§ 4.10.98 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 57.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:02/09/1981
Numero:57


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      In via di interpretazione autentica, l'assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall'articolo [...]
Art. 3.      Per tutte le opere diverse da quelle di ricostruzione previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge trova applicazione la disciplina vigente in materia di revisione dei prezzi contrattuali.
Art. 4.      Ai fini della determinazione del prezzo di aggiudicazione dei relativi lavori, il costo dell'intervento pubblico di cui al precedente articolo 2, non potrà superare l'entità risultante [...]
Art. 5.      Nell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, le parole «... e 1 della presente legge...» sono sostituite con le parole «..., 1 e 2 della presente legge...».
Art. 6.      Qualora i Sindaci dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l'esigenza, a [...]
Art. 7.      Il Segretario Generale Straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.
Art. 11.      Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed [...]
Art. 12.      Nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppresso l'inciso: «altresì integrato da un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e [...]
Art. 13.      E' soppressa la lettera c) del secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Art. 14. 
Art. 15.      All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, le parole «...ai Capi II e III ...» sono sostituite con le parole « ... al Capo II...».
Art. 16.      In relazione all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria [...]
Art. 17.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ha effetto a far tempo dal 22 [...]


§ 4.10.98 - Legge Regionale 2 settembre 1981, n. 57.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.

(B.U. 2 settembre 1981, n. 88).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     In via di interpretazione autentica, l'assunzione da parte della Segreteria Generale Straordinaria della progettazione ed esecuzione diretta delle opere di ricostruzione, prevista dall'articolo 28 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e dall'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi di cui all'articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     L'accettazione da parte del beneficiario dell'intervento pubblico di cui al comma precedente si intende resa con la sottoscrizione della richiesta di concessione edilizia.

 

     Art. 3.

     Per tutte le opere diverse da quelle di ricostruzione previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge trova applicazione la disciplina vigente in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

 

     Art. 4.

     Ai fini della determinazione del prezzo di aggiudicazione dei relativi lavori, il costo dell'intervento pubblico di cui al precedente articolo 2, non potrà superare l'entità risultante dall'applicazione dei criteri fissati dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     Nei confronti delle opere suindicate, in deroga alle disposizioni vigenti, il compenso revisionale dei prezzi contrattuali causato dagli aumenti dei costi nel settore edilizio, viene integralmente sostituito dalla corresponsione di una somma equivalente all'aggiornamento dell'importo di aggiudicazione sulla base dei parametri di cui al precedente articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 con riferimento alla data di consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria.

     La consegna dei relativi lavori avrà luogo da parte della Segreteria Generale Straordinaria, con cadenze bimestrali, sulla base di un programma predisposto di intesa con i Comuni interessati.

 

     Art. 5.

     Nell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, le parole «... e 1 della presente legge...» sono sostituite con le parole «..., 1 e 2 della presente legge...».

 

     Art. 6.

     Qualora i Sindaci dei Comuni in cui devono essere realizzati gli interventi ricostruttivi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ne rappresentino l'esigenza, a causa di particolari eccezionali difficoltà per il soggetto interessato di curare in proprio l'esecuzione delle opere, l'esecuzione delle stesse e la relativa progettazione potrà essere assunta da parte della Segreteria Generale Straordinaria.

     In tale caso, l'intervento deve intendersi a tutti gli effetti come intervento pubblico alternativo alla fruizione dei benefici contributivi in solo conto capitale previsti dal predetto Titolo III e nei confronti dello stesso trovano applicazione gli articoli 2, secondo comma, e 4 della presente legge.

     L'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e, nell'ipotesi di progetto già approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, l'esecuzione delle relative opere, sono subordinate al versamento da parte dell'interessato nel Fondo regionale di solidarietà della maggiore somma che dovesse risultare:

     1) dal superamento dei prezzi massimi delle abitazioni e dei vani adibiti ad attività produttiva in immobili ad uso misto determinati con i decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi degli articoli 46 e 59 della predetta legge n. 63 del 1977;

     2) dal superamento dei parametri di superficie massima determinati con il decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi del citato articolo 46;

     3) da un costo di progetto che non trovi totale copertura finanziaria con i soli contributi in conto capitale.

     L'approvazione e l'esecuzione di cui al comma precedente sono, altresì, subordinate al rilascio da parte dell'interessato di formale impegno a versare nel Fondo regionale di solidarietà, su richiesta del Segretario Generale Straordinario, un importo pari alla differenza fra la somma precedentemente versata ed il costo effettivo delle opere a lavori ultimati.

     In caso di inosservanza da parte del privato degli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco o il Segretario Generale Straordinario, a seconda che il progetto sia da approvare o già approvato, è autorizzato a disporre d'ufficio la rielaborazione del progetto medesimo per riportarlo nelle previsioni di legge.

 

     Art. 7.

     Il Segretario Generale Straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti dei lavori riguardanti le opere previste dagli articoli 4, 5 e 6 della presente legge anticipando anche le somme relative ai maggiori costi progettuali a carico dei privati preventivamente autorizzate.

     Su richiesta del Segretario Generale Straordinario, a lavori ultimati, il privato dovrà versare in unica soluzione al Fondo di solidarietà regionale un importo pari alla differenza fra il costo effettivo delle opere realizzate e pagate in via anticipata dalla Regione e l'ammontare del contributo in conto capitale cui avrebbe avuto titolo alla data di consegna dei lavori, maggiorato dell'importo già versato ai sensi dell'articolo precedente.

     In caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente entro il termine all'uopo fissato dal Segretario Generale Straordinario, la relativa riscossione verrà effettuata con la procedura prevista dal T.U. 14 aprile 1910, n. 639.

     Per costo effettivo dell'opera deve intendersi il valore di tutti i lavori realizzati in conformità del progetto e delle sue varianti, debitamente approvati, quali risultano dallo stato finale rilasciato dall'impresa.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     E' abrogato l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46.

 

     Art. 11.

     Nei confronti delle opere di riparazione e restauro degli edifici schedati e catalogati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, con riguardo alle quali non erano ancora redatti od approvati alla data del 30 marzo 1979 i relativi progetti esecutivi, trovano applicazione gli indici parametrici fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/S.G.S. e ciò a far tempo dal predato 30 marzo 1979.

     Gli interventi eventualmente già accordati nei confronti delle opere predette sulla base degli indici precedentemente in vigore, vengono, di conseguenza, rideterminati.

     Nei confronti dei progetti delle opere previste dal primo comma e poste in appalto alla data del 30 giugno 1981, non trovano applicazione gli indici parametrici previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e quelli previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 gennaio 1980, n. 072/S.G.S.

 

     Art. 12.

     Nell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, è soppresso l'inciso: «altresì integrato da un esperto designato dall'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali».

 

     Art. 13.

     E' soppressa la lettera c) del secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

 

     Art. 14. [4]

     In via di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 modificata ed integrata con la legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ai fini dell'ammissibilità della spesa, per pasto giornaliero s'intende anchè la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari.

     Le somme necessarie per la somministrazione dei pasti e per il pagamento delle forniture dirette sono anticipate, nei limiti fissati dalla predetta legge, con i fondi di economato, dagli enti presso i quali i vigili volontari prestano, anche occasionalmente, la loro opera.

     Il rimborso dell'anticipazione sarà effettuato trimestralmente dalla Segreteria generale straordinaria verso presentazione dell'elenco nominativo dei vigili volontari beneficiari delle prestazioni, con l'indicazione dell'oggetto della spesa e del relativo importo, debitamente convalidato dal legale rappresentante dell'Ente.

     Per le medesime esigenze degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale presso i quali i vigili prestano la loro opera, sono autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari di detti uffici anche in deroga ai limiti di oggetti e di importo.

 

     Art. 15.

     All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, le parole «...ai Capi II e III ...» sono sostituite con le parole « ... al Capo II...».

 

     Art. 16.

     In relazione all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione regionale, tramite la Segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonchè ad erogare contributi a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonchè per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere medesime.

     Gli interventi di cui al comma precedente comprendono anche, ove occorra, il trasferimento di abitazioni mobili o ad elementi componibili, messe in opera ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17 ed i conseguenti adattamenti delle infrastrutture.

     Per le finalità di cui ai precedenti commi viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5907 con la denominazione «Spese dirette e finanziamenti a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all'assetto urbanistico e sociale, nonchè per l'attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall'esecuzione delle opere previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni».

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5907 saranno determinati - ai sensi del primo comma della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione; limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ha effetto a far tempo dal 22 febbraio 1980.

 

 


[1] Norma introduttiva della lettera c) dell'art. 2 della L.R. 2 settembre 1980, n. 46.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.