§ 6.1.49 - L.R. 11 aprile 2003, n. 9.
Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 provvidenze ed interventi straordinari
Data:11/04/2003
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento delle funzioni).
Art. 2.  (Composizione e nomina dell’organo di amministrazione).
Art. 3.  (Indennità e gettone di presenza).
Art. 4.  (Spese di funzionamento del Comitato).
Art. 5.  (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo).
Art. 6.  (Convenzionamento con banche).
Art. 7.  (Dotazione del Fondo).
Art. 8.  (Utilizzo risorse).
Art. 8 bis.  [15]
Art. 9.  (Vigilanza).
Art. 10.  (Richiamo normativa comunitaria).


§ 6.1.49 - L.R. 11 aprile 2003, n. 9.

Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002.

(B.U. 16 aprile 2003, n. 16).

 

Art. 1. (Trasferimento delle funzioni). [1]

     1. In attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), sono trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Fondo.

     2. Il Fondo è gestito in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 110/2002. Conseguentemente, la quota di provenienza statale del Fondo, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, continua a costituire una gestione separata soggetta alle disposizioni previste dalla legge 908/1955, e successive modifiche, fatto salvo il trasferimento delle funzioni amministrative in essa previste ai competenti organi regionali, come disposto dall’articolo 8 del citato decreto legislativo 110/2002.

 

     Art. 2. (Composizione e nomina dell’organo di amministrazione). [2]

     1. I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive [3].

     2. Il Comitato è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze [4].

     3. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     4. Il Comitato elegge nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie.

     5. Possono essere di volta in volta chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, esperti nei problemi trattati dal Comitato stesso.

     6. Il Comitato determina l’ammontare e la durata del mutuo.

     7. Le relative deliberazioni sono comunicate dal Presidente alla Direzione centrale attività produttive che si avvale del Servizio politiche economiche e marketing territoriale per i conseguenti adempimenti [5].

     8. I componenti del Comitato devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

 

     Art. 3. (Indennità e gettone di presenza). [6]

     1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, sono stabiliti gli importi dell’indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione [7].

 

     Art. 4. (Spese di funzionamento del Comitato). [8]

     1. Le spese per il funzionamento del Comitato, ivi compresi l’indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese, fanno carico al Fondo di cui alla legge 908/1955 transitato alla Regione.

     2. Le spese per il funzionamento del Comitato sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle attività produttive, previa motivata indicazione del Comitato stesso [9].

 

     Art. 5. (Supporto tecnico, amministrativo e organizzativo).

     1. Per assicurare al Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE, un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetto idoneo [10].

     2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina:

     a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa al Comitato di gestione;

     b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

     c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

     d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all’attività prevista dal comma 1;

     e) le modalità con cui viene informata l’Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;

     f) le procedure connesse alla rendicontazione, al monitoraggio e alla valutazione dell’efficacia degli interventi.

     3. L’onere per il supporto di cui al presente articolo fa carico al FRIE fino all'affidamento del servizio di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al soggetto aggiudicatario a seguito dell'espletamento della gara d'appalto europea con procedura aperta [11].

 

     Art. 6. (Convenzionamento con banche). [12]

     1. Nel rispetto dell’articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 342/1999, tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l’Amministrazione regionale per l’attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, previo possesso dei requisiti e alle condizioni che verranno individuate attraverso apposito bando.

 

     Art. 7. (Dotazione del Fondo). [13]

     1. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestione fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato).

     2. In aggiunta alle risorse già esistenti, le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

     a) dai conferimenti della Regione;

     b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

     c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

     d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

     3. Le somme disponibili sono depositate in uno o più conti fruttiferi presso la Tesoreria regionale, con la quale la Regione stipulerà apposita convenzione, integrativa della convenzione principale di tesoreria.

 

     Art. 8. (Utilizzo risorse). [14]

     1. Con riferimento alla titolarità complessiva delle risorse di cui agli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto legislativo 110/2002, vengono svincolate dalla originaria specifica finalità non più perseguibile, immettendo tali risorse nei finanziamenti del Fondo ai sensi della legge 8/1970, e successive modifiche e integrazioni, le risorse residue di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche e integrazioni, (zone terremotate - euro 154.937,08).

     2. Per quanto riguarda le risorse residue di cui alla legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, (aziende IRI nelle province di Trieste e Gorizia - euro 774.685,35) e alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, (partecipazioni statali o collegate nelle province di Trieste e Gorizia - euro 3.838.824,13), queste vengono immesse nelle dotazioni afferenti i territori delle province di Trieste e Gorizia.

 

          Art. 8 bis. [15]

     1. A valere sulle risorse del Fondo di cui alla legge 8/1970 sono attuati gli interventi previsti dall'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), come inserito dall'articolo 40 della LR 20 novembre 2008, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008, per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive).

 

     Art. 9. (Vigilanza). [16]

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive [17].

 

     Art. 10. (Richiamo normativa comunitaria). [18]

     1. Il presente provvedimento opera nel rispetto delle norme comunitarie, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, relativo agli aiuti di Stato a finalità regionale in conformità agli orientamenti vigenti.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, con la decorrenza ivi prevista al comma 34.

[5] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[7] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[11] Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[15] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[16] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.

[17] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 20 novembre 2008, n. 13.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 2.