§ 98.1.26854 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/12/1993
Numero:494


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con [...]


§ 98.1.26854 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

(G.U. 4 dicembre 1993, n. 285)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400

     All'art. 1, sono premessi i seguenti:

     "Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

     a) gestione di stabilimenti balneari;

     b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

     c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

     d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

     e) esercizi commerciali;

     f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

     2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente, dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessi.

     Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

     "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

     Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

     2. Dopo l'art. 45 del codice della navigazione è inserito il seguente:

     "Art. 45-bis (Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione".

     Art. 03.- 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

     a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei già concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

     1) categoria A: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

     2) categoria B: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica;

     3) categoria C: aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico a minore valenza turistica;

     4) categoria D: pertinenze demaniali marittime di cui all'art. 29 del codice della navigazione;

     b) articolazione delle misure dei canoni secondo la classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);

     c) determinazioni di alcune misure base dei canoni con la seguente articolazione:

     1) area scoperta: lire 3600 al metro quadrato per la categoria A lire 1800 al metro quadrato per la categoria B lire 1400 al metro quadrato per la categoria C

     2) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6000 al metro quadrato per la categoria A lire 3000 al metro quadrato per la categoria B lire 2000 al metro quadrato per la categoria C

     3) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8000 al metro quadrato per la categoria A lire 4000 al metro quadrato per la categoria B lire 2000 al metro quadrato per la categoria C

     4) lire 1400 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definiti dall'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

     5) lire 1000 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

     6) lire 800 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

     7) lire 400 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al n. 4);

     d) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) nei limiti di quelli determinati per le concessioni di valenza turistica inferiore qualora i titolari della concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti all'utenza;

     e) riduzione della misura base di canoni di cui alla lettera c) alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

     f) riduzione fino ad un quarto della misura base dei canoni di cui alla lettera c) ove gravanti su concessioni demaniali marittime ad uso abitativo o di soggiorno climatico rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     g) riduzione della misura base dei canoni di cui alla lettera c) fino alla metà nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione;

     h) riduzione fino alla metà della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per concessioni relative ad aree ed a specchi acquei per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti;

     i) determinazione in un ammontare pari ad un decimo della misura base dei canoni di cui alla lettera c) per le concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

     l) riduzione in misura pari al 50 per cento dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione italiana vela, ovvero alle federazioni sportive nazionali.

     2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 , e successive modificazioni, nonchè di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

     3. L'accertamento dei requisiti di alta, normale e minore valenza turistica di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), in relazione alle specifiche aree richieste in concessione ovvero in relazione a concessioni in essere, è riservato all'autorità competente.

     4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purchè non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa.

     Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

     2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto".

     L'art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Art. 1. - 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purchè il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone".

     L'art. 2 è soppresso.

     L'art. 3 è soppresso.

     L'art. 4 è soppresso.

     All'art. 5, al comma 1, le parole: "e 1992" sono sostituite dalle seguenti: ", 1992 e 1993".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato art. 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'art. 04 del presente decreto.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'art. 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

     3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi".

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

     2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

     3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 03 e dal comma 2 del medesimo articolo.

     4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto".

     L'art. 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. - 1. Ferma restando la norma di cui all'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

     2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992".