§ 5.6.25 – L.R. 17 dicembre 1990, n. 55.
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:17/12/1990
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Tipologia dei servizi e degli interventi.
Art. 3.  Destinatari.
Art. 4.  Istituzione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
Art. 5.  Organi degli Enti e compensi.
Art. 6.  (Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti).
Art. 7.  Competenze del Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Presidenza degli Enti.
Art. 10.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 11.  Competenze del Collegio dei revisori dei conti.
Art. 12.  Ineleggibilità ed incompatibilità.
Art. 13.  Organizzazione degli uffici degli Enti.
Art. 14.  Norme in materia di amministrazione e contabilità.
Art. 15.  Controllo degli atti e vigilanza sull'attività degli Enti.
Art. 16.  Entrate.
Art. 17.  Tasse e contributi.
Art. 18.  Patrimonio.
Art. 19.  Programmazione regionale.
Art. 20.  Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.
Art. 21.  Assegni di studio.
Art. 22.  Divieto di cumulo.
Art. 23.  Borse di studio.
Art. 24.  Sussidi straordinari.
Art. 25.  Premi per tesi di laurea.
Art. 26.  Prestiti d'onore.
Art. 27.  Servizi abitativi.
Art. 27 bis.  (Contributi per attività convittuale).
Art. 28.  Ammissione ai servizi abitativi.
Art. 29.  Servizi di mensa.
Art. 30.  Servizio di informazione, orientamento e consulenza.
Art. 31.  Facilitazioni di trasporto.
Art. 32.  Servizi editoriali, librari e audiovisivi.
Art. 33.  Attività culturali, ricreative e turistiche.
Art. 34.  Promozione sportiva.
Art. 35.  Provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap.
Art. 36.  Successione degli Enti alle Opere universitarie.
Art. 37.  Stato giuridico del personale.
Art. 38.  Trattamento previdenziale.
Art. 39.  Trattamento economico.
Art. 40.  Piante organiche.
Art. 41.  Norma finanziaria.
Art. 42.  Entrata in vigore.


§ 5.6.25 – L.R. 17 dicembre 1990, n. 55. [1]

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 18 dicembre 1990, n. 151).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Le funzioni in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari già spettanti alle Opere universitarie della Regione Friuli-Venezia Giulia sono esercitate in base alle disposizioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. Tipologia dei servizi e degli interventi.

     1. Con l'obiettivo di assicurare pari trattamento agli studenti delle Università del Friuli-Venezia Giulia, le funzioni di cui all'articolo 1 vengono svolte mediante l'attuazione dei seguenti interventi:

     a) assegni di studio;

     b) borse di studio;

     c) sussidi straordinari;

     d) premi per tesi di laurea;

     e) prestiti d'onore;

     f) servizi abitativi;

     g) servizi di mensa;

     h) servizi di informazione, orientamento e consulenza;

     i) facilitazioni di trasporto;

     l) servizi editoriali, librari e audiovisivi;

     m) servizi per attività culturali, ricreative, turistiche;

     n) servizi di promozione sportiva;

     o) ogni altra forma di intervento inteso a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l), m), n) e o) possono essere svolti direttamente dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altri soggetti, sulla base di apposite convenzioni.

     3. Vengono altresì assicurate agli studenti le prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Le forme di intervento previste dalla presente legge devono venir effettuate tenute presenti le esigenze degli studenti portatori di handicap, per i quali possono peraltro venir previsti interventi mirati per il superamento dell'handicap stesso.

 

     Art. 3. Destinatari.

     1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti italiani, stranieri, apolidi, nonché rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali, regolarmente iscritti ai corsi universitari e post-universitari inclusi quelli di dottorato di ricerca promossi dalle Università del Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

     2. Con il Regolamento di cui all'articolo 7, lettera d), possono essere previste delle quote distinte per gli studenti di nazionalità italiana non appartenenti alla Repubblica e, nei limiti degli accordi e delle vigenti disposizioni statali, per gli studenti dei Paesi aderenti alla CEE.

TITOLO II

   ISTITUZIONE ED ORGANI DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

UNIVERSITARIO

 

     Art. 4. Istituzione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, le Opere universitarie, di cui all'articolo 189 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, costituite presso le Università degli studi di Trieste e di Udine sono - in conformità alla previsione delle norme di attuazione dello statuto speciale in materia di assistenza scolastica agli studenti universitari - costituite, a loro volta, negli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e rispettivamente di Udine, di seguito denominati Enti, dotati di personalità giuridica, con il compito di provvedere, in armonia con gli obiettivi della programmazione regionale ed in collaborazione con le Università, alla realizzazione coordinata degli interventi previsti all'articolo 2.

     2. Gli Enti sono considerati enti regionali agli effetti della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. Agli Enti si applicano, in quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della citata legge regionale n. 7/1988.

     3. Alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura è attribuita la funzione di raccordo e coordinamento secondo le indicazioni impartite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 5. Organi degli Enti e compensi.

     1. Sono organi di ciascun Ente:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi il Collegio dei revisori dei conti competono le stesse indennità previste dall'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

 

     Art. 6. (Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti). [2]

     1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente è nominato per la durata di quattro anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura. Fanno parte del Consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, nominato, d'intesa con l'Università, con le modalità di cui all'articolo 9:

     a) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre;

     b) il Rettore dell'Università o un suo delegato permanente;

     c) tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio.

     2. I rappresentanti eletti dalla componente studentesca vengono rinnovati ogni due anni in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione, essi vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi dei non eletti.

 

     Art. 7. Competenze del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente adotta le deliberazioni concernenti:

     a) l'elezione, nel corso della prima seduta, del Vicepresidente tra i componenti del Consiglio stesso;

     b) lo statuto dell'Ente e le eventuali modifiche;

     c) il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente, comprendente anche la sua dotazione organica;

     d) il Regolamento per i servizi e gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;

     e) il Regolamento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e del personale;

     f) il bilancio preventivo e le sue variazioni, il rendiconto finanziario e patrimoniale e l'eventuale esercizio provvisorio;

     g) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;

     h) i bandi di concorso per le prestazioni e le provvidenze agli studenti di cui all'articolo 2;

     i) Le convenzioni con le università, istituti di credito, enti, società, cooperative e privati;

     l) la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di competenza dell'Ente, l'acquisto delle relative attrezzature, nonché la loro manutenzione;

     m) gli atti ed i contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;

     n) l'accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell'Ente;

     o) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni.

 

     Art. 8. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi; si riunisce inoltre qualora ne sia fatta motivata richiesta da almeno cinque componenti o dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

     2 La convocazione deve avvenire per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

     3. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

     4. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione al quale compete promuovere la sostituzione dei componenti decaduti.

     5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modificazioni, per le quali è ri chiesta la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

     7. Ogni qualvolta ciò sia ritenuto utile in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente può far intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, rappresentanti di enti, associazioni ed organismi interessati, funzionari regionali ed esperti e rappresentanti del personale dell'Ente.

 

     Art. 9. Presidenza degli Enti.

     1. Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione giuntale adottata su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura.

     2. Al Presidente spetta la rappresentanza giuridica dell'Ente.

     3. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio medesimo, provvede all'ordinaria amministrazione, firma gli atti ed i documenti.

     4. In caso di urgenza, qualora non risulti possibile convocare il Consiglio di amministrazione, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, fatta eccezione per gli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della riunione consiliare immediatamente successiva.

     5. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     2. Un revisore effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente, scelti tra i revisori ufficiali dei conti, sono proposti dall'Assessore regionale alle finanze, due revisori effettivi, di cui uno scelto tra i revisori ufficiali dei conti ed uno supplente, sono proposti dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura.

     3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; i verbali sono notificati al Consiglio di amministrazione dell'Ente e sono trasmessi alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'Ente e del Consiglio di amministrazione.

     4. La durata in carica del Collegio dei revisori dei conti è la medesima del Consiglio di amministrazione.

     5. Alla scadenza i membri del Collegio dei revisori dei conti rimangono in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Collegio; del pari, nel caso di sostituzione di singoli componenti, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.

     6. I componenti del Collegio possono essere riconfermati.

     7. In caso di cessazione dall'incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; l'avvenuta sostituzione viene notificata al Presidente dell'Ente.

     8. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'incarico.

     9. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

 

     Art. 11. Competenze del Collegio dei revisori dei conti.

     1. Al Collegio dei revisori dei conti compete:

     a) esaminare e relazionare al Consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo, sulle variazioni di bilancio, sul conto consuntivo e sulla deliberazione di riaccertamento dei residui, che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio non meno di quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio di amministrazione;

     b) vigilare sulla regolarità e sull'efficienza della gestione contabile e finanziaria dell'Ente. A tal fine il Collegio può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

 

     Art. 12. Ineleggibilità ed incompatibilità.

     1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti:

     a) coloro che ricevono uno stipendio dall'Ente, o da organismi o da aziende da esso dipendenti, nonché gli amministratori di tali organismi e aziende;

     b) coloro che hanno maneggio di denaro dell'Ente o di organismi e di aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;

     c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati da contratto d'opera e di somministrazione con l'Ente;

     d) i consiglieri regionali;

     e) i dipendenti della Regione.

     2. Le cause di ineleggibilità sopravvenute alla nomina si trasformano in cause di incompatibilità.

     3. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente. In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti decade automaticamente dalla carica di componente del Consiglio di amministrazione ovvero del Collegio dei revisori dei conti.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 

     Art. 13. Organizzazione degli uffici degli Enti. [3]

     1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:

     a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;

     b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

     2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.

     3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.

     4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

     5. Il trattamento economico del Direttore è determinato con riferimento al trattamento spettante ai dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000 [4].

     6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazione locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio [5].

     7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

     8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

     9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

     10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza.

TITOLO IV

CONTABILITA', CONTROLLI E MEZZI FINANZIARI

 

     Art. 14. Norme in materia di amministrazione e contabilità.

     1. L'esercizio finanziario degli Enti coincide con quello della Regione.

     2. Il bilancio di previsione deve essere adottato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

     3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione.

 

     Art. 15. Controllo degli atti e vigilanza sull'attività degli Enti.

     1. Al controllo sugli atti degli Enti e alla vigilanza sull'attività degli stessi si applicano le disposizioni dei Capi I e II, del Titolo II, della Parte IV, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Sono sottoposte al controllo anche di merito le deliberazioni di carattere generale concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e la dotazione organica del personale degli Enti medesimi- tali deliberazioni devono essere trasmesse contestualmente, alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, per il parere di competenza.

     3. La menzione della Direzione regionale o Servizio autonomo competente, contenuta nei Capi I e II, del Titolo II, della Parte IV, della citata legge regionale n. 7/1988, va riferita, per gli Enti, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

 

     Art. 16. Entrate.

     1. Gli Enti dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

     a) finanziamento della Regione per il funzionamento e l'erogazione dei servizi, la cui misura è stabilita, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [6];

     a bis) finanziamento della Regione per gli investimenti concernenti gli interventi di cui agli articoli 27, 29, 34 e 35 della presente legge, ivi compresi gli arredi e le attrezzature ad essi relativi, la cui misura è stabilita, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale, per ogni anno finanziario, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo [7];

     b) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti, associazioni e privati;

     c) rendite, interessi e frutti dei beni patrimoniali;

     d) qualunque altro introito concernente la gestione e le finalità degli Enti, ivi compresi i corrispettivi per servizi forniti ad enti, associazioni e privati, commisurati al costo dei servizi stessi;

     e) proventi di cui all'articolo 17.

 

     Art. 17. Tasse e contributi.

     1. I proventi previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, nonché dalle tasse di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, sono attribuiti agli Enti.

 

     Art. 18. Patrimonio.

     1. Gli Enti hanno un patrimonio proprio, costituito da beni mobili ed immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

     Art. 19. Programmazione regionale.

     1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale approva, per l'anno successivo, sentiti i sindaci dei Comuni sede di Ateneo e previo parere della Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio di cui all'articolo 20, il piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, in armonia con il piano regionale di sviluppo e con il bilancio regionale pluriennale.

     2. Il piano è finalizzato a coordinare i servizi del diritto allo studio universitario con i servizi del diritto allo studio nella scuola, con i servizi socio-sanitari, con quelli della educazione permanente, con gli interventi di promozione culturale e sportiva, nonché con quelli delle altre istituzioni culturali e scientifiche, nel quadro delle esigenze economiche e sociali del territorio.

     3. Il piano contiene:

     a) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità degli interventi da realizzarsi nel quadro delle scelte programmatorie e concernenti lo sviluppo, la qualificazione e le diffusione del sistema universitario regionale;

     b) la determinazione dei finanziamenti globali attribuibili a ciascun Ente;

     c) la misura delle provvidenze che ciascun Ente può erogare;

     d) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [8];

     e) le condizioni economiche perchè lo studente sia dichiarato privo o carente di mezzi ai fini dell'ottenimento dei benefici concorsuali previsti dagli articoli 21, 23, 24, 26 e 27, nonché ai fini dell'esonero parziale o totale del pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 549/1995 [9];

     f) gli importi degli assegni di studio nonché l'importo di ciascuna borsa di studio e l'eventuale loro adeguamento con l'andamento del costo della vita;

     g) le fasce di reddito e di disagio cui correlare le tariffe dei servizi ai sensi degli articoli 27 e 29.

     4. Nel far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, la Giunta regionale può approvare, con le modalità di cui al comma 1, piani suppletivi relativi all'esercizio in corso.

 

     Art. 20. Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

     1. I Consigli di amministrazione degli Enti sono convocati dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura in seduta congiunta almeno due volte all'anno, costituendo in tale sede la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

     2. La Commissione viene altresì convocata dall'Assessore all'istruzione ed alla cultura su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

     3. La Commissione esprime pareri e formula proposte sulla predisposizione e sulle modalità di attuazione del piano annuale degli interventi; esprime pareri in materia di statuti, regolamenti interni, bilanci di previsione, tariffazione dei servizi; promuove iniziative per lo sviluppo, il miglioramento ed il coordinamento delle attività previste dalla presente legge.

     4. Le deliberazioni della Commissione sono approvate a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     5. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal Direttore regionale dell'istruzione e della cultura o da un suo delegato.

 

     Art. 21. Assegni di studio.

     1. L'assegno individuale di studio è costituito da un complesso di servizi, quali quelli abitativi, di mensa, buoni libri, facilitazioni di trasporto, con eventuale integrazione in denaro. L'assegno viene attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea o di diploma, mediante l'espletamento di un pubblico concorso e non è cumulabile con altri assegni, borse di studio, analoghe provvidenze in denaro, posti gratuiti in residenze o alloggi.

     2. In deroga al disposto di cui al comma 1, il divieto di cumulo non opera nei confronti dei soggetti portatori di handicap appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

     3. Le modalità di svolgimento del pubblico concorso, l'ammontare complessivo degli assegni di studio, nonché le modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ente, in armonia con quanto stabilito nel piano di cui all'articolo 19.

     4. Hanno facoltà di partecipare al concorso gli studenti che:

     a) appartengono a famiglie il cui reddito rientri nei limiti annualmente stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera e);

     b) posseggono i requisiti di capacità e di merito secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera d).

     5. Lo studente che conserva i requisiti di reddito e di merito può, a domanda, avere la conferma dell'assegno fino al primo anno fuori corso. In casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute, ovvero dall'aver frequentato corsi di livello universitario in uno Stato estero, l'attribuzione dell'assegno può essere confermata fino a due anni fuori corso.

     6. Per i soggetti indicati al comma 2 l'importo annuale dell'assegno può essere maggiorato e può essere convertito in dotazione di attrezzature e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o di assistente per gli studi o interprete o comunque in ogni altro strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

 

     Art. 22. Divieto di cumulo.

     1. Lo studente beneficiario di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2.

 

     Art. 23. Borse di studio.

     1. Gli Enti istituiscono borse di studio annuali, da attribuire per concorso a favore degli studenti che, pur trovandosi in condizioni di disagio economico, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

     2. Le modalità di erogazione e la misura delle borse di studio sono stabilite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ente, sulla base di quanto previsto dal piano di cui all'articolo 19. I partecipanti al concorso devono comunque essere in possesso dei requisiti di capacità e di merito di cui all'articolo 19, comma 3, lettere d) ed e).

     3. Possono altresì essere concesse, per concorso, borse di studio per la ricerca, la sperimentazione e la frequenza a corsi di specializzazione e perfezionamento, anche all'estero, in materie che rivestano un rilevante interesse scientifico e culturale.

     4. Per l'attribuzione delle borse di studio annuali valgono le condizioni di cui all'articolo 21, comma 4.

 

     Art. 24. Sussidi straordinari.

     1. Agli studenti che si trovino in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non abbiano potuto usufruire di altri benefici in forma diretta a causa di malattia o di frequenza di un corso all'estero, il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente può erogare sussidi straordinari, una tantum nel corso degli studi di ogni singolo beneficiario, di importo comunque non superiore a quello fissato per l'assegno di studio.

     2. L'eventuale stanziamento di bilancio per le finalità di cui al comma 1, non può comunque superare l'1% del finanziamento annuale regionale assegnato a ciascun Ente.

 

     Art. 25. Premi per tesi di laurea.

     1. Allo scopo dl incoraggiare la ricerca e la sperimentazione, il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente può proporre la concessione di premi per tesi di laurea le quali abbiano ad oggetto studi di rilevante interesse scientifico e culturale determinandone anche l'ammontare.

     2. La concessione dei premi per tesi di laurea è approvata dalla Giunta regionale.

     3. I premi per tesi di laurea possono essere concessi agli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dal piano di cui all'articolo 19, comma 3, lettera d).

     4. I fondi destinati alla concessione dei premi per tesi di laurea non possono comunque superare lo 0,50% del finanziamento annuale regionale assegnato a ciascun Ente.

 

     Art. 26. Prestiti d'onore.

     1. Gli Enti possono assumere delle iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte degli studenti.

     2. I prestiti sono concessi a tasso agevolato su deliberazione del Consiglio di amministrazione di ciascun Ente il quale stabilisce altresì requisiti, modalità e condizioni necessari per l'accesso al credito, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19 comma 3, lettere d) ed e) e sulla base del Regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

 

     Art. 27. Servizi abitativi.

     1. Al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, gli Enti realizzano e gestiscono le strutture abitative siano esse residenze o collegi universitari. Qualora tati strutture siano insufficienti, gli Enti hanno la facoltà di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o di attivare altre forme di sostegno. E' data preferenza alle cooperative formate da studenti. Devono comunque essere garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

     2. Presso i centri residenziali di cui al comma 1 sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni.

     3. Mediante accordi e convenzioni il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente può altresì consentire ad enti locali, associazioni culturali, enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

     4. L'utilizzo del servizio abitativo è regolato, di norma, osservando il calendario accademico.

 

     Art. 27 bis. (Contributi per attività convittuale). [10]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 27, gli Enti, sulla base delle indicazioni del piano di cui all'articolo 19, con particolare riguardo a quelle contenute nel comma 3, lettera a), possono erogare contributi a favore di soggetti privati, operanti nel Friuli-Venezia Giulia, che svolgano attività convittuale a favore di studenti universitari, ove gli stessi posseggano i requisiti previsti dall'articolo 28 per la partecipazione alla procedura concorsuale.

     2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario.

     3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 e non possono superare per ciascuno studente un ammontare pari al 50 per cento del costo medio unitario regionale dei servizi abitativi gestiti direttamente dagli Enti.

     4. Le modalità per la presentazione delle domande di contributo e per la rendicontazione dei contributi erogati sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d).

     5. I contributi del presente articolo non sono cumulabili con altri trasferimenti finanziari derivanti dalle eventuali convenzioni stipulate tra gli Enti ed i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 27.

     6. Non sono ammessi all'eventuale indennità sostitutiva del servizio abitativo gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti privati ammessi ai contributi del presente articolo.

     7. Per l'applicazione del presente articolo la Giunta regionale consulta periodicamente i soggetti di cui al comma 1 o le loro rappresentanze.

 

     Art. 28. Ammissione ai servizi abitativi.

     1. Alle strutture abitative si accede mediante pubblico concorso, salvo nei casi di esigenze particolari legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, per le quali il Consiglio di amministrazione può provvedere diversamente.

     2. Le modalità di svolgimento del pubblico concorso sono stabilite dal Consiglio di amministrazione di ciascun Ente.

     3. Hanno diritto di partecipare alla procedura concorsuale gli studenti che posseggono i requisiti di capacità e di merito e appartengono a famiglie il cui reddito rientri nei limiti annualmente stabiliti dalla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettere d) ed e).

     4. I concorsi vengono effettuati annualmente.

     5. Con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, alcuni posti alloggio sono annualmente riservati a studenti stranieri, nonché ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.

     6. Al fine di garantire condizioni ottimali di ospitalità agli studenti ed ai ricercatori stranieri ospiti, gli Enti possono definire i criteri e stipulare convenzioni per l'accoglienza e l'ospitalità presso famiglie.

     7. Il Consiglio di amministrazione, nel determinare le modalità di svolgimento del pubblico concorso, può prevedere una riserva di alloggi in favore degli studenti portatori di handicap, di cui all'articolo 35.

 

     Art. 29. Servizi di mensa.

     1. Il servizio di mensa è gestito direttamente o mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forma di controllo sulla qualità del servizio. A questo fine il Consiglio di amministrazione nomina una commissione di controllo nella quale è assicurata la maggioranza della componente studentesca.

     2. Alle mense universitarie possono accedere alle medesime condizioni gli studenti di altre Università con le quali gli Enti abbiano stipulato apposita convenzione e anche gli studenti della scuola secondaria superiore, alle condizioni stabilite dagli accordi tra gli Enti e il Comune ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei Costi.

     3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, lettera g) e previo parere di cui all'articolo 20, comma 3, stabilisce i criteri e le modalità per la fruizione del servizio di mensa, nonché l'entità della partecipazione alla spesa da parte degli studenti.

     4. Compatibilmente con le esigenze interne di servizio e con la necessità dell'integrale copertura dei costi gli Enti possono stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'utilizzo delle mense da parte di utenti diversi.

     5. Può altresì fruire del servizio il personale universitario docente anche ospite e non docente, i docenti e gli studenti stranieri ospiti degli atenei nell'ambito di programmi internazionali di mobilità

interuniversitaria e di convenzioni con Università estere, nonché il personale dipendente degli Enti, secondo una tariffa che garantisca l'integrale copertura dei costi. Viene fatta salva la possibilità per gli Enti di regolamentare in misura differenziata il servizio di mensa per il proprio personale impegnato in turni lavorativi comprendenti diverse fasce orarie.

 

     Art. 30. Servizio di informazione, orientamento e consulenza.

     1. Il servizio di informazione, orientamento e consulenza svolge la funzione di indirizzare gli studenti universitari i diplomati e gli studenti delle ultime classi della scuola secondaria superiore, nell'accesso alle diverse strutture universitarie e nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.

     2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, gli Enti si avvalgono dei dati e delle informazioni fornite dall'Osservatorio del mercato regionale del lavoro di cui all'articolo 70, comma 3, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, nonché della collaborazione e dell'assistenza degli esperti del servizio delle attività di orientamento della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, dell'apporto delle Università ed eventualmente di enti istituti od organismi idonei, al fine di diffondere ogni elemento di conoscenza sull'attività e sui servizi forniti dalle Università e dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, sulle prospettive della ricerca scientifica, nonché sui diritti e sui doveri degli studenti.

 

     Art. 31. Facilitazioni di trasporto.

     1. Al fine di favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria, gli Enti stipulano apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali ed agevolate a favore degli studenti, qualora non previste da norme statali o regionali e concedono documenti di viaggio gratuiti a studenti portatori di handicap ed ai loro eventuali accompagnatori.

 

     Art. 32. Servizi editoriali, librari e audiovisivi.

     1. Gli Enti promuovono o istituiscono, secondo le modalità da essi stabilite, un servizio editoriale e librario con il quale provvedere alla produzione ed alla diffusione, senza fine di lucro, di materiale librario, audiovisivo e di ogni altro strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario, ivi incluso quello destinato a studenti portatori di handicap.

     2. Il servizio deve garantire la pluralità degli orientamenti e può essere svolto, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche da parte di cooperative operanti nell'ambito universitario. Ferme restando le disposizioni del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, il Consiglio di amministrazione di ciascun Ente verifica il rispetto di quanto stabilito nelle singole convenzioni.

     3. I prezzi dei testi e del materiale didattico devono essere determinati in modo da garantire la copertura dei costi.

 

     Art. 33. Attività culturali, ricreative e turistiche.

     1. Gli Enti promuovono e favoriscono attività ricreative e culturali, contribuendo altresì all'attuazione di iniziative svolte dagli studenti che siano ritenute idonee allo scopo. A tal fine provvedono alla creazione di posti di ritrovo dotati di attrezzature per la ricreazione e l'informazione.

     2. Gli Enti provvedono altresì a promuovere forme di turismo culturale per gli studenti, favorendo l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.

 

     Art. 34. Promozione sportiva.

     1. Gli Enti favoriscono la pratica sportiva degli studenti negli impianti sportivi universitari nonché in altri impianti anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni.

     2. Gli Enti promuovono altresì l'organizzazione di attività sportive e agonistiche, sia nell'ambito universitario che in collaborazione con le federazioni sportive.

 

     Art. 35. Provvidenze a favore degli studenti portatori di handicap.

     1. Oltre a quanto già previsto dagli articoli 21, commi 2 e 6, 28, comma 7, 31, 32, comma 1, sono previsti interventi sia individuali che collettivi rivolti agli studenti portatori di handicap al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti all'handicap stesso.

     2. Gli interventi possono riguardare l'eliminazione di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, l'assegnazione di sussidi didattici speciali e servizi di assistenza individuali.

     3. Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta dei servizi o sotto forma di concorso finanziario.

TITOLO VI

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 36. Successione degli Enti alle Opere universitarie.

     1. Gli Enti succedono nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle Opere universitarie dal momento dell'insediamento dei loro Consigli di amministrazione.

     2. I Consigli di amministrazione delle Opere universitarie restano in carica sino alla nomina dei Consigli di amministrazione dei rispettivi Enti.

     3. I rappresentanti dei docenti e degli studenti in seno ai Consigli di amministrazione delle Opere universitarie sono confermati nei Consigli di amministrazione dei rispettivi Enti fino all'elezione dei nuovi rappresentanti secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4.

 

     Art. 37. Stato giuridico del personale.

     1. Gli Enti succedono alle Opere universitarie nei rapporti di impiego concernenti il personale da queste dipendente.

     2. Le disposizioni del Regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli Enti devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, ivi compreso il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza.

     3. In materia di orario di lavoro e lavoro straordinario gli Enti possono stabilire una disciplina differenziata rispetto a quella vigente per il personale regionale.

 

     Art. 38. Trattamento previdenziale.

     1. Il personale di cui all'articolo 37, comma 1, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge viene iscritto con decorrenza dalla data predetta alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali

- C.P.D.E.L. Al fine di tale trattamento sono rese applicabili le

disposizioni dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, senza

oneri a carico del personale per la ricongiunzione dei periodi

assicurativi.

     2. Al personale degli Enti viene assicurato il trattamento di previdenza erogato dall'Amministrazione regionale ai propri dipendenti.

     3. Al personale stesso, sino all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore concernenti stato giuridico e trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70.

 

     Art. 39. Trattamento economico.

     1. I livelli retributivi del personale degli Enti, vengono determinati, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, secondo l'equiparazione di cui all'allegata tabella A).

     2. Ai fini della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al comma 1 presso le Opere universitarie nelle carriere, qualifiche o livelli corrispondenti alle qualifiche d'inquadramento è valutata per intero.

 

     Art. 40. Piante organiche.

     1. In sede di primo impianto degli Enti, le piante organiche del personale sono quelle approvate dal Ministero della pubblica istruzione per l'Opera universitaria di Trieste e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'Opera universitaria di Udine, ai sensi dell'articolo 24 del decreto interministeriale 23 gennaio 1978.

 

     Art. 41. Norma finanziaria.

     1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 - a decorrere dall'anno 1991 - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2.- spese correnti - Categoria 1.5.- Sezione VI - viene istituito il capitolo 5223 [1.1.155.2.06.06] con la denominazione «Finanziamento annuale agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     3. All'onere complessivo di lire 40.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale (Rubrica n. 28 - partita n. 1) iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione precitato.

     4. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5223 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato al bilancio predetto.

 

     Art. 42. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

Tabella A

(riferita all'art. 39)

 

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      QUALIFICHE FUNZIONALI            QUALIFICHE FUNZIONALI

         REGIONE F.-V.G.                OPERE UNIVERSITARIE

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            Commesso                         II e III

         Agente tecnico                         IV

       Coadiutore guardia                        V

     Segretario maresciallo                     VI

           Consigliere                      VII e VIII

           Funzionario                          IX

            Dirigente                           ---

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[1] Legge abrogata dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12, con le eccezioni ivi previste.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 126 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 2 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 26 agosto 1996, n. 35.

[4] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13. Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi il comma 51 l'art. 2 della L.R. 30 marzo 2001, n. 10 e l’art. 24 della L.R. 27 marzo 2002, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 settembre 1997, n. 31.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 31, comma 1, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 31, comma 1, della L.R. 1 febbraio 1993, n. 1.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 43.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 29 ottobre 1996, n. 43.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 luglio 1999, n. 22.