§ 6.4.262 - L.R. 23 luglio 2009, n. 12.
Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:23/07/2009
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Variazioni delle aliquote e altre misure che incidono sui tributi propri della Regione)
Art. 3.  (Finalità 1 - Attività economiche)
Art. 4.  (Finalità 2 -Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
Art. 5.  (Finalità 3 - Gestione del territorio)
Art. 6.  (Finalità 4 - Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)
Art. 7.  (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
Art. 8.  (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
Art. 9.  (Finalità 7 - Sanità pubblica)
Art. 10.  (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)
Art. 11.  (Finalità 8 - Protezione sociale)
Art. 12.  (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)
Art. 13.  (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
Art. 14.  (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
Art. 15.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
Art. 16.  (Copertura finanziaria)
Art. 17.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.262 - L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

(B.U. 29 luglio 2009, n. 18 - S.O.)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), il saldo finanziario complessivo presunto di 1.285.610.464,91 euro - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e nel bilancio per l'anno 2009, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, della legge regionale 21/2007 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2008, nell'importo di 1.431.853.413,09 euro, con una differenza in aumento di 146.242.948,18 euro, di cui 130.402.910,85 euro destinati alla copertura delle spese autorizzate con la tabella A1. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la somma di 111.737.557,73 accantonata nel conto del patrimonio è iscritta fra le entrate e le spese del bilancio per l'anno 2009 con riferimento all'unità di bilancio 10.5.1.1176 e al capitolo 9699 di nuova istituzione con la denominazione «Fondo di riallineamento dei conti del bilancio e del patrimonio con riferimento alla riduzione delle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario».

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A2 relativa alle maggiori entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'Amministrazione regionale, al fine di conseguire l'obiettivo del massimo risparmio delle risorse, impegna le somme stanziate e non ancora utilizzate per le rate di ammortamento del debito correlato alle autorizzazioni disposte con l'articolo 1, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2008, come modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a) della presente legge, e iscritte sull'unità di bilancio 10.4.1.1171 - capitolo 1550 e sull'unità di bilancio 10.4.3.1171 - capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sull'unità di bilancio 5.2.257 e capitolo 1650 e sull'unità di bilancio 5.2.258 e capitolo 1688 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.

5. Per le finalità di cui al comma 4, l'Amministrazione regionale assume impegni sugli esercizi futuri ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge regionale 21/2007.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata - a carico dell'unità di bilancio 10.4.3.1171 e del capitolo 1443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Operazioni conseguenti alle autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario» - la spesa complessiva di 588.923.203,43 euro per gli anni dal 2009 al 2024 suddivisa in ragione di:

 

euro

15.535.875,35

per l'anno 2009

euro

18.370.443,24

per l'anno 2010

euro

21.205.011,13

per l'anno 2011

euro

24.039.579,02

per l'anno 2012

euro

26.874.146,91

per l'anno 2013

euro

29.708.714,80

per l'anno 2014

euro

32.543.282,69

per l'anno 2015

euro

35.377.850,58

per l'anno 2016

euro

38.212.418,47

per l'anno 2017

euro

41.046.986,36

per l'anno 2018

euro

43.881.554,25

per l'anno 2019

euro

46.716.122,14

per l'anno 2020

euro

49.550.690,03

per l'anno 2021

euro

52.385.257,92

per l'anno 2022

euro

55.219.825,81

per l'anno 2023

euro

58.255.444,73

per l'anno 2024

 

L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

7. All'onere complessivo di 588.923.203,43 euro derivanti dal disposto di cui al comma 6, si provvede mediante storno dalle unità di bilancio e capitoli di seguito elencati e per gli importi in calce a ciascuno indicati e intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

 

UB 10.4.3.1171/capitolo 1570

 

UB 10.4.1.1171/capitolo 1550

 

euro

10.630.891,23

e

euro

4.904.984,12

per l'anno 2009

euro

13.054.217,38

e

euro

5.316.225,86

per l'anno 2010

euro

16.877.895,21

e

euro

4.327.115,92

per l'anno 2011

euro

24.039.579,02

e

euro

0,00

per l'anno 2012

euro

26.874.146,91

e

euro

0,00

per l'anno 2013

euro

29.708.714,80

e

euro

0,00

per l'anno 2014

euro

28.279.046,67

e

euro

4.264.236,02

per l'anno 2015

euro

23.680.360,36

e

euro

11.697.490,22

per l'anno 2016

euro

21.146.679,68

e

euro

17.065.738,79

per l'anno 2017

euro

31.903.640,00

e

euro

9.143.346,36

per l'anno 2018

euro

16.988.440,00

e

euro

26.893.114,25

per l'anno 2019

euro

35.478.306,81

e

euro

11.237.815,33

per l'anno 2020

euro

49.550.690,03

e

euro

0,00

per l'anno 2021

euro

52.385.257,92

e

euro

0,00

per l'anno 2022

euro

55.219.825,81

e

euro

0,00

per l'anno 2023

euro

58.255.444,73

e

euro

0,00

per l'anno 2024

 

 

8. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, al titolo II «Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti», categoria I «Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche» è istituita l'unità previsionale di base 2.1.269.

9. Gli stanziamenti delle seguenti partite di fondo globale, previsti dall'articolo 1, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), riportati nella tabella N allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:

 

 

2009

2010

2011

FINALITA': ATTIVITA' ECONOMICHE

FUNZIONE: FONDO GLOBALE A LEGISLAZIONE FUTURA

UB 1.7.1.5041 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE-SPESE CORRENTI

CAPITOLO 9700/47 INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI CARBURANTI

-

- 2.000.000,00

- 2.000.000,00

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURA

UB 8.9.1.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 9700/112 INTERVENTI PER LE EMERGENZE SOCIALI

12.440.037,33

-

-

FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE

FUNZIONE: FONDO GLOBALE LEG. FUTURA

UB 8.9.2.3410 FONDO GLOBALE PROTEZIONE SOCIALE-SPESE DI INVESTIMENTO

CAPITOLO 9710/63 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA

- 3.100.000,00

-

-

 

 

10. Gli stanziamenti dei seguenti fondi, previsti dall'articolo 1, comma 13, della legge regionale 17/2008, riportati nella tabella O allegata alla medesima legge regionale, sono variati come di seguito indicato:

 

2008

2009

2010

2011

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: FONDI A DESTINAZIONE INTERSETTORIALE

UB 10.2.2.3460 FONDO INNOVAZIONE -SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO 8649 FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA, SVILUPPO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

-

1.500.000,00

-

-

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

UB 10.5.1.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE CORRENTI

CAPITOLO 9681 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CORRENTE

-

1.636.527,21

-

-

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

UB 10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE- SPESE CORRENTI

CAPITOLO 9680 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE-DI PARTE CORRENTE

-

465.408,31

-240.000,00

- 120.000,00

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

UB 10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO 9691 ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI VINCOLATI - RECLAMATI DAI CREDITORI

- 547.947,81

-

-

-

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

UB 10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE-SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO 9684 ONERI PER SPESE IMPREVISTE-DI PARTE CAPITALE

-

1.624.440,70

-

-

FINALITA': AFFARI ISTITUZIONALI ECONOMICI

FUNZIONE: RISERVE TECNICHE

UB 10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE- SPESE D'INVESTIMENTO

CAPITOLO 9683 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE -DI PARTE CORRENTE

-

1.590.305,09

-

-

FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE

UB 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI

CAPITOLO 9635 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 53/81

-

40.000,00

40.000,00

40.000,00

CAPITOLO 9640 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2002-2003 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE

- 4.123.591,00

-

- 21.267,47

- 21.267,47

CAPITOLO 9642 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2004-2005 DEL PERSONALE IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE

- 3.631.674,48

- 40.000,00

- 40.000,00

- 40.000,00

CAPITOLO 9648 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N 20 - AREA DIRIGENZIALE

-

5.069.265,48

21.267,47

21.267,47

 

     Art. 2. (Variazioni delle aliquote e altre misure che incidono sui tributi propri della Regione)

1. Il comma 2 bis dell'articolo 2, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 17/2008, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) è abrogato.

2. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati.

 

     Art. 3. (Finalità 1 - Attività economiche)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è inserito il seguente:

«8 bis. Le risorse individuate al successivo comma 11 sono destinate al finanziamento delle domande presentate nell'ambito della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, previo trasferimento delle risorse medesime all'Organismo pagatore quali aiuti aggiuntivi a quelli cofinanziati.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 8 bis, della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7266 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. I commi 9, 10 e 18 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008, sono abrogati.

4. Al comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 le parole «alla data del 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dal consuntivo riferito all'esercizio 2008 anche per somme impegnate e non liquidate,».

5. Dopo l'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:

«Art. 1 ter

(Altre emergenze)

1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purchè i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.».

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 22/2002, come inserito dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1007 e al capitolo 6410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

8. Per le finalità dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 7, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 8603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. Alla fine del comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), dopo le parole «erogazioni anticipate» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo».

10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8772 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive n. (86)1095/PROD/POLEC del 29 aprile 2008 al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo ai fini della realizzazione del «Progetto Porta della Carnia - rifacimento viabilità e infrastrutture a ingresso Z.I. di Amaro», con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate in modo specifico alla costruzione e/o al completamento di insediamenti produttivi in grado di contribuire maggiormente, nella delicata situazione attuale dell'intera economia regionale, allo sviluppo delle aree montane interessate, con particolare riferimento all'incremento occupazionale.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), già assegnato con deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2002, n. 1451 (Contributi su mutui ai Consorzi di sviluppo industriale - riparto anno 2002), e regolarmente concesso al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno ai fini della realizzazione di un parcheggio a servizio della nautica nella zona foce a sud della Z.I.A.C., con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative mirate alla sicurezza relativa all'integrazione della viabilità stradale e ferroviaria, alla luce delle mutate esigenze territoriali connesse alla viabilità.

13. Ai fini della conferma dei contributi di cui ai commi 11 e 12 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 12 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 15 della legge regionale 3/1999, già assegnato con decreto di prenotazione delle risorse del Vicedirettore centrale attività produttive 3 aprile 2008, n. 839/PROD/POLEC al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (N.I.P.), ai fini della realizzazione del progetto «Comparto a Membrana (MBR) dell'impianto di depurazione della zona industriale di Maniago», con sostituzione dell'oggetto per l'attuazione di iniziative finalizzate al risparmio energetico e a interventi connessi alla viabilità di competenza, già concordate o da concordarsi con il Comune di Maniago.

17. Ai fini della conferma dei contributi di cui al comma 16 gli enti interessati producono la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.

18. Il comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

«17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con studiosi ed esperti, enti, organismi e istituti, pubblici e privati, agenzie, per ricerche, studi, indagini nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonchè a promuovere il settore medesimo nell'ambito di convegni, mostre, manifestazioni ed eventi dedicati al comparto ittico.».

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 18, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

20. All'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 37 le parole «produzione vitivinicola» sono sostituite dalle seguenti: « produzione vitivinicola/agroalimentare»;

b) dopo il comma 37 è inserito il seguente:

«37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo ed è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse all'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo.».

21. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 37, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 20, lettera a) e di cui all'articolo 7, comma 37 bis, della legge regionale 1/2007, come inserito dal comma 20, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «produzione vitivinicola» sono sostituite dalle seguenti: «produzione vitivinicola/agroalimentare» e, infine, sono aggiunte le parole «anche tramite l'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo».

22. I contributi già concessi dall'Amministrazione regionale ai Consorzi volontari di tutela dei vini D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi dell'articolo 6, commi da 20 a 24, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si intendono concessi ai nuovi Consorzi, costituiti mediante fusione.

23. I contributi di cui al comma 22 sono erogati in via anticipata in misura non superiore al 90 per cento dell'importo ammesso e vengono impiegati entro il 31 dicembre 2010 per finanziare le attività istituzionali e promozionali anche dei nuovi consorzi costituiti mediante fusione.

24. I Consorzi di cui al comma 22 presentano alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio produzioni agricole il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011.

25. Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 le parole «in conto capitale» sono soppresse.

26. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), è inserito il seguente:

«3 bis. I contributi previsti al comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.».

27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 9/2005, come inserito dal comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

28. Il comma 22 bis dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003, è sostituito dai seguenti:

«22 bis. Al fine di ridurre i tempi per l'erogazione dei contributi in agricoltura e di snellire le procedure dei procedimenti amministrativi svolti dai Centri autorizzati di assistenza agricola per conto della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attivazione di un ufficio decentrato in Friuli Venezia Giulia.

22 ter. Per garantire il funzionamento dell'ufficio decentrato:

a) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione, con oneri a proprio carico, personale di ruolo per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;

b) la Regione è autorizzata a stipulare una convenzione con enti di altre Regioni per la messa a disposizione del personale di tali enti, con oneri a proprio carico e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione;

c) gli enti locali del comparto unico sono autorizzati, su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare in posizione di comando proprio personale di ruolo, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

22 quater. Il personale di cui al comma 22 ter non può essere complessivamente superiore a otto unità.».

29. Al comma 23 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003, le parole «24 luglio 2002, n. 0221/Pres.» sono sostituite dalle seguenti: « 29 maggio 2009, n. 140 e successive modifiche e integrazioni.».

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettera a), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

31. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 22 ter, lettere b) e c), della legge regionale 1/2003, come inserito dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6607 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009, con la denominazione: «Spese per l'applicazione dell'articolo 22 ter, lettere b) e c), della LR 1/2003 - fondi statali».

32. Al comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole «dell'avviso indicativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure di gara».

33. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato è composto da:

a) un Presidente;

b) quattro membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.».

34. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9/2003, come sostituito dal comma 33, trova applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e comporta il rinnovo anticipato del Comitato di gestione del FRIE che permane in carica e continua a operare nella sua attuale composizione sino all'insediamento del nuovo organismo.

35. Le disposizioni della normativa regionale in materia di garanzie, cogaranzie e smobilizzo crediti a favore delle PMI operanti nei settori delle attività economiche e produttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti delle imprese dei settori della pesca e della produzione di prodotti agricoli, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo.

36. Le disposizioni applicabili, nonchè le modalità e le condizioni della loro applicazione sono disciplinati da appositi regolamenti regionali, previa deliberazione della Giunta regionale assunta di concerto tra l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

37. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese insediate nei territori montani agli strumenti previsti dall'articolo 12 bis (Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 e, in particolare, al Fondo regionale garanzia per le PMI, sono predisposti e sottoscritti appositi strumenti convenzionali con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, anche ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell'articolo medesimo.

38. Per le finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), il «Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo», dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI del settore agricolo, aventi sede o unità operativa nel territorio regionale.

39. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, determina la dotazione del Fondo di cui al comma 38, mediante il trasferimento, nella misura massima di 5 milioni di euro, di risorse di competenza del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

40. Gli interventi agevolati di cogaranzia concedibili ai sensi del comma 38 possono essere attuati, in base al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, mediante apposito regolamento regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, di concerto con l'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali.

41. Per i finanziamenti garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo costituito ai sensi del comma 38 ed erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, le caratteristiche di durata massima dell'ammortamento e del preammortamento sono quelle definite dai regolamenti di attuazione della legge regionale 80/1982.

42. Con decreto del Direttore centrale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo di cui al comma 38, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalità operative inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle cogaranzie relativamente alle imprese del settore agricolo.

43. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009, dopo le parole «Fondo regionale di garanzia per le PMI» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo».

44. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «e dell'Assessore regionale alle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, per quanto attiene alle controgaranzie da concedersi alle imprese del settore agricolo, dell'Assessore regionale alle finanze e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali»;

b) dopo le parole «Fondo regionale di garanzia per le PMI» sono aggiunte le seguenti: «e dal Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo»;

c) dopo le parole «4/2005,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dell'articolo 3, comma 38, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).».

45. All'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi» sono soppresse;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per le finalità di cui al comma 1, a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo il "Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli", amministrato con contabilità separata, destinato a concedere alle piccole e alle microimprese agricole, aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale, finanziamenti a breve e medio termine, per assicurare risorse liquide alle imprese, anche a complemento degli smobilizzi di cui al comma 1.»;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12 bis. I regolamenti regionali di cui ai commi 9 e 12 sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, rispettivamente, per le imprese operanti nel settore agricolo su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e per le imprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive.».

46. Al comma 1 dell'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, le parole «dei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo e dei servizi» sono soppresse.

47. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale «SISSAR»), è sostituito dal seguente:

«4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.».

48. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2006 le parole «, e l'importo globale dei finanziamenti riferiti a ogni singola azienda non può superare:

a) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), l'importo di 9.000 euro per un periodo di tre anni;

b) per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere c), d), e) e f), l'importo di 30.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e 60.000 euro per un periodo di tre anni qualora svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);

b bis) per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f bis), l'importo di 8.000 euro per un periodo di otto anni» sono soppresse.

49. L'articolo 14 della legge regionale 5/2006 è abrogato.

50. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a promuovere e a partecipare in qualità di socio fondatore, assieme alla Provincia di Gorizia e alla Fondazione Villa Russiz, alla costituzione di un'associazione senza fini di lucro finalizzata alla realizzazione di un Centro di documentazione sulle relazioni tra la Cultura e il Vino che costituisca punto di riferimento permanente a livello regionale, nazionale e internazionale della variegata rete di relazioni che intercorrono tra vino, scienza, arte, cinema, letteratura, teatro, musica, fotografia, artigianato, enogastronomia, design, architettura. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione sono approvati dalla Giunta regionale.

51. L'ERSA è autorizzata a versare all'associazione di cui al comma 50 all'atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformità all'atto costitutivo, nonchè a concorrere mediante appositi contributi annuali all'attività dell'associazione stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

52. Al fine di velocizzare l'avvio del Piano di riconversione del settore lattiero-caseario dell'area montana adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 37, della legge regionale 22/2007, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 33, della legge regionale 11/2009, è autorizzata a partecipare in qualità di socio di maggioranza assoluta e, assieme alle latterie che aderiscono al Piano, a una società che supporti le latterie medesime nell'attuazione del Piano stesso.

53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'articolo 40, comma 5, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14 (Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), come definito nel suo ammontare dai rientri delle partecipazioni quale socio sovventore in società cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), comprensivi degli interessi maturati. Il contributo resta definitivamente acquisito al patrimonio di Agemont SpA [1].

54. In deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dall'articolo 6, comma 39, della legge regionale 22/2007, l'anticipazione del contributo ivi prevista può essere erogata alle latterie che aderiscono al Piano, nei limiti dell'importo di cui al comma 53, anche in assenza dell'apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa previa presentazione da parte di Agemont SpA di una formale dichiarazione attestante l'ammontare dell'importo da restituire da parte delle latterie e riportante l'impegno a utilizzare tale importo per le finalità di cui al comma 52.

54 bis. La società costituita con la partecipazione di Agemont SpA ai fini del comma 52 può sostituirsi, previa autorizzazione delle latterie beneficiarie del contributo, alla società cooperativa con funzioni consortili di cui all'articolo 6, comma 38, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento di bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sia nell'attuazione del Piano sia nella riscossione, in nome e per conto delle latterie medesime, della quota di contributo non ancora erogata dall'Amministrazione regionale [2].

55. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), le parole «e ristrutturare la filiera lattiero-casearia in zona montana» sono sostitute dalle seguenti: «specifici settori produttivi».

56. Nell'ambito delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal capo V della legge regionale 4/2005, in materia di incentivi alle imprese e dal relativo regolamento, con esclusivo riferimento agli articoli 155 e 156 delle legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), in deroga alle previsioni normative ivi previste, le domande risultate ammissibili nelle graduatorie delle Camere di commercio relative all'anno 2009, ma che non siano risultate beneficiarie per carenza di risorse finanziarie, sono mantenute in essere e inserite nelle graduatorie relative all'anno 2010 anche qualora le iniziative oggetto delle istanze siano state avviate o completate [3].

57. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

58. Al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 6/2008 le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

59. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

60. L'articolo 31, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 59, si applica a partire dall'annata venatoria 2010-2011. Per l'annata venatoria 2009-2010 la tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia resta determinata nella misura del 60 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative).

61. [Dopo il comma 13 dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008, è inserito il seguente:

«13 bis. Le Province possono utilizzare le risorse eccedenti le richieste delle Riserve di caccia per le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c).»] [4].

62. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.

 

     Art. 4. (Finalità 2 -Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per garantire il ripristino della rete viaria minore a servizio del territorio montano regionale, con particolare riguardo alla viabilità di accesso ai comprensori forestali e malghivi compromessa dalle avversità atmosferiche della trascorsa stagione invernale.

2. Gli interventi di ripristino dei danni e della funzionalità stradale sono attuati dal Servizio gestione territorio rurale e irrigazione della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e sono realizzati in economia nelle forme dell'amministrazione diretta e del cottimo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico, per 400.000 euro, dell'unità di bilancio 2.1.2.5031 e del capitolo 2947 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e, per 100.000 euro, a carico dell'unità di bilancio 2.1.1.1044 e del capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e degli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), la Regione disciplina con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

6. [Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono destinate alla realizzazione di interventi e di attività finalizzati alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e delle acque minerali, termali e di sorgente, nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale] [5].

7. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 4 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1013 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Canoni per permessi di ricerca e concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

8. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attività di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1052 e del capitolo 2533 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per attività finalizzate alla salvaguardia e al monitoraggio delle risorse idriche e della acque minerali, termali e di sorgente».

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, previsti rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico).

10. Per le finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano di azione regionale, del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria e del Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria».

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione un finanziamento di 40.000 euro per l'attuazione di un processo partecipato ai fini della progettazione e della realizzazione di un'opera per la regolazione delle portate idriche lungo il fiume Isonzo.

12. Alla concessione e alla contestuale erogazione del finanziamento di cui al comma 11 provvede con decreto il direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, previa presentazione della domanda di concessione del finanziamento corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa.

13. Con il decreto di concessione e di erogazione del finanziamento sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.

14. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento all'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione per la regolazione portate idriche fiume Isonzo».

15. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo la parola: «convegni,» sono inserite le seguenti: «attività didattiche,».

16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 18, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è modificata nella seguente «Contributi per associazioni che operano sul territorio regionale nel settore ambientale per la realizzazione di convegni, attività didattiche, studi e pubblicazioni concernenti la tutela ambientale».

17. Nel quadro della collaborazione tra Amministrazioni dello Stato e della Regione, l'Amministrazione regionale promuove iniziative volte a conseguire, anche in raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo ambientale sul territorio regionale, attivando strumenti di politica ambientale che favoriscano un efficace ed efficiente coordinamento delle rispettive attività.

17 bis. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni statali finanziamenti per l'acquisto o il nolo di beni necessari all'ottimizzazione dei sistemi di controllo ambientale, per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio regionale, nonché per spese di gestione e manutenzione dei beni in dotazione [6].

17 ter. Le attività finanziate ai sensi del comma 17 bis sono individuate mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, l'Amministrazione statale interessata e ARPA [7].

17 quater. Le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento di cui al comma 17 bis a favore dell'Amministrazione statale interessata, nonchè di rendicontazione della spesa, verranno definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 17 ter [8].

18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 3008, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo ambientale».

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento di 50.000 euro per gli studi e le attività connessi con l'analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale e idrogeologica del bacino del fiume Ledra di cui all'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.5.2.2018 e del capitolo 2101 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento per l'accordo di programma tra i comuni del bacino idrografico per la salvaguardia ambientale e idrogeologica del fiume Ledra».

21. Al comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), la parola: «2009» è sostituita dalla seguente: «2010».

22. In via di interpretazione autentica, la misura percentuale stabilita dalla Giunta regionale nei piani di riparto, ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), si applica alla somma ammissibile rendicontata ai fini della determinazione degli importi da liquidare nei limiti fissati dai rispettivi regolamenti di attuazione.

23. Al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «d'intesa con la Regione Veneto e le Università delle due regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa tra le Università del Friuli Venezia Giulia e le altre Università italiane».

24. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 23, si applicano anche alle domande di concessione di contributo già presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 14, della legge regionale 1/2007.
25. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono inseriti i seguenti:

«Art. 16 bis

(Scarichi in pubblica fognatura)

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonchè sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità d'ambito territorialmente competente.

2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonchè in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.

3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all' Autorità d'ambito territorialmente competente.

Art. 16 ter

(Titolare dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorchè l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.» [9].

26. In attuazione dell'articolo 182, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è ammessa la libera circolazione sul territorio regionale delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata e destinate al recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero. Tali frazioni possono essere conferite anche a impianti non di bacino, tecnologicamente idonei al loro trattamento, che sono autorizzati in deroga al numero di impianti di bacino e alle quantità di rifiuti previsti dal piano regionale e dai programmi provinciali [10].

27. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Entrate derivanti dall'attività di progettazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali».

1 quater. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 ter sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del Fondo per i servizi forestali di cui all'articolo 90.».

28. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 98 della legge regionale 9/2007 le parole «fatta esclusione per l'articolo 9, comma 6» sono soppresse.

29. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 83, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), si applicano anche ai rapporti convenzionali e di delega antecedenti all'entrata in vigore della presente legge, in cui gli enti locali deleganti non siano diretti beneficiari dei contributi ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 4/2001.

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.

 

     Art. 5. (Finalità 3 - Gestione del territorio)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica mediante conferimento di consulenze e prestazioni specialistiche anche con il coinvolgimento delle Università della regione, nonchè mediante corresponsione del premio di incentivazione di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 ed eventuale ricorso a personale assunto con contratto di lavoro somministrato [11].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 1733, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica».

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), la somma pari a 5 milioni di euro annui per venti anni per investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato [12].

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di distribuzione del trasferimento di cui al comma 4.

6. L'utilizzo delle somme di cui al comma 4 non è soggetto a rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 4 fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, infine, sono aggiunte le parole «per il servizio idrico integrato».

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, un contributo a copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento per il periodo di un anno con decorrenza dal 12 ottobre 2009.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 2306, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Occidentale e all'Autorità d'ambito territoriale ottimale Centrale Friuli, in misura proporzionale allo sviluppo delle condotte nei territori di rispettiva competenza, per la copertura degli oneri connessi alla gestione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento».

10. In attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE), l'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), costituisce approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 117/2008 e delle eventuali modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo medesimo.

11. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive controlla l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 10.

12. La struttura regionale competente in materia di ambiente autorizza la gestione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 117/2008.

13. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento sono definiti:

a) le modalità e i criteri di applicazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 117/2008;

b) i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008;

c) la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008.

14. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie di cui al comma 13, lettera b), prestate a favore della Regione, sono destinate alle finalità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008.

15. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 13, lettera c), sono destinate alla copertura dei costi delle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA.

16. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1049 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di rifiuti di estrazione» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

17. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 1050 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Tasse rifiuti di estrazione» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

18. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi e delle attività di cui dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2008 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per attivazione e gestione operativa del deposito dei rifiuti di estrazione».

19. Per le finalità derivanti dalle attività istruttorie e di controllo della Regione e di ARPA di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 117/2008, è autorizzata la spesa di 5.000 euro a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 2453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per attività istruttorie e di controllo in materia di rifiuti di estrazione».

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province un finanziamento di 350.000 euro al fine di concedere contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa. Il finanziamento è assegnato a ciascuna Provincia in misura proporzionale alla popolazione residente sul territorio provinciale alla data del 31 dicembre 2008. Le Province disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonchè il procedimento di concessione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1068 e del capitolo 3301, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Finanziamento alle Province per la concessione di contributi a soggetti privati per l'installazione di impianti solari termici in edifici adibiti a prima casa».

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Vendramini di Pordenone un contributo straordinario pluriennale da destinare anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento già avviato di manutenzione straordinaria e di messa a norma dei locali adibiti ad attività scolastiche e formative.

23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione fissa i termini di esecuzione dell'opera, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione.

24. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.500 euro annui a decorrere dall'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 3302, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo pluriennale all'Istituto Vendramini di Pordenone per la realizzazione dei lavori di completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa a norma». Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

25. In via di interpretazione autentica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi destinati agli interventi di cui all'articolo 3, comma 33, e di cui all'articolo 5, commi 14, 20, 33, 38, 41, 47, 50, 53, 60 e 63, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.

26. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 25 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009:

a) UB 1.3.2.5037 - capitolo 3415;

b) UB 3.5.2.1073 - capitolo 3472;

c) UB 3.5.2.1118 - capitolo 3445;

d) UB 3.6.2.1066 - capitoli 3394 e 3408;

e) UB 3.6.2.1075 - capitoli 3339, 3392 e 3393;

f) UB 3.7.2.3000 - capitoli 3395 e 3414.

27. Al comma 72 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole «per concorrere» sono sostituite dalle seguenti: «per l'acquisto dell'area necessaria».

28. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5, comma 72, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 27, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Contributo al Monastero delle Benedettine di San Cipriano di Trieste per l'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione del nuovo monastero».

29. Al comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 le parole «già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.».

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 23, della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 29, fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, nella cui denominazione le parole «già finanziate dall'Amministrazione regionale, dell'oratorio parrocchiale sito in via Beano.», sono sostituite dalle seguenti: «dell'edificio adibito a opere di ministero pastorale da destinare ad archivio e biblioteca parrocchiale sito in Comune di Basiliano, frazione di Villaorba, piazza della Chiesa n. 9, 10 e 11.».

31. Al comma 54 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche, dopo le parole «ai Comuni»sono inserite le seguenti: «e alle Province».

32. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole «ai Comuni»sono inserite le seguenti: «e alle Province».

33. Dopo la lettera g quater) del primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è aggiunta la seguente:

«g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi educativi volti alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, terzo comma.».

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, primo comma, lettera g quinquies), della legge regionale 64/1986, come aggiunta dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1070 e ai capitoli 4148 e 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

35. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Le apparecchiature, gli impianti di rilevamento e comunicazione, le attrezzature e i mezzi operativi, nonchè le sedi di allocamento e deposito finanziati ai sensi del primo comma, lettera b), in caso di emergenza o rischio di emergenza e, sentite le amministrazioni locali, per le altre attività istituzionali devono essere messi a disposizione della Protezione civile della Regione.

2 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 2 bis sono a carico della Protezione civile della Regione medesima.

2 quater. I mezzi finanziati ai sensi del comma 1, lettera b), devono avere la livrea e i loghi della Protezione civile della Regione come individuati da apposito regolamento da emanarsi su proposta della Protezione civile della Regione stessa.».

36. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Protezione civile della Regione, è autorizzata a realizzare interventi atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009.

37. Gli oneri di cui al comma 36 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 64/1986.

38. Per le finalità di cui al comma 36 è, altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 3.9.2.1070 e del capitolo 4151 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Interventi tramite la Protezione civile atti a sostenere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal grave sisma del 6 aprile 2009».

39. In attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), e dell’articolo 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), la Regione disciplina con regolamento gli importi e le modalità di applicazione dei canoni dovuti dai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche [13].

40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002 la Regione definisce con regolamento i criteri di determinazione, gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie dovute ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), nonché dell’articolo 3, comma 11, e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010 [14].

41. Il regolamento di cui al comma 39 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

42. Il regolamento di cui al comma 40 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

43. [Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono destinate agli interventi di tutela ambientalee di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche, nonchè alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica del territorio regionale] [15].

44. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 prestate a favore della Regione sono destinate agli interventi previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge 9/1991.

45. Le entrate derivanti dai canoni di cui al comma 39 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1054 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Entrate relative ai canoni dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

46. Le entrate derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al comma 40 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1042 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Entrate relative all'escussione delle garanzie in materia di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

47. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per interventi di tutela ambientale nonchè di ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche».

48. Per le finalità derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 3.10.1.2005 e al capitolo 2404 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese per rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico».

49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore delle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione rivolti a professionisti, ad amministratori, nonchè a tecnici degli enti locali e delle imprese artigiane, finalizzati alla divulgazione del «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio» denominato Protocollo VEA, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) [16].

50. Gli enti di cui al comma 49 presentano le domande di assegnazione dei contributi alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Per l'anno 2009 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al cui al comma 51 [17].

51. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con regolamento le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 50 e i criteri di assegnazione dei contributi.

52. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2006 e del capitolo 3009, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo VEA».

53. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), dopo la parola «soggetti», sono aggiunte le seguenti: «, gli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoche o decadenze».

54. Le quote derivanti dagli incassi delle sanzioni amministrative per indebita percezione dei contributi di edilizia agevolata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

55. Le quote di contributo e i rientri delle quote di contributo non più spettanti ai beneficiari dei contributi di edilizia agevolata a seguito di revoca o di decadenza di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, come modificato dal comma 53, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 4.5.161 e nel capitolo 1012 che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Rientri contributi concessi sul Fondo regionale per l'edilizia residenziale non più spettanti».

56. Gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico, al fine di accelerare il processo della spesa pubblica e favorire lo sviluppo dell'economia, sono temporaneamente autorizzati fino al 31 dicembre 2010 ad acquisire direttamente sul mercato immobili per lo svolgimento di funzioni amministrative di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in alternativa alla procedura ordinaria di progettazione e costruzione di opere pubbliche.

57. L'atto di acquisto di immobile anche nella fattispecie di cosa futura deve essere preceduto da una preventiva analisi comparata delle esigenze, delle alternative esistenti sul mercato, della coerenza e ricaduta urbanistica e dell'impatto sulla viabilità.

58. L'individuazione del contraente avviene mediante un'ulteriore valutazione comparativa dei costi, dei tempi, della qualità e della funzionalità degli immobili da acquisire, qualora esista una pluralità di scelte sul territorio.

59. Ai fini del completamento delle procedure espropriative connesse alla realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche, i Comuni beneficiari sono autorizzati a utilizzare le economie risultanti da minori spese sostenute per far fronte alle necessità espropriative di opere pubbliche diverse inserite nei medesimi programmi.

60. I finanziamenti relativi alle opere pubbliche inserite nei programmi dei Comuni approvati ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 63/1977 e successive modifiche, disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorchè le opere siano state realizzate sulla base di un progetto diverso da quello finanziato dall'Amministrazione regionale per sopravvenute modifiche della normativa tecnica di riferimento e per variazioni delle esigenze che le opere erano destinate a soddisfare, purchè gli interventi realizzati soddisfino le medesime finalità di quelli ammessi a finanziamento.

61. L'ottavo comma dell'articolo 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 (Modificazioni, integrazioni e interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), è sostituito dai seguenti:

«8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), e di cui all'articolo 66, terzo e quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), e successive modifiche,.

8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione.

8 ter. Qualora, in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario è stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, è eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l'importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonchè alla revoca, con effetto dalla data dell'atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso.».

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata in caso di motivata urgenza e necessità a estendere le disposizioni di cui al comma 61 agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale donati a enti religiosi dalla solidarietà nazionale, realizzati su aree di proprietà degli enti medesimi e non più utilizzati.

63. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate a insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 26/1988, sono estese agli insediamenti provvisori adibiti a centro sociale polifunzionale, donati dalla solidarietà internazionale e realizzati, nel periodo immediatamente successivo agli eventi sismici dell'anno 1976, su aree di proprietà dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche.

64. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 63 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 24/2005, è fissato al 31 dicembre 2012 [18].

65. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«Art. 51 bis

(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e difesa del suolo da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano solamente il progetto preliminare che è approvato dal direttore del Servizio competente.

4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione e nella misura dell'ulteriore 90 per cento all'approvazione del progetto preliminare da parte del direttore del Servizio competente.

5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

6. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.».

66. Alle opere finanziate ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 per le quali siano già stati concessi contributi alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 68, comma 5, della medesima legge regionale 14/2002.

67. Al comma 40 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, le parole «e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse» sono soppresse.

68. Al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 (Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75), le parole «, accompagnata dal parere di congruità del competente Direttore Provinciale dei lavori pubblici» sono soppresse.

69. L'articolo 27 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è abrogato.

70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare gli incentivi concessi ed erogati ai Comuni ai sensi dell'articolo 5, commi da 30 a 37, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per varianti sostanziali ai progetti già finanziati e avviati, qualora, per cause non imputabili ai Comuni, non siano più realizzabili.

71. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare integralmente le spese rendicontate dai Comuni e riferite all'attuazione parziale dei progetti già ammessi al beneficio.

72. La domanda per la conferma del contributo di cui al comma 70 è presentata, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, corredata del nuovo progetto preliminare, nonchè degli atti di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, riferiti alla quota parte di spese sostenute, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per la realizzazione parziale del progetto già ammesso al beneficio.

73. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

74. Dopo il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«18 bis. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 18 è fissato al 30 settembre 2009.».

75. Al comma 12 e al comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole «e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «, 2008 e 2009».

76. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 13/2005 è inserito il seguente:

«Art. 11 bis

1. Ai fini di completare il concreto passaggio delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato dai Comuni alle Autorità d'ambito, previsto dall'articolo 11, comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alle Autorità d'ambito i finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di interventi sulle infrastrutture del servizio idrico integrato.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Autorità d'ambito presentano all'Amministrazione regionale domanda di trasferimento dei finanziamenti, recante gli estremi del decreto di concessione, nonchè il Comune beneficiario, l'importo e l'intervento finanziato, corredata delle deliberazioni assembleari attestanti il passaggio alle medesime Autorità delle funzioni amministrative relative al servizio idrico integrato esercitate dai Comuni.».

77. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.

 

     Art. 6. (Finalità 4 - Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è sostituita dalla seguente:

a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale; al fine di consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche;».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, lettera a), della legge regionale 25/2004, come sostituita dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonchè di consolidare la società di gestione, anche al fine di perseguire un incremento dei traffici di merci e passeggeri, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in conformità alle deliberazioni assembleari e nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.

4. [Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1300, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Ricapitalizzazione della società per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari»] [19].

5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche al fine di favorire il decongestionamento del traffico sulla viabilità ordinaria, a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, anche attraverso il deposito delle somme dovute a titolo di rimborso su un conto corrente bancario fruttifero di interessi, intestato alle società medesime ovvero ai soggetti titolari della gestione finanziaria relativa al pagamento differito del pedaggio.

6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.

 

     Art. 7. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)

1. Il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al finanziamento di programmi regionali d'interventi per l'adeguamento e la messa a norma, il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento del patrimonio d'impiantistica sportiva provinciale, comunale, di enti o altri soggetti privati senza fine di lucro, nonchè per l'acquisto di attrezzature, mediante concessione di contributi annui costanti ventennali a sollievo degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.».

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008, è inserito il seguente:

«14 bis. Gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 14 comprendono anche quelli, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per il finanziamento degli interventi medesimi.».

3. Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:

«16. I soggetti di cui al comma 15, a esclusione della Regione, concorrono, complessivamente, al finanziamento dei singoli interventi nella misura del venticinque per cento dell'ammontare totale degli oneri per la realizzazione degli interventi medesimi.».

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 14, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 1, e dell'articolo 7, comma 14 bis, della medesima legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5519 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Al comma 21 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2008 le parole «ambiente e lavori pubblici e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive ammesse».

6. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, comma 21, della legge regionale 17/2008 come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 5521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «dei campi da tennis» sono sostituite dalle seguenti: «del tennis club e per i lavori di completamento, ristrutturazione e realizzazione delle infrastrutture sportive annesse».

7. In sede di prima attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 7, comma 24, della legge regionale 17/2008, il termine per la presentazione della domanda da parte del destinatario interessato è fissato al 31 agosto 2009.

8. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. Le Amministrazioni locali soggette a commissariamento nei tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e beneficiarie, nell'anno 2008, di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), possono presentare la documentazione tecnico-amministrativa agli uffici competenti entro il 31 dicembre 2009.

10. [Alla legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo le parole «associazioni rappresentative» sono aggiunte le seguenti: «e alle associazioni d'arma»;

b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2009»] [20].

11. [Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 5/2009, come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092, con riferimento al capitolo 5398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009] [21].

12. [I trasferimenti correnti previsti dal bilancio regionale a favore degli enti, istituzioni e organismi culturali operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo, ai quali la Regione partecipa direttamente in qualità di socio, sono comprensivi degli importi previsti a copertura delle quote annuali di adesione o di partecipazione, come determinate dagli organi statutari dei soggetti partecipati] [22].

13. [Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009: unità di bilancio 5.2.1.1092 - capitolo 5365, unità di bilancio 5.2.1.1096 - capitolo 5388, unità di bilancio 5.2.1.1097 - capitolo 5354] [23].

14. Al comma 16 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), le parole «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 16, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1092 e al capitolo 5397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

16. Al termine del comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 27, della legge regionale 17/2008, sono introdotte le seguenti parole: «; nell'ambito delle attività ammesse è compresa altresì l'acquisizione di attrezzature e arredi».

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 45, della legge regionale 2/2006, come modificato dal comma 16, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e al capitolo 5222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

18. Alla Tabella P, allegata alla legge regionale 17/2008, riferita all'articolo 7, comma 64, della legge medesima, l'indicatore di livello dell'organismo denominato Fondazione Luigi Bon è modificato dal valore 2 al valore 1 e l'indicatore di livello dell'organismo denominato Associazione internazionale dell'Operetta del Friuli Venezia Giulia è modificato dal valore 3 al valore 1.

19. Gli oneri derivanti dal comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.1096 e ai capitoli 5388 e 5400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. [All'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi, la Regione sostiene i progetti dei gruppi bandistici, corali, teatrali e folcloristici promossi dalle associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale.

2. La Regione riconosce il ruolo delle seguenti associazioni regionali: Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia, Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia, Associazione Teatrale Friulana (ATF), Associazione regionale FITA-UILT, Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF); la Regione, anche mediante stipula di apposite convenzioni di durata pluriennale, sostiene le iniziative dalle stesse promosse aventi le finalità di cui al comma 1. I soggetti di cui al presente comma presentano annualmente il programma delle attività alla competente Direzione centrale. I provvedimenti di concessione delle sovvenzioni fissano le modalità di rendicontazione.»;

b) al comma 5 le parole «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4»] [24].

21. [Gli oneri derivanti dall'articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.197 e al capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009] [25].

22. Per le finalità indicate all'articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, è autorizzata per l'anno 2009 a favore dell'associazione regionale FITA-UILT la concessione di un contributo di 100.000 euro a sostegno delle attività da essa promosse.

23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 5309 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo a favore dell'associazione FITA-UILT a sostegno delle attività da essa promosse».

24. [Per le finalità indicate all'articolo 8 della legge regionale 5/2008, come modificato dal comma 20, è autorizzata per l'anno 2009 a favore della Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) la concessione di un contributo di 100.000 euro a sostegno delle attività da essa promosse] [26].

25. [Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097 e del capitolo 5310 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo all'Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF) a sostegno delle attività da essa promosse»] [27].

26. I commi 26 e 27 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono sostituiti dai seguenti:

«26. Nel quadro degli obiettivi generali indicati dal Titolo I della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove, in concorso con enti locali, istituzioni di formazione musicale e altri soggetti pubblici e privati del territorio, la costituzione di un organismo associativo avente a oggetto il sostegno e l'organizzazione diretta di attività di produzione musicale, che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali.

27. La partecipazione della Regione all'organismo indicato al comma 26, in forma diretta o per il tramite di enti regionali o di associazioni culturali cui la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, è autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, previa approvazione dello statuto dell'organismo medesimo.».

27. Per le finalità indicate all'articolo 5, comma 27, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 26, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.1097, con riferimento al capitolo 5360 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Spese per la promozione della costituzione di un organismo associativo per il sostegno e l'organizzazione diretta di attività di produzione musicale che si prefiggano in particolare di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali».

28. [Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole «riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attività del circuito regionale del cinema di qualità di cui al comma 2», sono soppresse] [28].

29. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 28, fanno carico alla unità di bilancio 5.2.2.1094 e al capitolo 5438 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «riconosciute d'essai ai sensi del dlgs n. 28/2004,», sono soppresse] [29].

30. Per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato, è autorizzata la concessione all'Azienda speciale di Villa Manin di un finanziamento straordinario di 670.000 euro.

31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 670.000 euro a carico della unità di bilancio 5.3.2.1106 e del capitolo 5378 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Azienda speciale di Villa Manin per la realizzazione di lavori indispensabili e urgenti di adeguamento e straordinaria manutenzione dei locali del compendio assegnato.».
32. Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico dell'Università degli studi di Udine e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini, è autorizzata l'assegnazione alla medesima Università degli studi di Udine di un contributo straordinario di 80.000 euro per l'anno 2009 [30].

33. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 5.3.2.1104 e al capitolo 5294 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo straordinario all'Università degli studi di Udine per l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo Litwornia».

34. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi decennali fino all'importo massimo indicato al comma 36, per le spese di progettazione e di attuazione dei lavori di recupero funzionale e restauro dell'ex caserma dei vigili del fuoco in piazzale Cadorna a Udine, da eseguirsi anche per lotti funzionali, e per le spese di progettazione e realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale [31].

35. I contributi di cui al comma 34 sono concessi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 [32].

36. Per le finalità previste dal comma 34, è autorizzato un limite di impegno decennale di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 1.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.1108 e del capitolo 5312 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo pluriennale al Comune di Udine per le spese di progettazione e la realizzazione della nuova sede del museo friulano di storia naturale». Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

37. All'onere di 500.000 euro derivante dal comma 36 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.2.1094 e dal capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2018 e del bilancio per l'anno 2009.

38. I commi 30, 31 e 32 dell'articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.

39. Alla legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21

(Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena)

1. E' istituito nel bilancio regionale il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena.

2. Con il fondo istituito dal comma 1 sono finanziate, mediante la concessione di contributi fino all'intero importo della spesa ammissibile, le seguenti attività:

a) iniziative realizzate da istituzioni scolastiche pubbliche o dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica del Friuli Venezia Giulia (ANSAS) per il sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa e didattica nelle scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, con particolare riguardo a quelle di interscambio studentesco e di personale docente, realizzate in collaborazione con istituzioni scolastiche della Repubblica Slovena;

b) iniziative per lo sviluppo della reciproca conoscenza delle diverse realtà culturali e linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia, realizzate da enti e organizzazioni attive per la tutela delle minoranze e la promozione delle diversità linguistiche e culturali;

c) iniziative per favorire la collaborazione transfrontaliera nei settori della cultura, dell'educazione, dello sport e delle attività ricreative, realizzate dagli enti locali territoriali dell'area di insediamento della minoranza slovena, in cooperazione con le locali autorità della Repubblica Slovena;

d) interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali della minoranza linguistica slovena, compresi gli immobili di cui all'articolo 19 della legge 38/2001, realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili stessi.

3. Con deliberazione annuale della Giunta regionale è approvato il programma di ripartizione delle risorse del fondo tra le attività previste al comma 2, sulla base delle proposte presentate annualmente, entro il 31 marzo, dai soggetti indicati al medesimo comma 2. I criteri per la formazione del programma sono fissati sentita la Commissione di cui all'articolo 8.»;

b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 21 bis

(Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente al Comune di San Pietro al Natisone un contributo speciale per la copertura dei maggiori oneri derivanti all'Amministrazione comunale per spese di manutenzione e gestione ordinaria, ivi comprese le spese per l'attivazione di servizi complementari alla frequenza scolastica, della sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone. L'importo del contributo per ciascun esercizio è determinato in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.»;

c) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more dell'emanazione del regolamento per la disciplina dell'Albo regionale di cui all'articolo 5, possono accedere ai finanziamenti di cui alla presente legge gli enti e le organizzazioni costituiti da almeno due anni all'atto della presentazione della relativa domanda di contributo, che dichiarino di svolgere attività rivolta alla minoranza slovena facendo uso prevalentemente della lingua slovena.».

40. Per l'anno 2009, il termine per la presentazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5575 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.

42. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21, comma 2, lettera d), della legge regionale 26/2007, come sostituito dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.2.1112, con riferimento al capitolo 5585 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.

43. Per le finalità previste all'articolo 21 bis della legge regionale 26/2007, come inserito dal comma 21, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.1112, con riferimento al capitolo 5376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Contributo speciale al Comune di San Pietro al Natisone per la copertura dei maggiori oneri relativi alla manutenzione, alla gestione e alle attività della sede dell'istituto comprensivo bilingue».

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per l'assegnazione di una borsa di studio nell'ambito del Dipartimento di studi umanistici dell'Università di Udine, per l'approfondimento e l'analisi dei legami storici e religiosi del cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana [33].

45. Per le finalità previste dal comma 44, è autorizzata la spesa di euro 18.000 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 5314 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Spesa per l'assegnazione di una borsa di studio in materia storica religiosa per l'approfondimento dei legami fra cristianesimo aquileiese con Alessandria d'Egitto e la tradizione marciana».

46. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.

 

     Art. 8. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2000, n. 9 (Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nell'ambito del sistema scolastico regionale), è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità previste al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, mediante contributi diretti alla riduzione degli oneri correnti da essi sostenuti per il funzionamento e per l'attuazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attività formative integrative di quelle curricolari, nonchè programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici.».

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.1121, con riferimento al capitolo 5023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. [Il comma 111, dell'articolo 5, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è sostituito dal seguente:

«111. Nel quadro delle attività e degli interventi di sperimentazione e ricerca in materia di formazione professionale previsti all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e al fine di promuovere l'innovazione nei processi formativi rivolti ai giovani di età inferiore ai diciotto anni, la Regione promuove la partecipazione di enti di formazione accreditati a programmi e bandi direttamente emanati in tale ambito dallo Stato o dalla Commissione europea, mediante contributi sulle spese di ricerca ed elaborazione progettuale delle iniziative che concorrono al finanziamento statale o comunitario, nonchè mediante il cofinanziamento delle spese per la realizzazione delle iniziative approvate.»] [34].

4. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 111, della legge regionale 30/2007, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.1123 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire le posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo necessario alla definizione di correlati procedimenti giudiziari.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 5968 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Spese per la definizione delle posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000».

7. Dopo il comma 25, dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti commi:

«25 bis. Per le finalità di valorizzazione e diffusione della ricerca di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca realizzati direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

25 ter. La realizzazione diretta dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cui al comma 25 bis avviene mediante l'acquisizione di servizi e forniture in economia.

25 quater. I progetti, gli interventi e le iniziative di cui al comma 25 bis svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sono realizzati sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto, i risultati attesi, il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di rendicontazione delle spese sostenute.

25 quinquies. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti privati con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili.».

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 25 bis, della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e ai capitoli di nuova istituzione per memoria nei citati bilanci di seguito elencati:

a) capitolo 5831, con la denominazione «Spese per la realizzazione diretta di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca»;

b) capitolo 5833, con la denominazione «Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti pubblici di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca»;

c) capitolo 5834, con la denominazione «Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti privati di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca».

9. [Al comma 51 dell'articolo 4 della legge regionale 30/2007, le parole «a decorrere dall'1 settembre 2009, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2009-2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'1 settembre 2010, con effetto a valere sugli assegni di studio da concedere per l'anno scolastico 2010-2011»] [35].

10. [Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 51, della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 9, fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1127 e al capitolo 5329 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011 nella cui denominazione le parole «per l'anno scolastico 2006-2007», sono soppresse] [36].

11. [Dopo il comma 8, dell'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono inseriti i seguenti:

«8 bis. Nell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 8, la Giunta regionale individua annualmente una quota sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario da assegnare agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario della Regione, sulla base dei dati riferiti al 30 aprile di ciascun anno relativi agli studenti idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico precedente. I fondi sono assegnati prioritariamente all'ente che presenta la percentuale di idonei più bassa fino al raggiungimento della quota percentuale dell'altro ente e, successivamente, in ragione del cinquanta per cento per ciascuno dei due enti.

8 ter. Per l'anno 2009 la quota da ripartire per le finalità di cui al comma 8 è pari a 250.000 euro.» ] [37].

12. Per le finalità previste dal comma 8 bis, come inserito dal comma 11, è autorizzata la spesa di 250.000 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.4.1.1128 e del capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale, con obbligo di restituzione, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 21, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola.

14. In caso di stipulazione di un mutuo per l'intervento, il finanziamento è destinato alla copertura e alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.

15. La domanda per il finanziamento previsto al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.

16. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte della Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.

17. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

18. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2012 sulla base del piano di cui al comma 16.

19. Al fine di consentire alla SISSA di Trieste di stipulare il mutuo di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione al mutuo stesso.

20. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

21. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzato un limite di impegno ventennale di 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 810.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento alla SISSA, con obbligo di restituzione, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola». Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

22. Le entrate derivanti dal comma 18 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2012, sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 564 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Restituzione dalla SISSA delle somme destinate alla realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola».

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 27, all'ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Udine, quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, intervento già inserito nel secondo Piano triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 novembre 2008 (Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000).

24. La domanda per il finanziamento previsto al comma 23 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.

25. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.

26. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 23.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 3.574.625 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 5295 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Finanziamento all'ERDISU di Udine, quale anticipazione del cofinanziamento statale, con obbligo di restituzione, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine».

28. In relazione al comma 26, sono previste entrate nella tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2, per 3.574.625 euro per l'anno 2009 a valere sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 554 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Restituzione dall'ERDISU di Udine del finanziamento, quale anticipazione del cofinanziamento statale, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine».

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

 

     Art. 9. (Finalità 7 - Sanità pubblica)

1. [In attuazione dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale), è confermata, in via definitiva, la concessione, da parte delle aziende per i servizi sanitari, a favore dei pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme, di un contributo nella misura stabilita alla tabella A di cui all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 19/2006 a decorrere dalla data di cessazione del periodo sperimentale previsto dal medesimo articolo 29, comma 1, della legge regionale 19/2006] [38].

2. [Le modalità per la concessione del contributo, già definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 19/2006, possono essere rideterminate con analogo provvedimento] [39].

3. Al personale docente universitario, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo a esaurimento che esplicano attività assistenziale presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» si applica il trattamento economico previsto per il medesimo personale operante presso l'Azienda ospedaliero - universitaria «Ospedali Riuniti» di Trieste come determinato dai protocolli d'intesa Regione - Università del 13 febbraio 2006 e 5 marzo 2004.

4. Il trattamento economico di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data del 13 febbraio 2006.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 7.1.1.1131 e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:

«10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aviano un finanziamento necessario per concorrere, limitatamente alla parte di competenza comunale relativa alle funzioni sociali, alla realizzazione di una nuova sede, sostitutiva di quella attuale versante in situazione di grave degrado, destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni distrettuali di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".».

7. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale 17/2008 sono riaperti per la durata di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e al capitolo 4412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è sostituita con la seguente: «Finanziamento al Comune di Aviano per concorrere alla realizzazione di una nuova sede destinata a ospitare in modo integrato anche le funzioni distrettuali di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale"».

9. All'articolo 11 della legge regionale 19/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. La quota di partecipazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" non deve essere inferiore al 60 per cento degli apporti complessivi.».

10. Al comma 44 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), le parole «e del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo» sono soppresse.

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.

 

     Art. 10. (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. L'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene ridefinito, per esigenze funzionali e di razionalizzazione della spesa sanitaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono. A decorrere dall'1 gennaio 2010 la Direzione centrale salute e protezione sociale è ordinata in forma di gestione speciale autonoma, denominata Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, con sedi in Trieste e Udine, con i compiti, in particolare, di vigilanza e coordinamento degli enti del Servizio sanitario regionale. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali è dotata di autonomia organizzativa e gestionale.

2. E' soppressa, a decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Agenzia regionale della sanità. A decorrere dall'1 ottobre 2009 il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decade dall'incarico e il direttore centrale della Direzione salute e protezione sociale assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia regionale della sanità coadiuvato dal vicedirettore centrale che assume le funzioni di vicecommissario straordinario. Il collegio sindacale e gli incarichi dirigenziali e professionali la cui durata è legata al mandato del cessato direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità decadono il 31 dicembre 2009. A decorrere dalla data di cui al comma 1 le funzioni dell'Agenzia regionale della sanità sono trasferite alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, della soppressa Agenzia, ivi compresi i rapporti di lavoro e quelli di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa. Per l'accertamento della situazione patrimoniale dell'Agenzia regionale della sanità alla data del 31 dicembre 2009 il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e il vicedirettore assumono, rispettivamente, dall'1 gennaio 2010, anche le funzioni di commissario liquidatore e di vicecommissario liquidatore con il compito di provvedere, entro il 31 dicembre 2010, alla chiusura della gestione pregressa. Dall'1 gennaio 2011 la Regione succede alla gestione liquidatoria per le eventuali poste ancora pendenti; le eventuali somme residue sono finalizzate al finanziamento del Servizio sanitario regionale.

2 bis. E' costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di:

a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;

b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;

c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b) [40].

2 ter. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 2 bis viene corrisposto dall'Amministrazione regionale il compenso di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 502/1992, ridotto della metà [41].

3. E' soppresso, con la procedura e la tempistica di seguito descritta, il Centro servizi condivisi. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'organo di vertice del predetto ente, congiuntamente al collegio sindacale, presenta alla Giunta regionale, tramite la competente direzione regionale, una dettagliata relazione sullo stato dei rapporti attivi e passivi, degli impegni e dei rischi facenti capo al Centro servizi condivisi. Nei successivi trenta giorni il Presidente della Regione dispone con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, modalità e termini per la soppressione dell'ente e per il trasferimento delle funzioni del medesimo a uno o più enti che subentrano, a decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione, nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Gli organi del Centro servizi condivisi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono alla data di soppressione dell'ente ovvero a decorrere dalla data indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al presente comma. Annualmente la Giunta regionale individua le attività tecnico-amministrative da svolgere in forma centralizzata da parte di uno o più enti. L'adesione alle procedure centralizzate è obbligatoria da parte degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. La Direzione di cui al comma 1 è retta dal direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Il direttore centrale organizza e gestisce la direzione articolandola in aree di intervento, servizi e strutture stabili di livello inferiore al servizio. I servizi possono anche costituire unità organizzative alle dirette dipendenze del direttore centrale. Gli incarichi dirigenziali relativi alle aree di intervento, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i vicedirettori dalla vigente normativa regionale, sono conferiti direttamente dal direttore centrale, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Entro trenta giorni dalla nomina il direttore centrale definisce, con proprio provvedimento, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali [42].

4 bis. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata l'imputazione della spesa a valere sui corrispondenti capitoli della spesa dello stato di previsione del bilancio pluriennale e annuale della Direzione centrale funzione pubblica e della Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie [43].

4 ter. Il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali svolge attività di natura tecnico professionale ed è nominato dal Presidente della Regione, sentito l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, e viene individuato, senza necessità di valutazioni comparative, esclusivamente tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 4 quater, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea specialistica o diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento di studi;

b) specializzazione desumibile da titoli di studio o da pubblicazioni o da concrete esperienze professionali, inerenti alla programmazione, all'organizzazione e al controllo nella pubblica amministrazione;

c) esperienza di lavoro almeno quadriennale svolta in posizione dirigenziale presso strutture pubbliche o private, oppure svolta in qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, o in qualità di magistrato contabile [44].

4 quater. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, è approvato l'avviso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione per un periodo non inferiore a dieci giorni, per l'acquisizione delle domande degli aspiranti all'incarico di cui al comma 4 ter, nonchè è approvato l'elenco degli aspiranti medesimi [45].

4 quinquies. Il contratto del Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, con possibilità di rinnovo, ed è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, esclusivamente per i seguenti motivi:

a) violazione di legge o del principio di buon andamento o di imparzialità della pubblica amministrazione;

b) gravi motivi;

c) assenza o impedimento del Direttore centrale che si protragga oltre sei mesi;

d) valutazione annuale negativa dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi;

e) recesso del Direttore [46].

4 sexies. In sede di prima applicazione, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del Direttore centrale di cui al comma 4 ter è pari a quello del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ridotto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 122/2010 [47].

4 septies. Per tutto quanto non previsto dai commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies trova applicazione la vigente normativa giuridica, economica e previdenziale relativa all'incarico di Direttore centrale della Amministrazione regionale, ove non incompatibile con quanto previsto dai commi medesimi [48].

5. Per il proprio funzionamento la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale di personale, dirigenziale e non, acquisito ai sensi della normativa vigente per il personale regionale [49].

6. Il direttore centrale può inoltre conferire direttamente, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, incarichi dirigenziali, di linea e di staff, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

7. Il direttore centrale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e interesse strategico può inoltre conferire direttamente incarichi dirigenziali, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per un periodo massimo di tre anni non rinnovabile, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private in possesso di particolare esperienza professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione universitaria o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza, ai quali si applica la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i dirigenti regionali.

8. Gli incarichi dirigenziali di cui ai commi 6 e 7 possono essere conferiti per un periodo massimo di tre anni, non rinnovabile, anche a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale, collocati in aspettativa; il servizio prestato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonchè dell'anzianità di servizio.

9. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 6, 7 e 8 avviene previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione di tre componenti presieduta dal direttore centrale che nomina gli altri componenti.

10. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuate, in particolare:

a) il numero massimo delle aree di intervento e dei servizi di cui al comma 4;

b) il numero massimo degli incarichi dirigenziali conferibili ai sensi dei commi 6, 7 e 8;

c) il numero massimo del personale in comando e in distacco ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonchè in materia di personale).

11. Ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuate le funzioni e le attività per le quali la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si avvale degli uffici degli enti del Servizio sanitario regionale con rimborso delle spese dai medesimi sostenute.

12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa all'Agenzia regionale della sanità si intendono fatti, ove compatibili, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i riferimenti contenuti nella vigente normativa alla Direzione centrale salute e protezione sociale si intendono fatti, ove compatibili e coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. A decorrere dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, i riferimenti contenuti nella vigente normativa al Centro servizi condivisi si intendono fatti, ove compatibili, all'ente o agli enti che subentrano nelle relative funzioni.

13. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria);

b) l'articolo 19 della legge regionale 20/1996 e l'articolo 8 della legge regionale 21/2005 (Modificativi dell'articolo 5 della legge regionale 37/1995).

14. A decorrere dalla data di soppressione indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogati l'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), e gli articoli 9 e 10 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

15. A decorrere dalla data di cui al comma 1 e dalla data di soppressione del Centro servizi condivisi indicata nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni normative incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

16. I commi 12 e 13 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono abrogati.

17. All'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere c) e d) del comma 1 sono abrogate;

b) [il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei sindaci sono stabilite dalla conferenza stessa con regolamento approvato a maggioranza assoluta.»] [50];

c) il comma 3 è abrogato.

18. All'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 19/2006, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «o delle Rappresentanze» sono soppresse;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.»;

d) la lettera a) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;»;

e) la lettera c) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;»;

f) la lettera d) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996 e sui criteri per il riparto della quota regionale del Fondo nazionale per le politiche sociali;»;

g) le lettere e) ed h) del comma 7 sono abrogate;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.»;

i) i commi 10, 11 e 12 sono abrogati.

19. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali si applica quanto previsto per l'Amministrazione regionale dalla vigente normativa.

 

     Art. 11. (Finalità 8 - Protezione sociale)

1. Al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'1 settembre 2009 il valore determinato dallo Stato è integrato dalla Regione in misura pari a 60 euro mensili.».

2. Dopo il comma 79 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«79 bis. Le risorse trasferite per le finalità di cui al comma 78 possono essere utilizzate dallo Stato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'erogazione.».

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Latisana, nella sua qualità di Ente gestore dell'ambito distrettuale del servizio sociale dei Comuni, un contributo straordinario di 37.000 euro a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 37.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8400 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Latisana a supporto degli interventi che favoriscono la mobilità delle persone disabili».

7. Il termine per la presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 5, comma 53, della legge regionale 2/2006, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4583 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste un contributo una tantum, nella misura prevista dal comma 11, per sopperire a straordinarie esigenze di funzionamento dell'associazione medesima.

10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'assegnazione dell'intero contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 5315 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo all'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili - Sede provinciale di Trieste per sopperire a esigenze straordinarie di funzionamento».

12. L'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), come inserito dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 ter

(Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:

a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;

b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.

2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.

3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale pari a 2 euro per ora di presenza. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale pari a 200 euro mensili. Tale importo è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.

6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonchè per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

7. Per le persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la copertura delle spese connesse. In particolare viene garantito l'uso gratuito dei mezzi di trasporto pubblico, limitatamente al tragitto da e verso la propria abitazione al luogo di attuazione del progetto, con le modalità già vigenti a livello regionale per gli invalidi civili, ovvero il rimborso dei costi sostenuti per effettuare il medesimo tragitto. Vengono inoltre coperte le eventuali spese di mensa e pernottamento, previa certificazione delle stesse.».

13. [Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole: «in regione da almeno un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno otto anni in Italia di cui uno in regione»] [51].

14. [All'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 10, comma 33, della legge regionale 17/2008, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad avvalersi dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.

1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 bis e le modalità con cui concorre al finanziamento degli oneri da questo sostenuti.»] [52].

15. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 14, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

16. Dopo l'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è inserito il seguente:

«Art. 15 bis

(Fondo per le spese di investimento)

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e per migliorare e adeguare la rete esistente, è istituito un Fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonchè ai soggetti del privato sociale e privati in convenzione.

2. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1.

3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

17. In sede di prima applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, la ripartizione delle risorse disponibili avviene sulla base delle domande già pervenute ai sensi delle leggi regionali 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), e delle priorità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

18. Per le finalità previste dall'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, relativamente ai fondi regionali, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1141 e del capitolo 5367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Fondo di parte investimento per servizi per la prima infanzia - fondi regionali».

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 16, fanno carico, relativamente ai fondi statali, all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5366 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione A. Caccia e M. Burlo Garofolo, di Trieste, un contributo straordinario di 60.000 euro per l'adeguamento di due alloggi alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico di spesa.

22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3203 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Adeguamento alloggi - Fondazione Caccia Burlo Garofolo Trieste».

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni a favore delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per l'acquisto e il completamento dei lavori interrotti dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa costruttrice, di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, posti in vendita dalla curatela fallimentare [53].

24. Gli enti di cui al comma 23 presentano domanda di concessione dell'anticipazione alla Direzione provinciale lavori pubblici territorialmente competente, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione del contratto di acquisto del cantiere e per i lavori di completamento entro novanta giorni dall'acquisto previa approvazione del relativo progetto [54].

25. L'anticipazione è concessa ed erogata all'ente aggiudicatario previa presentazione del contratto di compravendita del cantiere e in misura non superiore al prezzo indicato nel medesimo. Per i lavori di completamento l'anticipazione è concessa ed erogata sulla base del quadro economico del progetto [55].

26. L'anticipazione è restituita, senza interessi, in sessanta rate di ammortamento semestrali costanti posticipate con decorrenza dall'1 marzo e dall'1 settembre del secondo anno successivo all'erogazione dell'anticipazione medesima.

27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 3.055.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Anticipazioni alle ATER per l'acquisto di cantieri relativi a interventi di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

28. Al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 le parole «un intervento» sono sostituite dalla seguente: «interventi» e le parole «relativo alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale sociale» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica».

29. Al comma 55 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 53 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione le parole «di un intervento» sono sostituite dalle seguenti «di interventi».

31. All'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. I benefici di cui al comma 1 sono concessi con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2009.».

32. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dal comma 31, fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4491 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

33. [Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), le parole «non in rapporto di parentela con l'assistito,» sono soppresse] [56].

34. Il termine per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 3, comma 76, della legge regionale 1/2005, è prorogato al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

35. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 fanno carico all'unità di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 30.000 euro per sopperire agli oneri di gestione della comunità residenziale denominata «Una finestra sul futuro - Dopo di noi».

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e di un elenco analitico delle spese preventivate. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.1.3390 e del capitolo 4815 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo straordinario all'Associazione La Pannocchia» - ONLUS di Codroipo per gli oneri di gestione della comunità residenziale «Una finestra sul futuro - Dopo di noi».

39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona contributi una tantum fino al massimo del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di immobili e per i lavori di ristrutturazione e trasformazione di edifici esistenti in forme residenziali alternative e sperimentali, al fine di sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all'accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.

40. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 39 sono presentate, pena decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredate di:

a) progetto di massima dei lavori da eseguire;

b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell'iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;

c) relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.

41. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 39 sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonchè delle modalità e delle priorità di intervento adottate con il regolamento attuativo degli interventi di cui all'articolo 3, comma 113, della legge regionale 1/2005, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile.

42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4669 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributi una tantum per la realizzazione di servizi residenziali e diurni per le persone anziane».

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005.

44. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4816 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo straordinario alla Futura cooperativa sociale a r.l. di San Vito al Tagliamento a integrazione del contributo di cui all'articolo 3, comma 104, della legge regionale 1/2005».
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un contributo straordinario di 150.000 euro per lavori di ristrutturazione della «Casa - albergo» di Monfalcone.

46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 e del capitolo 4929 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo straordinario al Comune di Monfalcone per lavori di ristrutturazione della Casa-albergo di Monfalcone».

48. I finanziamenti assegnati nell'anno 2009 ai sensi dell'articolo 6, comma 86, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono suddivisi in parti uguali tra i soggetti destinatari.

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 48, relativamente agli interventi previsti per le associazioni «Smileagain» e «Auxilia» di Trieste, fanno carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è sostituita con la seguente «Contributo straordinario all'associazione Smileagain e all'associazione Auxilia di Trieste al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo».

50. Per le finalità previste dal comma 48, relativamente agli interventi concernenti l'associazione «W.O.P.S.E.C.», è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 762 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Contributo straordinario all'associazione W.O.P.S.E.C. al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo».

51. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.

 

     Art. 12. (Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2008 è accertato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), in complessivi 519.011.934,16 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, della legge regionale 17/2008, il conguaglio positivo è determinato in 55.036.365,78 euro, cui si sommano 2.078.506,68 euro relativi alle somme autorizzate con legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e legge regionale 8 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), non utilizzate al 31 dicembre 2008, per complessivi 57.114.872,46 euro destinati alle finalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 22 per 900.000 euro, 24, 38, 43, 44, 48 e 51, nonchè 4.100.000 euro per le finalità previste dagli articoli 4 e 14 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), per 200.000 euro per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 (Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).

2. Alle Province è attribuita un'assegnazione straordinaria di 4.160.000 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.

3. Ai Comuni è attribuita un'assegnazione straordinaria di 31.670.000 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008. Il finanziamento straordinario è assegnato con vincolo di commutazione in entrata, all'unità di bilancio 4.2.59 e al capitolo 712 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, per il pagamento di un ammontare complessivo pari a 788.512,61 euro, vincolato al recupero della riduzione dei trasferimenti in favore della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006, di cui 4.156,67 euro relativamente al comune di Duino Aurisina, 965,87 euro relativamente al comune di Muggia; 783.390,07 euro relativamente al comune di Trieste.

4. Alle Comunità montane è attribuita un'assegnazione straordinaria di 600.000 euro, erogata in unica soluzione per metà in base all'estensione territoriale e per metà in base alla popolazione.

5. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008, per il finanziamento dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici, è incrementato di una quota straordinaria di 300.000 euro.

6. Per le finalità di cui al comma 5, è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Per le finalità di cui ai commi 2, 3 e 4, è destinata la spesa di 36.430.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

8. Alle Province è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 1.136.819,55 euro erogata in unica soluzione, per il 50 per cento in misura proporzionale alla media del gettito IRPEF di ciascun Comune di ciascuna Provincia, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge e, per il restante 50 per cento, suddivisa per due terzi in base all'estensione territoriale e per un terzo in base alla popolazione.

9. Ai Comuni è attribuita un'ulteriore assegnazione straordinaria di 8.863.180,45 euro erogata in unica soluzione, per il 60 per cento in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 1), della legge regionale 17/2008 e, per il restante 40 per cento, in misura proporzionale all'assegnazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 17/2008.

10. Per le finalità di cui ai commi 8 e 9 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

11. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 17, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 1.500.000 euro.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

13. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 1.706.191,46 euro di cui 52.087,06 euro a favore delle Province e 1.654.104,40 euro a favore dei Comuni.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 1.706.191,46 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1153 e del capitolo 1629 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

15. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 43, della legge regionale 17/2008 è incrementato di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, da ripartire a favore delle Province in unica soluzione in misura proporzionale a quanto loro assegnato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 43.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 557.327,17 euro, per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159, e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

17. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.4.2.1068 e dal capitolo 3217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

18. Il comma 38 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:

«38. La liquidazione del finanziamento è disposta in via anticipata e in unica soluzione.».

19. Il comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:

«39. Gli enti beneficiari del finanziamento di cui al comma 35 presentano entro il 31 dicembre 2011, a titolo di rendicontazione, una dichiarazione attestante gli oneri complessivi effettivamente sostenuti e che l'attività finanziata è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, corredata di una breve relazione descrittiva dell'intervento realizzato. La rendicontazione è riferita all'ammontare del finanziamento concesso dalla regione e all'ammontare del cofinanziamento previsto in sede di domanda.».

20. Il termine per presentare domanda per accedere al fondo di cui all'articolo 11, comma 35, della legge regionale 17/2008 è fissato al 31 luglio 2009. Le domande presentate dopo il termine previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 941 del 24 aprile 2009 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte salve.

21. I Comuni montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, beneficiari di contributo ai sensi del comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, possono presentare domande integrative di finanziamento limitatamente a spese connesse a controversie e giudizi non conclusi alla data del 31 dicembre 2008.

22. Per la finalità prevista dal comma 6, lettera e), dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Trasferimenti ai comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni».

23. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 22 si fa fronte, per la quota parte di 1 milione di euro, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1696 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2009, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2008 rispetto al 2007, al netto di quanto già assegnato per la medesima finalità nell'anno 2008 con il fondo di cui all'articolo 10, comma 23, della legge regionale 9/2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.

25. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 24.

26. Per le finalità di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Trasferimenti alle province per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione».

27. Alla lettera b) del comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, le parole «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

28. Il comma 5 bis dell'articolo 46 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 34, della legge regionale 17/2008, va interpretato nel senso che i tre quarti dei Comuni della provincia anche non contermini che possono costituire una associazione intercomunale sono calcolati per difetto, al fine di consentire, come prevede la medesima disposizione, al maggior numero di Comuni di concorrere alle risorse del Piano di valorizzazione costituendo una idonea forma associativa.

29. Per gli enti locali della Regione non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 1989, n. 155.

30. All'articolo 27, comma 5, della legge regionale 1/2006, dopo le parole «raggiungimento dei risultati programmati», sono aggiunte le seguenti: «come attestati dall'organo di revisione della forma associativa o degli enti coinvolti nella gestione associata per le associazioni intercomunali».

31. Dopo il comma 22 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:

«22 bis. Le eventuali maggiori assegnazioni erogate per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della legge regionale 30/2007, derivanti dall'assegnazione provvisoria superiore a quella definitiva calcolata in applicazione di quanto previsto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 24 settembre 2007, n. 0305/Pres., vengono compensate, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con le assegnazioni spettanti a titolo di definitivo concorso negli oneri derivati dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego previste dal comma 20.».

32. Al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «contro la pubblica amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «e per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009».

33. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 81 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, come modificato dal comma 32, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.3420 e al capitolo 1770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 nella cui denominazione, in coda, sono aggiunte le parole «nonchè per l'attività istituzionale degli anni 2008-2009».

34. Al comma 85 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, dopo le parole «della presente legge.», sono aggiunte le seguenti: «L'erogazione è disposta per l'80 per cento in via anticipata sulla base degli oneri ritenuti ammissibili, per il restante 20 per cento alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute.».

35. Dopo il comma 25 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è aggiunto il seguente:

«25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra le parti. Qualora venga effettuato il riparto, l'intervento 1 del titolo I della spesa corrente è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.».

36. [All'articolo 7 della legge regionale 9/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e dei rispettivi distretti industriali, di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche,» sono soppresse, e le parole «contribuzione a rimborso parziale di» sono sostituite dalle seguenti: «indennizzo per»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I contributi a sostegno delle iniziative previste dal presente articolo sono concessi secondo modalità e criteri definiti da apposito regolamento. La Giunta regionale determina annualmente la quota dei fondi da assegnare a ciascuna delle tipologie di intervento previste dal comma 1.»;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In sede di prima applicazione sono ammesse richieste di indennizzo per danni subiti a seguito di atti criminosi verificatisi dall'1 gennaio 2009.»] [57].

37. [All'articolo 4 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e bis) gli interventi degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato italiano per acquisto, installazione e manutenzione di sistemi di videosorveglianza per edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale di particolare pregio storico, artistico e culturale, situati sul territorio regionale;»;

b) alla lettera e) del comma 2 le parole «edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale» sono soppresse] [58].

38. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 9/2009, come inserita dal comma 37, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1156 e del capitolo 1732 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Spese relative al programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - contributi per la sicurezza degli edifici religiosi, di culto e di ministero pastorale degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato».

39. [Al comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 9/2009 le parole «dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali»] [59].

40. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 dell'articolo 28 della legge regionale 9/2009, come modificato dal comma 39, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1156 e al capitolo 1711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, la cui denominazione è modificata nella seguente: «Trasferimenti agli enti locali per spese relative alla fornitura ai volontari per la sicurezza, nell'espletamento delle loro funzioni, di idonee dotazioni, abbigliamento e copertura assicurativa».

41. Nel quadro dell'azione regionale per la governabilità del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza una commissione con funzioni di collaborazione nel processo di riscrittura di un testo organico in materia urbanistica per lo sviluppo e la trasformazione sostenibile e unitaria del territorio [60].

42. La Commissione di cui al comma 41, composta da otto componenti, compreso il Presidente, è nominata dalla Giunta regionale, previa verifica e valutazione della professionalità ed esperienza in materia urbanistica ed edilizia dei componenti stessi, per una durata commisurata alle finalità di cui al comma 41 medesimo. Ai componenti esterni è attribuito un gettone di presenza determinato con deliberazione della Giunta regionale, in sede di nomina. Agli stessi compete altresì il trattamento di missione e il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente [61].

43. Per le finalità di cui al comma 42 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

44. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 63 (Indennità di carica per i magistrati del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici), è autorizzata la spesa di 5.167 euro per il pagamento dell'indennità di carica e di missione del Commissario regionale per gli usi civici per l'anno 2008 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

45. Il Commissario e il Commissario aggiunto di cui all'articolo 1 della legge regionale 63/1988, e successive modifiche, esercitano le funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dello stesso articolo sino alla assunzione delle funzioni da parte dei nuovi Commissari, salva diversa determinazione dell'Amministrazione regionale.

46. L'Amministrazione regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del regio decreto legge 22 maggio 1924, n. 751), autorizza sui terreni gravati da usi civici operazioni immobiliari. Le somme derivanti da tali attività, escluse quelle con destinazione vincolata da vigenti normative, sono destinate prioritariamente a opere di carattere permanente di interesse generale della collettività, nonchè possono essere destinate alla ricognizione delle aree gravate da usi civici.

47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai piccoli Comuni qualificati tali dall'articolo 7 della legge regionale 1/2006, ove esiste l'accertamento di cui alla legge 1766/1927, contributi nella misura massima di 10.000 euro per la ricognizione delle aree gravate da usi civici. Le domande sono presentate entro il 31 ottobre 2009 alla Direzione centrale competente in materia di usi civici corredate di un preventivo di spesa. L'erogazione della somma concessa è effettuata con procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il settanta per cento contestualmente alla concessione del contributo e per la restante quota alla presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

48. Per le finalità di cui al comma 47 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1734 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione «Trasferimenti ai piccoli Comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici».

49. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il termine entro il quale i sindaci eletti nella tornata elettorale del 2009 debbono effettuare la nomina prevista dall'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), è fissato al 31 dicembre 2009.

50. Al fine di consentire la piena e puntuale attuazione degli interventi previsti dal «Piano triennale di edilizia scolastica 2007-2009» approvato dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), e finanziato a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), è autorizzata l'erogazione agli enti attuatori degli interventi compresi nella terza e ultima annualità del Piano di finanziamenti integrativi per un ammontare complessivo pari alla riduzione apportata dal Ministero della Pubblica Istruzione alla quota di assegnazioni statali già disposte a favore del Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2009 al momento dell'approvazione del Piano medesimo.

51. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 363.514 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.1122 e del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, e del bilancio per l'anno 2009.

52. Al fine di attuare i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed autonomia degli enti locali, enunciati negli articoli 5 e 8 della legge regionale 1/2006, e di realizzare finalità di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale, la Regione individua nelle Province e nei Comuni singoli e associati gli enti locali istituzionalmente deputati ad esercitare le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane.

53. Il riordino delle funzioni amministrative delle Comunità montane sarà attuato con legge regionale, in conformità ai principi di cui al comma 52 e d'intesa con le amministrazioni dei Comuni facenti parte delle Comunità montane riunite entro il 30 settembre 2009 in apposita Conferenza dei sindaci presieduta dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

54. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa sullo schema di disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla convocazione della Conferenza dei sindaci da parte del Presidente della Regione, la Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, può prescinderne motivatamente, dandone comunicazione ai sindaci interessati e trasmettendo al Consiglio regionale gli eventuali atti che esprimono l'orientamento della Conferenza dei sindaci.

55. Nelle more della soppressione delle Comunità montane e del conseguente riordino delle funzioni amministrative a esse attribuite e al fine di perseguire obiettivi di accelerazione e contenimento della spesa pubblica, gli organi di governo delle Comunità montane sono sciolti.

56. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvede alla nomina di un Commissario straordinario per ciascuna Comunità montana, al quale compete l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente, alla Giunta e al Consiglio dell'ente. L'incarico di Commissario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale ed è affidato a soggetti che abbiano svolto per almeno tre anni funzioni di dirigenti di amministrazioni pubbliche e ha termine con il subentro alle Comunità montane degli enti locali destinatari delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto dalla legge regionale di cui al comma 53.

57. [Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri] [62].

58. [Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti] [63].

59. [I revisori degli enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico] [64].

60. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

 

     Art. 13. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)

1. All'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), il comma 12 è così sostituito:

«12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi alla realizzazione di iniziative specifiche proposte nel corso dell'esercizio da parte di enti, istituti e organismi pubblici nonchè associazioni ed enti privati senza fine di lucro, per l'elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonchè per l'organizzazione di eventi culturali aventi a oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell'educazione e delle scienze naturali e ambientali. All'attuazione degli interventi si provvede previa stipula di apposita convenzione con il soggetto proponente l'iniziativa. Sono ammesse a contributo anche le spese direttamente riferite all'iniziativa proposta, già sostenute alla data della stipula della convenzione. Con il decreto di concessione può essere disposta l'erogazione del contributo nella misura del 70 per cento del suo ammontare e sono fissate le modalità di rendicontazione.».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui all'articolo 19, comma 12, della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1161 e al capitolo 5393 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009.

3. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è aggiunto il seguente:

«Art. 28 bis

(Interventi regionali diretti mediante soluzioni a carattere informatico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e in particolare per lo sviluppo dell'innovazione orientato alle necessità concrete del sistema economico e della pubblica amministrazione, l'Amministrazione regionale realizza direttamente, tramite la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, progetti e iniziative a carattere innovativo aventi come obiettivi:

a) la predisposizione di strumenti e servizi utili a sostenere lo sviluppo della società dell' informazione in regione, anche al fine di:

1) ammodernare la pubblica amministrazione, promuovendo e sviluppando sistemi informativi interoperabili sia attraverso la predisposizione di programmi informatici di programmazione e conduzione di flussi di dati e operazioni finalizzata a semplificare la gestione dei procedimenti dell'Amministrazione regionale, sia attraverso la predisposizione di sportelli informatici idonei a gestire i settori delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso internet;

2) progettare e sviluppare programmi e servizi innovativi da mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese, tramite internet prevedendo la diffusione di tecnologie innovative atte a facilitare l'utilizzo di funzioni per il commercio elettronico, la realizzazione di portali interattivi per lo scambio di dati e informazioni, la costituzione e la evoluzione di un data base regionale esteso (datawarehouse) e a dare valore giuridico alle transazioni in linea;

b) lo studio, la progettazione e lo sviluppo di programmi software innovativi, fruibili anche da altri enti pubblici o dai cittadini, per:

1) le analisi organizzative delle strutture amministrative e delle opzioni per l'utilizzo di strumenti di telelavoro;

2) la semplificazione amministrativa mediante la predisposizione di uno strumento informatico di gestione delle pratiche amministrative;

3) la gestione e la formazione delle risorse umane attraverso strumenti di formazione digitalizzata a distanza (FAD);

4) l'accesso al patrimonio informatico e informativo tramite l'uso di programmi evoluti di analisi e rappresentazione dei data base.

2. Con il piano triennale, previsto dall'Accordo di servizi quadro tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Insiel SpA, sono definiti i requisiti e le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1.».

4. Gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 28 bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 3, vengono finanziati con la procedura prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007.

5. Ai fini dell'espletamento di un procedimento pubblico di selezione per l'affidamento dei servizi relativi al segretariato tecnico del programma per la cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013 è autorizzata la spesa di 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. In relazione al disposto di cui al comma 5 sono previsti rientri per 2.095.403 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 4.5.163 e del capitolo 1135 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale) le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle parole «80 per cento».

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000, come modificato dal comma 7, fanno carico alla unità di bilancio 10.1.2.1165 e al capitolo 731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella K.

 

     Art. 14. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. All'articolo 12, comma 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), le parole «sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «il 31 dicembre 2009».

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 12, comma 34, della legge regionale 9/2008, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all'unità di bilancio 11.1.1.1179 e al capitolo 97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. [La lettera b) del comma 5 dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), è sostituita dalla seguente:

«b) i contributi mensili previsti dall'articolo 148, commi secondo, terzo e quarto, della legge regionale 53/1981, nella misura dell'uno per cento a carico del personale e dell'uno per cento a carico dell'Amministrazione regionale.»] [65].

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 186 della legge regionale 5/1994, come sostituita dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Al comma 65, dell'articolo 7, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole «le cui modalità di alimentazione e di funzionamento sono disciplinate dalla contrattazione stessa» sono sostituite dalle seguenti: «con le seguenti modalità di alimentazione:

a) un importo pari a 70.000 euro per l'anno 2008 e a 140.000 euro per gli anni successivi;

b) i risparmi di spesa derivanti da soppressione o da modifica applicativa di istituti di natura economica previste in sede di contrattazione aziendale;

c) gli importi corrispondenti al costo dell'incidenza sull'indennità compensativa degli incrementi contrattuali del trattamento tabellare, della maggiorazione di cui all'articolo 10, terzo comma, del Contratto collettivo di categoria e degli scatti di anzianità per le annualità decorrenti dall'1 gennaio 2009.».

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 65 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2007, come modificato dal comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.5033 e al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. I beni mobili appartenenti alla Regione Friuli Venezia Giulia e costituenti la Collezione del Lloyd Triestino di Navigazione, con esclusione di quelli costituenti pertinenze e arredi del Palazzo di Piazza Unità d'Italia n. 1 di Trieste, possono essere trasferiti anche a titolo gratuito al Comune di Trieste affinchè provveda, anche tramite le proprie istituzioni museali e bibliotecarie, a portarli alla pubblica fruizione, in considerazione del notevole interesse storico che tali beni, riflettendo l'attività di un'impresa profondamente radicata nel tessuto socio-economico cittadino e fattore trainante di sviluppo non solo in area locale, rivestono per la città di Trieste.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari al trasferimento di cui al comma 7.

9. [La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è disposta con decreto del direttore centrale competente, previo parere vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di mobilità, energia e infrastrutture di trasporto] [66].

10. [I beni del demanio marittimo regionale sdemanializzati sono iscritti nel patrimonio disponibile della Regione] [67].

11. [L'adozione del decreto di cui al comma 9 è subordinata all'autorizzazione a procedere da parte dell'assessore competente, il quale, ove ritenuto necessario e opportuno, può subordinarla a preventiva autorizzazione giuntale] [68].

12. [Il decreto di cui al comma 9 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione] [69].

13. [L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 10 è consentita, sentito il comune interessato, qualora i beni stessi non abbiano attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico interesse. Il comune interessato si esprime entro il temine di sessanta giorni, decorso il quale il silenzio costituisce assenso all'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti] [70].

14. All'articolo 30, comma 8, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modifiche, le parole «a titolo gratuito in proprietà»sono sostituite dalle seguenti: « a titolo gratuito, anche in proprietà,» e le parole «già in uso agli stessi » sono sostituite dalle seguenti: «già in uso alla Regione medesima».

15. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «nel comma 1» sono inserite le seguenti: «ed agli organismi strumentali della Regione»;

b) all'articolo 9 bis, comma 3, dopo le parole «Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti» sono inserite le seguenti: «e organismi».

16. [Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) è inserito il seguente:

«1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonchè la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.» ] [71].

17. [Dopo il comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale 3/1998, è inserito il seguente:

«3 quater. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis posso formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.» ] [72].

18. In relazione all'utilizzo delle risorse statali di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), e nell'ambito del progetto «Con il cittadino consumatore», gli oneri pari a 32.078,16 euro derivanti dalla realizzazione dell'intervento «Implementazione degli strumenti dell'Osservatorio regionale del commercio a vantaggio dell'informazione e della tutela del consumatore» fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

19. Al fine di sopperire ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalle operazioni di chiusura del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 di competenza della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie, prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 1201 del 19 febbraio 2009 al 30 giugno 2009, per tutti gli interventi e fino al 31 dicembre 2009 per l'Assistenza Tecnica, con slittamento della data di presentazione della richiesta di saldo al 31 marzo 2011 e alla concomitante implementazione di quello afferente alla medesima struttura direzionale per il periodo 2007-2013, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di due unità e per la durata di ventiquattro mesi, personale somministrato.

20. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

21. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), le parole «e del capitolo 5170» sono sostituite dalle seguenti: «e dei capitoli 5170 e 5243».

22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 54, della legge regionale 17/2008, come integrato dal comma 21, fanno carico all'unità previsionale di base 11.4.1.1.1192 e ai capitoli 5170 e 5243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

23. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie), è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le garanzie fideiussorie a favore della Cassa Depositi e Prestiti possono essere concesse a condizione che il finanziamento venga erogato alle medesime condizioni e ai medesimi tassi di interesse previsti per la Regione.».

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, alla Diocesi di Trieste gli immobili identificati all'Ufficio Tavolare di Trieste - C.C. Padriciano, alla P.T. 884, c.t. 1, p.c.t. 143/10 e c.t. 2, pp.cc.tt. n. 143/8 e 143/9, con vincolo perpetuo di destinazione ad attività socio-assistenziali. Il trasferimento avviene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, con ogni pertinenza e accessorio, nonchè tutte le attrezzature quali risultano dagli inventari del residence e nel loro attuale stato d'uso.

25. La Diocesi di Trieste presenta istanza alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali corredata di idonei inventari patrimoniali per i beni mobili e attrezzature.

26. La Giunta regionale individua i beni trasferiti, il loro valore e le modalità di trasferimento, su proposta dell'Assessore competente al patrimonio tenuto conto di quanto segnalato dalla Diocesi di Trieste. Il decreto del Direttore centrale patrimonio e servizi generali di disposizione della cessione del bene e il verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare costituiscono titolo per la trascrizione immobiliare, l'intavolazione e le volture catastali del diritto di proprietà dei beni trasferiti e dei diritti reali costituiti, nonchè per l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari del vincolo d'uso per le finalità di pubblico interesse ivi individuate. Per quanto riguarda i beni mobili il trasferimento è disposto con idoneo verbale di consegna sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato e servizi generali e dalla Diocesi di Trieste.

27. Tutti gli oneri relativi alla cessione e gli adempimenti conseguenti al trasferimento di proprietà sono a totale carico della Diocesi di Trieste.

28. Il venir meno della destinazione ad attività socio-assistenziali dell'immobile comporta la retrocessione dello stesso all'Amministrazione regionale, con ogni pertinenza e accessorio, nonchè tutte le attrezzature quali risulteranno dagli inventari.

29. All'articolo 43 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 (Provvedimenti in materia di personale), dopo le parole «può essere utilizzato anche presso» sono aggiunte le seguenti: «società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonchè presso».

30. E' consentita per i decreti tavolari di accoglimento relativi ad atti rogati o autenticati da pubblici ufficiali la notificazione mediante pubblicazione, per singolo ufficio tavolare, degli estremi di presentazione delle relative domande sul Bollettino Ufficiale della Regione. La notificazione dei decreti si perfeziona decorsi quindici giorni da quello di pubblicazione. L'ufficio tavolare, su espressa richiesta dei soggetti di cui all'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province), rilascia le copie conformi del decreto tavolare così notificato.

31. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 30 saranno accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 704 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

32. [All'articolo 20, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) dopo la parola «regionale.» sono aggiunte le seguenti: «Gli importi residui non sono comunque soggetti a restituzione qualora il loro ammontare sia inferiore a 25 euro.»] [73].

33. Il comma 51 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:

«51. La disposizione di cui al comma 49 si applica anche nei confronti del personale che ha ottenuto la sentenza n. 74 del 19 maggio 2006 del Tribunale di Gorizia, la sentenza n. 122 del 21 marzo 2006 del Tribunale di Udine e la sentenza n. 154 dell'11 ottobre 2007 del Tribunale di Pordenone. La disposizione medesima si applica altresì, con esclusione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, al personale che ha inviato all'Amministrazione regionale, entro il termine di prescrizione del 9 gennaio 2009, atto di diffida o istanza, comunque denominata, ad adempiere all'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 1 e allegato C, della legge regionale 10/2002, o, entro il medesimo termine di prescrizione, richiesta, comunque denominata, di riconoscimento, con decorrenza 1 gennaio 2001, dei benefici economici previsti dal Contratto collettivo integrativo 1998-2001 - documento stralcio, sottoscritto il 7 gennaio 2004.».

34. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 51, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550, 3551, 3561, 3552, 3553, 9670 e all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

 

     Art. 15. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, le parole «100.711.600» sono sostituite dalle seguenti: «113.931.600»;

b) all'articolo 7, comma 29, le parole «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata»;

c) all'articolo 7, comma 33, le parole «5.2.1.1096» sono sostituite dalle seguenti: «5.2.1.1093»;

d) [all'articolo 7, comma 35, le parole «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «è destinata»] [74];

e) all'articolo 7, comma 38, le parole «5.3.1.1006» sono sostituite dalle seguenti: «5.3.1.1106»;

f) all'articolo 10, comma 80, le parole «8.7.1.1150» sono sostituite dalle seguenti: «8.2.1.1140».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e al fine di consentire la più ampia adesione alle iniziative da realizzare:

a) il termine indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del medesimo articolo è prorogato, per l'anno in corso, all'8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le domande presentate antecedentemente al nuovo termine;

b) sono considerate comunque ammissibili le spese effettuate, in relazione alle attività indicate nelle rispettive domande di contributo, nel corso dell'anno 2009, anche se realizzate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21, della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 2, lettera b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli dì bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (unità di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unità di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unità di bilancio 8.7.1.1150), 4894 (unità di bilancio 8.7.2.3390), 9188 (unità di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unità di bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unità di bilancio 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. Le somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie di interventi di interesse pubblico:

a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica);

b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica);

c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);

d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);

e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile);

f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche);

f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti) [75];

f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive) [76].

7. Al comma 27 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole «all'incentivo per inadempimento del beneficiario e richiesta la restituzione delle somme erogate» sono sostituite dalle seguenti: «al pagamento delle quote non erogate dell'incentivo».

8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati dall'obbligo di rendicontazione.

9. [L'Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al comma 6 esclusivamente mediante l'individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dai funzionari responsabili dei relativi procedimenti] [77].

10. [Lo scarico dei titoli di spesa nonchè l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti alle somme di cui al comma 6 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 9] [78].

11. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), ai sensi della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26 (Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare) [79].

12. Le somme di cui al comma 11 sono trasferite in via definitiva alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), che sono autorizzate a destinarle per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonchè modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

13. In relazione alle operazioni di chiusura delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato - Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all'articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come assegnati al Commissario medesimo dall'articolo 7 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, è autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di risistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui è titolare.

14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario da notizia all'Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati.

15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:

a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;

d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;

e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico [80].

16. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonchè a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore [81].

17. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.

18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.

19. Non si fa ricorso a procedure comparative:

a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;

b) per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni episodiche con esborso di modica entità.

20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [82].

21. [La Regione comunica semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali conferiti, comprensivi della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti] [83].

22. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 20 non si applicano:

a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonchè di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti [84].

23. Per le finalità di cui all'articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22.

23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi [85].

24. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.

25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.

 

     Art. 16. (Copertura finanziaria)

1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dal comma 1, dell'articolo 1, e dagli articoli da 3 a 15, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2 e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 3 a 15 medesimi.

 

     Art. 17. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[2] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 36 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[5] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22, sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[8] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 1 luglio 2010, n. 234, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui inserisce l’art. 16-ter.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[11] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 28 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 25.

[12] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[14] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[15] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[18] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[19] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[20] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[21] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[22] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[23] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[24] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[25] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[26] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[27] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[28] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[29] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[32] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[33] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[34] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 21 luglio 2017, n. 27.

[35] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[38] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[39] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[40] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[41] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[42] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[43] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[44] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[45] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[46] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[47] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[48] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 12 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[49] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 10, comma 22, della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[50] Lettera abrogata dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista.

[51] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 30 novembre 2011, n. 16.

[52] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[53] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[54] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[55] Comma così modificato dall'art. 94 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[56] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[57] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[58] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[59] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 8 aprile 2021, n. 5.

[60] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12.

[61] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2010, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 69 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[62] Comma modificato dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[63] Comma modificato dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[64] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[65] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14, con la decorrenza ivi prevista dal comma 41.

[66] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[67] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[68] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[69] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[70] Comma abrogato dall'art. 60 della L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

[71] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[72] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16, con la decorrenza ivi prevista.

[73] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[74] Lettera abrogata dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[75] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[76] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[77] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[78] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[79] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[80] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[81] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[82] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[83] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[84] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 23.

[85] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 2 novembre 2021, n. 16.