§ 5.5.17 - Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43.
Modificazioni della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive integrazioni e modificazioni: «Riforma degli interventi regionali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:28/10/1986
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Al Titolo III della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la denominazione del Capo I è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è soppresso.
Art. 3.      L'articolo 7 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è soppresso.
Art. 4.      Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, la parola «trenta» è sostituita con la parola «trentacinque» e la parola [...]
Art. 5.      Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la parola «almeno» è sostituita con la parola «di norma».
Art. 6.      Il quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      All'articolo 8, primo alinea, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «di concerto con le Direzioni regionali competenti per materia,» sono soppresse.
Art. 8.      All'articolo 11, punto 1, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «elaborati dal Comitato regionale interassessorile per l'emigrazione e...» sono soppresse.
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.17 - Legge Regionale 28 ottobre 1986, n. 43.

Modificazioni della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive integrazioni e modificazioni: «Riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione».

(B.U. 29 ottobre 1986, n. 108).

 

Art. 1.

     Al Titolo III della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la denominazione del Capo I è sostituita dalla seguente:

     «Piano triennale e programma annuale degli interventi del Fondo regionale per l'emigrazione».

 

     Art. 2.

     Il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è soppresso.

     Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     L'articolo 7 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è soppresso.

 

     Art. 4.

     Al secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, la parola «trenta» è sostituita con la parola «trentacinque» e la parola «ventisette» è sostituita con la parola «trentadue».

     Al quinto comma dello stesso articolo la parola «ventisette» è sostituita con la parola «trentadue».

 

     Art. 5.

     Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la parola «almeno» è sostituita con la parola «di norma».

 

     Art. 6.

     Il quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7.

     All'articolo 8, primo alinea, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «di concerto con le Direzioni regionali competenti per materia,» sono soppresse.

     Al secondo alinea le parole «del Comitato regionale interassessorile per l'emigrazione» sono soppresse.

 

     Art. 8.

     All'articolo 11, punto 1, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «elaborati dal Comitato regionale interassessorile per l'emigrazione e...» sono soppresse.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[2] Comma già inserito del testo della legge originaria.