§ 5.8.25 – L.R. 20 giugno 2006, n. 10.
Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.8 beni d'interesse storico ed artistico
Data:20/06/2006
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento).
Art. 3.  (Denominazione e marchio).
Art. 4.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 4 bis.  (Contributi nel settore ecomuseale)
Art. 5.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 5.8.25 – L.R. 20 giugno 2006, n. 10. [1]

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 21 giugno 2006, n. 25).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell’intera comunità locale.

     2. L’Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali [2].

     3. Finalità prioritarie degli Ecomusei sono:

     a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità;

     b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

     c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

     d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un’area omogenea;

     e) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;

     f) recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), nonché della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), o i dialetti locali [3].

     f bis) promuovere la progettazione di forme di turismo culturale improntate alla sostenibilità e finalizzate alla conoscenza del territorio nelle sue varie componenti e articolazioni, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle popolazioni locali [4];

     f ter) promuovere i princìpi contenuti in risoluzioni e convenzioni ratificate a livello nazionale su paesaggio, patrimonio culturale materiale e immateriale, eredità culturale, attraverso azioni di sensibilizzazione, diffusione e sperimentazione di buone pratiche di sviluppo locale [5];

     f quater) contribuire alle attività di pianificazione, programmazione e gestione del territorio e del paesaggio [6].

 

     Art. 2. (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento).

     1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

     a) enti locali, in forma singola o associata;

     b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all’articolo 1, comma 3.

     2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

     3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

     a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l’Ecomuseo;

     b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

     c) presenza di enti locali singoli o associati;

     d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

     e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

     f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

     g) marginalità dell’area;

     h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

     i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei, fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

     4. La Giunta regionale determina annualmente il programma regionale degli Ecomusei, predisposto dal Servizio competente in materia di beni culturali sulla base delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuati dal Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in applicazione del regolamento di cui al comma 3 e acquisito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma regionale è allegato, quale sua parte integrante, un elenco degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo [7].

     5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d’Europa.

     5 bis. Ai fini dell'elaborazione delle norme di modifica, integrazione e aggiornamento del regolamento di cui al comma 3 e della predisposizione dello schema del programma di cui al comma 4, nonché nei casi di verifica sulla permanenza dei requisiti relativi agli Ecomusei, il Servizio competente in materia di beni culturali si avvale della consulenza e dell'apporto specialistico del Servizio competente in materia di catalogazione, formazione e ricerca dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC [8].

     5 ter. Per le modifiche al regolamento di cui al comma 3 si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente, informando la stessa delle modifiche adottate [9].

 

     Art. 3. (Denominazione e marchio).

     1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

     2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all’articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è veicolo di promozione dell’Ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

     3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l’immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

 

     Art. 4. (Comitato tecnico-scientifico).

     1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge. Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato [10].

     2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli Ecomusei, sullo schema del programma di cui all'articolo 3, comma 4, e sullo schema del piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno dei programmi annuali di attività degli Ecomusei riconosciuti, nonché sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 [11].

     3. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dal Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, o da un suo delegato [12];

c) dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato;

d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;

e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

f) da due esperti in materia di Ecomusei;

g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio [13].

     4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.

     5. Il comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

     6. La composizione del comitato è formalizzata con decreto del Presidente della Regione.

     7. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 4 bis. (Contributi nel settore ecomuseale) [14]

     1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo coordinato e la qualità della gestione delle realtà ecomuseali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, sulla base di apposite convenzioni, a sostegno dei progetti proposti da università, istituti specializzati e altri enti di studio e ricerca qualificati nel settore, per l'organizzazione e la realizzazione delle specifiche iniziative formative individuate dal programma regionale degli Ecomusei ai sensi dell'articolo 2, comma 5.

     2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a sostenere la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi annuali fino alla misura del 90 per cento della spesa prevista dai rispettivi programmi di attività [15].

     2 bis. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato in base alla valutazione delle relative domande, da effettuare secondo criteri stabiliti con regolamento.

 

     Art. 5. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative già promosse dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalità analoghe a quelle di cui all’articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la denominazione e il marchio di cui all’articolo 3.

     2. Entro un anno dall’approvazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

     3. [La legge finanziaria regionale successiva all’espletamento della procedura prevista dall’articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei] [16].


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[7] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 44.

[8] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[9] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[11] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 2014, n. 6.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 agosto 2017, n. 31.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[16] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.