§ 33.1.65 - D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:33. Demanio e beni pubblici
Capitolo:33.1 demanio e beni pubblici
Data:02/12/1997
Numero:509


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Domanda di concessione
Art. 4.  Pubblicazione
Art. 5.  Esame del progetto
Art. 6.  Approvazione del progetto definitivo
Art. 7.  Rilascio della concessione demaniale marittima
Art. 8.  Esecuzione delle opere
Art. 9.  Inapplicabilità di norme
Art. 10.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 33.1.65 - D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 18 febbraio 1998, n. 40)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), il procedimento di approvazione dei relativi progetti, nonché gli altri procedimenti che risultano strettamente connessi o strumentali.

     2. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

     3. La concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettera c), è rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture di interesse turistico-ricreativo in applicazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

 

          Art. 2. Definizioni

     1. Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

     a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

     b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;

     c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto [1].

     2. La concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), è rilasciata:

     a) con atto approvato dal direttore marittimo, nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici anni;

     b) con atto approvato dal dirigente generale preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel caso di concessioni di durata superiore a quindici anni.

     3. Qualora la concessione ricada nella circoscrizione territoriale di una autorità portuale, è rilasciata dal presidente ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'attività istruttoria di competenza dell'autorità marittima è curata dal segretario generale.

 

          Art. 3. Domanda di concessione

     1. Chiunque intenda occupare zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime o apportarvi innovazioni allo scopo di realizzare le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, lettere a) e b), deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo competente per territorio, dandone comunicazione al comune.

     2. La domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996. [2]

     3. La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione è quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44.

     4. La localizzazione è effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione.

     5. Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.

 

          Art. 4. Pubblicazione

     1. Il capo del compartimento, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

     2. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine che non può essere inferiore a trenta né superiore a novanta giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

     3. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.

     4. [3]

 

          Art. 5. Esame del progetto

     1. Esperita la pubblicazione, le istanze pervenute, corredate della relativa documentazione, sono trasmesse a cura dell'autorità marittima, entro trenta giorni, al sindaco del comune interessato.

     2. I progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle istanze, alla quale sono chiamati a partecipare:

     a) la regione, per la ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio, per la verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ove non delegata agli enti locali;

     b) il comune, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico edilizio;

     c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;

     d) l'autorità competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

     e) l'ufficio del genio civile opere marittime, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere;

     f) l'ufficio del territorio del Ministero delle finanze, per gli aspetti dominicali;

     g) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.

     3. Le domande, complete degli allegati, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno novanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.

     4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nonché quelle di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

     5. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.

     6. La conferenza di servizi decide sulle istanze rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, l'istanza ammessa alle successive fasi della procedura.

     7. L'individuazione di cui al comma 6 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

     8. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara. [4]

     9. Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, le regioni o gli enti locali da esse delegati danno immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali ed ambientali delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. Il Ministero per i beni culturali ed ambientali esercita, nei termini di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 431 del 1985, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nella disposizione medesima.

     10. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di esame dei progetti preliminari.

 

          Art. 6. Approvazione del progetto definitivo

     1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il sindaco invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge n. 109 del 1994, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove prescritto, redatto secondo le indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, per la successiva trasmissione alla competente autorità regionale.

     2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata:

     a) in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

     b) in caso di difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.

     3. Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 2, ed in ogni caso il competente ufficio del genio civile delle opere marittime del Ministero dei lavori pubblici per la valutazione di idoneità tecnica delle opere descritte nel progetto, nonché l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

     4. La regione, in relazione alle caratteristiche, localizzazione, tipologia, dimensioni ed interessi sovracomunali del progetto del porto od approdo, nonché in relazione agli strumenti di pianificazione regionale vigenti, può disporre l'assunzione della responsabilità del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

     5. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno centocinquanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.

 

          Art. 7. Rilascio della concessione demaniale marittima

     1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'articolo 6, l'autorità competente rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui agli articoli 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.

     2. Copia dell'atto di concessione è trasmessa al competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

 

          Art. 8. Esecuzione delle opere

     1. Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo del compartimento marittimo con l'assistenza, ove lo ritenga necessario, dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.

     2. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza ed al collaudo finale di una commissione composta dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dal capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime, del capo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze e dal sindaco o da loro delegati. [5]

 

          Art. 9. Inapplicabilità di norme

     1. Ai procedimenti disciplinati dal presente regolamento, non sono applicabili, in particolare, gli articoli 37 e 38 del codice della navigazione, gli articoli 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e l'articolo 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

          Art. 10. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti avviati su istanze presentate prima della sua entrata in vigore e delle quali non sia stata ancora disposta la pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione o delle quali non sia stata operata alcuna valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già stata operata una valutazione da parte degli enti locali o dell'ufficio del genio civile delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni dalla citata entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi.

     3. Gli atti di concessione in vigore alla data del 1° gennaio 1990 possono essere prorogati, ferma restando ogni altra condizione della concessione, su istanza del concessionario, qualora risulti che questi non abbia potuto realizzare, per fatti a lui non addebitabili, opere o parti sostanziali delle opere previste ovvero qualora si rendano necessari nuovi interventi finalizzati all'adeguamento delle strutture portuali o al mantenimento della loro funzionalità. Il periodo di proroga è determinato dall'autorità concedente tenuto conto dell'entità dell'investimento originario e di quello aggiunto. A tali interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

     4. [6]

     5. I parametri tecnici specifici cui il richiedente deve attenersi ai fini della redazione del progetto preliminare e del progetto definitivo sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e sentita la conferenza Stato/regioni, pubblicato contemporaneamente al presente regolamento, senza peraltro costituirne parte integrante.

     6. Con successivi decreti, adottati di concerto con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione può provvedere alla modifica dei parametri di cui al comma 5.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica, in conformità alla vigente disciplina statale e regionale in materia di valutazione d'impatto ambientale, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, fino alla ridefinizione della materia dopo l'avvenuto conferimento alle regioni ed agli enti locali, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 59 del 1997.

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 55 del D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 61.

[2] Comma così modificato dall'art. 39 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.

[3] Comma abrogato dall'art. 13 della L. 30 novembre 1998, n. 413.

[4] Comma così modificato dall'art. 39 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.

[5] Comma così modificato dall'art. 39 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.

[6] Comma abrogato dall'art. 39 della L. 7 dicembre 1999, n. 472.