§ 4.10.54 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 7.
Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:24/01/1978
Numero:7


Sommario
Art. 1.      I vigili del fuoco volontari ausiliari di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, posti a disposizione dell'Amministrazione regionale saranno avviati ai vari Enti, Comuni o [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, ove richiesta, ad anticipare agli Enti, Comuni o Comunità che utilizzeranno il personale di cui al precedente articolo 1 la quota mensa relativa a [...]
Art. 3.      In deroga alle vigenti disposizioni i vigili volontari ausiliari sono abilitati - per servizio ovvero, in caso di comprovata necessità, anche per raggiungere dalla propria residenza le località [...]
Art. 4.      Per i fini previsti dall'articolo 2, primo e secondo comma, della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.985 milioni, di cui [...]
Art. 5.      Per i fini previsti dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.169 milioni, di cui lire 197 [...]
Art. 6.      Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, terzo comma, e dell'articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 321 dello stato di previsione della spesa del piano [...]
Art. 7.      Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 321 e gli eventuali ulteriori stanziamenti del capitolo 1371 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...]
Art. 8.      La spesa per quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge decorre dal novembre 1977.


§ 4.10.54 - Legge Regionale 24 gennaio 1978, n. 7. [1]

Utilizzo dei vigili del fuoco ausiliari.

(B.U. 24 gennaio 1978, n. 9).

 

Art. 1.

     I vigili del fuoco volontari ausiliari di cui all'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546, posti a disposizione dell'Amministrazione regionale saranno avviati ai vari Enti, Comuni o Comunità dal Comando vigili del fuoco di appartenenza, su indicazione dell'Amministrazione regionale medesima per essere impiegati in servizi civili a favore delle popolazioni sinistrate compresi quelli attinenti ai programmi di ricostruzione.

     I vigili di cui al comma precedente potranno essere impiegati anche presso i Servizi dell'Amministrazione regionale per le finalità di cui al comma stesso.

     Ove i vigili stessi dovessero raggiungere località di impiego diverse da quelle di residenza, al trasporto provvederà l'Amministrazione regionale sia assicurandone la gratuità sia assumendo a proprio carico la spesa relativa.

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, ove richiesta, ad anticipare agli Enti, Comuni o Comunità che utilizzeranno il personale di cui al precedente articolo 1 la quota mensa relativa a ciascun vigile [2].

     Successivamente ne verrà richiesta la rifusione al Ministero dell'Interno.

     L'Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a concedere, per ciascun vigile, una quota sino a lire 1.500 per pasto quale proprio contributo miglioramento mensa [3].

     La quota del contributo miglioramento mensa di cui al comma precedente, può essere variata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, in conseguenza del variare degli indici ISTAT sul costo della vita [4].

     Il costo del pasto giornaliero, che non potrà comunque superare quello della quota ministeriale più il contributo regionale, dovrà essere documentato alla Regione all'atto della richiesta di rimborso.

 

     Art. 3.

     In deroga alle vigenti disposizioni i vigili volontari ausiliari sono abilitati - per servizio ovvero, in caso di comprovata necessità, anche per raggiungere dalla propria residenza le località d'impiego - alla guida delle autovetture di proprietà loro o degli enti presso i quali prestano servizio [5].

     Per l'uso del mezzo proprio l'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato e potrà essere concessa solo quando l'interessato medesimo dichiari, per iscritto, di sollevare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per assicurare contro gli infortuni e per assicurare, ove necessario, il gratuito patrocinio dei vigili di cui ai precedenti commi.

     L'Amministrazione regionale, inoltre, assumerà a proprio carico la spesa per le indennità di missione a di trasferta che i vigili volontari effettuassero per conto e nell'interesse della Regione medesima.

 

     Art. 4.

     Per i fini previsti dall'articolo 2, primo e secondo comma, della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.985 milioni, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978 [6].

     Nello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI - il capitolo 911 con la denominazione: «Recupero delle anticipazioni concesse ad Enti, Comuni o Comunità per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1.985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria VI - il capitolo 1391 con la denominazione: «Anticipazioni ad Enti, Comuni o Comunità sul contributo statale per le spese per il vitto dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1.985 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, di cui lire 335 milioni per l'esercizio finanziario 1978, a fronte dell'entrata di pari importo iscritta al capitolo di cui al precedente comma.

 

     Art. 5.

     Per i fini previsti dall'articolo 2, terzo comma, della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 1.169 milioni, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo I Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 1371 con la denominazione: «Contributo miglioramento mensa dei vigili del fuoco volontari ausiliari» e con lo stanziamento di lire 1.169 milioni per gli esercizi finanziari dal 1978 21 1981, di cui lire 197 milioni per l'esercizio finanziario 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione della spesa.

 

     Art. 6.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, terzo comma, e dell'articolo 3 della presente legge fanno carico al capitolo 321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Spese dirette e rimborsi ai Comuni per le prestazioni e gli adempimenti tecnici relativi alle opere di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici dell'anno 1976, nonchè spese connesse con le prestazioni dei vigili del fuoco volontari ausiliari, ai sensi dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977, n. 546».

 

     Art. 7.

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 321 e gli eventuali ulteriori stanziamenti del capitolo 1371 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 5 e 7, saranno determinati - ai sensi del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la speciale Commissione consiliare.

 

     Art. 8.

     La spesa per quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge decorre dal novembre 1977.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 14 della L.R. 2 settembre 1981, n. 57 e l'estensione di cui all'art. 23 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 luglio 1978, n. 78.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1978, n. 78.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 1978, n. 78.

[6] Vedi anche il rifinanziamento di cui all'art. 4 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 11, all'art. 3 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 4 della L.R. 14 giugno 1984, n. 18, all'art. 50 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 73 della L.R. 30 gennaio 1988 n. 3 all'art. 84 della L.R. 5 settembre 1989, n. 25, all'art. 57 della L.R. 9 luglio 1990, n 29 ed all'art. 122 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.