§ 4.10.166 – L.R. 13 maggio 1988, n. 30.
Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/05/1988
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito territoriale.
Art. 3.  Articolazione degli interventi.
Art. 4.  Spesa ammissibile.
Art. 5.  Soggetti beneficiari.
Art. 6.  Priorità.
Art. 7.  Contributi in conto capitale.
Art. 8.  Redazione dei progetti esecutivi.
Art. 9.  Organo di consulenza tecnica.
Art. 10.  Modalità per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici e ad uso pubblico.
Art. 11.  Modalità per l'accesso ai contributi per gli edifici privati.
Art. 12.  Programma degli interventi sugli edifici privati.
Art. 13.  Ripartizione dei fondi.
Art. 14.  Approvazione delle perizie e dei progetti esecutivi.
Art. 15.  Concessione dei contributi in conto capitale.
Art. 16.  Concessione dei contributi in annualità costanti.
Art. 17.  Invio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 18.  Subingresso nel procedimento.
Art. 19.  Esenzione dal pagamento degli oneri concessori.
Art. 19 bis.      1. Le disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, [...]
Art. 20.  Cumulo di contributi.
Art. 21.  Ricorsi.
Art. 22.      1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1988
Art. 23.      1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988
Art. 24.      1. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 5.000 milioni


§ 4.10.166 – L.R. 13 maggio 1988, n. 30.

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879.

(B.U. 14 maggio 1988, n. 60).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attesa della definizione delle procedure di intervento per l'adeguamento antisismico degli edifici non lesionati da eventi sismici, l'Amministrazione regionale, con la presente legge, nel quadro degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione ed in accordo con gli obiettivi generali previsti dalle leggi 8 agosto 1977, n. 546, ed 11 novembre 1982, n. 828, definisce le modalità e le procedure di agevolazione per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi sismici del 1976, nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 879 [1].

 

     Art. 2. Ambito territoriale.

     1. Le norme della presente legge trovano applicazione nel territorio dei Comuni colpiti dagli eventi tellurici del 1976, dichiarati sismici, con il grado di sismicità S = 12, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nel territorio dei Comuni classificati disastrati, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal grado di sismicità ad essi attribuito.

 

     Art. 3. Articolazione degli interventi.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale e contributi costanti in annualità sulla spesa riconosciuta necessaria per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle seguenti categorie di edifici danneggiati dagli eventi sismici [2]:

     a) edifici pubblici o ad uso pubblico di proprietà di enti pubblici o di privati effettivamente utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari;

     c) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto [3];

     d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia [4].

 

     Art. 4. Spesa ammissibile.

     1. Sono ammissibili a contributo le spese per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonchè le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera d) [5].

     2. Sono altresì ammesse, entro i seguenti limiti, le spese generali e tecniche di progettazione e direzione lavori:

     a) nel limite del dieci per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3;

     b) nel limite del sei per cento dell'importo delle opere di cui al comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 4.

     3. Sono ammesse a contributo anche le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici intraprese o terminate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non in difformità dalle vigenti disposizioni urbanistiche e a condizione che sia conseguito il grado di sicurezza degli edifici, rispetto alle azioni sismiche, previsto dalle vigenti norme [6].

     4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 il contributo è concesso nei limiti di cui all'articolo 7, sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatta secondo criteri di stima ancorati ai valori di costo correnti al tempo di esecuzione delle opere [7].

 

     Art. 5. Soggetti beneficiari.

     1. I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi al titolare del diritto di proprietà sull'immobile oggetto di intervento di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico.

     2. Qualora l'unità immobiliare appartenga in comproprietà a più titolari, i contributi sono concessi a quelli tra essi che hanno presentato la domanda di contributo salvo il diritto degli altri titolari non richiedenti sul bene. Il comproprietario richiedente deve agire anche per conto degli altri, esonerando espressamente l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei comproprietari non istanti.

     3. Nel caso di immobili gravati da diritto reale di godimento, i contributi sono concessi al nudo proprietario.

     4. Per gli edifici in condominio il contributo è concesso ai proprietari delle unità immobiliari che hanno presentato la domanda.

     5. Nell'ipotesi in cui il diritto di proprietà abbia ad oggetto esclusivo porzioni di fabbricato che non raggiungono la consistenza minima dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente, il relativo proprietario è considerato titolare di una quota ideale del diritto di proprietà sul fabbricato corrispondente alla porzione posseduta, e la sua domanda è presentata in qualità di comproprietario.

 

     Art. 6. Priorità.

     1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono disposti secondo due ordini di priorità, dei quali il primo comprende gli interventi sugli edifici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettere a) e b), ed il secondo quelli di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c) e d) [8].

     2. Il primo ordine di priorità è riferito all'intero ambito territoriale di cui all'articolo 2 ed il secondo è riferito al territorio comunale.

     3. Gli interventi del primo ordine di priorità sono graduati come segue:

     a) edifici appartenenti ad enti pubblici, anche non territoriali, destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche o adibiti a pubblici servizi ovvero a sede di uffici pubblici [9];

     b) edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici che vi hanno sede o che vi svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio;

     c) edifici di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione semplice e di proprietà degli Istituti autonomi case popolari, ancorchè fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale ai accertamento dei danni ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Gli interventi del secondo ordine di priorità hanno ad oggetto gli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, ancorchè fatti oggetto delle provvidenze disposte, sulla base del verbale di accertamento dei danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e sono graduati come segue:

     a) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal proprietario residente o dal titolare di diritto reale di godimento pure residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate dal proprietario titolare dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

     b) unità immobiliari effettivamente utilizzate a scopi abitativi e in modo continuativo dal locatario residente; unità immobiliari destinate ad uso diverso dall'abitazione, poste in edifici ad uso misto ed effettivamente utilizzate da soggetti affittuari titolari dell'impresa in esse esercitata anche in forma sociale;

     c) unità immobiliari utilizzate abitualmente e con periodicità non superiore alla settimana;

     d) unità immobiliari non utilizzate od utilizzate saltuariamente.

     4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purchè lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o dei titolare del diritto reale di godimento

e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 [10].

     (omissis) [11].

     6. All'interno delle categorie di intervento rientranti nel secondo ordine di priorità è data precedenza:

     a) agli interventi che si riferiscono ad edifici esclusivamente destinati ad uso di abitazione;

     b) agli interventi che si riferiscono ad edifici ad uso misto, qualora la porzione abitativa sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uso diverso, in percentuale non inferiore al 60 per cento del volume totale dell'edificio;

     c) agli interventi che si riferiscono ad edifici versanti nelle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3;

     d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) [12].

     7. In caso di concorso di più interventi collocati nello stesso grado di priorità in ciascuno dei due ordini è data precedenza a quelli richiesti in data anteriore.

     8. Gli interventi di cui al precedente comma 4, che si riferiscono ad uno stesso edificio od isolato o cortina edilizia o nucleo edilizio compatto o, infine, ad uno stesso ambito edilizio con caratteristiche di unitarietà o di autosufficienza abitativa possono essere raggruppati ed inseriti nell'ordine delle priorità in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi e, in caso di parità, nella posizione attribuita all'intervento meglio graduato [13].

 

     Art. 7. Contributi in conto capitale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3, per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976:

     a) per gli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 3, in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8;

     a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l'intero edificio, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8 [14];

     b) per ciascuna unità immobiliare compresa negli edifici ricadenti sotto le previsioni dell'articolo 6, comma 4, in misura pari all'ottanta per cento dell'ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere, come definita dall'articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8. Il contributo in conto capitale non può comunque superare l'importo di lire 10 milioni per alloggio e di lire 3 milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso di superficie non inferiore a dieci metri quadrati. Ciascun proprietario non può essere ammesso a contributo per più di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio [15].

     2. I contributi previsti dal presente articolo sono comprensivi anche della quota relativa ai costi, quali risultano dal progetto esecutivo di cui all'articolo 8, per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico delle parti comuni degli edifici condominiali.

     3. Non sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo le opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), nonchè le eventuali opere di difesa dagli agenti atmosferici.

 

     Art. 8. Redazione dei progetti esecutivi.

     1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità alle vigenti disposizioni antisismiche e deve contenere separatamente l'indicazione:

     a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dell'edificio anche per quanto concerne le parte comuni di edifici condominiali;

     b) delle opere di completamento e degli impianti nonchè di ogni altra opera necessaria alla completa agibilità e funzionalità delle unità immobiliari.

     2. Il progetto è compilato con i prezzi unitari del preziario regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stima del costo delle opere si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell'indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel preziario suddetto e alla data di entrata in vigore della presente legge, quali sono state accertate in attuazione dell'articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 [16].

     3. Il progetto è altresì redatto nel rispetto dei parametri di convenienza tecnica ed economica e delle altre indicazioni stabilite in attuazione dell'articolo 4, terzo comma, lettera d), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

 

     Art. 9. Organo di consulenza tecnica. [17]

     1. E' istituito presso la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli un Organo di consulenza tecnica con il compito di esprimere il parere sui progetti esecutivi di cui all'articolo 14, nonchè sulle perizie giurate o tecniche di cui all'articolo 4, comma 4, anche con riferimento al rispetto della normativa antisismica [18].

     2. L'Organo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     3. L'organo è convocato e presieduto da un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 [19].

     4. Al Presidente dell'Organo spetta il compito di formulare le direttive, cui devono uniformarsi i suoi componenti, per un corretto funzionamento dell'Organo stesso.

     5. L'organo si compone come segue:

     a) da un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7;

     b) da un dirigente di staff della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli;

     c) da dodici membri esterni esperti in materia di edilizia antisismica, scelti, in numero di quattro ciascuno, tra gli appartenenti all'ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al collegio dei geometri o dei periti industriali [20].

     6. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni l'Organo opera normalmente in formazione ridotta, mediante nuclei di lavoro formati da tre membri esterni, scelti, in numero di uno ciascuno, tra gli appartenenti all'Ordine degli ingegneri, a quello degli architetti e al Collegio dei geometri o dei periti industriali.

     7. I nuclei di lavoro esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni dell'Organo.

     8. Per l'esame di particolari problemi organizzativi o che richiedano l'assunzione di orientamenti uniformi, i nuclei di lavoro operano congiuntamente sotto la presidenza di un dirigente della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli con le competenze di cui all'articolo 245 della legge regionale 1° marzo 1988, n 7, il quale può delegare a tale scopo un dirigente di staff della medesima Segreteria generale straordinaria [21].

     9. Le funzioni di Segreteria dell'Organo e dei singoli nuclei di lavoro sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la Segreteria generale straordinaria con qualifica non inferiore a segretario [22].

     10. A ciascun componente esterno dell'Organo compete un gettone di presenza per ogni giornata di seduta del nucleo di lavoro al cui interno opera, nonchè un compenso forfettario onnicomprensivo di lire 300.000 per ogni progetto esaminato [23].

     11. L'ammontare del gettone di presenza è fissato nella stessa misura stabilita per i componenti esterni del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

     12. Ai componenti esterni dell'Organo che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in Comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali [24].

 

     Art. 10. Modalità per l'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici e ad uso pubblico.

     1. Le domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, devono pervenire alla Segreteria generale straordinaria nel termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [25].

     2. La domanda è corredata di un progetto di massima delle opere da realizzare ai fini della assegnazione dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). Dell'avvenuta assegnazione è data comunicazione al soggetto interessato.

     3. Il contributo è concesso dalla Segreteria generale straordinaria previa presentazione del progetto esecutivo approvato ai sensi dell'articolo 14 e, limitatamente agli interventi dl cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione dell'immobile all'uso pubblico per un periodo non inferiore a dieci anni.

     4. I fondi occorrenti per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono messi a disposizione dei Sindaci, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     5. Per gli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c), i fondi occorrenti sono messi a disposizione dei legali rappresentanti degli enti interessati, quali funzionari delegati, con le modalità di cui al precedente comma 4.

 

     Art. 11. Modalità per l'accesso ai contributi per gli edifici privati.

     1. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli costanti in annualità per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici

di cui all'articolo 6, comma 4, devono pervenire al Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato nel termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [26].

     2. La domanda è corredata di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:

     a) l'ubicazione certa, con i dati di identificazione catastale, dell'unità immobiliare, nonchè la sua esatta consistenza e destinazione d'uso, ivi compresa l'indicazione, nel caso di edificio ad uso misto, che l'unità immobiliare fa corpo unico con l'edificio in cui è inserita;

     b) il diritto di proprietà sull'unità immobiliare, con l'indicazione degli eventuali diritti reali di godimento gravanti sulla stessa;

     c) le generalità dei proprietari dell'unità immobiliare;

     d) la residenza;

     e) le modalità di utilizzazione o la mancata utilizzazione dell'unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso, con riferimento specifico alle seguenti categorie definitorie:

     1) utilizzazione effettiva condotta in modo continuativo da parte del titolare del diritto di proprietà o di altro soggetto residente in forza di un rapporto di locazione o di affitto;

     2) utilizzazione abituale con periodicità non superiore alla settimana;

     3) mancata utilizzazione ovvero utilizzazione saltuaria o con periodicità ultrasettimanale;

     f) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l'accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni condomino concorrente al contributo in caso di edifici condominiali;

     g) la sussistenza del nesso causale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall'edificio [27].

     3. Nel caso di domanda presentata a mezzo di procuratore, in luogo della dichiarazione di cui al precedente comma 2 è presentato un atto di notorietà reso al pubblico ufficiale abilitato a riceverlo da chi rappresenta il proprietario e ne cura gli interessi e da quattro cittadini del luogo in cui è sito l'edificio.

     4 (omissis) [28].

 

     Art. 12. Programma degli interventi sugli edifici privati.

     1. Il Sindaco espleta l'istruttoria delle domande pervenute a norma dell'articolo 11; quindi, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare prevista dall'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, stabilisce l'ammissibilità delle domande stesse in relazione a quanto disposto dalla presente legge e ne determina la graduatoria secondo i criteri indicati all'articolo 6.

     2. Gli interventi relativi alle domande di contributo sono inseriti nel programma che il Comune approva ai sensi del successivo comma 5.

     3. Il Comune adotta il programma degli interventi, che contiene:

     a) l'elenco degli interventi di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;

     b) l'ordine di priorità degli interventi, secondo i criteri indicati all'articolo 6, comma 4

     c) la presumibile quantificazione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

     4. Il programma, una volta adottato, è depositato alla libera visione di chiunque sia interessato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia al pubblico entro dieci giorni mediante avviso da affiggere all'albo del Comune.

     5. Decorso il termine di dieci giorni dalla data di affissione dell'avviso, durante il quale gli interessati possono presentare osservazioni scritte, depositandole nella segreteria comunale, il Comune, sentita la Commissione consiliare, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si pronuncia, entro i successivi venti giorni, sulle osservazioni degli interessati ed approva il programma apportandovi le eventuali variazioni.

 

     Art. 13. Ripartizione dei fondi.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati dai soggetti indicati dall'articolo 5.

     2. Il programma di cui all'articolo 12, una volta approvato dal Comune, è inviato alla Segreteria generale straordinaria.

     2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili [29].

     3. (omissis) [30].

     4. (omissis) [31].

     5. (omissis) [32].

     6. La Segreteria generale straordinaria dà comunicazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie loro assegnate dalla Giunta regionale in sede di riparto.

     7. Ai soggetti collocati nelle posizioni di graduatoria utili agli effetti della concessione dei finanziamenti disponibili è notificato apposito avviso del Sindaco nel quale è fissato un termine non superiore ai sei mesi per presentare il progetto esecutivo. Con provvedimento del Sindaco, adottato sentita [a Commissione consiliare di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, detto termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore alla durata del termine principale, su richiesta motivata degli interessati inoltrata prima della sua scadenza [33].

     8 Il Sindaco richiede alla Segreteria generale straordinaria i fondi necessari al finanziamento dei progetti esecutivi approvati nel limite dell'importo assegnato.

     9 I fondi occorrenti sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vi genti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

 

     Art. 14. Approvazione delle perizie e dei progetti esecutivi. [34]

     1. Ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dalla presente legge, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonchè i progetti esecutivi delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), e comma 4, sono approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco, su parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, fatte salve le attribuzioni della Commissione edilizia comunale [35].

     2. Ai medesimi fini, le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonchè i progetti degli edifici di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a) e c), sono approvati in linea tecnica ed economica dai competenti organi deliberativi, su parere dell'Organo di consulenza tecnica di cui all'articolo 9, fatte salve le attribuzioni dei competenti organi tecnici dell'Ente e quelle della Commissione edilizia comunale [36].

     2 bis. I progetti esecutivi, approvati ai sensi del presente articolo, non sono sottoposti a verifica tecnica ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, e loro successive modificazioni ed integrazioni [37].

 

     Art. 15. Concessione dei contributi in conto capitale.

     1. I contributi in conto capitale previsti dall'articolo 3 per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici di cui all'articolo 6, comma 4, sono concessi con provvedimento del Sindaco, previa conferma, da parte dell'interessato, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), e sono erogati con le modalità di seguito specificate [38]:

     a) in ragione dell'ottanta per cento dell'importo concesso, dopo l'accertamento da parte del Comune dell'avvenuto inizio dei lavori;

     b) per il residuo venti per cento, dopo l'ultimazione dei lavori assistiti da contributo.

     1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi [39].

     2. Il Comune, qualora accerti che i lavori siano stati eseguiti in difformità dal progetto approvato, redige apposito verbale e procede al recupero totale o parziale della somma erogata.

     3. All'erogazione del contributo per gli interventi in corso di attuazione o già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in un'unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte del Comune.

 

     Art. 16. Concessione dei contributi in annualità costanti.

     1. Al fine di sopperire alla spesa per le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, come definita dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli interessati contributi annui costanti previsti dall'articolo 3, per un periodo di dieci anni, nella misura pari al dieci per cento della parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

     2. I contributi in annualità costanti sono concessi dalla Segreteria generale straordinaria a seguito della presentazione da pane degli interessati della seguente documentazione:

     a) copia conforme della domanda di contributo presentata ai sensi dell'articolo 11;

     b) dichiarazione del Sindaco attestante l'importo delle opere di progetto ammesso a contributo, comprensivo delle spese generali e tecniche, nei limiti di cui all'articolo 4, e del contributo in conto capitale;

     c) dichiarazione di inizio dei lavori.

     3. L'erogazione dei contributi annui costanti è effettuata mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente ai soggetti beneficiari con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di inizio dei lavori.

     4. In caso di morte del soggetto beneficiario il contributo si trasferisce per le intere annualità residue in capo al successore che subentra nella proprietà dell'immobile.

     5. In caso di alienazione dell'edificio prima dell'erogazione della decima annualità di contributo, questo è revocato, per le intere annualità residue, con effetto dalla data del negozio di alienazione.

     6. Parimenti il contributo è revocato, per le intere annualità residue, in caso di cessione ad altro soggetto della quota di comproprietà intestata al nome del beneficiario prima dell'erogazione della decima annualità.

     7. Il contributo è altresì revocato, per le intere annualità residue, nel caso in cui l'immobile sia assegnato a soggetto diverso dal beneficiario per effetto di un atto di divisione intervenuto prima dell'erogazione della decima annualità.

 

     Art. 17. Invio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

     1. Avuto riguardo ai contributi in annualità costanti concessi ai sensi del pre cedente articolo 16, i Sindaci sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale straordinaria copia della certificazione di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione una volta che la stessa sia stata acquisita agli atti del procedimento di concessione del contributo in conto capitale da essi definito.

     2. La Segreteria generale straordinaria procede ad effettuare le eventuali variazioni dei ruoli di spesa fissa conseguenti alla definitiva commisurazione. del contributo in conto capitale in sede di accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

 

     Art. 18. Subingresso nel procedimento.

     1. In caso di decesso del richiedente i benefici della presente legge prima che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale, ai sensi dell'articolo 15, o del contributo in annualità costanti, ai sensi dell'articolo 16, la domanda intesa ad ottenere i contributi che sarebbero spettanti al «de cuius» può essere ripetuta entro sei mesi dall'evento, dal successore per causa di morte al quale è devoluta la proprietà dell'immobile.

     2. Se più sono i successori per causa di morte nella titolarità dell'immobile, la facoltà di ripetere la domanda è data ad uno qualsiasi di essi, che deve agire anche per conto degli altri, esonerando l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti dei contitolari.

     3. In caso di decesso del comproprietario richiedente, sono preferiti ai successori per causa di morte dello stesso nella titolarità dell'immobile ali altri comproprietari non istanti che hanno ripetuto la domanda entro sei mesi dall'evento.

     4. La facoltà di subentrare, in luogo del richiedente, nel procedimento non ancora definito con l'emissione del decreto di concessione dopo la scadenza dei termini utili di cui agli articoli 10 e 11 per la presentazione delle domande di contributo è esclusa nei confronti delle seguenti categorie di soggetti:

     a) degli acquirenti per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, del diritto di proprietà sull'immobile;

     b) dei cessionari per atto tra vivi, a titolo gratuito od oneroso, di quote di proprietà sull'immobile;

     c) degli assegnatari dell'immobile a seguito di divisione.

     4 bis. In caso di vendita e assegnazione giudiziali dell’immobile, il soggetto assegnatario subentra sia nei procedimenti non ancora definiti, sia nei ratei di contributo non ancora riscossi [40].

 

     Art. 19. Esenzione dal pagamento degli oneri concessori.

     1. Gli interventi di riparazione e di adeguamento antisismico eseguiti a norma della presente legge sono esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e della quota sui costi di costruzione stabiliti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 19 bis.

     1. Le disposizioni recate dall'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), così come modificato dall'articolo 89 della legge regionale n. 50/1990.

     2. La decadenza dal contributo prevista dall'articolo 39 della legge regionale n. 50/1990, si produce di diritto per la mancata ultimazione entro i termini dei lavori assistiti dal contributo, sebbene la concessione edilizia autorizzi l'esecuzione anche delle opere di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) [41].

 

     Art. 20. Cumulo di contributi.

     1. I benefici previsti dalla presente legge sono concessi agli interessati senza porre in detrazione i contributi eventualmente già accordati, sulla base del verbale di accertamento danni, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1° luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni.

     2. Essi sono altresì cumulabili con i contributi previsti da altre leggi per interventi sullo stesso immobile, purchè gli uni e gli altri siano diretti a realizzare finalità non coincidenti.

     3. I benefici previsti dalla presente legge non sono tuttavia cumulabili con i benefici già concessi, sulla base del progetto, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 21. Ricorsi.

     1. Ai procedimenti disciplinati dalle norme della presente legge non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.

     2. Avverso i provvedimenti del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria non è ammesso ricorso, davanti agli organi

dell'Amministrazione regionale.

     3. Rimane ferma l'esperibilità degli altri mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionale dinanzi agli organi della giustizia amministrativa secondo le modalità e le condizioni previste dall'ordinamento vigente.

 

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 22.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9310 (2.1.238.3.08.15) con la denominazione «Contributi in conto capitale per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico, di edilizia residenziale pubblica e destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 20.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

     4. Sul precitato capitolo 9310 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.

     5. Sul medesimo capitolo 9310 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.

 

     Art. 23.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1988.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni per l'anno 1988.

     3. Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del precitato stato di previsione.

 

     Art. 24.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzato, nell'anno 1988, il limite d'impegno di lire 5.000 milioni.

     2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VII - il capitolo 9311 (2.1.241.3.07.26) con la denominazione «Contributi annui costanti per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 1990.

     4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1410 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» del precitato stato di previsione.

     5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

     6. Sul medesimo capitolo 9311 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988.


[1] Vedi la disposizione generale di cui all'art. 101 della L.R. 18 ottobre 1990. n. 50.

[2] Vedi la deroga di cui all'art. 4 della L.R. 7 settembre 1990, n. 44.

[3] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 60 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37, nonchè l'art. 63 della medesima legge regionale.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 89 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi anche l'art. 63 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[5] Comma così integrato dall'art. 90 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[6] Vedi l'interpretazione autentica di cui agli artt. 61 e 64 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[7] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 64 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[8] Comma così integrato dall'art. 91. lett. a), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[9] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 62 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[10] Comma inserito dall'art. 91, lett. b). della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[11] Comma abrogato dall'art. 91. lett. c), della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 91 lett. d) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[13] Comma così integrato dall'art. 91 lett. c) della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50. Vedi anche l'art. 72 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[14] Lettera inserita dall'art. 92 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[15] I massimali contributivi di cui alla presente lettera, già elevati dall'art. 5, comma 62, della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 sono stati incrementati, da ultimo, del 15 per cento dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[16] Vedi la parziale modifica di cui all'art. 93 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Comma così integrato dall'art. 94 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1990, n. 31.

[20] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1990, n. 31.

[21] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1990, n. 31.

[22] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 13 agosto 1990, n. 31.

[23] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 giugno 1988, n. 53.

[25] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 95, comma 1, della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50, nonchè l'estensione di cui all'art. 28 della L.R. 11 settembre 1991, n. 48.

[26] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 95 commi 2 e 3 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50 ed all'art. 66 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 96 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[28] Comma abrogato dall'art. 96 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[29] Comma aggiunto dall'art. 97 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[30] Comma abrogato dall'art. 97 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[31] Comma abrogato dall'art. 97 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[32] Comma abrogato dall'art. 97 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[33] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 67 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[34] Rubrica così modificata dall'art. 98 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[35] Comma così integrato dall'art. 98 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[36] Comma così integrato dall'art. 98 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[37] Comma aggiunto dall'art. 68 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.

[38] Comma così integrato dall'art. 99 della L.R. 18 ottobre 1990 n. 50.

[39] Comma aggiunto dall'art. 100 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[40] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 18 agosto 2005, n. 24.

[41] Articolo aggiunto dall'art. 71 della L.R. 8 giugno 1993, n. 37.