiesta nel contesto territoriale [70].

     4. La Regione cura azioni di monitoraggio dei servizi erogati dal sistema regionale dei servizi per l’impiego al fine di qualificarne l’azione, di valorizzarne l’efficacia e l’efficienza e di verificare il rispetto dei principi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 27. (Orientamento) [71]

     1. La Regione promuove l'orientamento permanente delle persone per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi di transizione e crescita professionale, alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.

     2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di orientamento, disciplina gli standard essenziali dei servizi di orientamento.

     4. Mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale la Regione definisce gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente.

 

     Art. 28. (Sistema informativo regionale lavoro) [72]

     1. La Regione assicura l'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro attraverso lo strumento informativo denominato Sistema informativo regionale lavoro che opera nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR) e si raccorda con il Sistema informativo regionale della formazione e dell'orientamento permanente di cui all'articolo 34 della legge regionale 27/2017 .

     2. Il Sistema informativo regionale lavoro è collegato in cooperazione applicativa con i sistemi informativi nazionali, regionali ed europei e costituisce lo strumento per la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro a servizio dei cittadini e delle imprese della regione.

     3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

     a) svolge l'attività di progettazione, gestione ed evoluzione del Sistema informativo regionale lavoro, sviluppando in particolare l'erogazione di servizi e la messa a disposizione di informazioni a cittadini e imprese in linea con l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione;

     b) assicura il collegamento del Sistema informativo regionale del lavoro con i sistemi informativi nazionali e regionali sulla base del principio della cooperazione applicativa;

     c) cura la cooperazione con il portale informativo della rete europea dei servizi all'impiego EURES (EURopean Employment Services) e con i sistemi di altri Stati.

     4. Per garantire l'efficace funzionamento dei collegamenti di cui al comma 3, la Direzione centrale competente in materia di lavoro, in stretto raccordo con la Direzione centrale competente in materia di sistemi informativi:

     a) organizza il monitoraggio e la verifica della qualità delle informazioni immesse, dei sistemi di classificazione delle stesse, propone le semplificazioni amministrative utili per elevare la qualità delle informazioni gestite e distribuite, monitora la corretta imputazione dei dati, l'omogeneità delle definizioni e delle classificazioni e il loro aggiornamento continuo;

     b) organizza la formazione continua del personale.

     5. Il Sistema informativo regionale lavoro assicura l'interconnessione e lo scambio informativo tra i soggetti e le strutture operanti nel settore del lavoro e quelli operanti nel settore della formazione professionale e dell'orientamento permanente.

     6. I dati trattati nel Sistema informativo regionale lavoro, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono essere messi a disposizione dei soggetti della rete regionale dei servizi per l'impiego, della rete regionale per la formazione e l'orientamento permanente e del sistema scolastico al fine di erogare a persone e imprese i servizi previsti dalla normativa regionale e nazionale e anche a fini di studio e ricerca.

 

     Art. 28 bis. (Osservatorio regionale del mercato del lavoro) [73]

     1. La Regione provvede ad attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 27/2017 , anche con proiezioni utili alla definizione delle strategie.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro operante presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro.

     3. L'Osservatorio nell'ambito della propria attività può avvalersi di esperti per la realizzazione di indagini e ricerche in ambiti specifici.

     4. L'Osservatorio, in collaborazione con i servizi competenti in materia di collocamento mirato, effettua con cadenza almeno annuale una rilevazione dei dati relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

     5. L'Osservatorio, con cadenza trimestrale, fornisce ai componenti della Commissione regionale per il lavoro i dati sull'andamento del mercato del lavoro regionale per lo svolgimento dei compiti a essa assegnati.

 

TITOLO III

POLITICHE ATTIVE E TUTELA DEL LAVORO

 

CAPO I

Promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali

 

     Art. 29. (Finalità e destinatari) [74]

     1. La Regione sostiene l'assunzione, la stabilizzazione occupazionale, lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e l'inserimento in qualità di soci-lavoratori di cooperative di:

     a) soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46;

     b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, individuati con regolamento regionale;

     c) donne, con l'obiettivo di favorirne la partecipazione paritaria al mercato del lavoro.

     2. La Regione promuove lo sviluppo dell'imprenditoria quale fattore di crescita socio-economica e territoriale.

     3. La Regione sostiene le imprese che promuovono la crescita e la stabilizzazione dell'occupazione.

 

     Art. 30. (Promozione dell’occupazione).

     1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi alle imprese e ai loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata che realizzino sul territorio regionale iniziative volte a favorire l’assunzione o la stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1 [75].

     2. Gli incentivi sono concessi per assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e anche per sostenere significativi incrementi dell'organico aziendale. Per necessità specifiche, legate anche al fronteggiamento di particolari criticità del mercato del lavoro regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale, gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni a tempo determinato di almeno tre mesi, anche a tempo parziale [76].

     2 bis. La Regione promuove l'inserimento lavorativo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale anche tramite il sostegno a iniziative di lavoro di pubblica utilità realizzate da Amministrazioni pubbliche [77].

     2 ter. La Regione sostiene percorsi, condivisi fra le parti, finalizzati alla realizzazione di incrementi degli organici aziendali, anche tramite la stipulazione di contratti di espansione [78].

 

     Art. 31. (Promozione di nuove attività imprenditoriali).

     1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi finalizzati alla costituzione o all’acquisizione di una partecipazione prevalente da parte dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, in nuove imprese aventi sede operativa nel territorio della regione, con particolare riferimento alle spese di investimento, all’acquisizione di beni e servizi di consulenza e alla partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale [79].

 

     Art. 32. (Lavoro in cooperativa).

     1. In attuazione delle disposizioni del presente capo, sono concessi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, incentivi per favorire l’inserimento dei soggetti di cui all’articolo 29, comma 1, in qualità di soci-lavoratori di cooperative iscritte nel Registro regionale ovvero nell'Albo nazionale delle cooperative, purché l’inserimento avvenga nel rispetto della contrattazione collettiva, come prevista all'articolo 77, comma 3, lettera a) [80].

 

     Art. 33. (Promozione della stabilità occupazionale).

     1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento, che prevedono, in particolare [81]:

     a) la realizzazione da parte dei Centri per l’impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato o precario, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l’informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro [82];

     b) l’accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

     c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

     2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

     3. Con Regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

     3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

     a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età e delle donne;

     b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c) [83].

 

     Art. 33 bis. (Misure fiscali) [84]

     1. La Regione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 2014, n. 129 (Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di tributi erariali), può prevedere, in sede di approvazione della legge di stabilità, agevolazioni di natura fiscale quali riduzione di aliquote o deduzione dalle basi imponibili con riferimento a tributi il cui gettito è integralmente attribuito alla Regione nelle seguenti ipotesi:

     a) per il perseguimento delle finalità e nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 30, 32 e 33, per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori e con riferimento a specifiche forme contrattuali;

     b) per il sostegno di misure che siano state oggetto di contratti e accordi collettivi nazionali, aziendali o territoriali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ), finalizzate all'arricchimento del sistema del benessere organizzativo dei lavoratori.

 

     Art. 34. (Politiche per il prolungamento della vita attiva).

     1. La Regione, al fine di favorire il prolungamento della vita attiva degli anziani, promuove azioni sperimentali di sistema che prevedono il concorso delle seguenti misure:

     a) incentivi al prolungamento della vita attiva;

     b) sostegni mirati al reinserimento al lavoro;

     c) formazione professionale specifica e mirata che consenta di adeguare le competenze dei soggetti interessati o che favorisca il passaggio generazionale delle competenze tra i lavoratori [85].

 

     Art. 35. (Interventi ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003).

     1. Le Agenzie per il lavoro autorizzate, che intendono operare ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 276/2003 mediante l’utilizzo di risorse pubbliche regionali o mediante forme di raccordo e sostegno della Regione, sono tenute a rispettare le seguenti condizioni:

     a) ottenimento dell’accreditamento dalla Regione ai sensi della presente legge;

     b) stipula di una convenzione, sulla base di un modello approvato con deliberazione della Giunta regionale;

     c) integrale rispetto, da parte delle imprese utilizzatrici, degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

     d) obbligo di svolgere gli interventi formativi in favore di tutti i lavoratori coinvolti;

     e) rispetto delle prescrizioni individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 [86].

     2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, individua:

     a) gli standard minimi dei piani di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro e degli interventi formativi che devono essere erogati;

     b) i requisiti professionali dei tutor aziendali;

     c) le procedure per la verifica della conformità alla vigente normativa statale e regionale dei percorsi di reinserimento lavorativo effettuati;

     d) i criteri per la definizione della congruità dell’offerta lavorativa da parte del soggetto svantaggiato, anche in relazione alla condizione di svantaggio personale o familiare del lavoratore;

     e) le cause che legittimano il rifiuto dell’offerta lavorativa da parte del soggetto, senza che lo stesso incorra nella decadenza di indennità o diritti [87].

 

     Art. 35 bis. (Sostegno e promozione di iniziative ed eventi) [88]

     1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

     a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

     b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

     c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

     2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

     3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.

 

CAPO II

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità [89]

 

     Art. 36. (Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità [90]).

     1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l’inserimento, l’integrazione lavorativa e l’autoimprenditorialità attraverso i servizi per l’impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi [91].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità [92];

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro [93].

     3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore [94].

     3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

     a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999 ;

     b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

     c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

     d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

     e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999 ;

     f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

     g) [i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999] [95];

     h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

     i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale [96].

 

     Art. 37. (Compiti della Regione). [97]

     1. Al fine di garantire omogeneità e assicurare pari opportunità sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte delle persone disabili, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

     a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all’articolo 11 della legge 68/1999;

     b) gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali di cui all’articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l’integrazione lavorativa;

     c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui all’articolo 36, comma 2, nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

     d) i requisiti professionali degli operatori per l’inserimento lavorativo e i relativi percorsi formativi;

     e) le modalità di ripartizione tra le Province delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 della legge 68/1999 e delle somme stanziate dalla Regione per l’integrazione dei Fondi provinciali di cui all’articolo 39, comma 2, lettera d).

     2. Con Regolamento regionale sono definiti:

     a) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

     b) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all’articolo 13 della legge 68/1999;

     c) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all’articolo 5, comma 7, della legge 68/1999.

 

     Art. 38. (Servizi del collocamento mirato) [98]

     1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999 , provvedono:

     a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

     b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

     c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

     d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

     2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

 

     Art. 38 bis. (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili) [99]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 36, è istituito il Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale.

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 39. (Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità) [100]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

     2. Il Fondo è alimentato:

     a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

     b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;

     c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

d) da somme stanziate dalla Regione.

     3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:

     a) interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

     b) progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;

     c) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999 [101].

     3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva [102].

 

     Art. 40. (Validazione delle convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità [103]).

     1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 [104].

     2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare [105]:

     a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

     b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d’obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni [106];

     c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;

     d) le procedure per l’individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro [107].

 

     Art. 41. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 41/1996).

     1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 41/1996 le parole: «con riguardo, fra l’altro, alla promozione delle iniziative previste dall’articolo 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17» sono soppresse.

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 41/1996).

     1. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituita dalla seguente:

     «i) attività volte a sostenere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa.».

     2. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 41/1996 è sostituito dal seguente:

     «7. Le attività di cui al comma 1, lettera i), sono disciplinate dagli articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater della presente legge e dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. La Regione finanzia gli enti gestori del Servizio di integrazione lavorativa, individuati secondo le modalità di cui all’articolo 14 bis, comma 3.».

 

     Art. 43. (Integrazioni alla legge regionale 41/1996).

     1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 41/1996 è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Consulta regionale delle associazioni dei disabili).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la Consulta regionale delle associazioni dei disabili quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

     2. La Consulta formula pareri nell’ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

     a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;

     b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

     c) promozione dell’inserimento lavorativo;

     d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;

     e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

     f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

     3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell’adeguatezza delle prestazioni sanitarie.

     4. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3.

     5. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo annuo nella misura massima di 25.000 euro per le spese di funzionamento.

     6. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 5, la Consulta presenta alla Direzione centrale della salute e protezione sociale entro il 31 marzo di ogni anno apposita istanza corredata di una relazione sull’attività prevista nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.».

     2. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 41/1996 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 14 bis. (Servizi di integrazione lavorativa).

     1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l’inclusione sociale delle persone disabili attraverso l’utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all’integrazione lavorativa.

     2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con le Province e i loro servizi per l’impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall’articolo 14 ter.

     3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.

     Art. 14 ter. (Percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa e progetti per l’inserimento).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l’utilizzo di progetti inerenti:

     a) percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

     b) l’inserimento socio-lavorativo rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente l’inserimento a pieno titolo nella realtà lavorativa, ma rende comunque praticabile il mantenimento nell’ambiente di lavoro.

     2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all’articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

     3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), che prevedono periodi di permanenza in normali luoghi di lavoro, spetta un incentivo pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.

     4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un assegno di incentivazione pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.

     5. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all’ente cui fa capo il Servizio per l’integrazione lavorativa.

     6. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l’uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto dalla propria abitazione al luogo di lavoro, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.

     Art. 14 quater. (Modalità contributive e di rendicontazione).

     1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono gli interventi, gli enti cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis trasmettono alla Direzione centrale della salute e protezione sociale apposita istanza di finanziamento corredata di un programma triennale degli interventi soggetto ad aggiornamento annuale.

     2. Il programma contiene l’indicazione dei progetti proposti e il relativo preventivo di spesa.

     3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all’approvazione della Giunta regionale che provvede sulla loro base al riparto annuale dei finanziamenti disponibili su proposta dell’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

     4. L’erogazione viene disposta ogni anno in via anticipata fino all’intero ammontare dei finanziamenti.

     5. I beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’erogazione.

     6. I relativi rendiconti, contenenti l’elenco dei beneficiari e delle spese sostenute in attuazione degli interventi programmati, devono essere presentati entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.».

 

     Art. 44. (Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista).

     1. La Commissione regionale per l’esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

     a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente [108].

     1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento [109].

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

 

CAPO III

Previsione e gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

 

     Art. 45. (Azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali).

     1. La Regione, con il concorso delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

     a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;

     b) affrontare e ridurre l’impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;

     c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;

     d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale [110].

     2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

     a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con le parti sociali comprendente l'individuazione dei criteri e degli indicatori mirati all'osservazione delle gravi difficoltà occupazionali a livello settoriale, territoriale o aziendale;

     b) svolge, per il tramite dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base dei criteri e degli indicatori di cui alla lettera a) [111].

     3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

 

     Art. 46. (Procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale) [112]

     1. Anche a seguito di segnalazioni a opera delle parti sociali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione sociale nei seguenti casi:

     a) in presenza di una situazione di difficoltà occupazionale riguardante, nel suo complesso, uno specifico settore produttivo o uno specifico territorio in ambito regionale;

     b) in presenza di una situazione di criticità aziendale che, per il possibile impatto negativo tenuto conto anche delle ricadute sull'indotto, configura una situazione di difficoltà occupazionale rilevante a livello regionale.

     2. In sede di concertazione sociale viene accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale, anche sulla base delle risultanze illustrate dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

     3. A seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara la situazione di grave difficoltà occupazionale e promuove la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

     4. La dichiarazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 3, ha efficacia per un periodo di 12 mesi, prorogabile secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.

     5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo ovvero con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione totale o parziale di attività.

     6. Nei casi di cui al comma 5 non trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4, nonché l'articolo 47.

     7. Ai lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito delle situazioni di cui al comma 5 trovano applicazione tutti gli interventi di politica attiva del lavoro per il fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale previsti dalla vigente normativa regionale, anche a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo.

 

     Art. 47. (Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale) [113]

     1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

     a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

     b) i progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei servizi pubblici per l'impiego;

     c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale;

     d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

     2. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

     3. Il Piano di cui al comma 2 ha efficacia per un periodo di dodici mesi, prorogabile secondo la procedura di cui al comma medesimo.

 

     Art. 48. (Interventi). [114]

     1. Anche al fine di perseguire la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), per agevolare il reinserimento lavorativo di soggetti, residenti sul territorio regionale e non rientranti fra i beneficiari dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 150/2015, che siano disoccupati o a rischio di disoccupazione a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46, l'Amministrazione regionale promuove misure di accompagnamento intensivo alla ricollocazione.

     2. Le misure di cui al comma 1 sono realizzate anche in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi dell'articolo 24, il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti.

     3. Con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la concertazione sociale, sono individuate una o più situazioni di crisi aziendale sul territorio regionale nel cui bacino occupazionale sono identificati i soggetti da ricollocare, nell'ambito dei beneficiari di cui al comma 3.

 

CAPO IV

Pari opportunità e qualità del lavoro [115]

 

     Art. 49. (Parità di genere). [116]

     1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento delle parti sociali, degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera, alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali e per il superamento del divario retributivo di genere [117].

     2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.

     2 bis. La Regione nella propria programmazione sostiene azioni per la riduzione del divario salariale e il raggiungimento di una reale parità retributiva tra uomini e donne, e in particolare promuove:

     a) azioni per favorire l'emersione e la trasparenza dei dati relativi ai livelli di retribuzione anche mediante pubblicizzazione e diffusione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 198/2006 ;

     b) progetti di sensibilizzazione sulla parità retributiva e di adozione delle migliori pratiche in materia;

     c) azioni di orientamento e formazione volte a contrastare stereotipi e ad accrescere la partecipazione delle ragazze a percorsi scolastici e accademici in discipline scientifico-tecnologiche e a rafforzare le loro competenze tecniche e digitali;

     d) introduzione della parità retributiva come criterio premiante per l'assegnazione di contributi e incentivi alle imprese [118].

 

     Art. 50. (Benessere dei lavoratori e innovazione organizzativa) [119]

     1. La Regione promuove la realizzazione nei luoghi di lavoro di iniziative finalizzate al benessere dei lavoratori e al rafforzamento dei livelli di salute e sicurezza e favorisce i processi di innovazione organizzativa e l'attuazione di forme di lavoro agile che contribuiscano a elevare la qualità e la sicurezza della vita lavorativa, favorendone la conciliazione con i tempi e le esigenze di vita familiare.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, ferme restando le iniziative di cui all'articolo 33 bis, può concedere, anche ricorrendo a risorse dell'Unione europea, incentivi alle imprese per l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro finalizzati a promuovere il benessere organizzativo anche utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie informative, fra cui il lavoro agile, i piani aziendali di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi e di potenziamento delle dotazioni informatiche. La Regione può altresì concedere incentivi alle imprese che, singolarmente oppure in sinergia con altre imprese e realtà pubbliche o private del territorio, sviluppano una offerta di servizi a favore dei propri lavoratori e a favore della comunità.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove altresì azioni di informazione e formazione rivolte a imprese, lavoratori e parti sociali.

     4. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 28 bis, promuove attività di studio e valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative di promozione del benessere aziendale attuate sul territorio regionale, nonché dei loro effetti.

 

     Art. 51. (Responsabilità sociale dell’impresa).

     1. La Regione promuove l’adozione del bilancio sociale, la certificazione etica e la diffusione dei principi della responsabilità sociale dell’impresa, quali strumenti utili a garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità delle condizioni di lavoro [120].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene iniziative imprenditoriali finalizzate al miglioramento della qualità della salute, della sicurezza, del lavoro e delle relazioni industriali e all'ampliamento delle forme di partecipazione dei lavoratori all'impresa, così come le attività volte a tutelare le condizioni ambientali, a favorire la parità di genere e le esigenze di conciliazione di vita lavorativa e familiare [121].

     2 bis. La Regione promuove altresì la diffusione e lo scambio di buone prassi e la realizzazione di iniziative di premialità e di certificazione di azioni socialmente responsabili, anche attraverso le procedure di concertazione sociale di cui all'articolo 5 bis [122].

 

Capo IV bis [123]

Misure di sostegno alla condivisione delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra tempi di vita familiare e impegni lavorativi

 

     Art. 51 bis. (Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari) [124]

     1. La Regione pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:

     a) sviluppo di servizi educativi per l'infanzia e di cura per la persona e la famiglia, da realizzarsi nell'ambito delle norme regionali in materia di politiche familiari e di politiche sociali;

     b) attivazione di specifici servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori;

     c) promozione di piani, aziendali e territoriali, e di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario di lavoro, il telelavoro, il lavoro agile e lo sviluppo di servizi alla famiglia, anche a livello aziendale;

     d) azioni positive per favorire l'utilizzo dei congedi parentali previsti dalla normativa nazionale in materia, in particolare dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e per favorire la condivisione delle responsabilità familiari;

     e) misure di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro al lavoro dopo un'assenza per la fruizione di congedi di maternità, paternità e parentali o a seguito di un periodo di cura o di malattia propria o di un familiare;

     f) azioni di supporto e di formazione alle lavoratrici e ai lavoratori, realizzate anche mediante il ricorso a risorse dell'Unione europea, per la conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di cura familiare di minori o delle persone non autosufficienti con essi conviventi.

 

     Art. 51 ter. (Servizi per il supporto alla conciliazione tra responsabilità familiari e impegni lavorativi) [125]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 51 bis, comma 1, lettera b), la Regione attiva, nell'ambito dei Servizi pubblici regionali per il lavoro, servizi di incontro domanda e offerta di lavoro per le figure professionali di assistenza familiare e di consulenza a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori con la finalità di:

     a) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito dell'assistenza familiare per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;

     b) favorire la veicolazione di informazioni in merito a:

     1) fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;

     2) normativa e contrattualistica inerente il lavoro domestico;

     3) accesso ai servizi del territorio e disponibilità di eventuali incentivi o benefici nazionali o regionali in materia;

     c) promuovere la qualità del lavoro domestico, anche attraverso percorsi formativi e di acquisizione di competenze professionali.

     2. I servizi operano in raccordo con i servizi sociali dei Comuni, con le strutture del sistema sanitario regionale competenti e con gli istituti di patronato del territorio.

     3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i servizi possono rapportarsi con la Consigliera o il Consigliere di parità regionale e di area vasta per lo scambio di informazioni e buone prassi.

 

CAPO V

Contrasto del lavoro sommerso e irregolare e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

 

     Art. 52. (Finalità e interventi).

     1. La Regione, al fine di accrescere il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare:

     a) promuove forme di collaborazione e azione sinergica con gli organi periferici competenti dell’Amministrazione centrale dello Stato;

     b) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento degli altri soggetti interessati a livello regionale;

     c) favorisce la realizzazione di iniziative e progetti, concertati con i soggetti interessati, le parti sociali e gli enti bilaterali, finalizzati ad attuare gli obiettivi di cui al presente articolo;

     d) sostiene le nuove lauree specialistiche in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;

     e) sviluppa progetti volti alla conoscenza dei diritti dei lavoratori relativamente alle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

     2. Gli atti di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1, lettera b), sono emanati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di salute, previa concertazione con le parti sociali, sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 56.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Università degli studi di Trieste e di Udine convenzioni per la realizzazione di iniziative formative finalizzate a promuovere la cultura della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

     4. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere iniziative concordate tra le parti sociali utili a una più efficace azione di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e a promuovere campagne di informazione che accrescano la cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

     Art. 53. (Contrasto al lavoro sommerso e irregolare).

     1. L’Assessore regionale competente in materia di lavoro e l’Assessore regionale competente in materia di protezione sociale, in accordo con il Comitato di cui all’articolo 6, promuovono protocolli d’intesa con le articolazioni regionali dell’INPS, dell'Ispettorato del lavoro e dell’INAIL e con ogni altro soggetto competente, al fine di scambiare ogni informazione utile a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, concordare linee di intervento e diffondere la cultura del lavoro regolare, sentite le parti sociali e il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 56 [126].

 

     Art. 54. (Sicurezza sul lavoro). [127]

          1. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di salute, il Piano regionale della prevenzione, di durata quinquennale, in cui vengono indicati obiettivi specifici e cronoprogramma delle attività dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari, anche tenendo conto delle eventuali indicazioni emerse nell'ambito della concertazione di cui all'articolo 52, comma 2, e del parere del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 56. Gli obiettivi, i requisiti e i criteri oggetto della valutazione sono declinati nel "Documento per la valutazione" del Piano, contestualmente approvato.

     2. Sono garantite ai servizi di prevenzione e di sicurezza negli ambienti di lavoro le dotazioni organiche minime approvate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è attribuita alla Direzione centrale compente in materia di salute, che ne riferisce gli esiti agli Assessori regionali competenti in materia di salute e di lavoro e al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 56. La Direzione centrale competente trasmette annualmente alla Direzione operativa del Centro nazionale della prevenzione e il controllo delle malattie idonea documentazione sulle attività svolte.

 

     Art. 55. (Criteri e modalità per la concessione degli incentivi).

     1. I criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al presente capo sono determinati con Regolamento regionale, emanato su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di salute, sulla base delle indicazioni emerse nell’ambito della concertazione di cui all’articolo 52, comma 2, e sentito il Comitato di coordinamento di cui all’articolo 56.

 

     Art. 56. (Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro).

     1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di salute il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998, il quale svolge, in particolare, i seguenti compiti:

     a) coordina le iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro sommerso e irregolare;

     b) svolge attività di supporto nei confronti degli organi tecnici di vigilanza anche attraverso l’attività di interpello, al fine di garantire uniformità e omogeneità degli interventi a livello regionale;

     c) riceve dalla Direzione centrale competente in materia di salute, con cadenza almeno biennale, il rapporto sull'andamento del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ottenuto anche dall'elaborazione dei dati disponibili nel database Flussi Informativi INAIL-Regioni;

     d) formula, anche sulla base di un monitoraggio della situazione, indicazioni per una corretta formulazione dei documenti aziendali di valutazione dei rischi [128].

     2. [Per la stesura del rapporto di cui al comma 1, lettera c), l’Agenzia regionale della sanità si avvale dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari] [129].

 

     Art. 56 bis. (Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro) [130]

     1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

     2. La Regione istituisce il Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

     3. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, approvato previo parere della competente Commissione consiliare, i destinatari, i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi di cui al comma 1.

     4. L’applicazione del Fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dall’1 gennaio 2007.

 

TITOLO IV

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO

 

CAPO I

Internazionalizzazione del mercato del lavoro

 

     Art. 57. (Internazionalizzazione del mercato del lavoro). [131]

     1. La Regione favorisce lo sviluppo delle relazioni in materia di lavoro con le Regioni e gli Stati vicini, in particolare con gli altri paesi dell'Unione europea e dell'area balcanica, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione, la circolazione dei lavoratori, lo scambio delle esperienze, la collaborazione in materia di lavoro, di formazione e di sicurezza sociale.

     2. La Regione incentiva attraverso la rete EURES (EURopean Employment Services) la mobilità professionale in Europa, nonché la collaborazione con i servizi per l'impiego degli altri paesi dell'Unione europea e dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di libero scambio con l'Unione europea al fine di favorire l'analisi dei rispettivi mercati del lavoro, della legislazione e dei sistemi amministrativi in materia di lavoro e lo scambio di buone prassi.

     3. La Regione attua ogni iniziativa utile a favorire il rispetto della legalità e della sicurezza nei rapporti economici e di lavoro, con particolare riferimento ai rapporti con gli Stati vicini.

 

     Art. 57 bis. (Sostegno al lavoro frontaliero) [132]

     1. La Regione sostiene l'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per il supporto alla mobilità professionale, alla difesa e alla promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori frontalieri e promuove azioni volte a favorire il supporto ai lavoratori frontalieri così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea e ai datori di lavoro che operano nell'area frontaliera.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede alle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di Paesi membri dell'Unione europea finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale. Con regolamento regionale sono fissati i criteri e le modalità di concessione del finanziamento.

 

     Art. 58. (Apposizione del visto e approvazione dei progetti formativi). [133]

     [1. Dopo il comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 5/2005 è inserito il seguente:

     «5 bis. La Regione provvede all’apposizione del visto e all’approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, secondo le modalità stabilite con Regolamento regionale.».]

 

     Art. 59. (Inserimento lavorativo e gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri). [134]

     [1. All’articolo 26 della legge regionale 5/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole «ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politiche attive del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), e successive modifiche» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18».

     b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di cittadini stranieri assegnate dallo Stato e per la presentazione delle domande di autorizzazione sono definite con Regolamento regionale.».]

 

TITOLO V

LAVORO E FORMAZIONE

 

CAPO I

Lavoro e formazione

 

     Art. 60. (Formazione e politiche del lavoro).

     1. La Regione favorisce l’integrazione fra le politiche del lavoro e quelle del sistema formativo inteso nelle sue diverse componenti della scuola, della formazione professionale e dell’Università e individua gli strumenti per il loro raccordo [135].

     2. Il sistema formativo regionale promuove l’incremento del tasso di conoscenza della comunità a tutti i livelli come fattore di crescita economica e di integrazione e promuove la qualità delle risorse umane come fattore strategico dell’innovazione e della competitività dell’economia regionale.

     3. La Regione sostiene con percorsi formativi personalizzati le persone sul mercato del lavoro e, in particolare, promuove e incentiva:

     a) interventi di formazione finalizzati a favorire l’inserimento, il reinserimento nel mercato del lavoro di inoccupati, disoccupati, persone a rischio di disoccupazione, soggetti svantaggiati e a rischio di esclusione;

     b) interventi formativi rivolti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

     c) interventi di formazione tesi a rafforzare l’adattabilità dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e di formazione permanente secondo una logica di apprendimento lungo l’arco della vita;

     d) interventi di formazione tesi ad acquisire nuove capacità professionali rispetto a quelle non più richieste dal mercato del lavoro.

     4. La Regione riconosce la centralità delle imprese quali luoghi formativi sostenendone e incentivandone il ruolo attivo nella definizione e attuazione dei percorsi di formazione professionale. Il sistema produttivo regionale può supportare la partecipazione alla formazione di persone prive di occupazione mediante la realizzazione di azioni di accompagnamento quali, in particolare, il sostegno alla frequenza dei partecipanti privi di occupazione o forme di sostegno alla mobilità per raggiungere le sedi di erogazione delle iniziative formative [136].

     4 bis. Al fine di incrementare la competitività del tessuto produttivo regionale con l'inserimento di capitale umano ad alto valore aggiunto, l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa in raccordo con la Direzione regionale competente in materia di lavoro e formazione e con l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, promuove interventi volti alla scoperta del tessuto produttivo regionale e alla diffusione delle opportunità legate a percorsi di inserimento occupazionale nelle imprese regionali prioritariamente rivolte agli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito per l'accesso alle borse di studio regionali [137].

 

     Art. 61. (Aspetti formativi del contratto di apprendistato) [138]

     1. La Regione promuove un'offerta stabile di formazione rivolta a lavoratori assunti con contratto di apprendistato anche al fine di favorirne e incrementarne l'occupabilità.

     2. La Regione, sentite le parti sociali, disciplina le modalità di erogazione dell'offerta formativa di propria competenza rivolta agli apprendisti.

 

     Art. 62. (Principi comuni in materia di apprendistato). [139]

     [1. L’organizzazione delle attività formative per gli apprendisti tiene conto dei seguenti principi:

     a) la formazione formale deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile; la formazione formale è finalizzata all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e non alla produzione di beni e servizi e si svolge in un ambiente distinto da quello finalizzato prioritariamente alla produzione di beni o servizi;

     b) la formazione formale deve essere effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all’interno dell’impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa individuati dalla Regione, secondo l’articolazione definita, in concorso con le parti sociali, in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi;

     c) il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento nella formazione non formale dell’apprendista e indica gli obiettivi formativi in termini di competenze richieste;

     d) nelle aziende artigiane e nelle piccole imprese fino a quindici dipendenti il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dal datore di lavoro;

     e) il piano formativo individuale deve essere elaborato in coerenza con i profili formativi stabiliti dalla Regione, tenendo conto delle competenze possedute dall’apprendista;

     f) il tutor aziendale supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale e viene formato a tale ruolo attraverso percorsi formativi di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione e a quella eventualmente aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva, finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime, quali:

     1) la conoscenza del contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;

     2) la comprensione delle funzioni del tutor e degli elementi di contrattualistica di settore o aziendale in materia di formazione;

     3) la gestione dell’accoglienza e dell’inserimento degli apprendisti in azienda, nonché delle relazioni con i soggetti esterni all’azienda;

     4) la capacità di contribuire alla definizione del piano formativo individuale, di pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.]

 

     Art. 63. (Tirocini) [140]

     1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini presso i datori di lavoro pubblici e privati.

     2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo [141].

     2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi:

a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;

b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;

c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;

d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale [142].

     2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi:

a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;

b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;

c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista [143].

     2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente [144].

     2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi [145].

     2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone [146].

     2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali [147].

     2 octies. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione [148].

     3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.

 

TITOLO VI

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO AL CREDITO E AL REDDITO

 

CAPO I

Interventi per il sostegno al credito e al reddito

 

     Art. 64. (Forme di sostegno al credito dei lavoratori).

     1. La Regione sostiene l’accesso al credito da parte di lavoratori subordinati privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficoltà individuate con Regolamento, sentita la Commissione regionale per il lavoro, nonché da parte di collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato residenti nel territorio regionale.

     2. La Regione individua e istituisce, con propria norma, sentite le parti sociali, gli strumenti più idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 tramite l’istituzione di un Fondo di garanzia o il sostegno a forme mutualistiche di garanzia.

 

     Art. 65. (Interventi per il sostegno al reddito) [149]

     1. La Regione promuove un utilizzo degli ammortizzatori sociali informato all'attuazione del principio di condizionalità fra politiche attive e politiche passive del lavoro [150].

     2. La Regione supporta gli interventi attuati dagli enti bilaterali in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

     3. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo, quale strumento privilegiato e condiviso fra le parti di gestione delle eccedenze di personale.

     4. La Regione promuove e sostiene strumenti di anticipazione ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale, nelle ipotesi in cui l'anticipazione non possa essere garantita dal datore di lavoro.

 

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7/2005

 

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 7/2005

 

     Art. 66. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 7/2005).

     1. All’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l’informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalla seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;

     b) al comma 2, lettera c), le parole: «all’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di cui all’articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale)» sono sostituite dalle seguenti: «all’Agenzia regionale del lavoro di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 - (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)».

 

     Art. 67. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 7/2005).

     1. All’articolo 4 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole: «La Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 2 quater della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale)» sono sostituite dalla seguenti: «La Commissione regionale per il lavoro, di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18»;

     b) ai commi 2 e 3 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;

     c) nella rubrica le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione regionale per il lavoro».

 

     Art. 68. (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 7/2005).

     1. L’articolo 5 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5. (Funzioni dell’Agenzia regionale del lavoro).

     1. L’Agenzia regionale del lavoro di cui all’articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 svolge, in base agli indirizzi forniti dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.

     2. L’Agenzia regionale del lavoro, altresì:

     a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

     b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di Ascolto e dai Punti di Ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro;

     c) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.

     3. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, l’Agenzia può avvalersi dell’apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i Punti di Ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell’ambiente di lavoro.».

 

     Art. 69. (Modifica all’articolo 6 della legge regionale 7/2005).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7/2005 le parole: «al direttore» è sostituita dalle seguenti: «alla Direzione».

 

     Art. 70. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 7/2005).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7/2005 le parole: «Osservatorio regionale sul mercato del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale del lavoro».

 

     Art. 71. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 7/2005).

     1. All’articolo 8 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 le parole: «Commissione regionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalla seguenti: «Commissione regionale per il lavoro»;

     b) al comma 4 le parole: «dell’articolo 3 della legge regionale 20/2003, come integrato dall’articolo 5,» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 5».

 

TITOLO VIII

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

CAPO I

Norme finali e transitorie

 

     Art. 72. (Potere sostitutivo).

     1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro e previa diffida, adotta i provvedimenti, anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.

 

     Art. 73. (Beni mobili e immobili). [151]

     1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle Province, l’Amministrazione regionale mette a disposizione gratuitamente delle Province stesse:

     a) i beni immobili di proprietà della Regione in uso alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province;

     b) i beni immobili messi a disposizione dai Comuni in base ad apposite convenzioni tra la Regione, i Comuni stessi e le Province [152];

     c) i beni mobili di proprietà della Regione, in base ad apposite convenzioni tra la Regione stessa e le Province.

     [2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese a carico delle Province per il funzionamento e il mantenimento degli uffici di cui al comma 1.] [153]

     [3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di riparto e le modalità di assegnazione alle Province delle risorse annualmente stanziate a bilancio per le finalità di cui al comma 2.] [154]

 

     Art. 74. (Personale). [155]

     1. Nelle more della completa attuazione del comparto unico Regione - Enti locali, le Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvalgono del personale regionale assegnato alle strutture inferiori al servizio poste alle dipendenze del Servizio lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Completata l’attuazione contrattuale del comparto unico, la Regione adotta gli atti necessari al trasferimento del personale di cui al comma 1 alle dipendenze delle Province con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico Regione-Enti locali.

 

     Art. 75. (Trattamento dei dati personali). [156]

     1. La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare del trattamento dei dati personali ciascuna nell’ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge [157].

     2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.

     3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:

     a) l’applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;

     b) l’applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;

     c) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo;

     d) l’applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;

     e) l’applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;

     f) l’applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;

     g) l’applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;

     h) l’esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;

     i) l’applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;

     j) l’applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;

     k) l’applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;

     l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.

     4. La Regione è autorizzata a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonchè ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3 [158].

     5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all’articolo 28, comma 6 [159].

     6. La Regione è autorizzata a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l’impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale [160].

 

     Art. 76. (Indennità ai volontari del Club Alpino Italiano).

     1. Ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI) è concessa l’indennità prevista dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l’agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e dal relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379 (Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico).

     2. [Le domande di concessione delle indennità di cui al comma 1 sono presentate alle Province]. Le indennità sono concesse secondo le modalità e i criteri di cui all’articolo 3, commi 2, 3 e 5 del decreto ministeriale 379/1994 [161].

 

     Art. 77. (Norme comuni per la concessioni degli incentivi).

     1. [Gli incentivi previsti dalla presente legge sono erogati dalle Province, salvo che la legge o il Programma triennale dispongano diversamente] [162].

     2. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono cumulabili, nei limiti stabiliti dai regolamenti attuativi e nel rispetto della normativa comunitaria, con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali, a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze [163].

     3. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui alla presente legge sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori [164];

     b) mancato ricorso, nei dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991.

     3 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), non è ammissibile la concessione degli incentivi per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al Titolo III, Capo I, a favore di soggetti che, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio, abbiano effettuato licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione viene richiesto l'incentivo [165].

     3 ter. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 bis concessi a soggetti beneficiari che effettuino nei tre anni successivi all'assunzione, inserimento o stabilizzazione oggetto di incentivo, licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione è stato concesso l'incentivo, sono revocati [166].

     3 quater. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera b), 3 bis e 3 ter non si applicano qualora le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento [167].

     3-quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione [168].

     3 quinquies. Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni [169].

     4. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca e l’obbligo di restituzione dell’incentivo secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente, fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

     5. I Regolamenti disciplinanti criteri e modalità di erogazione degli incentivi possono stabilire ulteriori cause di revoca o di decadenza dai medesimi.

     6. Gli incentivi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia e, in particolare, dei limiti di importo e di durata previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato e di aiuti "de minimis" [170].

     7. Gli interventi previsti dalla presente legge che prevedono la concessione di incentivi economici sono disciplinati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione [171].

     7 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 7, gli interventi finalizzati all'attuazione di programmi dell'Unione europea sono realizzati secondo le modalità e le procedure stabilite dagli atti a essi connessi [172].

 

     Art. 77 bis. (Collegi di conciliazione e arbitrato) [173]

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale.

     2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla C che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori [174].

     3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.

 

     Art. 77 ter. (Immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali) [175]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro)), qualora non si rinvenga la disponibilità di sedi idonee sotto il profilo logistico e funzionale, l'Amministrazione regionale può procedere all'acquisizione a titolo di proprietà o di locazione di immobili destinati all'esercizio delle funzioni dei Servizi pubblici per l'impiego regionali.

 

     Art. 78. (Abrogazioni).

     1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli da 1 a 45, 59, da 78 a 92, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all’impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale);

     b) l’articolo 41 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);

     c) l’articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonché per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi);

     d) gli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione e artigianato);

     e) i commi da 1 a 12 dell’articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

     f) l’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.). Disposizioni concernenti il consigliere di parità);

     g) i commi 10, 11, 12, 123 e 130 dell’articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

     h) la legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 (Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale), ad eccezione dell’articolo 11;

     i) i commi 19 e 20 dell’articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     j) i commi da 1 a 16, 23, 25 e 26 dell’articolo 4 e i commi 44, 45 e 46 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

     k) il comma 8 dell’articolo 2 e i commi da 1 a 4 e 7 dell’articolo 11 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

     l) l’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale);

     m) i commi da 51 a 54 dell’articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     n) i commi 38 e 39 dell’articolo 3 e i commi 52 e 53 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

     o) i commi 1 e da 3 a 13 dell’articolo 21 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

     p) la legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale), ad eccezione dell’articolo 18;

     q) i commi 36, 36 bis e 37 dell’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

     r) i commi 27 e 28 dell’articolo 2 e il comma 46 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

     s) l’articolo 2 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

     2. A far data dall’1 gennaio 2006, è abrogata la legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l’integrazione lavorativa delle persone handicappate).

 

     Art. 79. (Norme transitorie).

     1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

     2. Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia di cui all’articolo 9, le funzioni ad essa attribuite dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

     3. Fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia, la Direzione centrale competente continua a svolgere le funzioni di osservazione del mercato del lavoro previste dall’articolo 3 della legge regionale 20/2003.

     4. In fase di prima applicazione, il Programma triennale è approvato entro il 31 marzo 2006.

     5. In fase di prima applicazione, i regolamenti di esecuzione della presente legge possono essere emanati anche in assenza dell’approvazione del Programma triennale.

     6. Il consigliere regionale di parità in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge continua il suo mandato fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.

     7. I Nuclei per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20/2003 e in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano la loro operatività fino al completamento degli interventi previsti dai Piani dagli stessi predisposti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

     8. Fino al 31 dicembre 2006, a favore dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di una situazione riconosciuta di grave difficoltà occupazionale, ai sensi della legge regionale 20/2003, continuano a trovare applicazione i regolamenti regionali disciplinanti gli interventi di cui al capo II della legge regionale 20/2003.

     9. Le somme già assegnate alle Province per gli interventi di cui alla legge regionale 20/2003 possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo III del titolo III della presente legge.

     10. Il Comitato tecnico scientifico per l’Osservatorio di cui all’articolo 4 della legge regionale 20/2003 rimane in carica e continua a svolgere le funzioni previste dalla legge regionale 20/2003 fino all’effettiva costituzione dell’Agenzia.

     11. Le somme già assegnate alle Province per la concessione di borse di studio per la partecipazione a corsi formativi di elevato contenuto professionale, a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale di cui all’articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2003, possono essere utilizzate, previa rendicontazione da parte delle Province medesime degli interventi già effettuati, per gli interventi previsti dal capo I del titolo III della presente legge.

     12. Le disposizioni di cui agli articoli 36, comma 2, 37, comma 1, lettere c) e d), 38, comma 1, lettera e), 41, 42 e 43 entrano in vigore l’1 gennaio 2006.

     13. Con riferimento agli interventi programmati per l’anno 2006, il termine per la presentazione alla Direzione centrale della salute e protezione sociale dell’istanza di finanziamento di cui all’articolo 14 quater, comma 1, della legge regionale 41/1996, come introdotto dall’articolo 43, è fissato al 31 gennaio 2006.

     14. L’uso, nella presente legge, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e di incarichi pubblici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo ad esigenze di semplicità del testo.

 

CAPO II

Norme finanziarie

 

     Art. 80. (Norme finanziarie).

     1. Per le finalità previste dall’articolo 2 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 9 - programma 9.2 - rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - spese correnti - con la denominazione «Interventi per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» con riferimento al capitolo 8486 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Spese per l’esercizio delle funzioni della Regione in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro» con lo stanziamento di 25.000 euro.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 9, e dell’articolo 44 fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 8491 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per l’esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di lavoro, ivi compreso il potenziamento degli uffici preposti alle medesime» con lo stanziamento di 1 milione di euro.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 11 e 13, comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     5. Per le finalità previste dall’articolo 14, comma 1, lettera a), con riferimento agli interventi previsti all’articolo 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8490 (2.1.155.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Fondo di dotazione dell’Agenzia regionale del lavoro» con lo stanziamento di 200.000 euro.

     6. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 16, 17, 18 e 19 fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Fondo regionale per l’attività dei consiglieri di parità».

     7. Per le finalità previste dall’articolo 27 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8494 (2.1.141.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il potenziamento dell’orientamento al lavoro» con lo stanziamento di 190.000 euro.

     8. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 fanno carico all’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Per le finalità previste dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 2005.

     10. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 36, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8532 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 39, comma 2, lettera d), fanno carico all’unità previsionale di base 1.3.320.2.1908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8488 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 7, della legge regionale 41/1996, come sostituito dall’articolo 42, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 4784 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come inserito dall’articolo 43, comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 41/1996, come inseriti dall’articolo 43, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 4789 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. Per le finalità previste dall’articolo 48, comma 4, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8493 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per l’attuazione del Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale» con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2005.

     16. Per le finalità previste dagli articoli 49, 50 e 51 è autorizzata la spesa di 175.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8495 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il miglioramento della qualità del lavoro» con lo stanziamento di 175.000 euro per l’anno 2005.

     17. Per le finalità previste dagli articoli 52 e 53 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8496 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per sviluppare un efficace contrasto delle forme di lavoro sommerso e irregolare» con lo stanziamento di 150.000 euro per l’anno 2005.

     18. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 57, comma 2, relativamente alle spese per l’attuazione dei programmi previsti nell’ambito della rete europea di servizi all’impiego EURES fanno carico all’unità previsionale di base 15.5.320.1.2971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8548 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «-EURALP» sono soppresse.

     19. Per le finalità previste dagli articoli 64 e 65 è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 9.2.320.1.2982 con riferimento al capitolo 8499 (2.1.161.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Interventi per il sostegno al credito e al reddito dei lavoratori» con lo stanziamento di 600.000 euro per l’anno 2005.

     20. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 73, comma 2, fanno carico all’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     21. Per le finalità previste dall’articolo 76 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.320.1.1899 con riferimento al capitolo 8500 (2.1.153.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio n. 208 - Lavoro - con la denominazione «Trasferimenti alle Province per la concessione dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 162/1992, ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano (CAI)» con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005.

     22. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 della legge regionale 7/2005, come modificato dall’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 79, comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 8007 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. All’onere complessivo di 3.150.000 euro per l’anno 2005, derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 19 e 21, si provvede mediante storno ovvero mediante prelevamento dei rispettivi stanziamenti dalle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

     a) storno dall’unità previsionale di base 9.2.320.1.2972 - capitolo 8008 di 1.350.000 euro per l’anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l’anno 2005;

     b) storno dall’unità previsionale di base 9.2.320.2.345 - capitolo 8009 di 300.000 euro per l’anno 2005 intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l’anno 2005;

     c) prelevamento di 1.500.000 euro per l’anno 2005, dall’apposito fondo globale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 926 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.


[1] Nella presente legge, la denominazione: «Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale», è stata sostituita con: «Agenzia regionale del lavoro» dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[3] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Per il testo previgente, vedi infra.

[4] Lettera inserita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[5] Numero abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[6] Numero così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[7] Testo previgente alla sostituziona apportata dall'art. 6 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[12] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[13] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[14] Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[15] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[18] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[20] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[21] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[22] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[23] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[24] L'Agenzia di cui al presente Capo è stata soppressa dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[27] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[28] Lettera abrogata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[29] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[30] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[31] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, fatto salvo quanto ivi previsto.

[34] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[36] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[37] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Rubrica così sostituita dall'art. 13 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[40] Articolo già modificato dall'art. 82 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[41] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[42] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[43] Rubrica così sostituita dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[44] Comma modificato dall'art. 83 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[45] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[46] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[47] Comma modificato dall'art. 83 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e abrogato dall'art. 15 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[48] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[49] Articolo inserito dall'art. 85 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dalll'art. 11 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[51] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[52] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[53] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[54] Alinea così modificato dall'art. 13 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[55] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[56] Alinea così modificato dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Per il testo previgente, vedi infra.

[57] Lettera così modificata dall'art. 181 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[58] Lettera abrogata dall'art. 181 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[59] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Per il testo previgente, vedi infra.

[60] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[61] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[62] Testo previgente alle modifiche apportate dall'art. 12 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13.

[63] Lettera così modificata dall'art. 181 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[64] Lettera abrogata dall'art. 181 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[65] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[66] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[67] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[68] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[69] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[70] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[71] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37 e abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[72] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[73] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[74] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[75] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[76] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[77] Comma aggiunto dall'art. 87 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[78] Comma aggiunto dall'art. 87 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[79] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[80] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[81] Alinea già modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[82] Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[83] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 22 marzo 2012, n. 5 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[84] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[85] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[86] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[87] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[88] Articolo inserito dall'art. 24 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[89] Rubrica così modificata dall'art. 25 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[90] Rubrica così modificata dall'art. 26 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[91] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[92] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[93] Comma sostituito dall'art. 18 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Il testo previgente reca: "2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l’utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone disabili."

[94] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[95] Lettera abrogata dall'art. 26 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[96] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17, sostituito dall'art. 18 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37 e modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[97] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[98] Articolo già sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13 e così ulteriromente sostituito dall'art. 27 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[99] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 e abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[100] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[101] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 e così modificato dall'art. 28 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[102] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 24.

[103] Rubrica così modificata dall'art. 29 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[104] Comma modificato dall'art. 88 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Il testo previgente reca: "1. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, previo parere positivo degli uffici competenti per il collocamento mirato dei disabili, sono validate dalla Regione sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2"

[105] Alinea così modificato dall'art. 21 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[106] Lettera così modificata dall'art. 88 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[107] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[108] Comma già modificato dall'art. 89 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[109] Comma inserito dall'art. 89 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[110] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[111] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[114] Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[115] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[116] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[117] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[118] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[119] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[120] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[121] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[122] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[123] Il Capo IV bis, artt. 51 bis - 51 ter, è stato inserito dall'art. 38 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[124] Il Capo IV bis, artt. 51 bis - 51 ter, è stato inserito dall'art. 38 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[125] Il Capo IV bis, artt. 51 bis - 51 ter, è stato inserito dall'art. 38 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[126] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[127] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[128] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[129] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[130] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[131] Articolo così sostituito dall'art. 42 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[132] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[133] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[134] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[135] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[136] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[137] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[138] Articolo così sostituito dall'art. 90 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[139] Articolo abrogato dall'art. 91 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[140] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24 e così modificato dall'art. 92 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[141] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[142] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[143] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[144] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[145] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[146] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[147] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[148] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[149] Articolo sostituito dall'art. 93 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[150] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[151] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[152] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 13, comma 42, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[153] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[154] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[155] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[156] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[157] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[158] Comma sostituito dall'art. 181 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, già modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[159] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[160] Comma già modificato dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 26 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[161] Il primo periodo è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[162] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37.

[163] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[164] Lettera così modificata dall'art. 46 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[165] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[166] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[167] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.

[168] Comma inserito dall'art. 73 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2022, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[169] Comma inserito dall'art. 88 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9. La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2020, n. 281, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[170] Comma così sostituito dall'art. 94 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[171] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[172] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[173] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[174] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[175] Articolo inserito dall'art. 47 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.