§ 2.2.82 - Legge Regionale 22 maggio 1986, n. 22.
Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:22/05/1986
Numero:22


Sommario
Art. 1.      Al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 1° gennaio [...]
Art. 2.      Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Art. 3.      I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento [...]
Art. 5.      Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l'indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui [...]
Art. 6.      Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale [...]
Art. 7.      Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell'organico [...]
Art. 8.      L'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito da seguente:
Art. 9.      All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, dopo i punti 1, 2, 3 è aggiunto il seguente punto:
Art. 10.      L'Ufficio di cui al precedente articolo 9 svolge i seguenti compiti:
Art. 11. 
Art. 12.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai [...]
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.82 - Legge Regionale 22 maggio 1986, n. 22.

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l'organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonchè inquadramento di personale in posizione di comando.

(B.U. 22 maggio 1986, n. 53).

 

Art. 1.

     Al personale regionale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del 1° gennaio 1985 o successiva, viene corrisposto, quale anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dalla revisione contrattuale da definirsi con apposita legge regionale, un assegno lordo mensile, fatti salvi i successivi conguagli, nelle misure risultanti dalla seguente tabella [1]:

 

 

------------------------------------------------------------------

Qualifiche               Importo mensile       Ulteriore importo

                          lordo dal 1.1.85      mensile lordo dal

                                                1.1.1986

 

Commesso                        24.000                22.000

Agente tecnico                  28.000                26.000

Coadiutore/Guardia              31.000                29.000

Segretario/Maresciallo          39.000                36.000

Consigliere                     49.000                45.000

Funzionario                     62.000                57.000

Dirigente                       91.000                83.000

 

 

     Art. 2.

     Gli importi di cui al precedente articolo 1 vanno corrisposti anche sulla tredicesima mensilità e sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.

     Gli stessi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

 

     Art. 3.

     I benefici della presente legge non si applicano al personale di cui all'articolo 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

 

     Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato dalla C.P.D.E.L. o dall'I.N.P.S., ed al personale in godimento dell'adeguamento di cui all'articolo 30 - quinto comma - della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 l'importo dell'assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.

     La predetta norma non trova applicazione nei confronti del personale in quiescenza di cui agli articoli 100 e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

 

     Art. 5.

     Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l'indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all'articolo 141 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con le stesse decorrenze e modalità stabilite per l'indennità di contingenza dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 [2].

 

     Art. 6.

     Il personale che alla data del 30 aprile 1986 ed alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, dell'articolo 44 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dell'articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ed ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981 n. 53, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'Ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla Tabella A allegata alla presente legge [3].

     L'inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del compimento dei sei mesi di servizio, se successiva, ed ha effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla data del compimento dei sei mesi di servizio.

     Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale suddetto presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

     Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

     - stipendio in godimento alla medesima data presso l'Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi;

     - importo corrispondente all'eventuale differenza tra l'assegno lordo mensile di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle misure indicate per gli anni 1985 e 1986 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1985-1987.

 

     Art. 7.

     Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui al precedente articolo 6, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato per ciascuna qualifica funzionale delle seguenti unità:

 

 

agente tecnico                   n. 2

coadiutore                       n. 10

segretario                       n. 11

consigliere                      n. 7

funzionario                      n. 2

dirigente                        n. 3

                                  -----

Totale                           n. 35

 

 

     Art. 8.

     L'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito da seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9.

     All'articolo 5, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, dopo i punti 1, 2, 3 è aggiunto il seguente punto:

     4. Ufficio Ricorsi e Collegamento.

 

     Art. 10.

     L'Ufficio di cui al precedente articolo 9 svolge i seguenti compiti:

     a) cura gli adempimenti connessi alle competenze attribuite al Presidente della Giunta regionale e ad altri Organi regionali con la disposizione di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;

     b) provvede alla istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35;

     c) provvede all'istruttoria delle istanze inoltrate ai sensi degli articoli 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 67 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ed agli adempimenti connessi.

 

     Art. 11. [5]

     [All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 3, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».]

 

     Art. 12.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 6 fanno carico ai capitoli 221, 225 e 226 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     Gli stanziamenti, in termini di competenza, dei precitati capitoli vengono così elevati per l'anno 1986:

     cap. 221 - lire 3.000 milioni

     cap. 225 - lire 1.200 milioni

     cap. 226 - lire 800 milioni

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4, fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 5 fanno carico al capitolo 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     Lo stanziamento, in termini di competenza, del precitato capitolo 236 viene elevato di lire 800 milioni per l'anno 1986.

     Alla predetta maggior spesa complessiva di lire 5.800 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 5.000 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986.

     - per le restanti lire 800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6995 del medesimo stato di previsione.

     Gli stanziamenti, in termini di cassa, dei precitati capitoli vengono così elevati:

     cap. 221 - lire 1.800 milioni

     cap. 225 - lire 1.200 milioni

     cap. 226 - lire 800 milioni

     cap. 236 - lire 800 milioni

     Al predetto onere di lire 4.600 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 2.800 milioni mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986;

     - per le restanti lire 1.800 milioni mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella A

 

Ente di provenienza    Livello o qualifica di   Qualifica funzionale

                        provenienza              d'inquadramento

 

Comune                 Operatore - III                agente tecnico

                        qualifica funzionale

                        ex D.P.R. 347/83

Comune                 coadiutore - IV                    coadiutore

                        livello ex D.P.R.

                        810/80

Comune                 Vigile - V livello ex              coadiutore

                        D.P.R. 810/80

Comune                 collaboratore prof. -              coadiutore

                        V qualifica funzionale

                        ex D.P.R. 347/83

Comune                 esecutore IV qualifica             coadiutore

                        funzionale ex D.P.R.

                        347/83

Comune                 geometra - VI                      segretario

                        qualifica funzionale

                        ex D.P.R. 347/83

Comune                 capo ufficio tecnico -            consigliere

                        VII qual. funz. ex

                        D.P.R. 347/83

Comune                 VIII qualifica D.P.R.             funzionario

                        347/83

Comune                 dirigente unità                     dirigente

                        operativa - I qualif.

                        dirigenz. ex D.P.R.

                        347/83

Provincia              applicato di concetto              segretario

                        - VI livello ex D.P.R.

                        810/80

Provincia              coordinatore - VIII               consigliere

                        livello ex D.P.R.

                        810/80

Provincia              capo sezione tecnico -            funzionario

                        IX livello ex D.P.R.

                        810/80

Provincia autonoma di  coadiutore principale              coadiutore

Trento

Consorzio per il       capo ufficio - VIII               consigliere

bacino di traffico     livello ex D.P.R.

della provincia di     810/80

Trieste e di Gorizia

Consorzio per          segretario - VI                    segretario

l'assistenza medico    livello

psicopedagogica di

Udine

Consorzio ufficio      VI fascia funzionale -             segretario

economia bonifica      Contratto collettivo

montana Prealpi        nazionale dipendenti

Giulie                 consorzi bonifica

U.S.L.                 coadiutore                         coadiutore

                        amministrativo

U.S.L.                 assistente                         segretario

                        amministrativo

 

U.S.L.                 collaboratore                     consigliere

                        amministrativo

U.S.L.                 collaboratore                     consigliere

                        statistico

U.S.L.                 direttore                           dirigente

                        amministrativo

I.N.P.S.               assistente                         segretario

C.C.I.A A. di          VI livello ex D.P.R.               segretario

Pordenone              665/84

Regione Toscana        operatore - III                agente tecnico

                        qualifica funzionale

                        ex L.R. 22/84

Regione Lazio          prima qualifica                     dirigente

                        dirigenziale ex L.R.

                        6/85

Regione Veneto         esecutore - IV livello             coadiutore

                        ex L.R. 30/84

Regione Valle D'Aosta  segretario - VII                   segretario

                        livello ex L.R. 32/83

 

 

 


[1] Vedi la norma di regime di cui all'art 16 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33. La corresponsione dell'assegno è cessata con l'entrata in vigore della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33, ai sensi dell'art. 28 della medesima legge regionale.

[2] Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33 il computo dell'indennità avviene nella misura intera con decorrenza 1° giugno 1982 ed il relativo recupero previdenziale a carico del personale va effettuato, in unica soluzione, sull'indennità di buona uscita. Vedi anche l'ultimo comma della medesima norma regionale.

[3] Vedi per il personale inquadrato ai sensi del presente articolo il divieto di cumulo di cui all'art. 17 della L.R. 26 ottobre 1987, n. 33.

[4] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.