§ 10.11.4 - D.M. 24 marzo 1994, n. 379.
Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.11 volontariato
Data:24/03/1994
Numero:379


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni relative all'impiego dei volontari)
Art. 2.  (Volontari lavoratori dipendenti)
Art. 3.  (Volontari lavoratori autonomi)
Art. 4.  (Disciplina transitoria)


§ 10.11.4 - D.M. 24 marzo 1994, n. 379.

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico

(G.U. 17 giugno 1994, n. 140)

 

 

     Art. 1. (Disposizioni relative all'impiego dei volontari)

     1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.

     2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.

     3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.

     4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

     5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

 

          Art. 2. (Volontari lavoratori dipendenti)

     1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto di previdenza.

     2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

     3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.

     4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontario è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.

     5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegate le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

 

          Art. 3. (Volontari lavoratori autonomi)

     1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

     2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

     3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.[Omissis]

     5. Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

 

          Art. 4. (Disciplina transitoria)

     1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 e 3, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

     2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2, comma 3, per i lavoratori dipendenti e di cui all'art. 3, comma 3, per i lavoratori autonomi; l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.