§ 3.16.117 - L.R. 29 maggio 2015, n. 13.
Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:29/05/2015
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Esercizio delle funzioni in materia di lavoro)
Art. 3.  (Inquadramento di personale)
Art. 4.  (Piano di subentro)
Art. 5.  (Trasferimento delle risorse)
Art. 6.  (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18/2005)
Art. 8.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)
Art. 9.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2005)
Art. 10.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2005)
Art. 11.  (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 18/2005)
Art. 12.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2005)
Art. 13.  (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005)
Art. 14.  (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 18/2005)
Art. 15.  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2005)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2005)
Art. 17.  (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 18/2005)
Art. 18.  (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)
Art. 19.  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005)
Art. 20.  (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005)
Art. 21.  (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005)
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2005)
Art. 23.  (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2005)
Art. 24.  (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/2005)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 18/2005)
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 18/2005)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 76 della legge regionale 18/2005)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)
Art. 29.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006)
Art. 32.  (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996)
Art. 33.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)
Art. 34.  (Abrogazioni)
Art. 35.  (Norme finanziarie)
Art. 36.  (Disposizioni transitorie)
Art. 37.  (Entrata in vigore)


§ 3.16.117 - L.R. 29 maggio 2015, n. 13.

Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro.

(B.U. 3 giugno 2015, n. 22)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro [1].

 

     Art. 2. (Esercizio delle funzioni in materia di lavoro) [2]

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, a decorrere dall'1 luglio 2015 la Regione, attraverso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), mediante articolazione in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005.

2. La Direzione centrale di cui al comma 1 può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.

 

     Art. 2. (Agenzia regionale per il lavoro) [3]

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014 , a decorrere dall'1 luglio 2015, la Regione, attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro istituita nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro, esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. L'Agenzia regionale per il lavoro è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche le strutture denominate "Centri per l'impiego" di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005 . Con il regolamento di organizzazione sono definite le competenze e l'assetto organizzativo dell'Agenzia, che ha natura di area.

3. L'Agenzia può avvalersi di un Comitato scientifico, composto da non più di cinque esperti in materia di lavoro, nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di consultazione strategica e di sostegno alle attività nel campo dell'osservazione del mercato del lavoro, del monitoraggio e della valutazione degli interventi di politica del lavoro.

 

     Art. 3. (Inquadramento di personale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il personale in servizio alla data dell'1 gennaio 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le Province, che svolge compiti nelle seguenti materie, è inquadrato in Regione:

a) politica attiva del lavoro;

b) collocamento, avviamento al lavoro e servizi all'impiego;

c) conciliazione delle controversie di lavoro;

d) rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di ingresso dei lavoratori stranieri previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

e) attuazione, per quanto di competenza, del diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

f) osservazione e monitoraggio del mercato del lavoro.

2. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali.

3. Gli eventuali incarichi in essere, quali posizioni organizzative e coordinamenti, attribuiti dalle Province sono mantenuti in carico ai singoli dipendenti sino al 31 dicembre 2015, con conservazione del relativo trattamento economico.

4. La Regione subentra nei rapporti di lavoro del personale con contratto di lavoro a tempo determinato che, alla data di trasferimento delle funzioni, svolge compiti nelle materie di cui al comma 1; la spesa relativa a detto personale non rileva, fino alla scadenza naturale dei predetti contratti, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali.

5. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali, l'Amministrazione regionale può attuare le procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), per la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 che, fermo restando il requisito del triennio di servizio, abbia svolto, al momento del trasferimento delle funzioni, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, compiti nelle materie di cui al comma 1.

6. Qualora le risorse previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali non consentano la stabilizzazione del personale di cui al comma 4 nel corso del 2015, l'Amministrazione regionale può continuare ad avvalersi di detto personale, nel rispetto dei limiti assunzionali e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fino al 31 dicembre 2017.

7. Ai fini della stabilizzazione di cui al comma 5, per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato dei servizi per l'impiego provinciali si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso le Province del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

 

     Art. 4. (Piano di subentro)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge regionale 26/2014 , la procedura per il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro di cui alla legge regionale 18/2005 è attuata secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro il 15 giugno 2015 le Province approvano e trasmettono agli Assessori regionali competenti in materia di autonomie locali e di lavoro una proposta di piano di subentro, elaborato nel rispetto delle disposizioni della presente legge e sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio per la riforma di cui all'articolo 59 della legge regionale 26/2014 .

3. La proposta di piano di subentro evidenzia in particolare con riferimento alle attività in essere al 31 maggio 2015:

a) le risorse umane e strumentali, ivi compresi i beni mobili e immobili;

b) le risorse finanziarie;

c) i rapporti giuridici attivi e passivi, compreso il contenzioso;

d) i procedimenti amministrativi in corso;

e) le modalità e le tempistiche del trasferimento.

4. Nella proposta di piano di subentro è prefigurato, altresì, il subentro della Regione nelle fattispecie di cui al comma 3, lettere c) e d), nonché il trasferimento delle risorse, anche finanziarie, già di competenza della Provincia. In caso di correlazione delle suddette voci a più funzioni il dato, qualora non frazionabile, è imputato alla funzione cui si riferisce in prevalenza.

5. La proposta del piano di subentro è predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5.

6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, successivamente alla ricezione della proposta di piano di subentro, promuove, sentito l'Assessore regionale in materia di lavoro, l'intesa sul piano con il Presidente della Provincia. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i successivi dieci giorni, si prescinde dalla stessa. Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali di concerto con l'Assessore regionale in materia di lavoro.

7. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 5. (Trasferimento delle risorse)

1. Il personale e le risorse strumentali e finanziarie sono trasferiti alla Regione a decorrere dalla data del trasferimento delle relative funzioni, salvo quanto stabilito dal comma 3.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono iscritte su pertinenti unità di bilancio e capitoli del bilancio regionale.

3. I beni mobili e immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, in proprietà ovvero in disponibilità della Provincia, sono trasferiti senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale in proprietà ovvero in disponibilità alla Regione. Al trasferimento dei beni mobili e immobili si applica l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) [4].

4. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data di consegna. Ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile il verbale di consegna costituisce titolo per la variazione dell'intestazione dei beni presso gli uffici competenti a favore della Regione. Le modalità e le tempistiche della consegna sono individuate nel piano di subentro.

5. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni trasferite le Province, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento dei beni e di subentro negli eventuali contratti e fino al loro superamento, mettono a disposizione della Regione senza oneri a carico della stessa le risorse strumentali, mobili e immobili, necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

6. Sono trasferite alla Regione le risorse relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale trasferito e quelle incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti. Il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività.

7. Per le finalità di cui al comma 3 i Comuni assicurano la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite [5].

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60 della legge regionale 26/2014.

 

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18/2005

 

     Art. 6. (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 2 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione esercita:

a) le funzioni di politica attiva del lavoro, inserimento e reinserimento al lavoro, servizi all'impiego;

b) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolazione, coordinamento, monitoraggio e osservazione del mercato regionale del lavoro, controllo e vigilanza;

c) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

d) le altre funzioni delegate dallo Stato con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), e in particolare:

1) l'indagine sulla consistenza associativa delle organizzazioni e associazioni sindacali per la valutazione della rappresentatività;

2) la gestione dei flussi di ingresso di lavoratori stranieri assegnati dallo Stato;

3) la concessione dei nulla osta per l'avviamento dei lavoratori italiani all'estero e l'iscrizione nella relativa lista;

4) l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), e dell'albo professionale dei terapisti della riabilitazione non vedenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti);

5) la tenuta del registro di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali;

6) la ricezione in deposito dei contratti collettivi aziendali di secondo livello;

7) la ricezione in deposito dei verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile , l'attestazione della loro autenticità e il deposito;

8) la ricezione di ricorsi avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU);

9) la ricezione delle richieste di costituzione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

10) la ricezione delle comunicazioni di avvio delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), ai fini dell'eventuale convocazione delle parti per l'espletamento della fase amministrativa della procedura in caso di mancato accordo nella fase sindacale della procedura medesima;

11) l'esame congiunto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e la formulazione del relativo parere;

12) la composizione delle vertenze di lavoro ove prevista dalla normativa vigente o richiesta dalle parti interessate;

e) le funzioni in materia di programmazione, indirizzo, coordinamento, promozione della qualità, monitoraggio dei servizi di orientamento permanente e di erogazione di specifici servizi di orientamento;

f) ogni altra funzione che la legge affida alla Regione nelle materie di cui alla presente legge regionale.».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18/2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

 

     Art. 8. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 è abrogata.

 

     Art. 9. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2005)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regione 18/2005 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 21 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Province, nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 7, svolgono attraverso proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" le seguenti funzioni:» sono sostituite dalle seguenti: «Le attività di erogazione di servizi in materia di lavoro a cittadini e alle imprese è affidata ad apposite strutture denominate "Centri per l'Impiego", che svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 le parole «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1».

 

     Art. 11. (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 18/2005 le parole «o delle Province» sono soppresse.

 

     Art. 12. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 25 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Regione e le Province possono» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione può»;

b) alla lettera c) del comma 1, le parole «e alle Province» sono soppresse.

 

     Art. 13. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «Le Province» sono sostituite dalle seguenti: «I Centri per l'Impiego»;

b) al comma 2 le parole «sentite le Province» sono sostituite dalla seguente: «sentita».

 

     Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 27 della legge regionale 18/2005) [6]

1. L'articolo 27 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Orientamento)

1. La Regione promuove l'orientamento permanente delle persone per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali, in relazione ai processi di transizione e crescita professionale, alla ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, nonché all'autoimprenditorialità e all'avvio di imprese come strumenti di occupazione.

2. La Regione persegue l'integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di orientamento, disciplina gli standard essenziali dei servizi di orientamento.

4. Mediante una programmazione triennale con eventuale aggiornamento annuale la Regione definisce gli interventi per lo sviluppo di un sistema regionale integrato dei servizi di orientamento permanente.».

 

     Art. 15. (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 28 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Sistema informativo regionale lavoro costituisce lo strumento per l'esercizio delle funzioni di organizzazione e coordinamento dei Centri per l'impiego.»;

b) alle lettere a) e b) del comma 4 le parole «, in collaborazione con le Province,» sono soppresse.

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2005 le parole «realizzati dalle Province» sono soppresse.

 

     Art. 17. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 35 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «o delle Province» sono soppresse;

b) al comma 1, lettera b), le parole «con le Province» sono soppresse;

c) al comma 2 le parole «, le Province e» sono soppresse.

 

     Art. 18. (Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 36 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, in funzione dei bisogni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.»;

b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999 , la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 68/1999;

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatorio o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999 , per quanto di competenza regionale.».

 

     Art. 19. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 38 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 38

(Servizi del collocamento mirato)

1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso le strutture territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro operano i Servizi del collocamento mirato che provvedono, in particolare:

a) all'avviamento lavorativo, alla tenuta dell'elenco e alla predisposizione e aggiornamento della graduatoria;

b) al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri e alle compensazioni territoriali;

c) alla stipulazione delle convenzioni finalizzate al collocamento mirato, anche avvalendosi della sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con i servizi di integrazione lavorativa;

d) all'attuazione degli interventi finanziabili con risorse del Fondo regionale e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 68/1999 .

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.».

 

     Art. 20. (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale 18/2005)

1. L'articolo 39 della legge regionale 18/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)

1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;

c) dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;

d) da somme stanziate dalla Regione.

3. La Regione definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1.».

 

     Art. 21. (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 40 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 , sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.»;

b) al comma 2 le parole «per la validazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la stipulazione».

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 18/2005)

1. All'articolo 45 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «delle Province, degli altri Enti locali interessati e» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2 le parole «con la collaborazione delle Province,» sono soppresse.

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005 le parole «delle Province,» sono soppresse.

 

     Art. 24. (Modifica all'articolo 47 della legge regionale 18/2005)

1. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 51 della legge regionale 18/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 18/2005 le parole «e le Province promuovono» sono sostituite dalla seguente: «promuove».

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 18/2005) [7]

1. All'articolo 75 della legge regionale 18/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «La Regione e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, secondo il proprio ordinamento, è titolare»;

b) al comma 4 le parole «La Regione e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione è autorizzata»;

c) al comma 6 le parole «La Regione e le Province sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione è autorizzata».

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 76 della legge regionale 18/2005)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 è abrogato.

 

CAPO III

MODIFICHE AD ALTRE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI LAVORO

 

     Art. 29. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 10/1988)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), le parole «le iniziative di orientamento» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, la promozione della qualità e il monitoraggio dei servizi di orientamento, nonché l'erogazione di specifici servizi di orientamento anche attraverso idonee strutture operative».

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 30 della legge regionale 5/2012) [8]

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole «i centri per l'orientamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 6/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole «di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d),» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 36, comma 3 bis, lettera d),».

 

     Art. 32. (Modifica all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), le parole «con le Province e i loro servizi per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «con i servizi per l'impiego»

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 49 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18/2011 .».

 

CAPO IV

ABROGAZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 34. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 6 (Comitato di coordinamento interistituzionale) della legge regionale 18/2005;

b) l'articolo 7 (Funzioni delle Province) della legge regionale 18/2005;

c) l'articolo 8 (Commissioni provinciali per il lavoro) della legge regionale 18/2005;

d) il comma 63 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009), introduttivo del comma 3 bis dell'articolo 36 della legge regionale 18/2005;

e) l'articolo 37 (Compiti della Regione) della legge regionale 18/2005;

f) l'articolo 38 bis (Fondo regionale per le politiche del lavoro dei disabili) della legge regionale 18/2005;

g) il comma 64 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , introduttivo dell'articolo 38 bis della legge regionale 18/2005;

h) il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 18/2005;

i) l'articolo 73 (Beni mobili e immobili) della legge regionale 18/2005;

j) il comma 42 dell'articolo 13 della legge regionale 11/2011, interpretativo dell'articolo 73, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005;

k) l'articolo 74 (Personale) della legge regionale 18/2005;

l) il comma 49 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria 2009);

m) la lettera a) del comma 28 dell'articolo 13 della legge regionale 18/2011, sostitutivo dell'articolo 11, comma 49, della legge regionale 17/2008.

 

     Art. 35. (Norme finanziarie)

1. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, l'importo complessivo dell'assegnazione spettante alle Province prevista dall'articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2014 si intende rideterminato in 4.479.428,30 euro, destinato:

a) per 3.851.780,30 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera a), della legge regionale 27/2014 salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4;

b) per 627.648 euro in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 25, lettera b), della legge regionale 27/2014 , salvo conguaglio in base alle risultanze del piano di subentro di cui all'articolo 4.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di 28.150.428,85 euro suddivisa in ragione di 5.630.085,77 euro per l'anno 2015 e di 11.260.171,54 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, suddivisa per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI

CAPITOLO

2015

2016

2017

11.3.1.1185

3557

3.070.360,59

6.140.721,18

6.140.721,18

11.3.1.1185

3569

781.581,05

1.563.162,10

1.563.162,10

11.3.1.1185

3400

87.655,83

175.311,66

175.311,66

11.3.1.1185

3401

34.082,13

68.164,26

68.164,26

11.3.1.1185

3563

13.776,22

27.552,44

27.552,44

11.3.1.1185

3567

2.126,87

4.253,74

4.253,74

11.3.1.1185

3570

63.452,07

126.904,14

126.904,14

11.3.1.1185

3571

18.359,23

36.718,46

36.718,46

11.3.1.1185

3576

20.664,34

41.328,68

41.328,68

11.3.1.1185

3581

23.564,59

47.129,18

47.129,18

11.3.1.1185

9699

1.162.928,13

2.325.856,26

2.325.856,26

11.3.1.1184

9650

351.534,72

703.069,44

703.069,44

 

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede per complessivi 19.258.901,47 euro suddivisi in ragione di 3.851.780,29 euro per l'anno 2015 e di 7.703.560,59 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante storno dall'unità di bilancio 9.1.1.1159 e dal capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015 e per complessivi 8.891.527,38 euro suddivisi in ragione di 1.778.305,48 euro per l'anno 2015 e di 3.556.610,95 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante prelevamento dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo 9700 «Fondo globale di parte corrente», partita n. 52, dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.

4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 3 è iscritto lo stanziamento complessivo di 7.655.993,05 euro suddiviso in ragione di 1.531.198,61 euro per l'anno 2015 e di 3.062.397,22 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015 2017 e del bilancio per l'anno 2015, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Entrata

UBI

CAPITOLO

2015

2016

2017

6.1.204

1785

1.049.928,97

2.099.857,94

2.099.857,94

6.1.204

9982

481.269,64

962.539,28

962.539,28

 

Spesa

UBI

CAPITOLO

2015

2016

2017

12.2.4.3480

9894

1.049.928,97

2.099.857,94

2.099.857,94

12.2.4.3480

9982

481.269,64

962.539,28

962.539,28

 

 

     Art. 36. (Disposizioni transitorie)

1. Al fine di garantire continuità alla condivisione degli interventi in materia di lavoro realizzati sul territorio con le parti sociali rimangono operative, in via transitoria e compatibilmente con le disposizioni di cui alla presente legge, le Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 8 della legge regionale 18/2005 .

2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di lavoro o da un suo delegato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le Commissioni di cui al comma 1, nella loro composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino all'1 luglio 2017 [9].

4. Il funzionamento delle Commissioni di cui al comma 1 continua a essere disciplinato dai rispettivi regolamenti di organizzazione, ferme restando le disposizioni organizzative di coordinamento stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La partecipazione alle sedute delle Commissioni avviene a titolo gratuito.

5. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi a favore delle persone con disabilità, nelle more della definizione da parte della Regione delle modalità organizzative dei comitati tecnici di cui all'articolo 36, comma 3 bis, della legge regionale 18/2005 , come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera b), rimangono operativi i comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili costituiti dalle Province ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005 . La partecipazione alle sedute dei comitati tecnici avviene a titolo gratuito.

6. [Le Consigliere di parità nominate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 18/2005 , rimangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi provvedimenti di nomina, conservando sede e funzioni] [10].

7. [Alle scadenze di cui al comma 6 e nelle more della revisione della relativa normativa nazionale di cornice, per la nomina delle Consigliere di parità trova applicazione l'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18/2005] [11].

8. Entro il 31 luglio 2015 i Piani di subentro, approvati ai sensi dell'articolo 4, sono integrati da parte delle Province con riferimento alle attività svolte dalle Province medesime nel periodo dall'1 giugno al 30 giugno 2015.

 

     Art. 37. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le modifiche alle leggi regionali di cui al capo II, agli articoli da 29 a 32 e al capo IV hanno effetto a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1.


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 3. Il testo previgente reca: "1. La presente legge riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego della regione e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), realizzando una nuova organizzazione delle competenze in materia, anche attraverso l'istituzione di una struttura organizzativa denominata "Agenzia regionale per il lavoro", nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di lavoro.".

[2] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20, con la decorrenza ivi prevista dal comma 3. Per il testo previgente vedi infra.

[3] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[4] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 21 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[5] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 21 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26.

[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[9] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 28 giugno 2016, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[11] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.