§ 6.4.180 – L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:26/02/2001
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive).
Art. 3.  (Trasferimento al sistema delle Autonomie locali).
Art. 4.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 5.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).
Art. 6.  (Finanziamento di interventi nel settore dell’istruzione, della cultura e dello sport).
Art. 7.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 8.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 9.  (Copertura finanziaria).
Art. 10.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).
Art. 11.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.180 – L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

(B.U. 26 febbraio 2001, n. 3).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessive lire 41.851.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 14.524.500 milioni per l’anno 2001, di lire 13.699.500 milioni per l’anno 2002 e di lire 13.627.000 milioni per l’anno 2003, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A1, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     2. Ai sensi dell’articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l’anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l’anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l’anno 2003.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2001 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza di complessive lire 172.500 milioni; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.

     4. I mutui autorizzati dal comma 3, sono regolati alle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso e/o variabile, non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

     b) durata non superiore ai quindici anni.

     5. Nell’ambito delle disposizioni di cui al comma 2, nel triennio 2001-2003 è autorizzato il ricorso alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti nella misura massima di lire 172.500 milioni per l’anno 2001.

     6. Per le finalità di cui al comma 5, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un protocollo d’intesa con la Cassa depositi e prestiti per l’accesso al credito della medesima fino a complessive lire 172.500 milioni. Le somme rinvenienti da tale operazione sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del Documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge. I mutui autorizzati dal comma 5 hanno durata non superiore ai quindici anni.

     7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui al comma 2, è autorizzato, nel triennio 2001-2003, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 7/1999, fino all’importo di lire 1.067.696.643.200.

     8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:

     a) tasso fisso o variabile;

     b) garanzia di sottoscrizione a fermo dell’intero ammontare nominale di emissione;

     c) costo massimo determinato nelle seguenti misure:

     1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;

     2) tasso variabile: Euribor a 3 o a 6 mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore ad un punto percentuale annuo;

     d) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;

     e) durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 15 anni;

     f) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.

     9. In attuazione dell’articolo 8, commi 99, 100 e 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, l’Amministrazione regionale procede, nell’anno 2001, all’emissione di BOR ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2), della legge regionale 7/1999, fino all’importo di lire 470.000 milioni per la copertura degli oneri derivanti dall’estinzione anticipata, totale o parziale, del residuo debito dei mutui contratti aumentato delle relative penali, nonché delle commissioni di emissione, delle spese e degli oneri accessori.

     10. All’emissione di cui al comma 9 si applicano le medesime condizioni previste al comma 8.

     11. Per le finalità di cui al comma 9:

     a) le somme rinvenienti dall’emissione di BOR, previste nell’importo di lire 470.000 milioni per l’anno 2001, sono iscritte per pari importo nell’unità previsionale di base 5.1.1650 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1680 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     b) è autorizzata la spesa connessa all’estinzione anticipata dei mutui, dell’importo di lire 470.000 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 54.1.9.1.1651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1567 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     12. Al fine di garantire la più ampia economicità, efficacia e flessibilità operativa per l’accesso al mercato finanziario, gli interventi di cui ai commi 7 e 9 possono essere attuati anche mediante utilizzo di strumenti di emissione obbligazionaria su base ricorrente (EMTN).

     13. Ai fini dell’ottimizzazione della posizione debitoria della Regione in attuazione dell’articolo 8, comma 101, della legge regionale 2/2000, l’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, è autorizzata a modificare, totalmente o parzialmente, il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale che in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati con le forme contrattuali in uso prevalente nel mercato (Accordo ISDA - International Swaps & Derivatives Association).

     14. L’Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alle emissioni di BOR previste dai commi 7 e 9, nonché al ricorso a strumenti finanziari derivati previsto dal comma 13, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     b) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;

     c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7, sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.

     15. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale rilascia all’Istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli- Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     16. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999 destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2001-2003, restano determinati in complessive lire 1.360.700 milioni, suddivise in ragione di lire 7.000 milioni per l’anno 2001, di lire 677.100 milioni per l’anno 2002 e di lire 676.600 milioni per l’anno 2003, relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessive lire 559.895.839.674, suddivise in ragione di lire 248.580.839.674 per l’anno 2001, di lire 155.935 milioni per l’anno 2002 e di lire 155.380 milioni per l’anno 2003 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A2, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.

     17. L’importo da iscrivere nei fondi di riserva di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d bis), come aggiunta dall’articolo 14, comma 1, legge regionale 4/2000, della legge regionale 7/1999 resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A3, a carico delle unità previsionali di base del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:

     a) fondo per le spese impreviste: complessive lire 40.000 milioni, suddivise in ragione di lire 12.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2003;

     b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessive lire 43.557 milioni, suddivise in ragione di lire 20.477 milioni per l’anno 2001 e di lire 11.930 milioni per l’anno 2002 e di lire 11.150 milioni per l’anno 2003;

     c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessive lire 111.000 milioni, suddivise in ragione di lire 56.000 milioni per l’anno 2001, di lire 25.000 milioni per il 2002 e di lire 30.000 milioni per il 2003;

     d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessive lire 7.364.646.726, suddivise in ragione di lire 2.454.882.242 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;

     e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2000-2001 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessive lire 26.082.487.020, suddivise in ragione di lire 8.694.162.340 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003;

     f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessive lire 26.000 milioni, suddivise in ragione di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

     g) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessive lire 190.784.176.627, suddivise in ragione di lire 62.920.586.141 per l’anno 2001, di lire 63.844.605.910 per l’anno 2002 e di lire 64.018.984.576 per l’anno 2003, di cui lire 78.863.490.000, suddivise in ragione di lire 44.863.490.000 per l’anno 2002, e di lire 34.000 milioni per l’anno 2003, finanziate con contrazione di mutuo;

     h) fondo per la concessione di incentivi in forma di credito di imposta: lire 20.000 milioni per l’anno 2003.

 

     Art. 2. (Variazioni all’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive).

     1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, l’aliquota dell’IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo d’imposta in corso alla data dell’1 gennaio 2001, è determinata nella misura del 3,50 per cento del valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale:

     a) dalle piccole e medie imprese e dai liberi professionisti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 446/1997, che presentino i seguenti requisiti:

     1) alla data dell’1 gennaio 2001 abbiano la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale nell’ambito del territorio regionale;

     2) se costituite in forma di impresa, rientrino per numero di dipendenti, fatturato annuo e totale di bilancio, nei parametri dimensionali di cui alla normativa di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle piccole e medie imprese;

     3) alla data dell’1 gennaio 2001 non superino la soglia massima di cinque dipendenti per i settori dell’industria e dell’artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti; i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a otto dipendenti per l’industria e l’artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti, con riguardo ai soggetti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nei comuni o parti di essi rientranti nelle zone omogenee «B» e «C» dei territori montani come classificate, ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 22 novembre 2000, n. 47;

     b) dalle società cooperative tenute all’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle cooperative sociali aventi sede legale o domicilio fiscale nel territorio regionale.

     2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), numero 3), devono intendersi per dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell’arco del periodo d’imposta considerato. Non rientrano nel computo dei dipendenti i soci - lavoratori delle società cooperative. Al pari di tutti i lavoratori in forza all’impresa sulla base di un contratto a tempo determinato, non sono considerati dipendenti coloro che sono assunti in apprendistato o con contratti di formazione e lavoro.

     3. I contribuenti di cui al comma 1 sono autorizzati a tener conto della riduzione d’aliquota disposta dal presente articolo ai fini del calcolo e dei conseguenti versamenti degli acconti IRAP relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001.

     4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti dei contribuenti secondo la regola del “de minimis” stabilita dalla Commissione europea. A tal fine, qualora l’ammontare della differenza tra l’applicazione dell’aliquota ordinaria e quella ridotta stabilita dal comma 1, cumulato con gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti nell’arco temporale in cui si applica la regola del “de minimis”, comporti il superamento della soglia massima ivi prevista, i contribuenti sono tenuti a limitare il beneficio sino alla concorrenza di tale importo.

     5. I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 per il periodo d’imposta di cui al comma 1, sono tenuti a inoltrare al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi una dichiarazione attestante l’importo del beneficio fruito e gli eventuali aiuti comunitari, statali, regionali o di altro tipo ricevuti secondo la regola del “de minimis”, anche ai fini della tenuta della banca dati di cui all’articolo 38, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

     6. Le minori entrate conseguenti al disposto di cui al comma 1, pari a complessive lire 40.000 milioni, suddivise in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono a carico dell’unità previsionale di base 1.1.3 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 80 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in termini di minore accertamento prevedibile per pari importo sul capitolo medesimo, il cui stanziamento resta variato nella misura determinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, relativamente alla Tabella A1.

 

     Art. 3. (Trasferimento al sistema delle Autonomie locali).

     1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.

     2. Per l’anno 2001 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:

     a) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;

     c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

     3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l’anno 2001 è determinato in lire 734.000 milioni, incrementata dell’assegnazione straordinaria di lire 30.412.753.599, è disposta:

     a) per lire 643.012.753.599 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall’articolo 5 della legge costituzionale 2/1993; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali; di tale somma, l’importo di lire 21.655.463.851 è assegnato quale riconoscimento dell’aumento dei costi dovuti all’inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui ai commi 16 e 17;

     b) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato;

     c) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi;

     d) lire 75.000 milioni, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;

     e) lire 4.400 milioni, ai Comuni, per l’incentivazione della costituzione di unioni;

     f) lire 5.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l’elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica;

     g) lire 9.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo;

     h) lire 2.000 milioni, ai Comuni ad economia turistica;

     i) lire 2.000 milioni, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;

     l) lire 4.000 milioni, alle Provincie, per il finanziamento previsto dall’articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dal comma 53.

     4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e da d) a l), sono attribuite agli Enti locali, per l’anno 2001, nella seguente misura:

     a) alle Province lire 125.387.987.103;

     b) ai Comuni lire 613.712.635.336;

     c) alle Comunità montane lire 13.743.010.210, di cui lire 5.000 milioni accantonate per il loro riordino;

     d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.569.120.950.

     5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di lire 115.250.674.053, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle stesse per l’anno 2000 ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell’articolo 2, comma 40, della stessa legge regionale 2/2000, come sostituito dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, detratta la quota assegnata alle medesime ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l’anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l’anno 2000, derivante dall’applicazione dell’aliquota di lire 18 per kWh dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999; l’importo di lire 4.274.406.684 è assegnato quale riconoscimento dell’aumento dei costi dovuti all’inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 16;

     b) un fondo di lire 1.137.313.050, da assegnare, per l’anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell’anno 2000; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     c) un fondo di lire 5.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell’anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, con l’incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all’anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico- finanziaria; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     d) un fondo di lire 4.000 milioni, da assegnare per l’anno 2001, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53.

     6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di lire 512.623.343.846, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettere a) e b), e comma 40, della legge regionale 2/2000, detratta la quota assegnata ai medesimi ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall’abolizione dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l’anno 2000 a ciascun Comune, quelle disposte per le finalità di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1854, adottata in attuazione dell’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 2/2000, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l’anno 2000; l’importo di lire 17.381.057.167 è assegnato quale riconoscimento dell’aumento dei costo dovuti all’inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 17;

     b) un fondo di lire 8.689.291.490, da assegnare, per l’anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell’anno 2000; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     c) un fondo di lire 70.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell’IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi, nell’anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2000, con l’incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all’anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     d) un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare a titolo d’incremento dei trasferimenti di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2/2000, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2000, un’unione ai sensi dell’articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; il riparto è determinato, previa trasmissione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’unione alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, con priorità per i Comuni che hanno costituito un’unione entro il 31 marzo 2000, ai sensi dei commi 20, 21 e 22; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione;

     e) un fondo di lire 5.000 milioni, a titolo di concorso per il perseguimento dell’obiettivo dell’elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire ai sensi dei commi 24, 25 e 29; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati;

     f) un fondo di lire 9.000 milioni, da ripartire in base alla popolazione scolastica riferita all’anno scolastico 1999/2000, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell’obbligo, come previsto ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall’articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;

     g) un fondo di lire 2.000 milioni, da assegnare ai Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell’anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale; il riparto è determinato in proporzione alla popolazione turistica riferita all’anno 2000; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione entro il mese di giugno 2001;

     h) un fondo di lire 2.000 milioni per le situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000.

     7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di lire 8.664.725.570, da attribuire in misura proporzionale all’ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera c), e comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, nonché ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999;

     b) un fondo di lire 78.284.640, da assegnare, per l’anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell’anno 2000; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione.

     8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a operare, sulle assegnazioni di cui al comma 7, lettera a), gli aumenti e le detrazioni necessarie per compensare rispettivamente le minori e maggiori assegnazioni, attribuite nel 2000 a ciascuna Comunità montana, rispetto a quanto sarebbe spettato alle stesse, qualora fosse stato applicato, anche per il citato anno 2000, il criterio di riparto previsto dal comma 7, lettera a).

     9. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:

     a) un fondo di lire 1.552.294.760, limitatamente all’assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all’attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;

     b) un fondo di lire 16.826.190, da assegnare, per l’anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all’assegnazione attribuita, ai sensi dell’articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell’anno 2000; l’erogazione è disposta in un’unica soluzione.

     10. Le assegnazioni di lire 10.000 milioni, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un’unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.

     11. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l’erogazione è disposta in quattro rate, di cui l’ultima entro il mese di novembre.

     12. Ai Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi del comma 6, lettera a), sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell’ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative forme di collaborazione risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.

     13. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) ad e) e da g) a l), è autorizzata la spesa di lire 759.412.753.599 per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Per le finalità previste dal comma 3, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. Con riferimento all’anno 2001, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 506/1999, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l’anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all’ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa, di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento dell’importo di lire 21.960.855.640 è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. Con riferimento all’anno 2001, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall’applicazione dell’aliquota di 18 lire per kWh dell’addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1041 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Con riferimento all’anno 2001, l’Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per l’anno 2000, derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall’articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall’abolizione dell’addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull’autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell’importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull’unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1042 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 15, 16 e 17 sono applicate in sede di erogazione dell’ultima rata.

     19. Le annualità relative ai limiti di impegno a favore delle Province, previsti dall’articolo 1, comma 8, lettera b), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dall’articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dall’articolo 1, commi 21 e 23, della legge regionale 4/1999 e dall’articolo 2, comma 35, della legge regionale 2/2000, sono erogate in un’unica soluzione.

     20. L’incremento dei trasferimenti ai Comuni, previsto dal comma 6, lettera d), è determinato nella misura del 12 per cento per i Comuni montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni montani aventi popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, e nella misura del 10 per cento per i Comuni non montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a 1500 abitanti, ferma restando la priorità di cui al comma 6, lettera d).

     21. Per le finalità di cui al comma 20, il fondo di lire 4.400 milioni, è destinato, per lire 3.580 milioni, a favore dei Comuni montani e, per lire 820 milioni, a favore di quelli non montani.

     22. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 21, l’incremento da assegnare a ciascun Comune, nel rispetto delle prefissate priorità, è proporzionalmente ridotto.

     23. Con la legge finanziaria del 2002 sono definiti gli stanziamenti relativi all’incentivazione delle unioni che si costituiranno entro il 31 ottobre 2001.

     24. Il fondo di cui al comma 6, lettera e), è concesso alle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con l’elaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, che prevedono l’utilizzo di solo personale volontario, adeguatamente preparato, che non dovrà essere dotato di armi di alcun genere e tipo.

     25. Il finanziamento è destinato alla formazione dei volontari, all’acquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e di comunicazione, e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonché per il concorso, da parte dei Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi. Le attività dei volontari saranno svolte in coordinamento con quelle della polizia municipale.

     26. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con il Ministero dell’interno e con il Ministero di grazia e giustizia, una convenzione per far fronte alle problematiche connesse con l’irregolare entrata in Italia di cittadini extracomunitari. La convenzione dovrà prevedere:

     a) il monitoraggio dei fenomeni d’immigrazione clandestina;

     b) la messa a disposizione dell’Amministrazione statale di strumenti di rilevazione, da collocare in prossimità del confine di Stato;

     c) la messa a disposizione dell’Amministrazione statale d’interpreti e di strumentazione tecnologica e informatica] [1].

     27. Le spese derivanti dalla convenzione a carico dell’Amministrazione regionale sono gestite mediante funzionario delegato. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento di cui al comma 26 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.

     28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 a carico della unità previsionale di base 15.1.10.1.2300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1735 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le priorità del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell’istanza di contributo da parte degli Enti interessati.

     30. Qualora gli stanziamenti sui fondi, di cui al comma 5, lettera c), e al comma 6, lettere c), d) ed e), dovessero risultare residuali dopo il riparto, previsto dai commi medesimi, sono assegnati, rispettivamente alle Province e ai Comuni, in proporzione alla popolazione, ed erogati in un’unica soluzione entro il mese di novembre.

     31. Ai Comuni elencati nella Tabella H allegata alla presente legge sono assegnate, per l’anno 2001, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall’articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell’articolo 11 della stessa legge regionale 40/1996, come modificato dall’articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell’articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

     32. L’utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d’esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell’organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 557.725.000 per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1601 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     34. A favore del Comune di Visco viene disposta l’assegnazione di lire 68.069.000, in un’unica soluzione, quale rideterminazione dei trasferimenti previsti dall’articolo 1, comma 2, e dall’allegato A della legge regionale 10/1997.

     35. Qualora i trasferimenti previsti ai sensi dalla norma richiamata al comma 34 siano stati determinati in modo errato, non si fa luogo ad alcuna riduzione dei trasferimenti spettanti agli Enti locali. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 68.069.000 per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1606 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Al fine di sostenere l’azione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa [2].

     38. [Per la realizzazione dei programmi di cui al comma 37 l’Assessore regionale alle finanze stipula con la Cassa un protocollo d’intesa per assicurare alle Autonomie locali della regione, le cui opere siano inserite nei programmi, l’abbattimento dei tassi di interesse praticati dalla Cassa nelle operazioni di mutuo. Convenzioni esecutive del protocollo d’intesa provvedono, con riferimento ai programmi finanziati, a determinare il tasso di abbattimento dei tassi praticati e ulteriori modalità esecutive] [3].

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 38, a corrispondere alla Cassa la somma complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016.

     40. Per l’accesso ai programmi di cui al comma 37 gli Enti locali interessati devono inoltrare apposita richiesta, corredata dal progetto di massima e dalla dichiarazione che l’opera è inserita nel programma triennale di cui all’articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge finanziaria regionale.

     41. Gli interventi oggetto dei programmi di cui al comma 37 sono individuati, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, di concerto con l’Assessore alle finanze, dalla Giunta regionale, che approva il programma di opere pubbliche ammesse al finanziamento e lo trasmette alla Cassa per la successiva erogazione dei finanziamenti.

     42. L’individuazione delle opere effettuate con il programma è vincolante ai fini della concessione del finanziamento.

     43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale [4].

     44. Nell’ambito dei programmi di finanziamento:

     a) [5];

     b) è riservato a favore dei Comuni l’importo complessivo di lire 250.000 milioni.

     45. [Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi previsti dal comma 39, sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari] [6].

     46. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.9.1.2850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate dal 2004 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     47. Ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 gennaio 2000, un’unione, ai sensi dell’articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 25/1999, è assegnato per l’attività svolta nell’anno 2000, un trasferimento di lire 215 milioni; il riparto è determinato secondo le percentuali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2000, n. 2879, al netto di quanto già assegnato ai medesimi in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 2/2000. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale per le Autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.

     48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1604 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [49. Il comma 2 dell’articolo 3 e il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 21, sono abrogati.] [7]

     50. [Nel bilancio di previsione, o nel corso dell’esercizio, gli Enti locali possono applicare l’avanzo di amministrazione presunto derivante dall’esercizio immediatamente precedente. L’impegno delle spese con tali fondi finanziate può avvenire dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio finanziario precedente. Le quote dell’avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l’ultimo consuntivo approvato, possono essere immediatamente utilizzate] [8].

     51. [Gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dall’approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Per il periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio con le modalità previste dall’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 267/2000] [9].

     52. Le Province e i Comuni iscrivono le assegnazioni previste dai commi 5, lettera c), e 6, lettera c), ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 4/2000, nel titolo I, Entrate tributarie, dei propri bilanci.

     53. [10].

     54. [11].

     55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 4. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. In relazione al disposto di cui all’articolo 101, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo decennale dell’ammontare presuntivo di lire 185.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a lire 25.000 milioni, corrispondente al contributo statale annuo di cui al citato articolo 101, comma 1, della legge 388/2000, concesso a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali a titolo di adeguamento delle risorse attribuite a copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, per otto anni a carico del bilancio statale e per gli ultimi due anni a carico del bilancio regionale.

     2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva con propria deliberazione le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.

     3. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 1 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 4 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     4. Per il finanziamento del maggiore fabbisogno di spesa degli enti che esercitano nella regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è autorizzata la spesa di lire 185.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. Gli oneri di ammortamento del mutuo autorizzato ai sensi del comma 1 gravano, per l’ammontare complessivo annuo di lire 25.000 milioni, a decorrere dall’anno 2002, sulle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 1568 e 1586 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione alla spesa autorizzata sui medesimi per gli anni dal 2002 al 2011 con la Tabella G, approvata con l’articolo 8, comma 76.

     6. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 1, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     7. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via definitiva, per interventi d’investimento relativi al patrimonio indisponibile di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, e per i fini di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale finanziamenti in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per:

     a) l’acquisto, la costruzione e il completamento di immobili;

     b) l’acquisto di attrezzature, impianti e altri beni mobili;

     c) la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dei beni di cui alle lettere a) e b) alle prescrizioni di legge concernenti la sicurezza dei luoghi di lavoro nonché la ristrutturazione degli immobili ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996 [12].

     8. Gli interventi d’investimento di cui al comma 7 sono classificati in interventi di rilievo aziendale, se afferenti beni strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali di ciascun ente nell’ambito territoriale, definito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, come modificato dall’articolo 124, comma 1, della legge regionale 47/1993, in cui ha sede lo stesso, e in interventi di rilievo regionale se afferenti beni strumentali all’esercizio di funzioni sovraterritoriali e/o derivanti dalla programmazione sanitaria regionale. La classificazione deve risultare negli atti di programmazione annuale di cui all’articolo 20 della legge regionale 49/1996.

     9. I finanziamenti destinati alla realizzazione dei programmi annuali di investimento degli Enti del Servizio sanitario regionale, per la parte relativa agli interventi di cui al comma 7, lettera b), sono erogati in via anticipata nella misura massima dell’80 per cento dell’importo concesso, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di programmazione annuale di cui all’articolo 20 della legge regionale 49/1996 e purchè siano stati regolarmente presentati i rendiconti, relativi ad anticipazioni già erogate, i cui termini, secondo la tempistica stabilita dalle modalità di cui alla deliberazione prevista al comma 10, siano venuti a scadenza nell'anno precedente [13].

     9 bis. I finanziamenti regionali in conto capitale per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alla costruzione e al completamento di immobili, e lettera c), a esclusione di quanto concernente le attrezzature e i beni mobili, sono revocati qualora l'Ente beneficiario non comunichi alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia l'avvio dei lavori entro diciotto mesi dalla data di approvazione delle variazioni al 31 dicembre del programma annuale degli investimenti di riferimento di cui all'articolo 20 della legge regionale 49/1996 [14].

     9 ter. Le disposizioni di cui al comma 9 bis non si applicano ai finanziamenti regionali relativi a interventi di investimento finanziati con quote di parte statale [15].

     10. Le modalità per l’erogazione del saldo dei finanziamenti concessi e per la loro rendicontazione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Dalla data di adozione della predetta deliberazione non trovano più applicazione le disposizioni con la stessa incompatibili.

     11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     11 bis. Le disposizioni di cui ai commi 9 bis e 9 ter si applicano con riferimento agli investimenti definiti con la programmazione annuale per gli anni 2014 e seguenti, approvata ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 49/1996 [16].

     12. In relazione al disposto di cui al comma 7 sono abrogati:

     a) la legge regionale 14 giugno 1985, n. 24;

     b) l’articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, come modificato dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 9/1996.

     13. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) U.P.B. 12.2.41.2.223 - capitolo 4399;

     b) U.P.B. 12.2.41.2.224 - capitolo 4425.

     14. [17].

     15. Nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 16, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di lire 60 milioni per l’anno 2001 all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per attrezzare la direzione al fine di consentire l’effettuazione del test rapido su tutti i bovini in ottemperanza al decreto legge 21 novembre 2000, n. 335. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. Per le finalità di cui all’articolo 28, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e relativamente alla maggior spesa sanitaria di competenza regionale sino al 31 dicembre 1994, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale un finanziamento di lire 8.452.000.000.

     18. La Giunta regionale provvede ad adottare gli atti per la chiusura delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche con l’eventuale applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria.

     19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.452 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 4.452 milioni per l’anno 2002 a carico della unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4395 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. [18].

     21. Gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per l’attività di cui all’articolo 50 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 20, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento di lire 150 milioni annui per il triennio 2001-2003, per la realizzazione di un progetto pilota finalizzato all’attivazione di una rete integrata di servizi e interventi a favore di persone con autismo, con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private operanti nel territorio provinciale.

     23. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per l’anno 2001, la Provincia di Pordenone, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve presentare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria apposita domanda corredata di un progetto d’intervento triennale dal quale risultino le azioni che si intendono attuare, suddivise per anno, e i relativi costi.

     24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 22 per le successive annualità, la Provincia di Pordenone, entro dodici mesi da ogni singola erogazione, trasmette alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, indicando i costi sostenuti e le eventuali modifiche al progetto originale.

     25. Per la finalità prevista dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4794 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici, gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l'erogazione delle medesime prestazioni, contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei periodi in cui il personale che presta servizio alla persona presso le strutture e servizi medesimi è avviato ai corsi di formazione per l'acquisizione di competenze nei processi di assistenza alla persona e per il conseguimento della qualifica di operatore socio-sanitario [19].

     27. I soggetti interessati devono presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio pianificazione e interventi sociali, entro sessanta giorni dalla conclusione dei corsi di cui al comma 26, apposita domanda di contributo, corredata della documentazione a tal fine richiesta [20].

     28. Per la finalità prevista dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla parrocchia “Santa Lucia” di Budoia un contributo straordinario a sostegno dell’attività svolta nell’ambito del programma “Fai fiorire un sorriso”, con attività finalizzate a ospitare bambini provenienti dalle zone contaminate dall’esplosione della centrale di Cernobyl, per soggiorni di cura e risanamento.

     30. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 29 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa del programma e del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 29 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.

     31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [32. Nel quadro dell’azione della Regione volta ad assicurare una migliore qualità della vita alle persone sole o anziane, in considerazione anche della rilevante incidenza quantitativa e delle peculiari condizioni qualitative del fabbisogno espresso dall’ambito territoriale del capoluogo regionale, è autorizzata la concessione alla Provincia di Trieste di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni, per 10 annualità, per il finanziamento di un progetto di ristrutturazione e sistemazione funzionale, con dotazione delle necessarie attrezzature, comprese quelle informatiche per l’implementazione della rete di accesso delle associazioni ed enti dedicati alla politica sociale in favore della libera età realizzando anche azioni di informazione sociale mirate alla popolazione anziana o in libera età, di edifici di proprietà della Provincia stessa dei Comuni della provincia, dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» o di altri enti pubblici da destinare a sede di un centro di aggregazione sociale per i rapporti interpersonali e di gruppo, secondo un modello ispirato alle esperienze più avanzate realizzate in materia in contesti urbani con analoghe caratteristiche demografiche e sociali di altri paesi dell’Unione europea, a favore di cittadini anziani o privi di un ambito familiare e vittime della solitudine.] [21]

     [32 bis. La Provincia di Trieste può intervenire sui beni immobili di proprietà dei Comuni della provincia, dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina” o di altri enti pubblici, se destinati alle finalità di cui al comma 32, mediante un accordo di programma tra gli enti interessati, di durata almeno decennale, che garantisca il vincolo sulla destinazione d’uso dell’immobile.] [22]

     [33. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 32 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.] [23]

     [34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 1.500 milioni annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.] [24]

     35. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ospizio marino di Grado un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l’adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche nonché la ristrutturazione e l’adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari, con esclusione di funzioni sanitarie.

     36. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     37. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 35 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 35 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d’uso.

     38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 70 milioni annui, con l’onere di lire 140 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003, con riferimento al capitolo 4882 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società cooperativa a responsabilità limitata denominata “Centro formazione professionale Cividale soc. coop. a r.l.”, con sede a Cividale del Friuli, un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire la ristrutturazione, ampliamento e l’adattamento funzionale delle strutture sede del convitto, con adeguamento alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica, adeguamento impiantistico e superamento delle barriere architettoniche [25].

     40. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 39 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     41. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 39 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali è concesso il contributo di cui al comma 39 è costituito vincolo quinquennale di destinazione d’uso.

     42. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l’onere di lire 1.200 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 4934 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     43. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Banco alimentare - Comitato del Friuli-Venezia Giulia, finalizzati al sostegno dell’attività svolta dal medesimo per la soluzione dei problemi della fame, dell’emarginazione e della povertà, nonchè per le finalità istituzionali [26].

     44. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 43 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di una relazione sull’attività programmata [27].

     45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unità previsionale di base 13.1.41.1.921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4771 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     46. [La Regione promuove a titolo sperimentale la realizzazione di nuclei residenziali e di centri semiresidenziali con finalità socio-assistenziali e sanitarie da destinare all’accoglimento di anziani non autosufficienti affetti dal morbo di Alzheimer o da demenza senile] [28].

     47. [Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l’ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli dedicati, ovvero per la ristrutturazione, la trasformazione e l’arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali] [29].

     48. [Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 47, da inoltrare alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 marzo di ogni anno ed essere corredate di:

     a) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a illustrare la tipologia degli interventi da realizzare e a quantificarne la spesa;

     b) relazione generale sulle modalità di gestione e quantificazione dei relativi oneri;

     c) relazione illustrativa del contesto operativo e professionale nel quale l’iniziativa si colloca e le competenze presenti] [30].

     49. [La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 47 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986 e successive modifiche e integrazioni] [31].

     50. [Per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 46 e 47 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4839 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [32].

     [51. A decorrere dall’anno 2001 il Fondo sociale regionale di parte corrente di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, al netto delle quote di cui al comma 6, lettera b), dello stesso articolo, è erogato in via di anticipazione nell’importo del 70 per cento di quello erogato per l’anno precedente.] [33]

     [52. (Omissis).] [34]

     53. In relazione a quanto disposto dal comma 52 sono abrogati il comma 20 dell’articolo 7 della legge regionale 13/2000 e il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 30.

     54. A decorrere dall’anno 2001 gli oneri sostenuti dalle Aziende per i servizi sanitari per la concessione di contributi, per soggiorni termali, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, di cui all’articolo 57 della legge 833/1978, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente sull’unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. La misura dei contributi da concedere ai soggetti beneficiari è fissata con apposito provvedimento del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali.

     55. In relazione a quanto disposto dal comma 54, è abrogato l’articolo 28 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

     56. A decorrere dall’anno 2001 gli oneri derivanti dall’accoglimento di minori e adolescenti in istituti di educazione gestiti dall’Ente friulano di assistenza di Udine, nonché in colonie climatiche gestite dall’associazione denominata “Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli-Venezia Giulia”, sono a carico dei Comuni competenti in base alla residenza dei soggetti accolti, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Fondo sociale regionale a carico dell’unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4700 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     57. In relazione a quanto disposto dal comma 56, è abrogato l’articolo 4 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 10.

     58. In deroga a quanto disposto dal comma 56 e limitatamente all’anno 2001, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Ente friulano di assistenza di Udine un finanziamento straordinario di lire 250 milioni, a titolo di contributo sulle spese per l’accoglimento, nel primo semestre dell’anno 2001, di minori e adolescenti negli istituti di educazione gestiti dall’associazione medesima. A tal fine l’Ente friulano di assistenza di Udine deve presentare apposita istanza alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro il 31 marzo 2001, corredata del bilancio preventivo dell’anno 2001 e di una relazione illustrativa delle attività svolte contenente altresì i dati sul numero dei soggetti accolti nel predetto semestre.

     59. Per la finalità prevista dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.41.1.248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4792 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. [35].

     61. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

     62. Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati o adottati a partire dall’1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61.

     63. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 63.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 21.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8463 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     64. In relazione al disposto di cui al secondo periodo del comma 62, gli eventuali oneri derivanti dai rimborsi ancora dovuti ai Comuni per l’anno 2000, ai sensi della normativa richiamata al comma 61, e dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come previgente, sono a carico dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2001 di cui al comma 63.

     65. [36].

     [66. L’Amministrazione regionale, per le finalità previste dall’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000, è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per un periodo non superiore a venti anni, a favore dei soggetti ivi indicati.] [37]

     [67. Le domande inerenti al finanziamento delle iniziative di cui al comma 66 sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, corredate del progetto di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale allo sport e alle attività ricreative, sulla base delle domande presentate, predispone un programma organico degli interventi e individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 46/1986. Sugli immobili per i quali sono concessi i contributi è costituito vincolo di destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.] [38]

     68. Le domande presentate per l’accesso ai contributi di cui all’articolo 3, comma 21, della legge regionale 2/2000 alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sono trasmesse al Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive, e possono essere ritenute valide, previa conferma dell’interessato, per l’accesso ai contributi di cui al comma 66.

     69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, il limite d’impegno ventennale di lire 1.500 milioni annui, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 19.1.44.2.1650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6170 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2020 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     70. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti del settore privato di mercato possono partecipare, secondo le previsioni della programmazione regionale, all’offerta di posti letto in nuclei residenziali per anziani non autosufficienti aventi i requisiti strutturali e organizzativi prescritti dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990, e successive integrazioni e modifiche, all’allegato “Standard organizzativi e strutturali - Residenze protette”.

     71. In fase di prima applicazione di quanto disposto dal comma 70, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato fanno riferimento alle modalità di autorizzazione al funzionamento e alle procedure transitorie previste dal DPGR n. 083/Pres., dd. 14.02.1990 e dal DPGR n. 0253/Pres., dd. 03.07.1998.

     72. Le modalità di accesso, ai sensi della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10, e le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente garantite, attraverso il distretto socio-sanitario, agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze pubbliche e di quelle del privato sociale, sono estese agli anziani non autosufficienti, ospiti delle residenze private di cui ai commi 70 e 71. Ai medesimi è altresì esteso l’accesso ai contributi per l’abbattimento delle rette giornaliere, erogati ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10.

     73. Nelle more della riclassificazione delle residenze per anziani, da effettuare in attuazione della legge regionale 10/1998, le residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato operanti ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 19, possono incrementare i livelli strutturali e assistenziali in conformità con le indicazioni stabilite con atto di indirizzo della Giunta regionale, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     74. Le modalità di accesso, ai sensi della legge regionale 10/1998, e le modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria, attualmente garantite a livello territoriale attraverso il distretto socio-sanitario, sono estese agli anziani non autosufficienti ospiti delle residenze gestite da soggetti del settore privato di mercato che mettono in atto gli adeguamenti di cui al comma 73. Ai medesimi è altresì esteso l’accesso ai contributi per l’abbattimento della retta giornaliera, erogati ai sensi della legge regionale 10/1997, nella misura differenziata stabilita con l’atto di indirizzo di cui al comma 73.

     75. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 maggio 1988, n. 33, 10/1997, 19/1997 e 10/1998 che risultino incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 70, 71, 72, 73 e 74.

     [76. L’Amministrazione regionale promuove l’abbattimento dei canoni di locazione, relativi a immobili di proprietà privata, a favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) residenza da almeno 1 anno in uno dei comuni della regione.] [39]

     [77. L’assegnazione delle risorse ai Comuni è determinata, sulla base della popolazione italiana residente, con apposito regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.] [40]

     [78. I Comuni definiscono con proprio regolamento i criteri e i limiti di reddito per l’erogazione dei contributi ai soggetti richiedenti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 76 sono demandati alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.] [41]

     [79. Per la finalità di cui al comma 76 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000.000.000 per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 14.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4711 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [42]

     80. [43].

     81. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 5. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori dell’edilizia e dei trasporti).

     1. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 1.400 milioni nell’anno 2001 e di lire 1.600 milioni nell’anno 2002 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall’articolo 4, comma 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotta di complessive lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per l’anno 2001 e di lire 1.600 milioni per l’anno 2002; conseguentemente è ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l’anno 2003, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell’ambito e per le finalità previste dall’articolo 81 sopra citato, all’attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) e,

conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l’acquisto, l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa [44].

     4 bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge 431/1998 [45].

     5. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fideiussioni da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata [46].

     5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali [47].

     6. I mutui garantiti dalle fideiussioni rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 non possono in ogni caso superare il valore dei beni ipotecati e devono avere durata compresa tra i quindici e i trenta anni. Gli immobili per il cui acquisto, costruzione o recupero sono stati accesi i mutui devono essere ubicati nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia [48].

     7. Possono beneficiare dell’intervento del Fondo di cui al comma 4 i cittadini residenti in Friuli-Venezia Giulia. La garanzia del Fondo è cumulabile, sullo stesso mutuo, con eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute a valere su leggi regionali o nazionali [49].

     8. Le domande per il rilascio della garanzia da parte del Fondo di cui al comma 4 sono presentate dai richiedenti al Mediocredito del Friuli- Venezia Giulia SpA per il tramite delle banche con lo stesso convenzionate [50].

     9. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5. Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione [51].

     10. E’ affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell’impianto organizzativo del Fondo di cui al comma 4, dei processi e delle attività correlate al suo funzionamento.

     11. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 è esercitata dalla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici.

     12. Per le finalità di cui al comma 4 l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, un’apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonché dell’entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l’attività di progettazione e di gestione del Fondo.

     13. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall’Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato “Fondo regionale di garanzia per l’edilizia residenziale”, acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L’ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall’esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escusse.

     14. In relazione al disposto di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3309 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. In deroga al disposto di cui agli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, i maggiori rientri per lire 5.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2000 sulle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa e costituiscono avanzo vincolato alla copertura dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

     16. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all’entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell’8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori, servoscale, montascale a poltroncina o a piattaforma e altri ausili similari. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale] [52].

     17. [I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7] [53].

     18. [Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio] [54].

     19. [Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 16, in relazione al disposto di cui all’articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall’articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti] [55].

     20. [I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta] [56].

     21. [Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall’anno 2001, con l’onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati] [57].

     22. Per l’attuazione del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominato “Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo”, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pari a lire 1.500 milioni a favore dell’Amministrazione provinciale di Udine per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal PRUSST. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio degli affari amministrativi e legali.

     23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2069 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [24. L’Amministrazione regionale incentiva l’uso razionale dell’energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale, fino a una percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.] [58]

     [25. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24 sono stabiliti con regolamento ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.] [59]

     [25 bis. L’Amministrazione regionale concorre altresì a finanziare, con modalità da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 25 e secondo quanto previsto dal comma 27, i progetti presentati a fronte di bandi emanati dallo Stato per la parte non coperta dai fondi statali.] [60]

     [26. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 24.] [61]

     [27. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 24 sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 24, in relazione al disposto di cui all’articolo 46 della legge regionale 7/1999, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.] [62]

     [28. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3212 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [63]

     29. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 8, della legge regionale 7/1999, la quota di lire 10.000 milioni non impegnata al 31 dicembre 2000 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2001 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura della spesa per l’anno 2001 autorizzata con il comma 158 - Tabella D, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3304 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [64].

     30. E’ agevolato l’intervento comunale concernente la demolizione delle opere e degli interventi realizzati senza concessione edilizia, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali e quelli realizzati senza autorizzazione edilizia.

     31. Gli incentivi, da richiedersi ogni anno alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, concernono il sostegno degli oneri per la demolizione d’ufficio delle opere e degli interventi di cui al comma 30, e di quelli per la rimessa in pristino dei luoghi interessati.

     32. I soggetti interessati agli incentivi di cui al comma 31 sono i Comuni; sono privilegiati quelli con minor popolazione. Le agevolazioni sono concesse ed erogate ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     33. Sono finanziati gli interventi di demolizione e di ripristino delle opere e degli interventi abusivi realizzati secondo le sottoelencate categorie, che costituiscono ordine di priorità:

     a) assenza della concessione edilizia;

     b) totale difformità o variazione essenziale dalla concessione edilizia;

     c) assenza dell’autorizzazione edilizia.

     34. In presenza di più richieste avanzate dallo stesso Comune, viene finanziata una, corrispondente all’abuso che arreca maggior degrado ambientale; le restanti sono accolte nel limite delle risorse disponibili dell’esercizio finanziario.

     35. I Comuni provvedono al recupero delle somme corrispondenti alle spese sostenute per la demolizione e il ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell’abuso e alla conseguente restituzione alla Regione entro due anni dalla rendicontazione della spesa sostenuta. Il mancato recupero delle somme di cui al presente comma nei termini previsti, addebitabile a dolo o colpa grave del Comune, comporta la restituzione degli incentivi erogati.

     36. Per le finalità previste dai commi 30 e 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 8.1.21.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 35 affluiscono sull’unità previsionale di base 4.3.565 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1467 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

     38. [65].

     39. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 43, a favore della Fondazione “Casa dei friulani nel mondo - Cjase daì furlans pal mont - ONLUS”, con sede a Fagagna, località Villalta, presso la Villa Deciani, per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e per la realizzazione di infrastrutture nella sede destinata all’attività permanente della Fondazione stessa. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     40. I contributi di cui al comma 39 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo da parte della Fondazione medesima, per le finalità previste dal medesimo comma 39.

     41. Qualora l’intervento di cui al comma 39 sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.

     42. Il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 39 stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     43. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite d’impegno decennale di lire 60 milioni annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di lire 120 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3378 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 47, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l’ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Cividale del Friuli per l’acquisto dello storico immobile denominato “Complesso di S. Maria in Valle”, di proprietà dell’Ordine di S. Orsola - Provincia d’Italia, al fine di destinarlo ad attività universitarie e culturali.

     45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 44. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell’intervento e di una perizia di stima dell’immobile da acquistare.

     46. L’erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 44 è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

     47. Per le finalità previste dal comma 44 sono autorizzati due limiti di impegno decennali, rispettivamente di lire 350 milioni annui a decorrere dal 2002 e di lire 250 milioni annui a decorrere dal 2003, con l’onere di lire 950 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3383 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità dal 2004 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 51, per l’acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato “Ex Albergo Impiegati” da parte del Comune medesimo, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, al fine di destinarlo ad attività di interesse pubblico in via prevalente e, comunque, per una parte non inferiore alla quota determinata dal rapporto tra l’ammontare di detti contributi e la spesa complessiva [66].

     49. Nel caso di concorso di altri soggetti, la concessione del contributo di cui al comma 48 è subordinata alla stipula di apposito accordo in cui siano definiti i rapporti e gli obblighi, anche finanziari, dei partecipanti alla realizzazione dell’intervento, nonché le specifiche destinazioni dell’immobile [67].

     50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 48 sono presentate alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico per l’edilizia e per l’arredo urbano, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dell’intervento e di una perizia di stima dell’immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione [68].

     51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l’anno 2001 per la ristrutturazione e l’acquisizione delle attrezzature e degli arredi del Centro diurno socio- sanitario per l’assistenza e la riabilitazione dei pazienti affetti da sclerosi multipla e da patologie similari, realizzato nel comune di Trieste.

     53. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 52 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.

     54. La concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 52 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986.

     55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4886 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Amministrazione comunale di Gemona del Friuli un contributo per la costruzione e l’arredo di un auditorium, sul sito della preesistente chiesa di S. Giovanni in Gemona del Friuli, e per la ricollocazione nel medesimo sito del soffitto del pittore Pomponio Amalteo. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell’edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.

     57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. A decorrere dall’esercizio 2001, le domande per la riparazione strutturale e l’adeguamento antisismico degli edifici presentate nei termini di cui all’articolo 138, comma 9, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono soggette alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, con gli adattamenti apportati dai commi successivi.

     59. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere solamente i contributi in conto capitale sulla spesa ammissibile, esclusi quindi i contributi in annualità costanti, anche in forma capitalizzata.

     60. Possono essere assistite da contributo le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dei soli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, ancorché non lesionati dagli eventi sismici, con esclusione di ogni altra categoria prevista dall’articolo 3 della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 89, comma 1, della legge regionale 50/1990.

     61. Non sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.

     62. I massimali contributivi indicati dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 30/1988 sono elevati da lire 10 milioni a lire 30 milioni per alloggio e da lire 3 milioni a lire 6 milioni per ogni locale con diversa destinazione d’uso di superficie non inferiore a 10 metri quadrati.

     63. Nella redazione dei progetti esecutivi non trova applicazione l’articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 30/1988. La stima e l’analisi dei prezzi di progetto sono formulate con riguardo ai prezzi correnti di mercato.

     64. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi in conto capitale sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, per l’intero importo, comprendente l’acconto e la rata di saldo di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988, come modificato dall’articolo 99, comma 1, della legge regionale 50/1990, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     65. Non trova applicazione l’articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 30/1988, come inserito dall’articolo 100, comma 1, della legge regionale 50/1990, nel caso di opere intraprese o terminate prima dell’emissione del decreto di concessione del contributo, eccetto i casi in cui si tratti di edifici comprendenti più unità immobiliari in relazione alle quali siano state presentate domande di contributo in esercizi diversi.

     65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell’esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge [69].

     66. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall’approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 30/1988, come da ultimo modificato dall’articolo 68, comma 1, della legge regionale 37/1993, comporta di diritto la decadenza dal contributo regionale. Il termine suddetto può tuttavia essere prorogato dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all’articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come da ultimo modificato dall’articolo 13, primo comma, della legge regionale 2/1982, per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, in presenza di comprovati motivi.

     67. Per le finalità previste dai commi da 58 a 66 è autorizzata la spesa di lire 2.460.000.000 per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9548 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. Per le finalità previste dalle seguenti disposizioni è autorizzata la spesa a fianco di ciascuna indicata per complessive lire 350.000.000 per l’anno 2001, a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 di seguito specificate, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:

     (Omissis).

     69. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, gli stanziamenti per l’anno 2000 delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati, corrispondenti alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite all’anno 2000 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 18 febbraio 2000, n. 17/RAG., costituiscono economia di bilancio per l’importo complessivo di lire 2.810 milioni, vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 67 e 68] [70].

 

UPB                   Capitolo            Stanziamento

32.1.24.1.638         9448                1.384.805.328

32.1.24.2.644         9531                1.100.000.000

32.1.24.2.811         9555                  325.194.672

 

     70. La copertura per lire 1.313.020.000 dell’annualità 2001 relativa al limite di impegno n. 5, autorizzato con la legge regionale 22 maggio 1986, n. 23, e iscritto all’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002, con riferimento al capitolo 9515 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi è rideterminata come di seguito indicato:

     a) per lire 138.400.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sull’unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 7997 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

     b) per lire 118.110.000 con prelevamento dal “Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato”, iscritto all’unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

     c) per complessive lire 1.056.510.000 con quota dell’avanzo vincolato conseguente al disposto del comma 72.

     71. Le corrispondenti quote regionali, pari a lire 1.313.020.000 per l’anno 2001, rese conseguentemente disponibili dalla rideterminazione della copertura di cui al comma 70 restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.

     72. [In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento di lire 138.400.000 per l’anno 2000 autorizzato dall’articolo 82 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, a carico dell’unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 7997 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi e lo stanziamento di lire 918.110.000 per l’anno 2000 iscritto all’unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9275 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 1999 e trasferite all’anno 2000 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore regionale alle finanze 18 febbraio 2000, n. 17/RAG., costituiscono economia di bilancio vincolata al disposto di cui al comma 70, lettera c)] [71].

     73. I fondi relativi ai finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall’articolo 30, comma 1, della legge regionale 37/1993, per la ricostruzione di case canoniche e uffici di ministero pastorale, i quali non siano stati trasportati a nuovo esercizio per il mancato inizio dei relativi lavori dovuto a motivi connessi alla carenza di finanziamenti statali per le opere di ricostruzione degli annessi edifici di culto, possono essere riaccreditati a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.

     74. Le domande di accreditamento fondi di cui al comma 73, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve a tutti gli effetti, e sono valide anche per ottenere l’integrazione dei finanziamenti a norma del comma 75.

     75. Qualora i progetti esecutivi delle opere per la cui realizzazione erano stati concessi i finanziamenti regionali prima dell’entrata in vigore della presente legge non rispondano più alle esigenze attuali dei soggetti beneficiari o alle normative vigenti, gli stessi possono essere riproposti in forma aggiornata, sia dal punto di vista tecnico che economico, e in relazione agli stessi l’Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i finanziamenti già concessi in sede di riaccredito delle somme a suo tempo non trasportate a nuovo esercizio.

     76. Le spese derivanti dall’applicazione dei commi 73 e 75 fanno carico all’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9524 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     77. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resiutta un finanziamento integrativo di lire 150 milioni per garantire la completa realizzazione di un intervento di riparazione, compreso l’ampliamento, la sistemazione e il miglioramento funzionale di un edificio comprendente alcuni alloggi da assegnare in locazione agli aventi diritto, assistito dai finanziamenti previsti dall’articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall’articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, rivelatisi insufficienti a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure di affidamento.

     78. La domanda per la concessione del finanziamento integrativo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine quota parte dello stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2000 è trasferita per pari importo con le modalità dell’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999 sull’unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa corrispondente all’unità previsionale di base 32.1.24.2.644 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo corrispondente al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. [72].

     81. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, regolarmente ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è consentita anche oltre il biennio stabilito dall’articolo 81 della legge regionale 63/1977, come modificato dall’articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     82. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa per gli interventi nelle zone terremotate, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Rimangono fermi i termini stabiliti al 31 dicembre 2003 dall’articolo 139, commi 1 e 2, della legge regionale 13/1998.

     83. Le domande eventualmente presentate oltre i termini utili previsti dall’articolo 104, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dai soggetti proprietari degli edifici versanti nelle condizioni di cui all’articolo 138, commi 44 e 45, della legge regionale 13/1998 sono fatte salve agli effetti del riconoscimento dei benefici ivi previsti.

     84. Rimangono ferme le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 12, 13 e 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

     85. Fra gli interventi previsti dall’articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 37/1993, finanziabili ai sensi dell’articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 2/2000, come modificato dall’articolo 14, comma 19, della legge regionale 13/2000, sono compresi anche quelli relativi a edifici destinati a soddisfare esigenze di carattere culturale.

     86. Per le finalità previste dall’articolo 14, comma 7, della legge regionale 13/2000, sono annullati i crediti dell’Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che, prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno indebitamente percepito somme a titolo di indennità di occupazione di aree adibite a insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 19 dicembre 1986, n. 55, e 2 maggio 1988, n. 26.

     87. [73].

     88. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi all’ammortamento del mutuo che la stessa, ovvero la società di gestione dell’impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell’area dell’Alto Tagliamento, andrà ad assumere per la copertura dei costi relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento e miglioramento funzionale delle strutture impiantistiche di depurazione e di fognatura.

     89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall’inquinamento, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del contributo è disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.

     90. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d’impegno decennali di lire 500 milioni annui ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2002 e 2003, con l’onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.2.22.2.99, con riferimento al capitolo 2429 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     91. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare fideiussione a garanzia del mutuo di cui al comma 88 sino alla concorrenza di lire 10 miliardi. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze.

     92. Gli oneri derivanti dalla concessione della fideiussione di cui al comma 91 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     93. [74].

     94. [75].

     95. Per l’esercizio finanziario 2001 il termine per la presentazione delle domande di contribuzione di cui all’articolo 31 della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     96. Per le finalità previste dall’articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.500 milioni, suddivise in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2427 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     97. [La Direzione regionale dell’ambiente è autorizzata a finanziare al Consorzio di bonifica Ledra - Tagliamento i lavori di straordinaria manutenzione del Roiello di Pradamano, nei comuni di Udine e Pradamano, in considerazione dell’alto valore storico, idraulico e ambientale dallo stesso rivestito. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio dell’idraulica] [76].

     98. [Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.22.2.933 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2419 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [77].

     99. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Enti locali singoli o loro Consorzi contributi fino all’80 per cento della spesa ammissibile per le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità, inteso come l’adeguamento delle strategie locali, della struttura organizzativa, delle procedure e delle risorse al fine anche della tutela della salute e alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente dell’Ente secondo le procedure del Regolamento (CE) 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 o della norma europea UNI EN ISO 14001:1996, da concedersi secondo le modalità della legge regionale 46/1986, e successive modifiche e integrazioni] [78].

     100. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile agli Enti di sviluppo industriale, ai Comuni e ai Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell’ambito dei distretti industriali per la certificazione delle relative zone secondo le procedure del Regolamento (CEE) n. 1836/93 e/o della norma internazionale ISO 14001:1996, finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale] [79].

     101. Le richieste di contributo, di cui ai commi 99 e 100, devono pervenire alla Direzione regionale dell’ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l’anno 2001 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione regionale dell’ambiente entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2211 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     103. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2213 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     104. E’ abrogata la legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.

     105. E’ fatta salva l’applicazione delle norme di cui al comma 104 per la definizione dei procedimenti in corso e di quelli relativi all’utilizzo dei fondi stanziati sull’esercizio finanziario 2000.

     106. All’articolo 16 della legge regionale 13/1998, il comma 3 è abrogato e, al comma 4, le parole «ai commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Omissis».

     107. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l’anno 2001, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per il bacino del fiume Tagliamento, a salvaguardia degli abitati di Ronchis e di Latisana, e di lire 3.000 milioni per il bacino del fiume Judrio, a salvaguardia dei centri abitati di Medea e Versa. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio dell’idraulica.

     108. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     109. La parte non utilizzata dello stanziamento autorizzato a favore del Fondo regionale per la protezione civile dall’articolo 13, comma 31, della legge regionale 25/1999, per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo, ammontante a lire 756.543.155, è destinata alla realizzazione di interventi di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

     110. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell’Assessore regionale alle foreste, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili e mobili del patrimonio regionale, inerenti al Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, dell’Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP), da attribuire alla Direzione regionale delle foreste.

     111. Il personale dell’IRFoP, in servizio presso il Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, è assegnato dall’1 settembre 2001 alla Direzione regionale delle foreste.

     112. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall’articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, a istituire, in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell’agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l’utilizzo da parte di terzi del Centro medesimo. Il Centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111 [80].

     113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per la gestione del Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito Regolamento [81].

     114. [Il Fondo è alimentato da finanziamenti pubblici, anche regionali, e da contribuzioni private, dalle somme dovute dagli utenti e acquirenti di beni o servizi ceduti o erogati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali, nonché da tutte le entrate previste dalla legge regionale n. 9 del 23 aprile 2007 (Norme in materia di risorse forestali), e finalizzate all’esclusivo finanziamento del Fondo, affinché vengano reimpiegate per gli interventi di cui all’articolo 90, comma 2, della legge regionale n. 9 dd. 23 aprile 2007] [82].

     114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio competente in materia di gestione forestale presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro [83].

     114 ter. [Il Fondo costituisce autonomo soggetto di imposta ed è amministrato dal Direttore del Servizio per la gestione delle foreste regionali e delle aree protette] [84].

     115. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     116. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Autorità portuale di Trieste contributi annui per la durata di dieci anni destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la progettazione e la realizzazione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei bacini e delle banchine e per la manutenzione e acquisizione di infrastrutture a esse attinenti nel comprensorio cantieristico dell’ex Arsenale triestino San Marco [85].

     117. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare. I contributi di cui al comma 116 sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986 ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazione di termini diversi da quelli previsti dall’articolo 18, primo comma, della legge regionale 46/1986 sono concessi solo per motivate circostanze da parte dell’organo concedente il contributo. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.

     118. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui al comma 116. Le domande di concessione delle fideiussioni sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, di concerto con l’Assessore regionale alle finanze.

     119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3782 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     120. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 118 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     121. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Terminal Intermodal di Trieste Fernetti SpA un contributo decennale di lire 500 milioni annui per la realizzazione di un programma di interventi volto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature dell’autoporto di Fernetti.

     122. Il contributo di cui al comma 121 può essere anche destinato a coprire le spese in linea capitale e interessi, sostenute dalla società a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 121. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze. L’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria a fronte dell’operazione di mutuo di cui al presente comma.

     123. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata dei seguenti documenti:

     a) deliberazione dell’organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l’avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative e al conseguimento del contributo;

     b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l’indicazione dei mezzi di finanziamento.

     124. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986. Nel caso di mutuo, si provvede all’erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dalla società sulla base del piano di ammortamento e alle scadenze dal medesimo fissate.

     125. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2002, con l’onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 10.3.25.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3867 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     126. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 122 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     127. Nell’ambito del disposto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali e comunali richiedenti contributi per la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.

     128. Per le finalità di cui al comma 127 è autorizzata la spesa di lire 570.213.000 per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3625 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell’articolo 11 della legge 366/1998, quale prima annualità del limite di impegno ivi previsto.

     129. Per le finalità previste dal comma 127, a fronte delle ulteriori assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 366/1998, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell’anno 2001 un mutuo della durata di anni quattordici dell’ammontare presuntivo di lire 5.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell’ammortamento del mutuo non superiore a lire 570.213.000, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all’articolo 11 della legge 366/1998.

     130. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 129.

     131. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui ai commi 128 e 132 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità; gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 129 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

     132. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3999 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     133. Per l’ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 129 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.982.982.000, suddivisa in ragione di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2014, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1. lire 221.724.694 per l’anno 2001;

     2. lire 237.245.422 per l’anno 2002;

     3. lire 253.852.602 per l’anno 2003;

     4. lire 271.622.285 per l’anno 2004;

     5. lire 290.635.844 per l’anno 2005;

     6. lire 310.980.354 per l’anno 2006;

     7. lire 332.748.978 per l’anno 2007;

     8. lire 356.041.406 per l’anno 2008;

     9. lire 380.964.304 per l’anno 2009;

     10. lire 407.631.806 per l’anno 2010;

     11. lire 436.166.032 per l’anno 2011;

     12. lire 466.697.655 per l’anno 2012;

     13. lire 499.366.490 per l’anno 2013;

     14. lire 534.322.128 per l’anno 2014;

     per un ammontare complessivo di lire 5.000 milioni;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1. lire 348.488.306 per l’anno 2001;

     2. lire 332.967.578 per l’anno 2002;

     3. lire 316.360.398 per l’anno 2003;

     4. lire 298.590.715 per l’anno 2004;

     5. lire 279.577.156 per l’anno 2005;

     6. lire 259.232.646 per l’anno 2006;

     7. lire 237.464.022 per l’anno 2007;

     8. lire 214.171.594 per l’anno 2008;

     9. lire 189.248.696 per l’anno 2009;

     10. lire 162.581.194 per l’anno 2010;

     11. lire 134.046.968 per l’anno 2011;

     12. lire 103.515.345 per l’anno 2012;

     13. lire  70.846.510 per l’anno 2013;

     14. lire  35.890.872 per l’anno 2014;

     per un ammontare complessivo di lire 2.982.982.000.

     134. L’onere complessivo di lire 1.710.639.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 dal comma 133, lettere a) e b), fa carico per lire 712.822.718, suddivise in ragione di lire 221.724.694 per l’anno 2001, di lire 237.245.422 per l’anno 2002 e di lire 253.852.602 per l’anno 2003, all’unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1585 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 997.816.282, suddivise in ragione di lire 348.488.306 per l’anno 2001, di lire 332.967.578 per l’anno 2002 e di lire 316.360.398 per l’anno 2003, all’unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1566 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     135. In relazione alla definizione, all’atto della stipula del mutuo di cui al comma 129, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.

     136. L’Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare i lavori di asfaltatura del tratto di strada provinciale Sauris di Sopra - Casera Razzo, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati ad assicurare la percorribilità turistica del collegamento stradale interregionale tra la strada statale n. 52 Carnica e la strada statale n. 465 di S. Canciano.

     137. Ai fini previsti dal comma 136, per la regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Belluno e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stipulata apposita convenzione che definisce l’intervento da realizzare, le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori e la compartecipazione finanziaria regionale che non può superare il 50 per cento della spesa. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento di cui al comma 136 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.

     138. Gli oneri di cui al comma 136, valutati in lire 500 milioni per l’anno 2001 sono posti a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     139. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, con riserva di rivalsa a carico dell’Ente nazionale per le strade (ANAS), alle spese necessarie per il completamento dei lavori di costruzione del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, assunti in concessione dall’ANAS stessa ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, nel limite di lire 3.500 milioni.

     140. Per le finalità previste dal comma 139, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     141. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l’anno 2001, finalizzato all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per assicurare la percorribilità delle strade già definite di interesse turistico ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32.

     142. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000 sono stabiliti i criteri di concessione e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 141.

     143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     144. [86].

     145. [87].

     146. La Direzione regionale delle foreste, tramite il Servizio del Corpo forestale regionale, in relazione all’attribuzione della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria assegnata al personale facente parte del Corpo forestale regionale ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 13/1998, e della qualifica di agente di pubblica sicurezza assegnata al medesimo personale ai sensi dell’articolo 56 della medesima legge regionale 53/1981, come sostituito dall’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/1998, provvede alle spese connesse all’esercizio di tali funzioni a carico dell’unità previsionale di base 52.3.23.1.684 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 3080 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     147. [88].

     148. Ai fini di cui al comma 147, la Direzione regionale delle foreste, di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, adegua il regolamento di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, come sostituito dall’articolo 21, comma 8, della legge regionale 3/1998.

     149. [89].

     150. [90].

     151. Il Comune di Trieste è autorizzato a riferire le quote dei contributi concessi al medesimo, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall’articolo 12, comma 29, della legge regionale 10/1997, per la gestione e la manutenzione della Grande viabilità di Trieste, eccedenti le specifiche spese effettivamente sostenute dal Comune stesso alle corrispondenti spese sostenute nel periodo antecedente l’emanazione della richiamata norma e comunque rimaste a suo carico.

     152. [Nel corrispettivo di servizio di cui all’articolo 16 della legge regionale 20/1997 non possono essere ricompresi gli oneri derivanti da variazioni del servizio imputabili a lavori sulla sede stradale promossi da terzi soggetti pubblici o privati. L’azienda concessionaria può rivalersi per tali oneri nei confronti dei terzi soggetti pubblici o privati che abbiano disposto tali lavori pubblici o privati] [91].

     153. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l’emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico,

l’Amministrazione regionale affida all’Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l’Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’organizzazione, l’allestimento e la gestione in comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.

     154. La cura dell’organizzazione e dell’allestimento del laboratorio- mostra è affidata all’Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l’Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede d’intesa con l’Amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell’Università degli studi di Udine.

     155. La gestione del laboratorio - mostra, ad avvenuto allestimento del medesimo, è affidata all’Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l’Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, nel caso l’Associazione predetta dovesse per qualsiasi motivo venire meno o rinunciare alla gestione, al Comune di Venzone.

     156. Per le finalità previste dal comma 153 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l’anno 2001 per l’impianto e l’allestimento del laboratorio - mostra. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     157. In relazione all’articolazione della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall’articolo 123, comma 2, delle legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i limiti di impegno iscritti nell’unità previsionale di base 8.1.24.2.159, con riferimento al capitolo 3255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 8.1.24.2.771, 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.773 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 121, 122 e 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come indicate nella Tabella D allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

     158. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, con esclusione di quelli indicati al comma 157, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 6. (Finanziamento di interventi nel settore dell’istruzione, della cultura e dello sport).

     1. E’ autorizzata la concessione di un contributo straordinario decennale a favore della Comunità ebraica di Trieste, a sollievo degli oneri relativi all’ammortamento del mutuo da stipulare per interventi di manutenzione straordinaria della sede della “Scuola parificata” della comunità stessa.

     2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, corredata del provvedimento che dispone l’assunzione del mutuo, dell’atto di adesione dell’istituto mutuante e del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.

     3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l’onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5049 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     4. Per le finalità indicate dall’articolo 5, comma 51, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzato un ulteriore contributo straordinario pluriennale da destinare ai medesimi soggetti ivi individuati nonché al collegio Don Bosco di Tolmezzo. A tale fine è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     5. [92].

     6. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 63, della legge regionale 2/2000, a favore dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine a titolo di concorso negli oneri relativi alla gestione della casa dello studente realizzata nel comune di Cormons, a servizio del corso di enologia dell’Università degli studi di Udine, è aumentata di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009.

     7. Per la finalità prevista dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2009, con l’onere complessivo di lire 600 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5107 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2009 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del Documenti tecnici agli stessi allegati.

     8. [Allo scopo di assicurare il massimo soddisfacimento del fabbisogno finanziario per la concessione dell’assegno di studio agli studenti riconosciuti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, è istituito il “Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario”, da utilizzare, a integrazione delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale sul diritto allo studio universitario e di quelle assegnate dallo Stato per le medesime finalità, per appositi trasferimenti agli enti regionali di diritto allo studio universitario della regione, da effettuare secondo le modalità definite dal piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, approvato annualmente ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come modificato dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 43/1996] [93].

     8 bis. [Nell'effettuazione dei trasferimenti di cui al comma 8, la Giunta regionale individua annualmente, sullo stanziamento del Fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario, una quota da assegnare agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario, destinata agli studenti risultati idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico precedente e rimasti non soddisfatti per carenza di risorse. I fondi di cui al presente comma sono assegnati agli enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario della regione, sulla base dei dati riferiti al 31 marzo di ciascun anno, relativi agli studenti idonei per l'ammissione alle borse di studio nell'anno accademico in corso a quella data. I fondi sono assegnati prioritariamente all'ente che presenta la percentuale di idonei soddisfatti più bassa, fino al raggiungimento della quota percentuale dell'altro ente e, successivamente, in ragione del 50 per cento per ciascuno dei due enti, ai fini della copertura del fabbisogno relativo al numero totale degli idonei] [94].

     8 ter. [Per l'anno 2009 la quota da ripartire per le finalità di cui al comma 8 è pari a 250.000 euro] [95].

     9. [Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5076 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [96].

     10. [Per le finalità indicate dall’articolo 5, comma 59, della legge regionale 2/2000, a titolo di concorso nel sostegno degli oneri per il consolidamento del triennio del corso di laurea in scienze motorie e l’avvio dei corsi biennali di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia, avente sede a Gemona del Friuli, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario all’Università degli studi di Udine, da utilizzare, d’intesa con l’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, nell’ambito della convenzione a tale fine appositamente stipulata tra i due enti, per la realizzazione di programmi coordinati di adeguamento delle strutture e di sviluppo delle attività didattiche e scientifiche e dei servizi di rispettiva competenza. Ai fini della concessione del finanziamento si applicano le modalità indicate dall’articolo 5, comma 60, della legge regionale 2/2000] [97].

     11. [Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [98].

     12. Nell’ambito del programma di partecipazioni finanziarie dirette della Regione alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia, previste ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come da ultimo modificato dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, sono individuati quali obiettivi prioritari dell’azione promozionale dell’Amministrazione regionale per l’anno 2001 la realizzazione, in collaborazione con istituzioni museali e scientifiche e con organismi culturali qualificati, di iniziative aventi a oggetto: la rievocazione della figura e dell’opera di David Maria Turoldo; lo studio, il recupero e la valorizzazione dei costumi popolari tradizionali tipici della regione; la predisposizione e l’attuazione di programmi di itinerari culturali per la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale della regione, nonché iniziative concernenti la valorizzazione dell’arte organaria, sulla base di progetti originali che prevedano il coinvolgimento e l’impiego di risorse umane qualificate, ivi compresi i laureati nelle discipline della conservazione dei beni culturali.

     13. Il finanziamento delle iniziative di cui al comma 12 trova copertura nell’ambito dello stanziamento autorizzato a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5396 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. [Nell’ambito degli stanziamenti autorizzati a decorrere dall’esercizio finanziario 2001 per le finalità indicate, rispettivamente, dal titolo II, capo I, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 e dal capo IV della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, a carico dell’unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 5176 e 5178 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse è destinata prioritariamente alla concessione di contributi relativi a interventi di conservazione e recupero di beni immobili di interesse culturale, storico e paesaggistico, ancorché non soggetti a vincolo di tutela, che sono testimonianza della religiosità popolare, nonché di attività produttive e di forme di vita associata di antica tradizione delle comunità locali] [99].

     15. Allo scopo di sostenere i processi di riorganizzazione delle strutture e delle attività didattiche dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, nella fase della loro trasformazione in “Istituti superiori di studi musicali e coreutici”, avviata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata nell’anno 2001 la spesa di lire 200 milioni per la concessione a favore di ciascun conservatorio di contributi straordinari, di pari entità, destinati alla realizzazione di programmi specifici aventi a oggetto l’adeguamento della dotazione di mezzi a supporto delle attività didattiche e la realizzazione di attività formative integrative, anche a carattere sperimentale. I contributi sono concessi previa presentazione alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma specifico delle iniziative previste.

     16. Per le finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5103 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti superiori pubblici e privati della regione specifiche contribuzioni per progetti di sensibilizzazione nei confronti degli studenti, volti a scongiurare le “stragi del sabato sera”. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca.

     18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 19.1.42.1.1400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5494 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario all’associazione “Pro Sacile” a sostegno del programma di attività varato per il triennio 2001-2003.

     20. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione sul programma dell’iniziativa e sul relativo preventivo di spesa.

     21. Per la finalità prevista dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5417 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla fondazione “Palazzo Coronini Cronberg” di Gorizia un contributo decennale annuo costante, nella misura del 10 per cento della spesa di lire 3 miliardi, per i lavori di conservazione, restauro e sistemazione, comprensiva dell’impiantistica e delle recinzioni, del palazzo Coronini e del suo compendio, al fine di consentirne l’uso pubblico in funzione culturale e museale.

     23. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del progetto di massima dell’opera e del relativo preventivo di spesa.

     24. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l’onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5189 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     25. La spesa autorizzata per lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, ai sensi dell’articolo 5, comma 31, della legge regionale 2/2000, per le finalità ivi indicate, deve intendersi autorizzata a titolo di concorso nelle spese per la programmazione e gestione della stagione teatrale e musicale del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, e integrata dell’ulteriore quota di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 2.000 milioni per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     26. La Regione concorre alla dotazione patrimoniale della fondazione “Teatro Nuovo Giovanni da Udine”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 15, della legge regionale 18/2000, mediante il conferimento della somma complessiva di lire 1.850 milioni. La spesa a tal fine autorizzata è suddivisa in ragione di lire 850 milioni per l’anno 2001 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5470 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     27. E’ autorizzata la concessione all’Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di un contributo straordinario di lire 200 milioni, da destinare a sostegno di due progetti speciali di tutela di beni culturali di rilevante interesse regionale, aventi a oggetto, rispettivamente, la realizzazione dell’”Archivio Nico Pepe” e del “Museo Giorgio Strehler”.

     28. Il contributo è concesso ed erogato in un’unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata del programma di attuazione dei progetti e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     29. Per le finalità previste dal comma 27 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5092 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     30. E’ autorizzata la concessione al Comune di Resia di un contributo straordinario decennale, a sollievo degli oneri relativi all’ammortamento del mutuo da stipulare per il completamento del progetto di recupero e sistemazione di un edificio di proprietà comunale, da adibire a sede dell’archivio storico, del museo etnografico e della biblioteca del Comune stesso, già parzialmente finanziato ai sensi dell’articolo 15, comma 20, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

     31. Alla concessione del contributo si provvede sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata del provvedimento che dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante.

     32. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali.

     33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 100 milioni annui, con l’onere di lire 300 milioni relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5238 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     34. Per concorrere alla realizzazione di uno speciale programma di iniziative culturali e di spettacolo promosse dal Comune di Gorizia, nel quadro della celebrazione della ricorrenza del millenario della fondazione della città, è autorizzata la concessione al Comune medesimo di un contributo straordinario di lire 600 milioni.

     35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso ed erogato, con le medesime modalità previste per gli interventi di promozione delle attività culturali, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 68/1981, come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 13, della legge regionale 3/1998.

     36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5168 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [37. Con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001, all’attuazione degli interventi di sostegno delle attività culturali previsti, ai sensi delle norme del titolo II della legge regionale 68/1981, a favore di soggetti non compresi tra gli enti, istituzioni e organismi culturali e di spettacolo riconosciuti d’interesse regionale, provvedono le Province, nell’ambito dei piani annuali d’intervento da esse predisposti ai sensi della medesima legge regionale 68/1981.] [100]

     [38. Le Province provvedono altresì, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2001, all’attuazione degli interventi previsti a sostegno delle università della terza età e della libera età, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 31.] [101]

     [39. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui ai commi 37 e 38 mediante trasferimenti finanziari alle Amministrazioni provinciali disposti a valere sullo specifico stanziamento a tale fine autorizzato a carico del bilancio regionale. La ripartizione tra le Province dello stanziamento medesimo è effettuata, sentito il Comitato consultivo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 2/2000, in proporzione al numero della popolazione residente nei rispettivi territori.] [102]

     [40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5346 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [103]

     41. Per concorrere al sostegno delle iniziative previste, nell’ambito della programmazione artistica del teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste, in occasione della ricorrenza del bicentenario della fondazione del teatro, è autorizzata la concessione a favore del medesimo ente teatrale di un contributo straordinario di lire 300 milioni per l’anno 2001.

     42. Il contributo è concesso fino alla misura del 90 per cento della spesa ammissibile ed erogato in un’unica soluzione e in via anticipata, sulla base della presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, corredata del programma delle iniziative da realizzare e del relativo preventivo di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione sono fissati con il decreto di concessione.

     43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5093 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     44. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Gorizia un contributo straordinario di lire 100 milioni a titolo di concorso nelle spese sostenute per la realizzazione nell’anno 2000 del festival internazionale “Onde mediterranee”.

     45. Il contributo è concesso ed erogato previa presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione giustificativa delle spese sostenute, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

     46. Per la finalità di cui al comma 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5352 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. L’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Medea per l’organizzazione delle manifestazioni connesse alla celebrazione del cinquantesimo anniversario della erezione e inaugurazione dell’ “Ara Pacis Mundi” posta sul colle di Medea, in programma nel 2001, e a favore dell’Unione nazionale mutilati per servizio, sezione di Pordenone, per la realizzazione di un monumento che onori la memoria di tutte le vittime del dovere [104].

     48. Il contributo di cui al comma 47 è concesso ed erogato in un’unica soluzione anticipata, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali, cui sono demandati gli adempimenti relativi all’intervento.

     49. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5281 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. Nell’ambito delle finalità previste dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la concessione a favore dei Comuni di Gradisca d’Isonzo, Muggia e San Vito al Tagliamento di contributi pluriennali da utilizzare a sollievo degli oneri relativi ai mutui da stipulare per il completamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento dei rispettivi teatri comunali. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

     51. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzato a decorrere dall’anno 2002 il limite d’impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l’onere di lire 700 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Coro polifonico di Ruda per la realizzazione di progetti destinati alla ricerca, pubblicazione e divulgazione concertistica, sia a livello nazionale che internazionale, del patrimonio musicale appartenente all’archivio capitolare udinese.

     53. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 52 sono demandati alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio delle attività culturali.

     54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5418 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     55. L’Amministrazione regionale, al fine di favorire l’attività dell’associazione nazionale “Le arti tessili”, con sede a Montereale Valcellina, è autorizzata a concedere alla stessa un contributo per l’attività dell’anno 2001 di lire 50 milioni.

     56. Per la finalità prevista dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5270 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     57. Nell’ambito dell’azione rivolta a favorire il rafforzamento e lo sviluppo dei legami culturali ed economici con le comunità dei corregionali all’estero, l’Amministrazione regionale promuove l’istituzione di borse di studio riservate a giovani discendenti di corregionali emigrati appartenenti alle suindicate comunità, dei quali almeno il cinquanta per cento provenienti dall’America latina, che frequentino corsi di formazione professionale, di istruzione secondaria superiore o universitari in Friuli Venezia Giulia. L’Amministrazione regionale, nell’ambito dell’azione di cui al presente comma, promuove altresì un programma organico, a carattere innovativo e sperimentale, di durata triennale, tendente al rafforzamento dell’attività di collegamento con i corregionali all’estero, che preveda la partecipazione di giovani laureati residenti in regione. A tale scopo l’Amministrazione regionale si avvale delle associazioni regionali, operanti nell’ambito dell’emigrazione, che siano state riconosciute di interesse regionale [105].

     58. I finanziamenti complessivi di cui al comma 59 sono suddivisi in ragione della metà per ognuno dei gruppi da finanziare, come individuati dal comma 57, primo periodo.

     59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari alle associazioni degli emigrati che collaborano con la Regione nella realizzazione dei programmi ivi indicati. I finanziamenti sono concessi dal Servizio autonomo per i corregionali all’estero, previa approvazione da parte della Giunta regionale dei relativi programmi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     60. L’Amministrazione regionale promuove la redazione del dizionario generale della lingua friulana in edizione a stampa e su supporto elettronico, a cura dell’Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

     61. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 60, quantificati in lire 200 milioni per l’anno 2001, fanno carico all’unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5534 del Documento tecnico allegato, a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2001 disposta con la Tabella E approvata con il comma 83.

     62. I commi 46 e 47 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000 sono abrogati.

     63. [106].

     64. All’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/1996, le parole «comprese quelle previste dall’articolo 7» sono abrogate.

     65. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 15/1996, come sostituito dal comma 63, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5542 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l’Amministrazione regionale promuove l’istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

     a) svolgere in modo continuativo un’autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell’esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;

     b) svolgere funzioni di indirizzo per l’impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

     c) [predisporre i piani regionali di politica linguistica] [107];

     d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

     e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

     f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana [108];

     f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonchè di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue [109];

     f ter) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica [110];

     f quater) sostenere le produzioni teatrali di qualità in lingua friulana anche attraverso la partecipazione, in qualità di socio, a soggetti pubblici o privati aventi tale finalità istituzionale [111];

     f quinquies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge [112];

     f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali [113];

     f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea [114].

     67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto , approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66 [115].

     67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del piano dei fabbisogni di personale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale [116].

     68. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 15/1996 sono soppressi a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale dello statuto dell’organismo di cui al comma 66 [117].

     69. Per l’attività dell’istituto regionale di cui al comma 66 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 5543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     70. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni del Friuli-Venezia Giulia o ai consorzi tra gli stessi, contributi “una tantum” nella misura massima prevista dal comma 73, per il finanziamento delle iniziative degli operatori economici, sociali, sportivi e culturali dirette alla realizzazione di insegne pubbliche, anche stradali, comportanti l’uso di idiomi autoctoni, con particolare riferimento alla lingua friulana.

     71. Le insegne di cui al comma 70 devono essere realizzate con materiali tipici conformemente alle norme vigenti in materia. La spesa per ogni singola realizzazione non può superare lire 15 milioni e il relativo contributo è soggetto al limite degli interventi “de minimis”. Nella spesa possono essere compresi anche gli oneri derivanti dall’acquisizione dei diritti per l’utilizzazione di un’insegna, di una denominazione, di un motto rilevante dal punto di vista storico, linguistico, etnico, commerciale o culturale, purché connessi con il sito ove la nuova insegna viene collocata.

     72. Le domande di contributo devono essere presentate dai Comuni alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, entro il 31 maggio di ogni anno. La ripartizione dei contributi viene effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 luglio. La liquidazione del contributo viene effettuata interamente in via anticipata. La rendicontazione delle spese viene effettuata dai Comuni entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

     73. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di lire di 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico della unità previsionale di base 17.4.64.1.2210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9051 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     74. [Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come sostituito dall’articolo 5, comma 6, della legge regionale 2/2000, è approvata la «Tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale» allegata alla presente legge] [118].

     75. All’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 2 è abrogato.

     76. [119].

     77. [Per le finalità previste dal comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale 43/1980, come inserito dall’articolo 5, comma 29, della legge regionale 18/2000, e modificato dal comma 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6167 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [120].]

     78. Nell’ambito dell’azione rivolta a sostenere le iniziative culturali e di spettacolo di più rilevante interesse nel territorio regionale, allo scopo di sovvenire alle esigenze di liquidità degli organismi culturali e di spettacolo che organizzano iniziative assistite da contributi pubblici della Regione o dello Stato, è autorizzata l’assegnazione alla costituenda “Fondazione regionale per lo spettacolo del Friuli-Venezia Giulia”, di cui all’articolo 5, comma 17, della legge regionale 18/2000, di speciali finanziamenti destinati a integrare la dotazione di un “Fondo regionale di garanzia per le attività culturali e di spettacolo”, da costituirsi presso la fondazione medesima, per la prestazione di garanzie fideiussorie sulle anticipazioni bancarie concesse ai sopra citati organismi culturali e di spettacolo da istituti di credito della regione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la fondazione medesima. Le modalità per la programmazione e gestione degli interventi da effettuare a valere sul fondo, ivi compresi gli schemi di convenzione da stipulare con gli istituti di credito interessati, sono definite da apposite disposizioni regolamentari adottate dalla fondazione, su conforme parere della Giunta regionale.

     79. Per le finalità previste dal comma 78 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 17.3.42.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     80. L’articolo 2 ter della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come inserito dall’articolo 15, comma 3 della legge regionale 10/1997, è abrogato.

     81. All’articolo 9 della legge regionale 46/1991, come da ultimo sostituito dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 10/1997, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [121];

     b) il comma 5 è abrogato.

     82. [122].

     83. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 7. (Interventi nei settori produttivi).

     1. [Al fine di consentire di dare attuazione ai programmi di investimento della società Promotur SpA, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella medesima società sottoscrivendo nuove azioni fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari finanziari della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio] [123].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1206 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [124].

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario, nella misura massima prevista dal comma 4, per finanziare iniziative individuate congiuntamente dalla stessa Promotur SpA e dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la crescita della pratica dello sci, con priorità di quello alpino, tra i più giovani nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8962 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA una sovvenzione, nella misura massima prevista dal comma 6, per il subentro nella titolarità del complesso turistico-sportivo costituito dalla pista di sci da fondo illuminata e connessi impianti per il tiro in località Piancavallo. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo] [125].

     6. [Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8963 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [126].

     7. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale [127].

     [8. Il contributo di cui al comma 7 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale della formazione professionale - Servizio della programmazione e dell’attività di formazione professionale - della documentazione comprovante l’avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.] [128]

     9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5808 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [10. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a società per il lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, a enti pubblici economici nonché ad associazioni, aventi sede legale in regione e purché costituitesi entro il 31 dicembre 2000, per interventi atti a favorire l’inserimento economico e sociale di lavoratori occupati presso aziende ed enti pubblici del Friuli-Venezia Giulia ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l’acquisizione di attrezzature. Le provvidenze si applicano in via prioritaria agli emigrati del Friuli-Venezia Giulia e ai loro discendenti.] [129]

     [11. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 10. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del lavoro e della previdenza della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.] [130]

     [12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell’unità previsionale di base 21.2.63.1.2355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8470 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [131]

     13. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nel primo triennio di attività, finanziamenti destinati all’attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori.

     14. Lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al numero delle imprese aderenti a ciascun ente bilaterale.

     15. Gli enti sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del lavoro e della previdenza, della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.

     16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l’anno 2001, di lire 200 milioni per l’anno 2002 e di lire 100 milioni per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 21.2.63.2.1046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8651 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     17. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’ERSA finanziamenti per l’attuazione in aziende prescelte di progetti sperimentali e dimostrativi, nonché di progetti pilota nel settore agricolo, in particolare riferiti all’agricoltura biologica e al ciclo della produzione di carni biologiche] [132].

     18. [L’attuazione e la gestione dei progetti di cui al comma 17 possono essere effettuate anche per il tramite delle aziende partecipate dall’ERSA. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell’agricoltura] [133].

     19. [Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6815 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo] [134].

     20. [A favore delle aziende che allevano bovini da latte che, per effetto di epizoozie intervenute negli ultimi tre anni, sono state costrette ad abbattere, o hanno subito moria di vacche, in misura superiore al 35 per cento della consistenza di stalla, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere dei contributi per l’acquisto - in sostituzione dei capi morti - di nuovi capi, aventi le caratteristiche genealogiche e morfologiche determinate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, come da ultimo modificato dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale 16/1996] [135].

     21. [Il contributo di cui al comma 20 è determinato in misura pari al 50 per cento del prezzo di acquisto documentato e può essere concesso solo nel caso in cui l’azienda non abbia beneficiato di altre forme risarcitorie. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell’agricoltura] [136].

     22. [Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.2.378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 7029 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [137].

     23. [Il controllo e la gestione degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e degli altri aiuti a favore dei settori dell’agricoltura, delle foreste e della pesca sono effettuati sulla base della disciplina comunitaria vigente] [138].

     24. Al fine di conservare e gestire le informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati relativamente ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dello sviluppo rurale, nonché al fine di gestire in via informatica i relativi procedimenti amministrativi e dare applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG) [139].

     25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:

a) propone interventi da inserire nel Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia);

b) è autorizzata a partecipare alle spese di realizzazione di specifici interventi da inserire nel Programma triennale di cui alla lettera a) e collabora alla predisposizione della relativa pianificazione esecutiva ed operativa;

c) può avvalersi dell'operato di esperti e società esterne [140].

     26. Nel S.I.AGRI.FVG è realizzata un’anagrafe delle imprese, comprensiva delle unità tecnico-economiche ad essa facenti capo, la cui identificazione è effettuata secondo le disposizioni del DPR 503/1999 che è implementata prioritariamente mediante l’accesso a banche dati esistenti. La presenza dell’impresa nell’anagrafe e l’aggiornamento dei dati relativi costituiscono condizione necessaria per l’accesso a qualsiasi beneficio o agevolazione disposti in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

     27. Ferme restando le specifiche competenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tramite il S.I.AGRI.FVG si provvede, tra l’altro, a effettuare la gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, nonché quella dei dati relativi agli operatori agrituristici e dell'agricoltura biologica [141].

     28. Il S.I.AGRI.FVG partecipa al sistema informativo regionale utilizzandone le infrastrutture e rispettandone gli standard e integra il Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore di riferimento [142].

     29. Con successivo regolamento vengono disciplinati i tempi e le modalità di attivazione del S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati e i soggetti a ciò abilitati, le possibilità di accesso alle banche dati, la validazione dei dati tecnico-economici, la consultazione dello status istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario [143].

     30. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29, non sono ammesse al rimborso di cui al comma 15 dell’articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, le spese per la gestione degli archivi informatici contenenti i dati relativi agli imprenditori agricoli. Restano invece ammissibili a rimborso le spese che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono sostenere per la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione dei dati relativi agli imprenditori agricoli.

     31. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 22.3.61.1.1048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6950 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili.

     32. Al fine di favorire gli interventi in materia di trasmissione d’impresa e di passaggio successorio nel sistema delle PMI, consentendo al Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, sia di sostenere iniziative in tale materia già approvate in sede regionale, nazionale ed europea che finanziare iniziative di analisi, studio, consulenza, diffusione, animazione economica e promozione nella medesima materia, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro stesso nella misura massima prevista dal comma 34.

     33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è corredata della documentazione relativa alla spesa da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’industria - Servizio della promozione industriale.

     34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell’unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 7708 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     35. [144].

     36. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dal comma 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 23.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 7699 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. Per l’anno 2001 i programmi di sviluppo dei Distretti industriali, di cui all’articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 aprile 2001.

     38. A favore delle iniziative progettuali cofinanziate dai soggetti pubblici e privati contenute negli accordi di programma di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, è stanziata, per l’anno 2001, la somma di lire 1.000 milioni.

     39. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 38 sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell’industria.

     40. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 7931 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. [145].

     42. Nell’ambito dell’azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro degli studenti universitari della regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di servizi finalizzati a favorire l’interscambio di soggetti tra i settori della formazione universitaria e post universitaria e della ricerca e il mondo produttivo, con particolare riguardo agli iscritti agli Atenei e agli Istituti di alta formazione della regione.

     43. Il contributo di cui al comma 42 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell’istruzione e della cultura - Servizio dell’istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l’avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

     44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. Per sostenere l’attuazione di un progetto di ricerca scientifica applicata avente ad oggetto la realizzazione di tecnologie per l’abbattimento biologico dei solventi emessi dalle verniciature industriali e artigianali, è autorizzata l’assegnazione di un finanziamento straordinario a favore dell’Università degli studi di Udine - Dipartimento di scienza degli alimenti, da utilizzare per la copertura degli oneri relativi alle risorse umane, materiali e alle attrezzature impiegate nel progetto medesimo, entro il limite del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino all’importo di lire 100 milioni.

     46. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5615 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     47. In relazione a quanto disposto ai commi 45 e 46, è abrogato il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.

     48. [In relazione al disposto di cui al comma 47 e in deroga all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, la spesa di lire 100 milioni, autorizzata per l’anno 2000 dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 18/2000, non impegnata al 31 dicembre 2000, a carico dell’unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 5612 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, costituisce economia di bilancio vincolata alla copertura della spesa autorizzata dal comma 46] [146].

     49. [L’Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese artigiane, è autorizzata a concedere alle imprese stesse e ai loro consorzi contributi per facilitarne l’accesso al commercio elettronico.] [147]

     50. [Ai fini del comma 49 per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.] [148]

     51. [I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

     a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

     b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

     c) corsi di formazione per la gestione dei siti di commercio elettronico;

     d) promozione del sito elettronico.] [149]

     52. [I contributi di cui al comma 49 sono concessi secondo la regola del “de minimis”.] [150]

     53. [Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio dell’artigianato della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.] [151]

     54. [Per le finalità previste dal comma 49 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 25.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8652 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [152]

     55. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell’articolo 2 bis del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405, contributi “una tantum” a titolo di indennizzo a favore dei commercianti all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, a parziale copertura delle perdite derivanti ai medesimi soggetti dal fermo-pesca bellico in Adriatico.

     56. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di presentazione delle domande di concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 55, nel limite degli interventi “de minimis”. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo.

     57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.503.446.000 per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9152 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all’assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità di cui al sopracitato articolo 2 bis del d.l. 312/1999, convertito dalla legge 405/1999, e prevista all’articolo 1, comma 1, Tabella A1, unità previsionale di base 2.3.1200 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti e contributi a favore dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale [153].

     [59. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 58. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo.] [154]

     [60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.1.1780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9139 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [155]

     61. - 67. [156].

     [68. Per le finalità previste dall’articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come inserito dal comma 65, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9146 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [157]

     69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 71, a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli- Venezia Giulia, per l’attivazione mediante convenzioni con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l’azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi “de minimis”.

     70. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di effettuazione degli interventi di cui al comma 69. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata all’atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio. La domanda è corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e di copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito di cui al comma 69.

     71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9132 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     72. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi “una tantum” a favore delle imprese commerciali riammissibili ai benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 13, comma 60, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. I contributi non possono superare il 100 per cento del contributo determinato in base ai principi della legge regionale 49/1978 [158].

     73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi all’atto della presentazione della domanda, da parte di imprese ancora operanti, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata del certificato di iscrizione al registro delle imprese e dell’attestazione dell’istituto di credito sulla regolare estinzione del mutuo per il finanziamento del quale era stata presentata la domanda di contributo ai sensi della legge regionale 49/1978.

     74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9169 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     75. [L’Amministrazione regionale è autorizzata, nelle more della costituzione della società di promozione turistica e agro-alimentare di cui all’articolo 12, comma 5, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, ad affidare all’Azienda regionale per la promozione turistica l’incarico temporaneo di effettuare le attività di promozione e pubblicità dell’immagine regionale, limitatamente all’anno 2001 e ciò attraverso la concessione di un finanziamento nella misura massima prevista dal comma 78] [159].

     76. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale al commercio e al turismo, individua le attività da finanziare ai sensi del comma 75] [160].

     77. [La deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per la promozione turistica di approvazione del programma delle attività di cui al comma 75, di approvazione o variazione del bilancio è immediatamente esecutiva, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1981, n. 26, come modificato dall’articolo 230 della legge regionale 7/1988; il provvedimento è sottoposto comunque al controllo di legittimità da parte della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’adozione. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo] [161].

     78. [Per le finalità previste dal comma 75 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9219 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [162].

     79. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nella misura massima prevista dal comma 81 a favore dell’Azienda regionale per la promozione turistica per il mantenimento e la gestione, in convenzione con il Consorzio Promotrieste di Trieste e con l’Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, dell’esistente centro di informazioni presso l’aeroporto del Friuli-Venezia Giulia di Ronchi dei Legionari] [163].

     80. [Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’intervento di cui al comma 79 sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo] [164].

     81. [Per le finalità di cui al comma 79 è autorizzata la spesa complessiva di lire 780 milioni, suddivisa in ragione di lire 260 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.498 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9203 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [165].

     [82. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore dell’Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission per il sostegno delle attività dirette alla realizzazione di film nella regione, nella misura massima prevista dal comma 84.] [166]

     [83. Il finanziamento di cui al comma 82 è concesso ed erogato in via anticipata all’atto della presentazione della domanda, corredata del preventivo di spesa e della relazione illustrativa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.] [167]

     [84. Per le finalità previste dal comma 82 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 28.1.64.1.779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9198 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [168]

     85. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro e all’Azienda di promozione turistica di Grado un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l’anno 2001 per il ripascimento degli arenili del litorale] [169].

     86. [Il decreto di concessione del finanziamento, che può essere erogato in via anticipata e in un’unica soluzione, determina i termini e le modalità di rendicontazione. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento di cui al comma 85 sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo] [170].

     87. [Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni per l’anno 2001, di cui lire 600 milioni a favore del Comune di Lignano Sabbiadoro e lire 400 milioni all’Azienda di promozione turistica di Grado, a carico dell’unità previsionale di base 28.2.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9317 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [171].

     88. [In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 7 bis, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 13, della legge regionale 18/2000, la quota di lire 20.000 milioni non impegnata al 31 dicembre 2000 a carico dell’unità previsionale di base 29.1.17.2.390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1420 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2001 e costituisce economia di bilancio] [172].

     89. In applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 1999 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994- 1996, pari a lire 716.848.738, accertati e riscossi nell’anno 2000 a carico dell’unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1462 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono al «Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l’anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell’unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     90. I maggiori rientri previsti per complessive lire 3.390.408.770, di cui lire 1.994.358.100 quale parte dell’anticipazione della quota comunitaria e lire 1.396.050.670 quale parte dell’anticipazione della quota statale disposte, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria RESIDER II, affluiscono, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, al «Fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario» e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l’anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell’unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detti importi corrispondono a somme già riscosse per lire 871.520.800, relativamente alla quota di cofinanziamento comunitario, e per lire 658.000.000, relativamente alla quota di cofinanziamento statale, sui capitoli 209 e rispettivamente 208 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Le rimanenti quote sono acquisite a rimborso nell’anno 2001 sull’unità previsionale di base 4.3.1280 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli 976 e 975 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dall’Unione Europea e rispettivamente dallo Stato secondo la previsione di cui all’articolo 1, comma 1 - Tabella A1.

     91. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all’iniziativa comunitaria denominata “Leader+” per gli anni 2000-2006, istituita dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 14 aprile 2000 [200/C 139/05], secondo le disposizioni attuative e di controllo contenute nel relativo programma Leader+ regionale, così come approvato dalla Commissione delle Comunità europee, e nelle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

     92. Al finanziamento del programma Leader+ regionale, secondo il piano finanziario approvato dalla Commissione delle Comunità europee e le eventuali successive integrazioni e rimodulazioni, si provvede con le risorse del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, con le risorse statali attribuite per tale finalità alla Regione e con le risorse del fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     93. L’Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai Piani di Sviluppo Rurale di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nella fase di programmazione 2000-2006 finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia. Alla realizzazione dell’intervento si provvede secondo i relativi piani finanziari:

     a) con le risorse assegnate dall’Unione europea a valere sul FEOGA - sezione garanzia;

     b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

     c) con risorse proprie.

     94. L’Amministrazione regionale, in attuazione del punto 4 della deliberazione del 21 dicembre 1999 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 225/99, è autorizzata a trasferire all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore, le quote di cofinanziamento regionale necessarie, anche in via anticipata, in relazione alle esigenze di liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento. Il trasferimento delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura.

     95. Gli adempimenti connessi all’attuazione del comma 94 sono demandati al Servizio per l’attuazione delle direttive comunitarie della Direzione regionale dell’agricoltura, cui compete altresì la funzione di riferimento amministrativo univoco nei confronti dell’AGEA. La funzione di autorizzazione dei pagamenti relativi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale è svolta dalle Direzioni e Servizi regionali competenti, dagli Enti e dagli Organismi soggetti gestori delle iniziative connesse alla attuazione del Piano stesso.

     96. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.783.817.443, suddivisa in ragione di lire 10.985.520.786 per l’anno 2001, di lire 4.440.641.618 per l’anno 2002, di lire 4.606.386.330 per l’anno 2003, di lire 4.808.600.687 per l’anno 2004 e di lire 4.942.668.022 per l’anno 2005, con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 30.4.61.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 6880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     97. [173].

     98. Per le finalità previste dal comma 67 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 97, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     99. Per avviare la promozione e l’organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l’Amministrazione regionale assicura adeguato supporto infrastrutturale, logistico, promozionale, gestionale e finanziario nell’intento di cogliere una occasione di sviluppo e di promozione turistica per i territori che saranno interessati dall’evento e per il Friuli Venezia Giulia.

     100. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad una Società partecipata in maggioranza dalla stessa Amministrazione regionale un contributo, nella misura massima prevista dal comma 102 per l’organizzazione e la promozione delle Universiadi del 2003.

     101. Il contributo di cui al comma 100 è concesso ed erogato, in via anticipata, all’atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un programma delle attività da effettuarsi e un preventivo di spesa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l’anno 2001 e di lire 10.000 per l’anno 2002, a carico dell’unità previsionale di base 34.1.64.1.2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8958 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     103. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti di diritto pubblico contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile per l’adeguamento, miglioramento della fruibilità, completamento delle strutture ed impianti sportivi, per la realizzazione, completamento, adeguamento di infrastrutture pubbliche a servizio dell’evento, nonché per interventi di riqualificazione dei centri interessati dalle Universiadi.

     104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’edilizia, ai servizi tecnici e allo sport, predispone un programma organico degli interventi, individua la percentuale annua e le annualità di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi di cui al comma 103 sono demandati al Servizio della pianificazione dell’intervento pubblico e dell’arredo urbano della Direzione regionale dell’edilizia e dei servizi tecnici.

     105. Per le finalità previste dal comma 103 sono autorizzati a decorrere dall’anno 2002, un limite d’impegno decennale e uno ventennale, rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1.000 milioni con l’onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell’unità previsionale di base 34.1.24.2.2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3357 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2021 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     106. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 108 a favore della Promotur SpA per far fronte agli oneri di progettazione delle opere e degli impianti da realizzarsi in funzione delle Universiadi del 2003.

     107. Il contributo di cui al comma 106 è concesso ed erogato, in via anticipata, all’atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un preventivo di spesa e una relazione illustrativa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.

     108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8964 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     109. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 112, a favore della Promotur SpA, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere e impianti da realizzare in funzione delle Universiadi del 2003.

     110. Il finanziamento è concesso all’atto della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante. L’erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

     111. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 109, compresa la prestazione della garanzia [174].

     112. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8959 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     112 bis. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 109, l’Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie per una durata massima di dieci anni fino alla concorrenza di lire 6.500 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo, e corredata dalla attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l’impossibilità di prestare proprie idonee garanzie [175].

     113. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 111 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [176].

     114. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, sede dell’avvenimento, contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 116 per la realizzazione di progetti mirati all’incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003.

     115. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al turismo d’intesa con l’Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la concessione dei contributi, compresa la eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso e erogato all’atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l’Ente beneficiario approva il programma degli interventi.

     116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2001, con l’onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell’unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 8954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     117. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 115 fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     118. [177].

     119. [178].

     120. Ai fini della concessione di incentivi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato previste da leggi regionali e regolamenti attuativi di programmi comunitari, l’inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa è equiparato all’assunzione a tempo indeterminato.

     121. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5/1995, devono intendersi applicabili anche agli interventi contributivi previsti dal titolo I, capi II e III, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e dal titolo I, capo III, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.

     122. [179].

     [123. In via di interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 4, della legge regionale 1/1998, per le imprese artigiane, per i consorzi e per le società consortili, il termine previsto deve intendersi decorrente dalla data di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane o alla sezione separata dell’Albo.] [180]

     124. [181].

     125. [182].

     126. [183].

     127. [184].

     128. [185].

     129. [186].

     130. [187].

     131. [188].

     132. [189].

     133. [190].

     134. [191].

     135. [192].

     136. [Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 10, 10 bis e 11 dell’articolo 40 della legge regionale 30/1999 fanno carico alle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonché 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [193].

     137. In relazione alle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in riferimento alle variazioni di spesa disposte dalla Tabella F di cui al comma 138 a carico dell’unità previsionale di base 27.1.64.2.480, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla “Società per azioni Centro Commerciale all’ingrosso di Pordenone” saranno riconosciute ammissibili le spese già sostenute nel corso dell’anno 2001.

     138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 8. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. [Al fine di sostenere l’iniziativa per il rafforzamento e lo sviluppo del porto di Trieste quale scalo di traffici di interesse internazionale a servizio del sistema economico regionale, nazionale ed europeo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l’affidamento di uno studio che, a partire dall’approfondimento degli istituti giuridici che disciplinano l’attività del porto stesso, individui i necessari strumenti di natura giuridica e fiscale per l’attivazione e la piena valorizzazione dei “Punti franchi” in esso ubicati e riconosciuti dai trattati internazionali] [194].

     2. [A tal fine la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad affidare apposito incarico di consulenza ad esperti di chiara fama, nel quadro delle disposizioni di cui all’articolo 1, punto 4, lettera c), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23v.

     3. [Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio degli affari amministrativi e contabili dell’Ufficio di piano] [195].

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alla unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     5. L’Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, attraverso la concessione di appositi finanziamenti nella misura prevista dal comma 7, al progetto proposto dal Consiglio d’Europa nel quadro del Patto di stabilità per i Balcani diretto alla costituzione e funzionamento nella regione di un Campus UNIDEM per la formazione giuridica di funzionari e amministratori dei Paesi del Sud-est europeo.

     6. Il finanziamento regionale viene corrisposto alla Commissione europea per la Democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa previa domanda, da presentarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto. Agli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento provvede il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 718 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti termini e modalità di concessione e di liquidazione del contributo di cui al comma 7. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale dell’ambiente - Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti [196].

     9. Gli oneri derivanti dal comma 8, valutati in complessive lire 30 milioni, suddivise in ragione di lire 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, fanno carico alla unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 739 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. In attuazione del Protocollo d’intesa firmato in data 26 luglio 1999 tra i Presidenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e al quale hanno successivamente aderito le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire a sostenere le spese per l’attività della Task Force del Nord Est.

     11. L’attività della Task Force, quale organismo di coordinamento del sistema economico-produttivo del Triveneto, è volta a promuovere nei Paesi dell’Europa centrale e orientale e nei Paesi del Mediterraneo le iniziative delle imprese aventi sede legale nel Triveneto.

     12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente gli ambiti di intervento e le spese a carico della Regione Friuli-Venezia Giulia a supporto dell’attività della Task Force del Nord Est. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. [197].

     15. Per le finalità previste dal comma 70 dell’articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 900 milioni per l’anno 2001 e di lire 850 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.166 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 723 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre finanziamenti per concorrere all’attivazione di specifici programmi finalizzati ad incoraggiare la diffusione dell’apprendimento delle lingue nel quadro della decisione dell’Unione Europea di proclamare l’anno 2001 “Anno europeo delle lingue”. Gli adempimenti connessi con l’attuazione dell’intervento sono demandati al Servizio per la promozione dell’integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.

     17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 milione per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 3.1.6.1.61 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 749 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. [198].

     19. [199].

     20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre contributi per complessive lire 100 milioni da erogare alle Università degli Studi della regione per la concessione di borse di studio per lo svolgimento di stage formativi da effettuarsi presso il Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

     21. L’Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a stipulare apposite convenzioni con le citate Università degli Studi per la definizione dei requisiti e dei criteri di individuazione dei soggetti destinatari, nonché delle condizioni e delle modalità di concessione delle borse di studio.

     22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.15.1.573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 726 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     23. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 3641 del 24 novembre 2000 concernente la destinazione per l’anno 2000 delle risorse del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 nonché la individuazione del parco progetti ammissibili al finanziamento comunitario nel quadro dell’obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, di cui all’articolo 23, comma 5, della medesima legge regionale 7/1999, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, ai fini dell’accelerazione degli interventi, ad adottare i conseguenti decreti di iscrizione degli stanziamenti, come previsto dal citato articolo 23, commi 5 e 6, della legge regionale 7/1999, a valere sulle risorse del Fondo stanziate per l’esercizio 2000 e trasferite all’esercizio 2001.

     24. Il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, sportive, scientifiche e umanitarie ed è concesso dal Presidente della Giunta regionale. Con apposito regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione.

     25. In attesa della emanazione di un nuovo provvedimento organico concernente gli interventi della Regione a favore dei corregionali all’estero, e al fine di dare continuità agli stessi, la competenza relativa alle iniziative di politica attiva in materia di emigrazione, di cui alla legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita al Servizio autonomo per i corregionali all’estero.

     26. E’ istituito il Servizio autonomo per i corregionali all’estero, con sede nella città di Udine. Tale Servizio svolge i compiti di cui all’articolo 8, primo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 43/1986.

     27. [200].

     28. Per l’anno 2001 è confermata la validità del programma degli interventi e delle modalità attuative approvati dalla Giunta regionale per l’anno 2000, compresi, con riferimento all’anno 2001, i termini ivi previsti per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi al predetto Servizio autonomo per l’attuazione degli interventi previsti dal programma [201].

     29. In attuazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 11, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, è trasferita al Servizio autonomo per i corregionali all’estero la trattazione dei procedimenti in corso già di competenza del disciolto ERMI o di altri Servizi regionali per quanto attiene alle competenze in materia di emigrazione.

     29 bis. In seguito alla soppressione dell’ERMI, il Comitato regionale dell’Emigrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell’Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo per i corregionali all’estero [202].

     30. Per il finanziamento dei programmi di cui ai commi 25 e 28 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni nell’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 con riferimento al capitolo 5580 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     31. [E’ istituito il Servizio autonomo dell’immigrazione con sede nella città di Udine. Il Servizio autonomo dell’immigrazione svolge i compiti già individuati all’articolo 17, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13] [203].

     32. [204].

     33. [Al fine di assicurare la continuità dei progetti volti a facilitare l’integrazione degli immigrati extracomunitari nel tessuto sociale della regione, alle associazioni degli immigrati con le quali il disciolto ERMI aveva stipulato nell’anno 1999 le convenzioni per la realizzazione dei progetti mirati 2 “Sportello e informazioni”, 3 “Mediazione culturale” e 4 “Sensibilizzazione e Diritti civili”, può essere assegnato, per la continuità del servizio relativamente al periodo 1 dicembre 2000 - 30 giugno 2001, un contributo non superiore al 70 per cento della spesa ammessa nell’anno 1999] [205].

     34. [Per la realizzazione del progetto mirato 1 “Interventi in campo abitativo” può essere concesso un contributo, esclusivamente per le spese di gestione, nella misura massima di lire 40 milioni ad ogni associazione convenzionata nell’anno 1999, iscritta all’albo regionale ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, o al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394] [206].

     35. [Il Servizio autonomo dell’immigrazione è autorizzato a finanziare le domande di sostegno scolastico relative all’anno scolastico 2000/2001 presentate dalle scuole con le stesse modalità previste dal Progetto 2.1.B, Programma annuale 1999, dell’ERMI nei limiti della spesa sostenuta per l’anno scolastico precedente] [207].

     36. [Al Servizio autonomo dell’immigrazione sono trasferiti i procedimenti in corso e non conclusi già di competenza del disciolto ERMI, nonché i procedimenti in corso presso il Servizio autonomo rapporti internazionali cui erano state affidate, in via transitoria per l’anno 2000, ai sensi dell’articolo 8, comma 54, della legge regionale 2/2000, le competenze in materia di immigrazione] [208].

     37. [In seguito alla soppressione dell’ERMI, la Consulta regionale dell’immigrazione è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dal suo delegato; in luogo del Direttore dell’Ente soppresso è chiamato a farne parte il Direttore del Servizio autonomo dell’immigrazione] [209].

     38. Per l’attuazione delle iniziative di politica attiva in materia di immigrazione, di cui al titolo I della legge regionale 46/1990 e all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 13/2000, ivi compresi gli oneri relativi all’attuazione dei commi da 33 a 37, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 15.1.17.2.938 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 4949 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. [210].

     40. [Sono fatti salvi i provvedimenti adottati sulla base della normativa regionale previgente] [211].

     41. [212].

     42. In relazione alle competenze attribuite alle Regioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i rimborsi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche richiesti dagli interessati, previo conforme avviso dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.

     43. L’attività relativa alla gestione dei rimborsi di cui al comma 42 è demandata al Servizio autonomo delle imposte e dei tributi.

     44. Per le finalità previste dal comma 42, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l’anno 2001, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.16.1.2211 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 766 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; il precitato capitolo 766 è inserito nell’Elenco 1 - “Spese obbligatorie” annesso al Documento tecnico precitato.

     45. [213].

     46. [214].

     47. Per le finalità previste dall’articolo 4 della legge regionale 56/1975, come sostituito dal comma 46, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.9.1.674 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 1461 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     48. Nel quadro di un’azione volta alla valorizzazione delle risorse ambientali, forestali e naturalistiche e ad una sempre maggiore conoscenza e diffusione delle relative tematiche, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione culturale e sportiva del Corpo forestale regionale e all'Associazione Nazionale Forestali Sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo nell’importo massimo di lire 50 milioni e fino al 90 per cento della spesa ammissibile per il funzionamento e per l’attività svolta nell’ambito della divulgazione e promozione dei valori forestali ed ambientali, della ricerca, della documentazione e della didattica [215].

     49. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 48 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare nell’anno di riferimento e dal relativo preventivo di spesa. L’erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un’unica soluzione.

     50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivise in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.3.44.1.566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 con riferimento al capitolo 2800 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     51. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativamente alle spese sostenute sui capitoli ordinari di funzionamento per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti del triennio previsto dalla normativa statale, il Servizio dell’idraulica della Direzione regionale dell’ambiente assume, al fine della corretta contabilizzazione, il corrispondente impegno di spesa sull’unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 2552 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, disponendone il pagamento con commutazione in entrata sulla unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 1047 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     52. Per le esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l’acquisto e manutenzione di materiali e attrezzature d’ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l’accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni, iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento professionale e quelle disciplinate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26/2015. La Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi è autorizzata altresì a sostenere le spese per la realizzazione e l’organizzazione delle attività a supporto del Comitato di direzione di cui all’articolo 32 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e della Conferenza dei dirigenti di cui all’articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura [216].

     52 bis. Con le medesime modalità di cui al comma 52 le Direzioni centrali sono altresì autorizzate a sostenere le spese necessarie a dare esecuzione alle procedure di affidamento di contratti pubblici quali, in particolare, la contribuzione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovuta all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente, non imputabili ad altri capitoli di spesa assegnati alle medesime Direzioni centrali [217].

     53. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.960 milioni suddivisa in ragione di lire 2.320 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati nella Tabella I allegata alla presente legge.

     54. All’articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 47 e 48 sono abrogati.

     55. [All’articolo 10 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, al comma 5 le parole «, le spese continuative e ricorrenti» sono abrogate] [218].

     56. [All’articolo 18 della legge regionale 7/1999, al comma 1 le parole «anche con riferimento alle risultanze di rendiconto dell’esercizio precedente per quanto riguarda la consistenza dei residui attivi e passivi e delle somme trasferite ai sensi dell’articolo 17,» sono abrogate] [219].

     57. [220].

     58. [221].

     59. [222].

     60. [223].

     61. Agli interventi relativi a opere idro-geologiche, idrauliche ed igienico-sanitarie finanziate con fondi statali, si applica il disposto di cui all’articolo 14, commi 4 e 5, della legge regionale 7/1999, avuto riguardo agli atti statali di riparto dei fondi.

     62. La misura delle indennità che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonché a quelli dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dell’organo spetti alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari della Presidenza.

     63. [224].

     64. Gli oneri per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 9, della legge regionale 13/2000, fanno carico alle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.2.8.1.659 e 52.5.8.1.687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 550, 9630 e 9631, nonché 9650 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     65. In attesa della normativa di recepimento organico dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori eseguiti in economia con la forma dell’amministrazione diretta, l’importo complessivo della spesa ammessa non può essere superiore a 200.000 euro, esclusa la spesa per il personale eventualmente assunto e al netto dell’IVA.

     66. [225].

     67. Per le finalità di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 2001 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.24.2.1405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 9406 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     68. In via di interpretazione autentica, le anticipazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28, come sostituito dall’articolo 53, comma 2, della legge regionale 13/1998, sono cumulabili con altre provvidenze regionali o statali, ivi comprese quelle della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concesse a diverso titolo per lo stesso immobile.

     69. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’articolo 5, comma 58, della legge regionale 4/1999 sono demandati al Servizio delle produzioni animali della Direzione regionale dell’agricoltura.

     70. [226].

     71. Nell’ambito della razionalizzazione degli interventi sul patrimonio immobiliare relativo al territorio provinciale di Trieste, al fine dell’istituzione della “Casa comune della Mitteleuropa”, prevista dalla legge regionale 8 maggio 2000, n. 10, l’Amministrazione regionale, nel quadro del progetto organico di cui all’articolo 9, comma 3, della medesima legge 10/2000, è autorizzata ad utilizzare, per l’acquisto del compendio del Castello di Duino, le risorse finanziarie derivanti dalla vendita o dalla permuta di “Villa Hausbrandt”, e da eventuali alienazioni di altri beni immobili, con esclusione dell’Hotel Europa, fino alla concorrenza di lire 10.000 milioni.

     72. [Limitatamente all’anno 2001, il termine per il versamento delle tasse di concessione regionale di cui all’articolo 27, commi 2 e 3, della legge regionale 30/1999, è differito al 30 aprile. Conseguentemente, a tale data è altresì prorogato il termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 40, comma 7, della predetta legge regionale 30/1999 e l’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), della predetta legge regionale 30/1999 è differito di mesi dodici decorrenti dalla data dell’autorizzazione] [227].

     73. In ottemperanza agli obblighi di competenza e in prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 136, il termine per il versamento dei canoni di concessione è fissato al 30 settembre 2001. Conseguentemente, a tale data è altresì differito il termine per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 e successive modificazioni ed integrazioni.

     74. I capitoli 584, 588, 591, 592, 1545, 1546, 1547, 2060, 2476, 2967, 2968, 3630, 4060, 7530 e 9669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’Elenco 1 - “Spese obbligatorie” annesso al Documento tecnico precitato.

     75. I capitoli 68, 97, 304, 431, 589, 591, 592, 595, 610, 765, 820, 882, 995, 1515, 1605, 1780, 1953, 2065, 2253, 2969, 3187, 4104, 4245, 4262, 4720, 4890, 4948, 5005, 5018, 5795, 6030, 6200, 7700, 7780, 8520, 9005, 9405 e 9825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 con riferimento al Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’Elenco 3

- “Spese di funzionamento” annesso al Documento tecnico precitato.

     76. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

 

     Art. 9. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 11, lettera b) 16 e 17, e dagli articoli da 3 a 8, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dagli articoli medesimi e delle variazioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1.

 

     Art. 10. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione Europea).

     1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima:

     [a) articolo 7, commi 7, 8 e 9;] [228]

     b) articolo 7, commi 17, 18 e 19;

     c) articolo 7, commi 20, 21 e 22;

     d) articolo 7, commi 32, 33 e 34.

     2. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 138 - Tabella F, notificate alla Commissione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, relative alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicate:

 

U.P.B.

capitolo

23.1.62.1.286

7681

23.1.62.2.290

7709

24.2.62.2.331

8010

23.2.62.2.309

7827

 

sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

     3. E’ abrogato l’articolo 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2001.


[1] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 10 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 10 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 27.

[5] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[7] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma sostituito dall’art. 10 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[9] Comma sostituito dall’art. 10 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 6 agosto 2015, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Sostituisce l'art. 32 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[11] Modifica il comma 37, art. 2 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[13] Comma già modificato dall'art. 8 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[14] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21 e così modificato dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2014, n. 15.

[15] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[16] Comma inserito dall'art. 49 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[17] Sostituisce il comma 5, art. 15 della L.R. 5 settembre 1995, n. 37.

[18] Sostituisce l'art. 50 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[19] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[21] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, ora abrogato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dalla data e con la limitazione ivi indicate.

[22] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 8 e abrogato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dalla data e con la limitazione ivi indicate.

[23] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dalla data e con la limitazione ivi indicate.

[24] Comma abrogato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2, dalla data e con la limitazione ivi indicate.

[25] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[27] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[28] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[29] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1, ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[34] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il comma 18, art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[35] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce il titolo IV della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[36] Modifica il comma 3, art. 35 della L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

[37] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[38] Comma abrogato dall'art. 22 della 23 maggio 2007, n. 12.

[39] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[40] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[41] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[42] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[43] Aggiunge la lettera d bis) al comma 2, art. 7 della L.R. 16 agosto 2000, n. 17.

[44] Comma già modificato dall'art. 27 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 48 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1.

[45] Comma inserito dall'art. 48 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1.

[46] Comma già modificato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003, e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[47] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[48] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[49] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[50] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[51] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1.

[52] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[53] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[54] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[55] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[56] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[57] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, con la decorrenza ivi prevista.

[58] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[59] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[60] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dall’art. 12 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata..

[61] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[62] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[63] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[64] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[65] Modifica il comma 4, art. 1 della L.R. 10 gennaio 1983, n. 2.

[66] Comma modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[67] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[68] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[69] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[70] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[71] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[72] Modifica i commi 1 e 4, art.17 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[73] Modifica il comma 2, art. 15 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[74] Modifica il comma 1, art. 16 della L.R. 9 novembre 1998, n.13.

[75] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Sostituisce l'art. 31 della L.R. 7 settembre 1987, n. 30.

[76] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[77] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[78] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 22, della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[79] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23 e abrogato dall’art. 4 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 22, della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[80] Gli originari commi 112, 113 e 114 sono così sostituiti dagli attuali commi da 112 a 114 ter per effetto dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

[81] Gli originari commi 112, 113 e 114 sono così sostituiti dagli attuali commi da 112 a 114 ter per effetto dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21. Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[82] Gli originari commi 112, 113 e 114 sono sostituiti dagli attuali commi da 112 a 114 ter per effetto dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21. Il presente comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 90 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[83] Gli originari commi 112, 113 e 114 sono così sostituiti dagli attuali commi da 112 a 114 ter per effetto dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21. Il presente comma è stato modificato dall’art. 3 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[84] Gli originari commi 112, 113 e 114 sono così sostituiti dagli attuali commi da 112 a 114 ter per effetto dell'art. 12 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21. Il presente comma è stato modificato dall’art. 3 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18 e abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[85] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[86] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23. Modifica il comma 7 bis, art. 15 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[87] Modifica il comma 105, art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[88] Modifica il comma 2, art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[89] Comma abrogato dall'art. 23 della L.R. 7 novembre 2019, n. 17. Modifica il comma 4, art. 4 della L.R. 18 febbraio 1977, n. 8.

[90] Modifica il comma 82, art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[91] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[92] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10. Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[93] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[94] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12, sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[95] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12 e abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[96] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[97] Comma modificato dall’art. 5 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[98] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 17 febbraio 2011, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[99] Comma abrogato dall'art. 49 della L.R. 25 settembre 2015, n. 23.

[100] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[101] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[102] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[103] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[104] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 15 dell’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[105] Comma sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23 e così modificato dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[106] Sostituisce il comma 4, art. 7 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[107] Lettera abrogata dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 29.

[108] Comma già sostituito dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20.

[109] Lettera aggiunta dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18.

[110] Lettera aggiunta dall'art. 6 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14 e così sostituita dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[111] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[112] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[113] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[114] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 29 giugno 2020, n. 13.

[115] Comma già sostituito dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13, dall’art. 4 della L.R. 21 luglio 2004, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 27 della L.R. 11 novembre 2013, n. 18.

[116] Comma inserito dall'art. 307 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 23.

[117] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[118] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[119] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[120] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[121] Sostituisce il comma 4, art. 9 della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[122] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Aggiunge il comma 47 bis all'art. 16 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3.

[123] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[124] Comma abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[125] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[126] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[127] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[128] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.

[129] Comma modificato dall’art. 21 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[130] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[131] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[132] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[133] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[134] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[135] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[136] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[137] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[138] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[139] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[140] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[141] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[142] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[143] Comma già modificato dall’art. 20 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2021, n. 13.

[144] Sostituisce il comma 9, art. 12 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[145] Inserisce il comma 5 bis all'art. 3 della L.R. 11 novembre 1999, n. 27.

[146] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[147] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[148] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[149] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[150] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[151] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[152] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[153] Comma sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1 ed abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[154] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[155] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[156] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano la L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[157] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[158] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[159] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[160] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[161] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[162] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[163] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[164] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[165] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[166] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[167] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[168] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 6 novembre 2006, n. 21.

[169] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[170] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[171] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[172] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[173] Sostituisce il comma 67, art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[174] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio, n. 13.

[175] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[176] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 15 maggio, n. 13.

[177] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 16 gennaio 1973, n. 3.

[178] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27. Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 25 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79.

[179] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Aggiungeva il comma 1 bis all'art. 3 della L.R. 22 agosto 1991, n. 32.

[180] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[181] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[182] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 6 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[183] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Modificava il comma 1, art. 142 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[184] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Modificava il comma 1, art. 142 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[185] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Modificava il comma 6 ter, art. 142 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[186] Sostituisce il comma 15, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[187] Inserisce il comma 2 bis all'art. 21 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[188] Modifica il comma 137, art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[189] Modifica i commi 171 e 172, art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[190] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modifica il comma 2, art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[191] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modifica i commi 10 e 11, art. 40 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[192] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modifica il comma 10 bis, art. 40 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[193] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[194] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[195] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[196] Comma così sostituite dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[197] Sostituisce il comma 70, art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[198] Modifica il comma 18, art. 134 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[199] Aggiunge il comma 18 bis all'art. 134 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[200] Aggiunge la lettera m quinquies al comma 1, art.47 e il Capo X quinquies al Titolo IV della parte III della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[201] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[202] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[203] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[204] Aggiunge la lettera m sexies al comma 1, art.47 e il Capo X sexies al Titolo IV della parte III della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[205] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[206] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[207] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[208] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[209] Comma abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[210] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23. Sostituisce gli artt. 12 e 13 della L.R. 20 febbraio 1995.

[211] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[212] Aggiunge il Capo VIII bis al Titolo IV della parte III della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[213] Modifica il comma 3, art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[214] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 12 agosto 1975, n. 56.

[215] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2013, n. 5.

[216] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23, dall’art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20, dall’art. 7 della L.R. 21 luglio 2004, n. 19, dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 20 della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.

[217] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[218] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[219] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21.

[220] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Modifica il comma 7, art. 17 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[221] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Aggiunge il comma 6 bis all'art. 23 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[222] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Sostituisce il comma 3, art. 46 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[223] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Sostituisce il comma 3 bis, art. 46 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[224] Modifica il comma 22, art. 4 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[225] Inserisce l'art. 11 bis alla L.R. 6 luglio 1999, n. 20.

[226] Aggiunge la lettera c bis) all'art. 171 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[227] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[228] Lettera abrogata dall’art. 8 della L.R. 24 maggio 2004, n. 15.