§ 6.4.300 - L.R. 4 agosto 2017, n. 31.
Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:04/08/2017
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario)
Art. 2.  (Attività produttive)
Art. 3.  (Risorse agricole e forestali)
Art. 4.  (Tutela dell'ambiente e energia)
Art. 5.  (Assetto del territorio e edilizia)
Art. 6.  (Trasporti e diritto alla mobilità)
Art. 7.  (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
Art. 8.  (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
Art. 9.  (Salute e politiche sociali)
Art. 10.  (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
Art. 11.  (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
Art. 12.  (Assegnazione concertata di risorse per lo sviluppo di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali)
Art. 13.  (Conferme e devoluzione di contributi)
Art. 14.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 15.  (Copertura finanziaria)
Art. 16.  (Entrata in vigore)


§ 6.4.300 - L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(B.U. 9 agosto 2017, n. 32 - S.O. n. 26)

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario)

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2016 è iscritto tra le entrate del bilancio per gli anni 2017-2019 un avanzo di amministrazione di importo pari a complessivi 1.127.715.698,47 euro, di cui 499.418.652,15 euro quali quote vincolate e 323.714.033,90 euro quali quote accantonate.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle spese con vincolo di destinazione.

3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie e alle missioni e ai programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.

5. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A4 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

 

     Art. 2. (Attività produttive)

1. All'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e terziario), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «nel medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento alle iniziative del medesimo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Al fine di garantire la necessaria continuità con i procedimenti contributivi di cui al comma 1 già di competenza delle Province, sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 1 gennaio 2017.».

2. All'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 72 le parole «dei rami di azienda relativi alle due sedi già operative, destinate» sono sostituite dalle seguenti: «di durata almeno triennale del ramo di azienda adibito»;

b) al comma 73 le parole «alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «al Servizio competente in materia di cooperazione sociale».

3. Le modifiche di cui al comma 2 si applicano anche alle domande riferite all'anno 2017.

4. Ai fini della valorizzazione turistica dei siti culturali e naturali del Friuli Venezia Giulia iscritti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla PromoTurismoFVG un contributo straordinario per la realizzazione di un ufficio di accoglienza turistica nel comprensorio di Palù - Caneva, attraverso la stipula di una convenzione con il Comune di Caneva al fine di determinare, altresì, i criteri, le modalità e la realizzazione e gestione dell'ufficio medesimo.

5. Per le finalità di cui al comma 4, è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

6. L'articolo 68 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è sostituito dal seguente:

«Art. 68

(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione ordinaria delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 65 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per il tramite di PromoTurismoFVG, per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta, compresi gli interventi relativi alla battitura delle piste con appositi mezzi battipista, le attività svolte in adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, la gestione e manutenzione degli impianti di innevamento artificiale, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e tutti i costi necessari per l'efficiente gestione delle piste nel rispetto dei criteri di sicurezza.

3. I contributi sono concessi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta. Per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) e c), la percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

4. Le domande di contributo sono presentate a PromoTurismoFVG, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate da apposito regolamento di attuazione.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso;

b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute, ai ricavi dalla gestione, agli altri eventuali contributi ottenuti e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;

c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta e ai costi effettivamente rimasti a carico dei gestori.

6. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è limitata all'ammontare di costi che eccedono i ricavi.».

7. Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 21/2016 le parole «devono essere inoltrate alla Direzione competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «sono presentate a PromoTurismoFVG».

8. Per i campionati 2017-2018 le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8 comma 63, della legge regionale 3/2002 ).

9. Il Comitato regionale del C.O.N.I. effettua l'istruttoria delle domande pervenute di cui al comma 8 e formula una proposta di riparto dei finanziamenti, che trasmette alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - Servizio turismo entro il successivo 31 ottobre 2017.

10. Al comma 63 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2002, dopo la parola «finanzia» sono inserite le seguenti: «, tramite il Comitato regionale del CONI,».

11. Per le finalità di cui al comma 8 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

12. Al comma 6 dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 " Disciplina organica del turismo "), le parole «stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla Giunta regionale;» sono soppresse.

13. La disposizione di cui al comma 12 si applica ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'esercizio successivo a quello in corso alla data medesima, anche in deroga alle previsioni dei rispettivi statuti.

14. In conformità a quanto previsto all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso dei finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), di seguito denominati "fondi di rotazione", in luogo degli articoli 50, 52 e 55 della legge regionale 7/2000, si applicano le norme di cui ai commi 15 e 16.

15. Qualora sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione a causa della situazione finanziario-patrimoniale del debitore, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2012, di seguito denominato "Comitato", su proposta della banca mutuante convenzionata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha facoltà di autorizzare la rateazione della restituzione dei crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012, in armonia con le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento agevolato, anche considerando il mantenimento di adeguate garanzie.

16. Il recupero dei crediti derivanti dai finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione è svolto secondo le procedure stabilite nelle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche convenzionate, nel rispetto della normativa di diritto civile e fallimentare applicabile ai contratti di finanziamento tra banche mutuanti convenzionate e imprese mutuatarie e al fine della migliore tutela della dotazione del fondo di rotazione. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, previa acquisizione dei pareri prescritti all'articolo 55, comma 2, della legge regionale 7/2000 nel caso di crediti di importo superiore a 5.000 euro, il Comitato dà atto delle eventuali perdite subite a valere sulla dotazione del fondo di rotazione interessato, tenuto conto della quota posta a carico della banca mutuante convenzionata, in relazione ai crediti non potuti riscuotere nonostante il completamento delle procedure di recupero o assolutamente inesigibili, con conseguente annullamento degli stessi, di cui è data evidenza in sede di presentazione del rendiconto della pertinente gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

17. In attuazione a quanto stabilito in materia di funzioni del Comitato dall'articolo 10 della legge regionale 2/2012 e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, i procedimenti concernenti l'amministrazione dei fondi di rotazione, inclusi i procedimenti aventi a oggetto la concessione dei finanziamenti agevolati, si concludono con l'adozione delle deliberazioni, aventi immediata esecutività, da parte del Comitato. Il Comitato può comunque richiedere pareri facoltativi ritenuti necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, nel qual caso trova applicazione quanto stabilito in materia di sospensione dei termini all'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge regionale 7/2000 [1].

18. Ai fini dell'esercizio del controllo di cui all'articolo 23, comma 5, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), annualmente il Comitato formula i propri obiettivi gestionali e li comunica alla Direzione vigilante competente [2].

19. In deroga all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000, i beneficiari dei finanziamenti agevolati attivati a valere sui fondi di rotazione, possono presentare ai fini della rendicontazione soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa. In tali casi, le rendicontazioni sono sottoposte a verifica contabile a campione secondo modalità predeterminate nei criteri operativi di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 2/2012, in conformità con le previsioni delle convenzioni stipulate tra la Regione e le banche mutuanti convenzionate.

20. Le risorse finanziarie afferenti al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese affluiscono al bilancio della Regione. E' autorizzata la cessazione della gestione fuori bilancio relativa al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), da disporsi con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stabilite le modalità per la liquidazione di tale Fondo e il trasferimento delle somme residue al bilancio regionale.

21. Gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, commi da 1 a 3, e gli articoli da 5 a 12 della legge regionale 4/2005 sono abrogati.

22. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti amministrativi relativi alle domande presentate per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4/2005 sono attributi alla competenza dell'Amministrazione regionale. A tali procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 21, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 4/2005.Restano salve le attività amministrative residuali in carico al soggetto gestore in base al contratto siglato tra lo stesso e la Regione.

23. All'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 le parole «cinque componenti effettivi e cinque sostituti» sono sostituite dalle seguenti: «sei componenti effettivi e sei sostituti» e dopo le parole «trasferimento tecnologico» sono inserite le seguenti: «, uno esperto nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. I componenti sostituti di cui al comma 2, lettera a), possono operare in sostituzione di tutti i componenti effettivi in caso di assenza o impedimento degli stessi. I sostituti dei componenti di cui al comma 2, lettera b), operano in caso di impedimento del componente effettivo e in caso di incompatibilità del medesimo in relazione a uno specifico progetto da valutare. In caso di un numero elevato di progetti da esaminare da parte del medesimo esperto, la valutazione tecnica dei progetti può essere affidata anche ai componenti sostituti di cui al comma 2, lettera b).»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da dipendenti della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione.».

24. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, come modificato dal comma 23, è destinata la spesa di 3.300 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriali non complessa della regione Friuli Venezia Giulia, individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, cui si applicano, ai sensi dell'articolo 27, comma 8 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, le agevolazioni previste dal decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), convertito, con modificazioni, dalla legge 181/1989, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legge 83/2012.

26. Per le finalità previste dal comma 25, è destinata la spesa di 1.080.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

27. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 5 octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2016, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2017.

28. Le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2017 destinate all'accesso agli incentivi di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), la cui gestione amministrativa è delegata alle Camere di commercio sulla base della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), in conformità all'articolo 1, comma 14, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia), sono destinate nel limite complessivo di 770.000 euro allo scorrimento, mediante concessioni da adottarsi entro il 30 giugno 2018 da parte delle Camere di commercio, delle domande presentate nel corso dell'anno 2016 rimaste non finanziate per carenza di risorse al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'utilizzo delle economie derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, commi 50, 51 e 52 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), come modificati dall'articolo 2, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019). Ai predetti fini, le Camere di commercio comunicano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo dell'aiuto richiesto con le domande rimaste non finanziate citate al primo periodo.

29. Al fine di realizzare obiettivi di maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nella gestione delle risorse già assegnate, il Bando approvato con D.G.R. 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), e successive modificazioni, è modificato come di seguito:

a) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9, dopo la parola «medesime,» sono aggiunte le seguenti: «che possono rivestire il ruolo di mere esecutrici di interventi legittimamente affidati,»;

b) al comma 4 dell'articolo 23 le parole «Nel caso tale variazione riguardi il Comune responsabile ovvero il Comune capofila, la richiesta deve essere preventivamente autorizzata dalla SRA che comunicherà l'esito della richiesta all'OI.» sono soppresse;

c) al comma 5 dell'articolo 23 le parole «, di concerto con la SRA,» sono soppresse;

d) il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato.

30. In deroga all'articolo 36, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di applicazione del regime di aiuti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", i mutui e i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono avere a oggetto iniziative per la realizzazione delle quali sono state sostenute spese a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'attivazione dell'intervento di agevolazione finanziaria.

31. Al comma 26 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), le parole «agli articoli 85 e 86 della legge regionale 3/2015 ovvero individuare nuovi e diversi interventi a sostegno dei consorzi di sviluppo economico locale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 85 della legge regionale 3/2015».

32. I termini di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti alle imprese commerciali e ai titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, ai sensi dell'articolo 2, commi 143, 144, 145 e 146 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 178/Pres., sono riaperti per quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le sole imprese che non abbiano presentato istanza per l'anno in corso. Il periodo di ammissibilità della spesa sostenuta decorre dal 1.1.2017 alla data di presentazione dell'istanza.

33. In deroga alle disposizioni di cui al regolamento di cui al comma 32 il contributo è concesso e liquidato secondo la procedura automatica prevista dall'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo l'ordine di presentazione delle domande di contributo, nell'importo massimo di 2.500 euro per l'anno 2017, a fronte di costi di esercizio dell'impresa superiori a 5.000 euro, rilevati in base a dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, redatte secondo il modello di domanda pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

34. In deroga alle disposizioni del regolamento di cui al comma 32, il contributo è concesso anche alle farmacie ubicate nei centri abitati dei Comuni, con popolazione non superiore a 1.000 abitanti, del territorio interessato dall'intervento.

35. Per le finalità previste dal comma 143 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016, tenuto conto di quanto previsto dal comma 32, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2017 ai Comuni e agli enti pubblici e associazioni proprietari dei rifugi alpini, come definiti dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale nonché modifiche alle leggi regionali 2/2002, 29/2005, 4/2016, 18/2015 in materia di turismo), contributi finalizzati alla copertura delle sole spese di progettazione di interventi di manutenzione straordinaria dei rifugi stessi.

37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 a titolo di "de minimis" per un importo non superiore a 20.000 euro e nel limite dell'80 per cento della spesa prevista, quale risulta dal quadro economico di cui al comma 38, lettera b) con esclusione dell'Iva.

38. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 36 presentano al Servizio coordinamento politiche per la montagna apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante, completa dei seguenti allegati:

a) relazione tecnica descrittiva degli interventi;

b) quadro economico con evidenziata la quota delle spese tecniche, nonché con quantificazione delle spese di progettazione oggetto dell'istanza di finanziamento.

39. La mancata sottoscrizione della domanda di cui al comma 38 comporta l'esclusione dell'istanza.

40. La domanda di cui al comma 38 e la relativa documentazione sono presentate inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge esclusivamente tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

41. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna istruisce le domande ricevute e adotta i conseguenti provvedimenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

42. Il mancato finanziamento delle domande per esaurimento delle risorse è comunicato ai richiedenti.

43. Al finanziamento di cui al comma 36 si applica l'articolo 33, commi 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

44. I soggetti di cui al comma 36 non possono presentare più di una domanda.

45. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

46. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere la tutela della biodiversità regionale, la gestione sostenibile dei pascoli e delle foreste montane, la residuale attività antropica fondamentale a prevenire dissesti idrogeologici e, nel contempo, promuovere anche l'aumento delle attività collegate al benessere animale come la monticazione estiva, è autorizzata a concedere esclusivamente in favore dei Comuni, anche non appartenenti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che risultino titolari di diritti di proprietà delle malghe ubicate nel territorio regionale all'atto della domanda, contributi straordinari finalizzati alla copertura delle spese per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle malghe riguardanti esclusivamente l'adeguamento funzionale degli edifici o locali, destinati all'alloggio del personale, al ricovero del bestiame ed alla trasformazione e alla vendita dei prodotti caseari al consumatore finale [3].

47. Con regolamento regionale da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze nonché le modalità di concessione del contributo di cui al comma 46.

48. Gli aiuti sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento regionale di cui al comma 47, e ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato [4].

49. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

50. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG Riforma delle politiche industriali), le parole «tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «tramite la struttura regionale competente in materia di vigilanza secondo il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche; la Giunta regionale».

51. Al comma 81 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le garanzie di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla concessione di garanzie a favore delle imprese aventi sede legale o operativa sul territorio della regione finanziate da Veneto Banca SpA e Banca Popolare di Vicenza SpA il cui titolare, nel caso di impresa individuale, o i cui soci, nel caso di società, sono stati coinvolti nelle crisi di tali banche in veste di azionisti o obbligazionisti.».

52. Le assegnazioni di risorse a favore di Unioncamere FVG per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 3/2015, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano non concesse, concedibili o erogabili alle imprese, sono confermate a favore delle singole alle Camere di commercio per le finalità di cui al comma 53, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2016, n. 562 ( legge regionale 3/2015 - Approvazione schema convenzione con Unioncamere FVG in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione degli incentivi di cui agli artt. 17, 24, 30 e 31). Sono altresì confermate a favore delle singole Camere di commercio, secondo la quota a ciascuna spettante ai sensi delle convenzioni sottoscritte tra le stesse e Unioncamere FVG in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 562/2016, le risorse impegnate e non ancora erogate a favore di Unioncamere FVG quale rimborso ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della legge regionale 3/2015.

53. Le risorse di cui al comma 52, primo periodo, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 42, comma 1, lettere k) e I), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie-imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004). Le risorse di cui al comma 52, secondo periodo, sono utilizzate per il rimborso delle spese relative alla gestione degli interventi di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge regionale 4/2005.

54. Le assegnazioni di cui al comma 52 sono confermate dalla Giunta regionale con propria deliberazione. A tal fine, ciascuna Camera di commercio comunica entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'importo delle risorse di cui al comma 52, sussistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

55. Dopo la lettera k), del comma 4, dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è aggiunta la seguente:

«k bis) eroga servizi di tipo gestionale, amministrativo, finanziario, contabile a società controllate e collegate e comunque partecipate, che svolgono attività nel settore della promozione del turismo o attività a esso relative, finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo di tali servizi da parte delle società interessate o a una migliore efficacia nella gestione complessiva della promozione dei territori e nella gestione industriale delle attività svolte.».

56. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone è autorizzata a destinare le risorse finanziarie riferibili al finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 7, commi 96 e 97, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), non utilizzate a seguito di economie derivanti da minori spese realizzative delle opere programmate ovvero generate dalla rinegoziazione dei mutui contratti per il finanziamento delle stesse, per ulteriori investimenti strutturali da realizzare nel rispetto delle finalità e dei vincoli previsti dalla legge medesima e dai provvedimenti amministrativi adottati.

57. Al fine della conferma del contributo di cui al comma 56, la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Pordenone comunica al competente Servizio dell'Amministrazione regionale la variazione del programma di investimento.

58. Con deliberazione della Giunta regionale il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) è autorizzato a impiegare le risorse trasferite dai Centri di assistenza tecnica alle imprese (CAT) ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), e non utilizzate, anche a seguito di economie dovute a rinunce o minori rendicontazioni, per il soddisfacimento delle domande di contributo presentate nell'esercizio 2017 ai sensi dell'articolo 100 della legge regionale 29/2005, previa ripartizione territoriale dei fondi con le modalità di cui all'articolo 102 bis della medesima legge regionale 29/2005.

59. Ai fini del soddisfacimento delle domande di contributo di cui al comma 58, secondo le modalità ivi previste, è autorizzata la liquidazione a favore del CATT FVG delle risorse impegnate e non liquidate nell'esercizio 2016 a favore dei CAT alle imprese per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 100 della legge regionale 29/2005.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pontebba un contributo straordinario per la progettazione di un'infrastruttura locale atta a creare un contesto favorevole per l'insediamento di attività artigianali in area montana, per favorire l'incremento dell'occupazione e rimuovere le condizioni di marginalità del territorio montano.

61. La domanda di contributo di cui al comma 60 è presentata dal Comune di Pontebba entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive - Servizio sviluppo economico locale, corredata di una relazione illustrativa.

62. Il decreto di concessione del contributo straordinario di cui al comma 60 fissa i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

63. Per le finalità previste dal comma 60 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

64. Al comma 5 nonies dell'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), le parole «La liquidazione si svolge» sono sostituite dalle seguenti: «In via di interpretazione autentica, la liquidazione si svolge».

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 20.000 euro all'Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro e Val Canale, di seguito UTI, per gli oneri legali a carico del gruppo di azione locale Open Leader con sede a Pontebba per il contenzioso relativo al recupero di somme erogate a soggetti terzi in attuazione del progetto integrato ammesso a finanziamento con decreto del direttore del Servizio per lo sviluppo della montagna n. 308/SASM del 20 dicembre 1999, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 2 del 12 gennaio 2000.

66. L'UTI presenta la domanda di finanziamento di cui al comma 65 al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione sulla spesa prevista con la relativa tempistica.

67. All'erogazione del finanziamento di cui al comma 65 si provvede in un'unica soluzione alla rendicontazione della spesa, resa ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, nel termine fissato dal decreto di concessione.

68. Il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 65 prescrive, altresì, la restituzione all'Amministrazione regionale delle somme eventualmente recuperate a seguito delle pronunce giudiziali.

69. Per la finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 19 (relazioni Internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione Territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 71.

70. Al comma 99 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

71. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

 

     Art. 3. (Risorse agricole e forestali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 152, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, un contributo agli Istituti tecnici a indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" e agli Istituti professionali a indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale", nella misura di 30.000 euro per Istituto.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei relativi preventivi di spesa. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 96, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2017, ai caseifici con sede sul territorio regionale che evidenziano la denominazione di "turnari" contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al procedimento si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 97, 98 e 99, della legge regionale 14/2016.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 41.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2017 aiuti per abbattere i costi sostenuti dagli apicoltori biologici con sede operativa in regione per le misure obbligatorie di controllo relative ai metodi di coltivazione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007/CE del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

9. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi agli apicoltori a titolo de minimis.

10. Le domande per la concessione degli aiuti di cui al comma 8 sono presentate da ciascuna azienda entro il 30 ottobre 2017 con riferimento alle spese sostenute nell'anno in corso. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e sono corredate dei documenti di spesa delle imprese interessate, e della dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa ai contributi de minimis.

11. Gli aiuti di cui al comma 8 sono concessi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, nella misura massima del 100 per cento delle spese sostenute e, comunque, nel limite di 1.500 euro ad azienda. In caso di risorse insufficienti, le somme spettanti a ciascun beneficiario sono proporzionalmente ridotte.

12. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

13. Al fine di definire situazioni pregresse, la corresponsione della contribuzione in conto interessi per finanziamenti di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice), continua, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di alienazione, successiva alla scadenza del vincolo di destinazione, dei fondi rustici oggetto dei finanziamenti.

14. La Regione sostiene le imprese agricole che possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dalle gelate dell'aprile 2017.

15. Per le finalità di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

16. I finanziamenti di cui al comma 15 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2016, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.

17. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 15 è presentata alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 16 e dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982.

18. I finanziamenti di cui al comma 15 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.

19. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la realizzazione di superfici vitate con varietà di viti per uve da vino non menzionate nella classificazione regionale di cui al comma 1, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 5.000 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.»;

b) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 è abrogata.

20. La Regione è autorizzata a sostenere eventuali spese, costi, e passività aggiuntive impreviste in relazione alla gestione dell'Accordo di finanziamento sottoscritto dall'Autorità di Gestione per l'attivazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

21. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 74.430 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

22. Per sostenere la diffusione e la commercializzazione dei vini della D.O.C. Friuli o Friuli Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a titolo de minimis al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G per lo svolgimento di attività di promozione finalizzate a rafforzare l'immagine e il consumo dei prodotti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

23. La domanda per il contributo di cui al comma 22 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, corredata del Progetto di promozione. Il Progetto descrive gli obiettivi che si intende raggiungere nei mercati di riferimento, le attività da svolgere e le relative tempistiche, nonché specifica le spese da sostenere.

24. Non sono ammissibili a contributo le attività di cui al comma 22 che sono oggetto di richieste di sostegno a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni. In sede di rendicontazione, la documentazione relativa alle spese sostenute deve essere chiaramente riconducibile al Progetto.

25. Il contributo di cui al comma 22 è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente in cui sono fissati anche le modalità e i termini di rendicontazione in applicazione di quanto disposto dal comma 24. Il contributo è erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), previa presentazione della relativa richiesta corredata della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle D.O.C. - F.V.G. un contributo per l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni, nonché per la realizzazione e diffusione di pubblicazioni destinate alla promozione dei vini della D.O.C. "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia".

28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e in particolare dell'articolo 24, che riguarda gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli di cui al comma 27.

29. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo.

30. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2018 e 100.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

31. Per la finalità di smaltimento delle carcasse prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 9 giugno 2017, n. 20 (Misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria (Myocastor coypus)), è destinata la spesa complessiva di 42.000 euro, suddivisa in ragione di 21.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali un finanziamento per lo svolgimento di monitoraggi diretti (radiotelemetrico) e indiretti (raccolta e valutazione di campioni biologici), informatizzazione dei dati dei diversi Centri di recupero animali selvatici (CRAS) in ambito biologico, ecologico, sanitario, supporto scientifico specializzato, finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze della fauna selvatica, con creazione di un network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

33. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 32, predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 ottobre 2017 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per l'anno 2017, di 55.000 euro per l'anno 2018 e di 50.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 41.

35. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 2 dopo le parole «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «senza la frequenza del corso di cui al comma 1 e»;

b) al comma 3 dell'articolo 15 le parole «Nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, nel 2017».

36. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo corrispondente alla quota parte del canone di cui all'articolo 3, individuata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente alle risorse ittiche, sentiti il Comune territorialmente competente e il Commissario regionale agli usi civici.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Canoni relativi alle concessioni)

1. L'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, comprensivo dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, comma 2, è pari a sette volte la misura del canone, prevista per le concessioni ministeriali nel settore della pesca e acquacoltura aventi a oggetto specchi acquei, manufatti e impianti ubicati nel mare territoriale, determinata ai sensi dell'articolo 03, comma 2, e dell'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 494/1993.

2. Gli introiti di cui al comma 1, decurtati dell'indennizzo di cui all'articolo 2 bis, sono trattenuti nella misura del 70 per cento dal Comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 30 per cento alla Regione. In caso di più Comuni competenti la quota del 70 per cento di competenza dei Comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.».

37. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'Ente tutela pesca e della gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il Consiglio direttivo e il Presidente dell'Ente, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla nomina dei corrispondenti organi previsti dalla disciplina di riforma e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

38. I bilancioni di pesca esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge e non destinati alla pesca professionale, sono autorizzati annualmente all'attività di pesca, con apposito provvedimento rilasciato dal Comune territorialmente competente, previa presentazione di specifica istanza corredata di copia delle dovute concessioni di utilizzo dei beni pubblici: concessione dello specchio acqueo, concessione del Consorzio di bonifica, dichiarazione che trattasi di attività ricreativa e della eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ente rilasciante l'autorizzazione [5].

39. Il limite del pescato, per le attività di cui al comma 38, è stabilito in 20 kg per settimana; ogni pescata dovrà essere immediatamente registrata sugli appositi moduli e con le modalità individuate dal provvedimento autorizzativo.

39 bis. Il pescatore che esercita l'attività mediante bilancione autorizzato ai sensi del comma 38 e installato nelle acque interne, definite dall'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 27 della medesima legge per l'esercizio della pesca sportiva [6].

39 ter. L'attività di pesca sportiva con i bilancioni rispetta i divieti temporanei di pesca previsti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 42/2017 e le limitazioni riepilogate nel Calendario di pesca sportiva previsto dall'articolo 26 della medesima legge [7].

40. Il canone per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 38 è determinato dall'Amministrazione comunale competente al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.

41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.

 

     Art. 4. (Tutela dell'ambiente e energia)

1. Al fine di acquisire il supporto tecnico scientifico finalizzato alla redazione dell'Atlante regionale degli obiettivi dei Contratti di Fiume (CdF), a indirizzare e gestire le iniziative regionali per la promozione e l'attuazione dei CdF all'interno della programmazione, nonché alla valutazione metodologica dei percorsi di redazione dei CdF sul territorio regionale in coerenza con i requisiti e le metodologie definiti dal Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume (Carta nazionale dei Contratti di Fiume e definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume), con particolare riferimento alla verifica della loro incidenza sulle politiche di distretto idrografico e alla formazione di un sistema di monitoraggio e di verifica dei CdF su scala regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, un incarico per la predisposizione del documento programmatico di indirizzo strategico di area vasta che fornisca il riferimento operativo ai CdF, in relazione sia agli obiettivi della pianificazione sovraordinata sia alla programmazione e allocazione delle risorse regionali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017, di 20.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

3. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

«13. Il Consorzio di sviluppo economico e locale di Tolmezzo è autorizzato a utilizzare integralmente le economie derivanti dall'esecuzione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva da parte del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo "CO.S.IN.T.", di interventi sugli argini del fiume Tagliamento a difesa della Zona industriale e della Zona artigianale di Amaro, al fine di realizzare, previo affidamento mediante una nuova delegazione amministrativa intersoggettiva, un ulteriore intervento per la messa in sicurezza delle sponde del rio Maggiore, affluente del Tagliamento, a difesa della Zona industriale di Amaro.».

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte Rosso con sede a San Vito al Tagliamento (PN) per la realizzazione di un progetto pilota di area produttiva ecologicamente attrezzata (APEA) nella zona industriale "Ponte Rosso", ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), con il supporto tecnico-scientifico di ARPA.

5. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 4, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2017, di 80.000 euro per l'anno 2018 e di 70.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

8. Al fine di promuovere e garantire il corretto e sostenibile utilizzo delle risorse geotermiche, delle acque minerali, termali e di sorgente e dei giacimenti minerari, nonché al fine di aggiornare la banca dati regionale delle strutture tettoniche e acquisire elementi essenziali per la conoscenza geologica del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi, mediante la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse [8].

9. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 8.

10. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per l'anno 2017, di 24.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000 euro per l'anno 2019, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

11. In attuazione del ruolo di Focal Point nazionale ricoperto dalla Regione nell'ambito dell'iniziativa di cooperazione territoriale transfrontaliera denominata "European Green Belt (EGB)", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'associazione Rete Italiana EGB, con sede in Mariano del Friuli (GO), in qualità di non-governmental organization (NGO) ufficiale per l'Italia per la "European Green Belt" per il supporto delle attività di valorizzazione della "European Green Belt".
12. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 11, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

14. L'Amministrazione regionale, anche in conformità a quanto contenuto nella sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 244/2014 e nella sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia n. 91/2017, è autorizzata a offrire all'attuale proprietario dell'area interessata dalla discarica denominata "Pecol dei Lupi" in Comune di Cormons (GO), come individuata dall'articolo 3, comma 59, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a definitiva tacitazione di ogni ulteriore pretesa creditoria, la somma complessiva di 1 milione di euro a titolo di indennizzo per l'occupazione abusiva della stessa, nonché per il trasferimento della citata area alla Regione, affinché la stessa possa provvedere con celerità all'attuazione della procedura di chiusura e di gestione post-operativa della discarica di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 26.

16. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole «che ne predispongono la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia» sono sostituite dalle seguenti: «che le valutano con le modalità del procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)».

17. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 34/2015 le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

18. All'articolo 3 della legge regionale 14/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 30 le parole «in conto interessi» sono sostituite dalle seguenti: «in conto capitale»;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. I contributi di cui al comma 30 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili ai sensi del bando di cui al comma 31, al netto dell'IVA.».

19. Dopo la lettera c) del comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono aggiunte le seguenti:

«c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;

c ter) esecuzione di monitoraggi.».

20. Al comma 48 dell'articolo 3 della legge regionale 20/2015 dopo le parole «chiusura della discarica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a copertura di residui oneri, anche antecedenti al collaudo provvisorio, derivanti dai rapporti contrattuali instaurati dal Commissario delegato in relazione alla gestione e alla manutenzione del depuratore precedentemente al subentro del Comune di Tolmezzo».

21. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera i quater) del comma 33 è aggiunta la seguente:

«i quinquies) articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).»;

b) al comma 34 le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

22. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:

«5. Il canone demaniale è suddiviso in rate trimestrali ed è corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della consegna dei lavori il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attività oggetto della concessione sia sospesa, la corresponsione del canone demaniale è sospesa per lo stesso periodo.».

23. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

«1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.».

24. Dopo l'articolo 61 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:

«Art. 61 bis. (Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)

1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d'acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo del beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima.

Art. 61 ter. (Cooperative idroelettriche storiche)

1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.

2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.».

25. Per l'anno 2017 il termine per l'approvazione da parte dei Consigli comunali del piano comunale di illuminazione, fissato con il provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 ), è prorogato al 31 dicembre 2017.

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella D.

 

     Art. 5. (Assetto del territorio e edilizia)

1. All'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 56 dopo le parole «L'individuazione degli interventi di cui al comma 55» sono inserite le seguenti: «, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali,» e dopo le parole «secondo quanto stabilito dai commi» è aggiunta la seguente: «56.1,»;

b) dopo il comma 56 è inserito il seguente:

«56.1 Ogni Ente può presentare anche più di una domanda per anno solare, nel limite degli importi massimi del finanziamento complessivo di cui al comma 56 ter, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità.»;

c) al comma 56 bis 2. le parole «agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, in secondo luogo con riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda.» sono sostituite dalle seguenti: «al maggiore livello di progettazione raggiunto, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente.».

2. Le modifiche alla legge regionale 2/2000, introdotte dal comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande inoltrate a partire dall'1 gennaio 2018.

3. Al fine di favorire il rilancio delle aree territoriali del distretto della sedia comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Buttrio, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre e Trivignano Udinese attraverso il miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale e il recupero della competitività del tessuto produttivo, l'Amministrazione regionale promuove la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle predette aree favorendo il miglioramento del sistema infrastrutturale, limitando il consumo di suolo e contenendo la dispersione insediativa, nonché la delocalizzazione produttiva.

3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [9].

4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze [10].

5. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari, le condizioni per la presentazione delle domande e per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione e l'intensità del beneficio regionale, nonché le spese ammissibili.

6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi straordinari al Comune di Manzano e al Comune di San Giovanni al Natisone per la riqualificazione infrastrutturale dei loro territori, anche finalizzata agli insediamenti produttivi, attraverso la realizzazione di opere pubbliche funzionali a migliorare le condizioni insediative.

7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, da ciascun Comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, del proprio intervento complessivo, anche suddiviso in lotti funzionali. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di erogazione e rendicontazione. I Comuni sono autorizzati a trasferire le risorse assegnate, previa apposita convenzione, ai soggetti giuridici istituzionalmente preposti al raggiungimento delle finalità correlate agli interventi.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 3.600.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

9. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa complessiva di 14.400.000 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 7.200.000 euro per ciascuno dei Comuni indicati, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

10. Al fine di consentire l'efficientamento e la manutenzione della rete viaria locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Gemona, Osoppo e Buia, in qualità di soci del Consorzio CIPAF, dotati di zone D1, già interessati al processo di fusione di cui alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

11. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e la ristrutturazione di edifici pubblici, anche a destinazione scolastica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni di Gemona, Osoppo e Buia, in qualità di soci del Consorzio CIPAF, dotati di zone D1, già interessati al processo di fusione di cui alla legge regionale 3/2015.

12. Le domande di contributo straordinario di cui ai commi 10 e 11, per un importo massimo di 700.000 euro per ciascun ente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della relazione tecnica, del quadro economico di copertura della spesa e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento complessivo.

13. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa, ai sensi di quanto disposto dal capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

14. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

15. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

16. L'Amministrazione regionale, è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo per le spese tecniche e per i lavori finalizzati alla rifunzionalizzazione e adeguamento dell'immobile di proprietà comunale denominato "Ex Scuola Bonaldo Stringher", da destinare a sede degli uffici della Procura della Repubblica di Udine, che verrà realizzato nel quadro di un apposito accordo stipulato tra il Ministero della Giustizia, la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e l'Agenzia del demanio [11].

17. Nelle more della stipula dell'accordo l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il finanziamento di cui al comma 16 su presentazione della domanda del Comune, da inoltrarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente l'indicazione delle spese tecniche previste.

17 bis. Limitatamente al finanziamento per i lavori la domanda è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 [12].

18. Per le finalità previste dai commi 16 e 17, limitatamente alle spese tecniche, è destinata la spesa di 216.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47 [13].

19. Nelle more del trasferimento della proprietà della Caserma Reginato all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete, al fine di attivare un'operazione di riqualificazione urbana dell'area di Borgo Pracchiuso nel Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 700.000 euro all'Azienda pubblica di servizi alla persona Asp La Quiete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana dell'area [14].

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

22. Il comma 35 dell'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), non si applica ai procedimenti contributivi in materia di impiantistica sportiva già di competenza delle Province, trasferiti alla Regione ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e assegnati alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.

23. In relazione al trasferimento di funzioni operato con la legge regionale 26/2014 è confermata la titolarità sulle risorse assegnate ed è, altresì, confermata la titolarità realizzativa dei relativi interventi in capo ai soggetti pubblici beneficiari di finanziamenti per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento e il completamento di infrastrutture di interscambio al servizio del trasporto pubblico locale, comprese le pensiline, già concessi ai sensi delle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) e 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Opera Odorico da Pordenone un contributo straordinario di 100.000 euro per la realizzazione di interventi per l'adeguamento della Casa della Madonna Pellegrina alla normativa di prevenzione incendi.

25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 24 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 9.450 euro concesso con decreto 22 novembre 2013, n. 6451, alla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Roveredo in Piano per il finanziamento dei lavori di restauro e messa a norma della Chiesa di Sant'Antonio, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), anche con riferimento a interventi di carattere strutturale resisi necessari nel corso di indagini preliminari di verifica della presenza di affreschi sulle pareti, nell'esecuzione dei lavori oggetto di contributo.

29. Al fine di sostenere i maggiori costi derivanti dalla necessità di tutelare la pubblica incolumità, di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo integrativo straordinario di 100.000 euro, a fronte della presentazione di apposita istanza al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Il Servizio edilizia, con apposito provvedimento, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa con riferimento all'intervento rimodulato secondo le esigenze rappresentate al comma 28.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

32. Al fine di evitare il crollo della facciata della Chiesa della Beata Vergine del Soccorso l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia della Beata Vergine del Soccorso di Trieste un contributo straordinario per le opere necessarie alla salvaguardia dell'edificio.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio edilizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia di San Lorenzo Martire di Forgaria nel Friuli un contributo straordinario di 60.000 euro per lavori di ricostruzione del campanile della chiesa di San Nicolò Vescovo.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

38. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 70.000 euro all'Associazione società polisportiva di Orgnano di Basiliano, per la sostituzione della copertura dell'impianto della pista di pattinaggio, a condizione che la parrocchia di Orgnano, proprietaria del terreno sul quale sorge la struttura utilizzata dall'Associazione in forza di un contratto di comodato, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.

39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

40. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

41. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 36.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese per un intervento di manutenzione degli spogliatoi funzionali al campo di calcio, a condizione che la parrocchia di San Benedetto Abate, proprietaria del terreno sul quale sorgono gli spogliatoi in attuale comodato d'uso pluridecennale all'Associazione sportiva dilettantistica Zaule Rabuiese, autorizzi l'opera e si impegni a mantenere la destinazione dell'immobile per il periodo di cinque anni dalla conclusione dei lavori.

42. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

43. Per le finalità previste dal comma 41 è destinata la spesa di 36.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Casa del Popolo Società cooperativa di Lauco un contributo straordinario per lavori di adeguamento, sistemazione e abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di proprietà.

45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.

46. Per le finalità previste dal comma 44 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 47.

47. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella E.

 

     Art. 6. (Trasporti e diritto alla mobilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare a Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. la delegazione amministrativa intersoggettiva per la "Progettazione e realizzazione dei lavori di allargamento del piano viabile e realizzazione di una rotatoria al km 30+060 in comune di Flaibano" di 850.000 euro.

2. A seguito della revoca di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Comune di Flaibano per la realizzazione del medesimo intervento.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

4. [Nelle more dell'avvio del progetto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), in presenza di situazioni di rilevante criticità per il traffico stradale e per la relativa sicurezza, derivanti dal trasporto di bramme lungo la viabilità ordinaria e in correlazione a provvedimenti di limitazione del traffico pesante, l'Amministrazione regionale provvede all'affidamento a soggetti qualificati allo svolgimento di attività di trasporto ferroviario, del servizio di trasporto bramme dai porti della regione fino alle aziende utilizzatrici dislocate nelle zone industriali di interesse regionale. Ai soggetti individuati per l'effettuazione del servizio sono attribuite risorse disponibili a bilancio regionale compensative della differenza di costi rispetto al trasporto stradale e comunque nel rispetto dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"] [15].

5. Per le finalità previste dal comma 4 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 36 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«4 ter. I contributi di cui al comma 4, già concessi e non ancora utilizzati dai soggetti beneficiari, possono essere rendicontati, nei limiti delle risorse già concesse, fino a copertura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli importi di cui sopra, relativi al finanziamento di pensiline, possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari anche per la realizzazione, nonché per il ripristino di opere localizzate in siti diversi da quelli per cui il contributo è stato concesso. A tal fine i soggetti beneficiari inviano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), specifica istanza alla struttura regionale competente per l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo.».

7. Al fine di consentire il rilancio dell'area industriale del Comune di Premariacco, attraverso la realizzazione dei necessari collegamenti viari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune un contributo pari a 100.000 euro per la realizzazione del collegamento della nuova viabilità denominata "Variante di Premariacco" con la zona industriale.

8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della società "Aeroporto FVG" S.p.A. anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del finanziamento assegnato con la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 1 dicembre 2016, n. 57, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, subordinatamente all'assunzione da parte della società nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso dell'anticipazione erogata entro l'esercizio finanziario di concessione.

11. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'anticipazione di cui al comma 10 non è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

12. Per le finalità previste dal comma 10 è destinata la spesa di 6.890.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Concessione crediti breve termine) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

13. Le entrate di cui al comma 10, per 6.890.000 euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.

14. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, subentrata al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona dell'Aussa-Corno attraverso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, individuata quale struttura idonea all'esercizio delle funzioni di soggetto responsabile del patto territoriale della Bassa Friulana, è autorizzata a procedere alla chiusura amministrativa anche degli interventi infrastrutturali non ancora conclusivamente rendicontati al competente ministero e a introitare i residui finanziamenti statali relativi agli interventi medesimi.

15. Per le finalità previste dal comma 14 è destinata la spesa di 183.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

16. Al fine di collegare il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari con la Ciclovia Adriatica (FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario per la progettazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Polo intermodale di Ronchi dei Legionari e la Ciclovia Adriatica (FVG 2)".

17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

18. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

19. Al fine di collegare le Ciclovie Alpe Adria e Adriatica (FVG 1 e FVG 2 della Rete delle Ciclovie di interesse Regionale-ReCIR) con la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 9 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Muggia un contributo straordinario per la realizzazione dell'"Itinerario ciclabile di collegamento tra il Porto di Muggia e la Ciclovia "Parenzana" Eurovelo 8".

20. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 19 è presentata al Servizio competente in materia di lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica, del quadro economico e dei cronoprogrammi dei lavori e finanziario. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.

21. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 22.

22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella F.

 

     Art. 7. (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al fine di garantire l'apporto di valutatori esterni dotati di competenza specifica all'interno del Comitato tecnico di valutazione previsto dall'articolo 6 dell'Accordo attuativo della Convenzione quadro tra la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà e il Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste-Area Science Park, adottato con decreto 25 maggio 2017, n. 1889/CULT a valere sui singoli avvisi nell'ambito dell'Attività 2.1.b del POR FESR FVG 2014-2020, è riconosciuta al valutatore un'indennità onnicomprensiva pari a 300 euro per la valutazione di ogni singola operazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 8.000 euro per l'anno 2017 e di 11.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

3. In continuità con quanto previsto dai commi da 28 a 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli per il riconoscimento di spese per la realizzazione del programma di iniziative concernenti la commemorazione del 40° anniversario del terremoto del Friuli [16].

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 51, e successive modifiche.

5. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

6. Per l'esercizio 2017 le risorse stanziate con la presente legge per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite come segue:

a) 30.000 euro all'Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;

b) 20.000 euro alla Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

7. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

8. Con riferimento al bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), emanato con deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974, al fine di assicurare che gli enti risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 19 aprile 2017, n. 1409/Cult possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, il termine di ultimazione dei progetti stessi, fissato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 15, comma 1, del bando suddetto, è differito al 30 giugno 2018 ed è altresì prorogabile per un periodo massimo di quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato.

9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2016, n. 185, e sull'avviso pubblico per la realizzazione di progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2016, n. 886, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2017.

10. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27 ter della legge regionale 16/2014, il riconoscimento del pagamento delle quote sociali è da intendersi quale approvazione del rendiconto contenente il pagamento delle quote sociali.

11. Alla legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 17 è inserito il seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .»;

b) al comma 1 dell'articolo 22 le parole «dei cinema-teatro, dei multisala con un numero di sale cinematografiche non superiore a cinque e dei cinema all'aperto, come definite dall'articolo 22, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:

«2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .»;

d) dopo il comma 1 bis dell'articolo 32 bis è aggiunto il seguente:

«1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.»;

e) l'articolo 33 è abrogato.

12. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività degli enti e associazioni operanti nel territorio regionale nei settori culturali attraverso i soggetti di rilevanza regionale di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale 16/2014 è concesso un contributo straordinario di 15.000 euro all'Unione dei Gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia e di 40.000 euro all'Unione Società corali del Friuli Venezia Giulia, per il riconoscimento ai soggetti già beneficiari nell'anno 2015 dei finanziamenti attribuiti dalle Province per attività coristiche e di folclore, nel limite di quanto già percepito nel medesimo anno 2015.

13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 55.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 22 (Valorizzazione della memoria delle Portatrici Carniche e del ruolo della donna nelle due guerre), è inserito seguente:

«2 bis. Nelle more della istituzione del Comitato scientifico per le Portatrici Carniche di cui all'articolo 8, la Giunta regionale determina le risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1, prescindendo dal parere del Comitato di cui all'articolo 8.».

15. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 55 la cifra «237.000» è sostituita dalla seguente: «307.000»;

b) al comma 56 la cifra «1.158.000» è sostituita dalla seguente: «1.228.000»;

c) la lettera c) del comma 57 è abrogata;

d) al comma 59 dopo le parole «comma 57» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e d),»;

e) dopo il comma 59 è inserito il seguente:

«59 bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo di cui al comma 57, lettera b), è erogato in un'unica soluzione a seguito della trasmissione, da parte del beneficiario, del provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali.».

16. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto».

17. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici degli enti ecclesiastici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1332, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4764/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.

18. Con riferimento al bando per il finanziamento di iniziative progettuali riguardanti la valorizzazione degli archivi storici, ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, della legge regionale 23/2015, emanato con deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1333, al fine di assicurare che gli enti ecclesiastici risultati assegnatari dei relativi contributi in base alla graduatoria approvata con decreto 18 novembre 2016, n. 4763/CULT possano disporre di un più congruo periodo per la completa realizzazione dei rispettivi progetti, i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei progetti medesimi possono essere prorogati anche più di una volta e il termine di rendicontazione della relativa spesa, fissato al 30 giugno 2017 dall'articolo 14, comma 1, del bando suddetto, è differito al 31 dicembre 2017.

19. A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera h), del regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale e i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario ai sensi della legge regionale 23/2015, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236, al fine di garantire una equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio regionale, la misura del contributo da concedere a ciascuno degli enti gestori dei nuovi sistemi bibliotecari non può comunque eccedere il 25 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili.

20. L'importo eccedente la percentuale di cui al comma 19 viene ripartito tra gli enti gestori degli altri sistemi bibliotecari in misura proporzionale all'importo a essi spettante determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 236/2016.

21. Alla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale determina annualmente il programma regionale degli Ecomusei, predisposto dal Servizio competente in materia di beni culturali sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dal Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in applicazione del regolamento di cui al comma 3 e acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma regionale è allegato, quale sua parte integrante, un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.»;

2) al comma 5 bis, dopo le parole «di cui al comma 4,», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di verifica sulla permanenza dei requisiti relativi agli Ecomusei,»;

b) all'articolo 4 è apportata la seguente modifica:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sullo schema del programma di cui all'articolo 3, comma 4, e sullo schema del piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti, nonché sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.»;

c) all'articolo 4 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «di istituzione» sono sostituite dalla parola «regionale»;

2) al comma 2 il numero «75» è sostituito dal numero «90»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato in base alla valutazione delle relative domande, da effettuare secondo criteri stabiliti con regolamento.».

22. Per l'esercizio 2017, l'entità dei contributi da concedere ai singoli Ecomusei riconosciuti è determinata ripartendo le risorse finanziarie disponibili in proporzione alle spese ammissibili previste dai rispettivi programmi annuali di attività, entro la percentuale massima di legge.

23. La disposizione di cui al comma 2 bis dell'articolo 4 bis della legge regionale 10/2006, come introdotto dal comma 21, è efficace a decorrere dall'1 gennaio 2018.

24. In considerazione del valore culturale del progetto ecomuseale dell'Associazione il Cavalir - Ecomuseo della gente di collina, finalizzato a tramandare le testimonianze della cultura materiale e immateriale e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro della popolazione fagagnese, coinvolgendo la comunità locale e svolgendo attività rivolte alla tutela della sua identità e alla diffusione della conoscenza del suo patrimonio demoetnoantropologico, anche attraverso iniziative di ricerca e didattico-educative, in deroga al disposto dell'articolo 2 della legge regionale 10/2006, e del relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 0267/Pres, l'Ecomuseo il Cavalir - Ecomuseo della gente di collina gestito dall'Associazione suddetta è riconosciuto come "Ecomuseo di interesse regionale".

25. L'Associazione di cui al comma 24 può richiedere il finanziamento previsto dal Capo IV del regolamento di attuazione della legge regionale 10/2006 di cui al comma 24, a sostegno dei programmi di attività che l'Ecomuseo da essa gestito realizzerà a partire dall'esercizio 2018; a tal fine presenta domanda di contributo con le modalità ed entro il termine fissati dal regolamento di attuazione della legge regionale medesima.

26. In considerazione dell'alto valore storico e artistico del Castello di Duino e della sua natura di bene dichiarato di interesse culturale, e quindi oggetto di tutela, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica ai contributi concessi per interventi di restauro, conservazione e valorizzazione del Castello medesimo.

27. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000, tutti gli acconti dei contributi concessi in materia di beni culturali non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

28. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2013 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Alla concessione ed erogazione delle assegnazioni finanziarie destinate a sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità al disposto dei relativi accordi, anche in deroga alle norme di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).».

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese connesse alle partecipazioni in associazioni e fondazioni operanti nel settore culturale, anche a seguito di subentro nelle partecipazioni delle Province. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato l'ammontare della quota associativa e il soggetto beneficiario.

30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 255.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

31. Al fine di preservare e valorizzare il patrimonio culturale regionale, consentendo al contempo sia di completare progetti di investimento che hanno già beneficiato di contributi regionali sia di evitare il degrado di alcuni edifici di alto pregio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Comune di Precenicco un contributo straordinario di 100.000 euro per ulteriori lavori di ristrutturazione per la realizzazione della biblioteca comunale;

b) al Comune di Tarcento un contributo straordinario di 150.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Margherita di Tarcento;

c) al Comune di Spilimbergo un contributo straordinario di 120.000 euro per l'acquisto di arredi e attrezzature per completare l'allestimento del Cinema Teatro Miotto di Spilimbergo;

d) al Comune di Udine un contributo straordinario di 70.000 euro, per l'acquisto di arredi e attrezzature nonché per la realizzazione di lavori di manutenzione finalizzati al riallestimento della Galleria di arte antica dei Civici Musei e Gallerie di Storia ed Arte di Udine;

e) al Comune di Mereto di Tomba un contributo straordinario di 70.000 euro per completare l'acquisto dei terreni e per opere di valorizzazione del Castelliere di Savalons;

f) alla Parrocchia S. Maria di Sesto al Reghena un contributo straordinario di 194.000 euro per lavori di restauro del soffitto ligneo nell'atrio della chiesa di Santa Maria in Silvis in Sesto al Reghena [17];

g) alla Comunità Evangelica di Confessione Elvetica di Trieste un contributo straordinario di 237.000 euro per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione della Basilica di San Silvestro in Trieste nonché di restauro degli affreschi della Basilica medesima.

32. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 31 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 30 novembre 2017, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico [18].

33. I contributi di cui al comma 31 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento.

34. Il contributo di cui al comma 31, lettera a), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori principali; i contributi di cui al comma 31, lettere b) e c), sono erogati in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture; il contributo di cui al comma 31, lettera d), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento delle forniture e del provvedimento di indizione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione; il contributo di cui al comma 31, lettera e), è erogato in unica soluzione anticipata previa trasmissione del contratto di acquisto trascritto.

35. La concessione dei contributi di cui al comma 31, lettere f) e g), è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 32 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile sulla base del quadro economico presentato; per l'erogazione dei contributi medesimi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) [19].

36. Per le finalità previste dal comma 31, lettera a), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

37. Per le finalità previste dal comma 31, lettera b), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

38. Per le finalità previste dal comma 31, lettera c), è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

39. Per le finalità previste dal comma 31, lettera d), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

40. Per le finalità previste dal comma 31, lettera e), è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

41. Per le finalità previste dal comma 31, lettera f), è destinata la spesa di 194.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

42. Per le finalità previste dal comma 31, lettera g), è destinata la spesa di 237.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Visco per la realizzazione dei primi interventi urgenti di messa in sicurezza e il recupero e la valorizzazione storico-monumentale del complesso della ex caserma Sbaiz, già campo di concentramento per prigionieri civili della ex Jugoslavia.

44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

45. Per la concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 43 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.

46. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

47. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 2016, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi di salvaguardia degli affreschi presenti negli edifici di culto che rivestono pregio artistico e architettonico, e di perseguire al contempo obiettivi di economia procedimentale e di snellimento delle procedure amministrative, viene mantenuta anche per l'esercizio 2017 la validità della graduatoria degli interventi ammissibili a contributo, approvata sulla base del "Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)" emanato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1858.

48. Per le finalità previste dal comma 47 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al comma medesimo, mediante scorrimento di detta graduatoria, utilizzando le risorse di cui al comma 49.

49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa di 163.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

50. Dopo il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:

«12 bis. Sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 9, ivi comprese quelle sostenute in data anteriore alla presentazione dell'istanza di cui al comma 10.».

51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Giacomo Apostolo (Trieste) un contributo straordinario di 30.000 euro per lavori di conservazione e restauro dell'organo della chiesa parrocchiale.

52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'opera da realizzare, di un quadro economico e del relativo cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

53. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 50 per cento del contributo concesso; l'erogazione della rimanente quota del contributo è effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto.

54. Per le finalità previste dal comma 51 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

55. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «per il supporto» sono inserite le seguenti: «organizzativo e»;

b) dopo le parole «delle iniziative correlate e preparatorie» sono inserite le seguenti: «nonché per la redazione degli atti finali della Conferenza»;

c) il secondo periodo è soppresso.

56. All'articolo 16 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «e ai capi I, II, III, IV, VI e VII»;

b) al comma 1 bis la parola «sottoscrive» è sostituita dalle seguenti: «può sottoscrivere».

57. All'articolo 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione e di offerta di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, delle arti cinematografiche, delle attività museali e di conservazione del patrimonio storico la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;

b) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;

c) Associazione "Združenje Kinoatelje" di Gorizia;

d) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena.»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Come enti che operano con una propria attività di produzione e di offerta nei settori del teatro e dello spettacolo con l'organizzazione di stagioni teatrali, rassegne di eventi e manifestazioni culturali la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;

b) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;

c) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuž" di Gorizia.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di attività di educazione e formazione extrascolastica dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

a) l'ente derivante dalla fusione, in attuazione dell'articolo 6, comma 41, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), degli enti della minoranza linguistica slovena indicati all'articolo 15, comma 2, della legge 38/2001 (Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste e Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia);

b) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Srečko Kosovel" di Trieste;

c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorčič" di Gorizia.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La Regione sostiene l'attività degli enti indicati con riferimento alle categorie di cui ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6. A tal fine con la legge di stabilità regionale sono stabilite per ciascuna categoria le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del fondo di cui al comma 1. L'entità del sostegno finanziario, definito in percentuale nell'ambito del finanziamento per ciascuna categoria, destinato a ciascun ente riconosciuto di rilevanza primaria è determinato a seguito di una valutazione del programma di attività e iniziative per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia che ogni ente presenta a cadenza biennale.»;

e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7 bis. Con apposito regolamento sono stabiliti le modalità e i parametri in base ai quali sono valutati, nell'ambito delle diverse categorie di appartenenza, i programmi presentati dagli enti riconosciuti di rilevanza primaria da realizzarsi nell'arco di un biennio. La valutazione va effettuata da un'apposita commissione istituita per ciascuna delle categorie indicate ai commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6 con la presenza di esperti proposti dalla Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8.».

58. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2007, come modificate dal comma 57, si applicano con riferimento alla ripartizione dello stanziamento del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2018.

59. Ai fini della suddivisione per l'esercizio 2017 degli importi previsti dall'articolo 7, comma 67, lettera a), numeri 2), 3) e 4), della legge regionale 25/2016 tra gli enti riconosciuti di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena ivi indicati, vengono considerate le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2016. Il saldo del contributo spettante ai suddetti enti per l'esercizio 2017 viene erogato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato al singolo ente nell'esercizio precedente.

60. Il comma 71 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 è abrogato.

61. Nelle more del riordino delle provvidenze statali per l'editoria nelle lingue minoritarie e a fronte della persistente incertezza in merito all'ammontare, anche per l'esercizio 2017, del sostegno finanziario dello Stato a favore di tale editoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro alla Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale s.r.l. di Trieste per la pubblicazione del quotidiano in lingua slovena Primorski dnevnik nell'anno 2017.

62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

63. Per le finalità previste dal comma 61, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'articolo 18 ante della legge regionale 26/2007, è prevista per l'anno 2017 la spesa di 300.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

64. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 12/2017 è inserito il seguente:

«2 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente legge.».

65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse statali trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 8 della legge 38/2001, disponibili e non ancora utilizzate nel bilancio regionale, per spese di investimento sino a un ammontare di 5.300.000 euro al fine di consentire la realizzazione di interventi per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la rifunzionalizzazione, la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di impianti sportivi adibiti alle attività di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, nonché di edifici finalizzati all'offerta e alla produzione di servizi culturali rivolti alla medesima minoranza.

66. Gli interventi di cui al comma 65, individuati con legge regionale, sono effettuati nell'ambito del territorio di insediamento storico della minoranza linguistica slovena delimitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007.

67. Per le finalità previste dal comma 65 è destinata la spesa di 5.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

68. Al comma 20 dell'articolo 7 della legge regionale 25/2016 le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'1 ottobre 2017».

69. All'articolo 7 della legge regionale 25/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 44 la parola «settembre» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

b) al comma 45 le parole «nell'esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio 2018» e le parole «nell'esercizio 2018» dalle seguenti: «nell'esercizio 2019».

70. Al fine di incrementare la fruizione pubblica di luoghi della cultura l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di riallestimento della sala teatrale e cinematografica del Cinema Teatro Sociale di Gemona;

b) al Comune di Osoppo un contributo straordinario di 15.000 euro a sostegno degli oneri di progettazione relativi a interventi di allestimento del Museo della Fortezza di Osoppo.

71. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 15 settembre 2017, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

72. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la progettazione di ciascun intervento.

73. I contributi di cui al comma 70 sono erogati in unica soluzione anticipata, contestualmente al decreto di concessione.

74. Per le finalità previste dal comma 70, lettera a), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) -Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

75. Per le finalità previste dal comma 70, lettera b), è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

76. Al fine di migliorare gli standard di fruizione di sale teatrali collocate in immobili di proprietà pubblica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare ai soggetti gestori delle medesime incentivi straordinari per i seguenti interventi di straordinaria manutenzione e sostituzione di attrezzature fisse:

a) 140.000 euro a "Ortoteatro" società cooperativa, per interventi nel teatro "Aldo Moro" di Cordenòns, di proprietà del Comune di Cordenòns;

b) 100.000 euro a "Bonawentura" società cooperativa, per interventi nel teatro "Miela" di Trieste, di proprietà della Regione;

c) 30.000 euro a "A. Artisti Associati" società cooperativa, per interventi nel teatro comunale di Cormòns, di proprietà del Comune di Cormòns;

d) 60.000 euro a "La Contrada" s.a.s., per interventi nel teatro "Orazio Bobbio" di Trieste, di proprietà del Comune di Trieste.

77. I soggetti gestori di cui al comma 76 devono essere in possesso di idonei titoli autorizzatori all'effettuazione degli interventi, rilasciati dai proprietari degli immobili.

78. I contributi di cui al comma 76 sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo degli stanziamenti previsti per la realizzazione di ciascun intervento, e sono liquidati in un'unica soluzione anticipata. Ai contributi di cui al comma 76 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 bis, all'articolo 22, comma 2 bis, e all'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge regionale 16/2014.

79. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 76 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della descrizione dell'intervento da realizzare comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dell'intervento medesimo, e del relativo quadro economico.

80. Per le finalità previste dal comma 76, lettera a), è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

81. Per le finalità previste dal comma 76, lettera b), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

82. Per le finalità previste dal comma 76, lettera c), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

83. Per le finalità previste dal comma 76, lettera d), è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

84. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole «Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi»;

2) al comma 1 le parole «dell'ente proprietario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente pubblico proprietario»;

3) al comma 1 dopo le parole «incentivi in conto capitale» sono inserite le seguenti: «, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6,»;

b) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:

a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;

c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.»;

2) il comma 2 è abrogato;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Bandi)

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.

2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:

a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.

4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del cronoprogramma.»;

d) dopo l'articolo 6 quater è inserito il seguente:

«Art. 6 quinquies. (Rendicontazione)

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, del caso integrata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.

2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.

3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.

4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai senso dell'articolo 6 definiscono:

a) la disciplina dei termini di rendicontazione;

b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;

c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.»;

e) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18 bis. (Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dai seguenti soggetti:

a) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP;

b) associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e al CIP.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede operativa nel Friuli Venezia Giulia ed essere costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.

3. La misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile.

4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di un bando di finanziamento.

5. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando di cui al comma 4 predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.».

85. Per le finalità previste dall'articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 84, lettera e), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

86. [Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), è inserito il seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono definiti i requisiti strutturali e gestionali delle strutture a ciclo residenziale, di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2006, destinate all'accoglimento dei minori stranieri non accompagnati, nonché le tipologie, i requisiti minimi e le procedure ai fini del loro accreditamento.»] [20].

87. Alla luce degli esiti dei progetti pilota realizzati nel corso dell'esercizio 2016 per l'integrazione dei cittadini stranieri attraverso la promozione di attività di carattere innovativo nei settori dello sport e della formazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi:

a) contributo di 30.000 euro all'Associazione sportiva Lega Calcio Friuli Collinare di Udine, per la prosecuzione del progetto denominato "Calcioxenia", finalizzato all'inserimento sociale di giovani ragazzi richiedenti e titolari di protezione internazionale, da realizzare in collaborazione con gli enti locali e le associazioni del territorio, al fine di prevenire fenomeni di intolleranza e di razzismo tra le giovani generazioni del Friuli Venezia Giulia;

b) contributo di 70.000 euro all'Unione artigiani piccole e medie imprese - Confartigianato di Udine, per la prosecuzione dei corsi sui mestieri artigiani per i richiedenti asilo, da tenersi all'interno delle caserme in cui i medesimi sono ospitati, finalizzati a sperimentare nuovi approcci formativi con la doppia valenza educativa per coloro che apprendono, e sociale per gli artigiani che prestano l'attività di insegnamento.

88. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 87 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

89. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 88 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 94.

91. Alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 6 le parole «, di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali)»;

b) alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 21 le parole «di cui uno designato dall'ANCI e uno designato dall'UPI» sono sostituite dalle seguenti: «designati dal Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 12/2015».

92. Alla legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 le parole «programmi di attività» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di attività»;

b) la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: «(Sostegno agli enti di cui all'articolo 10)»;

c) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «, e ne sostiene l'attività istituzionale mediante contributi ordinari annuali disposti, a valere sul fondo di cui all'articolo 5. L'azione regionale di sostegno è rivolta prioritariamente a favorire il coordinamento e l'integrazione tra le risorse organizzative, tecniche e finanziarie degli enti e associazioni riconosciuti, ai fini di accrescere l'efficacia e rafforzare il carattere unitario dell'attività da essi svolta nel perseguimento degli obiettivi della presente legge» sono soppresse.

93. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), sono inseriti i seguenti:

«10 bis. In via transitoria e per la sola annualità 2017 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il restante finanziamento del 30 per cento quale saldo dell'anticipo previsto dal comma 10 come determinato dall'articolo 4, comma 32, lettera a), della legge regionale 34/2015.

10 ter. Per le finalità di cui al comma 10 bis i soggetti richiedenti presentano domanda al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).».

94. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella G.

 

     Art. 8. (Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)

1. Allo scopo di assicurare il raccordo con le iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità promosse dalle Province anteriormente al trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per la realizzazione di progetti volti all'attuazione di tirocini finalizzati all'integrazione lavorativa di persone con disabilità, a favore dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto con i servizi provinciali convenzioni di integrazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Il contributo di cui al comma 1, finalizzato al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 è concesso, nel limite massimo di 6.000 euro per ciascun tirocinio, a condizione che il datore di lavoro interessato:

a) abbia sottoscritto la convenzione di integrazione lavorativa con i servizi provinciali anteriormente all'1 luglio 2015;

b) non abbia già beneficiato di un contributo per il medesimo intervento a valere sui soppressi Fondi provinciali per il diritto al lavoro dei disabili.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dai datori di lavoro alla Direzione centrale competente in materia di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dai vigenti regolamenti europei, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è erogato previa rendicontazione delle spese sostenute.

5. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

6. Allo scopo di assicurare l'uniformità di trattamento per i datori di lavoro che, nelle more del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di lavoro ai sensi della legge regionale 13/2015, hanno presentato domanda per ottenere i contributi previsti dagli avvisi emessi dalle Amministrazioni provinciali a valere sui fondi provinciali per l'occupazione dei disabili, si considerano valide le domande presentate secondo le procedure previste dagli avvisi stessi fino al 31 dicembre 2015.

7. Allo scopo di assicurare continuità di sostegno all'attività dei centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati denominati Punti di Ascolto, previsti dalla legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro), ai fini del finanziamento di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale, per l'annualità 2017 sono ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, in base al punto 8 bis dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere tale trattamento per effetto delle previsioni di cui alla circolare 31 gennaio 2017, n. 2, della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal citato punto 8 bis, subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi.

9. L'indennità di cui al comma 8 è determinata, una tantum, nella misura di 5.100 euro.

10. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a riconoscere a favore dei soggetti individuati quali beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, in base al punto 8 bis dell'intesa sottoscritta in sede di Tavolo regionale di Concertazione in data 21 dicembre 2016, ma con riferimento ai quali non risulti possibile riconoscere tale trattamento per motivi diversi da quelli di cui al comma 8, un'indennità di partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro previsti dal citato punto 8 bis, subordinatamente alla regolare frequenza dei percorsi medesimi.

11. L'indennità di cui al comma 10 è determinata una tantum nella misura di 1.500 euro.

12. Le indennità di cui ai commi 8 e 10 sono riconosciute esclusivamente a coloro i quali abbiano presentato regolare domanda di mobilità in deroga ai sensi del punto 8 bis dell'intesa di cui al comma 10.

13. Per le finalità previste dai commi 8 e 10 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

14. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 13 all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia, di seguito INPS, che, sulla base dei relativi provvedimenti di concessione regionali, eroga le indennità di cui ai commi 8 e 10 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

15. Con un'apposita convenzione la Regione definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione delle indennità di cui ai commi 8 e 10.

16. Alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«9) gli adempimenti in materia di collegi di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);»;

b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77 bis. (Collegi di conciliazione e arbitrato)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al numero 9) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, il terzo membro dei collegi di conciliazione e arbitrato, in difetto di accordo tra le parti, è prioritariamente individuato nell'ambito dei dipendenti regionali. A tal fine è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, un apposito elenco regionale.

2. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 i dipendenti regionali di categoria non inferiore alla D che abbiano partecipato e superato corsi per mediatori e conciliatori.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate, in particolare, le modalità d'iscrizione, di tenuta e di cancellazione dall'elenco, nonché le modalità di individuazione del terzo membro nel rispetto del principio di rotazione.».

17. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dopo le parole «le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione,».

18. Alla lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), dopo le parole «Friuli Venezia Giulia» sono inserite le seguenti: «e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia».

19. La Regione, al fine di valorizzare gli aspetti multiculturali del territorio e il sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG) quale occasione per lo sviluppo economico del territorio in un contesto transnazionale, nonché nell'ambito della promozione, d'intesa con la comunità scientifica regionale, di importanti eventi sul territorio, sostiene la proposta della candidatura della città di Trieste quale Città della scienza 2020 nell'ambito di ESOF (Euro Science Open Forum) avanzata dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT).

20. Per le finalità di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, nel caso in cui la città di Trieste venga proclamata vincitrice della selezione a Città della scienza 2020 per ospitare l'Euro Science Open Forum (ESOF), un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio all'evento in oggetto.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.

22. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

23. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

24. L'Amministrazione regionale riconosce l'importanza della conferenza internazionale NAV 2018, unico evento scientifico di rilievo nazionale in tema di tecnologie marittime, nonché la sua coincidenza tematica con la Strategia di specializzazione intelligente (S3), quale opportunità per sperimentare un significativo intervento di diffusione della cultura del mare e di orientamento per le nuove generazioni.

25. Per le finalità di cui al comma 24 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l. un contributo straordinario a sostegno degli interventi di supporto operativo relativi all'evento NAV 2018.

26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa.

27. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG - S.c.a.r.l. di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto sulle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.

28. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

29. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria, nella misura fissata dal comma 31, all'Istituto statale di istruzione superiore "Lino Zanussi" di Pordenone e all'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone.

30. Il contributo di cui al comma 29 è concesso in applicazione delle disposizioni del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2011, n. 92 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi destinati a sostenere il servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 1/2004 ), a seguito di domanda presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

31. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 25.500 euro per l'anno 2017, suddivisa in ragione di 17.000 euro a favore dell'Istituto statale di istruzione superiore "Lino Zanussi" di Pordenone e 8.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Prata di Pordenone, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANED, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi nazisti, di Ronchi dei Legionari, un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto nelle scuole del territorio della provincia di Gorizia finalizzato alla promozione dei valori della Costituzione e delle iniziative di richiamo della memoria.

33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione, corredata del preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Associazioni di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), un contributo straordinario per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

38. [Al comma 3 dell'articolo 21 bis della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), le parole «dalle associazioni dei soggetti no profit» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti del terzo settore, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale)»] [21].

39. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento dei servizi per la prima infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati, proprietari o gestori di strutture esistenti e funzionanti quali servizi per la prima infanzia, previste dagli articoli 3 e 4, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.

40. Si considerano ammissibili le spese fino ad un massimo di 20.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda.

41. Le domande di contributo sono corredate del progetto di adeguato approfondimento approvato dall'organo competente, se previsto per legge. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

42. Alle domande di cui al comma 41 è allegata l'asseverazione di un tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.

43. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.

44. Per le finalità previste dal comma 39 è destinata la spesa di 479.662,63 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento, per 477.222,42 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2 e per 2.440,21 euro alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 48.

45. I commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono abrogati.

46. Dopo il comma 31 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è inserito il seguente:

«31 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'1 gennaio 2017.».

47. Al comma 49 dell'articolo 8 della legge regionale 25/2016 dopo le parole «Developing Countries di Trieste,» sono aggiunte le seguenti: «istituto specializzato ai sensi dell'articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite, tenuto conto dell'Accordo di Parigi dell'8 dicembre 1998 tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l'Accademia stessa,».

48. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella H.

 

     Art. 9. (Salute e politiche sociali)

1. Ad avvenuta adozione, consolidamento e approvazione degli atti relativi al controllo annuale sul bilancio di esercizio del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e dell'articolo 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), le somme risultanti come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale e le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come utili nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 7.500.000 euro.

3. Le risorse di cui al comma 1, iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2016 e precedenti nei bilanci di esercizio 2016 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale fino all'importo massimo di 2.200.000 euro e al finanziamento delle esigenze degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2017 per la parte corrente fino all'importo massimo di 1.300.000 euro.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 7.500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte capitale relative all'anno 2017, è destinata la spesa di 2.200.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 4 (Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

6. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente è destinata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, previste in 11 milioni di euro, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3.

8. All'articolo 37 della legge regionale 26/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola «contributi» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti»;

b) al comma 2 dopo la parola «contributi» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti»;

c) al comma 4 dopo la parola «finanziamenti» sono inserite le seguenti: «, contributi e trasferimenti,»;

d) al comma 5 dopo la parola «concessione» sono inserite le seguenti: «dei contributi e trasferimenti in conto capitale»;

e) al comma 7 dopo le parole «comma 5» sono inserite le seguenti: «relativi ai contributi di cui al comma 4»;

f) al comma 8 le parole «I finanziamenti di cui ai precedenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui al comma 4»;

g) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione definitiva.».

9. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Servizio sanitario regionale contributi finalizzati a sostenere attività di promozione della salute e di integrazione sociosanitaria individuate dagli atti di programmazione del Servizio sanitario regionale, da realizzarsi per il tramite di associazioni di volontariato iscritte al registro regionale] [22].

10. In relazione al disposto di cui al comma 9, è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2017 all'Associazione "La compagnia dei genitori scatenati" di Udine, che si occupa di ragazzi affetti dalla sindrome di Down e che ha fra i propri scopi statutari quello di offrire loro la possibilità di essere impegnati in varie attività formative [23].

12. Per l'ottenimento dei contributi, l'associazione di cui al comma 11 presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione il contributo è erogato in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione [24].

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Hattiva Lab - Cooperativa sociale ONLUS di Udine un contributo straordinario di 60.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale e del progetto sperimentale di doposcuola specialistico per minori con disturbi dell'apprendimento, in relazione alle spese sostenute con riferimento all'anno scolastico 2015-2016.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

17. Al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), le parole «ed all'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali - Sezione di Pordenone -» sono soppresse.

18. [Per sostenere gli oneri socioassistenziali inerenti alla gestione di servizi socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per disabili gravi e gravissimi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire 1.312.500 euro all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", quale soggetto gestore ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»)] [25].

19. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 1.312.500 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi - ONLUS, Sezione Provinciale di Udine un contributo straordinario di 25.000 euro a sostegno dell'attività istituzionale dell'anno 2017.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e può cumularsi con altri analoghi nei limiti della spesa effettivamente documentata.

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

23. Le strutture di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 18 (Interventi a sostegno di istituzioni operanti a favore dei disabili visivi), non sono soggette alle disposizioni di cui al regolamento recante la definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

24. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Progettoautismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco un contributo di 25.000 euro per favorire l'integrazione sociale e l'inclusione delle persone con autismo attraverso progetti di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza nonché per il perseguimento delle finalità istituzionali] [26].

25. [La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione] [27].

26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione LaLuna ONLUS impresa sociale con sede a San Giovanni di Casarsa (PN) un contributo straordinario di 350.000 euro a sostegno della realizzazione di un progetto sulla vita indipendente anche ai fini dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.

29. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 350.000 euro a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) di Gradisca d'Isonzo un contributo straordinario per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione della "Rassegna internazionale di teatro sociale Altre Espressività", comprese le attività di accompagnamento e gestione dei gruppi teatrali e l'informazione e la diffusione dell'evento [28].

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Isontino Servizi Integrati (CISI) con sede a Gradisca d'Isonzo un contributo di 200.000 euro a sostegno di interventi relativi alla normativa per la sicurezza degli edifici destinati ai disabili.

34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione nei limiti della spesa effettivamente documentata.

35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 200.000 euro, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

36. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è inserito il seguente:

«3. 1. Gli importi di cui al comma 3, lettere a) e b), sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).».

37. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2015 è sostituito dal seguente:

«3. L'intervento è concesso per un periodo di dodici mesi e al termine, previa interruzione per un periodo di due mesi, può essere rinnovato per ulteriori dodici mesi a seguito di presentazione di nuova domanda e a condizione che il patto di inclusione venga ridefinito entro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda. Il rinnovo decorre dal bimestre relativo alla data di stipula del patto ridefinito.».

38. All'articolo 8 della legge regionale 15/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«d bis) variazione nella composizione del nucleo familiare per cause diverse da nascita o morte di un componente.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Nei casi di cui alla lettera d bis) del comma 1, la decadenza opera dal bimestre successivo alla variazione e i componenti del nucleo beneficiario originario possono ripresentare nuova domanda limitatamente ai bimestri residui risultanti dalla prima concessione, fatta salva la possibilità di rinnovo ai sensi dell'articolo 4, comma 3.».

39. Nelle more del perfezionamento degli atti che determinano le procedure di istruttoria delle domande e di erogazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015, in conformità con quanto previsto dal decreto interministeriale 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale), mediante interscambio di flussi informativi con il soggetto attuatore del SIA, gli importi delle erogazioni bimestrali di MIA effettuate in applicazione del regime transitorio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2016, n. 180/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione della Misura attiva di sostegno al reddito emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216), qualora erogati in difetto o in eccesso per indisponibilità di informazioni puntuali relative agli importi da detrarre ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2015, n. 216 e agli importi spettanti a titolo di SIA, sono compensati con le erogazioni dovute per i bimestri successivi.

40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nella sua qualità di soggetto attuatore del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), un importo massimo di 23.000 euro a sostegno delle attività necessarie per l'integrazione della Misura attiva di sostegno al reddito (MIA) di cui all'articolo 2 della legge regionale 15/2015 con il SIA.

41. L'importo di cui al comma 40 è concesso dalla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali a seguito della stipula di un apposito accordo.

42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa di 23.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

43. L'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Funzioni dell'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale in materia sociale, sociosanitaria e sanitaria)

1. L'Assemblea dell'Unione territoriale intercomunale ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e svolge in particolare le seguenti attività:

a) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona di cui all'articolo 24 e alla stipulazione del relativo accordo di programma;

b) elabora le linee di programmazione e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del Servizio sociale dei Comuni;

c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;

d) partecipa al processo di programmazione territoriale, tramite intesa sul Programma delle attività territoriali (PAT), rispetto al quale concorre inoltre alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute;

e) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora l'Azienda per l'assistenza sanitaria gestisca in delega servizi socioassistenziali;

f) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto, nel caso previsto alla lettera e).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, all'Assemblea dell'Unione partecipano i Sindaci dei Comuni che hanno sottoscritto la convenzione di cui all'articolo 61 bis della legge regionale 26/2014, con diritto di voto espresso secondo il sistema previsto dallo Statuto dell'Unione se non diversamente stabilito nella convenzione.

3. Per le attività previste dal comma 1, lettere d), e) ed f), l'Assemblea dell'Unione si riunisce con le articolazioni di cui all'articolo 19, comma 15 bis, della legge regionale 17/2014 e a essa partecipano con diritto di voto tutti i Sindaci del territorio del distretto di riferimento.

4. Alle riunioni dell'Assemblea dell'Unione concernenti l'attività del Servizio sociale dei Comuni partecipano, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria o un suo delegato, il Direttore dei servizi sociosanitari dell'Azienda medesima, il Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e il Direttore di distretto. Possono essere invitati alle riunioni i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche dell'ambito distrettuale.

5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Assemblea dell'Unione si avvale del supporto di una apposita Commissione. I Sindaci possono delegare alla partecipazione, anche in via permanente, gli Assessori competenti in materia di politiche sociali. La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 18.».

44. [Il comma 3 dell'articolo 56 ter della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è sostituito dal seguente:

«3. Dall'1 gennaio 2017, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a termine entro il 31 dicembre 2018, a seguito dell'attuazione dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), il Servizio sociale dei Comuni (SSC) di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, come sostituito dall'articolo 62 della presente legge, è esercitato dalle Unioni per le funzioni, i servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati nelle convenzioni medesime. Le convenzioni in essere restano valide, in quanto compatibili, sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006, come modificato dall'articolo 63. Tale processo viene condotto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, commi 9 e 10, della legge regionale 17/2014 e con i principi da esso desumibili.»] [29].

45. [Al comma 9 dell'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 le parole «A decorrere dall'1 gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti «Entro l'1 gennaio 2019»] [30].

46. All'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del processo di nuova classificazione, le autorizzazioni delle strutture di cui al comma 1 sono rilasciate secondo il procedimento di cui all'articolo 48 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria).»;

b) il comma 3 è abrogato.

47. Dopo il comma 4 dell'articolo 50 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. I nuovi criteri, limiti e modalità di finanziamento delle strutture di assistenza residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, nonché le regole per il finanziamento nella fase transitoria, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 2017.

4 ter. Dalla data di avvio del nuovo sistema di finanziamento di cui al comma 4 bis sono abrogati i commi da 1 a 5 bis dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997).».

48. Nella legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), all'articolo 12, commi 5, 6, 7, 8 e 9, all'articolo 13, comma 1, lettera e), nonché all'articolo 19, comma 13, le parole «coordinatore sociosanitario» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dei servizi sociosanitari».

49. I riferimenti contenuti nella vigente normativa regionale al coordinatore sociosanitario si intendono fatti al direttore dei servizi sociosanitari.

50. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2009, n. 7 (Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale), prima delle parole «il 25 per cento» è inserita la seguente: «almeno».

51. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), dopo la parola «spettacoli» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto con riguardo alle specie indicate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)».

52. Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 20/2012 le parole «La detenzione di animali» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta di concessione di suolo pubblico» e dopo la parola «CITES» sono aggiunte le seguenti: «e in base a quanto previsto dalla legge 150/1992».

53. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2012 le parole «, con spese a carico dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile» sono soppresse e dopo la parola «convenzionate» è aggiunto il seguente periodo: «. Le spese sanitarie, ivi comprese quelle determinate da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica, connesse al ricovero e alla custodia degli animali d'affezione prima del trasferimento alle strutture di ricovero e custodia permanenti, sono a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile».

54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENPA ONLUS con sede a Trieste un contributo di 80.000 euro per la realizzazione della recinzione di una struttura di ricovero per animali.

55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un progetto di massima e di una relazione tecnico descrittiva dell'opera e degli acquisti da realizzare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo.

56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata, in via straordinaria per l'anno 2017, la spesa di 80.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

57. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" un contributo in conto capitale finalizzato alla progettazione delle opere di viabilità urbana comunale attorno al comprensorio ospedaliero di Pordenone finalizzate all'adeguamento del sistema viario contestuale alla realizzazione del nuovo ospedale.

58. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 57 l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" presenta domanda, corredata della documentazione progettuale approvata anche dal Comune di Pordenone, alla Direzione competente in materia di salute entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. Il contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.

59. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la fase di avvio delle attività ricadenti all'interno della sperimentazione regionale in materia di abitare possibile, autorizzate dalla Regione, e in materia di domiciliarità innovativa, attuate in base ai regolamenti emanati in materia dalla Regione, mediante la concessione di contributi straordinari ai soggetti attuatori delle sperimentazioni [31].

61. Con regolamento regionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 60, le modalità per il loro utilizzo e sono disciplinate le azioni di monitoraggio e di valutazione delle sperimentazioni.

62. Il contributo di cui al comma 60 è articolato in misura decrescente nell'arco di tre anni, con un decremento annuale del cinquanta per cento rispetto all'importo erogato nell'annualità precedente.

63. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di integrazione sociosanitaria nelle modalità definite dal regolamento di cui al comma 61.

64. Nel caso in cui i soggetti attuatori delle sperimentazioni siano i Comuni, condizione per la concessione del contributo di cui al comma 60 è l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale 6/2006.In ogni caso, è data priorità agli interventi individuati all'interno dei Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006.

65. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 30.000 euro alla Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli per il perseguimento dei fini istituzionali.

67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, corredata di un preventivo di massima delle spese e di una relazione illustrativa delle attività, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato in via anticipata in un'unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.

68. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 69.

69. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella I.

 

     Art. 10. (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)

1. All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, dopo le parole «come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016», sono aggiunte le seguenti: «, nonché tenuto conto del maggior valore risultante, per ciascun Comune, tra il riparto, in base al criterio storico, del valore delle funzioni comunali quantificate ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 10/2016 e il valore stimato o comunicato dalle Unioni territoriali intercomunali delle funzioni comunali dalle stesse attivate negli anni 2016 e 2017»;

b) alle lettere a) e b) del comma 33 le parole «per 2.500.000 euro» e «per 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota»;

c) al comma 38 le parole «dello stanziamento» sono soppresse.

2. Al fine di assicurare l'ottimizzazione delle risorse nonché la copertura delle spese di funzionamento sostenute dalla Regione o dagli enti locali in relazione alle funzioni trasferite dalle Province, con atti amministrativi di variazione del bilancio finanziario gestionale, sono disposte le necessarie variazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

3. In relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica da parte delle Unioni territoriali intercomunali, è prevista un'assegnazione straordinaria integrativa per l'anno 2017 di 3.322.000 euro così ripartiti:

a) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 2.300.000 euro;

b) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 800.000 euro;

c) Unione territoriale intercomunale Noncello 222.000 euro.

4. Per le finalità previste dal comma 3 è destinata la spesa di 3.322.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.

5. All'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «sono assegnate d'ufficio» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione,»;

b) l'ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 è effettuato un monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, mediante piattaforma regionale.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. Il mancato adempimento di cui al comma 4 comporta la non assegnazione dei fondi per l'anno successivo a quello di riferimento.».

6. All'articolo 17 della legge regionale 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica le parole «di staff» sono soppresse;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5 bis. La Regione trasferisce, inoltre, nell'ambito delle disponibilità di cui al presente articolo, risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura, mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di dieci unità di personale con i criteri di cui al comma 3, in relazione all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica, a decorrere dall'1 settembre 2017, così ripartite:

a) Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo 2 unità;

b) Unione territoriale intercomunale Friuli Centrale 4 unità;

c) Unione territoriale intercomunale Giuliana 2 unità;

d) Unione territoriale intercomunale Noncello 2 unità.

5 ter. Nelle more dell'attuazione delle procedure di assunzione di cui al comma 5 bis e per il tempo strettamente necessario al loro espletamento, le Unioni, al fine di assicurare la funzionalità dei servizi, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, utilizzando le risorse e gli spazi assunzionali trasferiti.

5 quater. Le risorse e le disponibilità residue in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 bis e 5 ter, possono essere trasferite alle Unioni subentrate nelle funzioni delle Comunità montane, ai sensi del titolo V, capo I, della legge regionale 26/2014, in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 17 della legge regionale 9/2017, come modificato e integrato dal comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento previsto con riferimento all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 9/2017, con riferimento alla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. L'articolo 26 della legge regionale 9/2017 è abrogato.

9. In riferimento all'erogazione delle risorse relative al trasferimento del fondo di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 25/2016, non si applicano le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

10. All'articolo 20 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) la lettera a) del comma 10 è sostituita dalla seguente:

«a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi per mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;»;

c) dopo il comma 11 bis è inserito il seguente:

«11 ter. Agli enti locali per i quali il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, sia accertato dagli uffici regionali competenti in materia di finanza locale successivamente all'anno seguente a quello cui le violazioni si riferiscono, le sanzioni di cui ai commi 9 bis e 10 del presente articolo sono applicate nell'anno successivo a quello in cui i predetti uffici regionali vengono a conoscenza del mancato raggiungimento degli obiettivi.»;

d) nell'ultimo periodo del comma 15 la parola «disposizioni» è sostituita dalla seguente: «sanzioni».

11. All'articolo 25 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo la parola «abitanti» sono inserite le seguenti: «e nelle Unioni territoriali intercomunali con popolazione fino a 60.000 abitanti»;

b) al comma 3 dopo la parola «intercomunali» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 60.000 abitanti»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziaria uno dei componenti svolge le funzioni di presidente del collegio.

4 ter. E' nominato presidente del collegio il soggetto che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore, ciascuno della durata di tre anni, presso enti locali di maggiori dimensioni nei dieci anni precedenti all'anno di nomina. A parità di numero di incarichi svolti e di dimensione demografica degli enti locali si tiene conto del maggior numero di crediti formativi conseguiti nel triennio precedente all'anno di nomina.»;

d) il comma 5 è abrogato.

12. Le Unioni territoriali intercomunali che hanno nominato l'organo collegiale di revisione economico-finanziaria prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad avvalersi di tale organo fino alla sua scadenza triennale.

13. Dopo il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale 18/2015 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e determinano la decadenza dagli eventuali incarichi in corso.

9 ter. L'ufficio regionale, sulla base della comunicazione da parte degli Uffici ministeriali competenti e degli Ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'Ordine, nonché della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 267/2000, ne prende atto e dichiara la decadenza del revisore dallo svolgimento delle funzioni, con effetto immediato, dandone comunicazione anche all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.».

14. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito il compenso annuo»;

b) la lettera e) è abrogata.

15. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 9, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora le informazioni relative ai dati di consuntivo siano pervenute agli uffici regionali oltre il termine previsto dal primo periodo del medesimo comma 9.

16. Per il solo anno 2017 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 20, comma 15, secondo periodo, della legge regionale 18/2015, qualora i dati utili ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale 18/2015 siano pervenuti agli uffici regionali competenti in materia di finanza locale in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 20, comma 15, primo periodo.

17. Per l'anno 2017 gli enti locali comunicano la scadenza dell'incarico dei propri revisori almeno quarantacinque giorni prima della scadenza stessa, mediante pubblicazione nell'Albo on line del proprio sito istituzionale, nonché alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

18. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), dopo le parole «si conclude» è inserita la parola «entro».

19. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2016 le parole «lettere d) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».

20. All'articolo 8 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «31 ottobre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2017»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. I beni mobili che nel piano di liquidazione sono destinati alla Regione e agli altri enti subentranti sono consegnati attraverso la trasmissione degli elenchi redatti dagli uffici del Commissario liquidatore, anche in data precedente alla definitiva liquidazione delle Province.

3 ter. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 3 bis e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali, per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 6.

3 quater. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali sottoscritti dai responsabili degli uffici competenti dei soggetti subentranti, allegati alla documentazione inerente la liquidazione.

3 quinquies. Il Commissario trasmette in via telematica agli enti individuati quali assegnatari dei beni immobili nei piani di liquidazione predisposti ai sensi del comma 1, le delibere di approvazione dei piani di liquidazione. Gli enti assegnatari provvedono all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti.

3 sexies. Trascorso un anno dal termine di cui al comma 5, qualora gli enti assegnatari non abbiano provveduto all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti, la Regione procede ai relativi aggiornamenti nei registri immobiliari e alle volture catastali.

3 septies. La Regione trasmette in via telematica al Commissario le delibere di cui al comma 4 entro sette giorni dalla loro approvazione, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 bis.»;

d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, data da cui ha effetto la soppressione delle Province».

21. Dopo l'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9 ter. (Disposizioni speciali per la consegna di beni mobili provinciali)

1. Il Commissario liquidatore, a decorrere dall'1 settembre 2017, consegna attraverso la trasmissione degli elenchi aggiornati dai propri uffici, i beni mobili già trasferiti con i piani di subentro e non ancora verificati e presi in carico ovvero per i quali non siano ancora stati sottoscritti i verbali di consegna, alla Regione e agli altri enti subentranti.

2. La verifica della corrispondenza tra gli elenchi di cui al comma 1 e lo stato di fatto per la successiva iscrizione nelle pertinenti scritture inventariali, viene effettuata per i beni destinati alla Regione dal Consegnatario dei beni mobili regionali e per gli altri enti subentranti dagli uffici competenti dei medesimi, entro ventiquattro mesi dal termine di cui all'articolo 8, comma 6. Dei beni non rinvenuti viene dato atto in appositi verbali.

Art. 9 quater. (Ufficio stralcio per la conclusione delle operazioni di liquidazione delle Province)

1. In relazione alla soppressione delle Province, a decorrere dal mese di settembre 2017 è costituito l'Ufficio stralcio per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province non trasferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 5. L'Ufficio stralcio opera attribuendo i rapporti giuridici e i procedimenti alle strutture regionali o agli enti competenti per materia, ovvero curando direttamente le procedure per i rapporti giuridici che attengono alla sfera giuridica dell'ente Provincia nel suo complesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la gestione degli archivi, dei rapporti giuridici e dei procedimenti relativi alle Province di cui all'articolo 2, comma 3, non trasferiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e).».

22. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2016 sono inserite le seguenti:

«e bis) le modalità di trasferimento di cui all'articolo 11 bis, commi 2 e 3, operano trascorsi nove mesi dalla decorrenza dell'incarico;

e ter) i trasferimenti di cui all'articolo 11 bis, comma 2, operano trascorsi undici mesi dalla decorrenza dell'incarico;».

23. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente capo:

«CAPO V BIS

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI

 

     Art. 11 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di immobili)

1. In deroga all'articolo 35 della legge regionale 26/2014, i beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni provinciali trasferite, per i quali alla data del 31 agosto 2017 non si è proceduto alla sottoscrizione dei verbali di consegna, sono trasferiti con le modalità previste ai commi 2 e 3.

2. Gli immobili assegnati nei piani di subentro alla Regione sono trasferiti in proprietà a prescindere dal verbale di consegna, con effetto dall'1 settembre 2017.

3. Per gli immobili assegnati nei piani di subentro a enti diversi dalla Regione, il Commissario redige i relativi verbali, li trasmette in via telematica all'ente subentrante e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà ha effetto dalla data di trasmissione del verbale di consegna all'ente subentrante.

4. La Regione cura gli adempimenti di cui al comma 3 non conclusi alla data dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui all'articolo 8, comma 6, redige e trasmette i relativi verbali e provvede all'intavolazione, alla trascrizione immobiliare e alla voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.».

24. All'articolo 42 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «, entro il 30 giugno 2017,» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in relazione al trasferimento delle funzioni delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, secondo le decorrenze e i termini di cui all'articolo 10. Il Commissario adotta gli eventuali atti, di competenza degli organi di governo, necessari per concludere i procedimenti connessi alle funzioni trasferite in corso al termine indicato dall'articolo 10, comma 1.».

25. Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 20/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Successivamente al termine previsto al primo periodo, le Province sono autorizzate a provvedere ai pagamenti e agli adempimenti urgenti in presenza di documentata impossibilità, da parte dell'ente subentrante, di provvedervi direttamente.»;

b) le parole «il rimborso dei medesimi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «il rimborso degli oneri di cui ai primi due periodi».

26. Dopo il comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 20/2016 è inserito il seguente:

«1 bis. In tutti i casi in cui disposizioni di legge prevedano la competenza dei consigli provinciali a designare i componenti di organi collegiali, la stessa è attribuita al Consiglio regionale.».

27. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è inserito il seguente:

«4 quater. In deroga alle disposizioni del presente articolo, agli Uffici scolastici provinciali e regionale sono ceduti a titolo gratuito i beni mobili forniti a vario titolo dalle Province e già in loro possesso, con effetto dall'1 settembre 2017.».

28. In considerazione dell'avviato procedimento di soppressione delle Province, disciplinato dalla legge regionale 20/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018 i sovracanoni rivieraschi di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono interamente attribuiti ai Comuni rivieraschi.

29. Per effetto della legge regionale 20/2016, in attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 233 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per le Province commissariate del Friuli Venezia Giulia [32].

30. Al comma 23 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), le parole «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

31. Al comma 32 bis dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, dopo le parole «e dell'articolo 45 della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda),», sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016),».

32. Per l'anno 2017 sono riconosciute alle Province, in relazione agli oneri sostenuti o da sostenersi sino al termine di cui all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/2016 per attività e funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 26/2014 e della legge regionale 20/2016, risorse sino a un massimo di complessivi 1.728.720 euro, assegnando un fondo straordinario così ripartito:

a) Provincia di Gorizia 332.608,17 euro;

b) Provincia di Pordenone 570.000 euro;

c) Provincia di Trieste 176.111,83 euro;

d) Provincia di Udine 650.000 euro.

33. Le risorse di cui al comma 32 sono concesse sulla base di apposita richiesta trasmessa da ciascuna Provincia alla Regione, nel limite massimo specificato, per ciascuna Provincia, nelle lettere da a) a d) del comma stesso.

34. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 1.728.720 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.

35. Gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere e comunque denominati, concessi dalla Regione alle Province e connessi a funzioni e attività trasferite alla Regione stessa ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, dell'articolo 45 della legge regionale 3/2016, dell'articolo 3 della legge regionale 20/2016 e in esito alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8 della predetta legge regionale 20/2016, non danno luogo a rendicontazione, fatto salvo il caso in cui tale rendicontazione sia necessaria ad assolvere a eventuali obblighi assunti dalla Regione nei confronti di soggetti terzi.

36. I servizi regionali cui compete la gestione del rapporto contributivo provvedono alla ricognizione dei contributi di cui al comma 35, indicando per ciascun contributo se sussista o meno la necessità del mantenimento dell'obbligo di rendicontazione, e ne trasmettono l'elenco al Ragioniere generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

37. Per le finalità previste dal comma 35, con riferimento alle risorse pluriennali concesse dalle Province ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), e dell'articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i Comuni sono beneficiari a titolo definitivo dei contributi concessi nella misura già quantificata dalle Province e utilizzano eventuali economie di spesa per interventi riferiti alle medesime finalità, ai sensi del combinato disposto dell'allegato B, numero 5, lettera a), e dell'allegato C, numero 5, lettera a), dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014.

38. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), dopo le parole «suo funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, nell'ambito di una programmazione finanziaria e organizzativa preventivamente concordata tra le parti con cadenza almeno annuale».

39. In relazione alle previsioni dell'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more dell'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito agli effetti finanziari della sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016, la Regione assicura:

a) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale della quota definitiva di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, dovuta dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2016 [33];

b) a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero a favore del bilancio statale del maggior gettito IMU dovuto dai Comuni ricadenti nel proprio territorio e a favore del bilancio regionale, per la parte di spettanza per l'anno 2017;

c) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016 e per l'anno 2017;

c bis) ai Comuni ricadenti nel proprio territorio la somma trattenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 71, lettera a), della legge regionale 34/2015, in misura eccedente rispetto a quanto dovuto a titolo definitivo in relazione alla quota a favore del bilancio statale [34].

40. In relazione a quanto disposto dal comma 39, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei dati relativi al 2016 inviati, anche informalmente, dal competente Ministero, sono individuate le quote di maggior e minor gettito IMU 2016 e 2017 da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

41. In caso di incapienza delle quote del fondo ordinario transitorio comunale per l'anno 2017, il recupero di quanto dovuto a favore del bilancio statale e regionale, ai sensi del comma 39, lettere a) e b), per la parte residua, avviene mediante versamento diretto dei Comuni alla Regione entro il 10 dicembre 2017.

42. Per le finalità previste dal comma 39, lettera c) e lettera c bis), è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59 [35].

43. Le entrate derivanti dal disposto di cui al 41, previste in 6 milioni di euro per l'anno 2017, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

44. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 18/2015 sono applicate, per l'anno 2017, tenendo conto per ciascun Comune delle quote da recuperare a favore del bilancio statale e regionale ai sensi del comma 39.

45. I commi da 57 a 60 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016 sono abrogati.

46. Al fine di garantire il buon andamento e la gestione operativa dei servizi finanziari dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI FVG un contributo finalizzato all'implementazione del Centro di competenza contabilità, armonizzazione e finanza locale per colmare i deficit organizzativi presenti nelle amministrazioni comunali sino a 7.500 abitanti, nelle more della celebrazione dei concorsi pubblici, e a fronte dell'impegno dei Comuni medesimi a intraprendere il percorso di riorganizzazione dei servizi medesimi con il supporto di ANCI.

47. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 450.000 euro ripartiti in 150.000 euro per l'anno 2017 e 300.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.

48. Per le particolari esigenze organizzative, la Regione assegna all'Unione territoriale intercomunale Collinare un contributo straordinario di 65.000 euro annui per il triennio 2017-2019. Le risorse sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.

49. Per le finalità previste dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 195.000 euro, suddivisa in ragione di 65.000 auro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.

50. [L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 500.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2016, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia] [36].

51. [Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 50 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani] [37].

52. [La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2017] [38].

53. [L'indennizzo di cui al comma 50 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero] [39].

54. Per la finalità prevista al comma 50 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 59.

55. Nell'ambito del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2017, n. 1097, possono essere finanziati gli interventi aventi a oggetto le spese per il sostegno dell'attività operativa dei volontari per la sicurezza riferiti esclusivamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2010, n. 3 (Regolamento recante norme sui «Volontari per la sicurezza», in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)).

56. L'articolo 78 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è sostituito dal seguente:

«Art. 78

(Disciplina delle spese di propaganda elettorale)

1. Nell'esercizio della potestà esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, comprendente la legislazione elettorale, di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il presente articolo disciplina il regime delle spese di propaganda elettorale relativo alle elezioni comunali nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

3. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i candidati alla carica di sindaco, i partiti, i movimenti politici e le liste civiche presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute distinte per tipologia e delle fonti di finanziamento distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del Comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione del documento.

4. Chi contravviene alla disposizione di cui al comma 3, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro.

5. Il Comune provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione della sanzione amministrativa prevista al comma 4. Al Comune spettano altresì i relativi proventi.

6. L'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 4 è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche e integrazioni.».

57. Le disposizioni di cui all'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, trovano applicazione a decorrere dalle elezioni amministrative 2017 per i Comuni sopra i 30.000 abitanti e dalle elezioni amministrative 2018 per i restanti Comuni.

58. In sede di prima applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 19/2013, come sostituito dal comma 56, il termine di cui al comma 3 scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

59. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella J.

 

     Art. 11. (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «la data» sono aggiunte le seguenti: «e le modalità»;

b) le parole «secondo quanto previsto dalla presente legge e, comunque, non oltre l'esercizio finanziario 2018» sono soppresse.

2. All'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

b) al comma 5 le parole «d'intesa con la Direzione generale» sono soppresse.

3. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni, e per un corretto caricamento del bilancio di previsione della Regione, per gli anni 2017-2019, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni), gli importi stanziati e impegnati, inerenti ai capitoli indicati nell'allegata Tabella P, sono oggetto di classificazione funzionale come nella stessa indicato.

4. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, commi 26 e 27, della legge regionale 12 aprile 2017, n. 5 (Disposizioni finanziarie urgenti), e dal decreto del Ragioniere Generale 6 aprile 2017 n. 1054 ( Dlgs. 118/2011 art. 3 C. 4 - riaccertamento ordinario dei residui in attuazione della DGR 612 dd. 31.3.2017).

5. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale erogano in via provvisoria, con decorrenza 1 agosto 2017 e con oneri a carico delle singole amministrazioni, previa deliberazione della Giunta regionale d'intesa con CAL, ANCI e UNCEM, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, incrementi stipendiali, a titolo di acconto, nella misura prevista, per l'anno 2017, dall'accordo siglato il 17 novembre 2016 tra la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali, salvo conguaglio all'atto della stipula del Contratto collettivo di comparto per il triennio 2016-2018.

6. Per il rinnovo dei Contratti collettivi di Comparto relativi al triennio contrattuale 2016-2018 la percentuale complessiva di incremento contrattuale derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 56, comma 15, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), può essere incrementata sino a raggiungere la percentuale di incremento a regime definita, a livello nazionale, con l'atto di indirizzo adottato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per il triennio contrattuale 2016-2018.

7. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale dell'Amministrazione regionale, è destinata la spesa complessiva di 546.091,62 euro, suddivisa in ragione di 273.045,81 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

8. Per le finalità previste dal comma 6, relativamente al personale degli enti locali, è destinata la spesa complessiva di 1.771.660,50 euro, suddivisa in ragione di 885.830,25 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

9. [In esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema delle autonomie locali e in virtù della già raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della Regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), al fine della concreta attuazione dei processi di riforma stessi, a decorrere dalla data di efficacia dei Contratti collettivi di Comparto per il triennio 2016-2018, non trova applicazione, per le amministrazioni del Comparto unico e con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia] [40].

10. Al fine di corrispondere alle esigenze assunzionali degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, la Regione può procedere, in via eccezionale e in deroga alla procedura prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 18/2016, alla cessione, per il solo anno 2017, di propri spazi assunzionali agli enti locali medesimi sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.

11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2022, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione e, nel caso di personale assegnato al Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), anche espletate presso le Aziende del sistema sanitario regionale del Friuli-Venezia Giulia;

c) abbia maturato entro la data del 30 settembre 2022 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data [41].

12. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali possono, altresì, attivare le procedure di cui agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 75/2017 [42].

12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a quelle di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 [43].

12 ter. Per le finalità di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017, non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) [44].

13. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 11 e 12, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure, a eccezione del personale dei servizi educativi e scolastici [45].

13 bis. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 75/2017, al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai titolari di rapporto di lavoro flessibile con l'amministrazione stessa possono, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, nonché nel limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando [46].

14. Nelle more delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva di Comparto, al personale regionale e a quello collocato in posizione di comando presso la Regione, assegnato allo svolgimento, presso la Protezione civile della Regione, delle attività relative al NUE 112 di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), e operante, a tali fini, con articolazione dell'orario a copertura delle 24 ore, è corrisposto, a decorrere dalla data di avvio delle suddette attività, il trattamento economico accessorio previsto, per il personale degli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, dalla disciplina contrattuale afferente le prestazioni lavorative svolte in turnazione.

15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 137.000 euro per l'anno 2017 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32:

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 127.000 euro;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per 10.000 euro.

16. In relazione al disposto di cui al comma 14, con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali da applicarsi sulle retribuzioni del personale, è iscritto lo stanziamento di 37.000 euro per l'anno 2017, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) - Tipologia n. 100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 3, e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella K di cui al comma 32.

17. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), è abrogato.

18. Al comma 2 bis dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) dopo le parole «personale somministrato» sono inserite le seguenti: «e a tempo determinato».

19. Una quota dei budget per contratti di lavoro flessibile delle Province del Comparto unico di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), pari a, tenuto conto del numero di unità di personale trasferite alla Regione per effetto del processo complessivo di trasferimento di funzioni dalle soppresse Province, 1 milione di euro, è assegnata alla Regione a partire dall'anno 2017.

20. A decorrere dall'1 gennaio 2018, tra le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale rientra anche il Consorzio Culturale del Monfalconese, istituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); a decorrere da tale data al personale del Consorzio si applica la disciplina contrattuale prevista per il personale degli enti locali del Comparto unico.

21. Fino alla definizione del giudizio promosso avanti alla Corte Costituzionale, l'efficacia dell'articolo 7, dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi 2 e 3, dell'articolo 41 e dell'articolo 49 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è sospesa.

22. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 10/2017 è sostituito dal seguente:

«6. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato, qualora esterni, è determinato nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica per gli organi collegiali secondo quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, (Legge finanziaria 2011).».

23. Al comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), la parola «diretta» è soppressa.

24. Al fine di assicurare il coordinamento e il potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia Spa la titolarità dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società di logistica interportuale ad essa assegnate.

25. Il corrispettivo, qualora non venga liquidato in denaro, è rappresentato da azioni di Friulia Spa, che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire al valore desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato adottato dal consiglio di amministrazione di Friulia Spa e asseverato dall'organo di revisione [47].

26. L'operazione di cui ai commi 24 e 25 è autorizzata nell'ammontare massimo di 3 milioni di euro sulla base del valore delle azioni della società di logistica interportuale risultante dalla perizia di stima affidata dalla società stessa ovvero desumibile dal patrimonio netto quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci della società, qualora l'entità della partecipazione azionaria renda antieconomico il ricorso alla perizia [48].

27. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 32.

28. Agli oneri derivanti dal comma 27 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste, ai sensi del comma 26, per l'anno 2017 che affluiscono sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 100 (Alienazione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui dell'articolo 1, comma 3.

29. All'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I componenti dell'Osservatorio regionale antimafia esercitano le attività previste dalla presente legge a titolo gratuito.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. Ai componenti dell'Osservatorio regionale antimafia che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

1 ter. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dal comma 1 bis fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.».

30. Qualora i rapporti contrattuali nella titolarità dei quali la Regione sia subentrata a seguito delle procedure di cui all'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016 prevedano, alla data del subentro stesso, un residuo da erogare e riguardino opere la cui realizzazione sia di competenza di enti diversi dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai predetti enti le risorse necessarie alla realizzazione delle opere in questione, nel limite massimo del residuo stesso.

31. Per le finalità di cui al comma 30, è destinata la spesa di 2.624.197,17 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella M di cui al comma 34.

32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella K.

33. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.

34. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella M relativa al subentro della Regione nei mutui delle Province di cui all'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 25/2016.

 

     Art. 12. (Assegnazione concertata di risorse per lo sviluppo di area vasta a favore delle Unioni territoriali intercomunali)

1. In sede di prima attuazione della previsione dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e in deroga alla previsione di cui al medesimo articolo 7, comma 3, nonché in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è definita l'allocazione delle risorse finanziarie destinate alle Unioni territoriali intercomunali, con particolare riguardo a quelle per investimenti, al fine di favorire l'armonica attuazione delle politiche di sviluppo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziato per l'anno 2017 a favore delle Unioni territoriali intercomunali il fondo unitario per lo sviluppo di area vasta di 13.582.715 euro.

3. La realizzazione degli interventi finanziati nel 2017 e di durata superiore all'anno trova prosecuzione negli anni successivi con l'Intesa 2018-2020, nel quadro delle risorse disponibili con riferimento al triennio.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Unioni territoriali intercomunali che hanno trasmesso alla Regione tramite la Piattaforma digitale dedicata il Piano dell'Unione o il documento riepilogativo del Piano entro il 15 luglio 2017, per gli importi e le finalità indicate nella Tabella N di cui al comma 8.

5. La quota ripartita a favore delle Unioni di cui al comma 4 in base alla concertazione del Sistema integrato è impegnata a favore dei beneficiari e per gli interventi specificati nei patti stipulati tra la Regione e le singole Unioni territoriali intercomunali entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti medesimi; i patti potranno definire le modalità di erogazione e di rendicontazione.

6. Il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche ai fini della loro rendicontazione, è effettuato tramite la Piattaforma digitale dedicata messa a disposizioni delle Unioni. I patti territoriali potranno contenere indicazioni in merito.

7. Le risorse spettanti a ciascuna Unione sono concesse, per la parte di competenza di ciascun Servizio, entro trenta giorni dalla stipulazione dei patti territoriali, salvo diverse indicazioni ivi contenute.

8. In relazione al combinato disposto di cui ai commi 2 e 9 nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui alla allegata Tabella N.

9. E' approvata l'allegata Tabella Q "Intesa per lo sviluppo 2017-2019".

 

     Art. 13. (Conferme e devoluzione di contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 36.000 euro annui e il contributo decennale costante di 66.100 euro annui concessi al Comune di Spilimbergo per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2008 e per l'anno 2009, che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e adeguamento Cinema Teatro Miotto - 1° lotto funzionale", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), ancorché il Comune di Spilimbergo non abbia rispettato i termini perentori di ultimazione dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della citata legge regionale 2/2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Spilimbergo presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 9.600 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia), al Comune di Fagagna per la realizzazione dell'intervento di "Restauro conservativo paramento esterno del quadrante settentrionale del castello di Fagagna: cinta muraria sulla collina detta del Cardinale" che il beneficiario è stato autorizzato a utilizzare per la realizzazione del nuovo intervento denominato "Interventi di conservazione e restauro di parte della cinta muraria nelle aree del Castello" ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), ancorché il Comune di Fagagna non abbia rispettato i termini perentori di inizio dei lavori fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge regionale 14/2016.

5. Per le finalità di cui al comma 4 il Comune di Fagagna presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

6. Ai sensi del comma 4 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo stesso.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 18.000 euro annui e il contributo decennale costante di 27.000 euro annui concessi al Comune di Tavagnacco per investimenti nel settore dell'edilizia teatrale ai sensi dell'articolo 7, comma 70, della legge regionale 2/2006, a valere rispettivamente su risorse stanziate per l'anno 2007 e per l'anno 2008, per i lavori di miglioramento funzionale conclusivo dell'Auditorium di Feletto Umberto, ancorché il Comune di Tavagnacco non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.

8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comune di Tavagnacco presenta alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato.

9. Ai sensi del comma 7 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, nel termine di novanta giorni conferma i contributi e fissa il nuovo termine perentorio di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione dei contributi stessi.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli archivi storici e degli archivi degli enti ecclesiastici che risultano ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché il beneficiario non abbia rispettato i termini, anche perentori, di inizio e di ultimazione delle attività e di rendicontazione del contributo stesso, inizialmente fissati o successivamente prorogati o rifissati.

11. Per le finalità di cui al comma 10 i beneficiari presentano alla struttura competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di rendicontazione del contributo.

12. Ai sensi del comma 10, la struttura regionale competente in materia di beni culturali provvede a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

13. Il mancato rispetto del termine perentorio fissato ai sensi del comma 12 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.

14. Il procedimento di cui al comma 10 si conclude, entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 11, con l'adozione del decreto di fissazione del nuovo termine di rendicontazione.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo quindicennale di 29.856,07 euro concesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 72, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), con decreto n. 2791 del 3 dicembre 2007, per i lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione, esecuzione dei servizi igienici e di opere accessorie di completamento presso l'ex chiesa di San Francesco, per le diverse opere atte al conseguimento del C.P.I. - impianti elettrici speciali nonché opere edili accessorie presso l'ex chiesa di San Francesco, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

16. Al fine di permettere all'Università di Trieste una nuova programmazione degli investimenti a sostegno dell'edilizia universitaria, è autorizzata la devoluzione dei contributi regionali già concessi e non ancora erogati all'Università di Trieste per investimenti già programmati, ma non ancora attuati, destinandoli ad altri interventi previsti dall'Ateneo.

17. L'Università di Trieste presenta domanda di devoluzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di università corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Nel decreto di devoluzione vengono ridefiniti i nuovi termini di inizio e fine lavori.

18. La liquidazione degli importi già concessi avviene a stato di avanzamento a copertura dei nuovi quadri economici fino alla concorrenza dei ratei scaduti dei contributi, al momento dell'inizio lavori.

19. I contributi possono coprire anche gli interessi di ammortamento per mutui da stipulare a valere su ratei dei contributi che devono ancora maturare al momento dell'inizio lavori.

20. Al fine di conciliare le esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi a enti locali, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), rideterminando la spesa ritenuta ammissibile, anche eliminando la quota di cofinanziamento da parte del beneficiario, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1995 nel caso in cui la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche oggetto di contributo non risultino ancora avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Per le finalità di cui al comma 20 i beneficiari presentano alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2017, la domanda di conferma del contributo corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario e la proposta vincolante di rideterminazione della spesa ritenuta ammissibile. Con apposito provvedimento amministrativo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, la nuova determinazione della spesa ritenuta ammissibile, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Comune di Sacile il contributo in conto capitale di 550.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione dell'area pubblica "ex Tallon", con decreto n. PMT/SEDIL/PN/S1/2303/ERCM/12/10 dell'8 novembre 2011, e il contributo ventennale di annui 78.395,68 euro concesso, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2 (Interventi regionali per i centri storici), per l'attuazione del piano del centro storico, con decreto n. ALP.4/PN/EP/400/575 del 26 marzo 2008, limitatamente alle undici annualità già erogate, per complessivi 862.352,48 euro, per opere diverse di viabilità.

23. Per le finalità di cui al comma 22 il Comune di Sacile presenta al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessata giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico delle opere, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e finanziario. Con il decreto di conferma dei contributi sono fissati i termini di esecuzione degli interventi e di rendicontazione della spesa.

24. Il Comune di Sacile è autorizzato a utilizzare le economie relative al contributo concesso per la realizzazione di due intersezioni a rotatoria al Km 66+731 e al Km 67+183 della SS n. 13 Pontebbana, con decreto n. PMT/4464/VS.1.0.21, per opere diverse di viabilità.

25. Con riferimento ai bandi per il finanziamento di progetti per la realizzazione, manutenzione, gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, emanati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2636 e 20 febbraio 2015, n. 303 e con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2015, n. 921, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) ed f), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), il termine massimo di conclusione dei lavori, fissato dai bandi suddetti in diciotto mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei singoli beneficiari, della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, è stabilito in ventiquattro mesi con decorrenza dalla data medesima.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo concesso sulla base del bando emanato con deliberazione della Giunta regionale 2636/2014 e modificato con deliberazione della Giunta regionale 303/2015, ancorché i lavori oggetto del contributo medesimo non siano stati ultimati nel termine fissato con il decreto di concessione, né sia stata tempestivamente richiesta la proroga del termine stesso.

27. Per le finalità di cui al comma 26 il Comune di Arta Terme presenta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di beni culturali l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo concesso.

28. Ai sensi del comma 26 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa il nuovo termine di fine lavori; in ogni caso i lavori dovranno essere ultimati entro il termine di ventiquattro mesi stabilito dal comma 25.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 35.000 euro annui concesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10/2000, al Comune di Sacile per la realizzazione dell'intervento concernente il "Restauro del Torrione del Duomo", ancorché il Comune di Sacile non abbia rispettato i termini perentori di inizio e fine dei lavori.

30. Per le finalità di cui al comma 29 il Comune di Sacile presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

31. Ai sensi del comma 29 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo.

32. L'erogazione del contributo di cui al comma 29, già sospesa per un anno con decreto n. 4561/CULT del 4 dicembre 2013 e ulteriormente sospesa con decreto n. 2102/CULT del 4 giugno 2015, permane sospesa, in deroga al disposto dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sino alla comunicazione, da parte del suddetto Comune al Servizio competente in materia di beni culturali, dell'avvenuto inizio dei lavori entro il termine perentorio fissato con il provvedimento di conferma adottato ai sensi del comma 31.

 

     Art. 14. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella R.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella O.

 

     Art. 15. (Copertura finanziaria)

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a O trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a N e degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 3, Tabella A2 e dall'articolo 11, comma 34, Tabella M.

 

     Art. 16. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[6] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2019, n. 13.

[9] Comma inserito dall'art. 45 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[10] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[12] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45.

[14] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[15] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 luglio 2022, n. 9.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[17] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[20] Comma abrogato dall'art. 19 della L.R. 3 marzo 2023, n. 9.

[21] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 10 dicembre 2021, n. 22.

[22] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 novembre 2018, n. 25.

[23] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[24] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[25] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 45 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[26] Comma modificato dall'art. 11 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 106 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[27] Comma abrogato dall'art. 106 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[28] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[29] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[30] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 31.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[32] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[33] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[35] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[36] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[37] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[38] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[39] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[40] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[41] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44, dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26, dall'art. 10 della L.R. 6 agosto 2020, n. 15, dall'art. 65 della L.R. 14 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[42] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 4.

[43] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[44] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[45] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 2018, n. 20.

[46] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 marzo 2018, n. 12.

[47] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[48] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.