§ 4.10.51 – L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.
Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:23/12/1977
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione [...]
Art. 8.      Avuto riguardo all'entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonchè all'entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti [...]
Art. 9.      Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora [...]
Art. 10.      Sino all'adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni [...]
Art. 11.      I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate
Art. 12.      Entro il termine di 60 giorni dall'adozione della variante, l'intera documentazione è trasmessa alla Regione
Art. 13.      Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali
Art. 14.      Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione l'articolo 25 della legge regionale 9 aprile [...]
Art. 15.      I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale
Art. 16.      I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso
Art. 17.      La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato [...]
Art. 18.      L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di singoli proprietari per la ricostruzione degli immobili non interessati da interventi unitari ovvero attraverso [...]
Art. 19.      Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell'Amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati [...]
Art. 20. 
Art. 21.      Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione
Art. 21 bis.      (Omissis)
Art. 22.      Contestualmente al deposito del programma adottato ed all'avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l'atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato
Art. 25.      La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione [...]
Art. 26.      Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all'articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di [...]
Art. 27.      1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai [...]
Art. 28.      La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è approvata dal Sindaco, su conforme parere della Commissione consiliare, di cui all'articolo [...]
Art. 29.      Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione [...]
Art. 30.      1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del [...]
Art. 31.      Qualora per l'attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente Titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il [...]
Art. 32.      Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Titolo II, il Sindaco può in giungere ai proprietari di [...]
Art. 33.      Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all'articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per [...]
Art. 34.      I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti procedono, con [...]
Art. 35.      Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz'ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi [...]
Art. 36.      In parziale deroga, a quanto disposto all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree [...]
Art. 37.      I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. [...]
Art. 38.      Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente Titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle [...]
Art. 39.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei [...]
Art. 40.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all'articolo 33
Art. 41.      I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono [...]
Art. 42.      Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo [...]
Art. 43.      Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all'istruttoria delle domande di contributo
Art. 44.      Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede [...]
Art. 45.      Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dell'alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia [...]
Art. 46. 
Art. 46 bis.      Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali [...]
Art. 47.      La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente [...]
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50.      Al fine di sopperire all'onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, [...]
Art. 51.      A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio [...]
Art. 52.      La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile [...]
Art. 53.      Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai [...]
Art. 54.      Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre [...]
Art. 55.      Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare distrutta o demolita, purchè titolari dell'impresa
Art. 56.      Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, [...]
Art. 57.      Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all'articolo 55, secondo [...]
Art. 58.      I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello [...]
Art. 59.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa [...]
Art. 60.      Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e [...]
Art. 61.      I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di [...]
Art. 61 bis. 
Art. 62.      Ai fini della determinazione dell'ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli [...]
Art. 63.      Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o [...]
Art. 64.      I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare [...]
Art. 65. 
Art. 66.      L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costituiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di [...]
Art. 67.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la spesa relativa al personale [...]
Art. 68.      Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia [...]
Art. 69.      Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di [...]
Art. 70.      Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle [...]
Art. 71.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra [...]
Art. 72.      La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su [...]
Art. 73.      Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate [...]
Art. 74.      Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui ai Titoli III e IV, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con [...]
Art. 75.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare
Art. 76.      Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonchè delle Comunità montane e [...]
Art. 77.      Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l'Amministrazione od il proprietario interessati
Art. 78.      Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l'Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati
Art. 79.      Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all'articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso
Art. 80.      L'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all'articolo 75, ultimo comma - il cui legale [...]
Art. 81.      In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell'Ente [...]
Art. 82. 
Art. 83.      Ai fini di un'idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l'Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a [...]
Art. 84.      All'Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione [...]
Art. 85.      Per l'esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati [...]
Art. 86. 
Art. 87.      I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di [...]
Art. 88.      Le norme di cui all'articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all'articolo 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale
Art. 89.      Per i fini previsti dall'articolo 7 della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio [...]
Art. 90.      Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...]
Art. 91.      Per i fini previsti dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario [...]
Art. 92.      Per le finalità di cui all'articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi [...]
Art. 93.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, per il personale assunto dai Comuni, al [...]
Art. 94.      Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 95.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.10.51 – L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche. [1]

(B.U. 23 dicembre 1977, n. 115).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

 

Art. 1.

     Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la presente legge disciplina, - in attuazione in particolare delle previsioni dell'articolo 1, terzo comma, lettere e), g) ed h) della legge nazionale predetta, al fine di sopperire, in via prioritaria, al fabbisogno della popolazione residente nei Comuni terremotati alla data del 6 maggio 1976 ed attualmente priva di un alloggio ed all'esigenza del graduale rientro della popolazione emigrata dai singoli Comuni -, le procedure e gli interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone predette nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche.

     Per l'attuazione degli interventi si procederà in armonia con le indicazioni dell'articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e d'intesa con le comunità locali interessate, nonchè in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.

 

TITOLO II

NORME E PROCEDURE URBANISTICHE PER L'AVVIO DELL'OPERA

DI RISANAMENTO E DI RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE

CAPO I

Piani comprensoriali di ricostruzione

 

     Artt. 2. - 7. [2]

 

CAPO II

Procedure di revisione degli strumenti urbanistici

 

     Art. 8.

     Avuto riguardo all'entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonchè all'entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, semprechè non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l'osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonchè tenendo conto del grado di sicurezza geologico- sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all'eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 [3].

     A tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:

     1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l'altro, le seguenti finalità generali:

     a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l'aspetto geologico-sismico per quanto riguarda le aree d'insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;

     b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;

     c) garantire un'equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;

     d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d'uso del territorio comunale;

     2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell'adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell'ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo

III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l'indispensabile ampliamento procede - sentiti, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali - a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;

     3) individua - se del caso - gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani

particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma [4].

 

     Art. 9.

     Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.

     Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.

 

     Art. 10.

     Sino all'adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.

     Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.

 

     Art. 11.

     I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.

     Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.

     Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato - presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali-  chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.

     Il Comune, interessato, in conseguenza delle osservazione presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.

 

     Art. 12.

     Entro il termine di 60 giorni dall'adozione della variante, l'intera documentazione è trasmessa alla Regione.

     Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

     In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.

     Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.

 

     Art. 13.

     Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali.

 

CAPO III

Piani particolareggiati degli agglomerati urbani danneggiati o distrutti [5]

 

     Art. 14.

     Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione l'articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.

     Detti piani devono, fra l'altro:

     1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienicosanitarie, nonchè il miglioramento della viabilità;

     2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;

     3) individuare le attività produttive da insediare, purchè compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;

     4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione [6];

     5) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;

     6) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria - gli ambiti edilizi d'intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

     Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.

     In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall'articolo 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.

 

     Art. 15.

     I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

     Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi [7].

     Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.

     Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il Consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.

     La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.

     In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.

 

     Art. 16.

     I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso [8].

     In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l'intera documentazione è trasmessa per l'approvazione alla Regione.

     Per l'approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.

 

     Art. 17.

     La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonchè degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l'ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma [9].

     I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

CAPO IV

Procedura di attuazione dei piani particolareggiati e programma annuale degli interventi edilizi

 

     Art. 18.

     L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di singoli proprietari per la ricostruzione degli immobili non interessati da interventi unitari ovvero attraverso gli interventi unitari, di cui al precedente articolo 14.

 

     Art. 19.

     Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell'Amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati al successivo articolo 26 ovvero a cura dei proprietari interessati, costituiti in Consorzio, ai sensi degli articoli 23 e 24 [10].

     L'Amministrazione comunale può, altresì, prendere l'iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati associati in Consorzio non abbiano iniziato i lavori di esecuzione nel termine assegnato ovvero li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.

     In tale ultimo caso, il Comune fa luogo alle procedure previste al successivo articolo 23, secondo comma.

 

     Art. 20. [11]

     Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l'attuazione entro l'anno successivo.

     Il programma annuale degli interventi deve contenere:

     a) l'elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [12];

     b) l'elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;

     c) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;

     d) l'elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;

     e) l'elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2), della presente legge;

     f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V [13];

     g) l'ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell'esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l'esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

     h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l'espropriazione e per l'occupazione temporanea e d'urgenza degli immobili necessari per l'attuazione degli stessi, nonchè la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;

     i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell'elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal Comune.

     Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso [14].

 

     Art. 21.

     Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.

     Il programma è poi comunicato alla Regione [15].

     La Giunta regionale procede, sentita la Commissione consiliare speciale, alla fissazione dei criteri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili [16].

     Quando con tale finanziamento si procede alla realizzazione totale o parziale degli interventi unitari di ricostruzione previsti dal precedente articolo 20, lettera d), il corrispettivo introitato dal Comune ai sensi del successivo articolo 27, secondo comma, dovrà essere versato al Fondo di solidarietà regionale [17].

     La Giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi di cui alla lettera f) dell'articolo precedente entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al Comune dell'approvazione di massima del programma ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi [18].

     A fronte di particolari esigenze possono essere approvate dal Consiglio comunale variazioni al programma degli interventi considerati dal precedente comma [19].

     Ai fini dell'autorizzazione dell'esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell'eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l'approvazione di massima della Giunta regionale [20].

     Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l'anno di validità degli stessi [21].

 

          Art. 21 bis.

     (Omissis) [22].

 

          Art. 22.

     Contestualmente al deposito del programma adottato ed all'avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati

- quali risultino tali al Nuovo Catasto Edilizio Urbano ed al catasto dei

terreni - ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.

     Nei casi in cui non risulti nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora in Italia della persona cui l'invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, si procede, a cura del Sindaco, alla pubblicazione dell'invito nel Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.

     La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all'ultimo delle pubblicazioni previste.

     La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è gratuita.

 

     Art. 23. [23]

     I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l'attuazione del medesimo.

     Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell'area dell'intervento ovvero, rappresentino, in base all'imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell'intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell'ambito del comparto.

     Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all'articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo all'espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l'attuazione dell'intervento unitario. Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica [24].

 

     Art. 24.

     Entro sessanta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del Sindaco, i proprietari interessati devono far pervenire allo stesso l'atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.

     Entro sei mesi dall'avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo per l'edificazione unitaria delle aree consortili e di quelle assegnate, redatto nel rispetto del piano particolareggiato e nell'apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.

     Nella convenzione verranno fissate, fra l'altro, le modalità per l'eventuale assegnazione delle aree relative ai proprietari non aderenti, quelle per l'edificazione delle previste unità immobiliari e quelle per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all'intervento, con l'eventuale previsione di affidamento della loro esecuzione, altresì, direttamente al Consorzio, nonchè i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari e della proprietà.

     Ai fini dell'attuazione dell'intervento, i proprietari partecipanti al Consorzio, una volta ottenuta la disponibilità delle aree da edificare, hanno titolo congiunto a richiedere ed ottenere la concessione relativa [25].

 

     Art. 25.

     La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell'intervento nel termine dei sei mesi, equivalgono a mancata adesione all'invito rivolto [26].

 

     Art. 26.

     Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all'articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

     La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l'espropriazione e l'occupazione temporanea.

 

     Art. 27.

     1. Una volta realizzato l'intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall'articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria, che tali risultavano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'invito stesso, il diritto di prelazione o per l'acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite [27].

     2. In alternativa ai proprietari degli immobili anzidetti, l'invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 42, quarto comma, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 [28].

     3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili anzidetti anche in assenza della domanda di contributo, semprechè detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da pane dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49 [29].

     4. Nei casi di cui al comma 3 i soggetti privi di domanda di contributo sono collocati nella graduatoria di cui all'articolo 28, nella posizione derivante dall'applicazione dei criteri fissati in attuazione dell'articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.

     5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all'articolo 61 bis, secondo e terzo comma, secondo l'ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:

     a) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;

     b) da uno o più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;

     c) da uno o più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 [30].

     5 bis. Negli stessi termini indicati al comma 1, il diritto di prelazione può essere esercitato dai soggetti che, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione, abbiano ottenuto in assegnazione provvisoria le unità immobiliari ricostruite nonché da coloro che abbiano comunque utilizzato il contributo al di fuori delle procedure del presente articolo. I soggetti indicati nella prima categoria sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri di cui all’articolo 29 e graduati, nell’ordine, in base alla data dell’atto di assegnazione provvisoria, alla consistenza del nucleo familiare e all’età del componente più anziano della famiglia. I soggetti indicati nella seconda categoria seguono nella stessa graduatoria l’ultimo dei soggetti indicati nella prima categoria del presente articolo e sono graduati in base all’entità del contributo utilizzato a partire dall’importo meno elevato [31].

     5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito [32].

     6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato, l'unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purchè attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametrate di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l'unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.

     6 bis. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione altresì per i vani destinati ad uso produttivo [33].

     7. In caso di decesso dell'avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce munito di procura, in nome e nell'interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge [34].

     8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l'esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, semprechè gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell'attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell'atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.

     9. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività produttiva nei vani ricostruiti all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l’immobile sia situato in area classificata montana, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l'esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8 [35].

     10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54, all'interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.

     11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell'articolo 30 [36].

     12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche in favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell'intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell'area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.

     12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico- artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari. Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127 [37].

     13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè il contributo di cui all'articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice; nel caso di ambiti unitari appaltati con lotti distinti e successivi, agli effetti dell'indicizzazione si fa riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa esecutrice dell'ultimo lotto dei lavori [38].

     13 bis. Qualora gli ambiti di intervento unitario di ricostruzione siano formati anche da schiere edilizie continue, dal costo indicato al comma 13 vanno altresì detratte le spese sostenute per il consolidamento strutturale dei fabbricati attigui alla schiera edilizia inseriti nel perimetro degli ambiti stessi [39].

     14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l'effettiva destinazione d'uso posseduta dall'unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d'ufficio alla regolarizzazione della documentazione.

     15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell'intervento è determinato nella misura stabilita dall'articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti, salvo i casi in cui il diritto di prelazione è esercitato per una unità immobiliare:

     a) in forma congiunta da soggetti legati da vincolo attuale di coniugio, ai sensi dell'articolo 61 bis, secondo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del loro nucleo familiare incrementato di due componenti;

     b) in forma congiunta da un solo soggetto avente diritto di prelazione su più unità immobiliari, ai sensi dell'articolo 61 bis, terzo comma, casi per i quali si ha riguardo alle esigenze abitative del suo nucleo familiare [40].

     16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.

     17. Qualora per l'azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell'intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l'importo determinato in applicazione dell'articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell'Amministrazione regionale nella misura dell'ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonchè sulla pane di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.

     17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49 [41].

     18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell'intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all'ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all'impresa esecutrice dei lavori relativi all'intervento unitario di ricostruzione [42].

     18 bis. Qualora il Comune accerti la presenza di vizi esecutivi o uno stato di degrado che comprometta la fruibilità delle unità immobiliari ricostruite, al prezzo di cessione è applicata una riduzione pari all'ottanta per cento dell'importo, risultante da perizia tecnico- estimativa del Comune, ritenuto necessario per eliminare i vizi ed i difetti riscontrati [43].

     18 ter. Avverso la determinazione del Comune riguardo alla riduzione del prezzo di cessione, è data facoltà agli interessati di ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento alla Segreteria generale straordinaria che si pronuncia sul ricorso entro i successivi sessanta giorni [44].

     18 quater. La riduzione del prezzo di cessione di cui ai commi 18 bis e 18 ter è incompatibile con i benefici recati dall'articolo 104 della legge regionale n. 50 del 90 [45].

     18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 42, o dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorchè le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall'Amministrazione regionale [46].

     18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonchè in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile [47].

     18 septies. Nei confronti dei soggetti cui siano stati concessi i contributi della presente legge per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti di intervento unitario funzionale di ricostruzione, nonchè dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, peraltro, alla data del 6 maggio 1976, non veniva esercitata alcuna attività produttiva, nè da parte del proprietario nè da parte di terzi, è consentito l'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite senza tuttavia far luogo alle detrazioni contributive ed alle agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti seguono l'ultima categoria di aventi diritto alla cessione agevolata delle unità immobiliari, e tra di essi è data precedenza a coloro che devono versare un più elevato prezzo di cessione [48].

     18 octies. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 18 septies, nei confronti dei soggetti titolari di unità immobiliari censite catastalmente come unità produttive nelle quali, alla data del 6 maggio 1976, non veniva temporaneamente esercitata, per comprovate cause, alcuna attività, si fa luogo alle detrazioni contributive, determinate sulla base delle superfici catastali andate distrutte o demolite a causa degli eventi sismici ed alle altre agevolazioni di carattere economico previste dai commi 13 e seguenti del presente articolo. Nella graduatoria di cui all'articolo 28 i soggetti anzidetti sono collocati nelle posizioni derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni [49].

 

     Art. 28.

     La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è approvata dal Sindaco, su conforme parere della Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Art. 29.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione delle graduatorie per la cessione in proprietà delle nuove unità immobiliari ricostruite - compresi i vani da destinare alle attività produttive, ai sensi del successivo Titolo III, Capo III, della presente legge - agli aventi diritto e per la determinazione dei prezzi di cessione.

 

     Art. 30.

     1. Le nuove unità immobiliari rimaste disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui all'articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune il quale ha facoltà di utilizzarle in conformità alla loro destinazione o di adibirle a sede di Uffici pubblici o di pubblici servizi o a finalità sociali ovvero di cederle in proprietà, eventualmente anche in deroga alle disposizioni vigenti sull'alienazione dei beni patrimoniali, nell'ordine:

     a) ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione o che vi hanno rinunciato in rapporto alla cessione di unità immobiliari ricadenti in un qualunque ambito di intervento unitario funzionale realizzato nel territorio comunale;

     b) ai soggetti che hanno comunque titolo ai benefici del Titolo III;

     c) a ogni altro soggetto, anche privo di contributo [50].

     2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell'articolo 27.

     3. Per l'acquisto delle unità immobiliari rimaste disponibili da parte dei soggetti indicati al comma 1, lettera b), trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. I corrispettivi di cessione introitati dal Comune ai sensi del presente articolo sono versati al Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia.

     5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione [51].

 

     Art. 31.

     Qualora per l'attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente Titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il Sindaco notifica, nelle forme delle citazioni, ai proprietari interessati invito a mettersi d'accordo entro sessanta giorni.

     In caso che non siano noti il domicilio, la residenza o la dimora in Italia della persona cui l'invito è rivolto, si applica il disposto dell'articolo 22, secondo, terzo e quarto comma.

     Decorso inutilmente il termine dell'ultima notificazione, senza che gli interessati abbiano fornito la prova del raggiunto accordo, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.

     Le aree espropriate e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia sono cedute al prezzo di esproprio alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti.

     Qualora il proprietario delle aree a favore delle quali si attua l'incorporazione delle aree espropriate abbia titolo ai benefici previsti al successivo Titolo III, dal contributo spettante è detratto il costo della cessione suindicata.

 

     Art. 32.

     Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Titolo II, il Sindaco può in giungere ai proprietari di eseguire i lavori di ricostruzione degli immobili, non interessati da interventi unitari, entro un congruo termine.

     Decorso tale termine, il Sindaco diffida i proprietari inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i proprietari inadempienti non richiedono il rilascio della concessione ad edificare oppure non iniziano i lavori nei tempi previsti, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per l'attuazione degli interventi.

     Per l'esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 e 30.

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 33.

     Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all'articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall'articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili

     I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.

     In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro i 15 giorni dal loro ricevimento tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dell'articolo 21, terzo comma.

 

     Art. 34.

     I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti procedono, con riguardo a quanto stabilito all'articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.

     Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonchè dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.

     Le imprese relative in tal modo rilevate - eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all'articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.

     Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

     L'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1977, n. 28, è abrogato.

 

     Art. 35.

     Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz'ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.

     In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell'articolo 26, secondo comma.

 

     Art. 36.

     In parziale deroga, a quanto disposto all'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.

     Per la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.

     La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

     I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l'assegnazione in proprietà dell'alloggio.

     In caso affermativo, devono altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.

     Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell'assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell'articolo 30.

 

     Art. 37.

     I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente Titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.

     L'articolo 7 della legge regionale suindicata è abrogato.

 

     Art. 38.

     Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente Titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle materie considerate.

 

     Art. 39.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 40.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all'articolo 20 e dai programmi stralcio di cui all'articolo 33 [52].

     A tale fine l'Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonchè i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.

     I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge [53].

     I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell'ammissibilità dello strumento al finanziamento [54].

 

TITOLO III

CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALLOGGI

PER LE ESIGENZE DEI NUCLEI FAMILIARI SINISTRATI,

NONCHE' PER LA COSTRUZIONE Dl UNITA' IMMOBILIARI

DA ADIBIRE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

IN IMMOBILI DA DESTINARE AD USO MISTO [55]

CAPO I

Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi a favore dei proprietari di immobili

distrutti o demoliti per effetto del sisma [56]

 

     Art. 41.

     I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

 

     Art. 42.

     Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46 [57].

     Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante [58]:

     a) la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonchè le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;

     b) la residenza e l'occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell'immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l'occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purchè rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l'immobile da ricostruire;

     c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

     In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l'abitazione alla data del sisma.

     Qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - entro il 31 marzo 1979, nel caso che il proprietario non abbia per qualsiasi motivo fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo [59].

     In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell'ordine, dai figli o dagli ascendenti, purchè conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purchè residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.

     Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.

     Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l'incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all'affidamento per l'esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata [60].

     I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante [61].

     Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

     La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l'edificio da ricostruire, nonchè le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.

 

     Art. 43.

     Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all'istruttoria delle domande di contributo.

     Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall'art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell'immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell'alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l'ammontare presunto dello stesso.

     Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigemi ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.

     Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito possa avvenire insito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l'accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.

     Nei Comuni classificati anche parzialmente montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, purchè compresi tra quelli indicati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è consentita la ricostruzione in sito, in deroga alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, previa deliberazione del Consiglio comunale e limitatamente ai volumi preesistenti, nel rispetto delle norme idrogeologiche [62].

     La deroga alle norme igienico-sanitarie è consentita - limitatamente agli edifici la cui costruzione sia stata iniziata prima del 31 ottobre 1956 - ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1957, n. 983 [63].

     Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all'articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica, ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo - di preferenza - alla ricostruzione degli immobili stessi nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall'articolo 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.

     Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l'area su cui sorgeva l'immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell'indennità di espropriazione. L'ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all'articolo 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.

 

     Art. 44.

     Qualora la ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.

     In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell'accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.

     Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell'articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.

     Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all'articolo 43, primo comma, all'accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l'accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell'articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l'ammontare presunto dello stesso.

 

     Art. 45.

     Ai fini dell'ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dell'alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [64].

     Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l'utilizzazione di progetti-tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all'approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.

     L'approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l'omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell'ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all'esecuzione delle opere di ricostruzione [65].

     Anche in pendenza dell'approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all'esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge [66].

     Nell'ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell'articolo 43 ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori [67].

 

     Art. 46. [68]

     Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.

     A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall'articolo 34 della stessa legge regionale.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.

     Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare [69].

     Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.

     Per coloro che alla data del sisma erano proprietari di un immobile distrutto o demolito, erano residenti ed occupavano effettivamente o stabilmente l'immobile stesso, ovvero essendo emigranti rientravano o dimoravano periodicamente nell'immobile stesso, ovvero occupavano altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento, e non erano - e non sono tuttora - proprietari di altra abitazione adeguata alle necessità del loro nucleo familiare, è consentito un incremento fino al 20% dei parametri di cui al precedente quarto comma [70].

     Ai fini di cui al comma precedente si intende adeguata l'abitazione composta di un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia alla data di presentazione della domanda di contributo, con un minimo di due vani; viene inoltre considerata inadeguata l'abitazione dichiarata inabitabile dal Sindaco per motivi di natura statica o igienico-sanitaria [71].

 

     Art. 46 bis.

     Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente [72].

 

     Art. 47.

     La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all'entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.

     (Omissis) [73].

     La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall'articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione [74].

     Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall'articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell'alloggio da ricostruire.

     Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.

 

CAPO II

Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per particolare categorie di sinistrati [75]

 

     Art. 48. [76]

     Ai sinistrati, purchè non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso

- per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per

le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto

dall'articolo 46, nella misura ridotta al 65% [77].

     Il beneficio suindicato viene concesso, altresì agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione [78].

     (Omissis) [79].

     (Omissis) [80].

 

     Art. 49. [81]

     Al fine di sopperire all'onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all'articolo 46, nella misura ridotta al 65%.

     In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all'originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.

     Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all'atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l'abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.

     Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l'alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell'articolo 720 del codice civile, - in piú alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario [82].

     Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l'intervento di cui al comma precedente [83].

 

     Art. 50.

     Al fine di sopperire all'onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all'articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell'atto di convenzione previsto dall'articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 [84].

     Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell'articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente [85].

 

     Art. 51.

     A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all'estero, viene concesso il contributo di cui all'articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che, nel Comune di residenza, siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolarità del bene distrutto o demolito. In quest'ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 53 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 [86].

     Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell'articolo 46 - non coperta dal contributo di cui ai primo comma, vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all'8% da corrispondersi annualmente [87].

 

     Art. 52.

     La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all'articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.

 

     Art. 53.

     Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonchè la consistenza del nucleo familiare [88].

     Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.

 

CAPO III

Contributi per la costruzione di vani da adibire da attività produttive in immobili ad uso misto [89]

 

     Art. 54.

     Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.

 

     Art. 55.

     Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare distrutta o demolita, purchè titolari dell'impresa;

     ovvero i familiari del proprietario titolare dell'impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall'esercizio dell'impresa - purchè s'impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell'unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell'impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l'esercizio dell'impresa anche uno solo dei soci purchè s'impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell'immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell'unità immobiliare predetta, purchè s'impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall'avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l'immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.

     Le domande da presentarsi entro il 31 dicembre 1978 devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell'immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonchè da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma [90].

     Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell'esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti, od altre comprovate cause, impediscano la ripresa dell'attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 30/1977, può dispensare gli interessati, prima della scadenza del quinquennio, dall'obbligo di ripristinare l'attività produttiva, autorizzando, anche in corso d'opera, nei locali ricostruiti o in parte di essi, l'avvio di altra attività, da esercitarsi anche sotto una diversa impresa ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico-sociale o l’immobile sia situato in area classificata montana, dispensare i beneficiari dall’avvio dell’attività produttiva [91].

     Nei casi di cui al comma precedente non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi [92].

 

     Art. 56.

     Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma [93].

     Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.

     Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente già concesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la pane afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell'immobile ad uso produttivo.

     Il disposto di cui al comma precedente con si applica nell'ipotesi che il contributo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l'insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuità dell'attività produttiva [94].

 

     Art. 57.

     Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all'articolo 55, secondo comma - in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti - essi stessi od un componente del loro nucleo familiare - negli elenchi tenuti dall'Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall'abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, - di superficie equivalente a quella dell'unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% - da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purchè ritenuta compatibile con la residenza e purchè l'unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all'articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3) [95].

 

     Art. 58.

     I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa eventualmente non coperta dai contributi ivi previsti possono usufruire, ai fini della completa ripresa e dello sviluppo della propria attività produttiva, delle agevolazioni previste al Capo II e all'articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 o, in alternativa, degli interventi previsti dagli articoli 2 e 2 bis del decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336; ovvero, in presenza dei necessari requisiti, delle agevolazioni in conto interessi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni [96].

 

     Art. 59.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III [97].

 

     Art. 60.

     Per l'istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 47 [98].

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 61.

     I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell'alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma [99].

     La concessione e l'erogazione dei contributi sono subordinate all'accertamento da pane del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonchè alle prescrizioni antisismiche.

     L'accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Art. 61 bis. [100]

     Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III o, per il caso di cui al precedente articolo 50, anche un solo avente diritto, possono richiedere di costruire congiuntamente in un unico edificio le rispettive unità abitative, purchè nello stesso Comune.

     Più aventi diritto ai contributi previsti dal presente Titolo III, purchè legati da vincolo di parentela o di affinità o di coniugio, possono altresì richiedere di cumulare i contributi loro spettanti per ricostruire un'unica unità abitativa [101].

     Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi previsti dal Titolo III, può chiedere di costruire un'unica unità abitativa mediante concessione cumulativa [102].

     Nel caso di cui al secondo comma, il contributo da concedere cumulativamente ai richiedenti viene determinato, nella misura stabilita dall'articolo 46, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare formato da un numero di componenti pari alla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti stessi [103].

     Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all'unico avente diritto viene determinato nella misura del sessanta per cento se nel cumulo confluiscono più contributi ai sensi dell'articolo 50 e nella misura prevista dall'articolo 46 se nel cumulo confluiscono altri contributi previsti dal Titolo III. Sulla pane di spesa

- determinata ai sensi dell'articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all'otto per cento [104].

 

     Art. 62.

     Ai fini della determinazione dell'ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell'alloggio dei proprietari residenti.

 

     Art. 63.

     Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.

 

     Art. 64.

     I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.

     Tuttavia, qualora i componenti del nucleo familiare di nuova formazione siano stati considerati, ai fini contributivi, tra i componenti del nucleo familiare originario, è effettuata, in sede di concessione dei contributi di cui al precedente articolo 49, la detrazione di un importo pari alla differenza fra il contributo concesso all'originario nucleo familiare e quello che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi [105].

 

     Art. 65. [106]

 

     Art. 66.

     L'alienazione a titolo oneroso o gratuito, traslativa o costituiva - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori - a favore di terzi estranei alla titolarità dell'immobile, ovvero la diversa destinazione, con o senza opere edilizie, data all'unità immobiliare assistita dai benefici della presente legge, comporta di diritto la decadenza dai benefici accordati ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori [107].

     Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il divieto quinquennale di cui al comma precedente decorre dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo.

     Sono consentite, prima della scadenza del quinquennio, le alienazioni fra coniugi, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado; sono del pari consentite le alienazioni effettuate dal proprietario dell'unica unità immobiliare destinata ad uso abitativo o ad uso diverso [108].

     Al di fuori dei casi contemplati al precedente comma, il Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, può autorizzare l'alienazione dell'unità immobiliare prima della scadenza del quinquennio.

     Nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed in presenza di comprovati motivi, possono essere autorizzate, con le stesse modalità indicate al comma precedente, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, modifiche della destinazione d'uso di vani o di intere singole unità immobiliari assistite da contributo [109].

     (Omissis) [110].

 

     Art. 67.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge [111].

 

TITOLO IV

INTERVENTI STRAORDINARI NEI SETTORI

DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

E DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA E AGEVOLATA

CAPO I

Edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 68.

     Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per:

     1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;

     2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;

     3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall'articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall'articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fatte salve le diverse tipologie consentite dagli strumenti urbanistici già approvati, ai seguenti soggetti [112]:

     a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;

     b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell'alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;

     c) ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. Il requisito del ricovero è documentato mediante apposita attestazione del Sindaco del Comune di residenza dell'aspirante [113];

     4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza [114].

     (Omissis) [115].

     La localizzazione degli interventi di cui al punto 2 del precedente comma dovrà aver luogo nell'ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

     I Comuni sono autorizzati ad acquistare in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare, per assegnarli in locazione agli aventi titolo ai benefici previsti dalla presente legge e, in via subordinata, ai soggetti ricoverati negli alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici. In caso di morte o rinuncia dei soggetti anzidetti dopo la concessione del finanziamento regionale, l'assegnazione degli alloggi è effettuata, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1° settembre 1982, n. 75, così come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, a soggetti privi di alloggio già residenti o che intendano trasferire la propria residenza, in mancanza dei quali il Comune è autorizzato ad alienare gli alloggi o a mutarne la destinazione d'uso nel rispetto dello strumento urbanistico vigente [116].

     I Comuni sono altresì autorizzati ad acquistare in proprietà, per le medesime finalità di cui al precedente comma, edifici già destinati ad attività produttiva o ad uso misto, eventualmente da ristrutturare ed adattare a scopi abitativi [117].

     L'assegnazione in locazione degli alloggi è subordinata alla rinuncia, da parte dell'interessato, ai contributi spettantigli [118].

     L'alienazione degli immobili in favore dei Comuni non comporta violazione dei divieti posti dagli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora il negozio di alienazione abbia ad oggetto un immobile, assistito da contributo, ancora in corso di costruzione o di ristrutturazione, il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale, anche in via di riammissione, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive integrazioni. Con il relativo provvedimento comunale viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso [119].

     Per gli interventi di cui ai precedenti settimo ed ottavo comma trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 69, primo comma [120].

     Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare. Trovano applicazione le disposizioni previste dal precedente decimo comma [121].

     Gli alloggi ricostruiti ai sensi del primo comma, punto 1) del presente articolo possono - a richiesta degli interessati - essere riassegnati in regime di locazione con patto di futura vendita a favore di quegli inquilini che già godevano di tale forma di assegnazione sugli alloggi distrutti o demoliti per effetto del sisma [122].

     Il nuovo rapporto è disciplinato dall'articolo 22, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 [123].

     La durata di 25 anni, di cui al terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, è ridotta - salva la non restituzione delle rate di riscatto già pagate - di un numero di anni pari a quelli intercorsi tra la stipula dell'originario contratto di locazione, con patto di futura vendita e l'evento calamitoso che ha determinato la distruzione o demolizione dell'alloggio [124].

     Qualora gli aventi diritto si trovassero alla data del 6 maggio 1976 nella condizione di aver già riscattato completamente l'alloggio e con il contratto in via di perfezionamento, possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 41 della presente legge [125].

     In deroga alla normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata, i soggetti appartenenti alle categorie di cui al primo comma, numero 3, lettere a), b) e c), e loro familiari conviventi, concorrono all'assegnazione degli alloggi ivi compreso il requisito della residenza o dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune o nei Comuni indicati nel bando di concorso indetto dallo I.A.C.P. competente per territorio [126].

     Essi seguono in graduatoria i richiedenti appartenenti alle categorie richiamate al comma precedente in possesso dei prescritti requisiti di legge [127].

     A favore dei soggetti privi dei requisiti prescritti gli alloggi sono assegnati mediante sorteggio, applicandosi al riguardo le disposizioni generali in materia di locazione degli immobili di civile abitazione, esclusa la facoltà per l'Istituto proprietario di promuovere la risoluzione del rapporto per motivi diversi dall'inadempimento contrattuale [128].

     All'assegnazione degli alloggi che eventualmente risultino ancora disponibili a seguito dell'applicazione dei commi precedenti si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia sovvenzionata [129].

 

     Art. 69.

     Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell'Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi una tantum per gli interventi previsti al precedente articolo 68:

     a) fino a coprire l'intera spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3) [130];

     b) fino all'85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

 

CAPO II

Edilizia residenziale convenzionata

 

     Art. 70.

     Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonchè limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all'ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all'1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all'1,50%

semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.

 

CAPO III

Edilizia agevolata

 

     Art. 71.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell'edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da al meno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati [131].

     (Omissis) [132].

     Per le finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastrati o gravemente danneggiati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 [133].

     Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma cd unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale [134].

 

CAPO IV

Disposizioni procedurali

 

     Art. 72.

     La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonchè i Comuni interessati.

     A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi-tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     All'erogazione dei contributi a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all'articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.

     All'erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:

     - nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa;

     - nella misura dell'ulteriore 40% dopo l'accertamento da pane della Segreteria generale straordinaria dell'avvenuta esecuzione di almeno il settanta per cento dei lavori previsti in progetto [135];

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

 

     Art. 73.

     Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

 

     Art. 74.

     Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui ai Titoli III e IV, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d'intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l'impiego di componenti industrializzati.

     Per le stesse finalità, l'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti-tipo di alloggi, nonchè la realizzazione pratica di interventi-campione singoli o di insediamenti abitativi organici.

 

TITOLO V

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RICOSTRUZIONE DI

OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE [136]

 

     Art. 75.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare [137]:

     1) il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati [138];

     2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire [139];

     3) l’ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l’adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall’effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità [140];

     4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l'acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all'uso pubblico previsto [141];

     5) il mutamento della destinazione d'uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento [142].

     5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni [143].

     Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l'Amministrazione del Comune in cui si trova l'opera, al fine, tra l'altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni. In presenza di comprovati motivi l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l'opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l'alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione [144].

 

     Art. 76.

     Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonchè delle Comunità montane e della Comunità collinare, per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge, presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell'articolo precedente, con l'ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica [145].

     (Omissis) [146].

     (Omissis) [147].

     Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 77.

     Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l'Amministrazione od il proprietario interessati.

     Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonchè i progetti di opere ospedaliere.

     I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.

     (Omissis) [148].

     I progetti delle opere di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l'opera.

 

     Art. 78.

     Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l'Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.

     Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.

     Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell'articolo precedente [149].

 

     Art. 79.

     Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all'articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.

     La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12 per cento dell'importo di progetto [150].

     Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera ovvero della deliberazione di cui all'articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.

     Nei casi di cui al precedente articolo 78, l'apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.

 

     Art. 80.

     L'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all'articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.

     La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.

     Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.

     Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l'effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.

     I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e fa natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.

     Sugli stessi, il parere di cui all'articolo 53 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.

 

     Art. 81.

     In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell'Ente beneficiario e, per le opere di cui all'articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.

     Ad avvenuta realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell'Ente beneficiario provvederà ad inviare all'Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell'opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati [151].

 

     Art. 82. [152]

     Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all'articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi - eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.

     Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.

     Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorchè non danneggiati dal terremoto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonchè a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale [153].

     Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell'articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale ed igienico sanitario anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976 [154].

     Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale [155].

     Per le finalità di cui ai precedenti commi, si eseguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.

 

     Art. 83.

     Ai fini di un'idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l'Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 84.

     All'Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.

 

     Art. 85.

     Per l'esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall'articolo 35 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonchè per l'esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l'ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni [156].

 

TITOLO VI

NORME FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 86. [157]

     [L'ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli-Venezia Giulia per conto della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli altri Enti locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall'importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori, purchè La somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto Albo, sia almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.]

 

     Art. 87.

     I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di progettazione [158].

     I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonchè quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.

     L'Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell'automazione delle procedure e nell'organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.

     Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.

     L'Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l'attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l'esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.

 

     Art. 88.

     Le norme di cui all'articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all'articolo 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale.

 

     Art. 89.

     Per i fini previsti dall'articolo 7 della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo I - Sezione I Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 303 con la denominazione: «Spese per il primo impianto degli Uffici di Piano delle Comunità montane».

     Per i fini previsti dall'articolo 40 della presente legge, viene istituito, «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e dei bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5210 con la denominazione: «Finanziamenti per l'attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi» [159].

 

     Art. 90.

     Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: «Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma».

     Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5215 con la denominazione: «Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l'acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice».

     Per i fini previsti dall'articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5216 con la denominazione: «Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa».

     Per i fini previsti dall'articolo 71 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5217 con la denominazione: «Contributi straordinari per la costruzione di alloggi di proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati» [160].

 

     Art. 91.

     Per i fini previsti dagli articoli 50, secondo comma, e 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977~ al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5218 con la denominazione: «Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge» [161].

     Per i fini previsti dall'articolo 70 della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: «Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227 e dell'articolo 1 del D.L. 18 settembre 1976, n. 6489 di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865».

     Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l'esercizio 1978 un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 92.

     Per le finalità di cui all'articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: «Spese per lo studio e l'elaborazione di progetti-tipo di alloggi, nonchè per la realizzazione pratica di interventi-campione singoli o di insediamenti abitativi organici».

     Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2

     - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX il capitolo 5421 con la denominazione: «Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma».

     Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2

     - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX il capitolo 5422 con la denominazione: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma».

     Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2

- Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per

la ricostruzione del Friuli - Categoria IX il capitolo 5423 con la

denominazione: «Finanziamenti per l'ampliamento, il completamento, la

ristrutturazione, l'adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti

pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico,

parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, non di

competenza comunale non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già

ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34».

     Per i fini previsti dall'articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5424 con la denominazione: «Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite».

     Per i fini previsti dall'articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5430 con la denominazione: «Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adattamento e il miglioramento di opere e di impianti pubblici, nonchè di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo-ricreativo, nonchè per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile».

     Per i fini previsti dall'articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5431 con la denominazione: «Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l'installazione di prefabbricati definitivi».

     Per i fini previsti dall'articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5432 con la denominazione: «Finanziamenti per il maggior costo della perizia supplettiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonchè finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale».

 

     Art. 93.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, per il personale assunto dai Comuni, al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 83 della presente legge fanno carico al capitolo 6196 e, rispettivamente, al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977.

 

     Art. 94.

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, indicati nei precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 95.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi in generale la L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e la L.R. 18 ottobre 1990, n. 508 con particolare riferimento agli articoli dal 34 al 39 all'art. 67 ed al Capo III, nonché all'art. 139 recanti sostanziali variazioni alla normativa riguardante la ricostruzione nonché per i piani particolareggiati le disposizioni derogatorie di cui all'art. 10 della L.R. 1 settembre 1989, n. 24 e gli artt. 24 e seg. della L.R. 8 giugno 1993 n. 37.

[2] Capo abrogato dall'art. 141 della L.R. 19 novembre 1991 n. 52.

[3] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[4] Vedi in particolare l'art. 21 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[5] Vedi anche le norme di cui agli articoli 1 e seguenti della L.R. 2 settembre 1980, n. 45.

[6] Vedi la possibilità di anticipazione di cui all'art. 72 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26 e l'assunzione a carico dell'Amministrazione regionale prevista dall'art. 116 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[7] Vedi in particolare le norme di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 20 giugno 1988, n. 52.

[8] Vedi in particolare le norme di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 20 giugno 1988, n. 52.

[9] Vedi l'estensione di cui all'art. 5 della L.R. 20 giugno 1988, n. 52.

[10] Vedi l'estensione di cui all'art. 5 della L.R. 20 giugno 1988, n. 52.

[11] Vedi l'art. 50 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[12] Vedi in particolare l'art. 12 bis della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, come introdotto dall'art. 9 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[13] Vedi l'estensione degli interventi di cui all'art. 22 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[14] Articolo già modificato dall'art. 51 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 2 settembre 1980, n. 45. Vedi anche l'art. 11 della stessa legge regionale.

[15] Comma sostituito dall'art. 52 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[16] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 23 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2, comma così modificato dall'art. 24, primo comma, della medesima legge regionale.

[17] Comma già introdotto dal secondo comma dell'art. 24 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così modificato dall'art. 18 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53. Vedi anche la nota [4] al predetto art. 18.

[18] Comma modificato dall'art. 53 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 11 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[19] Comma così sostituito dal penultimo comma dell'art. 24 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[20] Comma così sostituito dal penultimo comma dell'art. 24 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[21] Comma aggiunto dall'ultimo comma dell'art. 24 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 ed abrogato dall'art. 167 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1980, n. 45. Vedi anche l'art. 15 della medesima norma regionale nonché l'art. 5 della L.R. 20 giugno 1988, n. 52.

[24] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 2 settembre 1980, n. 45.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 settembre 1980, n. 45.

[27] Comma così modificato dall'art. 8, lettera a) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[28] Comma così modificato dall'art. 8 lettera b) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[29] Comma così modificato dall'art. 8 lettera b) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[30] Comma così sostituito dall'art. 8 lettera c) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[31] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40 e così sostituito dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[32] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[33] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[34] Comma così sostituito dall'art. 8 lettera d) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[35] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[36] Vedi l'estensione di cui all'art. 160, comma 3, della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[37] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40 e così modificato dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[38] Periodo aggiunto dall'art. 8, lettera e), della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[39] Comma aggiunto dall'art. 8, lettera f), della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[40] Comma così sostituito dall'art. 8, lettera 6 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[41] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[42] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 23 agosto 1982, n. 58 dall'art. 10 della L.R. 2 maggio 1988 n. 26 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi i limiti di cui all'art. 160 della medesima legge regionale.

[43] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[44] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[45] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[46] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[47] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[48] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[49] Comma aggiunto dall'art. 8 lettera h) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[50] Comma così modificato dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[51] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 modificato dall'art. 11 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[52] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 1 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 54 ed all'art. 61 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[53] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[54] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[55] Vedi anche gli artt. 6 e 7 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57 nonché l'estensione di cui all'art. 37 della L.R. 2 gennaio 1982, n. 2. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1982, n. 91 i soggetti beneficiari degli interventi previsti dal presente Titolo sono interamente esentavi dalla corresponsione del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 i benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche ai Comuni non compresi nella delimitazione di cui all'art. 4 della L.R. 10 maggio 1976 n. 15. (Vedi in generale il citato art. 38). Vedi anche l'art. 45 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55.

[56] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 140 della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50.

[57] Per i termini di presentazione delle domande vedi l'art. 13 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e l'art. 51 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[58] Comma modificato dall'art. 55 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi l'estensione di cui all'art. 35 della L.R. 11 gennaio 1982 n. 2.

[59] Comma sostituito dall'art. 56 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[60] Vedi la sanatoria di cui all'art. 14 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[61] Vedi in particolare l'art. 28 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 l'art. 7 della L.R. 2 settembre 1980 n. 46 l'art. 6 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63 nonché la possibilità di trasformazione della forma di intervento di cui all'art. 53 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[62] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[63] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[64] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70. Il termine per la presentazione dei progetti è stato fissato al 30 giugno 1985 in base al primo comma dell'art. 20 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 salva la deroga di cui al secondo comma della medesima norma regionale ed all'art. 2 della L.R. 9 agosto 1985, n. 36.

[65] Vedi in particolare l'art. 32 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[66] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[67] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così integrato dall'art. 12 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi anche la salvaguardia di cui all'art. 13 della medesima legge regionale e l'indicizzazione di cui all'art. 52 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[68] Per le provvidenze di cui al presente articolo vedi gli articoli 10 e 11 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70 e l'art. 11 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[69] Vedi la particolare deroga di cui all'art. 89 comma 2 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[70] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e così modificato dall'art. 29 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi anche l'estensione in forma di contributi integrativi di cui all'art. 57 della medesima legge regionale nonché la previsione successoria di cui all'art. 15 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[71] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[72] Articolo aggiunto dall'art. 31 della L.R. 4 luglio 1979 n. 35 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63. Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 3 della L.R. 16 agosto 1982, n. 54 all'art. 45 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30 e all'art. 3 della L.R. 22 maggio 1986, n. 23. Vedi anche l'integrazione di cui all'art. 51 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e da ultima l'interpretazione autentica di cui all'art. 12 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[73] Comma modificato dall'art. 21 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 integrato dall'art. 16 della L.R. 2 maggio 1988 n. 26 successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1989, n. 24 e dall'art. 13 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e soppresso dall'art. 12 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[74] Comma modificato dall'art. 57 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70 e quindi così sostituito dall'art. 35 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[75] Vedi il termine di cui all'art. 53 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 la norma di cui all'art. 45 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55, nonché la salvaguardia di cui all'art. 140 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[76] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 17 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Per le provvidenze di cui al presente articolo vedi l'art. 58 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25 e l'art. 11 della L.R. 17 giugno 1978 n. 70. Vedi inoltre le contribuzioni di cui all'art. 5 della L.R. 2 settembre 1980, n. 45. Per la proprietà posta come condizione nel presente articolo vedi l'art. 33 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[77] Ai sensi dell'art. 30 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 il periodo di due anni di residenza previsto dal presente comma deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni ivi previsti. Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 19 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 l'estensione di cui all'art. 14 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e l'interpretazione autentica di cui all'art. 13 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[78] Comma modificato dall'art. 6 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70 dall'art. 31 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 dall'art. 15 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e dall'art. 15 lett. a) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi inoltre le norme speciali di cui agli artt. 40 e 141 della stessa legge regionale. Si richiama l'interpretazione autentica di cui all'art. 23 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 nonché quella di cui all'art. 16 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55. Vedi la riammissione ai benefici di cui all'art. 39 della stessa legge regionale nonché l'estensione di cui all'art. 1 della L.R. 24 febbraio 1986, n. 9.

[79] Il terzo comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 sostituito dall'art. 15 della L.R. 19 dicembre 1986 n. 55 è stato soppresso dall'art. 15 lett. b) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[80] Gli originari quarto quinto e sesto comma aggiunti dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 sono stati soppressi dall'art. 15 lett. b) della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50.

[81] Vedi anche la definizione dei nuovi nuclei familiari di cui all'art. 36 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e l'estensione di cui all'art. 16 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 nonché la salvaguardia di cui all'art. 142 della medesima legge regionale e all'art. 65 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[82] Comma modificato dall'art. 59 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche la deroga di cui all'art. 17 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[83] Comma aggiunto dall'art. 60 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 17 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[84] Vedi la facoltà di contribuzione alternativa di cui all'art. 105 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e la salvaguardia di cui all'art. 143 della medesima legge regionale.

[85] L'originario contributo del 7,5% è stato così elevato ai sensi dell'art. 37 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Il presente comma è stato successivamente così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63. Vedi il limite di impegno di cui all'art. 3 della L.R. 22 maggio 1986, n. 23, nonché l'integrazione di cui all'art. 18 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e la previsione particolare di cui all'art. 69 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[86] Periodo aggiunto dall'art. 34 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Per le domande presentate dai successori per causa di morte dei titolari dei beni, vedi l'art. 24 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e l'art. 3 della L.R. 22 maggio 1986, n. 23. Vedi anche la salvaguardia di cui all'art. 66 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[87] Articolo già modificato dall'art. 61 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25, sostituito dall'art. 38 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1983, n. 63.

[88] Vedi la deroga di cui all'art. 18 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[89] Vedi l'art. 40 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35, nonché in generale il Capo IV ed in particolare l'art. 92, della L.R. 2 maggio 1988, n. 26, nonché l'integrazione contributiva di cui all'art. 19 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e la salvaguardia prevista dall'art. 145 della medesima legge regionale.

[90] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70 vedi in particolare l'art. 91 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[91] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53, già modificato dall'art. 28 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40 e così ulteriormente modificato dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[92] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[93] Vedi l'integrazione di cui all'art. 17 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[94] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 4 luglio 1979 n. 35. Vedi anche l'art. 60 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e la salvaguardia di cui all'art. 144 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[95] Vedi la sanatoria di cui all'art. 42 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35 nonché l'art. 26 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[96] Articolo cosi sostituito dall'art. 43 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Vedi anche il limite di impegno di cui all'art. 67 comma 3 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[97] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'articolo unico della L.R. 26 aprile 1983, n. 29.

[98] Articolo così modificato dall'art. 18 della L.R. 2 maggio 1988 n. 26. Vedi anche sanatoria prevista dal secondo comma della medesima norma regionale.

[99] Vedi la norma di salvaguardia di cui all'art. 93 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[100] Articolo aggiunto dall'art. 62 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[101] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[102] Comma aggiunto dall'art. 20 lett. ,) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e così sostituito dall'art. 18 lettera a) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[103] Comma così modificato dall'art. 20 lett. b) della L.R. 18 ottobre, 1990 n. 50. Vedi anche la salvaguardia di cui all'art. 146 di quest'ultima legge regionale.

[104] Comma aggiunto dall'art. 20 lett. c), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e così sostituito dall'art. 18 lettera b) della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[105] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[106] Articolo già interpretato con l'art. 27 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e ora soppresso dall'art. 39 comma 6 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[107] Comma già modificato dall'art. 21 lett. a) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e così integrato dall'art. 7 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26 non trovano applicazioni per gli alloggi costruiti con i contributi previsti dalla presente legge, limiti alle facoltà di alienazione e locazione previsti dall'art. 35 della legge n. 865/71.

[108] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[109] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[110] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 19 dicembre 1986, n 55 e soppresso dall'art. 22 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[111] Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12 gennaio 1980, n. 1 i contratti di cui al presente articolo possono venir stipulati o prorogati previo nulla osta della Regione a tutto il 31 dicembre 1981. Vedi le ulteriori proroghe di cui alle LL.RR. 23 dicembre 1981, n. 92, 11 gennaio 1982, n. 2, 18 gennaio 1983, n. 6, 23 gennaio 1984, n. 3, 24 febbraio 1986, n. 8, 19 dicembre 1986, n 55 e 27 dicembre 1988, n. 69. Vedi inoltre la salvaguardia di cui all'art. 16 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[112] Punto così modificato dall'art. 44 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[113] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificata dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 23 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[114] Numero integrato dall'art. 29 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e così modificato dall'art. 24 lett. a), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. L'ipotesi di revoca rimasta pare essere frutto di un errore del legislatore in quanto il testo pare illogico.

[115] Gli originari secondo terzo quarto e quinto comma sono stati abrogati dall'art. 24 lett. b) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[116] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R 11 gennaio 1982, n. 2 modificato dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55, dall'art. 19 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 25 della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50 e all'art. 26 della medesima legge regionale.

[117] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi anche la salvaguardia di cui all'art. 148 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[118] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[119] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55. Vedi anche l'interpretazione autentica di cui all'art. 30 della L.R. 18 dicembre 1984. n. 53 e l'estensione di cui all'art. 27 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[120] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[121] Periodo aggiunto dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi anche l'art. 22 della medesima legge regionale e l'interpretazione autentica di cui all'art. 25 della L.R. 13 ottobre 1990, n. 50.

[122] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. +(119)+ Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[123] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. +(119)+ Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[124] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. +(119)+ Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[125] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. +(119)+ Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55.

[126]

[127] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[128] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[129] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[130] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[131] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 18 dicembre 1984 n. 53 e dall'art. 28 lett. a), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Il periodo di due anni di residenza previsto dal presente comma deve intendersi compiuto anche quando è stato maturato in più comuni, ai sensi dell'art. 33 della medesima norma regionale.

[132] Gli originari secondo, terzo, quarto e quinto comma, aggiunti dall'art. 32 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 sono stati abrogati dall'art. 28 lett. b), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[133] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Al presente comma si applica la disciplina prevista dalla L.R. 1 settembre 1982, n. 75 giusta art. 40 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64. Vedi anche il contributo integrativo di cui all'art. 3 della L.R. 30 agosto 1984, n. 43.

[134] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Al presente comma si applica la disciplina prevista dalla L.R. 1 settembre 1982, n. 75 giusta art. 40 della L.R. 20 giugno 1983, n. 64. Vedi anche il contributo integrativo di cui all'art. 3 della L.R. 30 agosto 1984, n. 43.

[135] Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26.

[136] Vedi la generale salvaguardia di cui all'art. 150 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[137] Vedi anche l'integrazione prevista dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1980, n. 77 per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativa alle opere di cui al presente comma nonché l'estensione di cui all'art. 76 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26 la salvaguardia di cui all'art. 146 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[138] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 29 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[139] Punto modificato dall'art. 8 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70.

[140] Punto già modificato dall'art. 34 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e così ulteriormente modificato dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.. Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 48 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35; nonché l'estensione delle opere di cui all'art. 39 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2.

[141] Punto sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 1978, n. 45, dall'art. 35 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53, già modificato dall'art. 23 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e così ulteriormente modificato dall'art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi anche la norma transitoria di cui all'art. 20 della medesima legge regionale. Per l'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 29 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e l'art. 14, comma 1, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[142] Punto aggiunto dall'art. 23 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55. Vedi la norma transitoria di cui all'art. 24 della medesima legge regionale.

[143] Numero inserito dall'art. 33 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[144] Comma già modificato dall'art. 21 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17. Vedi anche l'art. 47 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Vedi l'estensione a favore di immobili destinati a finalità sociali di carattere ricreativo o culturale di cui all'art. 40 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2, l'interpretazione autentica di cui all'art. 31 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25 e l'art. 30 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi inoltre la salvaguardia di cui agli artt. 69 e 76 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48 e per gli aumenti di costo l'art. 18 della medesima legge regionale. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 20 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[145] Comma modificato dall'art. 9 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70, dall'art. 49 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35, dall'art. 41 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2, dall'art. 37 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53 e dall'art. 31 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Per le province di Udine e Pordenone vedi in particolare l'art. 42 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

[146] Gli originari secondo e terzo comma sono stati soppressi dall'art. 31 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi la salvaguardia di cui al comma 2 del medesimo articolo.

[147] L'originario quarto comma è stato soppresso dall'art. 24 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26. Vedi la salvaguardia di cui al secondo comma della medesima norma regionale.

[148] Comma abrogato dall'art. 63 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[149] Disposizione superata in quanto l'originario quarto comma dell'art. 77 è stato abrogato.

[150] Comma già modificato dall'art. 25 della L.R. 2 maggio 1988, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 26 della L.R. 26/1988.

[151] Vedi anche la deroga di cui all'art. 10 della L.R. 3 giugno 1978 n. 48. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'art. 26 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 55 e modificato dall'art. 32 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi l'estensione di durata di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. 22 ottobre 1988, n. 61 e la salvaguardia di cui all'art. 72 comma 5 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[152] Vedi l'art. 50 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35.

[153] Comma così integrato dall'art. 51 della L.R. 4 luglio 1979 n. 35.

[154] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 17 giugno 1978, n. 70 e così modificato dall'art. 51 della L.R. 4 luglio 19798, n. 35.

[155] Comma aggiunto dall'art. 64 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[156] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 65 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.

[157] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[158] Vedi per i compensi l'art. 106 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 e l'art. 4 della L.R. 19 dicembre 1992, n. 41.

[159] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65.

[160] Vedi anche gli artt. 1 e seguenti della L.R. 7 maggio 1981, n. 23 e l'art. 4 della L.R. 30 agosto 1984 n. 43.

[161] Comma modificavo dall'art. 69 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25. Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 62 all'art. 3 della L.R. 16 agosto 1982, n. 54 e all'art. 45 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.