§ 1.3.11 - L.R. 10 marzo 2004, n. 6.
Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico
Data:10/03/2004
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 20/1981).
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993).
Art. 3.  (Inserimento dell’articolo 22 ter della legge regionale 49/1993).
Art. 4.  (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 11/2001).
Art. 5.  (Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998).
Art. 6.  (Disposizioni finali e transitorie).


§ 1.3.11 - L.R. 10 marzo 2004, n. 6.

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

(B.U. 17 marzo 2004, n. 11).

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 20/1981). [1]

     [1. L’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 (Istituzione dell’Ufficio del difensore civico), è sostituito dal seguente:

     “Art. 7. (Struttura, dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell’Ufficio).

     1. Il difensore civico, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del difensore civico stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     2. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     3. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     4. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

     5. Il difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il difensore civico ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

     6. Al difensore civico non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.”.

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall’Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.]

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993).

     1. [Dopo l’articolo 22 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) è inserito il seguente:

     “Art. 22 bis.

     1. L’Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     3. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     4. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     5. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

     6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

     7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.” ] [2].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall’Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 22 ter della legge regionale 49/1993).

     1. [Dopo l’articolo 22 bis della legge regionale 49/1993 è inserito il seguente:

     “Art. 22 ter.

     1. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

     2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

     4. Per l’attuazione del programma di attività e per l’utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa.” ] [3].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell’articolo 22 ter della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 20 della legge regionale 11/2001).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)), è inserito il seguente:

     “1 bis. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”.

 

     Art. 5. (Modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998).

     1. L’articolo 83 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

     “Art. 83. (Commissione regionale per le servitù militari).

     1. E’ istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.

     2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall’articolo 1 della legge 104/1990, ed è composta:

     a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;

     b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.

     3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.

     4. La Commissione esprime parere:

     a) sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;

     b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell’amministrazione della difesa;

     c) sulla stipulazione di protocolli d’intesa fra l’Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia;

     d) sulle attività del comitato misto paritetico.

     5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all’articolo 3 della legge 898/1976.

     6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.

     7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.

     9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.

     10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2, lettera b), spetta un gettone di presenza oltre all’eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).”.

     2. L’onere derivante dal disposto di cui ai commi 4 bis e 10 dell’articolo 83 della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 1, fa carico nella misura di 56.000 euro all’appropriata unità previsionale di base del bilancio regionale e all’appropriato capitolo di spesa del documento tecnico, ove occorra di nuova istituzione, che sono individuati con decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie, sulla base del provvedimento di cui al comma 9 del citato articolo 83 della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 1; a detto onere, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.3.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [4].

 

     Art. 6. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1 dell’articolo 2, e di cui all’articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 1.

     2. Il comma 7 dell’articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato.

     3. Il comma 7 bis dell’articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato a decorrere dall’approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.