§ 4.2.71 - L.R. 31 ottobre 1986, n. 46.
Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:31/10/1986
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e finalità della legge.
Art. 26.  Comitato tecnico regionale.
Art. 27.  Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 28.  Attribuzioni del Comitato tecnico regionale.
Art. 29.  Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali.
Art. 30.  Attribuzioni particolari dei Direttori dei Servizi tecnici della Direzione regionale dei lavori pubblici e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività [...]
Art. 31.  Attribuzioni dei Direttori degli Uffici periferici.
Art. 32.  Attribuzioni particolari del Direttore regionale delle foreste, del Direttore del Servizio sistemazioni montane, dei Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, del Direttore regionale [...]
Art. 32 bis.  (Campo di applicazione).
Art. 32 ter.  (Conferenza regionale dei lavori pubblici).
Art. 32 quater.  (Semplificazione delle procedure valutative).
Art. 32 quinquies.  (Snellimento delle procedure autorizzatorie).
Art. 32 sexies.  (Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento).
Art. 32 septies.  (Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici).
Art. 33. - 39. 
Art. 40. - 43. 
Art. 44.  Disposizioni transitorie.
Art. 45. - 51. 


§ 4.2.71 - L.R. 31 ottobre 1986, n. 46. [1]

Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico.

(B.U. 29 novembre 1986, n. 121).

 

     Art. 1. Campo di applicazione e finalità della legge. [2]

 

CAPO I

Opere di competenza o iniziativa di enti pubblici

 

     Artt. 2. - 5. [3]

 

CAPO II

Classificazione delle opere, concessione ed erogazione dei finanziamenti

 

     Artt. 6. - 14. [4]

 

CAPO III

Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza

 

     Artt. 15. - 19. [5]

 

CAPO IV

Opere di competenza della regione

 

     Artt. 20. - 25. [6]

 

CAPO V

Organi regionali e loro competenze specifiche

in materia di lavori pubblici ed urbanistica

 

     Art. 26. Comitato tecnico regionale. [7]

 

     Art. 27. Composizione delle sezioni del Comitato tecnico regionale. [8]

 

     Art. 28. Attribuzioni del Comitato tecnico regionale. [9]

 

     Art. 29. Attribuzioni particolari del Direttore regionale dei lavori pubblici e del Direttore regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali. [10]

 

     Art. 30. Attribuzioni particolari dei Direttori dei Servizi tecnici della Direzione regionale dei lavori pubblici e della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali. [11]

 

     Art. 31. Attribuzioni dei Direttori degli Uffici periferici.

     Relativamente alle opere di soggetti diversi da quelli menzionati all'articolo 2, il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

     1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 500 milioni, anche se trattasi di singoli progetti di stralcio di progetti generali di importo superiore, i quali ultimi abbiano già ottenuto il positivo parere del Comitato tecnico regionale, proponendo un termine per l'esecuzione del lavoro;

     2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 500 milioni, ovvero che consista nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purché sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato.

     (Omissis) [12].

     Il parere dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

     Sono esercitate dal Direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio tutte le attribuzioni amministrative in materia di utilizzazioni di acque pubbliche, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto regionale, eccezion fatta:

     a) per quelle inerenti all'attività finanziaria e contabile di competenza della Direzione regionale della Ragioneria generale;

     b) per quella riservata all'Amministrazione regionale e di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 28 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, spettante alla Giunta regionale. [13]

     Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al Titolo III, Capo I, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, gli impianti elettrici di pubblica illuminazione e relative opere accessorie, fatto salvo l'obbligo per gli Enti locali di acquisire direttamente ogni altra autorizzazione o nulla osta previsti dalle norme vigenti [14].

     Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impianti elettrici di pubblica illuminazione ed opere accessorie per i quali sia stata presentata agli organi competenti regolare domanda di autorizzazione, anche in sanatoria, e la stessa sia in corso di istruttoria [15].

     Il collaudo delle linee elettriche di cui ai commi precedenti è vistato dal legale rappresentante dell'ente e viene effettuato dallo stesso ente titolare dell'impianto [16].

     Qualora vi siano opposizioni di privati, è facoltà del Direttore provinciale dei lavori pubblici richiedere il parere in merito del Comitato tecnico regionale.

     Il Direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti ed alienazioni, affitti ed affari consimili nei quali la Regione sia comunque interessata, quando sia necessario un esame tecnico che rientri nella competenza professionale degli ingegneri o dei geometri; le medesime attribuzioni, per le materie di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi che siano dotati di adeguata struttura tecnica, sono svolte dai direttori dei competenti servizi [17].

     Qualora gli atti sopra indicati non comportino la necessità dell'esame tecnico di cui al precedente comma, il parere di congruità viene reso secondo le modalità e dagli organi individuati in appositi regolamenti [18].

     Spettano altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici i compiti di cui all'articolo 360 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e all'articolo 93 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.

     Per le opere rientranti nelle materie indicate dall'articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, le attribuzioni di cui al primo e penultimo comma del presente articolo sono esercitate dal Direttore del competente Servizio tecnico della Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali [19].

 

     Art. 32. Attribuzioni particolari del Direttore regionale delle foreste, del Direttore del Servizio sistemazioni montane, dei Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, del Direttore regionale dell'agricoltura e dei Direttori dei Servizi tecnici della Direzione regionale dell'agricoltura. [20]

 

CAPO V bis [21]

Disposizioni speciali per l'attuazione di lavori pubblici

 

     Art. 32 bis. (Campo di applicazione). [22]

     1. Nel caso di eventi e situazioni eccezionali che richiedano la tempestiva esecuzione di lavori pubblici, si applicano, anche in deroga alle vigenti norme, le disposizioni del presente capo ai fini dell'accelerazione e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, qualora non siano utilmente esperibili le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento dei necessari interventi.

     2. L'eccezionalità dell'evento o della situazione è motivatamente deliberata dalla Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, con provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

     3. Le disposizioni di cui al presente capo trovano applicazione anche per gli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003, nonché per i progetti ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 per l'anno 2000- 2002.

     4. Gli interventi di cui al comma 3 sono individuati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere della Commissione consiliare è espresso entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

 

     Art. 32 ter. (Conferenza regionale dei lavori pubblici). [23]

     1. Al fine di semplificare i procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento concernenti l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 32 bis, è istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tutti i soggetti competenti all'esame tecnico del progetto e al rilascio di provvedimenti autorizzatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     1 bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla Conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all’istruttoria per il rilascio del provvedimento finale [24].

     2. La Conferenza esamina ai fini valutativi i progetti, determina la spesa ammissibile e assume i provvedimenti di competenza, in via generale, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

     3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la Conferenza assume determinazioni positive all’unanimità [25].

     4. La Direzione provinciale dei Servizi tecnici competente per territorio provvede all'organizzazione della Conferenza per i lavori di interesse subregionale; la Direzione regionale competente per l'attuazione del progetto provvede all'organizzazione della Conferenza per le opere di competenza della Regione.

     5. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati la composizione della Conferenza, assicurando la partecipazione degli enti locali interessati, le modalità di funzionamento, nonché i termini entro i quali la Conferenza è tenuta ad assumere i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 32 quater. (Semplificazione delle procedure valutative). [26]

     1. La Conferenza, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini

dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

     2. La Conferenza si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 415/1998, nonché dagli articoli da 18 a 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

     3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, ovvero siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l’ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nullaosta previsti dalla normativa vigente [27].

     4. Nel caso di interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto viene depositato presso la struttura competente ai sensi dell'articolo 32 ter, comma 4, e ne viene data informazione mediante pubblicazione sul sito telematico della Regione per consentire agli interessati di formulare osservazioni da valutarsi in sede di Conferenza.

 

     Art. 32 quinquies. (Snellimento delle procedure autorizzatorie). [28]

     1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, concessioni, licenze, nullaosta, pareri, la Conferenza esamina il progetto definitivo, predisposto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 109/1994, nonché dell'articolo 25, comma 2, lettere da a) a g) e m) del D.P.R. 554/1999, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 quater, comma 3.

     2. Il provvedimento finale assunto in sede di Conferenza con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti sostituisce a tutti gli effetti le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 109/1994, come sostituito dall'articolo 5 della legge 415/1998.

     3. Sono abolite tutte le altre procedure di controllo e esame tecnico, nonché le procedure per la formalizzazione di intese e concerti e per il rilascio di nullaosta, autorizzazioni, assensi e altri atti autorizzativi da parte della Regione o di altri enti pubblici previsti dalla normativa vigente, ad esclusione di quelle di competenza delle Amministrazioni statali, salvo quanto previsto dal comma 4.

     4. Qualora alla Conferenza partecipino i rappresentanti di Amministrazioni statali e concessionari, il provvedimento finale sostituisce le autorizzazioni di competenza dei predetti soggetti. Qualora l'intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi degli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il provvedimento finale della Conferenza e i relativi allegati costituiscono autorizzazione ai sensi dell'articolo 151, commi 2 e 3, del predetto decreto. Il pronunciamento favorevole in seno alla Conferenza del rappresentante della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali del Friuli-Venezia Giulia sostituisce il formale atto di assenso da parte degli organi statali preposti all'esercizio del potere di annullamento, di cui all'articolo 138, comma 2, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 34/1997. Ai fini dell'assunzione del provvedimento finale della Conferenza, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

     5. Per i lavori di cui al presente capo la concessione edilizia o l'accertamento di compatibilità urbanistica sono rilasciate sulla base del provvedimento finale assunto dalla Conferenza.

 

     Art. 32 sexies. (Semplificazione delle procedure di concessione del finanziamento). [29]

     1. La concessione del finanziamento è disposta con decreto del dirigente regionale competente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base del progetto preliminare, valutato favorevolmente dalla Conferenza.

     2. Gli oneri di progettazione, generali e di collaudo, ai fini del calcolo della spesa ammissibile sono commisurati alle aliquote percentuali fissate, in relazione alla categoria dei lavori, dalle disposizioni regionali vigenti.

     3. La concessione del finanziamento ai soggetti privati è disposta dall'organo concedente, in via definitiva, per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, sulla base di elaborati tecnici progettuali predisposti secondo le previsioni di cui all'articolo 32 quater, valutati favorevolmente dalla Conferenza.

 

     Art. 32 septies. (Lavori non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici). [30]

     1. Qualora il lavoro da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Comune nel cui territorio ricade l'intervento esprime il proprio assenso o dissenso con deliberazione del Consiglio comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'assenso all'intervento costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

     2. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata senza ritardo alla Conferenza in quanto vincolante per la conseguente valutazione del progetto.

     3. Il provvedimento favorevole assunto dalla Conferenza costituisce approvazione della variante dello strumento urbanistico.

CAPO VI

Collaudi di opere pubbliche o di interesse pubblico

 

     Art. 33. - 39. [31]

CAPO VII

Norme finali e transitorie

 

     Art. 40. - 43. [32]

 

     Art. 44. Disposizioni transitorie.

     Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano per le opere già ammesse a finanziamento regionale con formale provvedimento di concessione del contributo, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In deroga al disposto del precedente comma, qualora, alla data di entrata in vigore delle presente legge, vi sia stata l'emissione del provvedimento formale di concessione, ma non si sia proceduto ancora ad alcuna erogazione dello stesso, il beneficiario può chiedere alla competente Direzione regionale, con istanza che dovrà pervenire comunque prima dell'emissione del provvedimento di erogazione, l'applicazione delle modalità di finanziamento previste dalla presente legge, previa modifica del provvedimento concessorio.

     Per le pratiche contributive di cui al primo comma è fatto obbligo agli enti beneficiari di far pervenire alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori principali, la documentazione necessaria affinché il suddetto organo tecnico possa addivenire alla determinazione definitiva della spesa da ritenersi ammissibile a contributo. Le spese non documentate entro l'anzidetto termine sono escluse dalla spesa ammissibile [33].

     Il termine di dieci anni dianzi indicato decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori già ultimati alla medesima data [34].

     A favore degli enti beneficiari di contributi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, i quali abbiano portato a compimento i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge e dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i benefici contributivi concessi. Nei casi in cui, all'anzidetta data, i lavori non risultino essere ultimati, pur essendo già scaduti i termini stabiliti, gli enti beneficiari dovranno presentare all'organo concedente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istanza di fissazione di un termine perentorio entro il quale dovranno portarli a compimento, pena la revoca dei contributi concessi o la loro cancellazione dal conto patrimoniale.

     Sono comunque fatte salve le disposizioni previste dalle leggi regionali di settore che prevedono modalità di erogazione dei finanziamenti più favorevoli di quelle contenute nella presente legge.

 

     Art. 45. - 51. [35]


[1] Abrogata dall'art. 254 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[2] Articolo abrogato dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[3] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[4] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[5] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[6] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[8] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[9] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3 e dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[10] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[11] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[12] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 1986, n. 49.

[13] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24.

[14] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[15] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[16] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 1986, n. 49.

[18] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 1986, n. 49.

[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 novembre 1986, n. 49.

[20] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[21] Capo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[22] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[23] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[24] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[25] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[26] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[27] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 27 novembre 2001, n. 26.

[28] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[29] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[30] Articolo inserito dall'art. 26 della L.R. 12 febbraio 2001, n. 3.

[31] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[32] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.

[33] Il termine di cui al presente comma è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[34] Il termine di cui al presente comma è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[35] Articoli abrogati dall’art. 79 della L.R. 31 maggio 2002, n. 14.