§ 4.10.192 – L.R. 8 giugno 1993, n. 37.
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/06/1993
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Al quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente [...]
Art. 2.      1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, [...]
Art. 3.      1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge [...]
Art. 4.      1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in area interessate da vincoli di natura [...]
Art. 5.      1. L'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 19779 n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso
Art. 6.      1. Nel testo dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48
Art. 7.      1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri [...]
Art. 8.      1. Nel testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50
Art. 9.      1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo [...]
Art. 10.      1. L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990. n. 50. è sostituito dal seguente
Art. 11.      1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici [...]
Art. 12.      1. L'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso
Art. 13.      1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente [...]
Art. 14.      1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i [...]
Art. 15.      1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, [...]
Art. 16.      1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...]
Art. 17.      1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella [...]
Art. 18.      1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 così come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50
Art. 19.      1. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, [...]
Art. 20.      1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, [...]
Art. 21.      1 All'articolo 751 terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto, in fine, il seguente periodo
Art. 22.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segretaria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed [...]
Art. 23. 
Art. 24.      1. Salvo guanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno [...]
Art. 25.      1.
Art. 26.      1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con [...]
Art. 27.      1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 [...]
Art. 28.      1. Nei limiti di quanto previsto dal D.P.G.R. 22 aprile 1980, n. 085/S.G.S., e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a [...]
Art. 29.      1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere [...]
Art. 30.      1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo
Art. 31.      1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della [...]
Art. 32.      1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle [...]
Art. 33.      1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi [...]
Art. 34.      1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche [...]
Art. 35.      1. All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 36.      1. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro [...]
Art. 37.      1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della [...]
Art. 38. 
Art. 39.      1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono [...]
Art. 40.      1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o [...]
Art. 41.      1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre [...]
Art. 42.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente [...]
Art. 43.      1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita [...]
Art. 44.      1. All'articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di [...]
Art. 45. 
Art. 46.      1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è elevato a lire 40.000.000
Art. 47.      1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell'importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di [...]
Art. 48.      1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d'opera dell'immobile, eventualmente posti in essere anteriormente [...]
Art. 49.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai rimborsi delle spese ivi previste sostenute dai Comuni fino al 31 dicembre 1987
Art. 50.      1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata [...]
Art. 51.      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non [...]
Art. 52.      1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, [...]
Art. 53.      1. Nel testo dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26
Art. 54.      1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge [...]
Art. 55. 
Art. 56.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a [...]
Art. 57.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e successive modificazioni [...]
Art. 58.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 8 1986, n. 55s così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano [...]
Art. 59.      1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente
Art. 60.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o [...]
Art. 61.      1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente [...]
Art. 62.      1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese [...]
Art. 63.      1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 89 della legge regionale 18 [...]
Art. 64.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione [...]
Art. 65.      1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla [...]
Art. 66.      1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di [...]
Art. 67.      1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti [...]
Art. 68.      1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 69.      1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di [...]
Art. 70.      1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 15, [...]
Art. 71.      1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 19889 n. 309 è aggiunto il seguente
Art. 72.      1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonchè in relazione alla previsione [...]
Art. 73.      1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «fino al limite massimo di anni 5» sono sostituite dalle seguenti: «fino al limite massimo di anni 6.»
Art. 74.      1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge [...]
Art. 75.      1. Nel testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44
Art. 76.      1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48
Art. 77.      1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), in [...]
Art. 78.      1. All'articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie [...]
Art. 79.      1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i [...]
Art. 80.      1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in [...]
Art. 81.      1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai [...]
Art. 82.      1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 dopo le parole: «nella qualità di coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «o di figlio convivente»
Art. 83.      1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e [...]
Art. 84.      1. All'articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 85.      1. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «e comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione» sono sostituite dalle [...]
Art. 86.      1. All'articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole «anche privi dei prescritti requisiti», sono aggiunte le seguenti: «e pure in assenza dei presupposti, condizioni [...]
Art. 87.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all'adeguamento dei [...]
Art. 88.      1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi o di ripetizione di somme [...]
Art. 89.      1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, [...]
Art. 90. 
Art. 91.      1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente [...]
Art. 92.      1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, [...]
Art. 93.      1. All'articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 94.      1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 489 anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei [...]
Art. 95.      1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 sono soppresse le parole «e dell'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990.»
Art. 96.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il [...]
Art. 97. 
Art. 98.      1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, [...]
Art. 99.      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre [...]
Art. 100.      1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 101.      1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare [...]
Art. 102.      1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi [...]
Art. 103.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi [...]
Art. 104.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 105.  (Spese per occupazione e acquisizione aree).
Art. 106.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato [...]
Art. 107.      1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto [...]
Art. 108.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la [...]
Art. 109.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di [...]
Art. 110.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione [...]
Art. 111.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a caric
Art. 112.      1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non [...]
Art. 113.      1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e [...]
Art. 114.      1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e [...]
Art. 115.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate [...]
Art. 116.      1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed [...]
Art. 117.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la [...]
Art. 118.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive [...]
Art. 119.      1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in [...]
Art. 120.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 121.      1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, [...]
Art. 122.      1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e [...]
Art. 123.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre [...]
Art. 124.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 [...]
Art. 125.      1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...]
Art. 126.      1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...]
Art. 127.      1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali [...]
Art. 128.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge [...]
Art. 129. 
Art. 130.      1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di [...]
Art. 131.      1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da [...]
Art. 132.      1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di [...]
Art. 133. 
Art. 134.      1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...]
Art. 135.      1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. [...]
Art. 136.      1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di [...]
Art. 137.      1. Sono fatte valide agli effetti contributivi
Art. 138.      1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data [...]
Art. 139.      1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla [...]
Art. 140.      1. - 9.
Art. 141.      1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire [...]
Art. 142.      1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione [...]
Art. 143.      1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993
Art. 144.      1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993
Art. 145.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per [...]
Art. 146.      1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e [...]


§ 4.10.192 – L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici dal 1976.

(B.U. 10 giugno 1993, n. 38 - Suppl. straord.).

 

CAPO I

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali

20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni

 

Art. 1.

     1. Al quarto comma dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche».

 

     Art. 2.

     1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, concernenti il recupero statico e funzionale degli edifici appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nel rispetto delle procedure ivi previste, ad assumere a proprio carico le spese connesse alla realizzazione di progetti di completamento ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

     2. Il finanziamento di cui al presente articolo è riconosciuto per gli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano potuti recuperare completamente sotto il profilo statico e funzionale a causa dell'insufficienza dei fondi assegnati ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1.

 

     Art. 3.

     1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi ai soggetti indicati all'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, ancorchè in favore di essi abbia trovato applicazione l'articolo 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, previo conguaglio degli importi erogati a consuntivo a titolo di contributo sulle spese sostenute per i lavori di riparazione.

     2. A tal fine, i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990 sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati per ragioni di cumulo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle domande tempestivamente

presentate nei termini indicati all'articolo 1 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati al comma 1.

 

     Art. 4.

     1. A favore dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici danneggiati dagli eventi sismici, posti in area interessate da vincoli di natura geologica, previsti dagli strumenti urbanistici e limitativi delle possibilità di intervento sugli edifici stessi termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono stabiliti in giorni trenta, decorrenti dalla data di cessazione dell'efficacia dei suddetti vincoli o dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi di vincoli la cui efficacia sia cessata anteriormente alla predetta data.

     2. Nei termini indicati al comma 1 possono presentare domanda di contributo anche i soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento sindacale di diniego prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 19779 n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 5 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

 

     Art. 6.

     1. Nel testo dell'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

     a) all'ultimo comma, le parole: «dalla data del rilascio della licenza di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;

     b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. In presenza di edifici danneggiati dagli eventi sismici composti da tanti alloggi quanti sono i comproprietari, la domanda presentata da uno solo di essi, in assenza di procura degli altri comproprietari, è valida ai fini della concessione del contributo sui singoli alloggi a ciascun comproprietario individualmente ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

     2. A tal fine il comproprietario non istante può chiedere di volturare per uno degli alloggi la domanda originaria, semprechè l'istanza di volturazione intervenga prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo in conto capitale al richiedente originario.

 

     Art. 8.

     1. Nel testo dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

     a) al comma 1, le parole «invito ai proprietari degli immobili espropriati», sono sostituite dalle seguenti. «invito ai proprietari degli immobili fatti oggetto delle procedure di acquisizione in via coattiva o bonaria»;

     b) ai commi 2 e 3, le parole «degli immobili espropriati» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili anzidetti»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     d) il comma 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     e) al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     f) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     g) il comma 15, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     h) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. In relazione alle nuove categorie di aventi diritto all'esercizio del diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, introdotte dall'articolo 8, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria eventualmente formata ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, semprechè alla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite.

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 18 ottobre 1990. n. 50. è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. Ai soggetti muniti di personalità giuridica, ma privi di soggettività fisica, titolari alla data del 6 maggio 1976 del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su edifici colpiti dagli eventi sismici esclusivamente destinati ad uso di abitazione, è riconosciuto il contributo previsto dall'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze abitative di un nucleo familiare di quattro persone.

     2. La domanda di contributo è presentata al Sindaco del Comune territorialmente competente nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La domanda di contributo può essere presentata anche dai titolari degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici e non ancora demoliti nella loro consistenza materiale. In tal caso, la concessione del contributo resta comunque subordinata all'avvenuta demolizione dell'edificio ordinata dalla competente autorità sindacale per motivi statici o di non convenienza economica al recupero dell'edificio stesso.

     4 La concessione del contributo è subordinata in ogni caso alla stipula di una convenzione con l'Amministrazione comunale, di durata non inferiore a quindici anni, intesa a soddisfare le necessità di soggetti privi di abitazione o altre esigenze di carattere sociale individuate dalla stessa Amministrazione comunale con deliberazione consiliare.

     5. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi per la ricostruzione di un solo alloggio, ancorchè i soggetti indicati al comma 1 abbiano perduto più alloggi a causa degli eventi sismici; gli stessi contributi non possono essere cumulati per il medesimo alloggio con altri contributi previsti dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate o da altre leggi.

     6. Per l'istruttoria delle domande di contributo trovano applicazione le disposizioni del Capo I del Titolo III della legge regionale n. 63/1977.

 

     Art. 12.

     1. L'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è soppresso.

 

     Art. 13.

     1. In via di interpretazione autentica, il periodo di due anni di residenza richiesto dall'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi utilmente compiuto ai fini contributivi anche quando è stato maturato in più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

     2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977, a favore di soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto, abbiano maturato alla data del 6 maggio del 1976 almeno un biennio di residenza, anche di fatto, in uno o più Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale n. 30/1977.

     3. L'articolo 30 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è abrogato.

 

     Art. 14.

     1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, i contributi previsti dall'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, possono essere concessi in favore di coloro che, in presenza di ogni altro requisito di legge, abbiano acquistato in costanza di procedimento contributivo, prima della data di entrata in vigore della presente legge, da un componente del nucleo familiare, un alloggio adeguato a soddisfare le necessità abitative del nucleo familiare medesimo.

     2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

 

     Art. 15.

     1. I contributi previsti dal Titolo III, Capi I e II, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, anche in via di sanatoria, per il ricavo di alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta, in conformità alle norme urbanistico-edilizie.

     2. Il contributo è determinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977~ avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della medesima legge regionale n. 63 del 1977, e riferiti alla data di emissione del decreto di concessione. Qualora peraltro i contributi sono concessi in via di sanatoria, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di inizio dei lavori di ricavo degli alloggi nelle porzioni degli edifici adibite a soffitta.

     3. Rimangono fermi i contributi ventennali costanti dell'otto per cento previsti dalle vigenti disposizioni sulla parte di spesa determinata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, e non coperta dal contributo in conto capitale cui l'interessato avrebbe titolo in forza della legge regionale n. 63/1977.

     4. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo solamente i titolari delle domande non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge attraverso l'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

     5. Nelle ipotesi in cui le superfici relative alle porzioni di edificio adibite a soffitta siano state computate come superfici utili non residenziali ai fini della determinazione dei contributi in favore dei proprietari degli alloggi sottostanti, le disposizioni del presente articolo trovano nondimeno applicazione a condizione che le superfici rese autonomamente abitabili eccedano i parametri cui sono rapportate le esigenze alloggiative dei nuclei familiari dei proprietari degli alloggi sottostanti.

 

     Art. 16.

     1. Le domande presentate in termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono considerate utili ai fini della concessione dei relativi contributi anche da parte del Sindaco del Comune di residenza alla data del 6 maggio 1976 del coniuge non istante, qualora il coniuge richiedente esprima, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'intenzione di voler utilizzare nel predetto Comune il contributo per costruire o acquistare il nuovo alloggio da destinare al soddisfacimento delle esigenze abitative proprie e del nucleo familiare.

 

     Art. 17.

     1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nella misura ridotta del cinquanta per cento, possono essere integrati fino alla misura del settantacinque per cento prevista dalla novella introdotta dall'articolo 41 della legge regionale n. 35/1979, su domanda degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti in conformità alle disposizioni del comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

 

     Art. 18.

     1. Nel testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 così come da ultimo modificato dall'articolo 20 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50:

     a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19.

     1. All'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 20.

     1. In via di interpretazione autentica, le opere il cui finanziamento è subordinato alla previa stipulazione da parte del proprietario della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, per il mantenimento della destinazione al pubblico servizio per un periodo non inferiore a dieci anni, sono considerate a tutti gli effetti opere di pubblica utilità.

 

     Art. 21.

     1 All'articolo 751 terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, la Segretaria generale straordinaria è autorizzata a disporre anche in via di sanatoria ed in deroga alle norme procedimentali vigenti per il finanziamento delle opere pubbliche, atti di impegno della spesa a valere sui fondi autorizzati dalla Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge con le deliberazioni di approvazione dei programmi delle opere ed impianti pubblici degli Enti diversi dai Comuni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, 40, 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, ancorchè gli Enti interessati abbiano già realizzato, alla predetta data, nei limiti dell'importo assegnato dalla Giunta regionale, opere non autorizzate di natura complementare all'opera principale, senza provvedere ad adottare previamente una variazione al proprio programma.

 

     Art. 23. [1]

     1. Nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, così come modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 5 luglio 1978, n. 78, ed integrato dall'articolo 14 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la fornitura diretta ai vigili volontari ausiliari di generi alimentari, sostenuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dagli Enti, Comuni e Comunità presso i quali i predetti vigili hanno prestato la loro opera, anche in difetto della previa autorizzazione della Segreteria generale straordinaria.

 

     Art. 24.

     1. Salvo guanto previsto dal comma 5, le domande di contributo utilmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 639 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini della concessione dei benefici contributivi a condizione che vengano confermate per iscritto dagli interessati entro novanta giorni dalla predetta data. Si intendono per soggetti interessati coloro che abbiano presentato domanda di contributo per la riparazione, l'acquisto o la ricostruzione di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto non appartenenti ad Enti pubblici.

     2. La conferma di cui al comma 1 attiene alle domande che, sebbene accolte, non siano state seguite, per qualunque causa, entro la data di entrata in vigore della presente legge, dal provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale.

     Sono soggette a conferma anche le domande presentate in via di ripetizione dai successori per causa di morte, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e

loro successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La conferma delle domande va effettuata con istanza prodotta al Comune presso il quale è stata presentata la domanda originaria ed è valida ai fini dell'eventuale emissione sia del provvedimento di concessione del contributo in conto capitale che di quello di concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti. Copia dell'atto di conferma è trasmessa alla Segreteria generale straordinaria per i provvedimenti di competenza.

     4. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 1 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.

     5. L'onere della conferma è escluso:

     a) per i titolari delle domande di contributo relative agli edifici che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora inseriti negli ambiti di intervento unitario individuati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparati ai titolari di domanda i soggetti che hanno manifestato l'adesione all'invito del Sindaco entro il 2 luglio 1987, come indicato dall'articolo 29 comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44;

     b) per i titolari delle domande di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e, rispettivamente, dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti esser stato già affidato l'incarico di progettazione;

     c) per i titolari delle domande di contributo che abbiano il diritto di prelazione sulle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), della presente legge;

     d) per i titolari delle domande di contributo che non possono esercitare il diti ritto di prelazione all'interno degli ambiti unitari di intervento per la mancata ricostruzione delle loro unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici;

     e) per i titolari delle domande di contributo che intendono acquistare dal Comune, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, le unità immobiliari realizzate negli ambiti edilizi di intervento unitario e rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa , nonché per coloro che intendono acquistare con il contributo gli alloggi ricevuti in donazione dal Comune o gli alloggi ricostruiti mediante delega presentata ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 63/1977, per i quali, a causa di rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa, non si sia pervenuti all’assegnazione in proprietà degli aventi diritto [2];

     f) per i titolari delle domande originariamente non accoglibili e rese successivamente valide per l'ottenimento dei contributi dalle disposizioni recate dalla presente legge.

     6. In via di interpretazione autentica delle disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, la semplice presentazione della domanda, ancorchè confermata a norma del presente articolo, non dà titolo all'ottenimento del contributo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti. Alle domande ammissibili a contributo è dato corso compatibilmente con le risorse finanziarie destinate dal bilancio regionale.

 

     Art. 25.

     1. [3].

     2. [4].

     3. Per le successioni per causa di morte che si aprono, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, rimane fermo il termine semestrale di ripetizione delle domande di contributo stabilito dall'articolo 56 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.

     4. I commi 1 e 3 dell'articolo 76 della legge regionale n. 48/1991 sono abrogati.

 

     Art. 26.

     1. Ogni qualvolta le leggi regionali d'intervento nelle zone terremotate sanciscano il rimborso di somme non dovute per effetto dell'annullamento di provvedimenti di autotutela assunti con riferimento a provvedimenti di concessione di contributi poi resi validi in forza di espressa disposizione di legge, il rimborso ha luogo su istanza degli interessati o dei loro successori per causa di morte da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della relativa previsione normativa. Per le previsioni normative recate da leggi anteriori alla presente, il termine di sei mesi decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO II

Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi

regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976

 

     Art. 27.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi dal quarto al sesto, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a quella della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati ammessi ai benefici della citata legge regionale n. 30 del 1977 con decreto del Presidente della Giunta regionale assunto ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, in qualità di successori di soggetti nei cui confronti sia stata dichiarata con sentenza la morte presunta.

     2. La domanda di contributo ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, va presentata dagli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata con sentenza la dichiarazione di morte presunta.

     4. Le domande di contributo ai sensi della legge regionale n. 63/1977, eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del comma 1, sono fatte salve agli effetti della concessione dei contributi.

     5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono valide ai fini della concessione dei contributi della legge regionale n. 63/1977.

 

     Art. 28.

     1. Nei limiti di quanto previsto dal D.P.G.R. 22 aprile 1980, n. 085/S.G.S., e successive modificazioni ed integrazioni, i contributi per spese di demolizione ivi previsti spettano anche a coloro cui sia stata comunque notificata, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ordinanza di demolizione degli edifici colpiti dagli eventi sismici del 1976, ancorchè essi risultino privi del requisito della proprietà degli edifici stessi alla data del 6 maggio 1976.

     2. La domanda di contributo è presentata al Comune nel cui territorio erano situati gli edifici posti in demolizione a seguito di ordinanza sindacale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 29.

     1. La competenza del Segretario generale straordinario alla nomina dei collaudatori prevista dall'articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è estesa alle opere indicate nell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.

     2. I provvedimenti eventualmente assunti dal Segretario generale straordinario prima della data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

 

     Art. 30.

     1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 31.

     1. L'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi sugli edifici non di proprietà pubblica adibiti agli usi di cui agli articoli 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e loro successive g modificazioni ed integrazioni, disposta normalmente sulla base della contabilità dei lavori regolarmente tenuta, anche in difetto di ogni altra documentazione comprovante le spese sostenute dal beneficiario.

     2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     3 E' abrogato l'articolo 67 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48.

 

     Art. 32.

     1. Qualora la ricostruzione in sito degli immobili adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sia impedita dalle vigenti disposizioni di legge o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti interessati i finanziamenti necessari per far fronte alle spese di acquisto del diritto di proprietà di edifici, anche da ristrutturare, adattare, trasformare e completare al fine di renderli funzionali agli usi predetti.

     2. La spesa a carico dell'Amministrazione regionale comprende pure una quota per spese tecniche, nei limiti percentuali previsti dall'articolo 79 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, calcolata sulle spese relative agli eventuali lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento degli edifici acquistati dai soggetti interessati.

     3. Qualora il negozio di acquisto riguardi il diritto di proprietà su edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione, i lavori di ristrutturazione, adattamento, trasformazione e completamento sono autorizzati, ove occorra, anche in deroga dalle disposizioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.

     4. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo i soggetti titolari di domande già presentate in tempo utile, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 35/1979. Le eventuali domande presentate erroneamente dai soggetti non legittimati sono valide ai fini della concessione dei relativi finanziamenti a favore dei titolari effettivi, alla data degli eventi sismici, degli edifici distrutti o demoliti, previa presentazione alla Segreteria generale straordinaria della istanza di volturazione della domanda da parte dei titolari predetti.

 

     Art. 33.

     1. In deroga alle vigenti disposizioni, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è cumulabile con i benefici in conto capitale recati dalle leggi regionali per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e viene concesso ponendo in detrazione dal costo delle opere previste dal progetto gli importi già erogati in base alle citate leggi regionali, semprechè non superino l'importo di lire dieci milioni.

     2. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per ragioni di cumulo sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

     3. Nei casi indicati al comma 1, i contributi previsti dall'articolo 66 della legge regionale n. 35/1979, possono essere concessi anche in via di sanatoria, a fronte di lavori già iniziati o completati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34.

     1. Nel caso di edifici in comproprietà, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, il contributo previsto dall'articolo 66 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, può essere concesso, anche in via di sanatoria, al comproprietario richiedente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 35/1979, anche se la situazione che dà origine all'esigenza di superamento delle barriere architettoniche, è propria del nucleo familiare di altro comproprietario non richiedente.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso anche in via integrativa qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono fatte salve le domande già presentate, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 66 della citata legge regionale n. 35/1979.

 

     Art. 35.

     1. All'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 36.

     1. I benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, spettano anche a coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato in tempo utile solamente una quota del diritto di proprietà di un alloggio danneggiato dagli eventi sismici, semprechè la quota rimanente appartenga alla predetta data al coniuge del richiedente e l'alloggio, dopo l'intervento, venga utilizzato per soddisfare le esigenze abitative del beneficiario e del suo nucleo familiare.

     2. La concessione dei benefici indicati al comma 1 è subordinata al possesso da parte del richiedente di ogni altro requisito richiesto dall'articolo 19 della legge regionale n. 2/1982.

     3 I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei benefici indicati al comma 1.

 

     Art. 37.

     1. I benefici di cui al Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti in un unico edifico danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto di riparazione inteso a ricavare dall'edificio acquistato un solo alloggio per le necessità abitative proprie e del nucleo familiare e che sussista ogni altro requisito prescritto.

     2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.

 

     Art. 38. [5]

     1. In via di interpretazione autentica, la disposizione di cui all'articolo 33, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quanto l'alloggio posseduto dal richiedente, insediato sul territorio con autorizzazione edilizia provvisoria ovvero con concessione edilizia a seguito degli eventi sismici del 1976, risulti privo di caratteristiche di definitività e tuttora sprovvisto del certificato di abitabilità.

 

     Art. 39.

     1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, pervenute alla Segreteria generale straordinaria entro il 31 dicembre 1991 sono valide agli effetti della concessione del relativo finanziamento regionale.

     2. I benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono cumulabili con i contributi annui costanti di cui alle leggi regionali 7 marzo 1983, n. 20, e 15 giugno 1984, n. 19, e loro successive modificazioni ed integrazioni, semprechè siano diretti a realizzare nello stesso edificio opere prive di finanziamento ritenute necessarie per consentire la completa funzionalità dell'edificio stesso.

     3. Possono conseguire altresì i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, anche coloro che, già ammessi per le stesse opere a un contributo da parte dello Stato o di altro ente pubblico, vi rinunzino ovvero decadano, semprechè si tratti di contributi le cui modalità di erogazione non consentano al beneficiario di intraprendere l'opera con una adeguata copertura finanziaria ed i lavori per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982 non risultino iniziati alla data di concessione del finanziamento.

     4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge nei casi descritti al comma 2, per ragioni di cumulo, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande, sussistendo ogni altro requisito, sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.

     5. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, in base alle quali sia stata erroneamente disposta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di massima di un finanziamento integrativo a copertura degli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide agli effetti del conseguimento definitivo del finanziamento medesimo per sopperire alle spese necessarie alla realizzazione di progetti di completamento ritenuti necessari a conferire adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

     6. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta regionale prima del 31 dicembre 1990, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale n. 2/1982, ad integrazione di precedenti autorizzazioni per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione di perizie suppletive e di variante, sono valide ancorchè l'importo delle perizie superi quello del progetto originario e sono utili anche ai fini della copertura finanziaria di progetti di completamento con le caratteristiche di cui al comma 5.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

 

     Art. 40.

     1. Le domande presentate nei termini prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, relative ad edifici o porzioni di edificio adibiti a casa canonica ed uffici di ministero pastorale, sono valide ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ancorchè i lavori di recupero degli edifici medesimi non risultino iniziati o completati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2/1982.

 

     Art. 41.

     1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato da ultimo al 31 dicembre 1992 dall'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 42.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese, con le modifiche recate dal presente articolo, ai soggetti titolari di edifici fatti oggetto di intervento pubblico di riparazione ai sensi degli articoli 6, primo comma, lettera a), e 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termini di ultimazione lavori.

     2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi sesto e settimo del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994.

     3. Alla domanda di riammissione possono altresì provvedere i successori per causa di morte dell'originario titolare dell'edificio.

     4. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dai soggetti indicati ai commi 1 e 3, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo riaperti con l'articolo 56 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.

     5. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.

     6. Rimangono fermi i provvedimenti dichiarativi della decadenza dai contributi, sia in conto capitale che in conto interessi o in annualità costanti, eventualmente già adottati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5.

     7. Nei confronti dei medesimi soggetti indicati ai commi 1, 3 e 5, i provvedimenti di concessione dei contributi sul costo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere assunti anche in pendenza della definizione del procedimento di riammissione ai contributi stessi, e sono soggetti a conferma dopo che gli interessati abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il termine indicato al comma 2.

     8. Sono altresì fatte salve ai fini dell'emissione dei provvedimenti di riammissione ai contributi previsti dall'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, le domande eventualmente presentate fuori termine, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comunque incorsi prima della predetta data, nella decadenza dai contributi per inutile decorso dei termine di ultimazione lavori, i quali abbiano soddisfatto la condizione relativa all'esecuzione dei lavori autorizzati, almeno nei limiti del minimo abitabile, entro il 31 dicembre 1990.

     9. I provvedimenti di riammissione ai contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 53/1984, nei confronti dei soggetti richiamati al comma 8, sulla base di domande presentate oltre i termini di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     10. Nei casi di omessa presentazione alla Segreteria generale straordinaria delle domande di riammissione ai contributi in conto interessi o in annualità costanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da parte dei soggetti richiamati al comma 8, i medesimi possono nondimeno conseguire il relativo provvedimento producendo copia della domanda presentata al Comune sulla base della quale è stato emesso il provvedimento di riammissione al contributo in conto capitale.

 

     Art. 43.

     1. La lettera c) del quarto comma dell'articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificato dall'articolo 57 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 44.

     1. All'articolo 51 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal D.P.G.R. 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni.».

 

     Art. 45. [6]

     1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato ad utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite nel corso della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, oltre che nei casi e con le modalità fissate dall'articolo 10 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche per l'esecuzione di ulteriori lavori complementari a quelli già eseguiti, nel rispetto delle finalità dell'opera. In tali casi l'utilizzo della economie contributive non può avvenire oltre la data di rilascio della dichiarazione di regolarità del finanziamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

     2. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.

 

     Art. 46.

     1. Il limite di reddito annuo complessivo indicato in lire 24.000.000 all'articolo 28, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è elevato a lire 40.000.000.

 

     Art. 47.

     1. In deroga al disposto di cui all'articolo 30, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la determinazione dell'importo capitalizzato da portare in detrazione dal prezzo di cessione delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti edilizi di intervento unitario, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della presente legge, può essere effettuata direttamente anche dal Comune oltrechè dalla Segreteria generale straordinaria.

     2. A tal fine le domande di capitalizzazione delle annualità di contributo sono presentate al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Le domande di capitalizzazione eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trasmesse al Comune su richiesta dei soggetti che siano interessati alla determinazione comunale dell'importo capitalizzato a norma del comma 1.

 

     Art. 48.

     1. In deroga all'articolo 31, ottavo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, i negozi di alienazione in corso d'opera dell'immobile, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, comportano la revoca della quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non sia possibile certificare oggettivamente lo stato di attuazione dell'opera alla data del negozio di alienazione. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal negozio di alienazione, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso.

     2. L'articolo 161 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è abrogato.

 

     Art. 49.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese ai rimborsi delle spese ivi previste sostenute dai Comuni fino al 31 dicembre 1987.

     2. Ai fini del conseguimento del rimborso delle spese indicate al comma 1 sono valide le domande presentate nei termini indicati dall'articolo 44 della legge regionale n. 55/1986.

     3. I provvedimenti di rimborso spese eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di rimborso spese fatti salvi a norma del comma 3, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

 

     Art. 50.

     1. Le disposizioni recate dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

     2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di acquisto di cui al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti in presenza di ogni altro requisito prescritto.

     3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima della data di entrata in vigore della presente legge, in base al divieto di acquisto stabilito dall'articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale n. 55/1986, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 51.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, le parole «e comunque prima dell'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

 

     Art. 52.

     1. Per le domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'emissione dei provvedimenti indicati all'articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, concernenti il diniego di contributo o l'accoglimento di massima della domanda, è fissato al 31 dicembre 1993.

     2. Sono abrogati gli articoli 27, comma 2, della legge regionale n. 26/1988, e l'articolo 9 della legge regionale I settembre 1989, n. 24.

 

     Art. 53.

     1. Nel testo dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26:

     a) dopo il comma 1. è inserito il seguente:

     (Omissis).

     b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole:

     (Omissis).

     d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 54.

     1. I titoli di acquisto presentati dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine annuale fissato dal comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, decorrente dalla data del decreto attestante l'attitudine del manufatto ad essere impiegato a scopi turistici, sono fatti salvi agli effetti della concessione del finanziamento regionale.

     2. Per le aree indicate al comma 1 bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 53 della presente legge, il termine per la presentazione da parte del Comune del titolo di acquisto è stabilito in un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge in favore dei Comuni che abbiano acquistato aree rispondenti ai requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 78 della legge regionale n. 26/1988, così come inserito dal comma 1, lettera a) dell'articolo 53 della presente legge.

     4. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di concessione dei finanziamenti fatti salvi a norma del comma 3, sono annuallati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dai Comuni in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

 

     Art. 55. [7]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese comunque connesse alle pronuncie rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè relative a nuovi maggiori lavori realizzati senza il rispetto delle norme e delle procedure di spesa previste dalle vigenti disposizioni, nonchè le spese concernenti opere extracontrattuali non comprese nel capitolato speciale d'appalto che non abbiano comportato rilevanti modifiche del progetto originario.

 

     Art. 56.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a carico dell'Amministrazione regionale le spese connesse alle pronunce rese dal Collegio arbitrale o dall'Autorità giudiziaria ordinaria, anche nelle ipotesi in cui il rapporto contrattuale venga dichiarato nullo per difetto di forma, ovvero nei casi di condanna al pagamento di indennizzi per arricchimento senza causa in relazione a prestazioni che, pur espletate in difetto di un valido rapporto contrattuale, siano tuttavia riconducibili al contenuto dei contratti d'appalto o di opera intellettuale.

 

     Art. 57.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese indicate dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel mancato rispetto delle disposizioni legislative e delle prescrizioni amministrative che impongono l'esercizio della declinatoria della competenza arbitrale a favore dell'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione delle controversie connesse allo svolgimento dei contratti d'appalto o degli incarichi professionali, sia in sede di stipulazione del contratto che in seguito alla notifica dell'invito della controparte attrice a procedere alla nomina dell'arbitro di competenza in vista della costituzione del collegio arbitrale.

     2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese indicate al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte valide ai fini del rimborso delle medesime spese le domande eventualmente presentate dai Comuni anteriormente alla predetta data. Nei casi indicati al comma 1 sono altresì fatti salvi i provvedimenti di rimborso delle spese in favore dei Comuni eventualmente assunti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge [8].

 

     Art. 58.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 8 1986, n. 55s così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche in relazione alle spese di patrocinio legale sostenute dai Comuni nei casi in cui le controversie connesse allo svolgimento degli incarichi professionali previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, non vengano definite attraverso la sentenza o il lodo arbitrale per la sopravvenuta carenza di interesse della parte privata attrice a proseguire il giudizio dovuta all'entrata in vigore di disposizioni legislative che abbiano determinato un mutamento della situazione di diritto in senso completamente satisfattorio delle sue ragioni.

 

     Art. 59.

     1. L'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 60.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, gli edifici comprendenti alloggi e vani adibiti ad attività produttiva o agricola conservano il carattere di edifici ad uso misto ancorchè la parte destinata ad uso abitativo sia stata riparata con i benefici delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, 24 settembre 1976, n. 56, 20 giugno 1977, n. 30, e l'intervento per il quale sono stati chiesti i benefici per il consolidamento antisismico riguardi i soli vani destinati ad uso produttivo o agricolo.

 

     Art. 61.

     1. In via di interpretazione autentica, la perizia tecnica prevista dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è redatta discrezionalmente dal Comune compatibilmente con la propria organizzazione interna di uffici e personale tecnico.

 

     Art. 62.

     1. In via di interpretazione autentica, per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammissibili a contributo anche le spese necessarie per adeguare gli stessi alle vigenti norme di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche nonchè di economia energetica.

 

     Art. 63.

     1. I titolari degli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 89 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, che abbiano utilmente presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale n. 30/1988, possono modificare il tipo di intervento richiesto, in conformità ai requisiti effettivamente posseduti, entro sessanta giorni dalla predetta data.

     2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 sono annullati, previa acquisizione della domanda di modifica e della relativa documentazione istruttoria.

 

     Art. 64.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso già legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.

 

     Art. 65.

     1. Nei Comuni indicati dall'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i proprietari di edifici danneggiati dagli eventi sismici, titolari di una domanda di contributo di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, presentata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e non ammessi ai benefici in seguito a provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, possono presentare domanda di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 30/1988 entro sessanta giorni dalla data di notifica del predetto provvedimento.

     2. Il termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, cui sia stato notificato il provvedimento sfavorevole del Presidente della Giunta regionale anteriormente alla predetta data.

 

     Art. 66.

     1. I termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente ai titolari di unità immobiliari comprese in edifici condominiali, in cui solo alcuni proprietari hanno utilmente avviato il procedimento contributivo.

 

     Art. 67.

     1. I soggetti interessati ai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini, per un periodo improrogabile non superiore a sei mesi, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988.

     2. Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale n. 30/1988, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte valide agli effetti del rilascio dei relativi provvedimenti. In tal caso il periodo utile fissato in via di proroga decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. I progetti esecutivi eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati in via amministrativa, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

     4. I provvedimenti di decadenza assunti nei confronti dei soggetti considerati dai commi 1 e 2 sono annullati.

     5. In caso di decesso del richiedente i benefici recati dalla legge regionale n. 30/1988, decaduto dagli stessi per inosservanza dei termini richiamati dai commi 1 e 2, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei confronti dei successori per causa di morte che siano utilmente subentrati nel procedimento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 30/1988.

 

     Art. 68.

     1. All'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come modificato dall'articolo 98 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 69.

     1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, da parte dei successori per causa di morte di soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.

     2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.

 

     Art. 70.

     1. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, così come inserito dall'articolo 100 della legge regionale n. 50/1990, sono annullati e, per l'effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei relativi contributi, sussistendo ogni altro requisito.

 

     Art. 71.

     1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 19889 n. 309 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 72.

     1. In relazione alle modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, nonchè in relazione alla previsione contenuta nell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 30/1988, con le modalità ivi previste, nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

     2. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, sono collocati al termine della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, con priorità rispetto alle categorie dei soggetti indicati ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

     3. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 66 della presente legge, sono inseriti nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, nella posizione derivante dall'applicazione del comma 8 del medesimo articolo 6.

     4. I soggetti le cui domande siano state rese valide in forza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 63, 67 e 70 della presente legge, sono collocati al termine della graduatoria formata in base ai criteri indicati dall'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e graduati secondo l'ordine di posizione eventualmente acquisito nella predetta graduatoria.

     5. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 4 non abbiano trovato collocazione in una precedente graduatoria, essi sono graduati dopo i soggetti indicati dal comma 4, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 30/1988, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. I soggetti istanti ai sensi dell'articolo 65 della presente legge sono collocati al termine di ogni altra categoria di soggetti richiamati dal presente articolo.

     7. In caso di concorso di più soggetti nella stessa posizione di graduatoria, è preferito colui il quale ha presentato la domanda in data anteriore.

 

     Art. 73.

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «fino al limite massimo di anni 5» sono sostituite dalle seguenti: «fino al limite massimo di anni 6.».

 

     Art. 74.

     1. Gli interventi di recupero degli edifici compresi in un ambito edilizio di intervento unitario interessato da un provvedimento di revoca assunto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44, possono essere realizzati utilizzando il progetto eventualmente già redatto a cura dell'Ente pubblico. In tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche.

 

     Art. 75.

     1. Nel testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44:

     a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l'importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.»;

     b) al comma 3, sono soppresse le parole: «di cui al comma 1, lettera a).»;

     c) i commi 5 e 6 sono soppressi.

 

     Art. 76.

     1. Nel testo dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come sostituito dall'articolo 33 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 77.

     1. In via transitoria, per i procedimenti indicati dal comma 5 bis dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come inserito dall'articolo 76, comma 1, lettera b), in relazione ai quali sia stato comunicato, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il provvedimento sindacale di accogli mento della domanda di contributo o quelli di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 78.

     1. All'articolo 35 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal D.P.G.R. 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni.».

 

     Art. 79.

     1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, così come modificato dall'articolo 34 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

     (Omissis).

 

     Art. 80.

     1. I provvedimenti di revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente adottati dalla Segreteria generale straordinaria, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati nell'articolo 39, comma 1, ottavo periodo, della legge regionale 18 ottobre 1990, n; 50, così come inserito dall'articolo 79, sono annullati e, per l'effetto, sono nuovamente emessi, a domanda dei soggetti interessati, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli di spesa fissa intestati al nome dei beneficiari per gli importi e con le scadenza originarie.

     2. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati dall'articolo 39, comma 1, periodi dal nono all'undicesimo, così come inseriti dall'articolo 79, possono essere annullati dai Sindaci in tutto o in parte, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione agli atti del Comune della documentazione delle spese effettivamente sostenute per i lavori. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento dichiarativo della decadenza sono loro restituite.

 

     Art. 81.

     1. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, nei casi indicati dall'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento.

     2. Il comma 3 dell'articolo 39 bis della legge regionale n. 50/1990, così come inserito dall'articolo 35 della legge regionale n. 48/1991, è soppresso.

 

     Art. 82.

     1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 dopo le parole: «nella qualità di coniuge superstite», sono inserite le seguenti: «o di figlio convivente».

 

     Art. 83.

     1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole: «l'adesione di cui all'articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni,» sono inserite le seguenti: «nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.».

 

     Art. 84.

     1. All'articolo 52 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 85.

     1. All'articolo 76, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole «e comunque per periodi non antecedenti alla data di assunzione della deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «ancorchè esse riguardino periodi antecedenti alla data di assunzione della deliberazione.».

 

     Art. 86.

     1. All'articolo 77 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dopo le parole «anche privi dei prescritti requisiti», sono aggiunte le seguenti: «e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste.».

 

     Art. 87.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli Enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri connessi all'adeguamento dei compensi dei collaboratori o prestatori d'opera effettuato in occasione della proroga dei loro incarichi nei limiti degli importi riconosciuti in sede di rinnovo contrattuale ai dipendenti di ruolo degli Enti locali che svolgono analoghe attività.

     2. Nei limiti indicati al comma 1, sono ammessi a rimborso gli oneri eventualmente sostenuti dagli Enti ivi indicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 88.

     1. Le disposizioni contenute negli articoli 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 102 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese ai casi o di ripetizione di somme indebitamente erogate dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria a singoli soggetti a titolo di compenso, indennizzo, corrispettivo, - onorario, rimborso spese e a ogni altro titolo diverso dal contributo, in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     2. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 53 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, a favore dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e degli altri Enti pubblici e privati.

 

     Art. 89.

     1. Qualora si rendano necessari ulteriori interventi per garantire il recupero della completa funzionalità dell'edificio indicato all'articolo 111 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, il Comune di Meduno può presentare alla Segreteria generale straordinaria la relativa domanda di finanziamento anche oltre i termini indicati dal comma 3 dell'articolo 111 della legge regionale n. 50/1990.

     2. Sono fatte valide agli effetti contributivi le domande di finanziamento integrativo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 1.

 

     Art. 90. [9]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 119 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le perizie supplettive e di variante possono essere finanziate nei limiti ritenuti necessari a garantire la completa funzionalità delle opere oggetto di finanziamento, indipendentemente dal loro importo rispetto a quello del progetto principale.

 

     Art. 91.

     1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione nei confronti di coloro che abbiano erroneamente presentato, entro il 31 dicembre 1990, con riguardo al protocollo comunale, domanda di trasferimento presso un Comune per il quale non potevano ottenere il rilascio dell'autorizzazione assessorile.

     2. Il termine per la presentazione della domanda di trasferimento per un altro Comune da parte dei soggetti indicati al comma I è stabilito in trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le domande di trasferimento del contributo eventualmente presentate per un altro Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dei soggetti considerati al comma 1, sono valide ai fini del rilascio della relativa autorizzazione.

 

     Art. 92.

     1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, qualora una revisione del progetto approvato ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, s'imponga per la carenza di previsioni progettuali o per altri motivi connessi all'appaltabilità dei lavori, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad affidare il relativo incarico professionale, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.

     2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direzione, assistenza, misura, contabilità e certificazione della regolare esecuzione dei lavori, gli interventi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 48/1991 sono equiparati agli interventi pubblici di riparazione previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

     3. Gli incarichi professionali eventualmente conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono fatti salvi a tutti gli effetti e i compensi dovuti ai professionisti sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato dalla Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale n. 53/1984.

 

     Art. 93.

     1. All'articolo 37 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 94.

     1. In via di interpretazione autentica, rientrano nell'articolo 50 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 489 anche gli interventi pubblici di riparazione eseguiti dal Comune, su delega dei proprietari degli edifici siti in aree caratterizzate da instabilità geologica indotta dagli eventi sismici, e danneggiati dagli eventi stessi, sulla base di progetti di riparazione la cui impostazione sia stata effettuata tenendo conto delle risultanze di una perizia geologica recante particolari prescrizioni circa le tipologie fondazionali atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza geologica-tecnica.

 

     Art. 95.

     1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48 sono soppresse le parole «e dell'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990.».

     2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti contributivi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 96.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, l'intervento ivi previsto è finalizzato a restituire alle condizioni originarie il complesso del «Tiro a segno», di proprietà dell'Amministrazione militare e occupato dal Comune di Osoppo per soddisfare le impellenti necessità delle popolazioni terremotate. Conseguentemente, il predetto intervento non è subordinato al requisito della proprietà in capo al Comune di Osoppo del complesso medesimo e nemmeno è subordinato alla previa stipulazione della convenzione prevista dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 97. [10]

 

     Art. 98.

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 11 settembre 1991, n 48, sono estese agli interventi di cui agli articoli 75 e 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, appaltati dai Comuni o da altri enti pubblici anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 99.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990 indicata al comma 2 del medesimo articolo 168:

     a) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data ii decreto sindacale di accoglimento della domanda;

     b) nei confronti di coloro che abbiano ottenuto dopo la predetta data l'autorizzazione a trasferire il contributo in un dato Comune, ed intendano ritrasferirlo, per motivi connessi alla irreperibilità di unità immobiliari, previo rilascio di una nuova autorizzazione regionale, nel Comune ove originariamente avevano maturato il diritto al contributo.

     2. Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento del contributo da parte dei soggetti considerati al comma 1 è stabilito in sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 100.

     1. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 101.

     1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66, è aggiunto il seguente periodo: «Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell'ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989.».

 

CAPO III

Altre norme di intervento

 

     Art. 102.

     1. I Sindaci dei Comuni terremotati sono autorizzati a recuperare le somme indebitamente corrisposte a qualunque titolo in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici e, nel caso di infruttuoso esperimento del la relativa azione sul piano amministrativo, gli stessi Sindaci sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio legale di liberi professionisti per il recupero giudiziale delle somme predette.

     2. Le spese connesse all'azione di recupero giudiziale sono a carico dell'Amministrazione regionale.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle somme erogate con spesa a carico dei capitoli di bilancio assegnati alla Segreteria generale straordinaria.

     4. Le azioni di recupero delle somme indebitamente corrisposte, eventualmente promosse sul piano amministrativo prima dell'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo, sono fatte salve a tutti gli effetti.

     5. Sono altresì assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese di registrazione dei decreti ingiuntivi di pagamento emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini del recupero giudiziale di somme indebitamente erogate in applicazione delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

 

     Art. 103.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Enemonzo i finanziamenti necessari per il recupero ed il consolidamento antisismico dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici donato al Comune medesimo dopo il 6 maggio 1976 con il vincolo modale di destinarlo a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap.

     2. Il recupero può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio alla destinazione d'uso indicata al comma 1.

     3. Per conseguire il finanziamento il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 104.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Venzone, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la progettazione esecutiva delle opere di ricostruzione degli edifici compresi nel centro storico, limitatamente agli importi che risultino eccedenti rispetto alle somme rimborsate al Comune dalla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e culturali per il Friuli-Venezia Giulia.

     2. Sono ammesse a rimborso oltre alle spese per gli onorari e compensi di progettazione, anche quelle relative agli interessi corrisposti ai professionisti per ritardati pagamenti.

     3. La domanda per ottenere il rimborso delle spese anzidette va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'erogazione dei fondi necessari al Comune di Venzone viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

 

     Art. 105. (Spese per occupazione e acquisizione aree). [11]

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, compresi gli eventuali interessi sulle somme capitali, che i Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento sono tenuti ad assumere per l’occupazione temporanea e l’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 (Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 105 della legge regionale 37/1993, come da ultimo sostituito dal comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9567 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Sovvenzione ai Comuni di Venzone e Pinzano al Tagliamento per le spese relative all’occupazione temporanea e all’acquisizione di aree individuate ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 33/1976.

 

     Art. 106.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese ritenute necessarie per assicurare una adeguata funzionalità all'edificio sito in Comune di Faedis e denominato «Villa Zucco - Partistagno», anche in supero dei parametri di convenienza tecnica ed economica di cui al D.P.G.R. 25 gennaio 1980, n. 072/SGS.

     2. Trovano applicazione le procedure di intervento e di finanziamento previste dalle vigenti disposizioni per il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'intervento previsto dal presente articolo è subordinato alla stipula con il Comune di una convenzione finalizzata all'utilizzo, in tutto o in parte, dell'edificio per scopi di interesse pubblico o sociale di durata non inferiore a quindici anni decorrenti dal rilascio della licenza di agibilità dei locali.

     4. Le clausole della convenzione indicata al comma 3 prevalgono su quelle incompatibili eventualmente contenute nella convenzione principale stipulata secondo lo schema approvato con D.P.G.R. 10 maggio 1978, n. 019/SGS.

 

     Art. 107.

     1. Per il completamento, l'arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all'immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, e 72 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1993, a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 108.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dal Comune di Paularo, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori di ristrutturazione e completamento dell'edificio municipale colpito dagli eventi sismici del 1976.

     2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'erogazione dei fondi al Comune di Paularo viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.

 

     Art. 109.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Gemonese un finanziamento straordinario per l'esecuzione nel territorio del Comune di Gemona del Friuli di barriere paramassi e di altre opere di difesa geologica per la stabilizzazione di pendici montane rese franose a causa degli eventi sismici.

     2. Per conseguire il finanziamento la Comunità montana interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è subordinato al requisito della proprietà in capo alla Comunità montana del Gemonese delle aree assoggettate all'intervento di difesa.

     4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 110.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese per i lavori di demolizione e sgombero macerie dei fabbricati colpiti dagli eventi sismici, sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quali concessionari della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, così come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ancorchè il relativo credito si sia prescritto per il decorso del termine di legge. Le domande relative devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai Comuni concessionari dei lavori di cui al comma 1, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori anzidetti dopo la scadenza dei termini stabiliti, sono rimborsate le relative spese su domanda da presentarsi nel termine indicato al comma 1.

     3. I rimborsi delle spese eventualmente disposti dalla Segreteria generale straordinaria a favore dei Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

     4. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori di cui al comma 1 non risultino essere stati ultimati, pur essendo scaduti i termini relativi, detti termini sono prorogati, in via di sanatoria, fino al 31 dicembre 1994.

     5. Rimane fermo il diritto dei Comuni ad ottenere il rimborso delle spese per i lavori di demolizione e sgombero delle macerie effettuati nei termini stabiliti, ancorchè prorogati ai sensi del comma 4, su richiesta da presentarsi entro l'ordinario termine di prescrizione.

     6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rimborsare le spese indicate al comma 1 derivanti da perizie supplettive e di variante approvate dai Comuni in via di sanatoria, a lavori ormai effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge, quando nei singoli casi la particolare natura dei lavori e lo stato dei luoghi e degli edifici rendeva impossibile od oltremodo difficoltoso il rispetto della vigente legislazione sui lavori pubblici.

 

     Art. 111.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono assunte a carico

dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli incarichi conferiti a professionisti esterni, anche in modo non regolare o in via di sanatoria, in ordine agli accertamenti tecnici sugli edifici danneggiati dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e degli articoli 18, 24 e 33 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonchè in ordine alle prestazioni consultive rese in seno alle commissioni di esperti chiamati a decidere i ricorsi presentati avverso le operazioni di rilevamento danni causati dagli eventi sismici, ai sensi degli articoli 5 della legge regionale n. 17/1976, e 20 della legge regionale n. 30/1977, ancorchè effettuate in assenza di regolare documentazione giustificativa.

     2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 è disposto dietro presentazione di una dichiarazione sindacale attestante l'entità della spesa sostenuta, distinta per professionista, con l'indicazione degli edifici ai quali si riferiscono le prestazioni professionali.

     3. Nei casi indicati al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I provvedimenti di spesa riguardanti la corresponsione ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, dei compensi accessori e dei rimborsi spese di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con legge 2 maggio 1949, n. 143, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto-della documentazione giustificativa, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche oltre i limiti della percentuale di conglobamento forfettario dei compensi e rimborsi predetti stabilita nei disciplinari d'incarico stipulati dai Comuni sulla base dello schema approvato con D.P.G.R. 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa concernenti la corresponsione dei compensi e i rimborsi spese in favore dei professionisti appartenenti ai gruppi tecnici indicati al comma 4 eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'osservanza delle modalità e condizioni stabilite nei disciplinari d'incarico stipulati in conformità allo schema approvato con D.P.G.R. 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma dei commi 3, 4 e 5 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     7. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 68 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Sono fatti salvi a tutti gli effetti gli incarichi professionali eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria prima dell'entrata in vigore della presente legge in ordine all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori assistiti dal contributo di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni. I compensi dovuti ai professionisti per le prestazioni anzidette sono assunti a carico della Segreteria generale straordinaria in misura non superiore a quella stabilita nel disciplinare d'incarico stipulato ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, per i compiti di accertamento della regolare esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

     9. Sono abrogati gli articoli 5 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 e 121 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

 

     Art. 112.

     1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate in termini da soggetto non titolare dell'unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, possono, su istanza del proprietario, essere volturate al nome di quest'ultimo, semprechè sussista un rapporto di affinità entro il secondo grado con il soggetto richiedente.

     2. Allo stesso modo, le domande intese ad ottenere i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate in termini da soggetto privo dei requisiti richiesti, possono essere volturate al nome del coniuge non legalmente separato dal richiedente, semprechè possieda i requisiti per accedere ai benefici anzidetti.

 

     Art. 113.

     1. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi previsti dall'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da soggetti non titolari degli edifici ivi considerati, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, su istanza dell'effettivo proprietario, essere volturate a nome di quest'ultimo, semprechè risultino essere state presentate alla Segreteria generale straordinaria nei termini di legge.

 

     Art. 114.

     1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorchè disposti in difetto degli impegni di cui agli articoli 4 e 6 della legge regionale 27 agosto 1976, n. 46.

 

     Art. 115.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a favore di soggetti cui sia stato in precedenza erogato completamente il contributo di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, per opere diverse da quelle successivamente realizzate in base al progetto di riparazione assistito dai benefici della legge regionale n. 30/1977.

     2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 30/1977, ancorchè disposti in difetto del previo accertamento da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 6, sesto comma, della legge regionale n. 30/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, della congruità delle spese per i lavori di riparazione eseguiti in forza della legge regionale n. 17/1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 116.

     1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui agli articoli 15, primo comma, lettera b), e 16 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto della convenzione prevista dall'articolo 4, terzo comma, lettera g), della legge regionale n. 30/1977, sono fatti validi a tutti gli effetti purchè l'unità immobiliare diversa dalla prima, esistente alla data del 6 maggio 1976 o ricavata nell'immobile riparato, sia stata effettivamente destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative del beneficiario o di suoi parenti o affini ovvero dei soggetti indicati nell'articolo 3 del D.P.G.R. 29 novembre 1977, n. 2087/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni. Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del Sindaco.

     2. E' abrogato l'articolo 128 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

 

     Art. 117.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge applicando erroneamente la maggiorazione per difficoltà di cantiere in misura superiore alla percentuale consentita anche all'importo delle opere di cui all'articolo 5, primo comma lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Art. 118.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei comproprietari degli edifici oggetto di intervento di riparazione, non intestatari di domanda di contributo, i quali abbiano acquistato le restanti quote di proprietà dell'edificio, ivi comprese quelle del richiedente, dopo l'approvazione del progetto esecutivo e prima dell'inizio dei lavori.

 

     Art. 119.

     1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti che dopo il 6 maggio 1976 abbiano acquistato per atto tra vivi unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti purchè l'unità immobiliare fosse appartenuta alla predetta data ad un parente o affine dell'acquirente beneficiario.

 

     Art. 120.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle opzioni di intervento privato di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuate dai successori per causa di morte dei soggetti contitolari dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici, ancorchè non richiedenti l'intervento pubblico originario.

     2. I provvedimenti di diniego dei contributi in conto interessi o in annualità costanti eventualmente disposti nei casi indicati al comma 1, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto, le relative domande sono valide ai fini della concessione dei predetti contributi, ancorchè presentate da uno solo dei soggetti beneficiari del contributo in conto capitale.

 

     Art. 121.

     1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, applicando erroneamente gli indici di convenienza economica previsti dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

 

     Art. 122.

     1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni contenute nella legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di domande tempestivamente ripetute nell'interesse di soggetti legalmente incapaci, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, da soggetti carenti di poteri rappresentativi, sono fatti salvi a tutti gli effetti semprechè tali soggetti abbiano agito nella veste di gestori d'affari altrui, ai sensi degli articoli 2028 e seguenti del codice civile.

     2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti gli atti di erogazione dei contributi recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti fino alla rata di saldo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, al nome del procuratore del soggetto titolare dell'immobile alla data del 6 maggio 1976, i cui poteri rappresentantivi siano venuti meno dopo l'emissione del provvedimento di concessione in seguito ad alienazione dell'immobile in corso d'opera da parte del rappresentato a favore di soggetto a lui legato da rapporto di parentela entro il quarto grado, semprechè l'acquirente dell'immobile assistito dai contributi o i suoi eredi riconoscano l'utilità dell'interposizione gestoria del procuratore dell'originario titolare e rilascino a tal fine l'atto di ratifica della gestione ai sensi dell'articolo 2032 del codice civile.

 

     Art. 123.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo III, Capo I, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle esigenze abitative di un nucleo familiare comprensivo di taluni componenti non computabili perchè non residenti, semprechè si tratti di soggetti legati agli altri componenti residenti da rapporto di parentela o affinità e che alla data degli eventi sismici fossero iscritti all'AIRE e si trovassero all'estero per motivi di lavoro.

     2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale n. 63/1977, per soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari minimi composti da una o due persone, avuto riguardo ai parametri stabiliti per un nucleo familiare di tre persone, eventualmente disposti in difetto del presupposto dell'accertamento nei casi di specie della concreta possibilità di incremento dei nuclei stessi, di cui all'articolo 2 del D.P.R.G. 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., semprechè i relativi provvedimenti siano stati emessi sulla base del parere favorevole espresso uniformemente dalla Commissione consiliare prevista dall'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 per tutti i casi analoghi.

 

     Art. 124.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, anche se il titolare della domanda di contributo si è staccato da un nucleo familiare beneficiario dei contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale n. 63/1977.

 

     Art. 125.

     1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento alla data del 6 maggio 1976 degli immobili espropriati o acquisiti in via bonaria dal Comune per l'attuazione degli interventi edilizi unitari all'interno degli ambiti di ricostruzione di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale n. 63/1977, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorchè disposti per la ricostruzione o l'acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro dei predetti ambiti unitari di ricostruzione.

     2. I contributi previsti dalla legge regionale n. 63/1977 possono essere concessi ai soggetti indicati al comma 1, che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano stipulato contratti preliminari o definitivi di acquisto di unità immobiliari al di fuori del perimetro degli ambiti unitari di ricostruzione.

 

     Art. 126.

     1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore di soggetti muniti di ogni altro requisito di legge, sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorchè l'immobile assistito dai contributi sia stato realizzato su terreno appartenente a soggetto legato al beneficiario da rapporto di parentela o di affinità.

 

     Art. 127.

     1. I provvedimenti concessori di somme a titolo di equo indennizzo, eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei parametri regionali vigenti per i casi di ricostruzione, al di fuori dei presupposti e senza l'osservanza delle norme procedimentali di cui agli articoli 42 e seguenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono considerati provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale n. 63/1977 e sono fatti validi a tutti gli effetti, semprechè diretti a conseguire le finalità generali delle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici attraverso la realizzazione di alloggi da utilizzare per soddisfare le esigenze abitative di soggetti rimasti comunque privi di alloggio in seguito agli eventi sismici, ancorchè per effetto delle previsioni contenute nei piani particolareggiati di ricostruzione.

     2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge con riferimento ai provvedimenti di spesa fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite.

 

     Art. 128.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni in favore di soci di cooperative edilizie, applicando erroneamente le disposizioni sugli acquisti previsti dall'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, assimilando agli atti di acquisto consentiti ai fini della concessione dei benefici gli atti di assegnazione in godimento degli alloggi disposti dalla cooperativa edilizia in favore dei soci prima della cessione in proprietà individuale degli alloggi stessi.

 

     Art. 129. [12]

     1. Le autorizzazioni di spesa eventualmente assunte

dall'Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge per il finanziamento di programmi relativi alle opere pubbliche dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fatte salve a tutti gli effetti ancorchè le opere programmate ammesse a finanziamenti non abbiano rispettato i criteri di scelta prioritaria fissati dalla Giunta regionale per l'esercizio finanziario di competenza.

     2. Le autorizzazioni di spesa indicate al comma 1 sono valide anche ai fini del completamento di opere ed impianti pubblici già ammessi ai benefici di leggi regionali di intervento emanate in seguito al verificarsi di calamità naturali e disposti in favore di altro ente pubblico.

     3. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa fatte salve a norma dei commi 1 e 2, è autorizzata l'assunzione di atti di impegno della spesa a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 130.

     1. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzati con i contributi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, dai soci di cooperative edilizie, su aree loro assegnate in via provvisoria

dal Comune in pendenza delle procedure espropriative, sono fatti salvi agli effetti urbanistico-edilizi e contributivi, ancorchè le concessioni edilizie ed i provvedimenti di concessione dei contributi siano stati intestati al nome dei singoli soci o del presidente della cooperativa in assenza del requisito della titolarità del diritto reale sui terreni interessati dalla ricostruzione, a condizione che le unità immobiliari ricostruite siano state cedute in proprietà dal Comune ai singoli soci prima dell'entrata in vigore della presente legge, previa regolarizzazione dello stato giuridico delle medesime unità, ai sensi dell'articolo 936 del codice civile, dietro versamento del prezzo di cessione pari a quello risultante da apposita perizia di stima del Comune, e comunque non inferiore all'ammontare del rimborso della spesa sostenuta dagli interessati per la ricostruzione maggiorata degli interessi legali, oltre al valore del terreno e delle relative pertinenze.

 

     Art. 131.

     1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, così come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, in difetto del requisito previsto dal secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale n. 25/1978, sono fatti salvi a tutti gli effetti purchè al tempo dell'emissione dei relativi provvedimenti nessuno dei componenti il nucleo familiare del beneficiario sia stato, nel comune in cui è situato l'alloggio assistito dal contributo o in altri Comuni ad esso limitrofi, proprietario o titolare di un diritto reale di godimento su altro alloggio.

 

     Art. 132.

     1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per gli interventi relativi agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, relativamente alla parte di finanziamento accordata per gli arredi e le attrezzature ritenute necessarie per assicurare un'adeguata funzionalità agli edifici oggetto di intervento.

 

     Art. 133. [13]

 

     Art. 134.

     1. I negozi di alienazione degli edifici ricostruiti mediante intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in difetto dell'autorizzazione sindacale prevista dall'articolo 66, quinto comma, della legge regionale n. 63/1977, così come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, non comportano la pronuncia di decadenza dai benefici contributivi, semprechè i negozi di alienazione stessi siano intervenuti a distanza di oltre cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione.

 

     Art. 135.

     1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, che risultino viziati per difetto della stipulazione dell'atto unilaterale d'obbligo, conseguono normalmente validità mediante la produzione tardiva dell'atto da parte del beneficiario o dei suoi successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile.

     2. Nel caso di alienazione dell'immobile avvenuto per atto tra vivi dopo l'emissione del decreto di concessione, anche da parte degli eredi del beneficiario, la validità del provvedimento si consegue mediante l'acquisizione di una dichiarazione sindacale attestante che sono stati comunque praticati prezzi di vendita o canoni di locazione non superiori a quelli fissati dal Comune ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

     3. Qualora in seguito ad apertura di successione con pluralità di eredi la produzione dell'atto d'obbligo da parte di tutti si presenti sommamente difficile per il rilevante numero degli obbligati o per la difficoltà di identificarli completamente di reperirli, la validità del provvedimento di concessione si consegue attraverso l'acquisizione di una dichiarazione sindacale dalla quale si evincano le ragioni per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto d'obbligo. Analoga dichiarazione può essere prodotta anche nei casi in cui sussista incertezza circa l'attuale titolarità dell'immobile.

     4. Gli atti d'obbligo o le dichiarazioni sindacali eventualmente acquisite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del presente articolo sono utili agli effetti della sanatoria dei relativi provvedimenti di concessione.

     5. [14].

 

     Art. 136.

     1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorchè effettuati in violazione del vincolo di oggetto stabilito nei medesimi ordini di accreditamento, fermo restando il rispetto del limite di stanziamento dei capitoli interessati e il non superamento della spesa autorizzata per ogni singolo ordine di accreditamento.

     2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle assegnazioni di fondi ricevute a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, ancorchè effettuati in violazione delle previsioni delle singole voci di quadro economico dei progetti di opere pubbliche, purchè nel rispetto dell'importo complessivo dei progetti stessi.

     3. Gli impegni di spesa ed i pagamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonchè dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con ordini di accreditamento emessi a carico dei capitoli di spesa attribuiti alla medesima Segreteria generale straordinaria devono intendersi regolarmente effettuati anche se imputati ad un capitolo diverso da quello pertinente alle finalità della spesa, fermo restando il rispetto dei limiti di stanziamento dei singoli capitoli interessati .

     4. E' abrogato l'articolo 164 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50.

 

     Art. 137.

     1. Sono fatte valide agli effetti contributivi:

     a) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 36 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anzichè alla Segreteria generale straordinaria;

     b) la domanda intesa ad ottenere i benefici di cui all'articolo 49 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48, presentata alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in ritardo rispetto ai termini ivi previsti;

     c) le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate nei termini ivi previsti al Comune anzichè alla Segreteria generale straordinaria.

 

     Art. 138.

     1. Sono fissati al 31 dicembre 1993 i termini per la presentazione delle seguenti domande che in precedenza si potevano inoltrare senza limiti temporali ovvero entro termini stabiliti non a data fissa:

     a) domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, da parte di soggetti pubblici e privati, che dopo il 6 e maggio 1976 abbiano ricevuto in proprietà, a titolo gratuito o in cessione agevolata, alloggi da rendere agibili;

     b) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte di soggetti ai quali sia stata notificata l'ordinanza di demolizione dell'edificio ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 35/1979, e 11 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 48;

     c) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da parte dei soggetti indicati all'articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, che al 6 maggio 1976 occupavano a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento un edificio posto in demolizione;

     d) domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati agli articoli 16 della legge regionale n. 35/1979, 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e 47 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, cui sia stata notificata la mancata catalogazione degli edifici schedati di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977;

     e) le domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, da parte dei soggetti indicati all'articolo 41 dalla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dell'edificio dagli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 30/1977.

 

     Art. 139.

     1. Con effetto dalla data di inizio della settima legislatura del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, i compiti amministrativi consultivi attribuiti dalle vigenti disposizioni alla Commissione speciale del Consiglio regionale per i problemi delle zone terremotate sono devoluti nel modo indicato ai commi 2 e 3.

     2. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di bilancio e finanze sono devoluti:

     a) i pareri sugli atti di prelievo delle somme dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 2 della legge regionale 8 novembre 19779 n. 59, e 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i pareri sulla determinazione dei criteri di riparto dei fondi per il finanziamento dei programmi annuali degli interventi edilizi dei Comuni, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed, integrazioni.

     3. Alla Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale competente in materia di edilizia, opere pubbliche e ricostruzione sono devoluti:

     a) i pareri vincolanti preordinati all'adozione dei provvedimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i pareri preordinati all'emissione dei provvedimenti di autorizzazione al trasferimento dei contributi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, di competenza del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla ricostruzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

     c) ogni altro parere preordinato all'emissione di provvedimenti o di atti amministrativi generali nel quadro dell'attività di collegamento tra l'organo consiliare e quello esecutivo della Regione nella trattazione degli affari concernenti la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

 

     Art. 140.

     1. - 9. [15].

     10. Sono abrogati gli articoli 64 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e 11 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 [16].

 

CAPO IV

Norme finanziarie

 

     Art. 141.

     1. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

     4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 11, 12, comma 1, 14, 15, comma 1, degli articoli 21, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 42, 50, comma 3, e degli articoli 84, 89, 95, 97, 98, 99, 104, 106, 108 e 125, comma 2 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 216.980.491.837, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 993.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

     7. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 17, 49, comma 4, 80, comma 2, 100 e 127, fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 390.002.424, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.

     9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.783.954.425, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 6.375.018.961, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1983.

     11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49, comma 1, fanno carico al capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 55.344.867, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 87 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 4.053.220.382, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della presente legge, fanno carico al capitolo 8704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 380 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione «ed a giudizi», viene aggiunta la locuzione «nonchè spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo».

     15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, fanno carico al capitolo 8706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato, capitolo 8706, dopo la locuzione «ad uso scolastico», viene inserita la locuzione «e assistenziale».

     16. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 110 fanno carico al capitolo 8627 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 225.885.510, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8627 dopo la locuzione «Spese» è inserita la locuzione «e rimborsi».

     17. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 92 e 111 fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.952.586.308, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8606 dopo la locuzione «e compensi» è inserita la locuzione «, anche a titolo di rimborso».

     18. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32 fanno carico al capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 3.675.393.809, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     19. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 65, 66, 69 e 70 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 52.682.687.940, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 c trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 89 fanno carico al capitolo 8721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 350.000.000, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.

     21. L'onere previsto dall'articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l'anno 1993.

     22. Al predetto onere di lire 800 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

     23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 142.

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - per memoria - al Titolo III - Categoria 3.6. il capitolo 1062 [3.6.1] con la denominazione «Acquisizione dei corrispettivi di cessione di unità immobiliari introitati ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni».

     2. Per le somme accertate sul precitato capitolo 1062 trova applicazione l'articolo 23, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni relativamente all'iscrizione in spesa delle somme.

 

     Art. 143.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 103 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1. Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8727 [2.1.232.3.08.07] con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Enemonzo per il recupero ed il consolidamento antisismico di un edificio danneggiato dagli eventi sismici da destinare a centro di accoglienza residenziale con finalità assistenziali in favore di persone portatrici di handicap» e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

     4. Sul precitato capitolo 8727 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 144.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 105 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, nella Rubrica n. 27 - Programma 4.1.1.  Spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - viene istituito il capitolo 8728 [2.1.232.3.07.26] con la denominazione: «Sovvenzioni al Comune di Venzone per le spese relative all'espropriazione e l'occupazione temporanea e d'urgenza delle aree necessarie a realizzare l'insediamento abitativo denominato «Villaggio canadese» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 17.586.937.043 non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7 del 9 febbraio 1993.

     4. Sul precitato capitolo 8728 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 145.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 109 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 492.467.216, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente nella denominazione del precitato capitolo 8681, dopo la locuzione «montagna» è aggiunta la locuzione «nonchè di opere per la difesa geologica».

 

     Art. 146.

     1. In relazione all'applicazione del disposto di cui all'articolo 140, commi 1 e 2, con la legge di bilancio per gli anni 1994-1996 e per l'anno 1994, vengono effettuate la riclassificazione e la modifica delle denominazioni dei capitoli dello stato di previsione della spesa appartenenti alla Rubrica n. 27 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Lettera già modificata dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente modificata dall’art. 29 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[5] Articolo così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.

[6] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[7] Articolo così modificato dall'art. 52 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[8] Vedi l'art. 53 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40 e il comma 28, art. 138, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[10] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.

[11] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall’art. 17 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.

[13] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[15] Commi abrogati dall'art. 5 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.

[16] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 7 giugno 1994, n. 9.