§ 4.7.45 - L.R. 21 aprile 2017, n. 10.
Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 risorse idriche
Data:21/04/2017
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e principi)
Art. 2.  (Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare)
Art. 3.  (Beni regionali e inventario)
Art. 4.  (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale - PUDMAR)
Art. 5.  (Normativa applicabile e competenze)
Art. 6.  (Pareri)
Art. 7.  (Affidamento in concessione)
Art. 8.  (Procedure di aggiudicazione della concessione)
Art. 9.  (Durata e piano economico-finanziario)
Art. 10.  (Canoni e garanzie)
Art. 11.  (Finalità e principi generali)
Art. 12.  (Funzioni della Regione)
Art. 13.  (Funzioni delegate ai Comuni)
Art. 14.  (Entrate)
Art. 15.  (Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni)
Art. 16.  (Monitoraggio sulle funzioni delegate)
Art. 16 bis.  Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015
Art. 17.  (Rettifiche di intestazione)
Art. 18.  (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)
Art. 19.  (Sdemanializzazione)
Art. 20.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009 )
Art. 21.  (Modifica all'articolo 3 bis della legge regionale 17/2009 )
Art. 22.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2009 )
Art. 23.  (Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 )
Art. 24.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17/2009 )
Art. 25.  (Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009 )
Art. 26.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009 )
Art. 27.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2009 )
Art. 28.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009 )
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2009 )
Art. 30.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17/2009 )
Art. 31.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009 )
Art. 32.  (Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 17/2009 )
Art. 33.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28/2002 )
Art. 34.  (Rettifiche di intestazione)
Art. 35.  (Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale)
Art. 36.  (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale)
Art. 37.  (Attività istruttoria)
Art. 38.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2006 )
Art. 39.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2006 )
Art. 40.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2006 )
Art. 41.  (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22/2006 )
Art. 42.  (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/2006 )
Art. 43.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22/2006 )
Art. 44.  (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2006 )
Art. 45.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22/2006 )
Art. 46.  (Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 )
Art. 47.  (Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge regionale 22/2006 )
Art. 48.  (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)
Art. 49.  (Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico)
Art. 50.  (Opere di facile e di difficile rimozione)
Art. 51.  (Vigilanza)
Art. 52.  (Principi di selezione)
Art. 53.  (Clausola sociale)
Art. 54.  (Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse)
Art. 55.  (Requisiti professionali)
Art. 56.  (Catasto Regionale del Demanio)
Art. 57.  (Norme finanziarie)
Art. 57 bis.  (Rateizzazione)
Art. 57 ter.  Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio
Art. 57 quater.  Canone per emungimento
Art. 58.  (Norme transitorie)
Art. 59.  (Rinvio dinamico)
Art. 60.  (Abrogazioni)
Art. 61.  (Entrata in vigore)


§ 4.7.45 - L.R. 21 aprile 2017, n. 10.

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006 [1].

(B.U. 26 aprile 2017, n. 17 - S.O. n. 15)

 

TITOLO I

FINALITÀ E PRINCIPI

CAPO I

FINALITÀ E PRINCIPI

 

Art. 1. (Oggetto e principi)

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 10), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ( Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e in armonia con la normativa comunitaria e statale vigente, detta disposizioni relative ai beni del demanio marittimo regionale e statale nell'ambito della laguna di Marano-Grado e ai beni del demanio stradale regionale, nonché modifica la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), e la legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, pubblicità e concorrenza, efficienza, economicità, proporzionalità, sussidiarietà, adeguatezza, territorialità, nell'ottica del sostegno e dello sviluppo economico e sociale e della pianificazione e programmazione e della sostenibilità ambientale, nonché della tutela del legittimo affidamento.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI NELLA LAGUNA DI MARANO-GRADO ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

INDIVIDUAZIONE E PIANIFICAZIONE

 

     Art. 2. (Demanio marittimo regionale e statale in ambito lagunare)

1. Appartengono al demanio marittimo regionale i beni siti nella laguna di Marano-Grado intavolati o trascritti a favore della Regione o consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001, ovvero acquisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Appartengono al demanio marittimo statale i beni siti nella laguna di Marano-Grado non ancora consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001, la cui gestione avviene ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo 111/2004 .

 

     Art. 3. (Beni regionali e inventario)

1. I beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".

2. I beni di cui al comma 1 sono inseriti nell'inventario dei beni demaniali tenuto dalla struttura competente in materia di demanio.

3. Al fine del costante aggiornamento dell'inventario tutti gli atti che comportano modificazione dello stato giuridico dei beni del demanio marittimo regionale sono comunicati alla struttura competente in materia di demanio.

 

     Art. 4. (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale - PUDMAR)

1. La Regione predispone il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo Regionale (PUDMAR), finalizzato alla gestione e alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, che ha natura ricognitiva e programmatoria ed è subordinato alle scelte pianificatorie operate dagli strumenti urbanistici e alle previsioni della pianificazione paesaggistica e ambientale.

2. Il PUDMAR è lo strumento che identifica le aree del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in funzione degli utilizzi di seguito indicati:

a) turistico - ricreativo;

b) nautica da diporto;

c) cantieristica navale;

d) attività sportive;

e) pesca e acquacoltura;

f) attività dedicate ad associazionismo senza fini di lucro;

g) pubblico interesse.

3. Le concessioni e le autorizzazioni aventi per oggetto utilizzi diversi da quelli indicati al comma 2 sono rilasciate a condizione che l'utilizzo previsto risulti compatibile con la destinazione del PUDMAR, rimanendo comunque in vigore le concessioni già rilasciate fino alla loro scadenza.

4. Il PUDMAR è predisposto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle previsioni urbanistiche vigenti, secondo un processo partecipato che coinvolge i portatori d'interesse presenti sul territorio. Sono, in particolare, sentiti la competente Autorità marittima, gli enti locali territorialmente competenti e le associazioni regionali di categoria dei settori coinvolti, le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture e pianificazione territoriale, in materia di difesa del suolo e in materia di pesca e acquacoltura.

5. Il PUDMAR è adottato con deliberazione della Giunta regionale, è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dal Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. I piani di gestione e le misure di conservazione e salvaguardia di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), nonché le loro eventuali modifiche, sono immediatamente prevalenti rispetto alle previsioni contrastanti del PUDMAR.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

 

     Art. 5. (Normativa applicabile e competenze)

1. Alle concessioni, autorizzazioni e a ogni altro provvedimento di natura gestionale relativi ai beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 si applica la disciplina prevista dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - Navigazione marittima), e dalle altre norme vigenti in materia di demanio marittimo statale, fatto salvo quanto previsto nella presente legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e per le concessioni aventi durata superiore a nove anni redatte in forma di atto pubblico, le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dall'Amministrazione regionale, con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, e dagli enti nell'ambito delle funzioni delegate [2].

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 55 del codice della navigazione sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto della struttura competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione, previo nulla-osta della struttura competente a gestire il demanio marittimo regionale.

 

     Art. 6. (Pareri)

1. Il rilascio della concessione è subordinato, in particolare, all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:

a) parere della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentito anche il Consorzio di bonifica laddove competente, sulla compatibilità con il regime idraulico-lagunare;

b) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;

c) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;

d) parere della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale sulla necessità della procedura di screening o di VIA;

e) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti comunali di pianificazione territoriale.

2. Qualora la concessione preveda la realizzazione di opere insistenti su specchio acqueo, oltre ai pareri di cui al comma 1, deve essere acquisito il parere obbligatorio della struttura regionale competente in materia di pesca e acquacoltura, finalizzato a valutare la compatibilità dell'opera con l'esercizio delle attività di pesca e acquacoltura.

3. Non è soggetto all'acquisizione dei pareri di cui ai commi 1 e 2 il rilascio di concessioni aventi a oggetto l'utilizzo di opere già assentite in concessione, purché rimangano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere realizzate.

4. E' soggetto al solo parere di cui al comma 1, lettera e), il rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree o specchi acquei, già assentite in concessione e senza presenza di opere, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria.

5. Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, è subordinato all'acquisizione dei seguenti pareri obbligatori:

a) parere della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità sulla compatibilità con gli aspetti di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale e sulla verifica di significatività dell'incidenza;

b) parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna sulla compatibilità con la sicurezza della navigazione;

c) parere dell'ente locale territorialmente competente sulla salvaguardia dell'ordine pubblico.

6. Il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo regionale è subordinato al parere del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, da acquisire per il tramite della struttura regionale competente in materia di usi civici.

7. Non sono soggette all'acquisizione del parere di cui al comma 6 le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7, e le concessioni finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.

 

     Art. 7. (Affidamento in concessione)

1. Il procedimento per l'affidamento in concessione di aree demaniali marittime, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, può essere avviato su istanza di parte o d'ufficio.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le istanze di concessione sono pubblicate per la durata di almeno venti giorni, naturali e consecutivi, sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione e all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro tale termine.

3. Le istanze di concessione per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), sono pubblicate per la durata di almeno quarantacinque giorni sul Bollettino ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione, all'Albo dell'ente locale nel cui territorio è situato il bene demaniale, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare osservazioni, opposizioni o istanze concorrenti entro un termine che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a novanta giorni decorrenti dalla data della pubblicazione.

4. Non sono soggette a pubblicazione le istanze di:

a) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;

b) concessione per la realizzazione o il mantenimento di opere finalizzate al trasporto o all'erogazione di fonti energetiche;

c) autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3;

d) concessione per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;

e) concessione per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 9, comma 7;

f) concessione finalizzata allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale.

5. Le istanze di concessione concorrenti aventi a oggetto utilizzi o finalità diverse dall'istanza di concessione originaria sono pubblicate, ai sensi dei commi 2 e 3, rispettivamente per la durata di almeno venti giorni e almeno quarantacinque giorni.

6. L'avviso dell'amministrazione concedente avente per oggetto l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima e con l'invito a presentare la propria miglior offerta è pubblicato per estratto secondo le modalità e i termini di cui ai commi 2 e 3.

7. [Le manifestazioni organizzate da enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro per una durata massima di dieci giorni, ferma restando l'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 7, comma 2 bis, della legge regionale 17/2009, non sono soggette né a concessione né alla corresponsione di alcun canone] [3].

 

     Art. 8. (Procedure di aggiudicazione della concessione)

1. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo del bene demaniale la comparazione delle domande è fatta sulla base dei seguenti quattro principi:

a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;

b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.

2. Oltre ai principi di cui al comma 1, la Giunta Regionale individua preventivamente almeno uno dei seguenti principi che sono comunicati contestualmente all'invito a presentare istanze concorrenti:

a) qualità degli impianti e manufatti, da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;

c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;

d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;

e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili;

f) somministrazione di prodotti locali.

3. Le procedure, i termini, i criteri attuativi dei principi di cui ai commi 1 e 2, con riferimento agli utilizzi previsti all'articolo 4, comma 2, e le disposizioni per l'aggiudicazione delle concessioni sono individuati, anche ai fini di una valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del concessionario, con regolamento da adottarsi, previo parere della competente Commissione consiliare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Durata e piano economico-finanziario)

1. Le concessioni sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di durata di seguito indicato:

a) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici: fino a trenta anni;

b) concessioni per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, rilasciate a favore di soggetti privati: fino a trenta anni;

c) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica, enti pubblici anche economici: fino a venti anni;

d) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza scopo di lucro: fino a nove anni;

e) concessioni per la realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali: fino a un anno.

2. La durata delle concessioni per finalità produttive, commerciali, industriali, ivi comprese le attività di cantieristica navale e per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, è determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4 presentato dal richiedente, e non può comunque avere durata superiore a cinquanta anni.

3. La durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative viene determinata in base al piano economico-finanziario di cui al comma 4, presentato dal richiedente, e non può comunque essere superiore a quaranta anni [4].

3 bis. In assenza del piano economico-finanziario le concessioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate per il periodo richiesto dall'avente diritto e, comunque, entro il limite massimo di sei anni [5].

4. Il piano economico-finanziario è composto in via generale dai seguenti elementi:

a) piano temporale di sviluppo delle attività;

b) descrizione sintetica del progetto imprenditoriale, con una scheda analitica di ogni prodotto e di ogni servizio che si intende offrire;

c) progettazione della struttura organizzativa e del piano per la gestione delle risorse umane;

d) analisi del contesto competitivo (analisi del mercato);

e) definizione del piano operativo con cui si declinano le linee guida e gli obiettivi strategici in un piano degli investimenti;

f) piano di fattibilità economico-finanziaria analitico a medio-lungo termine con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture, certificato da un professionista abilitato;

g) analisi della redditività del progetto e dei principali fattori di rischio, corredata di simulazioni dell'impatto economico-finanziario di eventuali deviazioni dalle ipotesi formulate;

h) durata della concessione in funzione dell'ammortamento degli investimenti previsti.

5. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 è sottoposto al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all'articolo 48.

6. Nel caso di istanze di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere esistenti e di cui ai commi 2 e 3, che mantengano invariate la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche delle opere medesime, la durata non può essere superiore a dieci anni.

7. Le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo sono rilasciate per un periodo non superiore a trenta giorni.

 

     Art. 10. (Canoni e garanzie)

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Qualora l'atto di concessione preveda un cronoprogramma degli interventi, il canone viene adeguato annualmente per le concessioni aventi durata fino a dieci anni e ogni due anni per le concessioni aventi durata superiore a dieci anni, sulla base di adeguata documentazione presentata dal concessionario che provi lo stato di avanzamento dei lavori.

3. La prima rata del canone da versare è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio e il 31 dicembre dello stesso anno, mentre le rate successive vengono calcolate in base all'anno solare, fatta eccezione per l'ultima che viene calcolata dall'1 gennaio dell'ultimo anno di concessione fino alla data di scadenza.

4. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.

5. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni finalizzate:

a) alla realizzazione o al mantenimento di opere e fabbricati o all'utilizzo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici, per finalità di pubblico interesse;

b) alla realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza, alla creazione di riserve naturali o all'utilizzo a fini ambientali rilasciate a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici, anche economici;

c) alla realizzazione di interventi di ripristino e protezione delle barene, degli argini o di pulizia dei canali;

d) allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

6. Non sono altresì soggette al pagamento del canone:

a) le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, rilasciate per una durata non superiore a due giorni;

b) le aree del demanio marittimo regionale di cui agli accordi stipulati dall'Amministrazione regionale con soggetti privati ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al sevizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare);

b bis) le concessioni di beni del demanio marittimo regionale rilasciate per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) [6].

7. Fatte salve le concessioni per l'utilizzo temporaneo dei beni del demanio marittimo di cui all'articolo 9, comma 7, il concessionario deve prestare adeguata cauzione, anche tramite polizza fidejussoria o assicurativa costituite ai sensi delle normativa vigente in materia, che dovrà contenere espressamente la clausola di esclusione della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile . La cauzione deve essere prestata prima del rilascio dell'atto concessorio e deve avere validità fino alla naturale scadenza dell'atto stesso, ovvero deve essere rinnovata annualmente a cura del concessionario, e deve essere versata nella misura di seguito indicata:

a) due volte il canone annuo nel caso di concessioni fino a nove anni;

b) tre volte il canone annuo nel caso di concessioni superiore a nove anni.

 

CAPO III

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE

 

     Art. 11. (Finalità e principi generali)

1. Per garantire l'economicità, l'efficacia e la semplificazione dell'azione amministrativa finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e autorizzazione di beni del demanio marittimo regionale di cui all'articolo 2 e in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), la Regione è autorizzata, nel rispetto della presente legge, a delegare ai Comuni territorialmente competenti le funzioni amministrative di cui all'articolo 5, comma 2.

 

     Art. 12. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze delegate agli enti locali;

b) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di enti locali, amministrazioni statali, consorzi di bonifica ed enti pubblici anche economici;

c) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 2, a favore di soggetti privati in relazione ai beni del demanio marittimo regionale non oggetto di delega;

d) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c);

e) controllo e vigilanza sui beni del demanio marittimo della laguna di Marano-Grado non oggetto di delega di funzioni.

 

     Art. 13. (Funzioni delegate ai Comuni)

1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:

a) rilascio dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, in relazione ai beni del demanio marittimo nella laguna di Marano-Grado individuati ai sensi dell'articolo 15;

b) accertamento e riscossione delle entrate relative ai provvedimenti di cui alla lettera a) che possono essere utilizzate anche per interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi;

c) controllo e vigilanza sui beni oggetto di delega di funzioni.

2. Ai Comuni competono anche le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro delegate.

3. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate dalla presente legge anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014 .

 

     Art. 14. (Entrate)

1. Le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 sono integralmente trattenute dagli enti locali.

 

     Art. 15. (Individuazione dei beni oggetto di delega e decorrenza delle funzioni)

1. Con deliberazione, la Giunta regionale approva il documento con il quale sono identificati i beni del demanio marittimo in relazione ai quali opera la delega di funzioni agli enti locali.

2. Con appositi verbali, previo concerto tra l'Amministrazione regionale e l'ente locale territorialmente competente, sono assegnati agli enti locali i beni oggetto di delega delle funzioni di cui all'articolo 13.

3. Le funzioni di cui all'articolo 13 sono esercitate dagli enti locali dalla data del verbale di cui al comma 2.

4. Per le concessioni già rilasciate dall'Amministrazione regionale afferenti ai beni oggetto della delega di funzioni di cui al comma 1, le relative entrate sono introitate dagli enti locali dall'anno solare successivo all'assegnazione dei beni stessi.

5. Per ragioni di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, su semplice richiesta dell'Amministrazione regionale e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, i beni di cui al comma 1, con la medesima procedura prevista dal presente articolo, rientrano nella piena disponibilità dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 16. (Monitoraggio sulle funzioni delegate)

1. Gli enti locali trasmettono, entro il mese di giugno di ogni anno, alla struttura regionale competente a gestire il demanio marittimo i dati relativi ai provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché le informazioni e i dati relativi ai canoni e alle indennità introitati nell'anno precedente, corredati di adeguata documentazione che consenta di individuare i beni oggetto dei diversi provvedimenti e gli elementi essenziali degli stessi.

 

     Art. 16 bis. Funzioni delegate agli enti di cui alla legge regionale 8/2015 [7]

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare, dopo l'intesa con la Giunta comunale, le funzioni del presente capo anche nei confronti degli enti di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale).

 

CAPO IV

DEMANIALIZZAZIONE E SDEMANIALIZZAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE

 

     Art. 17. (Rettifiche di intestazione)

1. Con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, che costituisce titolo per la variazione della intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di infrastrutture e trasporto abbia accertato le caratteristiche di demanialità marittima, sono iscritti negli archivi di cui all'articolo 3, comma 1, con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio marittimo".

 

     Art. 18. (Acquisizione di opere al demanio marittimo regionale)

1. La cessazione della concessione comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio marittimo regionale, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'acquisizione e l'intestazione al demanio marittimo regionale delle opere realizzate dal concessionario su beni del demanio marittimo regionale.

 

     Art. 19. (Sdemanializzazione)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio marittimo regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente disposta con decreto della struttura competente in materia di demanio marittimo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione dell'avvenuta perdita della caratteristica di demanialità marittima.

2. Nelle more della conclusione del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione dei beni di cui sia stata accertata la perdita della caratteristica di demanialità marittima, subordinatamente al pagamento del relativo canone.

3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le procedure, i criteri, le modalità e i termini della procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione dei beni sdemanializzati.

 

TITOLO III

ALTRE NORME IN MATERIA DI DEMANIO

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009 IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE E ALLA LEGGE REGIONALE 28/2002 IN MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA

 

     Art. 20. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009 )

1. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), dopo le parole «il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono aggiunte le seguenti: «, o un suo delegato».

 

     Art. 21. (Modifica all'articolo 3 bis della legge regionale 17/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 17/2009 dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato».

 

     Art. 22. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 4 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»;

b) al comma 2 dopo le parole «che sono oggetto di revisione quinquennale» sono aggiunte le seguenti: «disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale»;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine ordinatorio di sessanta giorni»;

2) le parole «Il silenzio costituisce assenso all'alienazione» sono sostituite dalle seguenti: «La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione».

 

     Art. 23. (Modifica all'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 )

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 bis della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

«4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971 .».

 

     Art. 24. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 17/2009 )

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «della legge regionale 28/2002» sono inserite le seguenti: «e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)»;

b) dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato,».

 

     Art. 25. (Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009 )

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 bis. (Affidamento e subingresso nella concessione)

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

2. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.».

 

     Art. 26. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis dopo le parole «individuazione su base catastale» sono aggiunte le seguenti: «di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato»;

b) al comma 2 dopo le parole «uso sostenibile delle risorse naturalistiche» sono inserite le seguenti: «qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili»;

c) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.».

 

     Art. 27. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione» sono inserite le seguenti: «, o di un suo delegato,»;

b) al comma 1 bis dopo le parole «del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale,» sono inserite le seguenti: «o di un suo delegato,»;

c) al comma 1 ter le parole «e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari» sono sostituite dalle seguenti: «e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione».

 

     Art. 28. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 9 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'Albo e sul sito informatico del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «all'Albo del Comune»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) le parole «non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica» sono sostituite dalle seguenti: «a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici»;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.».

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 10 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione»;

b) al comma 2 le parole «al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell'accertamento della compatibilità dell'opera con la navigabilità del corso d'acqua» sono sostituite dalle seguenti: «al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;

c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.»;

e) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:

«4 ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.».

 

     Art. 30. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17/2009 )

1. L'articolo 11 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Concessioni di breve durata)

1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.

3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.».

 

     Art. 31. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009 )

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole «l'utilizzo di opere e fabbricati» sono inserite le seguenti: «e l'utilizzo di aree»;

b) dopo la lettera b) del comma 2 sono aggiunte le seguenti:

«b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;

b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile come disciplinate dall'articolo 25, commi 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.».

 

     Art. 32. (Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 17/2009 )

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 17/2009 sono inseriti i seguenti:

«Art. 14 bis. (Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.

5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.

Art. 14 ter. (Garanzie)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale non è dovuta la cauzione qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.».

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 28/2002 )

1. Il comma 6 bis dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

«6 bis. I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione alle opere previste dal presente articolo e alle opere previste dall'articolo 8 sui beni iscritti al demanio idrico regionale o trasferiti dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e comunque sui corsi d'acqua classificati di classe 4 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).».

 

CAPO II

DEMANIALIZZAZIONE, SDEMANIALIZZAZIONE E TRASFERIMENTO DEL DEMANIO STRADALE REGIONALE E DEL DEMANIO FERROVIARIO REGIONALE [8]

 

     Art. 34. (Rettifiche di intestazione) [9]

1. Con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, che costituisce titolo per la variazione dell'intestazione degli stessi, i beni iscritti al patrimonio o al demanio della Regione, per i quali la struttura regionale competente in materia di viabilità abbia accertato le caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria e la loro funzionalità alle strade regionali o alle ferrovie regionali, sono iscritti con la denominazione "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio stradale" o "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio ferroviario.

 

     Art. 35. (Sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale) [10]

1. La sdemanializzazione di beni del demanio stradale regionale o del demanio ferroviario regionale è autorizzata dalla Giunta regionale e successivamente è disposta con decreto della struttura competente alla tenuta dell'inventario dei beni facenti parte del demanio stradale regionale e del demanio ferroviario regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento da parte della struttura regionale competente in materia di viabilità dell'avvenuta perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria.

 

     Art. 36. (Acquisizione di beni al demanio stradale regionale e al demanio ferroviario regionale) [11]

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, al fine del contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la caratteristica di demanialità stradale funzionale alle strade regionali o di demanialità ferroviaria funzionale alle ferrovie regionali da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio stradale regionale o al demanio ferroviario regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore del servizio competente in materia di demanio stradale regionale o di demanio ferroviario regionale.

 

     Art. 37. (Attività istruttoria) [12]

1. L'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 34, 35 e 36 e alla valorizzazione dei beni del demanio stradale, ferroviario o dei beni iscritti al patrimonio della Regione e di cui sia stata accertata la perdita delle caratteristiche di demanialità stradale o ferroviaria può essere svolta anche da enti e società partecipate dalla Regione, sotto la vigilanza della Regione stessa.

 

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22/2006 IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO STATALE CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE

 

     Art. 38. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22/2006 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «avente finalità turistico-ricreativa,» sono inserite le seguenti: «diporto nautico, cantieristica e usi diversi rispetto a quelli precedenti,»;

b) dopo le parole «(Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia),» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti),».

 

     Art. 39. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 22/2006 )

1. All'articolo 4 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «avente finalità turistico-ricreativa,» sono inserite le seguenti: «ivi compresa quella sanzionatoria, anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),»;

b) al comma 1 bis dopo le parole «a decorrere dall'1 gennaio 2017» sono inserite le seguenti: «e possono comprendere anche interventi di valorizzazione e recupero dei beni demaniali stessi»;

c) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole «alla raccolta e alla gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei», nonché dopo le parole «; resta altresì inteso che la raccolta e la gestione dei» sono aggiunte le seguenti: «materiali naturali e dei».

 

     Art. 40. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 22/2006 )

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 la parola «ultrasessennali» è sostituita dalla seguente: «di durata superiore ai quindici anni».

 

     Art. 41. (Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22/2006 )

1. Dopo l'articolo 6 delle legge regionale 22/2006 è inserito il seguente:

«Art. 6 bis. (Durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreativa)

1. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le concessioni aventi finalità turistico-ricreativa sono rilasciate per il periodo richiesto dal soggetto istante e, comunque, per il periodo massimo di quaranta anni, sulla base del piano economico-finanziario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tale da giustificare la durata della concessione.».

 

     Art. 42. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 22/2006 )

1. All'articolo 8 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 le parole «un piano finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «un piano economico-finanziario asseverato e redatto da un professionista abilitato»;

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).»;

c) al comma 3 dopo le parole «la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima» sono inserite le seguenti: «asseverata e redatta da un professionista abilitato»;

d) al comma 3 sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole «Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.»;

e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 10/2017 .».

 

     Art. 43. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 22/2006 )

1. Dopo la lettera h) del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 è aggiunta la seguente:

«h bis) somministrazione di prodotti locali.».

 

     Art. 44. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2006 )

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 22/2006 dopo le parole «Il concessionario può, previa autorizzazione, affidare ad altri soggetti la gestione di attività specialistiche e secondarie nell'ambito della concessione.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora il concessionario sia un ente pubblico, quest'ultimo è autorizzato, nel rispetto della normativa di settore e delle procedure a evidenza pubblica, ad affidare ad altri soggetti la gestione anche di attività principali nell'ambito della concessione, secondo le disposizioni del PUD.».

 

     Art. 45. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22/2006 )

1. L'articolo 11 della legge regionale 22/2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Valenza turistica)

1. Ai sensi del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993 e successive modifiche e integrazioni, le aree demaniali marittime del territorio regionale sono classificate in categoria B, fino a diversa classificazione stabilita con deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta del Servizio competente in materia di turismo, sentito il Servizio competente in materia di demanio.».

 

     Art. 46. (Modifiche all'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 )

1. All'articolo 13 bis della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale, l'istruttoria viene svolta anche sulla base di:

a) una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;

b) un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;

c) un piano economico-finanziario asseverato, redatto da un professionista abilitato, che evidenzi i costi di realizzazione, i costi di gestione e finanziari, gli ammortamenti e i rientri previsti e che giustifichi complessivamente la durata della concessione; il piano economico-finanziario è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato di cui all'articolo 8, comma 3 bis;

d) eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.»;

b) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

«2 bis 1. In relazione alle istanze per il rilascio di nuove concessioni di durata ultrasessennale di cui al comma 2 bis, l'istruttoria può essere svolta anche sulla base dei documenti di cui al comma 2.1.»;

c) dopo il comma 2 ter sono aggiunti i seguenti:

«2 quater. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2, ivi compresa quella sanzionatoria, in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese. Le concessioni rilasciate a enti pubblici per fini di pubblico interesse o a soggetti privati per il mantenimento di opere quali condotte idriche, fognature, linee elettriche, linee telefoniche e altre comunque finalizzate all'erogazione di pubblici servizi possono, una volta cessate, essere rinnovate senza formalità istruttoria per un massimo di trent'anni, fatta salva la rideterminazione del canone di concessione.

2 quinquies. Il Comune esercita altresì in via generale, a decorrere dall'1 gennaio 2018, le funzioni amministrative sul demanio marittimo in relazione alle istanze inerenti a gare, manifestazioni sportive, culturali, d'intrattenimento o simili, che si svolgono, per periodi non superiori complessivamente a trenta giorni, in aree non assentite in concessione, e in relazione alle quali gli spettano integralmente, con pari decorrenza, i proventi e le spese.

2 sexies. I Comuni possono esercitare le funzioni loro delegate anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 26/2014 .».

 

     Art. 47. (Inserimento dell'articolo 13 quater nella legge regionale 22/2006 )

1. Dopo l'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006 è aggiunto il seguente:

«Art. 13 quater. (Canoni demaniali)

1. Le concessioni e le autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio marittimo statale di cui all'articolo 1 sono soggette all'applicazione di un canone determinato con legge regionale, i cui valori vengono aggiornati annualmente, in base all'indice ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il pagamento delle rate successive alla prima deve essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta del servizio competente a gestire il demanio marittimo e, anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato, il concessionario è comunque tenuto al versamento del canone in misura pari a quello dell'anno solare precedente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando l'obbligo di corrispondere gli aggiornamenti dovuti.».

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 48. (Comitato tecnico di valutazione - Sezione demaniale)

1. È costituito presso la direzione centrale competente in materia di demanio il Comitato tecnico di valutazione-Sezione demaniale, in seguito Comitato, il quale esprime parere di congruità in ordine:

a) al piano economico-finanziario presentato dall'istante;

b) alla durata della concessione;

c) al valore dell'indennizzo di cui all'articolo 49;

d) negli altri casi previsti con legge regionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) il direttore centrale competente in materia di demanio, con funzioni di Presidente, o suo delegato;

b) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere, preferibilmente anche in ambito demaniale, o suo sostituto;

c) un componente effettivo di comprovata qualificazione professionale, con esperienza nell'ambito delle scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti, o suo sostituto.

3. I componenti effettivi e sostituti di cui al comma 2, lettere b) e c), sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio.

4. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti che delibera a maggioranza dei presenti, non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Direzione centrale competente in materia di demanio nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.

6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, (Legge finanziaria 2011) [13].

7. Per la valutazione dei progetti, agli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora esterni, è riconosciuto un compenso pari a 150 euro per ciascuna valutazione tecnica presentata al Comitato.

8. Ai componenti esterni del Comitato è dovuto, inoltre, il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.

9. Il Comitato resta in carica cinque anni decorrenti dalla data della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e, comunque, fino alla nomina del nuovo Comitato secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 49. (Indennizzo a favore del concessionario uscente di beni del demanio marittimo e del demanio idrico) [14]

1. Fermo restando quanto previsto nella concessione, il concessionario subentrante è tenuto a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo onnicomprensivo che tiene conto:

a) della quota parte residua degli ammortamenti relativa agli investimenti di cui al regolamento di attuazione della legge regionale 22/2006, effettuati a proprie spese, non previsti nella concessione e autorizzati dall'amministrazione concedente, dei quali alla scadenza della concessione non sia stato conseguito l'integrale recupero mediante il loro totale ammortamento;

b) del valore commisurato all'avviamento, calcolato come la media dei redditi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi in relazione agli ultimi cinque periodi d'imposta anteriori riferiti all'attività oggetto di concessione, moltiplicato per il valore, comunque non superiore a tre, corrispondente al 10 per cento della durata in anni della concessione uscente.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è determinato dall'amministrazione concedente sulla base di una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, nominato dal concessionario uscente a sue spese e sottoposta al parere di congruità del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48.

3. Il valore determinato ai sensi del comma 2 viene reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione.

4. Ogni partecipante alla procedura comparativa di selezione deve presentare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia a copertura del pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2.

 

     Art. 50. (Opere di facile e di difficile rimozione)

1. Fatto salvo quanto già espressamente previsto nei provvedimenti di concessione, per le finalità di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, al fine della determinazione del canone delle concessioni del demanio marittimo e in relazione a ogni altra ipotesi in cui rilevi la classificazione tra opere di facile o di difficile rimozione, sono considerate opere di facile rimozione e sgombero le costruzioni e le strutture realizzate sia sopra che sotto il suolo in aree demaniali marittime oggetto di concessione che, in relazione ai materiali utilizzati e alle tecnologie costruttive, possono essere integralmente rimosse utilizzando le normali modalità offerte dalla tecnica e possono essere ricostruite altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario, in non più di novanta giorni.

2. Le costruzioni e le strutture di cui al comma 1, già esistenti e regolarmente autorizzate o assentite in concessione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previa dichiarazione del concessionario, classificate come di facile rimozione e sgombero. La dichiarazione deve essere corredata da perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato, con la quale si attesti gli estremi dei titoli abilitativi edilizi e di abilitazione all'esercizio, la sussistenza delle caratteristiche costruttive di cui al comma 1 e la totale e completa rimovibilità delle opere, le modalità di rimozione e smaltimento delle opere, con conseguente restituzione in pristino dei luoghi nello stato originario in non più di novanta giorni. In mancanza di tale dichiarazione, le suddette opere sono da considerarsi non amovibili.

 

     Art. 51. (Vigilanza)

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sui beni del demanio marittimo direttamente o avvalendosi di altre Amministrazioni pubbliche, statali e locali, con le quali sono stipulate apposite convenzioni, la cui copertura finanziaria è preventivamente reperita con specifica norma.

 

     Art. 52. (Principi di selezione)

1. Limitatamente alle aree identificate nell'articolo 4, comma 2, lettere d) e f), della presente legge, nonché alle aree di cui agli articoli 3 e 13 ter della legge regionale 22/2006, destinate a enti senza scopo di lucro, i principi per la comparazione delle istanze concorrenti previsti dall'articolo 8, comma 1, della presente legge e dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 22/2006 sono integrati dai seguenti:

a) promozione e sviluppo del ruolo sociale ed educativo;

b) svolgimento di iniziative culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e didattiche, finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione della tradizione e della cultura marinara locali, alla tutela dell'ambiente marino, alla promozione del diporto sostenibile;

c) esperienza maturata nei settori operativi di cui alla lettera b), anche sul piano della conoscenza del territorio e della capacità di sviluppo di relazioni interistituzionali in ambito locale;

d) impegno a riservare una quota parte degli spazi demaniali agli associati già iscritti all'associazione uscente;

e) limitazione del numero di concessioni demaniali da assegnare al medesimo soggetto, al fine di garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Limitatamente alle fattispecie di cui al comma 1 aventi per oggetto attività con rilevanza sociale svolte da associazioni con finalità non lucrative ovvero attività amatoriali di tipo ricreativo o sportivo, qualora in caso di pluralità di istanze la valutazione sul migliore utilizzo pubblico del bene demaniale, a giudizio dell'amministrazione, sia paritaria, è data preferenza al precedente concessionario.

3. La domanda presentata da un ente pubblico per finalità di pubblico interesse è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

 

     Art. 53. (Clausola sociale)

1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali e nel rispetto dei principi dell'Unione europea, l'amministrazione concedente può prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, anche stagionale, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore.

 

     Art. 54. (Utilizzo di aree demaniali per finalità di pubblico interesse)

1. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge, non è soggetta a concessione né alla corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte del Comune per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime oggetto di delega.

1 bis. Fermo restando l'obbligo di acquisire le autorizzazioni comunque denominate prescritte per legge e di comunicare preventivamente alle strutture regionali e comunali territorialmente competenti in materia di demanio l'oggetto e lo scopo dell'occupazione, ai fini delle valutazioni di competenza sulle eventuali concessioni in essere, non è soggetta a concessione né a corresponsione di alcun canone l'occupazione da parte della Regione per finalità di pubblico interesse delle aree demaniali marittime [15].

 

     Art. 55. (Requisiti professionali)

1. Nell'ambito delle procedure finalizzate al rilascio delle concessioni demaniali l'amministrazione concedente valuta anche le attività svolte e le professionalità acquisite dall'istante nell'arco di almeno cinque anni.

 

     Art. 56. (Catasto Regionale del Demanio)

1. La Regione predispone e rende pubblica la banca dati delle informazioni relative alle occupazioni delle aree demaniali, denominata Catasto Regionale del Demanio (Ca.R.D.), cui affluiscono anche le informazioni degli enti locali ai quali sono delegate le funzioni.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 57. (Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 30100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2017-2019. (E/721)

2. Per le finalità di cui all'articolo 48, commi 6, 7 e 8, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/nuova istituzione)

3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/243)

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 2 e 3 si provvede per complessivi 20.000 euro per l'anno 2017 mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. (S/1463)

 

     Art. 57 bis. (Rateizzazione) [16]

1. È ammessa la rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità a causa della situazione patrimoniale del debitore, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, su richiesta documentata del soggetto debitore.

2. In caso di contestazione giudiziale del credito la rateizzazione è ammessa per l'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi del comma 3.

3. La rateizzazione è ammessa in un massimo di sessanta rate mensili ed è disposta con decreto dell'ufficio competente all'accertamento del credito. Il pagamento avviene attraverso rate mensili posticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

4. Per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

 

     Art. 57 ter. Indennità per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio [17]

1. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo senza titolo di beni del demanio marittimo di cui alla legge regionale 22/2006 e alla legge regionale 10/2017 ovvero nel caso di utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte della struttura competente in materia di demanio marittimo, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

 

     Art. 57 quater. Canone per emungimento [18]

1. Il canone annuo dovuto per l'emungimento di acqua dagli ambiti di cui alla legge regionale 22/2006, alla legge regionale 17/2009 e alla legge regionale 10/2017 è determinato in 0,18 euro al metro cubo di acqua prelevata. Tale valore viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT, come determinato con decreto del Ministero competente in materia di demanio marittimo.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 58. (Norme transitorie)

1. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 10 e di cui all'articolo 47 le concessioni e le autorizzazioni del demanio marittimo sono soggette all'applicazione del canone determinato ai sensi della normativa statale vigente, aggiornato annualmente con decreto del Ministro competente, che non può essere inferiore alla misura minima stabilita annualmente con decreto del Ministro stesso.

2. Fino alla sottoscrizione del verbale di cui all'articolo 15, comma 2, il Comune di Grado, che già esercita le funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo di cui all'articolo 2 in base a un accordo sottoscritto con l'Amministrazione regionale, continua a esercitarle riscuotendone i relativi canoni.

3. La disposizione di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, non si applica alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 ter della legge regionale 17/2009, come inserito dall'articolo 32, al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, in caso di rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale si procede allo svincolo della cauzione già versata qualora l'importo del canone annuo di concessione sia inferiore o uguale a 500 euro.

5. Il ricorso al Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 è ammesso anche in relazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora ritenuti di particolare complessità.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino al rilascio del relativo provvedimento, le norme vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

7. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), la Regione procede alla consegna ai Comuni delle pratiche relative alle funzioni loro trasferite in materia di demanio marittimo statale con finalità diverse da quelle previste dall'articolo 13 bis, commi 1 e 2, della legge regionale 22/2006 entro il 31 dicembre 2017.

8. Nelle more dell'approvazione del PUDMAR di cui all'articolo 4 della presente legge e del Piano di utilizzazione del demanio a uso diportistico di cui all'articolo 13 ter della legge regionale 22/2006, il rilascio di nuove concessioni afferenti i predetti piani avviene nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa vigente statale e regionale e, comunque, nel rispetto dei principi di pianificazione pubblica, selezione concorrenziale, trasparenza del procedimento in modo da assicurare ai candidati condizioni di partecipazione paritarie, conformemente alle finalità e alle modalità di utilizzo precedentemente assentite.

9. In conformità a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3 septies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito, con modificazioni, dalla legge 160/2016, al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto, assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità e assicurare uniformità di trattamento nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, le concessioni in essere alla data del 30 dicembre 2009, nonché quelle in essere alla data del 31 dicembre 2016, conservano validità fino alla data del 31 dicembre 2020.

 

     Art. 59. (Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti, atti comunitari e a ogni altro atto citato nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

 

     Art. 60. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 9, 10, 11, 12, 13 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

b) i commi 3 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 17/2009 ;

c) la lettera g) del comma 4 e il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2006 .

 

     Art. 61. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Titolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 87 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[3] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2018, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[7] Articolo inserito dall'art. 88 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.

[8] Rubrica così modificata dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[13] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 30 maggio 2018, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[15] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[16] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 18 maggio 2020, n. 8.

[17] Articolo inserito dall'art. 89 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[18] Articolo inserito dall'art. 89 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6.