§ 4.2.79 – L.R. 13 aprile 1995, n. 18.
Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:13/04/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi.
Art. 2.  Definizione di opere pubbliche e servizi sociali.
Art. 3.  Individuazione dei comuni beneficiari.
Art. 4.  Presentazione delle domande.
Art. 5.  Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento o contributo.
Art. 6.  Finanziamento.
Art. 7.  Rinvio alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 4.2.79 – L.R. 13 aprile 1995, n. 18.

Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari.

(B.U. 19 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed alle Province il contributo corrisposto dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, al fine di favorire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

 

     Art. 2. Definizione di opere pubbliche e servizi sociali.

     1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 91 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè le opere viarie di competenza provinciale.

 

     Art. 3. Individuazione dei comuni beneficiari.

     1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l’elenco dei comuni di cui all’articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale [1].

     2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) [2].

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. [All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il 30 novembre di ogni anno] [3].

 

     Art. 4. Presentazione delle domande.

     1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla competente Direzione centrale apposita domanda di contributo corredata dalla seguente documentazione:

     a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali;

     b) previsione di spesa di massima per singola opera. [4]

     2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento o contributo.

     1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato [5].

     2. L'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell’articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004 provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi [6].

 

     Art. 6. Finanziamento.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge vengono effettuati con finanziamenti o contributi «una tantum» fino ad un massimo del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere attribuiti anche per opere pubbliche o servizi sociali già assistiti da altro contributo statale o regionale.

 

     Art. 7. Rinvio alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, si rinvia a quanto disposto dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 2090 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione «Finanziamenti e contributi a Comuni e Province per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari» e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 16.186.230.000 per l'anno 1995.

     3. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (partita n. 39 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde per la quota di lire 8.992.350.000 a somme non utilizzate al 31 dicembre 1994 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 17 febbraio 1995, n. 25.

     4. Al predetto onere di lire 16.186.230.000 in termini di cassa si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall'art. 238 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[3] Comma abrogato dall'art. 238 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[5] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[6] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.