§ 41.7.197 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/09/1996
Numero:514


Sommario
Art. 1.  Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro
Art. 2.  Trasferimento degli uffici
Art. 3.  Trasferimento del personale
Art. 4.  Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate


§ 41.7.197 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 514.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

(G.U. 4 ottobre 1996, n. 233)

 

     Art. 1. Delega delle funzioni amministrative in materia di collocamento e avviamento al lavoro

     1. Al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1997 è delegato a detta regione l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, eccettuate le funzioni relative alla composizione delle controversie individuali di lavoro trattate nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione e le funzioni relative alla ricognizione e al monitoraggio del costo del lavoro, dell'osservatorio sindacale e dei conflitti di lavoro.

     2. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente sullo svolgimento delle funzioni amministrative nella materia del presente decreto.

     3. La regione disciplina le funzioni delegate con norme legislative di organizzazione, di spesa e di attuazione.

 

          Art. 2. Trasferimento degli uffici

     1. Sono trasferiti, a decorrere dal 1° gennaio 1997 alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali. Dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. La regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

     2. Le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono esercitate dagli ispettorati del lavoro.

 

          Art. 3. Trasferimento del personale

     1. Fino all'inquadramento nell'amministrazione regionale il personale di ruolo degli uffici trasferiti e quello del soppresso ufficio regionale, nonché il personale in servizio presso i medesimi uffici al 1° gennaio 1996 ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, è messo a disposizione della regione conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico del bilancio della regione.

     2. Il personale di cui al comma 1 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di inquadramento, mantenendo la propria posizione. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alla regione secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Ai fini dell'inquadramento presso la regione, la legge regionale fa riferimento alle qualifiche o ai livelli posseduti dal personale da inquadrare ed alla consistenza organica dello stesso alla data del 1° gennaio 1997, senza valutare eventuali variazioni successive di qualifiche o di livelli apportate, anche se con effetto retroattivo, dall'amministrazione di provenienza.

     3. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'Amministrazione dello Stato viene prioritariamente trasferito agli ispettorati del lavoro della regione, nei limiti delle vacanze di organico. Il restante personale viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio regionale, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, viene destinato ad uffici di altre regioni dell'amministrazione di appartenenza, nei limiti delle vacanze di organico.

     4. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

     5. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, gli uffici di cui all'art. 1, comma 1, continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate.

 

          Art. 4. Rimborso degli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate

     1. Il Ministero del lavoro rimborsa annualmente alla regione la spesa per l'esercizio delle funzioni delegate, compresa quella per il personale.

     2. In attesa del provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario della regione previsto dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, e considerato quanto stabilito dall'art. 2, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'importo del rimborso si applica una riduzione dell'1 per cento.

     3. La regione fornisce al Ministero del lavoro, sulla base di una apposita convenzione, i programmi di gestione automatizzata elaborati per soddisfare esigenze di interesse comune in materia di lavoro.