§ 4.10.61 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 70.
Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:17/06/1978
Numero:70


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Gli oneri previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello [...]
Art. 3.      In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...]
Art. 10.      Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      I benefici di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a [...]
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      In relazione al disposto di cui all'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e [...]
Art. 18.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.61 - Legge Regionale 17 giugno 1978, n. 70.

Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63 e 24 aprile 1978, n. 25, concernenti il ripristino di opere pubbliche, le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

(B.U. 23 giugno 1978, n. 53).

 

TITOLO I

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1976, N.

34 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Gli oneri previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, inserito con l'articolo 15 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36, fanno carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

 

     Art. 3.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della presente legge, la denominazione del capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Oneri per la realizzazione ed il completamento di opere di edilizia scolastica».

 

TITOLO II

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1977,

N. 63 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

     Artt. 4. - 9.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 10.

     Sono ammessi alle provvidenze, di cui all'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, con le modalità ivi previste e limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche i proprietari di immobili adibiti ad uso di abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma, ancorchè dagli stessi non occupati alla data del 6 maggio o «15 settembre 1976, in quanto occupanti effettivamente e stabilmente e residenti alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o o da altro diritto reale di godimento [3].

     Tra gli immobili adibiti ad abitazione, distrutti o demoliti per effetto del sisma si intendono compresi anche quelli ultimati a seguito di licenza edilizia e per i quali non era stato rilasciato il certificato di abitabilità richiesto dal proprietario nonchè quelli per i quali, sempre a seguito di licenza edilizia, erano in corso lavori di ritrutturazione o di altro genere e non potevano essere occupati alla predetta data dai proprietari [4].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [6].

 

TITOLO III

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N.

30 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

     Art. 13.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 14.

     I benefici di cui all'articolo 15 lettera a) della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, sono concessi anche a favore del proprietario di un immobile, adibito ad uso di abitazione, non irrimediabilmente danneggiato a seguito del sisma e che sia conveniente riparare, da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare, anche se dallo stesso non occupato alla data del 6 maggio 1976, in quanto occupante effettivamente e stabilmente e residente alla stessa data in altro alloggio nel medesimo Comune a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale di godimento [8].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [9].

 

TITOLO IV

NORME MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 1978, N. 25

 

     Art. 16.

     (Omissis) [1]0.

 

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 17.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 8 della presente legge, la denominazione del capitolo 6382 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, ovvero per l'acquisto di immobili in sostituzione degli stessi, nonchè per la ricostruzione di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo- ricreativo, non di competenza comunale».

     Gli oneri previsti dal quarto comma dell'articolo 82 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, inserito con l'articolo 12 della presente legge, fanno carico al capitolo 6413 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: «Finanziamenti per il maggior costo della perizia supplettiva e di variante rispetto a quello del progetto originario per l'adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 e ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale anche se i lavori sono stati iniziati dopo tale data; finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale, nonchè per gli arredi e le attrezzature relative ad edifici di pubblica utilità nel settore assistenziale.

 

     Art. 18.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo istitutivo del II comma dell'art. 11 della L.R. 26 luglio 1976, n. 34.

[2] Norme modificative ed integrative della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[3] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 43 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[4] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 4 luglio 1979, n. 35. Per il termine di presentazione delle domande vedi l'art. 58 della L.R. 11 gennaio 1982, n. 2. Vedi anche l'estensione di cui all'art. 43 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 ed all'art. 10 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[5] Articolo abrogato dall'art. 168 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[6] Articolo istitutivo del IV comma dell'art. 82 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[7] Articolo istitutivo del IX comma dell'art. 6 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[8] Vedi, per la presentazione delle domande, il termine di cui all'art. 57 della L.R. 18 dicembre 1984, n. 53.

[9] Articolo sostitutivo del III comma dell'art. 18 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30.

[1]10 Articolo abrogativo dell'art. 27 della L.R. 24 aprile 1978, n. 25.