§ 5.4.246 - L.R. 22 marzo 2012, n. 5.
Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:22/03/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Obiettivi)
Art. 3.  (Destinatari degli interventi)
Art. 4.  (Soggetti attuatori)
Art. 5.  (Piano regionale giovani)
Art. 6.  (Tavoli di coordinamento)
Art. 6 bis.  (Consulte comunali dei giovani)
Art. 7.  (Consulta regionale dei giovani)
Art. 8.  (Funzioni della Consulta regionale dei giovani)
Art. 9.  (Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani)
Art. 10.  (Partecipazione politica dei giovani)
Art. 11.  (Registro regionale delle associazioni giovanili)
Art. 12.  (Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)
Art. 13.  (Aggregazioni giovanili)
Art. 14.  (Interventi per l'autonomia abitativa)
Art. 15.  (Formazione, ricerca e innovazione)
Art. 16.  (Politiche del lavoro)
Art. 17.  (Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)
Art. 18.  (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)
Art. 19.  (Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
Art. 20.  (Interventi per l'imprenditoria)
Art. 21.  (Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)
Art. 21 bis.  (Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo)
Art. 22.  (Interventi in ambito culturale)
Art. 23.  (Alfabetizzazione informatica)
Art. 24.  (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
Art. 24 bis.  (Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi)
Art. 25.  (Giornata regionale dell'arte giovanile)
Art. 26.  (Interventi in ambito sportivo)
Art. 27.  (Carta giovani)
Art. 28.  (Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)
Art. 29.  (Portale regionale giovani)
Art. 30.  (Informagiovani)
Art. 31.  (Monitoraggio sulla condizione giovanile)
Art. 32.  (Clausola valutativa)
Art. 33.  (Regolamenti di attuazione)
Art. 34.  (Disposizioni transitorie)
Art. 35.  (Disposizioni finali)
Art. 36.  (Abrogazioni)
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 11/2009 )
Art. 38.  (Fondo regionale per i giovani)
Art. 39.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 40.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.246 - L.R. 22 marzo 2012, n. 5. [1]

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

(B.U. 28 marzo 2012, n. 13)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani e concorre alla sua concreta realizzazione.

2. La Regione persegue le finalità e gli obiettivi della presente legge con l'apporto propositivo e partecipativo dei giovani e delle famiglie.

3. Gli interventi regionali sono diretti a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani al fine di:

a) sostenere la loro capacità progettuale e creativa;

b) favorire la partecipazione all'elaborazione di politiche condivise a loro destinate;

c) incentivare l'assunzione di responsabilità personali e collettive.

 

     Art. 2. (Obiettivi)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione:

a) promuove in ogni ambito la cultura del merito e della solidarietà;

b) promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e alla creazione di nuove imprese, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione e lavoro, la mobilità, l'imprenditorialità e l'inclusione sociale;

c) promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione e dell'occupazione;

d) promuove e sostiene il ruolo della famiglia, sia con riferimento alle famiglie di origine che alle nuove famiglie e a quelle in formazione;

e) favorisce lo sviluppo di rapporti intergenerazionali secondo il principio della solidarietà;

f) favorisce lo sviluppo dell'identità territoriale, della cultura e delle tradizioni locali, nonchè il rispetto delle diversità culturali;

g) favorisce la partecipazione responsabile dei giovani alla vita delle istituzioni e della società, come espressione dell'esercizio della cittadinanza e della rappresentanza;

h) promuove la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunità nazionale e all'Europa e favorisce la mobilità e gli scambi internazionali;

i) promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione;

j) promuove e sostiene l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e l'accesso responsabile a internet;

k) sostiene la realizzazione di strumenti di informazione e di comunicazione dedicati ai giovani per agevolare la messa in rete delle conoscenze e delle iniziative d'interesse;

l) promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, la socializzazione, l'associazionismo, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;

m) promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani, quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie.

 

     Art. 3. (Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.

2. I giovani dai quattordici ai diciannove anni beneficiano di specifici interventi in ambito scolastico, culturale, sportivo e della famiglia.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori)

1. Le finalità e gli obiettivi della presente legge sono attuati dalla Regione in concorso e in sinergia con i giovani e le realtà giovanili, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, i collegi e gli ordini professionali, nonchè gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.

2. Il coordinamento delle azioni regionali previste dalla presente legge è esercitato da un'apposita struttura regionale da costituirsi presso la Direzione centrale competente in materia di politiche giovanili, alla quale si raccordano le altre strutture sulla base delle rispettive competenze.

 

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 

     Art. 5. (Piano regionale giovani)

1. Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge, la Regione adotta il Piano regionale giovani, di durata triennale, che individua le linee strategiche di indirizzo, gli ambiti di competenza dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, e le azioni a favore dei giovani, in armonia con le azioni del Piano strategico regionale e con i principi e i programmi rivolti ai giovani in ambito nazionale ed europeo.

2. Il Piano è elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani. Alla predisposizione del Piano collaborano altresì le strutture regionali competenti nelle materie interessate [2].

3. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente [3].

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel Portale regionale giovani di cui all'articolo 29.

 

     Art. 6. (Tavoli di coordinamento)

1. Al fine di coordinare le azioni a favore dei giovani con le linee strategiche del Piano regionale giovani, la Regione costituisce un tavolo di coordinamento politico e istituzionale, convocato e presieduto dall'assessore regionale competente in materia di politiche giovanili. A tale tavolo partecipano gli assessori regionali competenti per materia, gli assessori provinciali alle politiche giovanili e quattro assessori comunali, uno per provincia, competenti per le politiche giovanili, rappresentanti i Comuni della regione, nominati per tre anni dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Alle riunioni dei tavoli di coordinamento partecipano i rappresentanti della Consulta regionale dei giovani individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 4. Possono partecipare altresì, su invito del presidente, altri soggetti la cui presenza è ritenuta utile per gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. A supporto del tavolo di coordinamento politico istituzionale è costituito un tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo composto dai referenti tecnici di ciascun componente del tavolo di cui ai comma 1.

 

     Art. 6 bis. (Consulte comunali dei giovani) [4]

1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne hanno disposto l'attivazione. La composizione e le attività delle Consulte comunali dei giovani si rivolgono precipuamente ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni. Informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.

2. Le Consulte comunali dei giovani esprimono pareri non vincolanti ai Consigli comunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolgono in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuovono la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilitano la conoscenza, da parte dei giovani, delle attività e delle funzioni dell'ente locale;

c) elaborano progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) seguono l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccolgono informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elaborano documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collaborano con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

3. All'interno di ciascuna area territoriale, così come individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le Consulte comunali dei giovani possono costituire un Coordinamento, al fine di poter esercitare le funzioni di cui al comma 2 con riferimento all'intero territorio, e in particolare:

a) esprimere proposte e pareri sui Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

b) esprimere proposte e pareri ai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

c) esprimere proposte e pareri alle Assemblee dei Sindaci delle Unioni Territoriali Intercomunali sulle deliberazioni di interesse per i giovani.

4. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani mediante deliberazione dell'organo competente e contestuale approvazione di uno Statuto, conforme al modello predisposto di cui all'Allegato A della presente legge, che dispone, tra l'altro, in merito al funzionamento degli organi, alla convocazione almeno annuale di un'assemblea pubblica, all'elezione del Consiglio direttivo, all'eventuale riduzione del limite di età di cui ai commi 1 e 6, alla convocazione delle sedute del Consiglio medesimo, all'elezione e ai compiti del Presidente della Consulta.

5. È possibile modificare l'Allegato di cui al comma 4, in conformità con i principi contenuti nella presente legge, mediante decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili.

6. Alla Consulta possono aderire tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, in possesso di un valido documento d'identità, residenti in un determinato Comune.

7. Sono organi della Consulta:

a) il Consiglio direttivo, eletto dalla Consulta, organo elettivo con funzioni deliberative;

b) il Presidente, con funzioni di rappresentanza istituzionale e di conduzione delle sedute del Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani.

8. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

9. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, che in armonia con i principi dello Statuto, disciplini in particolare:

a) la durata in carica degli organi e l'individuazione eventuale di ulteriori organi quali ad esempio l'ufficio di presidenza, il vicepresidente e le commissioni di lavoro;

b) le modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei suoi componenti;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute.

 

     Art. 7. (Consulta regionale dei giovani)

1. Al fine di favorire il raccordo tra i giovani e la Regione, la loro partecipazione e per promuovere la conoscenza del mondo giovanile, è istituita la Consulta regionale dei giovani, di seguito denominata Consulta, organo di rappresentanza dei giovani del Friuli Venezia Giulia.

2. La Consulta è nominata, per la durata della legislatura regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili, ed è composta da:

a) cinque rappresentanti dei giovani, di cui uno della comunità slovena, designati dalle associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni giovanili di cui all'articolo 11, in modo da assicurare la rappresentatività territoriale e di genere;

a bis) quattro rappresentanti delle Consulte comunali dei giovani, designati da un'apposita conferenza dei Presidenti delle medesime, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili, e presieduta dal Presidente della Consulta comunale dei giovani del Comune più popoloso [5];

b) quattro rappresentanti degli studenti universitari e dell'alta formazione designati dal Coordinamento regionale per l'alta formazione;

c) quattro rappresentanti degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore, uno per ciascuna provincia, designati dalle Consulte provinciali degli studenti della regione;

d) quattro rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, designati dall'Ufficio di Presidenza in modo da garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;

e) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale designati dalle stesse organizzazioni sindacali, in ragione di uno per organizzazione;

f) tre rappresentanti dei movimenti giovanili delle associazioni di categoria;

g) un rappresentante designato dalla Consulta regionale delle professioni ordinistiche;

h) un rappresentante designato dal Comitato regionale delle professioni non ordinistiche [6].

3. La Consulta è regolarmente nominata con la designazione della maggioranza dei componenti [7].

4. I componenti della Consulta sono di età compresa tra quattordici e trentacinque anni e svolgono l'attività in forma gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali [8].

4 bis. I componenti della Consulta decadono dalla carica per i seguenti motivi:

a) compimento del trentaseiesimo anno d'età;

b) trasferimento di residenza al di fuori del territorio regionale o mancata presenza per motivi di studio o di lavoro sul territorio medesimo;

c) dimissioni volontarie presentate per iscritto al Presidente;

d) mancata partecipazione per due volte consecutive alle riunioni della Consulta senza motivata giustificazione presentata per iscritto al Presidente;

e) qualsiasi altra circostanza sopravvenuta che faccia venire meno in capo al componente il potere di rappresentanza dell'organismo che lo ha designato [9].

4 ter. La sostituzione dei componenti decaduti è disciplinata da apposito regolamento. In attesa della nomina dei componenti sostituti la Consulta può continuare operare purché rimangano in carica la maggioranza dei componenti [10].

 

     Art. 8. (Funzioni della Consulta regionale dei giovani)

1. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive per le politiche regionali a favore dei giovani e in particolare:

a) propone iniziative e progetti per la valorizzazione dell'autonomia dei giovani;

b) esprime pareri e formula proposte su richiesta della amministrazione regionale;

c) collabora alla elaborazione del Piano regionale giovani;

d) collabora con le consulte, i forum e gli altri soggetti attivi nelle politiche giovanili a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale al fine di promuovere la cooperazione regionale, interregionale, nazionale, europea e internazionale con soggetti attivi nelle politiche giovanili;

e) promuove progetti, ricerche, incontri e dibattiti pubblici su temi attinenti alla condizione giovanile;

f) predispone e presenta annualmente alla direzione centrale e alla commissione consiliare competente in materia di politiche giovanili una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, formulando proposte per l'anno successivo;

g) predispone e presenta alla fine del proprio mandato alla direzione centrale e alla commissione consiliare competenti in materia di politiche giovanili una relazione conclusiva sulle attività svolte, formulando proposte per il triennio successivo;

h) svolge le altre funzioni attribuite dalla Regione.

2. La Consulta opera presso la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, che assicura il supporto tecnico.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con apposito regolamento regionale [11].

4. La Consulta elegge al proprio interno quattro rappresentanti per la partecipazione ai tavoli di coordinamento di cui all'articolo 6.

5. [La Consulta è regolarmente costituita con la designazione della maggioranza dei componenti] [12].

 

     Art. 9. (Assemblee provinciali e Conferenza regionale dei giovani)

1. Ogni Provincia promuove, almeno una volta ogni tre anni, l'Assemblea provinciale dei giovani. Tale assemblea rappresenta occasione di incontro, confronto e dibattito su questioni che interessano i giovani del territorio. All'Assemblea sono invitati i rappresentati delle associazioni e aggregazioni giovanili del territorio di competenza e sono aperte ai giovani interessati. L'Assemblea si svolge con la partecipazione dell'assessore regionale e dell'assessore provinciale alle politiche giovanili.

2. Ogni tre anni la Regione convoca la Conferenza regionale dei giovani con il compito di accogliere e dibattere le istanze provenienti dalle Assemblee provinciali, di verificare lo stato di attuazione delle azioni messe in atto dalla presente legge, di avanzare proposte e pareri alla Giunta regionale. Alla Conferenza è invitata una rappresentanza qualificata dei diversi comparti del mondo giovanile: associazioni, aggregazioni giovanili, studenti, lavoratori e partecipa l'assessore regionale alle politiche giovanili.

 

     Art. 10. (Partecipazione politica dei giovani)

1. La Regione, con specifiche misure previste dal Piano regionale giovani, sostiene l'accesso dei giovani al mondo della politica, al fine di diffondere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea e mondiale, di favorire la loro presenza attiva nei processi di cambiamento storico e istituzionale e di promuovere la conseguente partecipazione alla vita politica, anche a livello locale.

2. Il Piano regionale giovani prevede specifiche azioni finalizzate a diffondere tra i giovani la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana, delle istituzioni europee e internazionali, dell'ordinamento dello Stato, delle Regioni e degli enti locali.

 

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

 

     Art. 11. (Registro regionale delle associazioni giovanili)

1. La Regione istituisce il registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro, e ne cura la tenuta.

2. Al registro sono iscritte, previa domanda, le associazioni che hanno sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 [13].

3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'ottenimento di contributi, finanziamenti e ogni altro incentivo regionale previsto dalla presente legge.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, cancellazione e aggiornamento del registro e le modalità di tenuta dello stesso.

 

     Art. 12. (Associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro)

1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro sono composte, almeno per l'80 per cento, da persone di età non inferiore a 14 anni e di età non superiore a trentacinque anni. Nel loro organo direttivo non sono ammesse più del 20 per cento di persone di età superiore a trentacinque anni. Nell'atto costitutivo o nello statuto sono previsti i seguenti requisiti:

a) assenza dello scopo di lucro e divieto di riparto degli eventuali utili di gestione, anche in forma indiretta;

b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;

c) elettività e gratuità delle cariche associative;

d) partecipazione di giovani alle attività [14].

2. Non sono considerate associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria.

 

     Art. 13. (Aggregazioni giovanili)

1. Ai fini della presente legge sono considerate aggregazioni giovanili i gruppi spontanei di giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti in regione per ragioni di studio o di lavoro, costituiti senza finalità di lucro, che esprimono e rappresentano le esigenze del mondo giovanile, realizzando attività in coerenza con le finalità della presente legge.

2. I componenti delle aggregazioni giovanili svolgono le attività in forma volontaria e gratuita.

3. Le aggregazioni giovanili che hanno sede nel Friuli Venezia Giulia e vi svolgono prevalentemente l'attività, sono costituite con atto scritto dal quale risulta il soggetto legalmente autorizzato a rappresentarle e a riscuotere eventuali contributi in denaro [15].

 

CAPO IV

AZIONI DI POLITICA ATTIVA

 

     Art. 14. (Interventi per l'autonomia abitativa)

1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.

2. Al comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente periodo: «I bandi prevedono altresì una riserva di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando da assegnare ai giovani.».

3. Dopo il comma 1 septies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono inseriti i seguenti:

«1 octies. Per quanto concerne la disciplina dell'accesso agli interventi di edilizia agevolata di cui all'articolo 5, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono una riduzione del 30 per cento dell'indicatore ISEE per i giovani che escono dai nuclei familiari di appartenenza.

1 novies. Per quanto concerne la disciplina del sostegno alle locazioni di cui all'articolo 6, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono che una quota delle agevolazioni non inferiore al 5 per cento è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 35 anni.».

4. Le azioni di cui ai commi 1, 2, 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, gli Erdisu e le istituzioni scolastiche e universitarie.

5. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo, i giovani presentano, con riferimento al nucleo familiare, gli indicatori della situazione economica (ISE) e della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ), non superiori ai limiti di importo fissati con regolamento.

 

     Art. 15. (Formazione, ricerca e innovazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore coerenza tra l'offerta formativa e il mondo del lavoro, la Regione, nell'ambito della programmazione di settore individua strumenti di raccordo tra le politiche attive della formazione, della ricerca e innovazione e del lavoro.

2. La Regione promuove interventi finalizzati a sostenere l'attività di ricerca, innovazione, trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche da parte dei giovani nelle Università, nei centri di ricerca e nelle imprese.

3. La Regione promuove interventi a favore dei giovani per sostenere i costi di registrazione di nuovi brevetti con significativo contenuto innovativo.

4. La Regione promuove lo studio delle lingue straniere e il loro apprendimento permanente quali strumenti indispensabili per la crescita personale e l'accesso al lavoro.

 

     Art. 16. (Politiche del lavoro)

1. La Regione individua misure di politica attiva del lavoro dirette alla stabilizzazione occupazionale dei giovani.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserito il seguente:

«3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).».

3. La Regione individua altresì misure di politica attiva del lavoro dirette a incentivare l'occupazione dei giovani in possesso di elevata qualificazione professionale o impiegati nel settore della ricerca.

4. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al comma 3.

 

     Art. 17. (Sostegno alla formazione di giovani talenti e al loro rientro in regione)

1. Al fine di potenziare la ricerca, l'innovazione e la riqualificazione delle risorse umane negli enti pubblici, negli enti di ricerca e nelle imprese e di accrescere la qualità dell'insegnamento universitario, la Regione sostiene con finanziamenti, a copertura del 50 per cento della spesa prevista, i progetti, di durata massima di tre anni, di enti pubblici e soggetti privati, destinati al rientro dall'estero e dalle altre regioni italiane dei giovani talenti della regione che si sono distinti nei settori di competenza.

2. La Regione istituisce altresì borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in regione, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero, non esistenti in regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

 

     Art. 18. (Cittadinanza attiva e mobilità internazionale)

1. Nell'ambito della programmazione di settore, l'amministrazione regionale, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla promozione della cittadinanza attiva e della mobilità giovanile europea e internazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono [16].

1 bis. La Regione promuove progetti scolastici finalizzati all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione alla cittadinanza ed all'introduzione o all'incremento dello studio dei principi di educazione economico-finanziaria, tramite l'attivazione di approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, favorendo anche variazioni all'assetto curricolare dei singoli istituti, secondo i Piani dell'Offerta Formativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni, e percorsi educativi da parte di esperti in materie giuridiche, economico-finanziarie e sociali [17].

1 ter. Per l'attuazione dei progetti previsti dal comma 1 bis trova applicazione l'articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) [18].

1 quater. Per le finalità di cui al comma 1 bis la Regione è autorizzata a sostenere progetti di formazione e aggiornamento dei docenti [19].

2. La Regione sostiene scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati dai soggetti di cui al comma 2 bis [20].

2 bis. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, stabilisce a quali tra i seguenti soggetti possono essere concessi contributi:

a) associazioni giovanili iscritte al registro previsto all'articolo 11;

b) comuni, singoli o associati, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

c) soggetti proprietari o gestori di centri di aggregazione giovanile di cui all'articolo 24 [21].

2 ter. La Giunta regionale, in base ai fondi disponibili, può autorizzare spese per iniziative da realizzare direttamente da parte dell'Amministrazione regionale, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro [22].

2 quater. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione Regionale promuove la creazione di punti locali di informazione e orientamento sull'Europa rivolti ai giovani attraverso l'adesione alla reti nazionali ed europee preposte. I punti sono costituiti presso i propri servizi di orientamento o presso enti locali e Informagiovani regionali [23].

2 quinquies. Per le finalità di cui al comma 2 quater la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro regionali [24].

2 sexies. Entro il 30 novembre di ogni anno i soggetti di cui al comma 2 quinquies manifestano l'interesse alla Direzione competente in materia di politiche giovanili di aderire alle reti nazionali ed europee preposte e richiedono il relativo cofinanziamento a sostegno delle spese di adesione [25].

2 septies. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei punti locali di cui al comma 2 quater e ne assicura il coordinamento [26].

 

     Art. 19. (Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni) [27]

1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private [28].

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.

3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.

4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 20. (Interventi per l'imprenditoria)

1. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) favorisce la propensione all'imprenditorialità dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;

b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;

c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;

d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;

e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;

f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;

g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.

3. [Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti, delle spese di costituzione e primo impianto, nonché dei costi per l'accesso al microcredito da parte di microimprese. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28] [29].

3 bis. [I costi e le spese di cui al comma 3 sono ammissibili a contributo anche se sostenuti prima del termine di chiusura del bando precedente] [30].

4. [Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità massima dei contributi è pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo è compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo è compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro] [31].

4 bis. [In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 è emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1] [32].

4 ter. [Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004] [33].

5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.

6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:

a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;

b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.

7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo è reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.

8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 21. (Interventi in ambito sociale e per la promozione della salute)

1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:

a) prevenire e contrastare il disagio giovanile, attraverso la diffusione della cultura della legalità e della conoscenza del vivere civile, per formare e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;

b) educare al rispetto di se stessi e degli altri, anche al fine di contrastare i fenomeni di bullismo, nonchè al rispetto tra i sessi, alla creazione di rapporti positivi nelle relazioni familiari, scolastiche, sociali, con particolare riferimento a quelli con gli anziani, i disabili e le persone in condizione di svantaggio e promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e razzismo;

c) diffondere la conoscenza di stili di vita sana e la consapevolezza nei consumi, da attuarsi con il coinvolgimento diretto dei giovani e anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali;

d) prevenire e contrastare i comportamenti e i fattori di rischio, attraverso la responsabilizzazione dei giovani, con particolare riguardo alla sessualità, all'alimentazione, all'uso di sostanze stupefacenti e psicoattive, nonchè all'abuso di alcol e tabacco;

e) favorire l'educazione alla salute nelle scuole, anche con attività di consulenza e ascolto, in accordo con l'amministrazione scolastica;

f) valorizzare i consultori come strumenti di ascolto per le giovani generazioni, incentivandone la funzione educativa riguardo la salute sessuale;

g) diffondere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di svago e divertimento, con particolare riguardo all'educazione della sicurezza stradale;

h) riconoscere lo sport come diritto di cittadinanza e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni, cooperative sociali e altri enti senza fini di lucro [34].

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

 

     Art. 21 bis. (Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo) [35]

1. La Regione sostiene e finanzia progetti e interventi, che abbiano un approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza e pari opportunità tra persone, senza distinzione alcuna. A tal fine sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove e sostiene:

a) protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani;

b) iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi di cui al comma 1;

c) percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

d) corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network;

e) corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo;

f) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole;

g) azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali per l'attivazione di servizi di consulenza, anche legale, alle persone vittime di fenomeni di bullismo.

3. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2 i progetti presentati in rete, dai comuni, singoli o associati, dalle istituzioni scolastiche, dalle aziende per l'assistenza sanitaria, dalle università, dalle associazioni rappresentative e portatrici degli interessi dei gruppi sociali maggiormente a rischio di discriminazione e bullismo, nonché dagli enti del terzo settore, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) [36].

4. I termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono regolati da apposito regolamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.

 

     Art. 22. (Interventi in ambito culturale)

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;

b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;

c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;

d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;

e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;

f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;

g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;

h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;

i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche. I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 [37].

2 bis. [Le iniziative destinatarie dei contributi di cui al comma 2 possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata; le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso] [38].

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

 

     Art. 23. (Alfabetizzazione informatica)

1. La Regione riconosce l'alfabetizzazione informatica come strumento essenziale per lo sviluppo, la crescita, l'inclusione sociale e il miglioramento delle condizioni di accesso dei giovani al mondo del lavoro.

2. La Regione promuove e sostiene specifiche azioni volte a incentivare e favorire l'utilizzo da parte dei giovani dei moderni strumenti informatici, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso alla rete internet.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione eroga contributi e altri incentivi economici a favore dei giovani.

 

     Art. 24. (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonchè per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime [39].

1 bis. I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto [40].

2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;

b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;

c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;

d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile [41].

3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.

5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 , i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.

 

     Art. 24 bis. (Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi) [42]

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di promuovere le tematiche della pace, dell'ambiente, dell'istruzione e del rispetto, istituisce la Giornata regionale dei Consigli dei ragazzi.

2. In occasione della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove idonee iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della pace, della cura dell'ambiente e del rispetto, attraverso campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione Friuli Venezia Giulia promuove un coordinamento con le amministrazioni locali per la programmazione di iniziative volte a favorire e promuovere l'esperienza di partecipazione democratica dei bambini e degli adolescenti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione indica il CRELP (Coordinamento Regionale Enti Locali per la pace e per i Diritti Umani) quale ente promotore della Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi.

5. La Regione può concedere al CRELP contributi a titolo di cofinanziamento per la realizzazione di intese con Unioni Territoriali Intercomunali e Comuni, manifestazioni ed eventi da svolgersi sul territorio regionale durante la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi.

 

     Art. 25. (Giornata regionale dell'arte giovanile)

1. La Regione, al fine di valorizzare le capacità creative e artistiche e il pluralismo di espressione dei giovani residenti in regione, istituisce la Giornata regionale dell'arte giovanile. In tale occasione sono presentati i progetti artistici di migliore qualità, selezionati dalla giuria di cui al comma 3, tra quelli proposti annualmente, per l'ottenimento di contributi regionali previsti dalla presente legge, dalle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, dalle aggregazioni giovanili e da altri enti senza finalità di lucro.

2. A tre progetti di eccellente valore artistico, scelti tra quelli di cui al comma 1, è assegnato il premio Giovani talenti emergenti.

3. L'assegnazione dei premi di cui al comma 2 è effettuata da una giuria nominata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di politiche giovanili. La giuria è presieduta dal medesimo assessore ed è composta da un critico d'arte, da un docente universitario esperto nelle materie artistiche, da un operatore culturale qualificato e da un funzionario regionale competente in materia di politiche giovanili.

4. Ai componenti esterni della giuria è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute.

 

     Art. 26. (Interventi in ambito sportivo)

1. La Regione promuove misure al fine di abbattere le spese sostenute dai giovani per l'esercizio di attività sportiva. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso ai contributi regionali.

 

     Art. 27. (Carta giovani)

1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata Carta giovani che consente l'accesso in forma agevolata a iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni.

2. La Regione favorisce altresì l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale e a livello nazionale e internazionale.

3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'utilizzo della Carta giovani.

 

CAPO V

INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO

 

     Art. 28. (Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonchè per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire il Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani, di seguito denominato Fondo [43].

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, è amministrato con contabilità separata, ed è destinato all'attivazione di garanzie e cogaranzie in relazione a operazioni di finanziamento a favore dei giovani.

3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado, nonchè di corsi di specializzazione e master universitari o certificati ASFOR, anche all'estero;

b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;

c) [l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici] [44];

d) l'avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio, per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.

4. [Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione del FRIE, che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle stesse] [45].

5. [Alle riunioni del Comitato di gestione del FRIE aventi a oggetto la trattazione delle istanze e dei procedimenti, nonchè l'assunzione di decisioni riguardanti le garanzie e le cogaranzie di cui al presente articolo, possono partecipare con voto consultivo due rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 7, fra giovani di età non superiore a trentacinque anni] [46].

6. Le garanzie e le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo pari a 40.000 euro ovvero nel caso dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), pari a 60.000 euro.

7. Con regolamento, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono disciplinati [47]:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie, che non possono superare il 95 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo;

b) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;

c) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso.

8. [Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il cinquanta per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo] [48].

9. L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le banche e i confidi operanti nel territorio regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, selezionati sulla base di un bando approvato con deliberazione della Giunta regionale [49].

10. [Il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, in accordo con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, approva gli schemi di convenzione di cui al comma 9 per l'individuazione delle modalità operative concernenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie] [50].

11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo in applicazione delle norme di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) [51].

12. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

13. In sede di prima attuazione, al Fondo è conferita la complessiva somma di 2 milioni di euro, ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per lo stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse che l'articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) destina al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili.

14. Ai conferimenti di cui al comma 13 si applica l'articolo 14, comma 47, della legge regionale 11/2009.

15. Limitatamente alle garanzie e alle cogaranzie prestate a valere sui fondi di cui al comma 13, le perdite conseguenti all'escussione del Fondo e all'infruttuoso esercizio del diritto di regresso, sono rimborsate dal bilancio regionale.

16. L'amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazioni all'accesso al credito delle imprese, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'acceso al credito delle imprese).

 

CAPO VI

STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

 

     Art. 29. (Portale regionale giovani)

1. Il Portale regionale giovani costituisce il sistema di comunicazione informatica ufficiale della Regione in materia di politiche giovanili, diretto al miglioramento dell'accesso alle informazioni e alla partecipazione dei giovani ed è inserito nella home page del sito internet istituzionale della Regione.

2. Il Portale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili in collaborazione con gli altri uffici regionali, con la Consulta regionale dei giovani e con gli enti locali.

3. Per i collegamenti e i contenuti redazionali del Portale è data priorità alle informazioni sui programmi, atti e obiettivi dell'Unione europea e agli interventi per la creazione di sinergie e progetti comuni con le reti di informazione comunitarie europee.

 

     Art. 30. (Informagiovani)

1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale.

2. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11 e da enti privati senza fine di lucro.

3. Gli Informagiovani forniscono gratuitamente informazioni in particolare nei seguenti settori:

a) orientamento e formazione scolastica e universitaria;

b) opportunità di lavoro;

c) formazione professionale;

d) educazione permanente e formazione continua;

e) opportunità di percorsi formativi e di stages, di lavoro o volontariato all'estero;

f) avviamento di attività imprenditoriali;

g) iniziative, incentivi, agevolazioni a favore dei giovani, bandi regionali, nazionali ed europei;

h) organismi di partecipazione dei giovani a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

i) associazionismo e volontariato;

j) politiche per la casa;

k) tutela della salute, politiche sociali, sport, tempo libero e turismo;

l) iniziative culturali e artistiche.

4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse [52].

5. La Regione assicura il coordinamento degli Informagiovani e promuove la formazione di reti sul territorio, nonché la formazione degli operatori, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività [53].

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili ed enti privati senza fine di lucro. Costituisce condizione per l'accesso ai contributi l'adesione alle iniziative svolte dalle Province negli ambiti di cui al comma 5.

7. La Regione favorisce, anche attraverso i collegamenti con il Portale regionale giovani, la messa in rete dei siti internet degli Informagiovani, delle associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, delle aggregazioni giovanili e dei centri di aggregazione giovanile.

 

     Art. 31. (Monitoraggio sulla condizione giovanile)

1. Al fine di approfondire la conoscenza del mondo giovanile e rendere disponibili informazioni aggiornate sulla condizione dei giovani in regione, la struttura regionale competente in materia di politiche giovanili realizza le seguenti attività:

a) raccolta ed elaborazione dati sul mondo giovanile in ambito regionale;

b) redazione e diffusione di specifici rapporti sulle condizioni socio economiche dei giovani in regione;

c) monitoraggio e analisi degli interventi regionali in materia di giovani.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni.

 

CAPO VII

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 32. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell'incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;

b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 31, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale giovani, sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:

1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;

2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;

3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonchè delle principali causali delle eventuali esclusioni;

4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 33. (Regolamenti di attuazione)

1. I criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. (Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 continuano a trovare applicazione gli articoli 15 e 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), e i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 36 (Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della legge regionale 12/2007 ), con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009 n. 52 (Regolamento concernente requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per progetti in favore dei giovani ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/2007 ) e con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 53 (Regolamento concernente requisiti e criteri per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni per le iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani, svolte in collaborazione e delle spese ammissibili di cui all'articolo 15, commi 5bis e 5ter della legge regionale 12/2007, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 quater, della legge, nonchè le modalità di intervento diretto dell'amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 5bis, della legge regionale 12/2007).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22 e 24, i regolamenti di attuazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12/2007, indicati al comma 1, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

3. In via di prima applicazione l'amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione alle disposizioni dei capi IV e V anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 5.

4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 38, comma 2, è adottata anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 5.

5. Nelle more della costituzione della Consulta regionale dei giovani, la Regione, al fine di garantire la partecipazione dei giovani, può avvalersi dell'utilizzazione di sistemi informatici di consultazione dei giovani, inseriti nel Portale regionale giovani.

6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di politiche giovanili convoca la prima seduta della Consulta regionale dei giovani [54].

7. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, si applica a decorrere dalla data di costituzione del registro di cui al medesimo articolo 11.

 

     Art. 35. (Disposizioni finali)

1. I contributi e gli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

2. In sede di rendicontazione dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli per spese di investimento relative a immobili, in deroga all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.

3. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , i beni immobili oggetto dei contributi e degli altri incentivi economici previsti dalla presente legge sono soggetti a vincolo di destinazione decennale.

4. Agli interventi previsti dagli articoli 21 e 22 non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.

5. Al fine di dotare la struttura di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse umane necessarie ad assicurare l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dalla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare personale somministrato in numero di tre unità per la durata massima di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.

6. L'uso nella presente legge del genere maschile per indicare i soggetti attuatori e destinatari delle finalità, dei principi, obiettivi, strumenti e interventi previsti, si intende riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

 

     Art. 36. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12/2007;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008 - 2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21);

d) i commi da 1 a 6 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 11/2009 )

1. Dopo la lettera f ter) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009, è aggiunta la seguente:

«f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani».

 

     Art. 38. (Fondo regionale per i giovani)

1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.

2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007 , a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.

3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.

4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

 

     Art. 39. (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

2. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 2, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2001 e del capitolo 6231 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il monitoraggio sulla condizione giovanile".

3. Per le finalità previste dall'articolo 38, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 - spese correnti - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese correnti" e del capitolo 8080 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani-spese correnti".

4. Per le finalità previste dall'articolo 38, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 - spese d'investimento - con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento" e del capitolo 8081 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento".

5. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui ai commi da 2 a 4 e 7 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 65 "Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul fondo di garanzia per le opportunità dei giovani" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 28, comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

7. [In relazione all'articolo 28, per il pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 ), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro per l'esercizio 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE relativamente all'attività del Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani"] [55].

 

     Art. 40. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato A [56]

relativo all’articolo 6 bis, comma 4

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI «X»

 

     Art. 1. (Istituzione)

1. È istituita dal Comune di «X», con deliberazione del Consiglio comunale in data «Y» la CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DEL COMUNE DI «X».

 

     Art. 2. (Principi e funzioni)

1. La Consulta comunale dei giovani è un organismo autonomo, apartitico e permanente con funzioni consultive del Consiglio comunale, esprime pareri non vincolanti al Consiglio comunale sulle deliberazioni di interesse per i giovani e svolge in particolare le seguenti ulteriori funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) facilita la conoscenza, da parte dei giovani, dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;

c) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

d) segue l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

e) raccoglie informazioni sul proprio territorio di riferimento riguardanti le problematiche della condizione giovanile;

f) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;

g) collabora con le istituzioni scolastiche, le associazioni e le organizzazioni del terzo settore al fine di promuovere iniziative di orientamento e di cittadinanza attiva.

2. Per il conseguimento delle proprie finalità la Consulta comunale dei giovani si avvale delle risorse messe a disposizione nel bilancio annuale del Comune e/o delle risorse assegnate dalla Giunta comunale. Tutte le cariche sono a titolo gratuito e le iniziative intraprese non devono avere scopo di lucro. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Consulta comunale dei giovani approva una relazione sulle attività svolte durante l’anno e il relativo rendiconto finanziario, e ne trasmette copia al Consiglio comunale.

3. Le funzioni amministrative di supporto alle attività della Consulta comunale dei giovani sono svolte avvalendosi del personale messo a disposizione dagli uffici del Comune.

 

     Art. 3. (Organi)

1. Sono organi della Consulta:

a) Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei giovani;

b) il Presidente della Consulta comunale dei giovani;

2. Tramite il Regolamento interno è indicato il periodo, non superiore a 5 anni, in cui gli organi della Consulta comunale dei Giovani durano in carica. Possono inoltre essere individuati ulteriori organi, quali l’ufficio di presidenza, il vicepresidente ed eventuali commissioni di lavoro.

 

     Art. 4. (Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Consiglio direttivo della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Consiglio direttivo) è l’organo deliberativo della Consulta comunale dei Giovani, i cui membri hanno un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. I membri sono eletti in un numero massimo corrispondente a quello dei componenti del Consiglio Comunale, e un numero minimo corrispondente a un terzo dei componenti del Consiglio Comunale.

2. Vi è incompatibilità tra le funzioni di componente del Consiglio direttivo e altre cariche politiche elettive, e in particolare le cariche di Consigliere comunale, Assessore o Sindaco del Comune.

3. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate almeno due volte l’anno dal Presidente della Consulta comunale dei Giovani o da un terzo dei suoi componenti. La seduta di insediamento è convocata dall’Assessore comunale responsabile in materia di Politiche giovanili.

4. Almeno una volta l’anno il Consiglio direttivo è convocato congiuntamente a un’assemblea pubblica a cui possono partecipare con diritto di parola tutti i giovani tra i 14 e i 35 anni residenti nel Comune.

5. Il Consiglio direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente.

6. Hanno diritto a prender parte all’elezione del Consiglio direttivo tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 35 anni in possesso di un documento d’identità valido. Le elezioni si svolgono in una data fissata dal Sindaco o suo delegato. Il corpo elettorale è chiamato all’elezione del Consiglio direttivo mediante avviso pubblico emesso dal Sindaco o suo Delegato, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni. Il voto è personale, eguale, libero e segreto, ed è possibile esprimere fino a due preferenze. In tal caso, l’elettore deve indicare due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. L’elezione del Consiglio direttivo può avvenire anche mediante convocazione di un’apposita assemblea pubblica degli aventi diritto.

7. Hanno diritto a esprimere la loro candidatura a membro del Consiglio direttivo, almeno dieci giorni prima della data designata per le elezioni, tutti i giovani domiciliati nel Comune che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 35 anni. Risultano eletti a componenti del Consiglio direttivo i candidati che ottengono più voti.

8. Il Regolamento interno di cui all’articolo 6 può disciplinare modalità elettive diverse da quanto indicato al comma 7 del presente articolo, purché non incompatibili o contrarie a quanto indicato dallo Statuto e dai principi generali di cui alla legge regionale 5/2012. Inoltre, definisce le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso fatti salvi i motivi di decadenza di cui all’articolo 7, comma 4 bis, della legge regionale 5/2012.

 

     Art. 5. (Presidente della Consulta comunale dei Giovani)

1. Il Presidente della Consulta comunale dei Giovani (di seguito Presidente) è l’organo di rappresentanza istituzionale della Consulta comunale dei Giovani. È eletto dal Consiglio direttivo a scrutinio segreto tra i propri componenti nella seduta di insediamento e ha il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.

 

     Art. 6. (Regolamento interno della Consulta comunale dei Giovani)

1. La Consulta comunale dei Giovani adotta, tramite deliberazione del Consiglio direttivo, un proprio Regolamento interno, in armonia con i principi del presente Statuto, nel quale sono disciplinate in particolare:

a) la durata in carica dei propri organi e l’individuazione di ulteriori eventuali organi, di cui all’articolo 3, comma 2;

b) eventuali modalità alternative di elezione dei membri del Consiglio direttivo, nonché le modalità di surroga e decadenza dei componenti del Consiglio direttivo di cui all’articolo 4, comma 8;

c) le modalità di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle sedute;

d) la sede della Consulta comunale dei Giovani, di norma ubicata presso la Sede Municipale o altri spazi a disposizione dell’Amministrazione comunale.

2. Il Regolamento interno può disciplinare ulteriori specifiche disposizioni sul funzionamento della Consulta comunale dei Giovani. Ciascun aggiornamento al Regolamento interno è approvato con voto favorevole dei due terzi del Consiglio direttivo.

3. Il Regolamento interno e le successive modifiche sono inviate alla Giunta comunale che ne delibera la presa d’atto.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22, a eccezione degli articoli 24 e 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 8.

[5] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[7] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[12] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[13] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[14] Comma sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, già modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[17] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2017, n. 16 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2017, n. 16.

[19] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2017, n. 16.

[20] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[21] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23, modificato dall'art. 6 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[22] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[23] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[24] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[25] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[26] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[27] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[28] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[29] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14, dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2014, n. 4, ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 6 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[30] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[31] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[32] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 25 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[33] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 16 maggio 2014, n. 10.

[34] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 34.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 24 maggio 2017, n. 17.

[36] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[37] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27, dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2015, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2016, n. 16.

[38] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 27.

[39] Comma così sostituito dall'art. 317 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[40] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[41] Comma così sostituito dall'art. 317 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[42] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 2018, n. 14.

[43] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[44] Lettera abrogata dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[45] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[46] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[47] Alinea così modificato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[48] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[49] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[50] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[51] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3.

[52] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 maggio 2015, n. 13, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 37. Il testo previgente reca: "4. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le Università, le istituzioni scolastiche, i centri per l'orientamento regionali, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti comunque operanti nei settori di interesse."

[53] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.

[54] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2013, n. 23.

[55] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[56] Allegato aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 aprile 2017, n. 8. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 91 della L.R. 8 luglio 2019, n. 9.